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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/12/2025, n. 4876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4876 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1266/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. AE TI ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1266/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASERTA (CE) il 21/05/1989 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MARONE GUIDO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
[...]
Controparte_1
in persona del legale
[...] rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ROMANO VINCENZO
RESISTENTE nonché
tutti i docenti inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente per la Provincia di valide per il biennio 2022/2024, con riferimento alle classi concorsuali richieste dal ricorrente;
resistenti
CONCLUSIONI: come in atti.
Oggetto: GPS equipollenza supplenze 3 annualità
Ragioni di fatto e di diritto
1. Premessa
1 Con ricorso depositato in data 31.1.2023, parte ricorrente ha dedotto che:
1) è da anni docente dipendente dell'Amministrazione scolastica statale, in virtù di contratti a tempo determinato (cd. supplenze), in quanto inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto e di avere in particolare maturato un'anzianità di servizio preruolo almeno triennale, in virtù di incarichi annuali ovvero sino al termine delle attività didattiche ai sensi dell'art. 1 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131,
ovvero di incarichi di durata equivalente all'annualità completa ai sensi dell'art. 11, co. 14 legge n.
124/1999;
2) è inserito nella II fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), in quanto il convenuto, in conformità con le Ordinanza Ministeriali 60/2020 e 112/2022, non consente l'accesso alle fasce riservate ai docenti abilitati;
3) invece, ai sensi dell'art. 2, co. 4 ter D.L. n. 22/2020 (conv. con legge n. 41/2020), dell'art. 1
quater D.L. n. 126/2019 (conv. con legge n 159/2019), degli artt. 1 e 11, co. 14 legge n. 124/1999,
delle direttive 1999/70/CE e 2005/36/CE, nonché alla luce della giurisprudenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 20 settembre 2018, in causa C-466/17, Motter) e del
Consiglio di Stato (Sezione VI, 30 giugno 2020 n. 4167), lo svolgimento di 36 mesi di servizio
deve considerarsi equipollente all'abilitazione all'insegnamento non soltanto – come
espressamente previsto - ai fini dell'accesso ai concorsi per l'assunzione dei docenti, ma anche
a fini dell'iscrizione alla I fascia delle GPS;
4) in subordine, ove la disciplina normativa fosse interpretabile nel senso di escludere l'anzianità di servizio almeno triennale quale requisito di inserimento in prima fascia, detta normativa risulterebbe costituzionalmente illegittima per violazione dei principi di ragionevolezza (art. 3
Cost.), imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), nonché per violazione dei principi comunitari
(art. 117 Cost.) in tema di divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70/CE e di riconoscimento delle qualifiche professionali di cui alla direttiva
2005/36/CE (come modificato dalla direttiva 2013/55/UE);
5) aveva pertanto diritto all'inserimento nella I fascia delle GPS.
2 Parte ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “A) ACCERTARE E DICHIARARE IL
DIRITTO della ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le
supplenze (GPS) nonché nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per la Provincia indicata
in epigrafe, valide per il biennio 2022/2024 e successivi aggiornamenti, quale docente abilitata
all'insegnamento in quanto in possesso di un'anzianità di servizio pari a 3 annualità complete
svolte con incarichi di docenza a tempo determinato nel medesimo profilo di inquadramento
(ruolo docente), calcolate anche ai sensi dell'art. 11, co. 14 della L. 3 maggio 1999 n. 124, con il
riconoscimento del punteggio spettante per titoli culturali e di carriera, in relazione alle rispettive
classi di concorso come meglio indicato in epigrafe;
B) CONSEGUENTEMENTE ACCERTARE E
DICHIARARE il valore equipollente all'abilitazione all'insegnamento derivante dal possesso di
un'anzianità di servizio pari a 3 annualità complete svolte con incarichi di docenza a tempo
determinato nel medesimo profilo di inquadramento (ruolo docente), calcolate anche ai sensi
dell'art. 11, co. 14 della L. 3 maggio 1999 n. 124; C) PER L'EFFETTO, CONDANNARE le
Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'inserimento
della ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella
seconda delle graduatorie d'istituto, in relazione alle rispettive classi di concorso e provincia come
meglio indicato in epigrafe;
D) IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O ANNULLARE O
COMUNQUE DISAPPLICARE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 qualsiasi atto e/o
provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con
elencazione esemplificativa e non esaustiva: a) l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 del
, recante la procedura di inserimento/aggiornamento delle Controparte_1
graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999
n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, valide per
il biennio 2022/2024; b) l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 del Controparte_1
, recante la procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui
[...]
all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124, e di conferimento delle relative
3 supplenze per il personale docente ed educativo, valide per il biennio 2020/2022; c) il Decreto
Dipartimentale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione
Generale per il Personale Scolastico del , prot. n. 000858 del Controparte_1
21 luglio 2020; d) il DM 15 luglio 2019 n. 666, recante <<disposizioni inerenti le graduatorie di < i>
istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente»; e) il D.M. 1° giugno 2017
n. 374 recante «Riapertura graduatorie d'istituto II e III fascia personale docente ed educativo»; f)
il DM 3 giugno 2015 n. 326, recante «Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione
di incarichi di supplenza al personale docente»; g) le graduatorie provinciali per le supplenze,
nelle more aggiornate in attuazione dell'ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.2022, nella parte
in cui escludono la ricorrente;
h) le graduatorie di istituto, nelle more aggiornate in attuazione
dell'ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.2022, nella parte in cui escludono la ricorrente;
i) di
provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali è stata respinta l'istanza di inserimento
in prima fascia presentata dalla ricorrente;
l) qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o
consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.”.
Il si è costituito ritualmente in giudizio, contestando nel merito la fondatezza delle CP_1
domande per le ragioni diffusamente illustrate nella memoria di costituzione, e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa viene decisa ai sensi all'art.127-ter c.p.c. con la presente sentenza, all'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
2. Questioni preliminari
2.1. La giurisdizione
Va, in via preliminare, affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Al riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato che “Al fine di individuare il giudice munito di
giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria
ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum"
sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di
4 annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di
tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una
determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella
graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo
proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove
l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo
docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla
normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che
potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (Nella specie, la S.C. ha
affermato la giurisdizione del g.o. in relazione ad una domanda con la quale il docente chiedeva
l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, per gli anni 2017-2020, sulla base
dell'equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili alla collocazione in tale fascia ai sensi del
d.m. n. 374 del 2017, di cui era invocata la disapplicazione)”. (cfr. C. Cass. S.U. 17123/2019).
Ebbene, proprio quest'ultima ipotesi ricorre nel caso di specie, come agevolmente desumibile dall'esame del ricorso introduttivo e delle conclusioni ivi formulate e sopra riportate.
Invero, nel caso di specie, parte ricorrente chiede accertarsi – in base ad una previsione di legge -il possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, previa disapplicazione di un'ordinanza e di un decreto ministeriali, sicché la domanda rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
2.2. La notifica per pubblici proclami
Sempre in via preliminare, si osserva che parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., nei confronti di tutti i docenti inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente per la Provincia indicata in epigrafe, valide per il biennio 2022/2024, con riferimento alle classi concorsuali richieste dai ricorrenti.
L'istanza non può essere accolta: l'instaurazione del contraddittorio, anche secondo le particolari modalità previste dall'art. 151 c.p.c., presuppone l'individuazione dei soggetti destinatari della
5 notifica, che, invece, nella fattispecie, sono stati indicati del tutto genericamente, peraltro in relazione ad una situazione giuridica soggettiva - di inserimento nelle graduatorie della provincia indicata in ricorso - di cui non è fornita alcuna documentazione atta a conferirle concretezza.
2.3. La legittimazione passiva degli enti resistenti
Infine, va osservato che il ricorrente ha convenuto in giudizio oltre al , l' CP_1 [...]
, che sono mere articolazioni periferiche del , prive di Controparte_2 CP_1
soggettività giuridica.
Infatti, “l'art. 16, lett. f), del d. Igs. 30 marzo 2001, n. 165), nel disporre che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma primo, della legge 3 aprile 1979, n. 103", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti.
Lo Stato, infatti, agisce ed è chiamato in giudizio in persona del Ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettivi certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione,
rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti.
Lo Stato, infatti, agisce ed è chiamato in giudizio in persona del Ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività
sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto dell'art. 11,
comma primo, dei r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo novellato dall'art. 1 della legge 25 marzo
1958, n. 260), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura
dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente (Cass., 16 maggio 2016
n.9998; Cass., 26 marzo 2008, n. 7862). I D.P.R. di organizzazione del succedutisi nel tempo, pur richiamando la legittimazione processuale dei dirigenti prevista dall'art.16, comma 1°, lettera f,
6 D.Lgs. n.165/2001, non hanno dotato di personalità giuridica né l'ufficio scolastico regionale, né
tantomeno l'ambito territoriale.
Conseguentemente gli Uffici scolastici regionali e provinciali restano articolazioni interne al
(cfr. Cass., 3 novembre 2011, n. 22743), unico soggetto legittimato passivo nel presente CP_1
giudizio.
3. Nel merito
Le domande sono infondate.
Si richiamano sul punto le motivazioni espresse già da altri Tribunali, che qui integralmente si richiamano (cfr. per caso analogo Trib. Frosinone, sent. dep. 4 novembre 2024).
Parte ricorrente chiede l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le
supplenze (GPS), anziché nella seconda fascia, ove attualmente è iscritta.
Viene quindi in rilievo l'art. 4, commi 6 e 6 bis, L. n.124/1999 (come modificato dal D.L.
n.126/2019, convertito in L. n.159/2019), ai cui sensi, in caso di esaurimento delle GAE, si attinge alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche.
Le graduatorie provinciali sono distinte per posto e classe di concorso.
Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza,
è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. Ai sensi dell'art.2,
comma 4 ter, D.L. n.22/2020, convertito in L. n.41/2020, come modificato dal D.L. n.4/2022,
convertito in L. n. 25/2022 “In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le
procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3
maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di
conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni
aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono
disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio
7 di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze del ai
sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. Detta
ordinanza del è adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione
(CSPI), entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto, e il Ministero dell'economia e
delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine”.
Sono state quindi emanate dapprima l'ordinanza ministeriale n. 60/2020, per le degli a.s. 2020/2021
e 2021/2022, e poi l'ordinanza ministeriale n. 112/2022, per le degli a.s. 2022/2023 e 2023/2024.
L'art. 3 O.M. n. 112/2022 prevede che “1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della
Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b).
2. Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia,
esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate…. … 8. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è
costituita dagli studenti che, nell'anno accademico 2021/2022, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto,
rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza.
9. Le
GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i.per le classi di concorso di cui alla tabella A
dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso di 24 CFU/CFA… 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
3. precedente inserimento nella seconda fascia delle
8 GPS per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B
dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1.
possesso di 24 CFU/CFA… 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
3.
precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso. 10. Le
GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia,
primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così
determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso: i. per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;
ii. per la scuola secondaria di primo e secondo grado,
dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado”.
L'O.M. n. 112/2022 (cui il citato art. 2, comma 4 ter, D.L. n. 22/2020 ha delegato completamente la disciplina delle graduatorie), individua chiaramente e tassativamente i titoli di accesso alle graduatorie di prima e seconda fascia e, in particolare, per quanto qui rileva, consente l'iscrizione alle GPS di prima fascia esclusivamente ai docenti in possesso dello specifico titolo di abilitazione.
Poiché il ricorrente non è titolare di specifico titolo di abilitazione, non vi è dubbio che il
abbia dato corretta applicazione alle previsioni dell'O.M. n. 112/2022 (cui l'art. 2, CP_1
comma 4 ter, D.L. n. 22/2020 ha delegato la disciplina delle graduatorie).
Deve poi aggiungersi che l'art. 1, comma 110, legge n. 107/2015, per quanto qui rileva, disponeva che: “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o
tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui
all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
9 dalcomma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di
abilitazione all'insegnamento”.
In attuazione della delega contenuta nella L. n.107/2015 è stato emanato il D. Lgs. n. 59/2017,
contenente norme sul "Riadeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di
accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria".
L'art. 21 D.Lgs. n. 59/2017 ha tuttavia disposto la “disapplicazione” dell'art. 1 co. 110 legge n.
107/2015.
Con il successivo art. 1 D.L. n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019 (“Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”), è stata indetta una procedura concorsuale straordinaria per docenti della scuola secondaria, riservata ai docenti che abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020. Per la partecipazione a tale procedura straordinaria di reclutamento il citato art. 1 D.L. n. 126/2019 non richiede l'abilitazione e ciò in quanto, come precisato dallo stesso art. 1 al co. 1, la procedura è
finalizzata anche all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. Il successivo comma 9
prevede, infatti, che i docenti che ottengano un determinato punteggio minimo possano conseguire,
a determinate condizioni, l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso. Deve aggiungersi che anche l'art 5 D. Lgs. n. 59/2017, come da ultimo modificato dal
D.L. n.36/2022, convertito in L. n. 79/2022, consente ora, nel suo ultimo comma, la partecipazione al concorso per docenti di scuola secondaria anche a aspiranti non abilitati che abbiano però svolto servizio presso istituzioni scolastiche statali per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi,
di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, co. 14, legge n. 124/1999.
L'art.13 D. Lgs. n.59/2017, come pure da ultimo modificato dal D.L. n.36/2022, convertito in legge n.79/2022, prevede peraltro che 1. “I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano
l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui
10 positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.
2. I vincitori del concorso che non
abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura
concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con
l' a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra
quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui
all'articolo 2- bis, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del
medesimo articolo 2- bis. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e
sottoposti al periodoannuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la
definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al
comma 1”.
La pretesa del ricorrente si fonda sul seguente assunto: 1) l'art. 1, comma 110, L. n.107/2015
stabilisce che l'abilitazione all'insegnamento costituisce requisito d'accesso per le future procedure concorsuali;
2) l'art. 5 D. Lgs. n. 59/2017, che disciplina i futuri concorsi, prevede quale requisito di accesso agli stessi, in alternativa all'abilitazione, l'aver prestato servizio presso istituzioni scolastiche statali per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi;
3) quindi, il servizio quale docente per almeno 36 mesi ha valore abilitante e, in quanto tale, dà diritto all'inserimento nelle
GPS di I fascia del personale docente.
Si tratta di un assunto non condivisibile, che implica l'ulteriore considerazione – non supportata dal dettato normativo - che il presupposto per l'accesso ai concorsi sia automaticamente equivalente all'abilitazione abilitante ad ogni fine.
Al contrario le norme sopra citate consentono, soltanto in via straordinaria, l'accesso al concorso anche di aspiranti che, pur non in possesso di abilitazione, abbiano prestato servizio per tre anni come docenti, ma tale previsione non può valere quale equiparazione all'abilitazione del mero svolgimento di attività di docente per 3 anni.
Infatti:
11 1) l'art.1, comma 9, D.L. n. 126/2019 dispone che i docenti che ottengano un determinato punteggio minimo possano conseguire, a determinate condizioni, l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso: tale disposizione non avrebbe evidentemente senso se tutti i docenti con almeno 3 anni di servizio (requisito necessario per la partecipazione al concorso riservato) fossero già in possesso di titolo abilitante.
Al contrario, i soggetti privi dell'abilitazione specifica possono acquisirla tramite la partecipazione al concorso, ma soltanto in caso di superamento di tutte le prove concorsuali con il conseguimento dei punteggi minimi previsti;
2) a sua volta, l'art.13 D.Lgs. n. 59/2017 distingue chiaramente il percorso dei vincitori del concorso a seconda che si tratti di docenti abilitati o non abilitati, prevedendo per questi ultimi la necessità di un percorso formativo finalizzato al conseguimento dell'abilitazione.
Soltanto dopo l'abilitazione i vincitori iniziano lo stesso percorso previsto per i docenti abilitati;
anche tale disposizione non avrebbe alcun senso se tutti i docenti con almeno 3 anni mesi di servizio fossero per ciò solo in possesso di titolo abilitante.
Dall'esame della disciplina di legge emerge, dunque, che il possesso del titolo di abilitazione
all'insegnamento è cosa ben diversa dal mero fatto di aver prestato servizio come docente per
almeno 36 mesi.
In mancanza di una specifica previsione legislativa, l'equiparazione dei 36 mesi di servizio all'abilitazione non può essere estesa (oltre che ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali) anche ad altri fini, quale – per quanto qui rileva - l'inserimento nella prima fascia delle
GPS.
L'O.M. n. 112/2002 non contrasta, quindi, con la normativa di rango primario invocata dal ricorrente, da interpretarsi nei termini appena detti.
Non può poi ritenersi irragionevole - e tantomeno contrario al principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. - attribuire una precedenza nell'ordine di chiamata per le supplenze a chi sia in possesso di abilitazione (e quindi si sia laureato in scienze della
12 formazione oppure abbia positivamente superato gli articolati, complessi e mirati percorsi abilitanti)
rispetto a chi possa vantare soltanto 36 mesi di servizio come docente.
Al contrario, risponde al principio di buon andamento della pubblica amministrazione un sistema di reclutamento che miri a privilegiare docenti capaci, muniti di apposita abilitazione e quindi idonei a garantire a tutti i discenti l'effettività del diritto allo studio, in coerenza coi doveri sociali ex artt. 2 e
34 Cost.
Né può sostenersi che la disciplina normativa, così interpretata, comporti un'irragionevole disparità
di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale. Infatti, i titoli abilitanti presuppongono e attestano lo svolgimento e conclusione di un articolato percorso didattico/formativo e/o il superamento di procedure concorsuali e dunque un livello di professionalità che non può desumersi dal mero fatto di aver prestato servizio per 3 anni come supplente.
La Corte Costituzionale, nella sentenza 28 maggio 2019 n. 130, nell'escludere l'irragionevolezza della mancata previsione del dottorato di ricerca tra i titoli che consentono di partecipare al concorso per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria, ha evidenziato come il dottorato di ricerca non possa equipollente all'abilitazione all'insegnamento in quanto per “selezionare le migliori e più adeguate capacità rispetto all'insegnamento, ciò che rileva è l'avere svolto un'attività
di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti.
Tale funzione esige la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche”.
Contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, è quindi del tutto ragionevole la previsione legislativa che distingue la situazione del docente abilitato dal docente che possa vantare esclusivamente il pregresso servizio triennale quale supplente.
13 Neppure è condivisibile l'argomentazione della ricorrente circa il contrasto della normativa italiana,
che richiede l'abilitazione all'insegnamento per ottenere l'inserimento in prima fascia, con la normativa europea di riferimento.
Deve, infatti, evidenziarsi come il possesso dell'abilitazione non sia richiesto per l'inserimento nelle graduatorie di istituto o provinciali per le supplenze, e quindi per l'accesso all'insegnamento, ma soltanto per l'inserimento in una fascia superiore di tali graduatorie e quindi per la precedenza nell'ordine di chiamata per le supplenze.
La ricorrente lamenta in particolare il contrasto dell'O.M. con le Direttive europee 2005/36/CE e
2013/55/UE, recepite con d.lgs. n. 206/2007 e d.lgs. n. 15/2016.
In realtà le direttive in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali perseguono una finalità
diversa e cioè quella di rimuovere ogni ostacolo alla libera circolazione delle professionalità,
permettendo ai cittadini europei in possesso di specifiche qualifiche o titoli abilitanti acquisiti in uno Stato membro di esercitare la professione corrispondente nello Stato membro di origine.
In particolare, ai sensi dell'art. 13 co. 1° direttiva 2005/36/CE, “se, in uno Stato membro ospitante,
l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di
determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro permette l'accesso
alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai
richiedenti in possesso dell'attestato di 9 competenza o del titolo di formazione di cui all'articolo
11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo
territorio”.
In altre parole, le direttive europee richiamate intendono perseguire l'equiparazione dei titoli abilitanti e professionalizzanti conseguiti in qualunque Stato membro, potenzialmente anche all'esito di eventuali percorsi formativi e/o professionalizzanti, per poter realizzare la libera circolazione dei professionisti negli Stati membri.
Senz'altro, invece, le direttive europee non intendono vietare che gli Stati membri possano richiedere specifiche qualifiche professionali per l'esercizio di una professione, cioè, come
14 precisato dall'art. 3 della direttiva, “qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di cui all'articolo 11, lettera a), punto i) - e/o un'esperienza professionale”.
Poiché la normativa italiana struttura i percorsi abilitanti come articolati cicli di studi orientati alla specifica professione di insegnante, deve escludersi che gli stessi possano essere qualificati come procedure amministrative costituenti una mera modalità di reclutamento dei docenti.
Quanto alla direttiva 1999/70/CE, non risulta condivisibile la sentenza del Consiglio di Stato n.
4167/2020 invocata dalla ricorrente, secondo cui l'avere svolto attività didattica presso scuole statali per oltre 36 mesi costituirebbe titolo equiparabile alla abilitazione.
Del resto, detta pronuncia, al riguardo, si limita a richiamare la sentenza della Corte di Giustizia
dell'Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C 22/13, da C 61/13 a C 63/13 e C
418/13 (riferita appunto alla direttiva 1999/70/CE), sentenza nella quale il principio enunciato non sembra rinvenibile.
Risulta al contrario condivisibile il più recente orientamento del Consiglio di Stato secondo cui
“…il DL n. 126 del 2019 dà rilievo ai tre anni di servizio come requisito per l'accesso ad un
concorso avente effetto abilitante e non comporta alcuna equiparazione fra lo svolgimento del
triennio e l'abilitazione “piena” che si consegue per effetto dei corsi abilitanti ( ormai esauriti ) o
dei concorsi abilitanti (ai quali viene ammesso il personale avente tale servizio in precariato ) per
la logica stessa della legge che tanto dispone (ossia l'ammissione alla partecipazione al concorso
straordinario ); … il personale avente tre anni di servizio è professionalmente qualificato ed è
abilitato all'insegnamento ai fini delle supplenze (abilitazione “specifica” con inserimento in terza
fascia delle graduatorie di istituto stabilita dall'art. 5 del D.M. 13 giugno 2007 ), ma non può
aspirare ad essere equiparato a chi abbia partecipato con successo ad un corso o ad un concorso
abilitante che viene inserito in altre fasce delle graduatorie a cui si ricorre per la chiamata in
servizio essendo nella discrezionalità del legislatore nazionale modulare l'accesso alla professione
per assicurare un sistema di valutazione adeguato ( vedi ancora lo stesso D.M. 13 giugno 2007);…
tale distinzione concettuale (fra abilitazione piena e specifica o “semiplena” ) si ricava dal sistema
15 che è incentrato appunto sulla centralità della valutazione degli insegnanti come professionisti,
principio di valutazione sicuramente conforme al diritto europeo che demanda poi ai singoli
legislatori nazionali di modulare le regole della professione, salvo un eventuale controllo
dell'assetto disciplinare così delineato dal legislatore nazionale, da parte della CGUE” (cfr. Cons.
Stato, Sezione VI, decreto Pres. del 12 gennaio 2021 e successiva ordinanza del 12 febbraio 2021;
Cons. St. Sez. VII, sentenza 24 ottobre 2022 n. 9026).
In assenza di un'espressa equiparazione prevista da norma primaria o secondaria nulla legittima dunque a stabilire un'equivalenza tra l'esperienza pratica, per almeno trentasei mesi, conseguita grazie allo svolgimento in concreto dell'attività di docenza e 10 l'abilitazione all'insegnamento ottenuta con le modalità specificamente previste dalla legge.
Ne consegue la legittimità della scelta dell'O.M. di distinguere chi è in possesso dell'abilitazione all'insegnamento da chi, al contrario, ne è privo, ai fini della valutazione di una maggiore professionalità e, conseguentemente, sul piano pratico, dell'inserimento nella prima fascia delle
GPS.
4. Le spese di lite
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, in ragione della complessità della questione, del contrasto giurisprudenziale in materia e dell'assenza, allo stato, di decisioni di legittimità.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 3/12/2025
Il Giudice del Lavoro
AE TI
16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. AE TI ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1266/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASERTA (CE) il 21/05/1989 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MARONE GUIDO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
[...]
Controparte_1
in persona del legale
[...] rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ROMANO VINCENZO
RESISTENTE nonché
tutti i docenti inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente per la Provincia di valide per il biennio 2022/2024, con riferimento alle classi concorsuali richieste dal ricorrente;
resistenti
CONCLUSIONI: come in atti.
Oggetto: GPS equipollenza supplenze 3 annualità
Ragioni di fatto e di diritto
1. Premessa
1 Con ricorso depositato in data 31.1.2023, parte ricorrente ha dedotto che:
1) è da anni docente dipendente dell'Amministrazione scolastica statale, in virtù di contratti a tempo determinato (cd. supplenze), in quanto inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto e di avere in particolare maturato un'anzianità di servizio preruolo almeno triennale, in virtù di incarichi annuali ovvero sino al termine delle attività didattiche ai sensi dell'art. 1 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131,
ovvero di incarichi di durata equivalente all'annualità completa ai sensi dell'art. 11, co. 14 legge n.
124/1999;
2) è inserito nella II fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), in quanto il convenuto, in conformità con le Ordinanza Ministeriali 60/2020 e 112/2022, non consente l'accesso alle fasce riservate ai docenti abilitati;
3) invece, ai sensi dell'art. 2, co. 4 ter D.L. n. 22/2020 (conv. con legge n. 41/2020), dell'art. 1
quater D.L. n. 126/2019 (conv. con legge n 159/2019), degli artt. 1 e 11, co. 14 legge n. 124/1999,
delle direttive 1999/70/CE e 2005/36/CE, nonché alla luce della giurisprudenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 20 settembre 2018, in causa C-466/17, Motter) e del
Consiglio di Stato (Sezione VI, 30 giugno 2020 n. 4167), lo svolgimento di 36 mesi di servizio
deve considerarsi equipollente all'abilitazione all'insegnamento non soltanto – come
espressamente previsto - ai fini dell'accesso ai concorsi per l'assunzione dei docenti, ma anche
a fini dell'iscrizione alla I fascia delle GPS;
4) in subordine, ove la disciplina normativa fosse interpretabile nel senso di escludere l'anzianità di servizio almeno triennale quale requisito di inserimento in prima fascia, detta normativa risulterebbe costituzionalmente illegittima per violazione dei principi di ragionevolezza (art. 3
Cost.), imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), nonché per violazione dei principi comunitari
(art. 117 Cost.) in tema di divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70/CE e di riconoscimento delle qualifiche professionali di cui alla direttiva
2005/36/CE (come modificato dalla direttiva 2013/55/UE);
5) aveva pertanto diritto all'inserimento nella I fascia delle GPS.
2 Parte ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “A) ACCERTARE E DICHIARARE IL
DIRITTO della ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le
supplenze (GPS) nonché nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per la Provincia indicata
in epigrafe, valide per il biennio 2022/2024 e successivi aggiornamenti, quale docente abilitata
all'insegnamento in quanto in possesso di un'anzianità di servizio pari a 3 annualità complete
svolte con incarichi di docenza a tempo determinato nel medesimo profilo di inquadramento
(ruolo docente), calcolate anche ai sensi dell'art. 11, co. 14 della L. 3 maggio 1999 n. 124, con il
riconoscimento del punteggio spettante per titoli culturali e di carriera, in relazione alle rispettive
classi di concorso come meglio indicato in epigrafe;
B) CONSEGUENTEMENTE ACCERTARE E
DICHIARARE il valore equipollente all'abilitazione all'insegnamento derivante dal possesso di
un'anzianità di servizio pari a 3 annualità complete svolte con incarichi di docenza a tempo
determinato nel medesimo profilo di inquadramento (ruolo docente), calcolate anche ai sensi
dell'art. 11, co. 14 della L. 3 maggio 1999 n. 124; C) PER L'EFFETTO, CONDANNARE le
Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'inserimento
della ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella
seconda delle graduatorie d'istituto, in relazione alle rispettive classi di concorso e provincia come
meglio indicato in epigrafe;
D) IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O ANNULLARE O
COMUNQUE DISAPPLICARE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 qualsiasi atto e/o
provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con
elencazione esemplificativa e non esaustiva: a) l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 del
, recante la procedura di inserimento/aggiornamento delle Controparte_1
graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999
n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, valide per
il biennio 2022/2024; b) l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 del Controparte_1
, recante la procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui
[...]
all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124, e di conferimento delle relative
3 supplenze per il personale docente ed educativo, valide per il biennio 2020/2022; c) il Decreto
Dipartimentale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione
Generale per il Personale Scolastico del , prot. n. 000858 del Controparte_1
21 luglio 2020; d) il DM 15 luglio 2019 n. 666, recante <<disposizioni inerenti le graduatorie di < i>
istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente»; e) il D.M. 1° giugno 2017
n. 374 recante «Riapertura graduatorie d'istituto II e III fascia personale docente ed educativo»; f)
il DM 3 giugno 2015 n. 326, recante «Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione
di incarichi di supplenza al personale docente»; g) le graduatorie provinciali per le supplenze,
nelle more aggiornate in attuazione dell'ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.2022, nella parte
in cui escludono la ricorrente;
h) le graduatorie di istituto, nelle more aggiornate in attuazione
dell'ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.2022, nella parte in cui escludono la ricorrente;
i) di
provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali è stata respinta l'istanza di inserimento
in prima fascia presentata dalla ricorrente;
l) qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o
consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.”.
Il si è costituito ritualmente in giudizio, contestando nel merito la fondatezza delle CP_1
domande per le ragioni diffusamente illustrate nella memoria di costituzione, e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa viene decisa ai sensi all'art.127-ter c.p.c. con la presente sentenza, all'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
2. Questioni preliminari
2.1. La giurisdizione
Va, in via preliminare, affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Al riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato che “Al fine di individuare il giudice munito di
giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria
ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum"
sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di
4 annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di
tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una
determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella
graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo
proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove
l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo
docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla
normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che
potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (Nella specie, la S.C. ha
affermato la giurisdizione del g.o. in relazione ad una domanda con la quale il docente chiedeva
l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, per gli anni 2017-2020, sulla base
dell'equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili alla collocazione in tale fascia ai sensi del
d.m. n. 374 del 2017, di cui era invocata la disapplicazione)”. (cfr. C. Cass. S.U. 17123/2019).
Ebbene, proprio quest'ultima ipotesi ricorre nel caso di specie, come agevolmente desumibile dall'esame del ricorso introduttivo e delle conclusioni ivi formulate e sopra riportate.
Invero, nel caso di specie, parte ricorrente chiede accertarsi – in base ad una previsione di legge -il possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, previa disapplicazione di un'ordinanza e di un decreto ministeriali, sicché la domanda rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
2.2. La notifica per pubblici proclami
Sempre in via preliminare, si osserva che parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., nei confronti di tutti i docenti inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente per la Provincia indicata in epigrafe, valide per il biennio 2022/2024, con riferimento alle classi concorsuali richieste dai ricorrenti.
L'istanza non può essere accolta: l'instaurazione del contraddittorio, anche secondo le particolari modalità previste dall'art. 151 c.p.c., presuppone l'individuazione dei soggetti destinatari della
5 notifica, che, invece, nella fattispecie, sono stati indicati del tutto genericamente, peraltro in relazione ad una situazione giuridica soggettiva - di inserimento nelle graduatorie della provincia indicata in ricorso - di cui non è fornita alcuna documentazione atta a conferirle concretezza.
2.3. La legittimazione passiva degli enti resistenti
Infine, va osservato che il ricorrente ha convenuto in giudizio oltre al , l' CP_1 [...]
, che sono mere articolazioni periferiche del , prive di Controparte_2 CP_1
soggettività giuridica.
Infatti, “l'art. 16, lett. f), del d. Igs. 30 marzo 2001, n. 165), nel disporre che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma primo, della legge 3 aprile 1979, n. 103", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti.
Lo Stato, infatti, agisce ed è chiamato in giudizio in persona del Ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettivi certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione,
rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti.
Lo Stato, infatti, agisce ed è chiamato in giudizio in persona del Ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività
sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto dell'art. 11,
comma primo, dei r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo novellato dall'art. 1 della legge 25 marzo
1958, n. 260), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura
dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente (Cass., 16 maggio 2016
n.9998; Cass., 26 marzo 2008, n. 7862). I D.P.R. di organizzazione del succedutisi nel tempo, pur richiamando la legittimazione processuale dei dirigenti prevista dall'art.16, comma 1°, lettera f,
6 D.Lgs. n.165/2001, non hanno dotato di personalità giuridica né l'ufficio scolastico regionale, né
tantomeno l'ambito territoriale.
Conseguentemente gli Uffici scolastici regionali e provinciali restano articolazioni interne al
(cfr. Cass., 3 novembre 2011, n. 22743), unico soggetto legittimato passivo nel presente CP_1
giudizio.
3. Nel merito
Le domande sono infondate.
Si richiamano sul punto le motivazioni espresse già da altri Tribunali, che qui integralmente si richiamano (cfr. per caso analogo Trib. Frosinone, sent. dep. 4 novembre 2024).
Parte ricorrente chiede l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le
supplenze (GPS), anziché nella seconda fascia, ove attualmente è iscritta.
Viene quindi in rilievo l'art. 4, commi 6 e 6 bis, L. n.124/1999 (come modificato dal D.L.
n.126/2019, convertito in L. n.159/2019), ai cui sensi, in caso di esaurimento delle GAE, si attinge alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche.
Le graduatorie provinciali sono distinte per posto e classe di concorso.
Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza,
è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. Ai sensi dell'art.2,
comma 4 ter, D.L. n.22/2020, convertito in L. n.41/2020, come modificato dal D.L. n.4/2022,
convertito in L. n. 25/2022 “In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le
procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3
maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di
conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni
aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono
disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio
7 di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze del ai
sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. Detta
ordinanza del è adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione
(CSPI), entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto, e il Ministero dell'economia e
delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine”.
Sono state quindi emanate dapprima l'ordinanza ministeriale n. 60/2020, per le degli a.s. 2020/2021
e 2021/2022, e poi l'ordinanza ministeriale n. 112/2022, per le degli a.s. 2022/2023 e 2023/2024.
L'art. 3 O.M. n. 112/2022 prevede che “1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della
Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b).
2. Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia,
esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate…. … 8. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è
costituita dagli studenti che, nell'anno accademico 2021/2022, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto,
rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza.
9. Le
GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i.per le classi di concorso di cui alla tabella A
dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso di 24 CFU/CFA… 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
3. precedente inserimento nella seconda fascia delle
8 GPS per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B
dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1.
possesso di 24 CFU/CFA… 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
3.
precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso. 10. Le
GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia,
primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così
determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso: i. per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;
ii. per la scuola secondaria di primo e secondo grado,
dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado”.
L'O.M. n. 112/2022 (cui il citato art. 2, comma 4 ter, D.L. n. 22/2020 ha delegato completamente la disciplina delle graduatorie), individua chiaramente e tassativamente i titoli di accesso alle graduatorie di prima e seconda fascia e, in particolare, per quanto qui rileva, consente l'iscrizione alle GPS di prima fascia esclusivamente ai docenti in possesso dello specifico titolo di abilitazione.
Poiché il ricorrente non è titolare di specifico titolo di abilitazione, non vi è dubbio che il
abbia dato corretta applicazione alle previsioni dell'O.M. n. 112/2022 (cui l'art. 2, CP_1
comma 4 ter, D.L. n. 22/2020 ha delegato la disciplina delle graduatorie).
Deve poi aggiungersi che l'art. 1, comma 110, legge n. 107/2015, per quanto qui rileva, disponeva che: “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o
tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui
all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
9 dalcomma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di
abilitazione all'insegnamento”.
In attuazione della delega contenuta nella L. n.107/2015 è stato emanato il D. Lgs. n. 59/2017,
contenente norme sul "Riadeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di
accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria".
L'art. 21 D.Lgs. n. 59/2017 ha tuttavia disposto la “disapplicazione” dell'art. 1 co. 110 legge n.
107/2015.
Con il successivo art. 1 D.L. n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019 (“Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”), è stata indetta una procedura concorsuale straordinaria per docenti della scuola secondaria, riservata ai docenti che abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020. Per la partecipazione a tale procedura straordinaria di reclutamento il citato art. 1 D.L. n. 126/2019 non richiede l'abilitazione e ciò in quanto, come precisato dallo stesso art. 1 al co. 1, la procedura è
finalizzata anche all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. Il successivo comma 9
prevede, infatti, che i docenti che ottengano un determinato punteggio minimo possano conseguire,
a determinate condizioni, l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso. Deve aggiungersi che anche l'art 5 D. Lgs. n. 59/2017, come da ultimo modificato dal
D.L. n.36/2022, convertito in L. n. 79/2022, consente ora, nel suo ultimo comma, la partecipazione al concorso per docenti di scuola secondaria anche a aspiranti non abilitati che abbiano però svolto servizio presso istituzioni scolastiche statali per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi,
di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, co. 14, legge n. 124/1999.
L'art.13 D. Lgs. n.59/2017, come pure da ultimo modificato dal D.L. n.36/2022, convertito in legge n.79/2022, prevede peraltro che 1. “I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano
l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui
10 positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.
2. I vincitori del concorso che non
abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura
concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con
l' a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra
quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui
all'articolo 2- bis, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del
medesimo articolo 2- bis. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e
sottoposti al periodoannuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la
definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al
comma 1”.
La pretesa del ricorrente si fonda sul seguente assunto: 1) l'art. 1, comma 110, L. n.107/2015
stabilisce che l'abilitazione all'insegnamento costituisce requisito d'accesso per le future procedure concorsuali;
2) l'art. 5 D. Lgs. n. 59/2017, che disciplina i futuri concorsi, prevede quale requisito di accesso agli stessi, in alternativa all'abilitazione, l'aver prestato servizio presso istituzioni scolastiche statali per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi;
3) quindi, il servizio quale docente per almeno 36 mesi ha valore abilitante e, in quanto tale, dà diritto all'inserimento nelle
GPS di I fascia del personale docente.
Si tratta di un assunto non condivisibile, che implica l'ulteriore considerazione – non supportata dal dettato normativo - che il presupposto per l'accesso ai concorsi sia automaticamente equivalente all'abilitazione abilitante ad ogni fine.
Al contrario le norme sopra citate consentono, soltanto in via straordinaria, l'accesso al concorso anche di aspiranti che, pur non in possesso di abilitazione, abbiano prestato servizio per tre anni come docenti, ma tale previsione non può valere quale equiparazione all'abilitazione del mero svolgimento di attività di docente per 3 anni.
Infatti:
11 1) l'art.1, comma 9, D.L. n. 126/2019 dispone che i docenti che ottengano un determinato punteggio minimo possano conseguire, a determinate condizioni, l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso: tale disposizione non avrebbe evidentemente senso se tutti i docenti con almeno 3 anni di servizio (requisito necessario per la partecipazione al concorso riservato) fossero già in possesso di titolo abilitante.
Al contrario, i soggetti privi dell'abilitazione specifica possono acquisirla tramite la partecipazione al concorso, ma soltanto in caso di superamento di tutte le prove concorsuali con il conseguimento dei punteggi minimi previsti;
2) a sua volta, l'art.13 D.Lgs. n. 59/2017 distingue chiaramente il percorso dei vincitori del concorso a seconda che si tratti di docenti abilitati o non abilitati, prevedendo per questi ultimi la necessità di un percorso formativo finalizzato al conseguimento dell'abilitazione.
Soltanto dopo l'abilitazione i vincitori iniziano lo stesso percorso previsto per i docenti abilitati;
anche tale disposizione non avrebbe alcun senso se tutti i docenti con almeno 3 anni mesi di servizio fossero per ciò solo in possesso di titolo abilitante.
Dall'esame della disciplina di legge emerge, dunque, che il possesso del titolo di abilitazione
all'insegnamento è cosa ben diversa dal mero fatto di aver prestato servizio come docente per
almeno 36 mesi.
In mancanza di una specifica previsione legislativa, l'equiparazione dei 36 mesi di servizio all'abilitazione non può essere estesa (oltre che ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali) anche ad altri fini, quale – per quanto qui rileva - l'inserimento nella prima fascia delle
GPS.
L'O.M. n. 112/2002 non contrasta, quindi, con la normativa di rango primario invocata dal ricorrente, da interpretarsi nei termini appena detti.
Non può poi ritenersi irragionevole - e tantomeno contrario al principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. - attribuire una precedenza nell'ordine di chiamata per le supplenze a chi sia in possesso di abilitazione (e quindi si sia laureato in scienze della
12 formazione oppure abbia positivamente superato gli articolati, complessi e mirati percorsi abilitanti)
rispetto a chi possa vantare soltanto 36 mesi di servizio come docente.
Al contrario, risponde al principio di buon andamento della pubblica amministrazione un sistema di reclutamento che miri a privilegiare docenti capaci, muniti di apposita abilitazione e quindi idonei a garantire a tutti i discenti l'effettività del diritto allo studio, in coerenza coi doveri sociali ex artt. 2 e
34 Cost.
Né può sostenersi che la disciplina normativa, così interpretata, comporti un'irragionevole disparità
di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale. Infatti, i titoli abilitanti presuppongono e attestano lo svolgimento e conclusione di un articolato percorso didattico/formativo e/o il superamento di procedure concorsuali e dunque un livello di professionalità che non può desumersi dal mero fatto di aver prestato servizio per 3 anni come supplente.
La Corte Costituzionale, nella sentenza 28 maggio 2019 n. 130, nell'escludere l'irragionevolezza della mancata previsione del dottorato di ricerca tra i titoli che consentono di partecipare al concorso per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria, ha evidenziato come il dottorato di ricerca non possa equipollente all'abilitazione all'insegnamento in quanto per “selezionare le migliori e più adeguate capacità rispetto all'insegnamento, ciò che rileva è l'avere svolto un'attività
di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti.
Tale funzione esige la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche”.
Contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, è quindi del tutto ragionevole la previsione legislativa che distingue la situazione del docente abilitato dal docente che possa vantare esclusivamente il pregresso servizio triennale quale supplente.
13 Neppure è condivisibile l'argomentazione della ricorrente circa il contrasto della normativa italiana,
che richiede l'abilitazione all'insegnamento per ottenere l'inserimento in prima fascia, con la normativa europea di riferimento.
Deve, infatti, evidenziarsi come il possesso dell'abilitazione non sia richiesto per l'inserimento nelle graduatorie di istituto o provinciali per le supplenze, e quindi per l'accesso all'insegnamento, ma soltanto per l'inserimento in una fascia superiore di tali graduatorie e quindi per la precedenza nell'ordine di chiamata per le supplenze.
La ricorrente lamenta in particolare il contrasto dell'O.M. con le Direttive europee 2005/36/CE e
2013/55/UE, recepite con d.lgs. n. 206/2007 e d.lgs. n. 15/2016.
In realtà le direttive in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali perseguono una finalità
diversa e cioè quella di rimuovere ogni ostacolo alla libera circolazione delle professionalità,
permettendo ai cittadini europei in possesso di specifiche qualifiche o titoli abilitanti acquisiti in uno Stato membro di esercitare la professione corrispondente nello Stato membro di origine.
In particolare, ai sensi dell'art. 13 co. 1° direttiva 2005/36/CE, “se, in uno Stato membro ospitante,
l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di
determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro permette l'accesso
alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai
richiedenti in possesso dell'attestato di 9 competenza o del titolo di formazione di cui all'articolo
11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo
territorio”.
In altre parole, le direttive europee richiamate intendono perseguire l'equiparazione dei titoli abilitanti e professionalizzanti conseguiti in qualunque Stato membro, potenzialmente anche all'esito di eventuali percorsi formativi e/o professionalizzanti, per poter realizzare la libera circolazione dei professionisti negli Stati membri.
Senz'altro, invece, le direttive europee non intendono vietare che gli Stati membri possano richiedere specifiche qualifiche professionali per l'esercizio di una professione, cioè, come
14 precisato dall'art. 3 della direttiva, “qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di cui all'articolo 11, lettera a), punto i) - e/o un'esperienza professionale”.
Poiché la normativa italiana struttura i percorsi abilitanti come articolati cicli di studi orientati alla specifica professione di insegnante, deve escludersi che gli stessi possano essere qualificati come procedure amministrative costituenti una mera modalità di reclutamento dei docenti.
Quanto alla direttiva 1999/70/CE, non risulta condivisibile la sentenza del Consiglio di Stato n.
4167/2020 invocata dalla ricorrente, secondo cui l'avere svolto attività didattica presso scuole statali per oltre 36 mesi costituirebbe titolo equiparabile alla abilitazione.
Del resto, detta pronuncia, al riguardo, si limita a richiamare la sentenza della Corte di Giustizia
dell'Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C 22/13, da C 61/13 a C 63/13 e C
418/13 (riferita appunto alla direttiva 1999/70/CE), sentenza nella quale il principio enunciato non sembra rinvenibile.
Risulta al contrario condivisibile il più recente orientamento del Consiglio di Stato secondo cui
“…il DL n. 126 del 2019 dà rilievo ai tre anni di servizio come requisito per l'accesso ad un
concorso avente effetto abilitante e non comporta alcuna equiparazione fra lo svolgimento del
triennio e l'abilitazione “piena” che si consegue per effetto dei corsi abilitanti ( ormai esauriti ) o
dei concorsi abilitanti (ai quali viene ammesso il personale avente tale servizio in precariato ) per
la logica stessa della legge che tanto dispone (ossia l'ammissione alla partecipazione al concorso
straordinario ); … il personale avente tre anni di servizio è professionalmente qualificato ed è
abilitato all'insegnamento ai fini delle supplenze (abilitazione “specifica” con inserimento in terza
fascia delle graduatorie di istituto stabilita dall'art. 5 del D.M. 13 giugno 2007 ), ma non può
aspirare ad essere equiparato a chi abbia partecipato con successo ad un corso o ad un concorso
abilitante che viene inserito in altre fasce delle graduatorie a cui si ricorre per la chiamata in
servizio essendo nella discrezionalità del legislatore nazionale modulare l'accesso alla professione
per assicurare un sistema di valutazione adeguato ( vedi ancora lo stesso D.M. 13 giugno 2007);…
tale distinzione concettuale (fra abilitazione piena e specifica o “semiplena” ) si ricava dal sistema
15 che è incentrato appunto sulla centralità della valutazione degli insegnanti come professionisti,
principio di valutazione sicuramente conforme al diritto europeo che demanda poi ai singoli
legislatori nazionali di modulare le regole della professione, salvo un eventuale controllo
dell'assetto disciplinare così delineato dal legislatore nazionale, da parte della CGUE” (cfr. Cons.
Stato, Sezione VI, decreto Pres. del 12 gennaio 2021 e successiva ordinanza del 12 febbraio 2021;
Cons. St. Sez. VII, sentenza 24 ottobre 2022 n. 9026).
In assenza di un'espressa equiparazione prevista da norma primaria o secondaria nulla legittima dunque a stabilire un'equivalenza tra l'esperienza pratica, per almeno trentasei mesi, conseguita grazie allo svolgimento in concreto dell'attività di docenza e 10 l'abilitazione all'insegnamento ottenuta con le modalità specificamente previste dalla legge.
Ne consegue la legittimità della scelta dell'O.M. di distinguere chi è in possesso dell'abilitazione all'insegnamento da chi, al contrario, ne è privo, ai fini della valutazione di una maggiore professionalità e, conseguentemente, sul piano pratico, dell'inserimento nella prima fascia delle
GPS.
4. Le spese di lite
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, in ragione della complessità della questione, del contrasto giurisprudenziale in materia e dell'assenza, allo stato, di decisioni di legittimità.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 3/12/2025
Il Giudice del Lavoro
AE TI
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