Articolo 38 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 37Articolo 39
Versione
6 maggio 1952
Art. 38.
(Destinazione di beni demaniali per carico, scarico e sosta di merci e materiali)


La destinazione delle aree e delle pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la sosta temporanea delle merci e dei materiali di cui all'articolo 50 del codice, il periodo di franchigia per le ordinarie operazioni portuali, i canoni e le altre norme sono stabiliti dal capo del compartimento con ordinanza.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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