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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 32200/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 32200/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
JERKUNICA VICTOR VINKO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE APPELLANTE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. CISLAGHI Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA APPELLATA CONTUMACE
(C.F./P.I. ), residente in [...]Controparte_2 C.F._2
(MI), Via Leonardo Da Vinci 2,
PARTE CONVENUTA APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, in parziale riforma della sentenza Giudice di Pace di AN, sez. I, dott. Alberto Bargero n. 3862/2023, del 01.06.2023 notificata il
05.07.202 nel merito in via principale: accogliere l'appello proposto perché la sentenza di primo grado è parzialmente viziata in fatto ed in diritto nonché insufficientemente motivata, ed in riforma della
pagina 1 di 9 stessa: accertata e dichiarata la civile responsabilità della convenuta -appellata per il sinistro per cui è causa, condannarLa a risarcire a parte attrice-appellante tutti i danni subiti alla persona, biologici, tenuto conto delle condizioni soggettive, pari a € 1.427,97 oltre alle spese mediche sostenute pari a € 391,00 oltre alle spese mediche future di carattere odontoiatrico e odontoprotesico, pari a € 12.600,00 oltre al danno da svalutazione monetaria e gli interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo, oltre rimborso delle spese di CTP (€ 610,00) e CTU (€ 1.300,00), detratto quanto corrisposto nel corso del giudizio e in ottemperanza alla sentenza gravata. Con vittoria di spese e competenze di causa in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, maggiorate del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, di C.P.A. ed IVA da distrarsi a favore del sottoscritto antistatario. In via istruttoria: si chiede disporre la rinnovazione della CTU con nomina di altro consulente tecnico d'uffici in subordine: escutere il Dott. Per_1
, a conferma dei referti in atti e delle terapie effettuate e prestate, ovvero ordinare l'audizione
[...] del Dott. da parte del CTU, con verbalizzazione di quanto da questi dichiarato. Persona_1
Ordinare l'acquisizione del fascicolo di I grado R.G. n 54050/2017 Giudice di Pace di AN, Sez. IV
Civile, Dott.ssa Maria Rita Magnoli e del fascicolo di II grado R.G. n. 18311/2020 Tribunale di
AN, Sez. X Civile, Dott. Marco Carbonaro, e fascicolo di I grado R.G. 35477/2021, Giudice di
Pace di AN, Sez. sez I, dottor Alberto Bargero”.
Per il convenuto Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: rigettare l'appello proposto dal Sig. in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
Con riserva, all'occorrenza, di meglio dedurre, provare ed articolare nel prosieguo del giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio d'appello (€ 5838,45 oltre accessori) e di primo grado (€ 2.403,50 oltre accessori), come da note spese. Con richiesta di acquisizione ad opere della cancelleria dei fascicoli d'ufficio dei procedimenti GdP AN RG 54050/2017, Tribunale di AN RG 18311/2020 e GdP AN RG 35477/2021 e con riserva di deposito dei fascicoli di parte relativi ai medesimi procedimenti”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l.
179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
La controversia è stata promossa da , che, innanzi al Giudice di Pace di AN, ha Parte_1
proposto azione diretta ex art. 141 cod. ass. priv. nei confronti della compagnia Controparte_1
assicuratrice per la r.c.a. del veicolo Fiat Punto, tg. CH908EA, su cui era trasportato in data 24.4.2014 al fine di ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti a causa del sinistro, occorso in data 24.4.2014 alle ore 17.30, circa, in AN all'intersezione tra via Ferrara e Via
Martinelli, all'esito del quale ha riportato danni alla persona e patrimoniali. pagina 2 di 9 Il procedimento è stato iscritto sub r.g. n. 54050/2017 e definito con sentenza n. 1129/2020 e Parte_1
ha proposto appello avverso la menzionata decisione innanzi al Tribunale di AN;
il
[...]
giudizio è stato iscritto sub r.g. n. 18311/2020 e, all'esito dello stesso, è stata pronunciata sentenza n.
2856/2021 di nullità della sentenza di prime cure per mancata integrazione del contraddittorio con litisconsorte necessario di Controparte_2 Controparte_1
A fronte della dichiarazione di nullità della sentenza di prime cure da parte del Tribunale di AN
(sent. n. 2856/2021), pronunciata all'esito dell'instaurazione del contraddittorio con la sola compagnia e non anche nei confronti del proprietario del veicolo vettore Controparte_1 CP_2
ha riassunto il giudizio innanzi al Giudice di Pace di AN (fascicolo
[...] Parte_1
iscritto sub r.g. n. 35477/2021), notificando la citazione nei confronti di entrambi i convenuti e chiedendo la loro condanna in solido al risarcimento dei danni da lui patiti.
Nel giudizio di primo grado si è costituita solo chiedendo il rigetto delle pretese Controparte_1
attoree perché infondate con rifusione delle spese di lite e non anche che è stata Controparte_2
dichiarata contumace.
All'esito dell'istruttoria documentale, la domanda attorea è stata solo parzialmente accolta con sentenza n. 3862, depositata il giorno 1.6.2023, limitatamente alla pretesa risarcitoria non patrimoniale nella parte corrispondente al danno da inabilità temporanea ed al rimborso delle spese di ctp. Il giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese di ctu e delle spese di lite, rigettando sia la domanda di risarcitoria relativa al riconoscimento di postumi permanenti, sia al danno da spese mediche future e da spese stragiudiziali.
con regolare notifica dell'atto di citazione ha proposto appello innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale avverso la sentenza n. 3862, depositata il giorno 1.6.2023, lamentando l'erroneità:
1) per mancato riconoscimento del danno biologico relativo alle lesioni dentarie subite a causa del sinistro stradale in cui è rimasto coinvolto in data 24.4.2014 e per non aver disposto la rinnovazione CTU medico legale disposta nel giudizio di primo grado iscritto sub r.g. n.
54050/2017;
2) per aver disposto il solo parziale rimborso delle spese di CTP;
3) per non aver disposto il rimborso delle spese di CTU in suo favore;
pagina 3 di 9 4) per non aver riconosciuto in favore dell'attore appellante le spese legali stragiudiziali e per aver disposto la compensazione totale delle spese di lite.
All'udienza del 13.2.2024 nessuno è comparso, né per né per Controparte_1 CP_2
Con ordinanza del 22.2.2024 è stata dichiarata la contumacia di quest'ultima ed è stata
[...]
disposta ex art. 331 c.p.c. la rinnovazione della citazione in appello nei confronti della compagnia assicuratrice.
All'esito della rinnovazione della notifica dell'atto di citazione in appello si è Controparte_1
costituita in giudizio con deposito di comparsa di risposta in data 2.10.2024, chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello avversario ed in ogni caso il rigetto dello stesso per infondatezza delle pretese avversarie, con conseguente conferma della sentenza di prime cure.
All'udienza del 22.10.2024 la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata differita all'udienza del 19.12.2024 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 19.12.2024 il Giudice, preso atto altresì della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e all'esito della discussione orale, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di depositare la sentenza ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
*
Solo il quarto motivo di appello risulta fondato e la sentenza di primo grado deve essere riformata con esclusivo riferimento a detto profilo, con rigetto dei restanti motivi di appello.
Con riferimento al primo motivo di appello si osserva che la ctu medico legale disposta sulla persona di nel giudizio di primo grado iscritto sub r.g. n. 54050/2017 non risulta affetta, né da Parte_1
motivi di invalidità, né da valutazioni inadeguate, o da una carente motivazione.
Sotto il primo profilo il contraddittorio risulta, infatti, essere stato pienamente rispettato con le parti, che hanno partecipato alle operazioni peritali e sono state messe nelle condizioni di trasmettere al ctu osservazioni critiche;
il dott. risulta aver adeguatamente risposto alle menzionate critiche ed Per_2
esaminato i documenti versati in causa.
Sotto il secondo profilo la valutazione del ctu, che ha negato la prova del nesso di causa delle lesioni dentarie attoree con il sinistro stradale per cui è causa, non può che essere condivisa, atteso che la stessa si fonda su una carenza documentale attorea, che non consente di riscontrare il nesso eziologico,
pagina 4 di 9 come allegato da . Infatti, quest'ultimo non ha prodotto, pur a fronte della richiesta del Parte_1
ctu, i documenti sanitari indicati da quest'ultimo come necessari ai fini della valutazione medico legale.
Nella risposta fornita dal dott. alle osservazioni attoree si legge infatti: “Si ricorda infatti che, Per_2
benché richiesti, non sono stati infine prodotti gli esami radiografici che furono eseguiti al Sig.
il giorno del sinistro al P.S. dell'Istituto Ortopedico Gaetano Pini il 24.04.2014 ed al P.S. Pt_1
dell'Ospedale Niguarda il 25.04.2014 e neppure, come già detto, la rx panoramica delle arcate dentali effettuata il 29.04.2014 dall'odontoiatra curante” (cfr. ctu a p. 19). La dedotta impossibilità di produrre gli esami radiografici eseguiti presso lo studio del dott. in data 29.5.2014 avrebbe potuto in Per_1 parte essere supplita dall'allegazione delle pressoché coeve immagini radiografiche presso almeno uno dei due nosocomi milanesi, ma la parte attrice appellante non risulta aver provveduto alla relativa produzione integrativa, né aver fornito alcuna precisazione sul punto. Ne consegue che la difesa attorea a giustificazione della relativa alla mancata produzione documentale avrebbe solo in parte supplito alla mancanza di supporto probatorio necessario per la valutazione del danno alla persona e, conseguentemente, per il danno patrimoniale da spese odontoiatriche.
È evidente che, in assenza di una verifica preliminare delle condizioni delle arcate dentarie di Parte_1
in data strettamente prossima al sinistro, tenuto conto che lo stesso in sede di anamnesi aveva
[...]
riferito di essersi sottoposto a cure odontoiatriche non solo conservative, ma anche di natura protesica, sia nell'adolescenza, sia nel 2010-2011 (cfr. “l'esecuzione di riferisce di essersi sottoposto a cure odontoiatriche sin dall'età adolescenziale, attuando nel tempo cure conservative ed alcune estrazioni dentarie;
indica che nel 2010/2011 ha eseguito delle cure protesiche riabilitative ad entrambe le arcate dentariee”) e in sede di esame obiettivo il ctu ha riscontrato che “ad eccezione dell'elemento 36, assente, tutti gli elementi dentari di entrambe le arcate sono protesizzati con manufatti fissi in resina”, non consente di addivenire a conclusioni diverse da quelle fornite dal ctu, né di disporre una rinnovazione-integrazione di ctu come richiesta dall'attore appellante.
L'assenza delle immagini radiografiche di raffronto in una situazione complessa, caratterizzata da stratificazione di interventi e cure dentarie, è stata peraltro ritenuta sufficiente dal ctu per escludere la nomina di ausiliario professionista in odontoiatria. Tale valutazione non può che essere in specie condivisa, atteso che la nomina di ausiliario si rivela necessaria nella misura in cui il medico legale necessiti di supporto nella branca specialistica, ma non anche nel caso in cui, come in specie, ciò serva pagina 5 di 9 per supplire a carenza di produzione di documenti sanitari, che è onere dell'attore produrre in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2697 c.c.
Per le ragioni che precedono il primo motivo si reputa infondato e non può pertanto che essere respinto.
Anche il secondo motivo di appello si reputa infondato, atteso che il giudice di prime cure ha correttamente disposto il rimborso delle spese di ctp attoree limitatamente al 50%. Essendo stata la domanda attorea ritenuta infondata con riferimento ai postumi permanenti e alle spese future di natura odontoiatrica il giudice ha ritenuto, in definitiva in virtù del criterio di soccombenza parziale reciproca, del tutto correttamente e in via condivisibile di disporre solo un rimborso nella misura della metà delle spese di consulenza di parte.
Quanto al terzo motivo di appello il giudice di prime cure, ponendo definitivamente a carico delle parti le spese di ctu in via solidale tra loro, ha inteso porre a carico della parte attrice, odierna appellante e anticipataria, le stesse, non accogliendo la richiesta di rimborso attorea neppure in misura parziale. Tale valutazione si pone in linea con la valutazione di soccombenza parziale, in specie del tutto prevalente con riferimento alle risultanze della ctu medico legale e in particolare al mancato riconoscimento del danno alla persona da postumi permanenti ed alle spese odontoiatriche, sì che merita di essere confermata.
Anche il terzo motivo di appello si reputa infondato.
Il quarto motivo di appello si reputa fondato e merita accoglimento con riferimento alla doglianza relativa al mancato riconoscimento delle spese stragiudiziali e, parzialmente, quanto alla disposta compensazione integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Quanto alle prime va premesso, infatti, che le spese stragiudiziali possono essere rimborsate ove l'esborso appaia effettivamente utile in relazione a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio e sia adeguatamente allegato e provato (avendo natura di danno emergente, cfr. Cass. 24481/2020; Cass. 9548/2017). Come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite
(Cass. 16990/2017), le spese per assistenza stragiudiziale non rientrano nelle spese di lite, ma costituiscono voce di danno emergente, sicché devono formare specifico oggetto della domanda di risarcimento del danno, oltre ad essere naturalmente provate. Nel caso di specie è stata effettivamente documentata un'attività di assistenza stragiudiziale che ha avuto un'autonoma rilevanza rispetto alla causa e deve ritenersi utile nonostante l'esito delle trattative stragiudiziali;
inoltre è stato promosso il pagina 6 di 9 procedimento di negoziazione assistita. Tenuto conto della produzione delle missive stragiudiziali, allegate all'atto di citazione, nonostante l'assenza di produzione di nota pro forma, si reputa che il giudice di prime cure avrebbe dovuto parzialmente accogliere la pretesa attorea, essendo stata documentata un'attività di assistenza prestata in favore della parte attrice.
Del resto, il fatto che si tratti di una posta di danno emergente non richiede giocoforza la produzione della pro forma o fattura relativa alla spesa, in quanto, a fronte della prova che un'effettiva attività difensiva è stata svolta nell'interesse del cliente, il giudice può provvedere ad una liquidazione del quantum sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014. Applicato, pertanto, in specie il D.M. n.
55/2014 con riferimento al valore della domanda e tenuto conto che la parte attrice appellante ha dimostrato di aver redatto ed inviato pochissime lettere (una a mezzo raccomandata e una via fax) e che l'attività per la negoziazione assistita è consistita solo nell'invio del relativo invito via pec, cui non è seguita alcuna adesione, i compensi vanno determinati in misura prossima ai valori medi, ridotti al 50%
(euro 1.200,00), sì che, in favore dell'attore appellante, va riconosciuto l'importo di euro 1.750,94, già comprensivo di contributo forfetario nella misura del 15%, nonché di i.v.a. e c.p.a.
Trattandosi di voce di danno emergente l'importo menzionato va maggiorato degli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio di cui alla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di
Cassazione dalla data dell'ultima missiva stragiudiziale (cfr. invio tramite pec dell'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita in data 20.4.2016), dovendo ritenersi che in tale data si sia esaurita l'attività prestata a tale titolo - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore quello sopra indicato - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Essedo stata accolta la domanda con riferimento ad una somma pur più contenuta rispetto alla domanda attorea, essendo stata respinta la richiesta di riconoscimento dei postumi permanenti e delle spese mediche future, ma essendo stata accolta quella di riconoscimento dell'inabilità temporanea, parzialmente delle spese di ctp e, all'esito dell'odierna riforma, anche delle spese stragiudiziali, in riforma della sentenza di prime cure sussistono i presupposti per disporre una compensazione parziale nella misura di ¾ delle spese di lite e di condannare le parti convenute a rifondere in favore dell'attore il restante ¼ delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo come da nota spese depositata, ritenuta pagina 7 di 9 del tutto adeguata in applicazione del D.M. 55/2014 e in relazione all'attività prestata (valori medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
Tenuto conto che è stato accolto solo un motivo di appello rispetto ai quattro formulati e pertanto della soccombenza parziale reciproca, si reputa di compensare le spese del presente grado di giudizio nella misura di ¾ e di condannare i convenuti appellati a rifondere in favore dell'attore appellante il restante
¼ delle spese di lite, che si liquida in dispositivo come da nota spese depositata, ritenuta del tutto adeguata in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati dal DM 147/2022, ratione temporis applicabile, tenuto conto dell'attività difensiva prestata e della semplicità delle questioni trattate (valori medi per attività di studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o respinta, quale Giudice d'Appello nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1. in accoglimento del quarto motivo d'appello e in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di AN n. 3862, depositata il giorno 1.6.2023, condanna e Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, al rimborso in favore della parte attrice appellante
[...] Parte_1
delle spese stragiudiziali, che si liquidano in euro 1.750,94, oltre interessi e rivalutazione, come indicati in parte motiva;
2. in accoglimento del quarto motivo d'appello e in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di AN n. 3862, depositata il giorno 1.6.2023, compensa le spese di lite tra le parti nel giudizio di prime cure nella misura di ¾ e condanna e in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, alla rifusione in favore della parte attrice appellante del restante ¼ delle spese di lite da quest'ultima sostenute, che si liquidano in euro 68,64 per le spese ed in euro 522,50 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad i.v.a. - se dovuta - e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. conferma per il resto la sentenza del giudice di pace di AN n. 3862, depositata il giorno
1.6.2023;
4. compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio nella misura di ¾ e condanna e in solido tra loro, a rifondere in favore della parte Controparte_1 Controparte_2
attrice appellante il restante ¼ delle spese di lite, che si liquidano in euro 66,00 Parte_1
pagina 8 di 9 per le spese ed in euro 849,25 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad i.v.a. - se dovuta - e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
AN, 31.12.2024
Il Giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 32200/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
JERKUNICA VICTOR VINKO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE APPELLANTE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. CISLAGHI Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA APPELLATA CONTUMACE
(C.F./P.I. ), residente in [...]Controparte_2 C.F._2
(MI), Via Leonardo Da Vinci 2,
PARTE CONVENUTA APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, in parziale riforma della sentenza Giudice di Pace di AN, sez. I, dott. Alberto Bargero n. 3862/2023, del 01.06.2023 notificata il
05.07.202 nel merito in via principale: accogliere l'appello proposto perché la sentenza di primo grado è parzialmente viziata in fatto ed in diritto nonché insufficientemente motivata, ed in riforma della
pagina 1 di 9 stessa: accertata e dichiarata la civile responsabilità della convenuta -appellata per il sinistro per cui è causa, condannarLa a risarcire a parte attrice-appellante tutti i danni subiti alla persona, biologici, tenuto conto delle condizioni soggettive, pari a € 1.427,97 oltre alle spese mediche sostenute pari a € 391,00 oltre alle spese mediche future di carattere odontoiatrico e odontoprotesico, pari a € 12.600,00 oltre al danno da svalutazione monetaria e gli interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo, oltre rimborso delle spese di CTP (€ 610,00) e CTU (€ 1.300,00), detratto quanto corrisposto nel corso del giudizio e in ottemperanza alla sentenza gravata. Con vittoria di spese e competenze di causa in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, maggiorate del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, di C.P.A. ed IVA da distrarsi a favore del sottoscritto antistatario. In via istruttoria: si chiede disporre la rinnovazione della CTU con nomina di altro consulente tecnico d'uffici in subordine: escutere il Dott. Per_1
, a conferma dei referti in atti e delle terapie effettuate e prestate, ovvero ordinare l'audizione
[...] del Dott. da parte del CTU, con verbalizzazione di quanto da questi dichiarato. Persona_1
Ordinare l'acquisizione del fascicolo di I grado R.G. n 54050/2017 Giudice di Pace di AN, Sez. IV
Civile, Dott.ssa Maria Rita Magnoli e del fascicolo di II grado R.G. n. 18311/2020 Tribunale di
AN, Sez. X Civile, Dott. Marco Carbonaro, e fascicolo di I grado R.G. 35477/2021, Giudice di
Pace di AN, Sez. sez I, dottor Alberto Bargero”.
Per il convenuto Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: rigettare l'appello proposto dal Sig. in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
Con riserva, all'occorrenza, di meglio dedurre, provare ed articolare nel prosieguo del giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio d'appello (€ 5838,45 oltre accessori) e di primo grado (€ 2.403,50 oltre accessori), come da note spese. Con richiesta di acquisizione ad opere della cancelleria dei fascicoli d'ufficio dei procedimenti GdP AN RG 54050/2017, Tribunale di AN RG 18311/2020 e GdP AN RG 35477/2021 e con riserva di deposito dei fascicoli di parte relativi ai medesimi procedimenti”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l.
179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
La controversia è stata promossa da , che, innanzi al Giudice di Pace di AN, ha Parte_1
proposto azione diretta ex art. 141 cod. ass. priv. nei confronti della compagnia Controparte_1
assicuratrice per la r.c.a. del veicolo Fiat Punto, tg. CH908EA, su cui era trasportato in data 24.4.2014 al fine di ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti a causa del sinistro, occorso in data 24.4.2014 alle ore 17.30, circa, in AN all'intersezione tra via Ferrara e Via
Martinelli, all'esito del quale ha riportato danni alla persona e patrimoniali. pagina 2 di 9 Il procedimento è stato iscritto sub r.g. n. 54050/2017 e definito con sentenza n. 1129/2020 e Parte_1
ha proposto appello avverso la menzionata decisione innanzi al Tribunale di AN;
il
[...]
giudizio è stato iscritto sub r.g. n. 18311/2020 e, all'esito dello stesso, è stata pronunciata sentenza n.
2856/2021 di nullità della sentenza di prime cure per mancata integrazione del contraddittorio con litisconsorte necessario di Controparte_2 Controparte_1
A fronte della dichiarazione di nullità della sentenza di prime cure da parte del Tribunale di AN
(sent. n. 2856/2021), pronunciata all'esito dell'instaurazione del contraddittorio con la sola compagnia e non anche nei confronti del proprietario del veicolo vettore Controparte_1 CP_2
ha riassunto il giudizio innanzi al Giudice di Pace di AN (fascicolo
[...] Parte_1
iscritto sub r.g. n. 35477/2021), notificando la citazione nei confronti di entrambi i convenuti e chiedendo la loro condanna in solido al risarcimento dei danni da lui patiti.
Nel giudizio di primo grado si è costituita solo chiedendo il rigetto delle pretese Controparte_1
attoree perché infondate con rifusione delle spese di lite e non anche che è stata Controparte_2
dichiarata contumace.
All'esito dell'istruttoria documentale, la domanda attorea è stata solo parzialmente accolta con sentenza n. 3862, depositata il giorno 1.6.2023, limitatamente alla pretesa risarcitoria non patrimoniale nella parte corrispondente al danno da inabilità temporanea ed al rimborso delle spese di ctp. Il giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese di ctu e delle spese di lite, rigettando sia la domanda di risarcitoria relativa al riconoscimento di postumi permanenti, sia al danno da spese mediche future e da spese stragiudiziali.
con regolare notifica dell'atto di citazione ha proposto appello innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale avverso la sentenza n. 3862, depositata il giorno 1.6.2023, lamentando l'erroneità:
1) per mancato riconoscimento del danno biologico relativo alle lesioni dentarie subite a causa del sinistro stradale in cui è rimasto coinvolto in data 24.4.2014 e per non aver disposto la rinnovazione CTU medico legale disposta nel giudizio di primo grado iscritto sub r.g. n.
54050/2017;
2) per aver disposto il solo parziale rimborso delle spese di CTP;
3) per non aver disposto il rimborso delle spese di CTU in suo favore;
pagina 3 di 9 4) per non aver riconosciuto in favore dell'attore appellante le spese legali stragiudiziali e per aver disposto la compensazione totale delle spese di lite.
All'udienza del 13.2.2024 nessuno è comparso, né per né per Controparte_1 CP_2
Con ordinanza del 22.2.2024 è stata dichiarata la contumacia di quest'ultima ed è stata
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disposta ex art. 331 c.p.c. la rinnovazione della citazione in appello nei confronti della compagnia assicuratrice.
All'esito della rinnovazione della notifica dell'atto di citazione in appello si è Controparte_1
costituita in giudizio con deposito di comparsa di risposta in data 2.10.2024, chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello avversario ed in ogni caso il rigetto dello stesso per infondatezza delle pretese avversarie, con conseguente conferma della sentenza di prime cure.
All'udienza del 22.10.2024 la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata differita all'udienza del 19.12.2024 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 19.12.2024 il Giudice, preso atto altresì della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e all'esito della discussione orale, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di depositare la sentenza ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
*
Solo il quarto motivo di appello risulta fondato e la sentenza di primo grado deve essere riformata con esclusivo riferimento a detto profilo, con rigetto dei restanti motivi di appello.
Con riferimento al primo motivo di appello si osserva che la ctu medico legale disposta sulla persona di nel giudizio di primo grado iscritto sub r.g. n. 54050/2017 non risulta affetta, né da Parte_1
motivi di invalidità, né da valutazioni inadeguate, o da una carente motivazione.
Sotto il primo profilo il contraddittorio risulta, infatti, essere stato pienamente rispettato con le parti, che hanno partecipato alle operazioni peritali e sono state messe nelle condizioni di trasmettere al ctu osservazioni critiche;
il dott. risulta aver adeguatamente risposto alle menzionate critiche ed Per_2
esaminato i documenti versati in causa.
Sotto il secondo profilo la valutazione del ctu, che ha negato la prova del nesso di causa delle lesioni dentarie attoree con il sinistro stradale per cui è causa, non può che essere condivisa, atteso che la stessa si fonda su una carenza documentale attorea, che non consente di riscontrare il nesso eziologico,
pagina 4 di 9 come allegato da . Infatti, quest'ultimo non ha prodotto, pur a fronte della richiesta del Parte_1
ctu, i documenti sanitari indicati da quest'ultimo come necessari ai fini della valutazione medico legale.
Nella risposta fornita dal dott. alle osservazioni attoree si legge infatti: “Si ricorda infatti che, Per_2
benché richiesti, non sono stati infine prodotti gli esami radiografici che furono eseguiti al Sig.
il giorno del sinistro al P.S. dell'Istituto Ortopedico Gaetano Pini il 24.04.2014 ed al P.S. Pt_1
dell'Ospedale Niguarda il 25.04.2014 e neppure, come già detto, la rx panoramica delle arcate dentali effettuata il 29.04.2014 dall'odontoiatra curante” (cfr. ctu a p. 19). La dedotta impossibilità di produrre gli esami radiografici eseguiti presso lo studio del dott. in data 29.5.2014 avrebbe potuto in Per_1 parte essere supplita dall'allegazione delle pressoché coeve immagini radiografiche presso almeno uno dei due nosocomi milanesi, ma la parte attrice appellante non risulta aver provveduto alla relativa produzione integrativa, né aver fornito alcuna precisazione sul punto. Ne consegue che la difesa attorea a giustificazione della relativa alla mancata produzione documentale avrebbe solo in parte supplito alla mancanza di supporto probatorio necessario per la valutazione del danno alla persona e, conseguentemente, per il danno patrimoniale da spese odontoiatriche.
È evidente che, in assenza di una verifica preliminare delle condizioni delle arcate dentarie di Parte_1
in data strettamente prossima al sinistro, tenuto conto che lo stesso in sede di anamnesi aveva
[...]
riferito di essersi sottoposto a cure odontoiatriche non solo conservative, ma anche di natura protesica, sia nell'adolescenza, sia nel 2010-2011 (cfr. “l'esecuzione di riferisce di essersi sottoposto a cure odontoiatriche sin dall'età adolescenziale, attuando nel tempo cure conservative ed alcune estrazioni dentarie;
indica che nel 2010/2011 ha eseguito delle cure protesiche riabilitative ad entrambe le arcate dentariee”) e in sede di esame obiettivo il ctu ha riscontrato che “ad eccezione dell'elemento 36, assente, tutti gli elementi dentari di entrambe le arcate sono protesizzati con manufatti fissi in resina”, non consente di addivenire a conclusioni diverse da quelle fornite dal ctu, né di disporre una rinnovazione-integrazione di ctu come richiesta dall'attore appellante.
L'assenza delle immagini radiografiche di raffronto in una situazione complessa, caratterizzata da stratificazione di interventi e cure dentarie, è stata peraltro ritenuta sufficiente dal ctu per escludere la nomina di ausiliario professionista in odontoiatria. Tale valutazione non può che essere in specie condivisa, atteso che la nomina di ausiliario si rivela necessaria nella misura in cui il medico legale necessiti di supporto nella branca specialistica, ma non anche nel caso in cui, come in specie, ciò serva pagina 5 di 9 per supplire a carenza di produzione di documenti sanitari, che è onere dell'attore produrre in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2697 c.c.
Per le ragioni che precedono il primo motivo si reputa infondato e non può pertanto che essere respinto.
Anche il secondo motivo di appello si reputa infondato, atteso che il giudice di prime cure ha correttamente disposto il rimborso delle spese di ctp attoree limitatamente al 50%. Essendo stata la domanda attorea ritenuta infondata con riferimento ai postumi permanenti e alle spese future di natura odontoiatrica il giudice ha ritenuto, in definitiva in virtù del criterio di soccombenza parziale reciproca, del tutto correttamente e in via condivisibile di disporre solo un rimborso nella misura della metà delle spese di consulenza di parte.
Quanto al terzo motivo di appello il giudice di prime cure, ponendo definitivamente a carico delle parti le spese di ctu in via solidale tra loro, ha inteso porre a carico della parte attrice, odierna appellante e anticipataria, le stesse, non accogliendo la richiesta di rimborso attorea neppure in misura parziale. Tale valutazione si pone in linea con la valutazione di soccombenza parziale, in specie del tutto prevalente con riferimento alle risultanze della ctu medico legale e in particolare al mancato riconoscimento del danno alla persona da postumi permanenti ed alle spese odontoiatriche, sì che merita di essere confermata.
Anche il terzo motivo di appello si reputa infondato.
Il quarto motivo di appello si reputa fondato e merita accoglimento con riferimento alla doglianza relativa al mancato riconoscimento delle spese stragiudiziali e, parzialmente, quanto alla disposta compensazione integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Quanto alle prime va premesso, infatti, che le spese stragiudiziali possono essere rimborsate ove l'esborso appaia effettivamente utile in relazione a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio e sia adeguatamente allegato e provato (avendo natura di danno emergente, cfr. Cass. 24481/2020; Cass. 9548/2017). Come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite
(Cass. 16990/2017), le spese per assistenza stragiudiziale non rientrano nelle spese di lite, ma costituiscono voce di danno emergente, sicché devono formare specifico oggetto della domanda di risarcimento del danno, oltre ad essere naturalmente provate. Nel caso di specie è stata effettivamente documentata un'attività di assistenza stragiudiziale che ha avuto un'autonoma rilevanza rispetto alla causa e deve ritenersi utile nonostante l'esito delle trattative stragiudiziali;
inoltre è stato promosso il pagina 6 di 9 procedimento di negoziazione assistita. Tenuto conto della produzione delle missive stragiudiziali, allegate all'atto di citazione, nonostante l'assenza di produzione di nota pro forma, si reputa che il giudice di prime cure avrebbe dovuto parzialmente accogliere la pretesa attorea, essendo stata documentata un'attività di assistenza prestata in favore della parte attrice.
Del resto, il fatto che si tratti di una posta di danno emergente non richiede giocoforza la produzione della pro forma o fattura relativa alla spesa, in quanto, a fronte della prova che un'effettiva attività difensiva è stata svolta nell'interesse del cliente, il giudice può provvedere ad una liquidazione del quantum sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014. Applicato, pertanto, in specie il D.M. n.
55/2014 con riferimento al valore della domanda e tenuto conto che la parte attrice appellante ha dimostrato di aver redatto ed inviato pochissime lettere (una a mezzo raccomandata e una via fax) e che l'attività per la negoziazione assistita è consistita solo nell'invio del relativo invito via pec, cui non è seguita alcuna adesione, i compensi vanno determinati in misura prossima ai valori medi, ridotti al 50%
(euro 1.200,00), sì che, in favore dell'attore appellante, va riconosciuto l'importo di euro 1.750,94, già comprensivo di contributo forfetario nella misura del 15%, nonché di i.v.a. e c.p.a.
Trattandosi di voce di danno emergente l'importo menzionato va maggiorato degli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio di cui alla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di
Cassazione dalla data dell'ultima missiva stragiudiziale (cfr. invio tramite pec dell'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita in data 20.4.2016), dovendo ritenersi che in tale data si sia esaurita l'attività prestata a tale titolo - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore quello sopra indicato - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Essedo stata accolta la domanda con riferimento ad una somma pur più contenuta rispetto alla domanda attorea, essendo stata respinta la richiesta di riconoscimento dei postumi permanenti e delle spese mediche future, ma essendo stata accolta quella di riconoscimento dell'inabilità temporanea, parzialmente delle spese di ctp e, all'esito dell'odierna riforma, anche delle spese stragiudiziali, in riforma della sentenza di prime cure sussistono i presupposti per disporre una compensazione parziale nella misura di ¾ delle spese di lite e di condannare le parti convenute a rifondere in favore dell'attore il restante ¼ delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo come da nota spese depositata, ritenuta pagina 7 di 9 del tutto adeguata in applicazione del D.M. 55/2014 e in relazione all'attività prestata (valori medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
Tenuto conto che è stato accolto solo un motivo di appello rispetto ai quattro formulati e pertanto della soccombenza parziale reciproca, si reputa di compensare le spese del presente grado di giudizio nella misura di ¾ e di condannare i convenuti appellati a rifondere in favore dell'attore appellante il restante
¼ delle spese di lite, che si liquida in dispositivo come da nota spese depositata, ritenuta del tutto adeguata in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati dal DM 147/2022, ratione temporis applicabile, tenuto conto dell'attività difensiva prestata e della semplicità delle questioni trattate (valori medi per attività di studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o respinta, quale Giudice d'Appello nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1. in accoglimento del quarto motivo d'appello e in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di AN n. 3862, depositata il giorno 1.6.2023, condanna e Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, al rimborso in favore della parte attrice appellante
[...] Parte_1
delle spese stragiudiziali, che si liquidano in euro 1.750,94, oltre interessi e rivalutazione, come indicati in parte motiva;
2. in accoglimento del quarto motivo d'appello e in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di AN n. 3862, depositata il giorno 1.6.2023, compensa le spese di lite tra le parti nel giudizio di prime cure nella misura di ¾ e condanna e in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, alla rifusione in favore della parte attrice appellante del restante ¼ delle spese di lite da quest'ultima sostenute, che si liquidano in euro 68,64 per le spese ed in euro 522,50 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad i.v.a. - se dovuta - e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. conferma per il resto la sentenza del giudice di pace di AN n. 3862, depositata il giorno
1.6.2023;
4. compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio nella misura di ¾ e condanna e in solido tra loro, a rifondere in favore della parte Controparte_1 Controparte_2
attrice appellante il restante ¼ delle spese di lite, che si liquidano in euro 66,00 Parte_1
pagina 8 di 9 per le spese ed in euro 849,25 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad i.v.a. - se dovuta - e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
AN, 31.12.2024
Il Giudice
Lucia Francesca Iori
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