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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 6440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6440 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. GE Del Franco Consigliere estensore dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 176/2021 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 3.12.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Sarno (SA) il 28.04.1966, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dagli avv.ti TO D'AU (C.F.:
), (C.F.: e C.F._2 Parte_2 C.F._3
(C.F.: , con i quali elettivamente Parte_3 C.F._4 domicilia in Napoli alla via Biscardi n. 31 presso lo studio dell'avv.
SQ EL ricorrente
E
(C.F.: ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Napoli alla via Santa Lucia n. 81, rappresentata e difesa ai sensi dell'art. 47 e 51 dello Statuto dall'avv.
GE CC (C.F.: , giusta procura C.F._5 generale del 14.5.2018, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Santa Lucia n. 81. resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con ricorso ritualmente notificato il 7.09.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data 21.07.2021, il ricorrente indicato in epigrafe ha citato in giudizio la affinché, Controparte_1 previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per l'esondazione del rio Mannara e del rio Sguazzatorio, avvenuta in data
11.10.2015, venisse condannata al risarcimento in suo favore dei danni subiti.
In punto di fatto, il ricorrente ha rappresentato:
- che, all'epoca dei fatti, conduceva in virtù di contratto di affitto i fondi siti nel Comune di San Marzano sul Sarno (SA), riportati in catasto al Foglio 6, particelle nn. 1829, 1831 e 1835;
- che, a causa dell'esondazione del rio Mannara e del Rio Sguazzatorio avvenuta in data 11.10.2015, i predetti fondi furono sommersi da acqua maleodorante, melma e detriti dallo stesso esondati;
- che l'inondazione causò ingenti danni ai fondi, provocando la distruzione di tutte le colture in atto e il deposito sui terreni di sostanze nocive;
- che, per ripristinare lo status quo ante, fu necessario effettuare un'approfondita risistemazione agraria dei fondi de quibus;
- che la causa dell'esondazione è da ricondursi al cattivo stato di manutenzione in cui si trovavano il rio Mannara ed il rio Sguazzatorio al momento dei fatti;
- che la responsabilità dei danni è da imputare alla , Controparte_1
a cui la legge attribuisce i compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria, di sorveglianza, custodia ed eliminazione di ogni fonte di pericolo dei corsi d'acqua de quibus.
Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: "per sentirsi condannare - previo riconoscimento della sua responsabilità nel verificarsi dell'evento per cui è causa - a pagare al ricorrente tutti i danni subiti, così come in narrativa elencati, compresi quelli morali, per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, nella misura che sarà specificata in corso di causa, con i relativi interessi e rivalutazione ISTAT nonché con vittoria di spese e competenze, con attribuzione agli avvocati e , Pt_2 Parte_3 antistatari".
Con comparsa depositata in data 1.10.2022, si è costituita in giudizio la , che ha eccepito: Controparte_1
- la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, stante la mancata allegazione di prova sul punto;
- la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il rio Mannara ed il rio Sguazzatorio sono opere di bonifica e l'ente deputato alla loro manutenzione, gestione e vigilanza è esclusivamente il di CP_2 bonifica integrale del Comprensorio , ai sensi dell'art. 2 della CP_3
L.R. n. 4 del 25.02.2003 e del Piano di Classifica del , e ciò CP_2 trova conferma nella propria incompetenza in materia di polizia idraulica e gestionale di cui all'art. 90 c. 2 lett. e) del DPR 616/1977 in quanto ai sensi del TU Ambiente la competenza in materia di polizia idraulica spetta alle Autorità di Bacino;
- la mancata prova dell'elemento soggettivo della colpa dell'Amministrazione Regionale affinché possa configurarsi la risarcibilità del danno a carico della stessa;
- la mancata produzione in giudizio della documentazione contabile e fiscale richiesta dalla normativa settoriale, del fascicolo aziendale e della relativa scheda di validazione, nonché del quaderno di campagna
(o registro dei trattamenti), obbligatorio ex lege per tutte le aziende agricole volte alla produzione di beni destinati alla vendita, al fine di dimostrare la perdita dei prodotti ed il conseguente danno subito.
Tutto ciò eccepito, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
"Affinché l'Ecc.mo Tribunale delle Acque Pubbliche, rigettata ogni avversa istanza, sulla domanda proposta nei suoi confronti voglia così provvedere: dichiarare in primis il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione Regionale;
ovvero rigettare la domanda così come proposta nei confronti della perché Controparte_1 infondata;
in via istruttoria rigettare ogni relativa istanza;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio".
… Acquisiti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata al Tribunale di Nocera Inferiore, le conclusioni, dopo alcuni rinvii, sono state precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza del 7.11.2023 e, successivamente, il processo è stato trattenuto in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 3.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione della Controparte_1 sulla carenza di legittimazione attiva del ricorrente, presupposto imprescindibile per un ipotetico danno alle colture, in quanto la medesima risulta provata dalle dichiarazioni rese dai testi escussi e dalle visure catastali allegate alla consulenza tecnica di parte, da cui è emerso che il ricorrente coltivava i fondi indicati nel ricorso all'epoca dell'esondazione in qualità di proprietario, in forza di atto di frazionamento dell'11.03.2011 n. 152811, e non in qualità di affittuario, come erroneamente indicato in ricorso.
Tale circostanza legittima il ricorrente ad agire per il risarcimento dei danni subiti, in ragione del rapporto di disponibilità del bene che si realizza con la coltivazione del terreno (Cass. n. 5421/2000).
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata infra, attenendo al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda
(Cass. SS.UU. n. 2951/2016).
Relativamente alla prova della sussistenza del fatto storico, va osservato che i testimoni escussi (il perito e Testimone_1
) hanno confermato che in data 11.10.2015, in Testimone_2 seguito ad abbondanti piogge, il rio Mannara e il rio Sguazzatorio sono esondati, andando ad invadere tutti i fondi circostanti, compresi quelli coltivati dal ricorrente.
Nello specifico, i testi hanno anche dichiarato:
- che, all'epoca dei fatti, il ricorrente coltivava i fondi indicati in ricorso, siti in San Marzano del Sarno (SA); - che, in particolare, sui fondi venivano coltivati melanzane e prezzemolo e che, a causa dell'esondazione, tali colture marcirono e divennero, pertanto, inutilizzabili;
- che il terreno del ricorrente era munito di impianto di irrigazione a goccia, il quale fu distrutto dall'allagamento;
- che, per ripristinare i terreni fu necessario effettuare varie operazioni agronomiche, quali la ripulitura dai detriti e dalla melma;
- che il rio Mannara e il rio Sguazzatorio si presentavano all'epoca dei fatti in stato di cattiva manutenzione e invasi da vegetazione incontrollata.
Tanto chiarito, occorre accertare se la convenuta Controparte_1 possa o meno essere ritenuta ente preposto alla custodia e manutenzione dei corsi d'acqua in questione.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto l'esclusiva responsabilità della , in quanto tenuta alla manutenzione e alla Controparte_1 custodia dei corsi d'acqua.
Sul punto, valga precisarsi che questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, in altri giudizi aventi ad oggetto domande di risarcimento danni per altri eventi esondativi, che la è ente CP_1 istituzionalmente preposto alla custodia del rio Mannara e del rio
Sguazzatorio e, pertanto, tenuta a rispondere dei danni occorsi in occasione dell'esondazione verificatasi in data 11.10.2015 per l'accertata omessa manutenzione, all'epoca dei fatti, dei corsi d'acqua in questione (cfr. sentenza n. 93/2024, sentenza n. 635/1019 e sentenza n. 1585/2020).
Al riguardo, è opportuno precisare che il rio Mannara e il rio
Sguazzatorio, affluenti del fiume Sarno, fanno parte dei Colatori di
Pianura Principali del comprensorio di bonifica dell' , e CP_4 fanno parte integrante delle opere costituenti la piattaforma di opere idrauliche di bonifica agraria con funzione sia scolante che irrigua.
Come già affermato in numerosi precedenti di questo Tribunale, poiché non si tratta di opere idrauliche ai sensi del R.D. n. 523/1904, ma di opera di bonifica, ai sensi del R.D. n. 215/1933 alla CP_1 compete l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio.
Pertanto, corretta è l'individuazione della quale Controparte_1 responsabile dei danni, atteso che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del
D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle
Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo l'attività di manutenzione.
Anche l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.
Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e dell'articolo 86 D. Lgs. 112/98, che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque, per quanto qui interessa, dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
Inutile, di contro, è l'indagine volta alla declaratoria dell'eventuale corresponsabilità del Controparte_5
, verso il quale nessuna domanda è stata proposta e non
[...] ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
In ogni caso la legittimamente è stata chiamata a rispondere CP_1 per l'eventuale omesso controllo sull'operato del . CP_2
Tanto premesso, deve altresì osservarsi che va applicato nella fattispecie de qua l'art. 2051 c.c. (cfr. sentenza TSAP n. 82/22), cosicché la deve ritenersi responsabile dei danni derivanti da CP_1 corsi d'acqua, salva dimostrazione del caso fortuito e, cioè, l'incidenza determinante di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. n. 15761/2016; Cass.
2480/2018), non sussistente nel caso di specie. SUL QUANTUM DEBEATUR
Tanto chiarito, occorre esaminare la prova dei danni lamentati.
Sul punto deve ribadirsi che la prova dell'an debeatur dei danni materiali lamentati è stata ricavata dalla prova per testi e dalla documentazione fotografica allegata alla consulenza tecnica di parte.
Vale, altresì, premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, sarebbe stata inutile l'ammissione di
C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni materiali deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute, dovrà procedersi in via equitativa, prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte agr.
[...]
, discostandosi da essi ove non risultino condivisibili. Tes_1
A tal fine, si rileva che il perito nella consulenza tecnica ha quantificato i danni complessivi subiti dal ricorrente in € 21.515,00, indicando le seguenti voci di danno:
- € 7.675,00 per la perdita della coltura di melanzane;
- € 1.710,00 per la perdita della coltura di prezzemolo;
- € 2.660,00 per mancata coltura succedanea;
- € 4.025,00 per ripulitura detriti;
- € 2.940,00 per ripristino quote superficiali;
- € 2.205,00 per ripristino fertilità;
- € 300,00 per manichette gocciolanti di impianto irriguo.
Riguardo ai danni alle colture di melanzane e prezzemolo, si osserva che il perito ha specificato di aver calcolato il danno subito dal ricorrente utilizzando il prezzo medio mensile rilevato dalla CCIAA di
Salerno presso i mercati all'ingrosso della stessa provincia (cfr. pag. 15 della perizia).
Ebbene, tali parametri non possono essere integralmente condivisi, in quanto il perito avrebbe dovuto considerare i prezzi al produttore e non i prezzi delle colture all'ingrosso, in quanto non è stato provato che il ricorrente si occupasse, oltre che della produzione, anche della commercializzazione diretta dei suoi prodotti.
A ciò si aggiunga che il ricorrente non ha dimostrato che le colture danneggiate occupavano precisamente l'estensione territoriale indicata dal perito nella consulenza tecnica.
Mancano, inoltre, i documenti da cui, partendo dalla qualità e quantità di produzione media degli anni immediatamente precedenti, ricostruire in via quantomeno indiziaria i danni alle colture presenti sui fondi al momento dell'alluvione.
Infatti, non è secondario nella valutazione dei danni il rilievo che il ricorrente non ha prodotto il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), né le fatture, né le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, documenti che consentirebbero, in primo luogo, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca altresì il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del D.lgs. 99 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.). Questo registro avrebbe offerto la prova presuntiva della quantità media prodotta o producibile in ogni annata rendendo il calcolo in prospettiva della produttività anche per l'annata interessata da alluvione.
Per tali ragioni, i danni alle colture devono essere conseguentemente ridotti in via equitativa nella misura del 70% rispetto a quanto indicato nella perizia di parte.
In relazione poi alla voce di danno della mancata coltivazione succedanea, si rileva che né la parte ricorrente né il perito di parte hanno specificato le ragioni tecnico-agricole per le quali l'esondazione de qua abbia determinato l'impossibilità di riprendere le coltivazioni nonostante gli interventi di ripulitura, ripristino e disinfestazione dei terreni de quibus, previsti e quantificati nella perizia di parte.
Di guisa che tali danni non sono dovuti.
Inoltre, con riguardo ai danni ai terreni, deve osservarsi che, a seguito dell'alluvione, si sono rese necessarie operazioni di ripulitura dai detriti, di ripristino delle quote superficiali e della fertilità.
Tuttavia, è opportuno rilevare che il perito ha calcolato tali voci di danno applicando il Prezziario OOPP della dell'anno Controparte_1
2015 ma, al contempo, il ricorrente non ha depositato documentazione contabile che attesti gli esborsi sostenuti per l'esecuzione di tali attività, né, tantomeno, ha provato di aver affidato a terzi il compimento di tali opere.
Pertanto, considerando che le stesse siano state eseguite in economia e, quindi, con costi inferiori rispetto a quelli indicati dal perito relativi ai prezzari ufficiali delle suddette prestazioni svolte per conto di terzi, alla somma individuata si applicherà una riduzione del 70%.
Infine, anche alla somma indicata in perizia per la voce di danno riguardante l'impianto irriguo appare equo applicare una riduzione del
70%, in considerazione del fatto che non sono stati prodotti in giudizio prove che attestino l'estensione e l'effettivo grado di danneggiamento di quello preesistente. Pertanto, sebbene la circostanza del danneggiamento dell'impianto sia stata confermata dal teste , non vi sono elementi da Testimone_2 cui poter desumere la specifica entità del danno subito dal ricorrente.
Va, infine, dato atto che la richiesta di risarcimento dei danni morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, formulata genericamente nell'atto introduttivo, risulta abbandonata nei successivi atti difensivi e nelle conclusioni.
Per mera completezza, va ribadito che, in continuità con l'orientamento espresso già da questo RA (es. sent. n. 4823/2015) e da altri RA (es. RA LA in occasione dei giudizi scaturiti dall'esondazione del Seveso dell'8.7.2014), non è ravvisabile nella specie una lesione della dignità del lavoratore che potrebbe dar luogo al risarcimento del danno morale, giacché si è verificato semplicemente un evento naturale (sia pure dovuto all'omissione delle opportune cautele da parte degli enti preposti) che ha determinato i danni alle colture sopra indicati.
Pertanto, la risarcibilità dell'eventuale lesione del suddetto diritto al lavoro esula dal caso di specie, dove viene in rilievo una responsabilità extracontrattuale, peraltro del tutto scollegata da un rapporto di lavoro.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, dovrà riconoscersi a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali subiti a fronte dell'esondazione del rio Mannara e del rio Sguazzatorio avvenuta in data 11.10.2015, la somma di € 5.656,50 in favore di Parte_1
(risultante dalla somma di € 2.302,50 per la perdita della coltura di melanzane + € 513,00 per la perdita della coltura di prezzemolo + €
1.207,50 per ripulitura detriti + € 882,00 per ripristino quote + €
661,50 per ripristino fertilità + € 90,00 per manichette sgocciolati di impianto irriguo e nulla per mancata coltivazione succedanea, tutti importi ridotti del 70% rispetto a quanto indicato dal ctp).
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data della perizia di parte (11.05.2016) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento delle domande, seguono la soccombenza nella misura della metà, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 13.08.2022, stante la serialità delle questioni trattate, mentre deve essere dichiarata compensata la residua metà, con distrazione della quota spettante al terzo difensore TO D'AU in favore degli avvocati e , stante la dichiarazione da parte di Pt_2 Parte_3
TO D'AU di rinunciare ai propri onorari a favore dei difensori che chiedono la distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
nei confronti della Parte_1 Controparte_1 disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
- accoglie, nei limiti indicati, la domanda proposta dal ricorrente e, per effetto, condanna la , in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, al risarcimento dei danni di € 5.656,50 in favore di Pt_1
, oltre rivalutazione monetaria dalla data della perizia di parte
[...]
(11.05.2016) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
- condanna la in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio nella misura della metà, che liquida in € 132,00 per esborsi documentati ed € 1.270,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari e nella Parte_2 Parte_3 misura della metà ciascuno e dichiara compensata la residua metà; dichiara la provvisoria esecutività della presente sentenza.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.12.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. GE Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. GE Del Franco Consigliere estensore dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 176/2021 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 3.12.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Sarno (SA) il 28.04.1966, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dagli avv.ti TO D'AU (C.F.:
), (C.F.: e C.F._2 Parte_2 C.F._3
(C.F.: , con i quali elettivamente Parte_3 C.F._4 domicilia in Napoli alla via Biscardi n. 31 presso lo studio dell'avv.
SQ EL ricorrente
E
(C.F.: ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Napoli alla via Santa Lucia n. 81, rappresentata e difesa ai sensi dell'art. 47 e 51 dello Statuto dall'avv.
GE CC (C.F.: , giusta procura C.F._5 generale del 14.5.2018, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Santa Lucia n. 81. resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con ricorso ritualmente notificato il 7.09.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data 21.07.2021, il ricorrente indicato in epigrafe ha citato in giudizio la affinché, Controparte_1 previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per l'esondazione del rio Mannara e del rio Sguazzatorio, avvenuta in data
11.10.2015, venisse condannata al risarcimento in suo favore dei danni subiti.
In punto di fatto, il ricorrente ha rappresentato:
- che, all'epoca dei fatti, conduceva in virtù di contratto di affitto i fondi siti nel Comune di San Marzano sul Sarno (SA), riportati in catasto al Foglio 6, particelle nn. 1829, 1831 e 1835;
- che, a causa dell'esondazione del rio Mannara e del Rio Sguazzatorio avvenuta in data 11.10.2015, i predetti fondi furono sommersi da acqua maleodorante, melma e detriti dallo stesso esondati;
- che l'inondazione causò ingenti danni ai fondi, provocando la distruzione di tutte le colture in atto e il deposito sui terreni di sostanze nocive;
- che, per ripristinare lo status quo ante, fu necessario effettuare un'approfondita risistemazione agraria dei fondi de quibus;
- che la causa dell'esondazione è da ricondursi al cattivo stato di manutenzione in cui si trovavano il rio Mannara ed il rio Sguazzatorio al momento dei fatti;
- che la responsabilità dei danni è da imputare alla , Controparte_1
a cui la legge attribuisce i compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria, di sorveglianza, custodia ed eliminazione di ogni fonte di pericolo dei corsi d'acqua de quibus.
Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: "per sentirsi condannare - previo riconoscimento della sua responsabilità nel verificarsi dell'evento per cui è causa - a pagare al ricorrente tutti i danni subiti, così come in narrativa elencati, compresi quelli morali, per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, nella misura che sarà specificata in corso di causa, con i relativi interessi e rivalutazione ISTAT nonché con vittoria di spese e competenze, con attribuzione agli avvocati e , Pt_2 Parte_3 antistatari".
Con comparsa depositata in data 1.10.2022, si è costituita in giudizio la , che ha eccepito: Controparte_1
- la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, stante la mancata allegazione di prova sul punto;
- la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il rio Mannara ed il rio Sguazzatorio sono opere di bonifica e l'ente deputato alla loro manutenzione, gestione e vigilanza è esclusivamente il di CP_2 bonifica integrale del Comprensorio , ai sensi dell'art. 2 della CP_3
L.R. n. 4 del 25.02.2003 e del Piano di Classifica del , e ciò CP_2 trova conferma nella propria incompetenza in materia di polizia idraulica e gestionale di cui all'art. 90 c. 2 lett. e) del DPR 616/1977 in quanto ai sensi del TU Ambiente la competenza in materia di polizia idraulica spetta alle Autorità di Bacino;
- la mancata prova dell'elemento soggettivo della colpa dell'Amministrazione Regionale affinché possa configurarsi la risarcibilità del danno a carico della stessa;
- la mancata produzione in giudizio della documentazione contabile e fiscale richiesta dalla normativa settoriale, del fascicolo aziendale e della relativa scheda di validazione, nonché del quaderno di campagna
(o registro dei trattamenti), obbligatorio ex lege per tutte le aziende agricole volte alla produzione di beni destinati alla vendita, al fine di dimostrare la perdita dei prodotti ed il conseguente danno subito.
Tutto ciò eccepito, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
"Affinché l'Ecc.mo Tribunale delle Acque Pubbliche, rigettata ogni avversa istanza, sulla domanda proposta nei suoi confronti voglia così provvedere: dichiarare in primis il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione Regionale;
ovvero rigettare la domanda così come proposta nei confronti della perché Controparte_1 infondata;
in via istruttoria rigettare ogni relativa istanza;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio".
… Acquisiti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata al Tribunale di Nocera Inferiore, le conclusioni, dopo alcuni rinvii, sono state precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza del 7.11.2023 e, successivamente, il processo è stato trattenuto in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 3.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione della Controparte_1 sulla carenza di legittimazione attiva del ricorrente, presupposto imprescindibile per un ipotetico danno alle colture, in quanto la medesima risulta provata dalle dichiarazioni rese dai testi escussi e dalle visure catastali allegate alla consulenza tecnica di parte, da cui è emerso che il ricorrente coltivava i fondi indicati nel ricorso all'epoca dell'esondazione in qualità di proprietario, in forza di atto di frazionamento dell'11.03.2011 n. 152811, e non in qualità di affittuario, come erroneamente indicato in ricorso.
Tale circostanza legittima il ricorrente ad agire per il risarcimento dei danni subiti, in ragione del rapporto di disponibilità del bene che si realizza con la coltivazione del terreno (Cass. n. 5421/2000).
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata infra, attenendo al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda
(Cass. SS.UU. n. 2951/2016).
Relativamente alla prova della sussistenza del fatto storico, va osservato che i testimoni escussi (il perito e Testimone_1
) hanno confermato che in data 11.10.2015, in Testimone_2 seguito ad abbondanti piogge, il rio Mannara e il rio Sguazzatorio sono esondati, andando ad invadere tutti i fondi circostanti, compresi quelli coltivati dal ricorrente.
Nello specifico, i testi hanno anche dichiarato:
- che, all'epoca dei fatti, il ricorrente coltivava i fondi indicati in ricorso, siti in San Marzano del Sarno (SA); - che, in particolare, sui fondi venivano coltivati melanzane e prezzemolo e che, a causa dell'esondazione, tali colture marcirono e divennero, pertanto, inutilizzabili;
- che il terreno del ricorrente era munito di impianto di irrigazione a goccia, il quale fu distrutto dall'allagamento;
- che, per ripristinare i terreni fu necessario effettuare varie operazioni agronomiche, quali la ripulitura dai detriti e dalla melma;
- che il rio Mannara e il rio Sguazzatorio si presentavano all'epoca dei fatti in stato di cattiva manutenzione e invasi da vegetazione incontrollata.
Tanto chiarito, occorre accertare se la convenuta Controparte_1 possa o meno essere ritenuta ente preposto alla custodia e manutenzione dei corsi d'acqua in questione.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto l'esclusiva responsabilità della , in quanto tenuta alla manutenzione e alla Controparte_1 custodia dei corsi d'acqua.
Sul punto, valga precisarsi che questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, in altri giudizi aventi ad oggetto domande di risarcimento danni per altri eventi esondativi, che la è ente CP_1 istituzionalmente preposto alla custodia del rio Mannara e del rio
Sguazzatorio e, pertanto, tenuta a rispondere dei danni occorsi in occasione dell'esondazione verificatasi in data 11.10.2015 per l'accertata omessa manutenzione, all'epoca dei fatti, dei corsi d'acqua in questione (cfr. sentenza n. 93/2024, sentenza n. 635/1019 e sentenza n. 1585/2020).
Al riguardo, è opportuno precisare che il rio Mannara e il rio
Sguazzatorio, affluenti del fiume Sarno, fanno parte dei Colatori di
Pianura Principali del comprensorio di bonifica dell' , e CP_4 fanno parte integrante delle opere costituenti la piattaforma di opere idrauliche di bonifica agraria con funzione sia scolante che irrigua.
Come già affermato in numerosi precedenti di questo Tribunale, poiché non si tratta di opere idrauliche ai sensi del R.D. n. 523/1904, ma di opera di bonifica, ai sensi del R.D. n. 215/1933 alla CP_1 compete l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio.
Pertanto, corretta è l'individuazione della quale Controparte_1 responsabile dei danni, atteso che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del
D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle
Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo l'attività di manutenzione.
Anche l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.
Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e dell'articolo 86 D. Lgs. 112/98, che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque, per quanto qui interessa, dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
Inutile, di contro, è l'indagine volta alla declaratoria dell'eventuale corresponsabilità del Controparte_5
, verso il quale nessuna domanda è stata proposta e non
[...] ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
In ogni caso la legittimamente è stata chiamata a rispondere CP_1 per l'eventuale omesso controllo sull'operato del . CP_2
Tanto premesso, deve altresì osservarsi che va applicato nella fattispecie de qua l'art. 2051 c.c. (cfr. sentenza TSAP n. 82/22), cosicché la deve ritenersi responsabile dei danni derivanti da CP_1 corsi d'acqua, salva dimostrazione del caso fortuito e, cioè, l'incidenza determinante di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. n. 15761/2016; Cass.
2480/2018), non sussistente nel caso di specie. SUL QUANTUM DEBEATUR
Tanto chiarito, occorre esaminare la prova dei danni lamentati.
Sul punto deve ribadirsi che la prova dell'an debeatur dei danni materiali lamentati è stata ricavata dalla prova per testi e dalla documentazione fotografica allegata alla consulenza tecnica di parte.
Vale, altresì, premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, sarebbe stata inutile l'ammissione di
C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni materiali deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute, dovrà procedersi in via equitativa, prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte agr.
[...]
, discostandosi da essi ove non risultino condivisibili. Tes_1
A tal fine, si rileva che il perito nella consulenza tecnica ha quantificato i danni complessivi subiti dal ricorrente in € 21.515,00, indicando le seguenti voci di danno:
- € 7.675,00 per la perdita della coltura di melanzane;
- € 1.710,00 per la perdita della coltura di prezzemolo;
- € 2.660,00 per mancata coltura succedanea;
- € 4.025,00 per ripulitura detriti;
- € 2.940,00 per ripristino quote superficiali;
- € 2.205,00 per ripristino fertilità;
- € 300,00 per manichette gocciolanti di impianto irriguo.
Riguardo ai danni alle colture di melanzane e prezzemolo, si osserva che il perito ha specificato di aver calcolato il danno subito dal ricorrente utilizzando il prezzo medio mensile rilevato dalla CCIAA di
Salerno presso i mercati all'ingrosso della stessa provincia (cfr. pag. 15 della perizia).
Ebbene, tali parametri non possono essere integralmente condivisi, in quanto il perito avrebbe dovuto considerare i prezzi al produttore e non i prezzi delle colture all'ingrosso, in quanto non è stato provato che il ricorrente si occupasse, oltre che della produzione, anche della commercializzazione diretta dei suoi prodotti.
A ciò si aggiunga che il ricorrente non ha dimostrato che le colture danneggiate occupavano precisamente l'estensione territoriale indicata dal perito nella consulenza tecnica.
Mancano, inoltre, i documenti da cui, partendo dalla qualità e quantità di produzione media degli anni immediatamente precedenti, ricostruire in via quantomeno indiziaria i danni alle colture presenti sui fondi al momento dell'alluvione.
Infatti, non è secondario nella valutazione dei danni il rilievo che il ricorrente non ha prodotto il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), né le fatture, né le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, documenti che consentirebbero, in primo luogo, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca altresì il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del D.lgs. 99 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.). Questo registro avrebbe offerto la prova presuntiva della quantità media prodotta o producibile in ogni annata rendendo il calcolo in prospettiva della produttività anche per l'annata interessata da alluvione.
Per tali ragioni, i danni alle colture devono essere conseguentemente ridotti in via equitativa nella misura del 70% rispetto a quanto indicato nella perizia di parte.
In relazione poi alla voce di danno della mancata coltivazione succedanea, si rileva che né la parte ricorrente né il perito di parte hanno specificato le ragioni tecnico-agricole per le quali l'esondazione de qua abbia determinato l'impossibilità di riprendere le coltivazioni nonostante gli interventi di ripulitura, ripristino e disinfestazione dei terreni de quibus, previsti e quantificati nella perizia di parte.
Di guisa che tali danni non sono dovuti.
Inoltre, con riguardo ai danni ai terreni, deve osservarsi che, a seguito dell'alluvione, si sono rese necessarie operazioni di ripulitura dai detriti, di ripristino delle quote superficiali e della fertilità.
Tuttavia, è opportuno rilevare che il perito ha calcolato tali voci di danno applicando il Prezziario OOPP della dell'anno Controparte_1
2015 ma, al contempo, il ricorrente non ha depositato documentazione contabile che attesti gli esborsi sostenuti per l'esecuzione di tali attività, né, tantomeno, ha provato di aver affidato a terzi il compimento di tali opere.
Pertanto, considerando che le stesse siano state eseguite in economia e, quindi, con costi inferiori rispetto a quelli indicati dal perito relativi ai prezzari ufficiali delle suddette prestazioni svolte per conto di terzi, alla somma individuata si applicherà una riduzione del 70%.
Infine, anche alla somma indicata in perizia per la voce di danno riguardante l'impianto irriguo appare equo applicare una riduzione del
70%, in considerazione del fatto che non sono stati prodotti in giudizio prove che attestino l'estensione e l'effettivo grado di danneggiamento di quello preesistente. Pertanto, sebbene la circostanza del danneggiamento dell'impianto sia stata confermata dal teste , non vi sono elementi da Testimone_2 cui poter desumere la specifica entità del danno subito dal ricorrente.
Va, infine, dato atto che la richiesta di risarcimento dei danni morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, formulata genericamente nell'atto introduttivo, risulta abbandonata nei successivi atti difensivi e nelle conclusioni.
Per mera completezza, va ribadito che, in continuità con l'orientamento espresso già da questo RA (es. sent. n. 4823/2015) e da altri RA (es. RA LA in occasione dei giudizi scaturiti dall'esondazione del Seveso dell'8.7.2014), non è ravvisabile nella specie una lesione della dignità del lavoratore che potrebbe dar luogo al risarcimento del danno morale, giacché si è verificato semplicemente un evento naturale (sia pure dovuto all'omissione delle opportune cautele da parte degli enti preposti) che ha determinato i danni alle colture sopra indicati.
Pertanto, la risarcibilità dell'eventuale lesione del suddetto diritto al lavoro esula dal caso di specie, dove viene in rilievo una responsabilità extracontrattuale, peraltro del tutto scollegata da un rapporto di lavoro.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, dovrà riconoscersi a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali subiti a fronte dell'esondazione del rio Mannara e del rio Sguazzatorio avvenuta in data 11.10.2015, la somma di € 5.656,50 in favore di Parte_1
(risultante dalla somma di € 2.302,50 per la perdita della coltura di melanzane + € 513,00 per la perdita della coltura di prezzemolo + €
1.207,50 per ripulitura detriti + € 882,00 per ripristino quote + €
661,50 per ripristino fertilità + € 90,00 per manichette sgocciolati di impianto irriguo e nulla per mancata coltivazione succedanea, tutti importi ridotti del 70% rispetto a quanto indicato dal ctp).
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data della perizia di parte (11.05.2016) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento delle domande, seguono la soccombenza nella misura della metà, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 13.08.2022, stante la serialità delle questioni trattate, mentre deve essere dichiarata compensata la residua metà, con distrazione della quota spettante al terzo difensore TO D'AU in favore degli avvocati e , stante la dichiarazione da parte di Pt_2 Parte_3
TO D'AU di rinunciare ai propri onorari a favore dei difensori che chiedono la distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
nei confronti della Parte_1 Controparte_1 disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
- accoglie, nei limiti indicati, la domanda proposta dal ricorrente e, per effetto, condanna la , in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, al risarcimento dei danni di € 5.656,50 in favore di Pt_1
, oltre rivalutazione monetaria dalla data della perizia di parte
[...]
(11.05.2016) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
- condanna la in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio nella misura della metà, che liquida in € 132,00 per esborsi documentati ed € 1.270,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari e nella Parte_2 Parte_3 misura della metà ciascuno e dichiara compensata la residua metà; dichiara la provvisoria esecutività della presente sentenza.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.12.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. GE Del Franco Dott. Fulvio Dacomo