TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/11/2025, n. 3909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3909 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 13351/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13351 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.05.1979 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Patrizia Bonelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Benevento al Viale dei
Rettori n. 38 – 82100;
RICORRENTE
E
(c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
14.06.1977 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Antonella
d'Alesio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Teverola alla via
Madama Vincenza n. 03- 81030;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da atti.
In data 08.05.2025 il PM apponeva il proprio visto.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.12.2022 la ricorrente premettendo di Parte_1 aver contratto matrimonio in Aversa il 03.04.2006 con il resistente CP_1
e che dalla loro unione erano nati due figli - (nata a
[...] Persona_1
TE VO il 18.03.2003) e (nato ad [...] il [...]) -, Per_2 deduceva che per incompatibilità caratteriali ed incomprensioni era da tempo venuta meno l'unione sentimentale ed affettiva tra i coniugi, al punto che dal 2021 il resistente aveva lasciato l'abitazione familiare per trasferirsi altrove con la nuova compagna.
Alla luce di tutto quanto esposto la ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di :
“1)Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) assegnare la casa familiare alla odierna istante dove sono collocati in forma prevalente i figli minori de nata a [...] il [...] e de Persona_3 [...]
nato ad [...] il [...], che vengono affidati ad entrambi i Per_4 genitori secondo le disposizione sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre;
per l'effetto, decisioni più importanti nell'interesse dei figli minori, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità le inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa. 3) parte resistente – che svolge attività lavorativa Controparte_1 presso un esercizio commerciale (di cui non è dato conoscere qualifica e guadagni), corrisponderà a titolo di mantenimento della moglie- disoccupata e priva di ogni fonte di reddito- la somma di € 200,00; parimenti, quale contributo al mantenimento dei figli minori de e de Persona_3 Persona_4 corrisponderà mensilmente alla Sig.ra la somma globale di € Parte_1
400,00 mensili (ripartita in € 200,00 per ciascun figlio) mentre concorrerà nella misura del 50% per le spese straordinarie, scolastiche, mediche, sportive degli stessi, da concordare preventivamente e da documentare;
il tutto a mezzo vaglia postale/ bonifico o in contanti 4) eserciterà il diritto di visita Controparte_1 dei figli minori durante la settimana previo accordo con la Sig.ra Pt_1
parimenti, il fine settimana (sabato e domenica) i minori li trascorreranno
[...]
a giorno (il giorno del sabato con la madre, quello della domenica con il padre e alternati ) oppure a weekend alternati dall'uno o l'altro genitore (secondo il
2 calendario che sarà di volta in volta concordato tra i coniugi, anche a mezzo telefono); per quanto riguarda le festività natalizie -ad anni alterni- i figli minori li trascorreranno il 24 dicembre con la madre ed il 25 dicembre con il padre, il 31 dicembre con la madre ed il primo gennaio con il padre (e tale programma può subire modifiche per accordo delle parti, in modo da garantire ad entrambi i coniugi di stare pari tempo con i figli minori); durante il periodo estivo (giugno- luglio ed agosto) entrambi i coniugi porteranno con sé i figli minori presso località di villeggiatura (secondo il calendario che verrà di volta in volta concordato, tenuto conto delle intenzioni dei minori) , con riserva di integrare ulteriori richieste nel corso del giudizio.
All'esito di un rinvio per consentire la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo nei confronti del resistente, all'udienza dell'11.07.2023 compariva la sola parte ricorrente ed il Presidente f.f., effettuato il suo ascolto, dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del resistente non costituito e si riservava per l'assunzione dei provvedimenti provvisori.
Con ordinanza di scioglimento della riserva assunta, il Presidente f.f. rilevava che non risultava prodotto in atti estratto dell'atto di matrimonio, per cui fissava udienza in modalità cartolare in data 19.09.2023 per consentire a parte ricorrente di depositare in atti tale estratto ed all'esito, con ordinanza del 11.10.2023, emanava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “1) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2) ai sensi dell'art 191, comma 2, c.c., così come modificato dalla legge 55/2015, in vigore dal 26 maggio 2015, dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi;
1) in merito all'affidamento del figlio minore
[...]
(nato ad [...] il [...]), non essendo emerse situazioni Persona_5 ostative, salvo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, affida lo stesso ad entrambi i genitori in forma condivisa, con residenza privilegiata presso la madre e con visite libere padre-figlio, tenendo conto dell'età adolescenziale del minore;
dispone altresì che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune, seppur devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.; 2) dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in Teverola alla via Roma - Parco
3 Verde, meglio indicata in atti, con tutti i mobili che la arredano, alla ricorrente
affinchè ivi continui ad abitare con il figlio minore Parte_1 Per_5
( nato ad [...] il [...]); 1) in merito alla richiesta avanzata
[...] dalla ricorrente di assegno a carico del resistente per il mantenimento dei figli, tenuto conto della situazione reddituale delle parti per come emergente dalle dichiarazioni rese dalla sola ricorrente (che ha dichiarato di essere attualmente disoccupata, pur avendo in passato lavorato nel settore della ristorazione, e di nulla sapere sulle attuali condizioni reddituali del marito che in passato lavorava presso un canile) e del dato che la primogenita non convive più con la Per_3 madre ( cfr. dichiaraz udienza presid.), pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente l'assegno mensile di euro 250,00, da rivalutare annualmente mediante applicazione degli indici ISTAT, per il mantenimento del solo figlio minore (nato ad [...] il Persona_5
18.11.2006), oltre al 50% delle spese straordinarie relative al figlio;
l'assegno dovrà essere corrisposto alla ricorrente entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla beneficiaria con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite;
2) in merito alla richiesta avanzata dalla ricorrente di corresponsione di assegno per il suo mantenimento, nulla dispone non risultando allo stato comprovate disparità reddituali tra i coniugi tali da giustificare la previsione di un assegno per il mantenimento di a carico del coniuge”; a tal punto nominava come Persona_6
Giudice istruttore se stesso fissando udienza di comparizione e trattazione in data
27.02.2024 rinviata d'ufficio al 02.04.2024 e celebratasi in modalità cartolare.
Con la memoria integrativa, depositata in data 09.11.2023, la ricorrente reiterava in modo particolare la richiesta di mantenimento per la figlia maggiorenne atteso che la stessa era ritornata a vivere presso la casa coniugale.
Il resistente si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del
05.02.2024, con la quale contestava in fatto e in diritto tutto quanto asserito dalla ricorrente. In particolare, lo stesso si opponeva al mantenimento richiesto per la figlia adducendo che la stessa si rifiutava di trovare un'occupazione Per_3
4 lavorativa nonché all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente in quanto il figlio con lei convivente era solito trascorrere lunghi periodi presso la Per_2 casa del padre.
Ciò posto rassegnava le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) Nulla prevedere in ordine al mantenimento della figlia maggiorenne per le motivazioni espresse nella Parte_2 premessa;
3) affidare il figlio minore ad entrambi i genitori in Persona_5 forma condivisa, con residenza privilegiata presso il padre (tenuto conto della volontà manifestata dallo stesso minore) e con visite libere madre-figlio, consentendo alle parti di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune e di informarsi reciprocamente e regolarmente sulle questioni significative relative al figlio minore, secondo quanto previsto dall'art. 337 ter c.c;; 4) assegnare la casa coniugale (di proprietà della famiglia del resistente) sita in Teverola alla via Roma-
Parco Verde, con tutti i mobili che la arredano, al sig. che Controparte_1 andrà ad abitarvi insieme al figlio minore (nato ad [...] il Persona_5
18.11.2006); 5) porre a carico della sig.ra un assegno di Parte_1 mantenimento del figlio nella misura che verrà ritenuta di giustizia e comunque non inferiore ad euro 250,00 mensili con adeguamento automatico ed annuale all'ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie regolamentate sulla base delle condizioni di cui al protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019 , qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.”
Con provvedimento del 26.04.2024 il Giudice concedeva, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., rinviando all'udienza cartolare del
08.11.2024 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Con ordinanza del 07.12.2024 venivano rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti per le motivazioni ivi specificamente indicate e veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, disponendo la sostituzione della stessa con il deposito di note scritte;
con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c del 07.05.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al PM per le conclusioni.
5 Questioni preliminari.
In via preliminare il Collegio rileva che anche il secondogenito delle parti in causa,
(nato ad [...] il [...]), è divenuto maggiorenne nel corso del Per_2 giudizio e pertanto nulla va disposto in merito al suo affido ed alla regolamentazione degli incontri con il genitore non collocatario, rimessi alla sua autodeterminazione.
Va poi rilevato che è da intendersi rinunciata la domanda avanzata dalla ricorrente con il ricorso introduttivo di corresponsione da parte del resistente di assegno per il suo mantenimento, non essendo tale domanda stata riproposta dalla ricorrente con la memoria integrativa ed avendo detta parte processuale, con le note depositate in data 29.03.2024, chiarito di non aver avanzato alcuna richiesta di corresponsione di assegno per il proprio mantenimento.
Sulla domanda di separazione giudiziale
Il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di una insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Ne consegue che la separazione tra i coniugi va pronunciata, ai sensi dell'art. 151, comma 1, comma c.c.
Sulla domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento dei figli
(nata il [...] a [...] e (nato il Persona_1 Per_2
18.11.2006 ad Aversa) avanzata da parte ricorrente e sulla domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento del figlio (nato il Per_2
18.11.2006 ad Aversa) avanzata da parte resistente.
Le domande sopra indicate devono essere rigettate per quanto di seguito indicato.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass.; sentenza 24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n.
9238)“Il genitore separato, cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e
6 non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento”.
Nel caso in esame, si rileva la ricorrente non è legittimata ad Parte_1 ottenere assegno di mantenimento per entrambi figli, atteso che la stessa non ha provato che i ragazzi, ormai maggiorenni, siano con lei conviventi.
Relativamente alla figlia va infatti evidenziato che la ricorrente all'udienza Per_3 presidenziale del 11.07.2023 ha dichiarato che la stessa era andata via di casa e, a fronte di quanto documentato dal resistente con la comparsa conclusionale sul trasferimento di residenza della figlia, nulla risulta provato dalla ricorrente in merito al dato che di fatto la ragazza si ritornata a vivere con la madre.
Relativamente alla posizione del figlio , è pacifico che lo stesso Per_2 all'attualità non vive con la madre, essendo collocato presso una Comunità
Custodiale per espiazione di pena detentiva (cfr. doc dep in atti il 03.07.2025).
Va dunque rigettata la domanda di corresponsione di assegno di contribuzione al mantenimento dei figli, e , avanzata dalla ricorrente Per_3 Per_2 Pt_1 nei confronti del resistente.
[...]
Va altresì rigettata la domanda avanzata dal resistente di corresponsione da parte della ricorrente di assegno per il mantenimento del figlio , non essendo, Per_2 per i motivi già esposti, il ragazzo neppure convivente con il padre.
Sull'assegnazione della casa coniugale, richiesta da entrambe le parti.
In ordine all'assegnazione della casa coniugale, sita in Teverola (CE) alla Via Roma
Parco Verde, osserva il Collegio che non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta sia dalla ricorrente che dal resistente.
La disposizione di cui all'art. 337 sexies c.c. riproduce il previgente art. 155 quater
c.c., per cui va data continuità all'orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la
7 medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione ( ex multis cfr. Cass. Civ. n.1545/2006).
Rilevato che sia che non convivono con nessuno dei due Per_3 Per_2 genitori, la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata da entrambe le parti va rigettata per assenza di presupposti.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi (nata a [...] – Nigeria- il 18.05.1979) e Parte_1 CP_1
(nato a [...] il [...]);
[...]
b) rigetta la domanda avanzata da di corresponsione di assegno Parte_1 per il mantenimento dei figli (nata il [...] a [...] Persona_1
VO) e (nato il [...] ad [...]); Per_2
c) rigetta la domanda avanzata da di corresponsione di Controparte_1 assegno per il mantenimento del figlio (nato il [...] ad Per_2
Aversa);
d) rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare, sita in Teverola alla via Roma - Parco Verde, avanzata dalla Parte_1
e) rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare sita in Teverola alla via Roma - Parco Verde, avanzata da;
Controparte_1
f) compensa le spese di lite;
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aversa per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.12, Parte1, S.A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006);
h) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
8 Così deciso in Aversa, nella Camera di Consiglio del 14.10.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13351 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.05.1979 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Patrizia Bonelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Benevento al Viale dei
Rettori n. 38 – 82100;
RICORRENTE
E
(c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
14.06.1977 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Antonella
d'Alesio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Teverola alla via
Madama Vincenza n. 03- 81030;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da atti.
In data 08.05.2025 il PM apponeva il proprio visto.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.12.2022 la ricorrente premettendo di Parte_1 aver contratto matrimonio in Aversa il 03.04.2006 con il resistente CP_1
e che dalla loro unione erano nati due figli - (nata a
[...] Persona_1
TE VO il 18.03.2003) e (nato ad [...] il [...]) -, Per_2 deduceva che per incompatibilità caratteriali ed incomprensioni era da tempo venuta meno l'unione sentimentale ed affettiva tra i coniugi, al punto che dal 2021 il resistente aveva lasciato l'abitazione familiare per trasferirsi altrove con la nuova compagna.
Alla luce di tutto quanto esposto la ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di :
“1)Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) assegnare la casa familiare alla odierna istante dove sono collocati in forma prevalente i figli minori de nata a [...] il [...] e de Persona_3 [...]
nato ad [...] il [...], che vengono affidati ad entrambi i Per_4 genitori secondo le disposizione sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre;
per l'effetto, decisioni più importanti nell'interesse dei figli minori, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità le inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa. 3) parte resistente – che svolge attività lavorativa Controparte_1 presso un esercizio commerciale (di cui non è dato conoscere qualifica e guadagni), corrisponderà a titolo di mantenimento della moglie- disoccupata e priva di ogni fonte di reddito- la somma di € 200,00; parimenti, quale contributo al mantenimento dei figli minori de e de Persona_3 Persona_4 corrisponderà mensilmente alla Sig.ra la somma globale di € Parte_1
400,00 mensili (ripartita in € 200,00 per ciascun figlio) mentre concorrerà nella misura del 50% per le spese straordinarie, scolastiche, mediche, sportive degli stessi, da concordare preventivamente e da documentare;
il tutto a mezzo vaglia postale/ bonifico o in contanti 4) eserciterà il diritto di visita Controparte_1 dei figli minori durante la settimana previo accordo con la Sig.ra Pt_1
parimenti, il fine settimana (sabato e domenica) i minori li trascorreranno
[...]
a giorno (il giorno del sabato con la madre, quello della domenica con il padre e alternati ) oppure a weekend alternati dall'uno o l'altro genitore (secondo il
2 calendario che sarà di volta in volta concordato tra i coniugi, anche a mezzo telefono); per quanto riguarda le festività natalizie -ad anni alterni- i figli minori li trascorreranno il 24 dicembre con la madre ed il 25 dicembre con il padre, il 31 dicembre con la madre ed il primo gennaio con il padre (e tale programma può subire modifiche per accordo delle parti, in modo da garantire ad entrambi i coniugi di stare pari tempo con i figli minori); durante il periodo estivo (giugno- luglio ed agosto) entrambi i coniugi porteranno con sé i figli minori presso località di villeggiatura (secondo il calendario che verrà di volta in volta concordato, tenuto conto delle intenzioni dei minori) , con riserva di integrare ulteriori richieste nel corso del giudizio.
All'esito di un rinvio per consentire la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo nei confronti del resistente, all'udienza dell'11.07.2023 compariva la sola parte ricorrente ed il Presidente f.f., effettuato il suo ascolto, dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del resistente non costituito e si riservava per l'assunzione dei provvedimenti provvisori.
Con ordinanza di scioglimento della riserva assunta, il Presidente f.f. rilevava che non risultava prodotto in atti estratto dell'atto di matrimonio, per cui fissava udienza in modalità cartolare in data 19.09.2023 per consentire a parte ricorrente di depositare in atti tale estratto ed all'esito, con ordinanza del 11.10.2023, emanava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “1) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2) ai sensi dell'art 191, comma 2, c.c., così come modificato dalla legge 55/2015, in vigore dal 26 maggio 2015, dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi;
1) in merito all'affidamento del figlio minore
[...]
(nato ad [...] il [...]), non essendo emerse situazioni Persona_5 ostative, salvo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, affida lo stesso ad entrambi i genitori in forma condivisa, con residenza privilegiata presso la madre e con visite libere padre-figlio, tenendo conto dell'età adolescenziale del minore;
dispone altresì che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune, seppur devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.; 2) dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in Teverola alla via Roma - Parco
3 Verde, meglio indicata in atti, con tutti i mobili che la arredano, alla ricorrente
affinchè ivi continui ad abitare con il figlio minore Parte_1 Per_5
( nato ad [...] il [...]); 1) in merito alla richiesta avanzata
[...] dalla ricorrente di assegno a carico del resistente per il mantenimento dei figli, tenuto conto della situazione reddituale delle parti per come emergente dalle dichiarazioni rese dalla sola ricorrente (che ha dichiarato di essere attualmente disoccupata, pur avendo in passato lavorato nel settore della ristorazione, e di nulla sapere sulle attuali condizioni reddituali del marito che in passato lavorava presso un canile) e del dato che la primogenita non convive più con la Per_3 madre ( cfr. dichiaraz udienza presid.), pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente l'assegno mensile di euro 250,00, da rivalutare annualmente mediante applicazione degli indici ISTAT, per il mantenimento del solo figlio minore (nato ad [...] il Persona_5
18.11.2006), oltre al 50% delle spese straordinarie relative al figlio;
l'assegno dovrà essere corrisposto alla ricorrente entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla beneficiaria con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite;
2) in merito alla richiesta avanzata dalla ricorrente di corresponsione di assegno per il suo mantenimento, nulla dispone non risultando allo stato comprovate disparità reddituali tra i coniugi tali da giustificare la previsione di un assegno per il mantenimento di a carico del coniuge”; a tal punto nominava come Persona_6
Giudice istruttore se stesso fissando udienza di comparizione e trattazione in data
27.02.2024 rinviata d'ufficio al 02.04.2024 e celebratasi in modalità cartolare.
Con la memoria integrativa, depositata in data 09.11.2023, la ricorrente reiterava in modo particolare la richiesta di mantenimento per la figlia maggiorenne atteso che la stessa era ritornata a vivere presso la casa coniugale.
Il resistente si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del
05.02.2024, con la quale contestava in fatto e in diritto tutto quanto asserito dalla ricorrente. In particolare, lo stesso si opponeva al mantenimento richiesto per la figlia adducendo che la stessa si rifiutava di trovare un'occupazione Per_3
4 lavorativa nonché all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente in quanto il figlio con lei convivente era solito trascorrere lunghi periodi presso la Per_2 casa del padre.
Ciò posto rassegnava le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) Nulla prevedere in ordine al mantenimento della figlia maggiorenne per le motivazioni espresse nella Parte_2 premessa;
3) affidare il figlio minore ad entrambi i genitori in Persona_5 forma condivisa, con residenza privilegiata presso il padre (tenuto conto della volontà manifestata dallo stesso minore) e con visite libere madre-figlio, consentendo alle parti di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune e di informarsi reciprocamente e regolarmente sulle questioni significative relative al figlio minore, secondo quanto previsto dall'art. 337 ter c.c;; 4) assegnare la casa coniugale (di proprietà della famiglia del resistente) sita in Teverola alla via Roma-
Parco Verde, con tutti i mobili che la arredano, al sig. che Controparte_1 andrà ad abitarvi insieme al figlio minore (nato ad [...] il Persona_5
18.11.2006); 5) porre a carico della sig.ra un assegno di Parte_1 mantenimento del figlio nella misura che verrà ritenuta di giustizia e comunque non inferiore ad euro 250,00 mensili con adeguamento automatico ed annuale all'ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie regolamentate sulla base delle condizioni di cui al protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019 , qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.”
Con provvedimento del 26.04.2024 il Giudice concedeva, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., rinviando all'udienza cartolare del
08.11.2024 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Con ordinanza del 07.12.2024 venivano rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti per le motivazioni ivi specificamente indicate e veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, disponendo la sostituzione della stessa con il deposito di note scritte;
con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c del 07.05.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al PM per le conclusioni.
5 Questioni preliminari.
In via preliminare il Collegio rileva che anche il secondogenito delle parti in causa,
(nato ad [...] il [...]), è divenuto maggiorenne nel corso del Per_2 giudizio e pertanto nulla va disposto in merito al suo affido ed alla regolamentazione degli incontri con il genitore non collocatario, rimessi alla sua autodeterminazione.
Va poi rilevato che è da intendersi rinunciata la domanda avanzata dalla ricorrente con il ricorso introduttivo di corresponsione da parte del resistente di assegno per il suo mantenimento, non essendo tale domanda stata riproposta dalla ricorrente con la memoria integrativa ed avendo detta parte processuale, con le note depositate in data 29.03.2024, chiarito di non aver avanzato alcuna richiesta di corresponsione di assegno per il proprio mantenimento.
Sulla domanda di separazione giudiziale
Il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di una insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Ne consegue che la separazione tra i coniugi va pronunciata, ai sensi dell'art. 151, comma 1, comma c.c.
Sulla domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento dei figli
(nata il [...] a [...] e (nato il Persona_1 Per_2
18.11.2006 ad Aversa) avanzata da parte ricorrente e sulla domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento del figlio (nato il Per_2
18.11.2006 ad Aversa) avanzata da parte resistente.
Le domande sopra indicate devono essere rigettate per quanto di seguito indicato.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass.; sentenza 24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n.
9238)“Il genitore separato, cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e
6 non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento”.
Nel caso in esame, si rileva la ricorrente non è legittimata ad Parte_1 ottenere assegno di mantenimento per entrambi figli, atteso che la stessa non ha provato che i ragazzi, ormai maggiorenni, siano con lei conviventi.
Relativamente alla figlia va infatti evidenziato che la ricorrente all'udienza Per_3 presidenziale del 11.07.2023 ha dichiarato che la stessa era andata via di casa e, a fronte di quanto documentato dal resistente con la comparsa conclusionale sul trasferimento di residenza della figlia, nulla risulta provato dalla ricorrente in merito al dato che di fatto la ragazza si ritornata a vivere con la madre.
Relativamente alla posizione del figlio , è pacifico che lo stesso Per_2 all'attualità non vive con la madre, essendo collocato presso una Comunità
Custodiale per espiazione di pena detentiva (cfr. doc dep in atti il 03.07.2025).
Va dunque rigettata la domanda di corresponsione di assegno di contribuzione al mantenimento dei figli, e , avanzata dalla ricorrente Per_3 Per_2 Pt_1 nei confronti del resistente.
[...]
Va altresì rigettata la domanda avanzata dal resistente di corresponsione da parte della ricorrente di assegno per il mantenimento del figlio , non essendo, Per_2 per i motivi già esposti, il ragazzo neppure convivente con il padre.
Sull'assegnazione della casa coniugale, richiesta da entrambe le parti.
In ordine all'assegnazione della casa coniugale, sita in Teverola (CE) alla Via Roma
Parco Verde, osserva il Collegio che non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta sia dalla ricorrente che dal resistente.
La disposizione di cui all'art. 337 sexies c.c. riproduce il previgente art. 155 quater
c.c., per cui va data continuità all'orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la
7 medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione ( ex multis cfr. Cass. Civ. n.1545/2006).
Rilevato che sia che non convivono con nessuno dei due Per_3 Per_2 genitori, la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata da entrambe le parti va rigettata per assenza di presupposti.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi (nata a [...] – Nigeria- il 18.05.1979) e Parte_1 CP_1
(nato a [...] il [...]);
[...]
b) rigetta la domanda avanzata da di corresponsione di assegno Parte_1 per il mantenimento dei figli (nata il [...] a [...] Persona_1
VO) e (nato il [...] ad [...]); Per_2
c) rigetta la domanda avanzata da di corresponsione di Controparte_1 assegno per il mantenimento del figlio (nato il [...] ad Per_2
Aversa);
d) rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare, sita in Teverola alla via Roma - Parco Verde, avanzata dalla Parte_1
e) rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare sita in Teverola alla via Roma - Parco Verde, avanzata da;
Controparte_1
f) compensa le spese di lite;
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aversa per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.12, Parte1, S.A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006);
h) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
8 Così deciso in Aversa, nella Camera di Consiglio del 14.10.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
9