TAR Parma, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 124
TAR
Ordinanza collegiale 18 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 13 marzo 2026

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  • Accolto
    Ineseguito pagamento spese legali

    Il Tribunale rileva che, alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione dell'omesso adempimento da parte dell'Amministrazione, sussistono i presupposti per il rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. c.p.a. Viene altresì considerato che è scaduto il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/96 per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. Si riconosce inoltre l'ammissibilità del giudizio di ottemperanza anche per l'esecuzione della parte della pronuncia relativa alla condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore distrattario.

  • Accolto
    Richiesta di applicazione art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.

    La domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. viene accolta. La somma viene determinata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente dovuto, calcolati dal giorno della notifica della sentenza all'Amministrazione inadempiente fino al giorno dell'adempimento spontaneo o dell'esecuzione sostitutiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 124
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 124
    Data del deposito : 13 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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