Ordinanza collegiale 18 dicembre 2025
Sentenza 13 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00124/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00390/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 390 del 2025, proposto da
Avv. Guido Marone, in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito e Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, non costituiti in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulle sentenze n. 150/2024, n. 126/2024, n. 315/2024, n. 194/2024, n. 108/2024, n. 110/2024, n. 316/2024 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile e sulla sentenza n. 446/24 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, nella parte relativa alla liquidazione delle spese di giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 11 marzo 2026 il dott. AL SO, non intervenuto il ricorrente;
Considerato che il ricorrente ha adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna di dare esecuzione alle sentenze n. 150/2024, n. 126/2024, n. 315/2024, n. 194/2024, n. 108/2024, n. 110/2024, n. 316/2024 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile e alla sentenza n. 446/24 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, nella parte relativa alla liquidazione delle spese di giudizio in suo favore, quale procuratore antistatario;
che, agendo in proprio, egli assume rimaste ineseguite in parte qua le decisioni, malgrado l’Amministrazione abbia ricevuto regolare notifica delle pronunce, e nonostante il loro passaggio in giudicato;
che, pertanto, egli chiede che si disponga di “… corrispondere all’avvocato Guido Marone la somma complessiva di € 5.243,04 quali spese riconosciute nelle sentenze in qualità di antistatario, comprensive degli interessi, 15% per spese generali, rimborso del contributo unificato dove corrisposto (…) oltre IVA e CPA …” e che si provveda alla “… fissazione della somma di denaro eventualmente dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato da parte del funzionario preposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. …”;
che, a comprova del passaggio in giudicato delle pronunce, sono state esibite apposite certificazioni della Cancelleria del Tribunale di Piacenza e della Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia;
che non si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna;
che con ordinanza collegiale n. 565 del 18 dicembre 2025 la Sezione ha assegnato al ricorrente un termine “… per la regolarizzazione della documentazione di causa …”, atteso che “… le sentenze da eseguire e i relativi certificati di passaggio in giudicato sono stati depositati in mera copia informatica priva dell’asseverazione di conformità all’originale …”;
che in data 7 gennaio 2026 e in data 2 marzo 2026 il ricorrente ha provveduto al deposito in giudizio della suindicata documentazione corredata delle prescritte asseverazioni di conformità agli originali;
che alla camera di consiglio del 11 marzo 2026 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento in parte qua ai giudicati del giudice ordinario da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi in giudizio, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.;
che, in effetti, risulta anche scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante le intervenute rituali notificazioni delle sentenze all’indirizzo di posta elettronica certificata ‘ dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it ’, quale domicilio digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito idoneo allo scopo (v., ex multis , TAR Calabria, Reggio Calabria, 24 settembre 2024 n. 586; TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, 12 agosto 2024 n. 2432; TAR Veneto, Sez. IV, 30 gennaio 2024 n. 169);
che, come ripetutamente riconosciuto dalla giurisprudenza, il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della parte della pronuncia relativa alla condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore distrattario della parte vittoriosa, posto che, per effetto di tale statuizione, si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un autonomo giudizio di esecuzione del giudicato, che non può che tendere, anche nei suoi riguardi, a far conseguire tutta l’utilità che scaturisce dalla pronuncia giurisdizionale e che viene illegittimamente negata dall’Amministrazione con il comportamento omissivo (v., ex multis , TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 29 aprile 2024 n. 2854);
che, pertanto, in accoglimento della domanda del ricorrente, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle sentenze n. 150/2024, n. 126/2024, n. 315/2024, n. 194/2024, n. 108/2024, n. 110/2024, n. 316/2024 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile e alla sentenza n. 446/24 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, provvedendo al pagamento di quanto dovuto all’avv. Guido Marone quale “procuratore antistatario”, nella misura ivi stabilita, entro sessanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia;
che, una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato (sessanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia), provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che darà corso al pagamento di quanto ancora dovuto;
che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta ;
che va accolta anche la domanda di condanna dell’Amministrazione statale al pagamento di una somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) , cod.proc.amm., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dai giudicati, assumendo – da un lato – quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e – dall’altro lato – quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) dei giudicati da parte dell’Amministrazione intimata oppure, in mancanza dell’adempimento, quello dell’esecuzione dei giudicati effettuata in via sostitutiva dal Commissario ad acta ;
che le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione in parte qua alle sentenze n. 150/2024, n. 126/2024, n. 315/2024, n. 194/2024, n. 108/2024, n. 110/2024, n. 316/2024 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile e alla sentenza n. 446/24 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, nei modi e nei termini di cui in motivazione, con conseguente condanna alla corresponsione al ricorrente di quanto in ragione di ciò dovutogli – oltre alla corresponsione dell’eventuale somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) , cod.proc.amm. (nella misura specificata in motivazione) –, salvo ciò che sia stato eventualmente medio tempore versato;
b) per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione) o dirigente o funzionario delegato, che – su specifica richiesta del ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione in parte qua dei giudicati, riconoscendo all’interessato anche quanto dovutogli ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) , cod.proc.amm.;
c) nessun compenso sarà dovuto per l’eventuale attività commissariale;
d) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
AL SO, Presidente, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AL SO |
IL SEGRETARIO