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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/11/2025, n. 5692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5692 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Venera Condorelli Presidente rel.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4719 / 2019 R.G., promossa
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente ad Oviedo (Spagna) C/Gonzales Besada, 53/6 - B, C.F._1 nella qualità di erede di nato a [...] il [...], c.f. Persona_1
, deceduto in data 09.04.2019, elettivamente domiciliata presso C.F._2 lo studio dell'avv. D'ARRIGO SALVATORE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- attore -
CONTRO
, nata a [...], il [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...] elettivamente C.F._3 domiciliata in Tremestieri Etneo, via Marconi n. 48, presso lo studio dell'avv.
NA PP IA RA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
- convenuta -
Con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: “Matrimonio (promessa di matrimonio ex artt. 79-81 c.c. - opposizione al matrimonio)”
1 Rimessa al collegio per la decisione L'esito dell'udienza del 25/11/2024 sulle conclusioni precisate come in atti e con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1
c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
In data 09/10/2019 adiva questo Tribunale al fine di sentir Persona_1 dichiarare la simulazione del matrimonio contratto in data 18/04/2018 a Holguin
(CUBA) con , successivamente trascritto nei Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di VE (CT) anno 2018, numero 31, parte II, serie C, ufficio 1; l'attore deduceva che il matrimonio era stato contratto tra i coniugi esclusivamente per ottenere la cittadinanza l'uno dell'altro e che le parti avevano concordato di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti nascenti dal matrimonio.
All'udienza del 17/09/2019 il difensore di parte attrice dichiarava il decesso di
(avvenuto in data 9.4.2019) e il processo veniva dichiarato Persona_1 interrotto.
Con atto di citazione in riassunzione, depositato in data 09/10/2019, si costituiva in giudizio , figlia di la quale, Parte_1 Persona_1 richiamando integralmente l'atto di citazione, insisteva nella richiesta di dichiarazione della simulazione del matrimonio avanzata dal padre e in tutto quanto dedotto ed eccepito dallo stesso.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 02/03/2020, parte convenuta si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di e chiedendo il rigetto della domanda di simulazione del Parte_1 matrimonio proposta;
in subordine rilevava l'inammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 123 comma 2 c.c.
Concessi i termini di cui L'art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti, la causa veniva istruita mediante prova per testi.
Precisate le proprie conclusioni L'udienza del 25/11/2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui L'art. 190 c.p.c.
2 Preliminarmente va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da parte convenuta.
L'art. 127 c.c. dispone: “L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi, se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore”; tale principio è pacificamente applicabile anche alle controversie aventi ad oggetto la simulazione del matrimonio, come espressamente affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione sez. I
Civile del 01.06.2022 n. 17909: “anche l'azione di simulazione del matrimonio, prevista dL'art. 123 c.c. può essere proseguita dagli eredi, purché il giudizio sia pendente al momento del decesso”); è dunque legittimata a stare in giudizio, Parte_1 poiché il presente procedimento è stato tempestivamente proposto da Persona_1 in data 27/03/2019 e poi riassunto dalla figlia, in qualità di erede, secondo i
[...] termini di legge.
Ciò premesso, la domanda di dichiarazione di simulazione del matrimonio contratto tra e è infondata e va rigettata. Persona_1 Controparte_1
Parte attrice ha dedotto che entrambi i coniugi avevano espressamente convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti nascenti dal matrimonio, contratto al fine di consentire allo sposo di soggiornare liberamente a Cuba e alla sposa di soddisfare le “velleità proprie della sua giovane età”, ossia di recarsi in Europa, e così
“ottenere l'uno la cittadinanza dell'altro”.
La convenuta ha contestato la domanda, deducendo che il matrimonio, dopo un lungo corteggiamento da parte dell' , era stato contratto a Cuba, ove gli sposi Persona_1 avevano convissuto per un primo tempo e che successivamente la coppia si era trasferita in Italia, per volontà del marito;
gli sposi avevano quindi fissato la comune residenza in
VE, via Giuseppe Bonaventura n. 23 (come da certificato in atti); il matrimonio era proseguito serenamente, tanto che la coppia aveva progettato di mettere al mondo un figlio;
proprio a causa di accertamenti sanitari legati a problemi di infertilità, aveva scoperto di essere affetto da neoplasia del tratto digerente, Persona_1 con massive metastasi epatiche.
La moglie aveva assistito il coniuge sia a domicilio che durante i ricoveri presso il reparto di oncologia della clinica G.B. Morgagni;
nella fase terminale della malattia il marito aveva accusato sintomi di depressione reattiva e aveva chiesto alla moglie di allontanarsi da lui, non volendo che la sposa lo vedesse in tali condizioni psico –
3 fisiche;
a fronte delle resistenze della convenuta, che non voleva abbandonare il coniuge, i familiari dell' avevano reagito con ostilità, fino a costringerla a Persona_1 lasciare la casa familiare.
Tanto premesso, alcune precisazioni si impongono in ordine alla disciplina invocata da parte attrice a fondamento della propria domanda.
L'art. 123 c.c. prevede testualmente: “Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti. L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima”.
La disposizione in esame richiede espressamente che i due coniugi convengano, bilateralmente, di non dare esecuzione agli effetti derivanti dal matrimonio. Si parla di accordo simulatorio per evidenziare come con tale patto i nubendi concordano nel dare vita solo ad un'apparenza di matrimonio irrilevanti sono i motivi, leciti o illeciti, sottostanti l'accordo simulatorio, che hanno spinto le parti alla celebrazione del matrimonio simulato. L'accordo simulatorio deve essere anteriore alla celebrazione delle nozze e deve avere ad oggetto tutti gli effetti del matrimonio. Ne consegue che una simulazione parziale è da ritenersi irrilevante. La prova della simulazione matrimoniale può essere data con ogni mezzo, anche con prova per testi, senza i limiti dettati dalla materia contrattuale.
Nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova idonea a dimostrare che il matrimonio tra e sia stato contratto Persona_1 Controparte_1 dalle parti esclusivamente con il fine di ottenere reciprocamente l'uno la cittadinanza dell'altra, con l'intesa dei coniugi di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti discendenti dal matrimonio.
Al contrario, dL'istruttoria espletata e dalla documentazione acquisita sono emersi plurimi elementi atti a fondare il convincimento che tra i coniugi esistesse una comunanza di affetti e interessi tipica dell'unione coniugale.
Parte convenuta ha allegato agli atti le foto del matrimonio contratto a Cuba, alla presenza di parenti e amici, rilevando come gli esborsi di denaro effettuati per l'occasione (in particolare per l'abito bianco nuziale e per il servizio fotografico) non
4 avrebbero avuto ragion d'essere se gli sposi non avessero voluto realmente celebrare la propria unione.
Le deduzioni relative L'adempimento del dovere di assistenza morale e materiale, da parte della coniuge nei confronti del marito, hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni dei testi escussi.
In particolare, la d.ssa medico in servizio presso la clinica “G.B. Testimone_1
Morgagni”, ha riferito: “per quanto a mia conoscenza, ricordo che quando l'attore
[ n.d.r.] era ricoverato presso la clinica Morgagni io avevo modo Persona_1 di constatare la presenza di una signora che il paziente mi indicava come compagna/fidanzata nell'orario di visita, anche perché la signora mi chiedeva informazioni sul paziente, a cui rispondevo”; la teste riconosceva in
[...]
, presente in aula, la donna in questione. Controparte_1
Nel corso dell'istruttoria è stato altresì sentito amico di famiglia, il Testimone_2 quale ha dichiarato che, durante il ricovero, era andato a trovare in Persona_1 clinica, nelle ore di ricevimento pomeridiano, e vi aveva trovato la moglie;
quest'ultima era altresì presente presso l'abitazione di VE (luogo di comune residenza dei coniugi), quando il teste andava a trovare l'amico in casa;
in quelle occasioni la donna si occupava della casa e accudiva il marito (è appena il caso di rilevare come la credibilità del teste non sia inficiata dalle recenti vicende familiari, allegate da parte attrice in comparsa conclusionale, atteso che la deposizione risale L'anno 2021).
E' irrilevante, ai fini del presente giudizio, il fatto che il matrimonio sia andato in crisi a seguito della grave malattia dell' e che quest'ultimo, nella fase terminale, Persona_1 sia stato assistito dalla figlia e dal fratello, circostanza che si evincerebbe, secondo la prospettazione di parte attrice, dalle testimonianze di psicologa, e Testimone_3 infermiere, incaricati della somministrative delle cure palliative Tes_4 L'RC (i testi hanno riferito che detta somministrazione avveniva, una volta alla settimana, per un'ora, presso l'abitazione del fratello del paziente, sita al piano terra dello stesso stabile in cui si trova l'appartamento di proprietà di ); Persona_1
d'altra parte la d.ssa medico curante dell' , pur Testimone_5 Persona_1 confermando di aver prestato le cure domiciliari presso l'abitazione sita al primo piano, ove il paziente era accudito dalla figlia e dal fratello, ha dichiarato che, per quanto a sua conoscenza, l' viveva al primo piano (ossia nella casa familiare). Persona_1
5 In mancanza di prova dell'accordo simulatorio (il cui onere grava sull'attore) la domanda va rigettata.
Per il principio della soccombenza le spese di lite vengono poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4719/2019 R.G., ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
RIGETTA la domanda proposta da per i motivi indicati in Parte_1 parte motiva;
ND parte attrice al pagamento in favore Parte_1 dell'erario delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 3.400,00 oltre IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 21.11.2025
Il Presidente est.
dott. ssa Venera Condorelli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Venera Condorelli Presidente rel.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4719 / 2019 R.G., promossa
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente ad Oviedo (Spagna) C/Gonzales Besada, 53/6 - B, C.F._1 nella qualità di erede di nato a [...] il [...], c.f. Persona_1
, deceduto in data 09.04.2019, elettivamente domiciliata presso C.F._2 lo studio dell'avv. D'ARRIGO SALVATORE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- attore -
CONTRO
, nata a [...], il [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...] elettivamente C.F._3 domiciliata in Tremestieri Etneo, via Marconi n. 48, presso lo studio dell'avv.
NA PP IA RA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
- convenuta -
Con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: “Matrimonio (promessa di matrimonio ex artt. 79-81 c.c. - opposizione al matrimonio)”
1 Rimessa al collegio per la decisione L'esito dell'udienza del 25/11/2024 sulle conclusioni precisate come in atti e con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1
c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
In data 09/10/2019 adiva questo Tribunale al fine di sentir Persona_1 dichiarare la simulazione del matrimonio contratto in data 18/04/2018 a Holguin
(CUBA) con , successivamente trascritto nei Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di VE (CT) anno 2018, numero 31, parte II, serie C, ufficio 1; l'attore deduceva che il matrimonio era stato contratto tra i coniugi esclusivamente per ottenere la cittadinanza l'uno dell'altro e che le parti avevano concordato di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti nascenti dal matrimonio.
All'udienza del 17/09/2019 il difensore di parte attrice dichiarava il decesso di
(avvenuto in data 9.4.2019) e il processo veniva dichiarato Persona_1 interrotto.
Con atto di citazione in riassunzione, depositato in data 09/10/2019, si costituiva in giudizio , figlia di la quale, Parte_1 Persona_1 richiamando integralmente l'atto di citazione, insisteva nella richiesta di dichiarazione della simulazione del matrimonio avanzata dal padre e in tutto quanto dedotto ed eccepito dallo stesso.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 02/03/2020, parte convenuta si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di e chiedendo il rigetto della domanda di simulazione del Parte_1 matrimonio proposta;
in subordine rilevava l'inammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 123 comma 2 c.c.
Concessi i termini di cui L'art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti, la causa veniva istruita mediante prova per testi.
Precisate le proprie conclusioni L'udienza del 25/11/2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui L'art. 190 c.p.c.
2 Preliminarmente va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da parte convenuta.
L'art. 127 c.c. dispone: “L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi, se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore”; tale principio è pacificamente applicabile anche alle controversie aventi ad oggetto la simulazione del matrimonio, come espressamente affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione sez. I
Civile del 01.06.2022 n. 17909: “anche l'azione di simulazione del matrimonio, prevista dL'art. 123 c.c. può essere proseguita dagli eredi, purché il giudizio sia pendente al momento del decesso”); è dunque legittimata a stare in giudizio, Parte_1 poiché il presente procedimento è stato tempestivamente proposto da Persona_1 in data 27/03/2019 e poi riassunto dalla figlia, in qualità di erede, secondo i
[...] termini di legge.
Ciò premesso, la domanda di dichiarazione di simulazione del matrimonio contratto tra e è infondata e va rigettata. Persona_1 Controparte_1
Parte attrice ha dedotto che entrambi i coniugi avevano espressamente convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti nascenti dal matrimonio, contratto al fine di consentire allo sposo di soggiornare liberamente a Cuba e alla sposa di soddisfare le “velleità proprie della sua giovane età”, ossia di recarsi in Europa, e così
“ottenere l'uno la cittadinanza dell'altro”.
La convenuta ha contestato la domanda, deducendo che il matrimonio, dopo un lungo corteggiamento da parte dell' , era stato contratto a Cuba, ove gli sposi Persona_1 avevano convissuto per un primo tempo e che successivamente la coppia si era trasferita in Italia, per volontà del marito;
gli sposi avevano quindi fissato la comune residenza in
VE, via Giuseppe Bonaventura n. 23 (come da certificato in atti); il matrimonio era proseguito serenamente, tanto che la coppia aveva progettato di mettere al mondo un figlio;
proprio a causa di accertamenti sanitari legati a problemi di infertilità, aveva scoperto di essere affetto da neoplasia del tratto digerente, Persona_1 con massive metastasi epatiche.
La moglie aveva assistito il coniuge sia a domicilio che durante i ricoveri presso il reparto di oncologia della clinica G.B. Morgagni;
nella fase terminale della malattia il marito aveva accusato sintomi di depressione reattiva e aveva chiesto alla moglie di allontanarsi da lui, non volendo che la sposa lo vedesse in tali condizioni psico –
3 fisiche;
a fronte delle resistenze della convenuta, che non voleva abbandonare il coniuge, i familiari dell' avevano reagito con ostilità, fino a costringerla a Persona_1 lasciare la casa familiare.
Tanto premesso, alcune precisazioni si impongono in ordine alla disciplina invocata da parte attrice a fondamento della propria domanda.
L'art. 123 c.c. prevede testualmente: “Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti. L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima”.
La disposizione in esame richiede espressamente che i due coniugi convengano, bilateralmente, di non dare esecuzione agli effetti derivanti dal matrimonio. Si parla di accordo simulatorio per evidenziare come con tale patto i nubendi concordano nel dare vita solo ad un'apparenza di matrimonio irrilevanti sono i motivi, leciti o illeciti, sottostanti l'accordo simulatorio, che hanno spinto le parti alla celebrazione del matrimonio simulato. L'accordo simulatorio deve essere anteriore alla celebrazione delle nozze e deve avere ad oggetto tutti gli effetti del matrimonio. Ne consegue che una simulazione parziale è da ritenersi irrilevante. La prova della simulazione matrimoniale può essere data con ogni mezzo, anche con prova per testi, senza i limiti dettati dalla materia contrattuale.
Nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova idonea a dimostrare che il matrimonio tra e sia stato contratto Persona_1 Controparte_1 dalle parti esclusivamente con il fine di ottenere reciprocamente l'uno la cittadinanza dell'altra, con l'intesa dei coniugi di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti discendenti dal matrimonio.
Al contrario, dL'istruttoria espletata e dalla documentazione acquisita sono emersi plurimi elementi atti a fondare il convincimento che tra i coniugi esistesse una comunanza di affetti e interessi tipica dell'unione coniugale.
Parte convenuta ha allegato agli atti le foto del matrimonio contratto a Cuba, alla presenza di parenti e amici, rilevando come gli esborsi di denaro effettuati per l'occasione (in particolare per l'abito bianco nuziale e per il servizio fotografico) non
4 avrebbero avuto ragion d'essere se gli sposi non avessero voluto realmente celebrare la propria unione.
Le deduzioni relative L'adempimento del dovere di assistenza morale e materiale, da parte della coniuge nei confronti del marito, hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni dei testi escussi.
In particolare, la d.ssa medico in servizio presso la clinica “G.B. Testimone_1
Morgagni”, ha riferito: “per quanto a mia conoscenza, ricordo che quando l'attore
[ n.d.r.] era ricoverato presso la clinica Morgagni io avevo modo Persona_1 di constatare la presenza di una signora che il paziente mi indicava come compagna/fidanzata nell'orario di visita, anche perché la signora mi chiedeva informazioni sul paziente, a cui rispondevo”; la teste riconosceva in
[...]
, presente in aula, la donna in questione. Controparte_1
Nel corso dell'istruttoria è stato altresì sentito amico di famiglia, il Testimone_2 quale ha dichiarato che, durante il ricovero, era andato a trovare in Persona_1 clinica, nelle ore di ricevimento pomeridiano, e vi aveva trovato la moglie;
quest'ultima era altresì presente presso l'abitazione di VE (luogo di comune residenza dei coniugi), quando il teste andava a trovare l'amico in casa;
in quelle occasioni la donna si occupava della casa e accudiva il marito (è appena il caso di rilevare come la credibilità del teste non sia inficiata dalle recenti vicende familiari, allegate da parte attrice in comparsa conclusionale, atteso che la deposizione risale L'anno 2021).
E' irrilevante, ai fini del presente giudizio, il fatto che il matrimonio sia andato in crisi a seguito della grave malattia dell' e che quest'ultimo, nella fase terminale, Persona_1 sia stato assistito dalla figlia e dal fratello, circostanza che si evincerebbe, secondo la prospettazione di parte attrice, dalle testimonianze di psicologa, e Testimone_3 infermiere, incaricati della somministrative delle cure palliative Tes_4 L'RC (i testi hanno riferito che detta somministrazione avveniva, una volta alla settimana, per un'ora, presso l'abitazione del fratello del paziente, sita al piano terra dello stesso stabile in cui si trova l'appartamento di proprietà di ); Persona_1
d'altra parte la d.ssa medico curante dell' , pur Testimone_5 Persona_1 confermando di aver prestato le cure domiciliari presso l'abitazione sita al primo piano, ove il paziente era accudito dalla figlia e dal fratello, ha dichiarato che, per quanto a sua conoscenza, l' viveva al primo piano (ossia nella casa familiare). Persona_1
5 In mancanza di prova dell'accordo simulatorio (il cui onere grava sull'attore) la domanda va rigettata.
Per il principio della soccombenza le spese di lite vengono poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4719/2019 R.G., ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
RIGETTA la domanda proposta da per i motivi indicati in Parte_1 parte motiva;
ND parte attrice al pagamento in favore Parte_1 dell'erario delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 3.400,00 oltre IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 21.11.2025
Il Presidente est.
dott. ssa Venera Condorelli
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