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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/11/2024, n. 2853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2853 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n.5032/2022
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione II Civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa Luisa
Zicari, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello, iscritta al n.5032 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, ritenuta in decisione su conclusioni precisate dalle parti all'udienza cartolare del
9.5.2024 con la fissazione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Torre Annunziata (NA), alla Via Gambardella Parte_1
n. 120, presso lo studio dell'avv. Gennaro Monsurrò, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa giusta Controparte_1 procura agli atti dall'avv. Lorenzo Fusco con studio in Napoli alla via Melisurgo n.4, presso cui è elettivamente domiciliata
APPELLATA
NONCHE'
, residente in [...], al Corso Umberto I, n. 301 CP_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n° 3010/2022 resa in data 25.05.2022 dal Giudice di Pace di
Torre Annunziata Conclusioni: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato dell'8.10.2022, l'odierno appellante, come in epigrafe indicato, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e il sig. , al fine far accertare
[...] CP_2
l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Fiat 500L tg.EX266AM, nella causazione del sinistro per cui è causa, verificatosi il giorno 3.9.2018 alle ore 09,30 circa in Torre Annunziata alla via Gambardella e, per l'effetto, condannare ai sensi del D.Lgs 209/2005 la , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, unitamente al sig. , al pagamento CP_2 della somma di €15.627,65, a titolo di risarcimento per tutte le voci di danno scaturite dalle lesioni personali riportate dall'istante.
A sostegno della domanda l'attore assumeva che nelle indicate circostanze di tempo e di luogo mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, veniva investito dall'autovettura Fiat 500L targata
EX266AM di proprietà di e che, di conseguenza, la sua persona riportava lesioni dalle CP_2 quali derivavano postumi di natura permanente;
precisava, inoltre, di aver richiesto invano il risarcimento dei danni alla che copriva la r.c.a. del veicolo Controparte_3 investitore.
Allegava l'attore che a seguito di tale sinistro subiva gravi lesioni personali per le quali si recava nella stessa data presso il pronto soccorso dell'Ospedale Civile di Boscotrecase ove gli veniva diagnosticato, alle ore 11,16, un “Trauma contusivo ginocchio sinistro e spalla sx, escoriazioni lesione incisivi superiori centrali” (Cfr. ref. N. 2018/50378) e venivano eseguiti esami rxgrafici al ginocchio sinistro e bendaggio, nonché iniezione di seleparina sottocute per la prevenzione di fenomeni tromboembolici, con prognosi di guarigione in gg.10 salvo complicazioni.
Radicato il contraddittorio, mentre il sig. rimaneva contumace nonostante la rituale CP_2 notifica dell'atto di citazione avvenuta il 30.5.2019, la si costituiva a mezzo dell'avv. Controparte_1
Lorenzo Fusco, che resisteva alla domanda e ne chiedeva il rigetto con ogni conseguenza di legge, tra l'altro eccependo che l'attore non aveva dato prova della legittimazione passiva del proprietario del veicolo presunto investitore.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva raccolta la prova testimoniale richiesta, disposta una consulenza medica d'ufficio e rassegnate le conclusioni, la causa veniva riservata a sentenza. Ebbene, all'esito dello svolgimento del processo, il Giudice di Pace adito con la sentenza oggetto del presente gravame dichiarava inammissibile la domanda e compensava le spese di lite, ponendo definitivamente a carico della parte attrice le spese di CTU.
Avverso la sentenza de qua proponeva, pertanto, appello, rilevandone l'illegittimità nella parte in cui si affermava la carenza di prova da parte dell' attrice in ordine alla legittimazione processuale passiva del responsabile civile, . Nella stessa si leggeva, infatti, che “non ha fornito alcun CP_2 elemento di prova circa la riconducibilità della proprietà della Fiat 500L al suddetto soggetto, circostanza che avrebbe potuto provare con la semplice produzione di una visura del P.R.A. o altro documento equipollente. Tantomeno la contumacia di può essere intesa come tacita Parte_1 ammissione della legittimazione processuale passiva (Cass. Civ. 04/11/2015 n. 22461)”.
L'appellante deduceva, dunque, un'erronea valutazione dei fatti di causa stante la presenza nella documentazione in atti del certificato cronologico P.R.A. relativo all'autovettura di proprietà del convenuto responsabile civile , comprovante la relativa legittimazione, quale CP_2 proprietario del veicolo investitore.
Si costituiva ritualmente con propria comparsa di costituzione e risposta la sola Controparte_1 la quale, resistendo alle avverse difese, eccepiva l'inammissibilità del gravame e, nel merito, contestava i fatti ex adverso dedotti, chiedendo, quindi, il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese del secondo grado di giudizio. Restava invece contumace, come già in primo grado, il responsabile civile . CP_2
Precisate le domande e le difese con la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo di primo grado ed è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. In rito.
2.1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del responsabile civile il quale, nonostante la regolarità della notifica, ha omesso di costituirsi nel presente grado di giudizio.
2.2. Sempre in via preliminare va dato atto della procedibilità della domanda di appello tempestivamente spiegata entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata.
2.3. Deve dichiararsi, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla convenuta compagnia di assicurazione, atteso che, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art.342 c.p.c., non sono richieste formule sacramentali ma che l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contestare le ragioni addotte dal primo giudice.
Sul punto la Corte di cassazione ha statuito che: “gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
D.L. n.83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni
e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte da primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello , il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. SS.UU.Civile n.27199 del 16.11.2017).
Nel caso di specie nell'atto di appello risultano ben delineati i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione. L'appello va, pertanto, dichiarato ammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art.342 c.p.c.
3.Nel merito.
L'impugnazione spiegata da è fondata e va accolta nei limiti di cui alla seguente Parte_1 motivazione.
3.1. Sulla questione relativa all'effettività titolarità da parte del convenuto responsabile civile del diritto di proprietà sull'autovettura
In via preliminare, si rileva che la questione relativa all'effettività titolarità da parte del convenuto responsabile civile del diritto di proprietà sull'autovettura che ha causato il sinistro per cui vi è causa, risulta attenere non al rito bensì al merito. Segnatamente, la legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste di -rispettivamente- soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla;
mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di "legitimatio ad causam" nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela, al di fuori del relativo modello legale tipico;
laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio. (Cfr. Sez. 3, Sentenza n. 13756 del 14/06/2006)
Tanto premesso, dall'esame del fascicolo di primo grado di parte appellante emerge la presenza dell'estratto cronologico del P.R.A. con l'atto di citazione, che ha valore di certificazione legale in quanto attesta la storia delle vicende giuridico-patrimoniali del veicolo sin dalla sua iscrizione e certifica il suo stato giuridico nonché tutti i trasferimenti di proprietà, eventuali ipoteche e gravami.
Da tale documento, si evince che al momento del sinistro il veicolo, pur sottoposto a fermo amministrativo, circostanza che rileva soltanto nei rapporti interni tra proprietario ed assicurazione, era di proprietà dell' Ne consegue, come correttamente evidenziato dalla difesa nei motivi di CP_2 appello, che l'onus probandi in punto di legittimazione passiva in capo ad risultava CP_2 già pienamente assolto in primo grado dal . Pt_1
3.2. Sull'an debeatur.
Pertanto, appurata la necessità di riformare la sentenza di prime cure, occorre provvedere a riscontrare l'effettività del verificarsi del sinistro, del nesso causale e del conseguente danno.
In punto di diritto, giova ribadire che l'azione proposta, relativa ad un sinistro causato da un investimento va inquadrata nell'ambito dell'art.2054 c.c. il quale prevede che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie (e quindi il proprietario, ai sensi del terzo comma), è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
È necessario quindi avere riguardo all'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulle parti del presente giudizio.
Spetta infatti al pedone la prova del fatto storico dell'avvenuto investimento e delle sue concrete modalità; specularmente, dal canto suo, il conducente del mezzo deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro per andare esente da responsabilità.
In adempimento di quanto stabilito dall'art.2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n.13390/2007) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto.
Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art.116 c.p.c. (cfr.
Cass. Civ. n.4077 del 1996; Cass. Civ. n. 3564 del 1995). Sul punto deve, infatti, ritenersi che l'istruttoria svolta in primo grado risulti sufficientemente adeguata a comprovare l'esistenza del sinistro e della derivazione eziologica del danno subito dall'appellante, come emerge alla luce delle osservazioni di seguito esplicitate.
Invero, la prova orale articolata dall'attore e raccolta nel corso del giudizio è risultata precisa e chiara nel descrivere la dinamica dell'incidente, nel quale veniva investito dall'autovettura Parte_1
Fiat 500L targata EX266AM, condotta nell'occasione dal proprietario . CP_2
In particolare, il teste , indifferente alle parti in causa, escusso all'udienza del Testimone_1
13.07.2021 riferiva: “ricordo che era verso l'inizio del mese di settembre dell'anno 2018 verso le ore
9.30 circa, quando assistevo ad un incidente stradale. Percorrevo la via Gambardella in Torre
Annunziata in qualità di pedone quando, all'altezza della tabaccheria, una macchina modello Fiat
500 L di colore nero, nel fare retromarcia investiva un uomo che attraversava sulle strisce pedonali”.
Sul punto, in assenza di una prospettazione alternativa di parte convenuta, non sussistendo particolari motivi per poter dubitare dell'attendibilità del teste, rilevato che le modalità dell'incidente descritte dallo stesso coincidono con quelle riportate nell'atto di citazione, deve ritenersi sufficientemente fondata la prova in ordine all'esistenza del fatto dannoso.
Quanto alla illiceità dello stesso, emerge con evidenza il profilo colposo della condotta dell' CP_2 in quanto l'appellante è stato investito mentre attraversava le strisce pedonali in palese violazione delle norme del codice della strada.
Quanto al profilo delle conseguenze dannose, occorre riferirsi alla puntuale ricostruzione della documentazione sanitaria riportata nella consulenza tecnica redatta dal sanitario incaricato.
Al riguardo, il perito ha richiamato il referto di P.S. dell'ospedale civile di Boscotrecase del 3.9.2018 nel quale alle ore 11.16, orario compatibile con quello del sinistro, veniva diagnosticato al Pt_1
“Trauma contusivo ginocchio sinistro e spalla sx, escoriazioni lesione incisivi superiori centrali”
(Cfr. ref. N. 2018/50378) e venivano eseguiti esami rxgrafici al ginocchio sinistro e bendaggio, nonché iniezione di seleparina sottocute per la prevenzione di fenomeni tromboembolici, con prognosi di guarigione in gg.10 salvo complicazioni.
Seguivano ulteriori controlli clinici come riportati di seguito: in data 4.9.2018 veniva sottoposto a visita stomatologica, in cui il dot. medico chirurgo e odontoiatra, certificava ematoma Persona_1 del labbro superiore e subnasale con ecchimosi del vermiglione e frattura degli incisivi centrali superiori con mobilità degli stessi, con consiglio di effettuare esame rxgrafico delle arcate dentrarie e terapia medica;
in data 17.9.2018 il medesimo odontoiatra di fiducia certificava trauma agli elementi dentari 11,21,12,22 in seguito all'incidente del 3.9.2018 ed in merito a tale referto il perito precisava che gli elementi 11 e 21 presentavano fratture estese classi quarte, sublussazione e necrosi radicolari, mentre le fratture degli elementi 12 e 22 venivano definite quali marginali e, di fatti, non refertate nel certificato di P.S.; ancora in data 28.09.2021 veniva eseguito esame ortopantomografico delle arcate dentarie presso Centro Rxgrafico Gargiulo in Torre Annunziata, convenzionato con il CP_4
Nella puntuale analisi compiuta in sede di consulenza tecnica esperita d'ufficio in primo grado si legge ancora che “l'esame stomatologico ha evidenziato: cavo orale in MEDIOCRI condizioni generali, diversi numerosi elementi dentari precedentemente estratti nell'arcata inferiore e superiore
[…] l'esame rx grafico esibito dalla parte, datato 20.9.2021 mostra per quello che riguarda il trauma de quo: assenza in arcata superiore dei 4 incisivi superiori, di cui i due centrali superiori oggetto del trauma descritto dal Sanitario ospedaliero dottor. .” Controparte_5
Sulla base di tale documentazione, il perito già in primo grado di giudizio, con valutazione esente da vizi e meritevole di pieno consenso, ha confermato la certa compatibilità delle conseguenze dannose riportate con la dinamica dell'incidente così come ricostruita, avuto riguardo all'esame della efficienza lesiva dell'evento traumatico, al periodo di identificazione clinica, nonché all'evoluzione clinica osservata.
In secondo luogo, quanto al danno conseguenza, ha constatato che il periziando ha riportato, a conforto di quanto emerso dall'esame del certificato clinico redatto dai Sanitari del P.S. dell'Ospedale di Boscotrecase: “lesioni tegumentarie ed edematose alle labbra o ai tessuti periorali […] gli elementi dentari del soggetto che riguardano il trauma de quo sono chiaramente indicati dal medico di P.S. ospedaliero che per primo osservò il periziato e che indicò chiaramente gli elementi centrali superiori come oggetto del trauma stesso. Così la situazione clinica dei due elementi dentari: sublussazione, perdita di sostanza oltre necrosi radicolare per entrambi;
la necrosi di un elemento dentario è sinonimo di alterazione strutturale irreversibile della polpa dentaria che comporta la perdita di ogni vitalità e della morte delle cellule della polpa stessa, cioè la morte del dente una delle cause più frequenti di necrosi è un trauma da colpo diretto dente stesso”.
Ciò posto, facendo applicazione dei principi enunciati in tema di onere della prova, si deve ritenere certamente provato non soltanto l'effettivo verificarsi del sinistro per come ricostruito in atto di citazione e la riconducibilità eziologica del danno allo stesso, ma altresì la sussistenza del danno come sopra descritto.
3.3. Sul quantum .
Tanto premesso sull'an debeatur, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della c.t.u., in quanto risultano sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita del danneggiato e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti.
In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che , in seguito al denunciato sinistro, riportava Parte_1
“valida contusione facciale con danno stomatologico e perdita dei due incisivi centrali superiori trauma solamente contusivo di spalla sinistra con esito in sindrome disfunzionale dolorosa minimale”.
Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 2% a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole gg. 10 per ITP, nella misura del 75%, giorni 10 nella misura del 50%, nonché giorni
15 nella misura del 25%.
Si ritiene, poi, quanto al danno patrimoniale, che, conformemente a quanto evidenziato dal consulente, al periziato vadano riconosciute tutte le spese che serviranno per riparare ai danni riportati all'apparato stomatognatico a causa del sinistro per cui vi è causa. Al riguardo, segnatamente, nella perizia vengono individuate le voci di spesa necessarie a fronteggiare il danno emergente stomatologico, sostanziantesi in: “1) immissione di numero due impianti in titanio nelle sedi 1.1 e 2.1 per un costo complessivo per entrambi di euro 1.600,00; il soggetto, avendo una protesi mobile superiore, utilizzerà la stessa per sopperire alla mancanza in arcata dei due elementi;
2) atteso il periodo di guarigione clinica dei due impianti osteointegrati, sugli stessi si applicheranno le sovrastrutture implantari e le due corone in lega ceramica protesiche per un costo complessivo di
1.600,00 euro. A parere di chi scrive deve essere previsto almeno un rifacimento delle protesi sopra considerate;
considerando che il professionista potrà servirsi delle sovrastrutture già esistenti nelle strutture implantari, il costo del rifacimento in oggetto delle due corone protesiche è presumibilmente compreso nella cifra di 1.200,00 euro. Analiticamente si valuta in euro 4.400,00 il danno emergente complessivo per le cure dell'apparato stomatologico.”
Quanto all'importo così individuato nella c.t.u., in relazione al quale il perito specifica di essersi attenuto alla media dei tariffari praticati da professionisti del comprensorio provinciale, limando evidenti eccessi dei costi di tali terapie ed attenendosi per tal motivo nella media della si Parte_2 rileva che la prima voce di spesa della somma di euro 1.600,00 risulta pienamente provata, mentre la restante cifra è certamente prevedibile e non meramente ipotetica, per come accertata dal consulente.
Devono, pertanto, condannarsi i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 4.400,00 quale danno patrimoniale per spese mediche, con riconoscimento su tale somma di rivalutazione ed interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo. Atteso che l'istante ha agito al fine di ottenere il risarcimento di “ogni voce di danno” da lui subita, vale a dire tutti i danni patrimoniali e non subiti in seguito al denunciato sinistro, occorre svolgere alcune osservazioni di carattere generale.
Invero, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella nota sentenza a SS.UU. n.
26972/2008, “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”.
In particolare, il cd. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia dalla Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattasi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove cioè siano allegati il turbamento dell'animo ed il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazioni di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo.
Pertanto, il Giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Ciò chiarito, nel caso di specie, atteso che l'istante, lungi dal fornire prova di specifiche sofferenze morali patite, si è limitato a chiedere il ristoro del cd. pretium doloris fisiologicamente ricompreso, quale componente psicologica, nel danno alla salute subito, ne consegue che non può riconoscersi autonomo rilievo alla sofferenza morale lamentata in conseguenza del sinistro, essendo tale voce di danno ricompresa nella complessiva valutazione del danno biologico.
Per quanto attiene alla quantificazione del danno biologico subito dall'attore, occorre dire che lo stesso va liquidato, per come sopra indicato, alla data della presente decisione secondo i criteri di cui alle Tabelle predisposte per il danno biologico di lieve entità – nella misura del 2% e, quindi, nell'importo complessivo già rivalutato all'attualità di euro 2527,11 ( €1.698,51 per il danno biologico permanente , € 414,30 per inabilità temporale parziale a 75%, € 276,20 per inabilità temporale parziale a 50%, ed € 138,10 per inabilità temporale parziale a 25%). Su tali somme, già rivalutate all'attualità, andrà operato un procedimento di devalutazione della somma al momento della data dell'infortunio e sulla somma ricavata, rivalutata progressivamente da tale data, andranno calcolati e attribuiti interessi monetari nella misura legale sino al soddisfo.
Alla luce delle esposte considerazioni giuridiche, dunque, la sentenza di primo grado va riformata in accoglimento parziale dell'appello. Ne consegue che ha diritto al pagamento, a Parte_1 titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza del sinistro de quo, della complessiva somma di euro 6.927,11 (4.400,00 danno patrimoniale + 2.527,11 danno biologico) in valuta attuale, oltre interessi legali dalla data del sinistro fino alla data di pubblicazione della sentenza a partire dalla somma corrispondente alla valuta dell'epoca del fatto via via rivalutata di anno in anno, al pagamento della quale vanno condannati la ed in solido fra Controparte_1 CP_2 loro.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e si liquidano per il primo che per il secondo grado sulla base della nota spese depositata da parte appellante , che tuttavia deve essere in parte ridotta tenuto conto dell'importo liquidato che è decisamente prossimo allo scaglione inferiore, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, definitivamente pronunziando, ogni contraria altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'appello ed , in riforma della sentenza n° 3010/2022 resa in data 25.05.2022 dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, accerta e dichiara che la responsabilità del sinistro dedotto in lite va ascritta in via esclusiva al conducente dell'autovettura Fiat 500L tg.EX266AM, e, per CP_2
l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, patrimoniale e non, dell'importo complessivo di euro 6.996,16, oltre interessi come in parte motiva;
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado in favore di , che liquida in euro 1.590,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa Parte_1 se dovute e spese forfettarie al 15%, da distrarsi in favore dell'Avv. Gennaro Monsurrò dichiaratosi antistatario;
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore di , che liquida in euro 4.077,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa se dovute Parte_1
e spese forfettarie al 15%, da distrarsi in favore dell'Avv. Gennaro Monsurrò dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Torre Annunziata, il 30 ottobre 2024 Il Giudice dott.ssa Luisa Zicari
…
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione II Civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa Luisa
Zicari, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello, iscritta al n.5032 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, ritenuta in decisione su conclusioni precisate dalle parti all'udienza cartolare del
9.5.2024 con la fissazione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Torre Annunziata (NA), alla Via Gambardella Parte_1
n. 120, presso lo studio dell'avv. Gennaro Monsurrò, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa giusta Controparte_1 procura agli atti dall'avv. Lorenzo Fusco con studio in Napoli alla via Melisurgo n.4, presso cui è elettivamente domiciliata
APPELLATA
NONCHE'
, residente in [...], al Corso Umberto I, n. 301 CP_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n° 3010/2022 resa in data 25.05.2022 dal Giudice di Pace di
Torre Annunziata Conclusioni: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato dell'8.10.2022, l'odierno appellante, come in epigrafe indicato, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e il sig. , al fine far accertare
[...] CP_2
l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Fiat 500L tg.EX266AM, nella causazione del sinistro per cui è causa, verificatosi il giorno 3.9.2018 alle ore 09,30 circa in Torre Annunziata alla via Gambardella e, per l'effetto, condannare ai sensi del D.Lgs 209/2005 la , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, unitamente al sig. , al pagamento CP_2 della somma di €15.627,65, a titolo di risarcimento per tutte le voci di danno scaturite dalle lesioni personali riportate dall'istante.
A sostegno della domanda l'attore assumeva che nelle indicate circostanze di tempo e di luogo mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, veniva investito dall'autovettura Fiat 500L targata
EX266AM di proprietà di e che, di conseguenza, la sua persona riportava lesioni dalle CP_2 quali derivavano postumi di natura permanente;
precisava, inoltre, di aver richiesto invano il risarcimento dei danni alla che copriva la r.c.a. del veicolo Controparte_3 investitore.
Allegava l'attore che a seguito di tale sinistro subiva gravi lesioni personali per le quali si recava nella stessa data presso il pronto soccorso dell'Ospedale Civile di Boscotrecase ove gli veniva diagnosticato, alle ore 11,16, un “Trauma contusivo ginocchio sinistro e spalla sx, escoriazioni lesione incisivi superiori centrali” (Cfr. ref. N. 2018/50378) e venivano eseguiti esami rxgrafici al ginocchio sinistro e bendaggio, nonché iniezione di seleparina sottocute per la prevenzione di fenomeni tromboembolici, con prognosi di guarigione in gg.10 salvo complicazioni.
Radicato il contraddittorio, mentre il sig. rimaneva contumace nonostante la rituale CP_2 notifica dell'atto di citazione avvenuta il 30.5.2019, la si costituiva a mezzo dell'avv. Controparte_1
Lorenzo Fusco, che resisteva alla domanda e ne chiedeva il rigetto con ogni conseguenza di legge, tra l'altro eccependo che l'attore non aveva dato prova della legittimazione passiva del proprietario del veicolo presunto investitore.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva raccolta la prova testimoniale richiesta, disposta una consulenza medica d'ufficio e rassegnate le conclusioni, la causa veniva riservata a sentenza. Ebbene, all'esito dello svolgimento del processo, il Giudice di Pace adito con la sentenza oggetto del presente gravame dichiarava inammissibile la domanda e compensava le spese di lite, ponendo definitivamente a carico della parte attrice le spese di CTU.
Avverso la sentenza de qua proponeva, pertanto, appello, rilevandone l'illegittimità nella parte in cui si affermava la carenza di prova da parte dell' attrice in ordine alla legittimazione processuale passiva del responsabile civile, . Nella stessa si leggeva, infatti, che “non ha fornito alcun CP_2 elemento di prova circa la riconducibilità della proprietà della Fiat 500L al suddetto soggetto, circostanza che avrebbe potuto provare con la semplice produzione di una visura del P.R.A. o altro documento equipollente. Tantomeno la contumacia di può essere intesa come tacita Parte_1 ammissione della legittimazione processuale passiva (Cass. Civ. 04/11/2015 n. 22461)”.
L'appellante deduceva, dunque, un'erronea valutazione dei fatti di causa stante la presenza nella documentazione in atti del certificato cronologico P.R.A. relativo all'autovettura di proprietà del convenuto responsabile civile , comprovante la relativa legittimazione, quale CP_2 proprietario del veicolo investitore.
Si costituiva ritualmente con propria comparsa di costituzione e risposta la sola Controparte_1 la quale, resistendo alle avverse difese, eccepiva l'inammissibilità del gravame e, nel merito, contestava i fatti ex adverso dedotti, chiedendo, quindi, il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese del secondo grado di giudizio. Restava invece contumace, come già in primo grado, il responsabile civile . CP_2
Precisate le domande e le difese con la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo di primo grado ed è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. In rito.
2.1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del responsabile civile il quale, nonostante la regolarità della notifica, ha omesso di costituirsi nel presente grado di giudizio.
2.2. Sempre in via preliminare va dato atto della procedibilità della domanda di appello tempestivamente spiegata entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata.
2.3. Deve dichiararsi, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla convenuta compagnia di assicurazione, atteso che, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art.342 c.p.c., non sono richieste formule sacramentali ma che l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contestare le ragioni addotte dal primo giudice.
Sul punto la Corte di cassazione ha statuito che: “gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
D.L. n.83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni
e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte da primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello , il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. SS.UU.Civile n.27199 del 16.11.2017).
Nel caso di specie nell'atto di appello risultano ben delineati i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione. L'appello va, pertanto, dichiarato ammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art.342 c.p.c.
3.Nel merito.
L'impugnazione spiegata da è fondata e va accolta nei limiti di cui alla seguente Parte_1 motivazione.
3.1. Sulla questione relativa all'effettività titolarità da parte del convenuto responsabile civile del diritto di proprietà sull'autovettura
In via preliminare, si rileva che la questione relativa all'effettività titolarità da parte del convenuto responsabile civile del diritto di proprietà sull'autovettura che ha causato il sinistro per cui vi è causa, risulta attenere non al rito bensì al merito. Segnatamente, la legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste di -rispettivamente- soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla;
mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di "legitimatio ad causam" nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela, al di fuori del relativo modello legale tipico;
laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio. (Cfr. Sez. 3, Sentenza n. 13756 del 14/06/2006)
Tanto premesso, dall'esame del fascicolo di primo grado di parte appellante emerge la presenza dell'estratto cronologico del P.R.A. con l'atto di citazione, che ha valore di certificazione legale in quanto attesta la storia delle vicende giuridico-patrimoniali del veicolo sin dalla sua iscrizione e certifica il suo stato giuridico nonché tutti i trasferimenti di proprietà, eventuali ipoteche e gravami.
Da tale documento, si evince che al momento del sinistro il veicolo, pur sottoposto a fermo amministrativo, circostanza che rileva soltanto nei rapporti interni tra proprietario ed assicurazione, era di proprietà dell' Ne consegue, come correttamente evidenziato dalla difesa nei motivi di CP_2 appello, che l'onus probandi in punto di legittimazione passiva in capo ad risultava CP_2 già pienamente assolto in primo grado dal . Pt_1
3.2. Sull'an debeatur.
Pertanto, appurata la necessità di riformare la sentenza di prime cure, occorre provvedere a riscontrare l'effettività del verificarsi del sinistro, del nesso causale e del conseguente danno.
In punto di diritto, giova ribadire che l'azione proposta, relativa ad un sinistro causato da un investimento va inquadrata nell'ambito dell'art.2054 c.c. il quale prevede che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie (e quindi il proprietario, ai sensi del terzo comma), è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
È necessario quindi avere riguardo all'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulle parti del presente giudizio.
Spetta infatti al pedone la prova del fatto storico dell'avvenuto investimento e delle sue concrete modalità; specularmente, dal canto suo, il conducente del mezzo deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro per andare esente da responsabilità.
In adempimento di quanto stabilito dall'art.2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n.13390/2007) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto.
Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art.116 c.p.c. (cfr.
Cass. Civ. n.4077 del 1996; Cass. Civ. n. 3564 del 1995). Sul punto deve, infatti, ritenersi che l'istruttoria svolta in primo grado risulti sufficientemente adeguata a comprovare l'esistenza del sinistro e della derivazione eziologica del danno subito dall'appellante, come emerge alla luce delle osservazioni di seguito esplicitate.
Invero, la prova orale articolata dall'attore e raccolta nel corso del giudizio è risultata precisa e chiara nel descrivere la dinamica dell'incidente, nel quale veniva investito dall'autovettura Parte_1
Fiat 500L targata EX266AM, condotta nell'occasione dal proprietario . CP_2
In particolare, il teste , indifferente alle parti in causa, escusso all'udienza del Testimone_1
13.07.2021 riferiva: “ricordo che era verso l'inizio del mese di settembre dell'anno 2018 verso le ore
9.30 circa, quando assistevo ad un incidente stradale. Percorrevo la via Gambardella in Torre
Annunziata in qualità di pedone quando, all'altezza della tabaccheria, una macchina modello Fiat
500 L di colore nero, nel fare retromarcia investiva un uomo che attraversava sulle strisce pedonali”.
Sul punto, in assenza di una prospettazione alternativa di parte convenuta, non sussistendo particolari motivi per poter dubitare dell'attendibilità del teste, rilevato che le modalità dell'incidente descritte dallo stesso coincidono con quelle riportate nell'atto di citazione, deve ritenersi sufficientemente fondata la prova in ordine all'esistenza del fatto dannoso.
Quanto alla illiceità dello stesso, emerge con evidenza il profilo colposo della condotta dell' CP_2 in quanto l'appellante è stato investito mentre attraversava le strisce pedonali in palese violazione delle norme del codice della strada.
Quanto al profilo delle conseguenze dannose, occorre riferirsi alla puntuale ricostruzione della documentazione sanitaria riportata nella consulenza tecnica redatta dal sanitario incaricato.
Al riguardo, il perito ha richiamato il referto di P.S. dell'ospedale civile di Boscotrecase del 3.9.2018 nel quale alle ore 11.16, orario compatibile con quello del sinistro, veniva diagnosticato al Pt_1
“Trauma contusivo ginocchio sinistro e spalla sx, escoriazioni lesione incisivi superiori centrali”
(Cfr. ref. N. 2018/50378) e venivano eseguiti esami rxgrafici al ginocchio sinistro e bendaggio, nonché iniezione di seleparina sottocute per la prevenzione di fenomeni tromboembolici, con prognosi di guarigione in gg.10 salvo complicazioni.
Seguivano ulteriori controlli clinici come riportati di seguito: in data 4.9.2018 veniva sottoposto a visita stomatologica, in cui il dot. medico chirurgo e odontoiatra, certificava ematoma Persona_1 del labbro superiore e subnasale con ecchimosi del vermiglione e frattura degli incisivi centrali superiori con mobilità degli stessi, con consiglio di effettuare esame rxgrafico delle arcate dentrarie e terapia medica;
in data 17.9.2018 il medesimo odontoiatra di fiducia certificava trauma agli elementi dentari 11,21,12,22 in seguito all'incidente del 3.9.2018 ed in merito a tale referto il perito precisava che gli elementi 11 e 21 presentavano fratture estese classi quarte, sublussazione e necrosi radicolari, mentre le fratture degli elementi 12 e 22 venivano definite quali marginali e, di fatti, non refertate nel certificato di P.S.; ancora in data 28.09.2021 veniva eseguito esame ortopantomografico delle arcate dentarie presso Centro Rxgrafico Gargiulo in Torre Annunziata, convenzionato con il CP_4
Nella puntuale analisi compiuta in sede di consulenza tecnica esperita d'ufficio in primo grado si legge ancora che “l'esame stomatologico ha evidenziato: cavo orale in MEDIOCRI condizioni generali, diversi numerosi elementi dentari precedentemente estratti nell'arcata inferiore e superiore
[…] l'esame rx grafico esibito dalla parte, datato 20.9.2021 mostra per quello che riguarda il trauma de quo: assenza in arcata superiore dei 4 incisivi superiori, di cui i due centrali superiori oggetto del trauma descritto dal Sanitario ospedaliero dottor. .” Controparte_5
Sulla base di tale documentazione, il perito già in primo grado di giudizio, con valutazione esente da vizi e meritevole di pieno consenso, ha confermato la certa compatibilità delle conseguenze dannose riportate con la dinamica dell'incidente così come ricostruita, avuto riguardo all'esame della efficienza lesiva dell'evento traumatico, al periodo di identificazione clinica, nonché all'evoluzione clinica osservata.
In secondo luogo, quanto al danno conseguenza, ha constatato che il periziando ha riportato, a conforto di quanto emerso dall'esame del certificato clinico redatto dai Sanitari del P.S. dell'Ospedale di Boscotrecase: “lesioni tegumentarie ed edematose alle labbra o ai tessuti periorali […] gli elementi dentari del soggetto che riguardano il trauma de quo sono chiaramente indicati dal medico di P.S. ospedaliero che per primo osservò il periziato e che indicò chiaramente gli elementi centrali superiori come oggetto del trauma stesso. Così la situazione clinica dei due elementi dentari: sublussazione, perdita di sostanza oltre necrosi radicolare per entrambi;
la necrosi di un elemento dentario è sinonimo di alterazione strutturale irreversibile della polpa dentaria che comporta la perdita di ogni vitalità e della morte delle cellule della polpa stessa, cioè la morte del dente una delle cause più frequenti di necrosi è un trauma da colpo diretto dente stesso”.
Ciò posto, facendo applicazione dei principi enunciati in tema di onere della prova, si deve ritenere certamente provato non soltanto l'effettivo verificarsi del sinistro per come ricostruito in atto di citazione e la riconducibilità eziologica del danno allo stesso, ma altresì la sussistenza del danno come sopra descritto.
3.3. Sul quantum .
Tanto premesso sull'an debeatur, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della c.t.u., in quanto risultano sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita del danneggiato e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti.
In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che , in seguito al denunciato sinistro, riportava Parte_1
“valida contusione facciale con danno stomatologico e perdita dei due incisivi centrali superiori trauma solamente contusivo di spalla sinistra con esito in sindrome disfunzionale dolorosa minimale”.
Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 2% a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole gg. 10 per ITP, nella misura del 75%, giorni 10 nella misura del 50%, nonché giorni
15 nella misura del 25%.
Si ritiene, poi, quanto al danno patrimoniale, che, conformemente a quanto evidenziato dal consulente, al periziato vadano riconosciute tutte le spese che serviranno per riparare ai danni riportati all'apparato stomatognatico a causa del sinistro per cui vi è causa. Al riguardo, segnatamente, nella perizia vengono individuate le voci di spesa necessarie a fronteggiare il danno emergente stomatologico, sostanziantesi in: “1) immissione di numero due impianti in titanio nelle sedi 1.1 e 2.1 per un costo complessivo per entrambi di euro 1.600,00; il soggetto, avendo una protesi mobile superiore, utilizzerà la stessa per sopperire alla mancanza in arcata dei due elementi;
2) atteso il periodo di guarigione clinica dei due impianti osteointegrati, sugli stessi si applicheranno le sovrastrutture implantari e le due corone in lega ceramica protesiche per un costo complessivo di
1.600,00 euro. A parere di chi scrive deve essere previsto almeno un rifacimento delle protesi sopra considerate;
considerando che il professionista potrà servirsi delle sovrastrutture già esistenti nelle strutture implantari, il costo del rifacimento in oggetto delle due corone protesiche è presumibilmente compreso nella cifra di 1.200,00 euro. Analiticamente si valuta in euro 4.400,00 il danno emergente complessivo per le cure dell'apparato stomatologico.”
Quanto all'importo così individuato nella c.t.u., in relazione al quale il perito specifica di essersi attenuto alla media dei tariffari praticati da professionisti del comprensorio provinciale, limando evidenti eccessi dei costi di tali terapie ed attenendosi per tal motivo nella media della si Parte_2 rileva che la prima voce di spesa della somma di euro 1.600,00 risulta pienamente provata, mentre la restante cifra è certamente prevedibile e non meramente ipotetica, per come accertata dal consulente.
Devono, pertanto, condannarsi i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 4.400,00 quale danno patrimoniale per spese mediche, con riconoscimento su tale somma di rivalutazione ed interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo. Atteso che l'istante ha agito al fine di ottenere il risarcimento di “ogni voce di danno” da lui subita, vale a dire tutti i danni patrimoniali e non subiti in seguito al denunciato sinistro, occorre svolgere alcune osservazioni di carattere generale.
Invero, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella nota sentenza a SS.UU. n.
26972/2008, “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”.
In particolare, il cd. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia dalla Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattasi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove cioè siano allegati il turbamento dell'animo ed il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazioni di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo.
Pertanto, il Giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Ciò chiarito, nel caso di specie, atteso che l'istante, lungi dal fornire prova di specifiche sofferenze morali patite, si è limitato a chiedere il ristoro del cd. pretium doloris fisiologicamente ricompreso, quale componente psicologica, nel danno alla salute subito, ne consegue che non può riconoscersi autonomo rilievo alla sofferenza morale lamentata in conseguenza del sinistro, essendo tale voce di danno ricompresa nella complessiva valutazione del danno biologico.
Per quanto attiene alla quantificazione del danno biologico subito dall'attore, occorre dire che lo stesso va liquidato, per come sopra indicato, alla data della presente decisione secondo i criteri di cui alle Tabelle predisposte per il danno biologico di lieve entità – nella misura del 2% e, quindi, nell'importo complessivo già rivalutato all'attualità di euro 2527,11 ( €1.698,51 per il danno biologico permanente , € 414,30 per inabilità temporale parziale a 75%, € 276,20 per inabilità temporale parziale a 50%, ed € 138,10 per inabilità temporale parziale a 25%). Su tali somme, già rivalutate all'attualità, andrà operato un procedimento di devalutazione della somma al momento della data dell'infortunio e sulla somma ricavata, rivalutata progressivamente da tale data, andranno calcolati e attribuiti interessi monetari nella misura legale sino al soddisfo.
Alla luce delle esposte considerazioni giuridiche, dunque, la sentenza di primo grado va riformata in accoglimento parziale dell'appello. Ne consegue che ha diritto al pagamento, a Parte_1 titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza del sinistro de quo, della complessiva somma di euro 6.927,11 (4.400,00 danno patrimoniale + 2.527,11 danno biologico) in valuta attuale, oltre interessi legali dalla data del sinistro fino alla data di pubblicazione della sentenza a partire dalla somma corrispondente alla valuta dell'epoca del fatto via via rivalutata di anno in anno, al pagamento della quale vanno condannati la ed in solido fra Controparte_1 CP_2 loro.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e si liquidano per il primo che per il secondo grado sulla base della nota spese depositata da parte appellante , che tuttavia deve essere in parte ridotta tenuto conto dell'importo liquidato che è decisamente prossimo allo scaglione inferiore, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, definitivamente pronunziando, ogni contraria altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'appello ed , in riforma della sentenza n° 3010/2022 resa in data 25.05.2022 dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, accerta e dichiara che la responsabilità del sinistro dedotto in lite va ascritta in via esclusiva al conducente dell'autovettura Fiat 500L tg.EX266AM, e, per CP_2
l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, patrimoniale e non, dell'importo complessivo di euro 6.996,16, oltre interessi come in parte motiva;
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado in favore di , che liquida in euro 1.590,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa Parte_1 se dovute e spese forfettarie al 15%, da distrarsi in favore dell'Avv. Gennaro Monsurrò dichiaratosi antistatario;
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore di , che liquida in euro 4.077,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa se dovute Parte_1
e spese forfettarie al 15%, da distrarsi in favore dell'Avv. Gennaro Monsurrò dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Torre Annunziata, il 30 ottobre 2024 Il Giudice dott.ssa Luisa Zicari
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