Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4212/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4212/2024, promossa con ricorso depositato il 11/10/2024 da:
1) Parte_1
Nata a Zofingen (Svizzera) il 01.12.1963
cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] con l'Avv. Massimiliano Spassino
e
2) Parte_2
Nato a Varese l'11.06.1968
cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] con l'Avv. Massimiliano Spassino
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in IN (VA) in data 30 settembre 2000
(anno 2000 atto n. 24 parte I)
senza figli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) I coniugi vivranno separati di tetto, letto e mensa, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il Sig. a tacitazione di ogni pretesa della Sig.ra che accetta, Parte_2 Pt_1 corrisponderà alla medesima la somma complessiva di € 5.000,00, da versarsi con le seguenti modalità: quanto ad € 1.500,00, entro giorni dieci dall' avvenuto deposito della sentenza di separazione;
quanto ad € 1.500,00, entro mesi tre dall' avvenuto deposito della sentenza di separazione, quanto ad € 2.000,00, entro giorni dieci dall' avvenuto deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio civile (divorzio).
3) I coniugi dichiarano di aver definito ogni loro rapporto patrimoniale ed economico, null' altro residuando da definire tra i medesimi, anche in ragione del lungo periodo di tempo intercorso dalla cessazione della convivenza coniugale e del regime patrimoniale della separazione dei beni.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale.
Ritiene il Tribunale che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. Inoltre, la corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile di cui al punto n. 1) delle citate conclusioni risulta congrua ed equa, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 5, comma 8, L. 898/1970.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire, sempre tramite il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni già articolate con riferimento alla domanda di divorzio.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 30.09.2000, in IN (Va), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di IN (anno 2000, atto n. 24, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.1.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.