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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 30/05/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Seconda Sezione civile
N. R.G. 2501/2023
Il Tribunale, seconda sezione civile, in composizione collegiale in persona dei magistrati
Andrea Pappalardo - Presidente
Morris Recla - Giudice relatore
Günter Morandell - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al ruolo generale n. 2501/2023 promosso da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Anna Rita Bilello Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Bolzano, via Carducci n. 9, giusta procura in atti
- parte ricorrente - contro
, nato in [...] il [...], contumace;
CP_1
- parte convenuta - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO
- parte intervenuta -
pagina 1 di 4 oggetto: ricorso giudiziale per scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI precisate dal procuratore di parte ricorrente : Parte_1
come da note depositate telematicamente in data 19.05.2025: “ci si riporta al contenuto dei precedenti atti e alle conclusioni del ricorso introduttivo insistendo al contempo per la dichiarazione di contumacia e per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio” come da ricorso depositato telematicamente in data 10.08.2023: “Nel merito: - la ricorrente dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di mantenimento;
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 12.01.2013 a Bolzano, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
- con vittoria di spese ed onorari”; precisate dal pubblico ministero in data 16.01.2024: “il Pubblico Ministero conclude per
l'accoglimento del ricorso”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso cumulativo ex art. 473 bis. 49 c.p.c. depositato in data 10.08.2023 la sig.ra Pt_1
ha adito il Tribunale di Bolzano, chiedendo pronunciarsi cumulativamente la separazione
[...]
giudiziale dei coniugi, nonché lo scioglimento del matrimonio, senza avanzare alcuna pretesa economica.
Parte convenuta è rimasta contumace in entrambi i giudizi.
2. Dagli atti e dalla documentazione prodotta in corso di causa emerge che:
- i sig.ri e hanno contratto matrimonio con rito civile a Bolzano in data Pt_1 CP_1
12.01.2023, optando per il regime di separazione dei beni;
- dall'unione non sono nati figli;
- parte convenuta ha lasciato l'abitazione coniugale di comune accordo con la ricorrente e non è nota la sua attuale dimora;
- la sig.ra , allo stato, vive a casa con la madre ed è a suo completo carico, in quanto Pt_1
pagina 2 di 4 soffre d'ansia e di disturbi paranoici;
- con sentenza n. 272/2024, pubblicata il 01.03.2024 il Tribunale di Bolzano ha pronunciato la separazione personale dei coniugi (sentenza passata in giudicato);
- sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge n. 898 del
01.12.1970 e successive modifiche, poiché le parti, dalla data dell'udienza di prima comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (ossia dall'11.01.2024), non hanno mai più ripreso a convivere;
- risulta altresì l'impossibilità della conciliazione e, in genere, di mantenimento o ripresa della comunione coniugale.
Tutto ciò premesso, la domanda di divorzio deve essere accolta.
3. Vertendosi in ipotesi di giurisdizione necessaria e non avendo parte resistente proposto opposizione, le spese restano a carico della parte ricorrente e vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, vista la legge n. 898/1970 e gli artt. 473 bis ss c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bolzano il 12.01.2023 da
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato in [...] il [...], CP_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BOLZANO, dove il matrimonio risulta iscritto nel registro dei matrimoni al numero 6, parte I, anno 2013, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
Spese di lite interamente compensate tra le parti.
pagina 3 di 4 Così deciso in Camera di Consiglio in Bolzano, il 23 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Seconda Sezione civile
N. R.G. 2501/2023
Il Tribunale, seconda sezione civile, in composizione collegiale in persona dei magistrati
Andrea Pappalardo - Presidente
Morris Recla - Giudice relatore
Günter Morandell - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al ruolo generale n. 2501/2023 promosso da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Anna Rita Bilello Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Bolzano, via Carducci n. 9, giusta procura in atti
- parte ricorrente - contro
, nato in [...] il [...], contumace;
CP_1
- parte convenuta - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO
- parte intervenuta -
pagina 1 di 4 oggetto: ricorso giudiziale per scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI precisate dal procuratore di parte ricorrente : Parte_1
come da note depositate telematicamente in data 19.05.2025: “ci si riporta al contenuto dei precedenti atti e alle conclusioni del ricorso introduttivo insistendo al contempo per la dichiarazione di contumacia e per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio” come da ricorso depositato telematicamente in data 10.08.2023: “Nel merito: - la ricorrente dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di mantenimento;
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 12.01.2013 a Bolzano, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
- con vittoria di spese ed onorari”; precisate dal pubblico ministero in data 16.01.2024: “il Pubblico Ministero conclude per
l'accoglimento del ricorso”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso cumulativo ex art. 473 bis. 49 c.p.c. depositato in data 10.08.2023 la sig.ra Pt_1
ha adito il Tribunale di Bolzano, chiedendo pronunciarsi cumulativamente la separazione
[...]
giudiziale dei coniugi, nonché lo scioglimento del matrimonio, senza avanzare alcuna pretesa economica.
Parte convenuta è rimasta contumace in entrambi i giudizi.
2. Dagli atti e dalla documentazione prodotta in corso di causa emerge che:
- i sig.ri e hanno contratto matrimonio con rito civile a Bolzano in data Pt_1 CP_1
12.01.2023, optando per il regime di separazione dei beni;
- dall'unione non sono nati figli;
- parte convenuta ha lasciato l'abitazione coniugale di comune accordo con la ricorrente e non è nota la sua attuale dimora;
- la sig.ra , allo stato, vive a casa con la madre ed è a suo completo carico, in quanto Pt_1
pagina 2 di 4 soffre d'ansia e di disturbi paranoici;
- con sentenza n. 272/2024, pubblicata il 01.03.2024 il Tribunale di Bolzano ha pronunciato la separazione personale dei coniugi (sentenza passata in giudicato);
- sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge n. 898 del
01.12.1970 e successive modifiche, poiché le parti, dalla data dell'udienza di prima comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (ossia dall'11.01.2024), non hanno mai più ripreso a convivere;
- risulta altresì l'impossibilità della conciliazione e, in genere, di mantenimento o ripresa della comunione coniugale.
Tutto ciò premesso, la domanda di divorzio deve essere accolta.
3. Vertendosi in ipotesi di giurisdizione necessaria e non avendo parte resistente proposto opposizione, le spese restano a carico della parte ricorrente e vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, vista la legge n. 898/1970 e gli artt. 473 bis ss c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bolzano il 12.01.2023 da
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato in [...] il [...], CP_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BOLZANO, dove il matrimonio risulta iscritto nel registro dei matrimoni al numero 6, parte I, anno 2013, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
Spese di lite interamente compensate tra le parti.
pagina 3 di 4 Così deciso in Camera di Consiglio in Bolzano, il 23 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
pagina 4 di 4