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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 17/09/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo 335 del 2025 V.G.; letta la domanda con cui (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
(c.f. ), hanno chiesto la dichiarazione della cessazione degli
[...] C.F._2 effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Tempio Pausania il 28.6.1998, come da atto trascritto al n. 24, parte II°, serie A, anno 1998 del Comune di Tempio Pausania, dal quale sono nati, nel 2004 e nel 2006, i figli e alle seguenti Per_1 Per_2
CONDIZIONI
“I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto.
I figli sono entrambi maggiorenni;
lavora ed è indipendente dal punto di vista economico;
Per_1 la figlia è divenuta maggiorenne nel mese di settembre 2024, di talché non si pone la Per_2 questione dell'affidamento; il padre verserà la somma mensile di €. 200 per il mantenimento ordinario della figlia ed il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo CNF 2017 e ss.
Mm..
L'assegno unico per i figli sarà attribuito al 50% a ciascuno dei genitori.
1 I coniugi sono indipendenti dal punto di vista economico e non si dà luogo al versamento di contributo per il mantenimento per alcuno dei due.
Entrambi i figli vivono presso l'abitazione familiare, che già dalla separazione è rimasta nella disponibilità del signor il quale ne mantiene la detenzione ed il possesso. Pt_1
La signora dichiara di non dover prelevare dall'abitazione familiare beni, avendo CP_1 provveduto già all'asporto di tutto.
Le parti convengono l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio”.
IL TRIBUNALE
sentiti i coniugi ed inutilmente esperito il tentativo di conciliazione;
verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e ritenuto che la comunione morale e materiale tra i coniugi sia cessata, come si desume dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che sia intervenuta riconciliazione;
valutata la rispondenza delle condizioni stabilite all'interesse dei figli;
preso atto del parere del Pubblico Ministero;
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in
Tempio Pausania il 28.6.1998 tra e , trascritto presso l'Ufficio di Parte_1 CP_1
Stato Civile del Comune di Tempio Pausania al n. 24, parte II°, serie A, anno 1998, alle condizioni sopra indicate;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tempio Pausania di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 17.9.2025.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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