Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 2388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2388 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. N. 105/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale
tra
in proprio e in qualità di legale Parte_1 rappresentante p.t. di quale Controparte_1 incorporante con l'assistenza e Controparte_2 difesa dell'avv. Vito Martielli;
e
GIÀ Controparte_3 [...]
con l'assistenza e difesa Controparte_4 dei funzionari dott.ri Antonio Romanelli e Antonella Cangiano;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna opposizione deve essere rigettata per le motivazioni di seguito esposte. Con ordinanza–ingiunzione prot. n. 97868 del 16.12.2019 l' resistente, ha comminato al sig. CP_3 Parte_1 nella qualità di legale rappresentante della
[...] società e, in qualità di obbligata in Controparte_2 solido, a quest'ultima società il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 2604,90 (prevista dall'art. 53 DPR 1124/1965 nonché dall'art. 2, comma 1, lett. b) della legge 561/1993) per non aver denunciato all'INAIL l'infortunio con prognosi superiore a tre giorni occorso in data 29.07.2016 al dipendente sig. entro il termine di due Parte_2 giorni da quando il datore ne ha avito notizia mediante ricezione di primo certificato medico. Nel merito va osservato che l'art. 53 del T.U. Inail stabilisce che:
<Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili
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2 Quando l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico[, che deve corredare la denuncia di infortunio,] deve essere trasmesso, per via telematica nel rispetto delle relative disposizioni, all'Istituto assicuratore dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo o dalla struttura sanitaria competente al rilascio sia nel territorio nazionale sia all'estero. Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale e' obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore. Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione. La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, e' effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalita' telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tremilioni>>. Orbene, la società opponente ha contestato la legittimità della sanzione comminata deducendo l'insussistenza di alcun rapporto di lavoro subordinato con il sig. in CP_5 quanto, sebbene avesse inizialmente comunicato l'assunzione a tempo determinato dello stesso, in seguito alla mancata presentazione al lavoro del sig. aveva inviato CP_5 comunicazione di annullamento dell'assunzione. La prospettazione fornita dalla società opponente non può essere reputata credibile dovendo ritenersi, al contrario, accertato lo svolgimento del rapporto di lavoro tra la ed il sig. Controparte_2 CP_5 Sul punto deve essere evidenziato che è documentato e pacifico tra le parti che la con Controparte_2 modello unificato-Lav abbia comunicato, in data 25.07.2016, l'assunzione a tempo determinato del sig. dal CP_5 26.07.2016 al 29.07.2016 con mansioni di aiuto carpentiere (si veda all. 2 dell'opponente). A fronte di tanto, è documentato l'invio, da parte della società e solo in data 29.07.2016 alle ore 13.54, di
3 comunicazione di annullamento della precitata assunzione (si veda il doc. 10 dell' ). CP_3 In data 31.07.2016 risulta stilata la certificazione medica di infortunio lavorativo in cui, appunto, risulta che il sig. abbia riportato trauma contusivo spalla sinistra CP_5 e trauma contusivo colonna lombosacrale e risulta che il sig. abbia dichiarato che l'infortunio fosse avvenuto CP_5 il 29.07.2016 in Bolzano. Orbene, durante lo svolgimento del giudizio il precitato sig. , ascoltato come teste, ha confermato di aver CP_5 subito l'infortunio sul lavoro in argomento mentre prestava servizio “per il (pacificamente Parte_1 amministratore e legale rappresentante di Controparte_2
, ha specificato che il cantiere “era vicino Trento,
[...] se non ricordo male il paese si chiama Altopineto” e lui stava svolgendo attività di trasporto e montaggio di pannelli. In particolare, nella giornata del 29 luglio, la gru sollevava da terra dei pannelli di dimensioni di 1 metro per 3 metri e del peso di circa 2 quintali l'uno e, una volta che la gru aveva sollevato questi pannelli, il CP_5 assieme ad altri operai provvedeva a spingere i pannelli per avvicinarli al fabbricato in corso di costruzione posizionando, in ciò, dei tubi sotto i pannelli per attenuare l'attrito con la superficie del suolo. Orbene il teste ha dichiarato che, durante l'esecuzione di queste lavorazioni, ha avvertito dei dolori alla zona lombare e che, il giorno dopo, a causa dell'intensificarsi di questo dolori, non riuscì a muoversi. Orbene, l'effettivo svolgimento del rapporto in argomento può ritenersi certamente provato sulla base delle risultanze dell'originaria comunicazione dell'assunzione, del certificato di infortunio e della prova testimoniale (assolutamente dettagliata e credibile) del . CP_5 Alcuna valenza dirimente può essere fornita all'annullamento della comunicazione dell'assunzione ove solo si osservi che la stessa è avvenuta solo in data 29.07.2016 (quindi l'ultimo giorno di lavoro come inizialmente indicato) peraltro alle 13.54 e cioè a metà giornata (quando evidentemente l'infortunio si era già verificato). Non è dato comprendere (e la società non lo ha specificato) per quale precisa ragione, a fronte della dedotta circostanza che il sig. non si sarebbe recato a lavoro CP_5 fin dal primo giorno di lavoro (e cioè fin dal 26.07.2016), la abbia atteso solo dopo la metà Controparte_2 giornata del 29.07.2016 per effettuare l'annullamento della comunicazione di assunzione. In ultimo, contrariamente a quanto prospettato dall'opponente, non si riscontrano contraddizioni dirimenti in ordine alla località in cui è avvenuto l'infortunio posto che il certificato di infortunio riporta come avvenuto nel Comune di Bolzano mentre il teste in questa sede ha solo
4 riferito che tanto sarebbe avvenuto “vicino Trento” e non propriamente a Trento. In ragione di tanto il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese di lite – liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta integralmente l'opposizione;
- condanna gli opponenti, in solido, alla corresponsione delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 2100,80 oltre rimborso spese generali al 15% ed I.V.A..
Bari, 10.06.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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