Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 02/04/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1590/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1590/2024, in materia di separazione e divorzio congiunti ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Valeria Domenica Giordano
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Valeria Domenica Giordano
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 29.8.2024.
Condizioni congiunte: “1. pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Ovada (AL);
2. i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al
1
3. il sig. verserà CP_1 direttamente al figlio la somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso. Tale somma subirà gli aumenti esclusivamente in ragione delle variazioni ISTAT e sarà corrisposta entro il giorno 25 di ogni mese;
4. le spese straordinarie relative al figlio , individuate secondo quanto previsto dal PE
Protocollo del Tribunale di Alessandria 20/07/2016, verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%;
5. i coniugi prestano reciproco consenso fin d'ora all'espatrio e al rilascio del passaporto e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio. Con rinuncia all'appello. Spese di lite compensate”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 16.7.2024 le parti hanno domandato la separazione e il divorzio congiunti, rappresentando di essere genitori del figlio, Sig. PE
, maggiorenne.
[...]
2. All'udienza del 3.9.2024, la Sig.ra ha dichiarato: “vivo a Rocca Grimalda, Parte_1
via Piria, n. 139. La casa è mia. Ho altre tre case di proprietà. Sono impiegata, a tempo indeterminato, verso una retribuzione di circa Euro 1.300,00 mensili netti. vive con PE me”. Il Sig. ha dichiarato: “vivo a Ovada, vico Stura, n.
1. Sono in affitto, Controparte_1
pago Euro 300,00 mensili. Sono impiegato, con contratto a tempo indeterminato, verso una retribuzione di circa Euro 2.400,00. Non ho immobili intestati a me”.
3. Con sentenza non definitiva in data 18.9.2024, il Tribunale di Alessandria ha omologato le condizioni di separazione, rimettendo ì, con separata ordinanza in pari data, la causa sul ruolo del Giudice Delegato.
4. All'udienza del 18.3.2025, la Sig.ra ha dichiarato: “vivo a Rocca Grimalda, Parte_1
via Piria, n. 139. La casa è mia. Ho altre tre case di proprietà, sono tutti e tre in affitto, prendo circa Euro 1.200,00 mensili a titolo di canoni, in tutto, incluse le spese. Sono impiegata, a tempo indeterminato, verso una retribuzione di circa Euro 1.300,00 mensili netti. vive con me”. Il Sig. ha dichiarato: “vivo a Ovada, vico PE Controparte_1
Stura, n.
1. Sono in affitto, pago Euro 300,00 mensili. Sono impiegato, con contratto a tempo indeterminato, verso una retribuzione di circa Euro 2.400,00. Non ho immobili intestati a me”. All'esito dell'udienza, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
5. La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere
2 accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 18.9.2024, non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
6. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
7. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, Sig.ri e Parte_1
, celebrato a Ovada, il 7.8.1999; Controparte_1
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “1. pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di Ovada (AL);
2. i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
3. il sig. verserà direttamente al CP_1 figlio la somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso. Tale somma subirà gli aumenti esclusivamente in ragione delle variazioni ISTAT e sarà corrisposta entro il giorno 25 di ogni mese;
4. le spese straordinarie relative al figlio , individuate secondo quanto previsto PE
dal Protocollo del Tribunale di Alessandria 20/07/2016, verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%;
5. i coniugi prestano reciproco consenso fin d'ora all'espatrio e al rilascio del passaporto e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro 30 giorni,
l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio. Con rinuncia all'appello. Spese di lite compensate”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, l'1 aprile 2025
Il Giudice Il Presidente
3 (Dott. Marco Bonci)
(Dott. Paolo Rampini)
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