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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 03/07/2024, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
N° 389/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sez. unica civile
Processo verbale d'udienza del procedimento n° 389/2022 R.G.A.C.
TRA
“ ”, in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., con avv. Antonino MANCINI;
ATTRICE
E
“ , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con avv. Vincenzo GIULIANO;
CONVENUTA All'udienza del 03.07.2024, innanzi al GOT avv. Antonio Giovenale BARULLI, sono comparsi: per l'attrice Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., l'avv. Antonino MANCINI e
[...] per la convenuta ”, in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., l'avv. Vincenzo GIULIANO. Il G.O.T. invita i procuratori delle parti a discutere la causa ed a precisare le rispettive conclusioni.
Ognuno di essi procuratori si riporta a ciascuno dei propri atti e scritti di causa rinnovando ogni difesa/eccezione/istanza apprestata/sollevata/avanzata, insistendo, previa reciproca impugnativa di quelli di parte avversa in ordine ai quali chiede il completo rigetto, per il relativo integrale accoglimento. I medesimi procuratori richiamano, infine, le conclusioni così come da ultimo rassegnate nelle rispettive Note conclusionali similmente insistendo, adversis reiectis, per il loro integrale accoglimento.
Il G.O.T. preso atto, dichiara chiusa la discussione e decide la causa pronunciando sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., del cui dispositivo e della cui concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto dà lettura in aula e della quale dispone l'allegazione, sì da formarne parte integrante, al presente verbale chiuso alle ore 14,40.
Il G.O.T.
avv. Antonio Giovenale BARULLI
1 Segue processo verbale d'udienza del 03.07.2024 – proc. n° 389/2022
R.G.A.C..
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
- Sez. unica civile - in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. BARULLI Antonio
Giovenale, all'udienza del 03.07.2024, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione, ha emesso, ex art. 281 sexies c.p.c. e disponendone l'allegazione all'odierno processo verbale, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 389/2022 R.G.A.C. e vertente
TRA
“ ”, in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., con avv. Antonino MANCINI;
ATTRICE
E
“ , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., con avv. Vincenzo GIULIANO;
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: come in atti.
-=====================
Si rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come
2 modificato – in uno con il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. – ex L. 18.06.2009,
n° 69 ed applicabile anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo “svolgimento del processo” e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati negli atti difensivi di parte.
Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., “la motivazione della sentenza
di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Essa motivazione, inoltre ancora e comunque, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015, convertito con L.
132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. n° 642/2015.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda si è rivelata improcedibile, meritando favorevole seguito la
“eccezione di difetto di giurisdizione, o comunque di incompetenza del giudice
adito”, in favore di collegio arbitrale in forza di clausola compromissoria indiscussamente contenuta nella convenzione/contratto dedotta/o in giudizio
(cfr. all. n° 1 all'atto introduttivo, ivi art. 6, comma lett. e) ), sollevata in via preliminare dalla convenuta sin dalla propria Comparsa di costituzione e risposta (ivi pagg. 2 e 3 e di poi coltivata, in particolare, sia alle udienze del
13.07.2022 e del 17.11.2022, sia nella propria 1^ Memoria ex art. 183, 6° co.,
c.p.c., ivi pagg. 1-7), per le ragioni di cui immediatamente appresso.
Infatti, con efficacia dirimentemente assorbente in relazione ad ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata,
3 vi è che:
A) la convenuta risulta aver fatto buon governo, in particolare, del recente arresto giurisprudenziale di legittimità di cui a Cass. civ., Sez. II,
14.01.2022, n° 1143, al cui autorevole insegnamento il sottoscritto giudicante si allinea, così condividendola, anche nel tendenziale perseguimento dell'uniformità e certezza del diritto posto che, per evidenza ed anche alla luce della documentazione offerta in produzione dalla stessa attrice (cfr. all.ti nn°° 4-7 all'atto introduttivo da cui si evince il numero limitato e definito dei soggetti contraenti con la convenuta), nel caso di specie non ricorrono le ipotesi di applicabilità dei dettami di cui agli artt.
1341 e 1342 c.c. e ciò in quanto, seppur predisposto ex uno latere (ovvero da uno solo dei futuri contraenti), in ogni caso lo schema/modulo della richiamata convenzione/contratto dedotta/o in giudizio:
a) appare non rivolto ad una pluralità indifferenziata di soggetti;
b) ben avrebbe potuto formare, in tal guisa e ad ogni modo, oggetto di eventuali modifiche/integrazioni previo opportuno esame e correlate libere valutazioni del relativo contenuto;
B) gli elementi fattuali, sottesi a detta eccezione e compiutamente esternati dalla convenuta nell'ambito della propria richiamata 1^ Memoria ex art. 183
cit. altresì circa:
a) i criteri di individuazione, da parte della medesima convenuta, di contraenti ben specificati nell'ambito di ristretti limiti siccome dettati dal possesso, da parte di costoro, di precisi e certificati requisiti;
b) l'infondatezza della ex adverso censurata mancanza di terzietà nei previsti criteri di formazione del collegio arbitrale (cfr. processo verbale dell'udienza del 17.11.2022),
4 non risultano essere stati utilmente contestati/contrastati da parte attrice (che già nella propria 1^ Memoria ex art. 183 ri-cit. si era limitata soltanto a ricalcare le deduzioni consacrate nel processo verbale dell'antecedente udienza del 13.07.2022) alla prima difesa in ipotesi utile a tanto e da individuarsi nella 2^ Memoria ex art. 183 ri-cit. (avendo colà confinato le proprie allegazioni, in via del tutto generica e con formula di mero stile, al solo richiamo “a quanto già esposto e dedotto nell'atto introduttivo e nella
memoria ex articolo 183, comma 6, c.p.c.” ed alla sola impugnativa e contestazione delle “deduzioni formulate da controparte”) né in prosieguo di giudizio (a questo punto ove mai proficuamente) così soffrendo delle conseguenze per sé pregiudizievoli di cui all'art. 115, 1° co., ultima parte,
c.p.c..
Tanto emerso/evidenziato/valutato e stante il contesto così delineatosi, resta ben poco di cui discutere cosicché, conclusivamente e rimanendo ribaditamente assorbito ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata (altresì in applicazione del principio della ragione c.d. più <>, cfr. ex pluribus Cass. civ., Sez. III, 16.05.2006, n° 11356
e Cass. civ., Sez. III, 03.07.2013, n° 16630) e non essendo apparso in senso contrario alcun nuovo ed utile elemento di valutazione neanche in fase conclusionale e di discussione [a nulla potrebbero valere eventuali difese/richieste o allegazioni in ipotesi offerte/avanzate (soprattutto ove costituenti inammissibili nova in quanto, come tali, tardive) ormai soltanto in fase decisionale ed in senso difforme rispetto a quelle della propria controparte,
posto che le stesse non avrebbero comunque consentito lo sviluppo di un compiuto contraddittorio in quanto necessario anche al fine di evitare una qualunque compromissione degli avversi diritti di difesa], la domanda va
5 dichiarata improcedibile stante la mancata previa attivazione della procedura arbitrale di cui al sopra richiamato art. 6, comma lett. e) della convenzione/contratto dedotta/o in giudizio.
Si è consigliati nel compensare integralmente tra le parti le spese ed i compensi di causa stante quanto meno l'opportunità di lasciare impregiudicato il petitum
azionato (ovvero non inciso in termini di spese e compensi legali di tipo giudiziale rimettendosene l'ipotetica valutazione all'esito dell'esame, da parte del collegio arbitrale eventualmente adìto, della lite insorta nel suo complesso ovvero ivi incluso tale ulteriore aspetto di natura monetaria).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Campobasso – Sez. Civile – in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. Antonio Giovenale BARULLI,
definitivamente pronunciando sull'azione promossa da parte di
[...]
”, in persona del legale Parte_1 Parte_1
rappresentante p.t., contro ”, Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni diversa istanza,
deduzione, eccezione o conclusione, così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità della domanda;
2) compensa integralmente tra le parti le spese ed i compensi di causa.
Così deciso, in Campobasso, all'udienza del 03.07.2024.
Demanda alla Cancelleria per l'allegazione al processo verbale dell'odierna e testé riprecisata udienza.
Il G.O.T.
avv. Antonio Giovenale BARULLI
6
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sez. unica civile
Processo verbale d'udienza del procedimento n° 389/2022 R.G.A.C.
TRA
“ ”, in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., con avv. Antonino MANCINI;
ATTRICE
E
“ , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con avv. Vincenzo GIULIANO;
CONVENUTA All'udienza del 03.07.2024, innanzi al GOT avv. Antonio Giovenale BARULLI, sono comparsi: per l'attrice Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., l'avv. Antonino MANCINI e
[...] per la convenuta ”, in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., l'avv. Vincenzo GIULIANO. Il G.O.T. invita i procuratori delle parti a discutere la causa ed a precisare le rispettive conclusioni.
Ognuno di essi procuratori si riporta a ciascuno dei propri atti e scritti di causa rinnovando ogni difesa/eccezione/istanza apprestata/sollevata/avanzata, insistendo, previa reciproca impugnativa di quelli di parte avversa in ordine ai quali chiede il completo rigetto, per il relativo integrale accoglimento. I medesimi procuratori richiamano, infine, le conclusioni così come da ultimo rassegnate nelle rispettive Note conclusionali similmente insistendo, adversis reiectis, per il loro integrale accoglimento.
Il G.O.T. preso atto, dichiara chiusa la discussione e decide la causa pronunciando sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., del cui dispositivo e della cui concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto dà lettura in aula e della quale dispone l'allegazione, sì da formarne parte integrante, al presente verbale chiuso alle ore 14,40.
Il G.O.T.
avv. Antonio Giovenale BARULLI
1 Segue processo verbale d'udienza del 03.07.2024 – proc. n° 389/2022
R.G.A.C..
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
- Sez. unica civile - in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. BARULLI Antonio
Giovenale, all'udienza del 03.07.2024, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione, ha emesso, ex art. 281 sexies c.p.c. e disponendone l'allegazione all'odierno processo verbale, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 389/2022 R.G.A.C. e vertente
TRA
“ ”, in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., con avv. Antonino MANCINI;
ATTRICE
E
“ , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., con avv. Vincenzo GIULIANO;
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: come in atti.
-=====================
Si rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come
2 modificato – in uno con il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. – ex L. 18.06.2009,
n° 69 ed applicabile anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo “svolgimento del processo” e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati negli atti difensivi di parte.
Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., “la motivazione della sentenza
di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Essa motivazione, inoltre ancora e comunque, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015, convertito con L.
132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. n° 642/2015.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda si è rivelata improcedibile, meritando favorevole seguito la
“eccezione di difetto di giurisdizione, o comunque di incompetenza del giudice
adito”, in favore di collegio arbitrale in forza di clausola compromissoria indiscussamente contenuta nella convenzione/contratto dedotta/o in giudizio
(cfr. all. n° 1 all'atto introduttivo, ivi art. 6, comma lett. e) ), sollevata in via preliminare dalla convenuta sin dalla propria Comparsa di costituzione e risposta (ivi pagg. 2 e 3 e di poi coltivata, in particolare, sia alle udienze del
13.07.2022 e del 17.11.2022, sia nella propria 1^ Memoria ex art. 183, 6° co.,
c.p.c., ivi pagg. 1-7), per le ragioni di cui immediatamente appresso.
Infatti, con efficacia dirimentemente assorbente in relazione ad ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata,
3 vi è che:
A) la convenuta risulta aver fatto buon governo, in particolare, del recente arresto giurisprudenziale di legittimità di cui a Cass. civ., Sez. II,
14.01.2022, n° 1143, al cui autorevole insegnamento il sottoscritto giudicante si allinea, così condividendola, anche nel tendenziale perseguimento dell'uniformità e certezza del diritto posto che, per evidenza ed anche alla luce della documentazione offerta in produzione dalla stessa attrice (cfr. all.ti nn°° 4-7 all'atto introduttivo da cui si evince il numero limitato e definito dei soggetti contraenti con la convenuta), nel caso di specie non ricorrono le ipotesi di applicabilità dei dettami di cui agli artt.
1341 e 1342 c.c. e ciò in quanto, seppur predisposto ex uno latere (ovvero da uno solo dei futuri contraenti), in ogni caso lo schema/modulo della richiamata convenzione/contratto dedotta/o in giudizio:
a) appare non rivolto ad una pluralità indifferenziata di soggetti;
b) ben avrebbe potuto formare, in tal guisa e ad ogni modo, oggetto di eventuali modifiche/integrazioni previo opportuno esame e correlate libere valutazioni del relativo contenuto;
B) gli elementi fattuali, sottesi a detta eccezione e compiutamente esternati dalla convenuta nell'ambito della propria richiamata 1^ Memoria ex art. 183
cit. altresì circa:
a) i criteri di individuazione, da parte della medesima convenuta, di contraenti ben specificati nell'ambito di ristretti limiti siccome dettati dal possesso, da parte di costoro, di precisi e certificati requisiti;
b) l'infondatezza della ex adverso censurata mancanza di terzietà nei previsti criteri di formazione del collegio arbitrale (cfr. processo verbale dell'udienza del 17.11.2022),
4 non risultano essere stati utilmente contestati/contrastati da parte attrice (che già nella propria 1^ Memoria ex art. 183 ri-cit. si era limitata soltanto a ricalcare le deduzioni consacrate nel processo verbale dell'antecedente udienza del 13.07.2022) alla prima difesa in ipotesi utile a tanto e da individuarsi nella 2^ Memoria ex art. 183 ri-cit. (avendo colà confinato le proprie allegazioni, in via del tutto generica e con formula di mero stile, al solo richiamo “a quanto già esposto e dedotto nell'atto introduttivo e nella
memoria ex articolo 183, comma 6, c.p.c.” ed alla sola impugnativa e contestazione delle “deduzioni formulate da controparte”) né in prosieguo di giudizio (a questo punto ove mai proficuamente) così soffrendo delle conseguenze per sé pregiudizievoli di cui all'art. 115, 1° co., ultima parte,
c.p.c..
Tanto emerso/evidenziato/valutato e stante il contesto così delineatosi, resta ben poco di cui discutere cosicché, conclusivamente e rimanendo ribaditamente assorbito ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata (altresì in applicazione del principio della ragione c.d. più <>, cfr. ex pluribus Cass. civ., Sez. III, 16.05.2006, n° 11356
e Cass. civ., Sez. III, 03.07.2013, n° 16630) e non essendo apparso in senso contrario alcun nuovo ed utile elemento di valutazione neanche in fase conclusionale e di discussione [a nulla potrebbero valere eventuali difese/richieste o allegazioni in ipotesi offerte/avanzate (soprattutto ove costituenti inammissibili nova in quanto, come tali, tardive) ormai soltanto in fase decisionale ed in senso difforme rispetto a quelle della propria controparte,
posto che le stesse non avrebbero comunque consentito lo sviluppo di un compiuto contraddittorio in quanto necessario anche al fine di evitare una qualunque compromissione degli avversi diritti di difesa], la domanda va
5 dichiarata improcedibile stante la mancata previa attivazione della procedura arbitrale di cui al sopra richiamato art. 6, comma lett. e) della convenzione/contratto dedotta/o in giudizio.
Si è consigliati nel compensare integralmente tra le parti le spese ed i compensi di causa stante quanto meno l'opportunità di lasciare impregiudicato il petitum
azionato (ovvero non inciso in termini di spese e compensi legali di tipo giudiziale rimettendosene l'ipotetica valutazione all'esito dell'esame, da parte del collegio arbitrale eventualmente adìto, della lite insorta nel suo complesso ovvero ivi incluso tale ulteriore aspetto di natura monetaria).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Campobasso – Sez. Civile – in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. Antonio Giovenale BARULLI,
definitivamente pronunciando sull'azione promossa da parte di
[...]
”, in persona del legale Parte_1 Parte_1
rappresentante p.t., contro ”, Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni diversa istanza,
deduzione, eccezione o conclusione, così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità della domanda;
2) compensa integralmente tra le parti le spese ed i compensi di causa.
Così deciso, in Campobasso, all'udienza del 03.07.2024.
Demanda alla Cancelleria per l'allegazione al processo verbale dell'odierna e testé riprecisata udienza.
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avv. Antonio Giovenale BARULLI
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