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Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/01/2024, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati SENT.N°_______
R.G. N° 1509/2019
1) dott. Filippo Labellarte Presidente
Cron. N°________
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
Rep. N° ________
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente ------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di appello, la sentenza n. 1564/2019 del Tribunale di
Foggia, emessa il 13.6.19, pubblicata il 19.6.19 e notificata il 2.9.19, a definizione del processo iscritto al n. 4671/14 R.G., avente per oggetto: contratti bancari tra
, Org_1 Parte_1 Parte_2 Pt_3
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, rappresentati e difesi
[...] Parte_7 Controparte_1 Org_2
dagli avv.ti Alessandro Livrieri in forza di procura allegata all'atto di appello e Benedetta
Marcucci in forza di procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore in appello per , e;
Parte_3 Parte_4 Org_2 Controparte_1
- appellanti -
e
con sede in , rappresentata e Controparte_2 CP_2
difesa, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv. Davide ROMANO;
- appellata -
1 * * * * * *
All'udienza collegiale del 17.06.2022 la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito: ----------------------------------------------
Per gli appellanti: In via istruttoria, ordinare alla banca, ai sensi dell'art. 210 cpc,
l'esibizione della copia integrale del rapporto bancario, ivi comprese la serie integrale
degli estratti conto e ogni comunicazione intercorsa con la cliente. Sempre in via
istruttoria, ammettere la consulenza tecnica contabile per accertare il tasso di interessi
effettivamente applicato dalla la capitalizzazione praticata;
la determinazione CP_2
delle commissioni di massimo scoperto e delle spese di tenuta conto;
la decorrenza della
valuta ed ogni altro elemento utile ai fini della decisione;
all'esito e nel merito, in riforma
dell'impugnata sentenza, accertare e dare atto che gli appellanti, in relazione al conto
corrente n. 11634.50, hanno diritto ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente
percette dalla , anche a mezzo di CTU a disporsi, i saldi effettivi del Controparte_3
conto corrente di cui al punto 3), escludendo l'anatocismo sulla liquidazione degli interessi
passivi, stornando le spese indebite, gli interessi illegali e le commissioni di massimo
scoperto, ovvero eliminando tutte le somme illegittimamente addebitate sul predetto conto
corrente, in virtù di clausole contrattuali nulle ovvero applicate in violazione di norme di
legge. Accertare e dare atto che la non è Controparte_4
debitrice nei confronti della delle somme da questa eventualmente reclamate ma CP_2
delle minor somme di cui la appellata fornirà la prova in conformità al contratto bancario
ed alle disposizioni vigenti in materia di tassi, commissioni e spese. Dare atto della
disponibilità della al versamento delle Controparte_4
somme a credito della ovvero, in relazione al rendiconto, condannare la al CP_2 CP_2
pagamento delle somme a credito della Cliente. Con condanna della Società convenuta, in
ogni caso, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
per l'appellata banca: rigettare l'avverso atto di citazione perché infondato in fatto ed in 2 diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 1564/2019 emessa dal Tribunale di Foggia
il 13/06/2019, depositata il 19/06/2019 e notificata in data 2/09/2019. Con vittoria di spese
e competenze di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 20.5.14, notificato in data 26.05.2014, la società Controparte_4
allegava di essere titolare del c/c n. 11634.50, sul quale erano confluite operazioni e movimentazioni finanziarie al quale, nel corso degli anni, erano stati collegati contratti di affidamento, e che per le obbligazioni contratte dalla Società, la Banca aveva chiesto la fideiussione dei soci della , e Controparte_4 Parte_2 Parte_3
) e di soggetti estranei alla compagine societaria ( Parte_4 Parte_5
, , e la ).
[...] Parte_6 Parte_7 Controparte_1 Org_2
Inoltre, la società correntista aveva rilevato che la non aveva contabilizzato CP_2
correttamente i versamenti eseguiti dall'attrice addebitando interessi ad un tasso non convenuto (in parte ultra-legali ed in parte usurari), capitalizzato trimestralmente gli interessi passivi ed annualmente gli interessi attivi, oltre ad applicare commissioni di massimo scoperto indebite e spese di tenuta conto non concordate.
Inoltre, le fideiussioni rilasciate alla Banca erano nulle/ annullabile o estinte, posto che la convenuta aveva continuato a far credito alla ur conoscendo Controparte_4
le condizioni di gravi difficoltà economiche in cui la società stessa versava e, in ogni caso,
non aveva tutelato in alcun modo il proprio credito.
La si costituiva in giudizio con comparsa Controparte_2
depositata in Cancelleria il 4.11.14 chiedendone il rigetto della domanda.
Il Giudice dopo aver disatteso le richieste istruttorie articolate dagli attori con la memoria ex art. 183/6 n. 2 cpc (interrogatorio formale, CTU contabile ed ordine di esibizione ex art. 210 cpc), con la sentenza impugnata rigettava la domanda e condannava gli attori, in solido,
al pagamento delle spese e competenze di lite in quanto la parte attrice non aveva
3 soddisfatto gli oneri di allegazione prive di qualsiasi concreto riferimento al rapporto dedotto in giudizio (c/c n. 11634 del 2004), sorto in epoca successiva alla delibera CICR
del 9/02/2000, né erano stati prodotti agli atti gli e/c integrali relativi all'intero arco del rapporto, mancando l'intero anno 2005, affidando l'esito della causa unicamente ad una richiesta ex art. 210 c.p.c. del tutto generica senza neppure utilizzare il rimedio preventivo di cui all'art. 119 TUB per acquisire la documentazione contabile relativa al rapporto contestato.
Mentre, nessun profilo di nullità era inoltre ravvisabile in relazione alle fidejussioni prestate.
Con atto di appello notificato in data 2/10/2019, gli odierni appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado chiedendo l'integrale riforma riproponendo a tal fine le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado.
Si è costituita la banca chiedendo il rigetto dell'appello proposto.
Motivi della decisione
Con il primo, secondo e terzo motivo, gli appellanti lamentano il rigetto della domanda da parte del giudice di primo grado in quanto la domanda non sarebbe mancante dell'indicazione specifica dei motivi di invalidità delle clausole contrattuali contestate e delle poste passive integranti gli esborsi indebiti, difettando solamente del dato numerico/contabile relativo alle singole condizioni contrattuali applicate.
Inoltre, l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc richiesto dagli attori, non sarebbe generico,
ed “inammissibile” in mancanza del rimedio preventivo di cui all'art. 119 TUB, che avrebbe dovuto essere accolto quantomeno limitatamente alla documentazione mancante,
così come la richiesta di CTU contabile non sarebbe meramente esplorativa.
I motivi sono infondati.
Così come rilevato dal giudice di primo grado nell'atto di citazione di parte attrice e, nello stesso atto di appello, vi è, per lo più, una esposizione astratta di orientamenti applicabili genericamente alle controversie bancarie, senza alcun specifico riferimento degli stessi al
4 rapporto dedotto ed ai documenti di causa.
Il giudice di primo grado e, conseguentemente, quello di appello non può procedere all'istruttoria con riferimento ai temi sui quali non è possibile reperire elementi di contestazione effettivamente attinenti ai rapporti dedotti in giudizio ed agli elementi di fatto concretamente allegati.
Le riferite violazioni di legge da parte della banca riferiti ai rapporti di conto corrente, così
come evidenziate dal giudice di primo grado, oltre che essere generiche per quanto attiene al contratto di conto corrente e ai conti di affidamento neppure specificati, non individuano specificatamente le contestazioni circa l'asserita applicazione di interessi anatocistici,
commissioni di massimo scoperto, atteso che a seguito del deposito di parte della documentazione delle movimentazioni bancarie, era loro onere, precisare ed indicare i periodi e le poste che avrebbero specificatamente prodotto un addebito di interessi che avrebbe prodotto interessi e, conseguentemente, il relativo ammontare, ovvero di addebito di oneri conseguenti all'illegittima modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
In sintesi: coordinando il principio del rilievo officioso della nullità con i rigorosi limiti entro i quali è possibile dare corso a una CTU (soprattutto se percipiente), è giocoforza concludere nel senso che, in materia bancaria, l'attore non può limitarsi a formulare doglianze generiche, ma ha l'onere di indicare gli specifici motivi in virtù dei quali, a suo dire, il contratto è inficiato dalla nullità.
Pertanto, le allegazioni attoree non soddisfano il requisito della specificità.
Negli scritti difensivi attorei nulla viene dedotto a sostegno di tale domanda, a parte un generico riferimento alla "applicazione di interessi ultralegali ed oneri non convenuti".
Neppure le allegazioni in punto anatocismo sono sufficientemente specifiche tenuto conto come rilevato correttamente dal giudice di primo grado che trattandosi di contratto del 2004
c/c n. 11634 del 2004, in quanto sorto in epoca successiva alla delibera CICR del
9/02/2000, non vi era alcuna nullità della clausola relativa agli interessi debitori,
prevedendo il contratto prodotto dalla banca la pari periodicità nella capitalizzazione degli
5 interessi attivi e passivi, né conteneva alcun rinvio agli usi su piazza per la determinazione di questi ultimi.
Anche in sede di appello, gli appello non hanno allegato gli specifici elementi essenziali per individuare l'errata decisione del giudice di primo grado su tale punto e le specifiche doglianze per una diversa periodicità e, per quali periodi.
Parimenti generica è la censura relativa al presunto superamento del tasso-soglia, di cui non viene neppure specificato a quali trimestri si riferisca volendosi affidare ad una indagine esplorativa del CTU per verificare l'eventuale superamento.
La "allegazione" costituisce il frutto di una attività assertiva che consiste nell'esporre fatti specifici e nel trarre da tali fatti determinate conseguenze giuridiche;
quindi, come ha giustamente precisato una attenta giurisprudenza di merito, la carenza di allegazione non può essere sopperita mediante il richiamo alla documentazione versata in atti: la produzione di un documento si risolve in un'attività meramente materiale, che si differenzia concettualmente dall'attività assertiva sopra descritta per il semplice fatto che dalle circostanze risultanti dalla documentazione prodotta la parte non trae alcuna conseguenza giuridica.
La stessa Cassazione ha precisato che all'obbligo di specificazione dei fatti su cui il ricorrente fonda le sue pretese non può supplire una produzione documentale che presuppone, piuttosto, la preventiva estrinsecazione del fatto (Cass., sentenza n.
13984/1999).
In ossequio ai sopra esposti principi, il difetto di allegazione non muterebbe nemmeno considerando la giurisprudenza secondo cui neppure le perizie di parte, comunque mai prodotte, hanno valore di allegazioni difensive (cfr. ad esempio Cass., ordinanza n.
22965/2017), perché tale principio di diritto è stato affermato solo per escluderne l'autonomo valore probatorio (cfr. per tutte Cass., sentenza n. 1049/1975).
La consulenza tecnica d'ufficio invocata dagli appellanti sugli aspetti finora considerati era caratterizzata da una evidente finalità esplorativa, quindi non è stata correttamente
6 ammessa.
Come affermato dai giudici di legittimità nelle pronunce suindicate, qualora venga richiesta
-come nel presente giudizio- la rideterminazione dei rapporti dare/avere tra le parti, la ricostruzione del dare e dell'avere deve necessariamente avvenire sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni effettuate non potendosi invece utilizzare una indagine generica andando alla ricerca delle eventuali poste illegittime rapportare con indicazioni provenienti dal giudice e sostitutive delle allegazioni che avrebbero dovuto fornire le parti.
Mentre, per quanto riguarda la richiesta di esibizione ex-art. 210 c.p.c., secondo il costante orientamento della Suprema Corte, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. integra uno strumento istruttorio residuale utilizzabile soltanto in presenza di due requisiti: quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l'iniziativa non presenti finalità esplorative (cfr. Cass. sent. n. 14968 del 7.7.2011).
In particolare, con riferimento al primo requisito, la Suprema Corte ha ritenuto che non possa essere ordinata l'esibizione di quei documenti di cui gli interessati possano di loro iniziativa acquisire copia, senza alcuna indispensabilità, pertanto, dell'esercizio del potere del giudice, (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14656 del 11/06/2013, Rv. 626589, con riferimento alla cartella clinica).
Inoltre, con riferimento al secondo requisito, la Suprema Corte ha precisato che l'ordine di esibizione deve avere ad oggetto un documento almeno individuabile,
se non individuato, che presuppone un fatto specifico da provare e non già l'ipotetica o generica esistenza di questo, da acclarare o identificare mediante il documento richiesto,
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4363 del 16/05/1997, Rv. 504433). Sicchè, deve ritenersi esplorativa la richiesta di ordine di esibizione, allorquando la parte istante non deduca neppure elementi sulla effettiva esistenza del documento e del suo contenuto per verificarne la rilevanza nel giudizio, (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 23120 del 16/11/2010, Rv.
615361).
7 In questo caso, gli appellanti insistono nella richiesta in sede di appello senza indicare nell'atto neppure il periodo mancante limitandosi a rimettere alla Corte la ricerca dei documenti di cui non hanno la disponibilità; così è stata riportata la richiesta: “Rebus sic
stantibus, il Tribunale avrebbe dovuto ordinare alla l'esibizione in giudizio della CP_2
documentazione relativa al rapporto di conto corrente oggetto di controversia,
quantomeno limitatamente alla documentazione mancante”.
Quindi, esplorativa è l'istanza di esibizione avente ad oggetto documentazione contabile genericamente indicata con riferimento agli estratti conto bancari senza indicazione di specifici periodi.
Ben a ragione, dunque, la richiesta ex art. 210 c.p.c. è stata rigettata, considerato che la stessa è stata formulata in maniera assolutamente generica non potendosi verificare neppure la rilevanza nel giudizio,
Di conseguenza, la consulenza tecnica d'ufficio che non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Pertanto, in conclusione, l'appello non merita accoglimento.
Le spese processuali secondo il principio della soccombenza, nella misura in dispositivo ex D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa (valore indeterminato).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_4 [...]
, Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
la Parte_6 Parte_7 Controparte_1 Org_2
8 sentenza n. 1564/2019 del Tribunale di Foggia, emessa il 13.6.19, pubblicata il 19.6.19 e notificata il 2.9.19, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali in favore della banca appellata che liquida in Euro 10.000,00 oltre alle spese generali, il CAP e l'IVA;
3) Da atto della ricorrenza dei presupposti a carico degli appellanti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in videoconferenza del 24.10.2023
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati SENT.N°_______
R.G. N° 1509/2019
1) dott. Filippo Labellarte Presidente
Cron. N°________
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
Rep. N° ________
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente ------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di appello, la sentenza n. 1564/2019 del Tribunale di
Foggia, emessa il 13.6.19, pubblicata il 19.6.19 e notificata il 2.9.19, a definizione del processo iscritto al n. 4671/14 R.G., avente per oggetto: contratti bancari tra
, Org_1 Parte_1 Parte_2 Pt_3
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, rappresentati e difesi
[...] Parte_7 Controparte_1 Org_2
dagli avv.ti Alessandro Livrieri in forza di procura allegata all'atto di appello e Benedetta
Marcucci in forza di procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore in appello per , e;
Parte_3 Parte_4 Org_2 Controparte_1
- appellanti -
e
con sede in , rappresentata e Controparte_2 CP_2
difesa, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv. Davide ROMANO;
- appellata -
1 * * * * * *
All'udienza collegiale del 17.06.2022 la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito: ----------------------------------------------
Per gli appellanti: In via istruttoria, ordinare alla banca, ai sensi dell'art. 210 cpc,
l'esibizione della copia integrale del rapporto bancario, ivi comprese la serie integrale
degli estratti conto e ogni comunicazione intercorsa con la cliente. Sempre in via
istruttoria, ammettere la consulenza tecnica contabile per accertare il tasso di interessi
effettivamente applicato dalla la capitalizzazione praticata;
la determinazione CP_2
delle commissioni di massimo scoperto e delle spese di tenuta conto;
la decorrenza della
valuta ed ogni altro elemento utile ai fini della decisione;
all'esito e nel merito, in riforma
dell'impugnata sentenza, accertare e dare atto che gli appellanti, in relazione al conto
corrente n. 11634.50, hanno diritto ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente
percette dalla , anche a mezzo di CTU a disporsi, i saldi effettivi del Controparte_3
conto corrente di cui al punto 3), escludendo l'anatocismo sulla liquidazione degli interessi
passivi, stornando le spese indebite, gli interessi illegali e le commissioni di massimo
scoperto, ovvero eliminando tutte le somme illegittimamente addebitate sul predetto conto
corrente, in virtù di clausole contrattuali nulle ovvero applicate in violazione di norme di
legge. Accertare e dare atto che la non è Controparte_4
debitrice nei confronti della delle somme da questa eventualmente reclamate ma CP_2
delle minor somme di cui la appellata fornirà la prova in conformità al contratto bancario
ed alle disposizioni vigenti in materia di tassi, commissioni e spese. Dare atto della
disponibilità della al versamento delle Controparte_4
somme a credito della ovvero, in relazione al rendiconto, condannare la al CP_2 CP_2
pagamento delle somme a credito della Cliente. Con condanna della Società convenuta, in
ogni caso, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
per l'appellata banca: rigettare l'avverso atto di citazione perché infondato in fatto ed in 2 diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 1564/2019 emessa dal Tribunale di Foggia
il 13/06/2019, depositata il 19/06/2019 e notificata in data 2/09/2019. Con vittoria di spese
e competenze di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 20.5.14, notificato in data 26.05.2014, la società Controparte_4
allegava di essere titolare del c/c n. 11634.50, sul quale erano confluite operazioni e movimentazioni finanziarie al quale, nel corso degli anni, erano stati collegati contratti di affidamento, e che per le obbligazioni contratte dalla Società, la Banca aveva chiesto la fideiussione dei soci della , e Controparte_4 Parte_2 Parte_3
) e di soggetti estranei alla compagine societaria ( Parte_4 Parte_5
, , e la ).
[...] Parte_6 Parte_7 Controparte_1 Org_2
Inoltre, la società correntista aveva rilevato che la non aveva contabilizzato CP_2
correttamente i versamenti eseguiti dall'attrice addebitando interessi ad un tasso non convenuto (in parte ultra-legali ed in parte usurari), capitalizzato trimestralmente gli interessi passivi ed annualmente gli interessi attivi, oltre ad applicare commissioni di massimo scoperto indebite e spese di tenuta conto non concordate.
Inoltre, le fideiussioni rilasciate alla Banca erano nulle/ annullabile o estinte, posto che la convenuta aveva continuato a far credito alla ur conoscendo Controparte_4
le condizioni di gravi difficoltà economiche in cui la società stessa versava e, in ogni caso,
non aveva tutelato in alcun modo il proprio credito.
La si costituiva in giudizio con comparsa Controparte_2
depositata in Cancelleria il 4.11.14 chiedendone il rigetto della domanda.
Il Giudice dopo aver disatteso le richieste istruttorie articolate dagli attori con la memoria ex art. 183/6 n. 2 cpc (interrogatorio formale, CTU contabile ed ordine di esibizione ex art. 210 cpc), con la sentenza impugnata rigettava la domanda e condannava gli attori, in solido,
al pagamento delle spese e competenze di lite in quanto la parte attrice non aveva
3 soddisfatto gli oneri di allegazione prive di qualsiasi concreto riferimento al rapporto dedotto in giudizio (c/c n. 11634 del 2004), sorto in epoca successiva alla delibera CICR
del 9/02/2000, né erano stati prodotti agli atti gli e/c integrali relativi all'intero arco del rapporto, mancando l'intero anno 2005, affidando l'esito della causa unicamente ad una richiesta ex art. 210 c.p.c. del tutto generica senza neppure utilizzare il rimedio preventivo di cui all'art. 119 TUB per acquisire la documentazione contabile relativa al rapporto contestato.
Mentre, nessun profilo di nullità era inoltre ravvisabile in relazione alle fidejussioni prestate.
Con atto di appello notificato in data 2/10/2019, gli odierni appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado chiedendo l'integrale riforma riproponendo a tal fine le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado.
Si è costituita la banca chiedendo il rigetto dell'appello proposto.
Motivi della decisione
Con il primo, secondo e terzo motivo, gli appellanti lamentano il rigetto della domanda da parte del giudice di primo grado in quanto la domanda non sarebbe mancante dell'indicazione specifica dei motivi di invalidità delle clausole contrattuali contestate e delle poste passive integranti gli esborsi indebiti, difettando solamente del dato numerico/contabile relativo alle singole condizioni contrattuali applicate.
Inoltre, l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc richiesto dagli attori, non sarebbe generico,
ed “inammissibile” in mancanza del rimedio preventivo di cui all'art. 119 TUB, che avrebbe dovuto essere accolto quantomeno limitatamente alla documentazione mancante,
così come la richiesta di CTU contabile non sarebbe meramente esplorativa.
I motivi sono infondati.
Così come rilevato dal giudice di primo grado nell'atto di citazione di parte attrice e, nello stesso atto di appello, vi è, per lo più, una esposizione astratta di orientamenti applicabili genericamente alle controversie bancarie, senza alcun specifico riferimento degli stessi al
4 rapporto dedotto ed ai documenti di causa.
Il giudice di primo grado e, conseguentemente, quello di appello non può procedere all'istruttoria con riferimento ai temi sui quali non è possibile reperire elementi di contestazione effettivamente attinenti ai rapporti dedotti in giudizio ed agli elementi di fatto concretamente allegati.
Le riferite violazioni di legge da parte della banca riferiti ai rapporti di conto corrente, così
come evidenziate dal giudice di primo grado, oltre che essere generiche per quanto attiene al contratto di conto corrente e ai conti di affidamento neppure specificati, non individuano specificatamente le contestazioni circa l'asserita applicazione di interessi anatocistici,
commissioni di massimo scoperto, atteso che a seguito del deposito di parte della documentazione delle movimentazioni bancarie, era loro onere, precisare ed indicare i periodi e le poste che avrebbero specificatamente prodotto un addebito di interessi che avrebbe prodotto interessi e, conseguentemente, il relativo ammontare, ovvero di addebito di oneri conseguenti all'illegittima modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
In sintesi: coordinando il principio del rilievo officioso della nullità con i rigorosi limiti entro i quali è possibile dare corso a una CTU (soprattutto se percipiente), è giocoforza concludere nel senso che, in materia bancaria, l'attore non può limitarsi a formulare doglianze generiche, ma ha l'onere di indicare gli specifici motivi in virtù dei quali, a suo dire, il contratto è inficiato dalla nullità.
Pertanto, le allegazioni attoree non soddisfano il requisito della specificità.
Negli scritti difensivi attorei nulla viene dedotto a sostegno di tale domanda, a parte un generico riferimento alla "applicazione di interessi ultralegali ed oneri non convenuti".
Neppure le allegazioni in punto anatocismo sono sufficientemente specifiche tenuto conto come rilevato correttamente dal giudice di primo grado che trattandosi di contratto del 2004
c/c n. 11634 del 2004, in quanto sorto in epoca successiva alla delibera CICR del
9/02/2000, non vi era alcuna nullità della clausola relativa agli interessi debitori,
prevedendo il contratto prodotto dalla banca la pari periodicità nella capitalizzazione degli
5 interessi attivi e passivi, né conteneva alcun rinvio agli usi su piazza per la determinazione di questi ultimi.
Anche in sede di appello, gli appello non hanno allegato gli specifici elementi essenziali per individuare l'errata decisione del giudice di primo grado su tale punto e le specifiche doglianze per una diversa periodicità e, per quali periodi.
Parimenti generica è la censura relativa al presunto superamento del tasso-soglia, di cui non viene neppure specificato a quali trimestri si riferisca volendosi affidare ad una indagine esplorativa del CTU per verificare l'eventuale superamento.
La "allegazione" costituisce il frutto di una attività assertiva che consiste nell'esporre fatti specifici e nel trarre da tali fatti determinate conseguenze giuridiche;
quindi, come ha giustamente precisato una attenta giurisprudenza di merito, la carenza di allegazione non può essere sopperita mediante il richiamo alla documentazione versata in atti: la produzione di un documento si risolve in un'attività meramente materiale, che si differenzia concettualmente dall'attività assertiva sopra descritta per il semplice fatto che dalle circostanze risultanti dalla documentazione prodotta la parte non trae alcuna conseguenza giuridica.
La stessa Cassazione ha precisato che all'obbligo di specificazione dei fatti su cui il ricorrente fonda le sue pretese non può supplire una produzione documentale che presuppone, piuttosto, la preventiva estrinsecazione del fatto (Cass., sentenza n.
13984/1999).
In ossequio ai sopra esposti principi, il difetto di allegazione non muterebbe nemmeno considerando la giurisprudenza secondo cui neppure le perizie di parte, comunque mai prodotte, hanno valore di allegazioni difensive (cfr. ad esempio Cass., ordinanza n.
22965/2017), perché tale principio di diritto è stato affermato solo per escluderne l'autonomo valore probatorio (cfr. per tutte Cass., sentenza n. 1049/1975).
La consulenza tecnica d'ufficio invocata dagli appellanti sugli aspetti finora considerati era caratterizzata da una evidente finalità esplorativa, quindi non è stata correttamente
6 ammessa.
Come affermato dai giudici di legittimità nelle pronunce suindicate, qualora venga richiesta
-come nel presente giudizio- la rideterminazione dei rapporti dare/avere tra le parti, la ricostruzione del dare e dell'avere deve necessariamente avvenire sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni effettuate non potendosi invece utilizzare una indagine generica andando alla ricerca delle eventuali poste illegittime rapportare con indicazioni provenienti dal giudice e sostitutive delle allegazioni che avrebbero dovuto fornire le parti.
Mentre, per quanto riguarda la richiesta di esibizione ex-art. 210 c.p.c., secondo il costante orientamento della Suprema Corte, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. integra uno strumento istruttorio residuale utilizzabile soltanto in presenza di due requisiti: quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l'iniziativa non presenti finalità esplorative (cfr. Cass. sent. n. 14968 del 7.7.2011).
In particolare, con riferimento al primo requisito, la Suprema Corte ha ritenuto che non possa essere ordinata l'esibizione di quei documenti di cui gli interessati possano di loro iniziativa acquisire copia, senza alcuna indispensabilità, pertanto, dell'esercizio del potere del giudice, (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14656 del 11/06/2013, Rv. 626589, con riferimento alla cartella clinica).
Inoltre, con riferimento al secondo requisito, la Suprema Corte ha precisato che l'ordine di esibizione deve avere ad oggetto un documento almeno individuabile,
se non individuato, che presuppone un fatto specifico da provare e non già l'ipotetica o generica esistenza di questo, da acclarare o identificare mediante il documento richiesto,
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4363 del 16/05/1997, Rv. 504433). Sicchè, deve ritenersi esplorativa la richiesta di ordine di esibizione, allorquando la parte istante non deduca neppure elementi sulla effettiva esistenza del documento e del suo contenuto per verificarne la rilevanza nel giudizio, (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 23120 del 16/11/2010, Rv.
615361).
7 In questo caso, gli appellanti insistono nella richiesta in sede di appello senza indicare nell'atto neppure il periodo mancante limitandosi a rimettere alla Corte la ricerca dei documenti di cui non hanno la disponibilità; così è stata riportata la richiesta: “Rebus sic
stantibus, il Tribunale avrebbe dovuto ordinare alla l'esibizione in giudizio della CP_2
documentazione relativa al rapporto di conto corrente oggetto di controversia,
quantomeno limitatamente alla documentazione mancante”.
Quindi, esplorativa è l'istanza di esibizione avente ad oggetto documentazione contabile genericamente indicata con riferimento agli estratti conto bancari senza indicazione di specifici periodi.
Ben a ragione, dunque, la richiesta ex art. 210 c.p.c. è stata rigettata, considerato che la stessa è stata formulata in maniera assolutamente generica non potendosi verificare neppure la rilevanza nel giudizio,
Di conseguenza, la consulenza tecnica d'ufficio che non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Pertanto, in conclusione, l'appello non merita accoglimento.
Le spese processuali secondo il principio della soccombenza, nella misura in dispositivo ex D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa (valore indeterminato).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_4 [...]
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8 sentenza n. 1564/2019 del Tribunale di Foggia, emessa il 13.6.19, pubblicata il 19.6.19 e notificata il 2.9.19, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali in favore della banca appellata che liquida in Euro 10.000,00 oltre alle spese generali, il CAP e l'IVA;
3) Da atto della ricorrenza dei presupposti a carico degli appellanti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in videoconferenza del 24.10.2023
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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