Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/03/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2603/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica e nella persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2603 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
C.F. P.I. , e per essa Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_2
(già , C. F. , P. I. , elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), CP_1 P.IVA_3 P.IVA_2 in via Alfredo Baccarini n. 52 presso e nello studio degli avv.ti Carlotta Casamorata e Marina Vandini che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
PARTE OPPONENTE
E
C.F. , in liquidazione, in persona del liquidatore “p.t.”, ed Controparte_2 P.IVA_4 elettivamente domiciliata in Catania, via Papale n. 24, presso lo studio dell'avv. Dario Di Bella, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE OPPOSTA
E
n. 2603/2020 r.g.a.c. Pag. 1
; , P.I. ; , C.F. P.IVA_5 Parte_5 P.IVA_6 Parte_6
e P.I. , in persona del curatore C.F._2 Parte_7 P.IVA_7 avv. Pasquale Russo
PARTI OPPOSTE NON COSTITUITE
NONCHÉ
(già ) con sede legale in Venezia Mestre, via Controparte_3 Parte_1
Terraglio n. 63, P.I. e per essa (già P.IVA_2 Parte_2 CP_4 con sede legale in Venezia-Mestre, via Terraglio n° 63, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro Imprese di Venezia - Rovigo , partecipante al gruppo P. I. , ed P.IVA_8 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), in via Alfredo Baccarini n. 52 presso e nello studio degli avv.ti Carlotta Casamorata e Marina Vandini che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
PARTE INTERVENUTA
oggetto: opposizione agli atti esecutivi conclusioni: come da verbale del 27.11.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'articolo 617 c.p.c., Parte_1 introduceva il presente giudizio di merito avverso il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Termini Imerese, con il quale era stata esclusa dal progetto di distribuzione delle somme relative al credito da essa vantato.
Nello specifico, in base al tenore complessivo dell'atto di citazione, veniva dedotto che:
n. 2603/2020 r.g.a.c. Pag.
2 - con decreto ingiuntivo n. 3201/2007, provvisoriamente esecutivo, il Presidente del
Tribunale di Palermo ingiungeva all'impresa nonché Parte_8 alla sua garante di corrispondere, in favore di Parte_3 CP_5 la complessiva somma di € 53.107,49; decreto notificato unitamente ad atto di
[...] precetto in data 27.11.2007;
- che in forza del summenzionato titolo, iscriveva, presso la Controparte_5
Conservatoria dei RR. II. di Palermo, reg. gen. n. 73952 e reg. part. n. 18330, ipoteca giudiziale per la somma di € 100.000,00 contro e Parte_8 Parte_3 su di un immobile sito in Trabia (PA) distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 12 p.lla 2082 sub. 2;
- che, in data 19/10/2010, veniva fusa per incorporazione Controparte_6 in e che, per effetto della fusione per incorporazione, Controparte_6 CP_6 assumeva ai sensi dell'art. 2504 bis, primo comma, c.c., i diritti tutti delle
[...] società incorporate, compresi, “inter alia”, quelli derivanti dai crediti e dai rapporti giuridici facenti capo a Controparte_7
- che proprio in forza del decreto ingiuntivo n. 3201/2007 interveniva Controparte_6 nella procedura esecutiva immobiliare n. 168/2009 R.G.E., avente ad oggetto l'immobile sito in Trabia (PA) gravato dalla sopra indicata ipoteca, promossa avanti al
Tribunale di Termini Imerese dalla società Controparte_2
- che, con l'atto di intervento, chiedeva di partecipare alla Controparte_6 distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita per il soddisfacimento del complessivo credito di € 54.899,88;
- che, in data 29.06.2017, il compendio pignorato veniva aggiudicato al prezzo di €
99.600,00;
- che, in data 18.07.2018, cedeva “pro soluto” a un Controparte_6 Parte_1 portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco, tra cui quello oggetto del decreto ingiuntivo n. 3201/2007;
- che, per effetto di ciò, in data 23.08.2019, interveniva nel Parte_1 procedimento n. 168/2009 R.G.E in sostituzione della banca cedente;
- che, con comunicazione a mezzo PEC, in data 05.09.2019, il professionista delegato dal giudice dell'esecuzione invitava i creditori “al deposito della nota di precisazione del credito (unitamente ai titoli in originale od in copia autentica), onde predisporre
n. 2603/2020 r.g.a.c. Pag. 3 il piano di riparto”; comunicazione, a cui rispondeva con nota Parte_1 trasmessa a mezzo PEC in data 11.09.2019, con la quale precisava il proprio credito nei confronti di;
Parte_3
- che, in data 15/10/2019, veniva trasmesso ai creditori, da parte del professionista delegato, il progetto di riparto, con il quale veniva messa a Parte_1 conoscenza della possibilità di poter essere esclusa dal progetto di riparto in quanto aveva “depositato solo una copia fotostatica del decreto ingiuntivo n. Controparte_6
3201/2007 emesso dal Tribunale di Palermo su ricorso del 13/09/2007 proposto da
OR nel termine assegnato dal sottoscritto Professionista Controparte_5
Delegato è stata trasmessa unicamente la precisazione del credito allegato, rimettendosi alla valutazione del G. Es. la possibilità di ritenere tempestivo un deposito dell'originale che intervenga prima della celebrazione dell'udienza di discussione del piano di riparto. Ne deriva che, laddove tale eventualità si realizzi e sia ritenuta ammissibile, la somma di € 35.465,57 (credito residuo) andrà attribuita al creditore intervenuto, ipotecario di primo grado;
in caso contrario Parte_1 la suddetta somma andrà attribuita al creditore procedente”;
- che, all'udienza del 28.11.2019, esibiva l'originale del titolo Parte_1 esecutivo (decreto ingiuntivo n. 3201/2007 emesso in data 08/10/2007 dal Presidente del Tribunale di Palermo) e l'originale della nota di iscrizione ipotecaria e, conseguentemente, chiedeva l'attribuzione delle somme a lei spettanti;
- che, tuttavia, con provvedimento del 28.11.2019, il giudice dell'esecuzione dichiarava di escludere dal progetto di distribuzione, ritenendo l'esibizione del Parte_1 titolo originale, soltanto all'udienza di approvazione del progetto di distribuzione, non idonea, né da sola sufficiente, a ritenere sussistente il diritto dell'intervenuto a partecipare alla distribuzione del ricavato (cfr. prov. del 28.11.2019 del Tribunale
Ordinario di Termini Imerese - Sezione Esecuzioni Immobiliari in atti);
- che, avverso il sopra citato provvedimento, proponeva opposizione Parte_1 con cui chiedeva, previa sospensione dell'esecuzione de progetto di distribuzione, di
“accertare e dichiarare che il creditore ipotecario ha diritto a Parte_1 partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio pignorato e, per l'effetto, attribuire, previa modifica del progetto di distribuzione approvato e dichiarato esecutivo con provvedimento in data 28/11/2019, al creditore
n. 2603/2020 r.g.a.c. Pag. 4 intervenuto titolare di ipoteca di primo grado la somma di € 35.465,57 Parte_1 in conto del maggior credito vantato. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e CPA”;
- che, con ordinanza del 03.08.2020, il giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di sospensione, e fissava il termine perentorio del giorno 15.10.2020 per l'introduzione del giudizio di merito.
Tutto quanto sopra premesso, con l'introduzione del presente giudizio Parte_1 chiedeva di “accertare e dichiarare che il creditore ipotecario ha diritto a Parte_1 partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio pignorato e, per
l'effetto, attribuire, previa modifica del progetto di distribuzione approvato e dichiarato esecutivo con provvedimento in data 28/11/2019, al creditore intervenuto titolare di ipoteca di primo grado la somma di € 35.465,57 in conto del maggior credito vantato”. Parte_1
Si costituiva la quale, contestava integralmente l'opposizione proposta da Controparte_2 [...] perché infondata. Parte_1
Nello specifico, preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di parte opponente, deducendo che non aveva prodotto l'atto di fusione per incorporazione di Parte_1
né aveva prodotto l'atto di cessione del credito oggetto di causa, Controparte_8 documenti tutti necessari affinché all'odierna opponente potesse essere riconosciuta la legittimazione attiva sia in sede di approvazione del piano di riparto, sia nel presente giudizio. Nel merito, riteneva l'opposizione infondata.
, la Curatela fall. N. 54/2009, , Parte_3 Parte_6 Parte_4
e , sebbene evocati in giudizio, non si costituivano e, pertanto, ne va dichiarata la Parte_5 contumacia.
Svolta la fase di trattazione della presente procedura, all'udienza del 27.11.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
n. 2603/2020 r.g.a.c. Pag. 5 Tutto quanto sopra premesso, occorre innanzitutto, dichiarare l'inammissibilità dell'intervento nel presente giudizio di (e per essa di in quanto Controparte_3 Parte_2 avvenuto solo in data 29.01.2025, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi il
27.11.2024 e, dunque, in violazione del disposto di cui all'art. 206 cpc.
Ciò statuito, in punto di fatto occorre, innanzitutto, rilevare che come emerge dal progetto di distribuzione redatto dal professionista delegato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 168/2009 di questo Tribunale: - “che in data 20.12.2013 è tardivamente intervenuta nella procedura la per ottenere il pagamento di un credito di € 53.107,49 in sorte capitale CP_6
(oltre interessi ed accessori) derivante da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3201/2007 emesso dal Presidente del Tribunale di Palermo in data 08/10/2007 e spedito in forma esecutiva in data 23/10/2007”; - che “[…] in data 23.08.2019 è intervenuta nella procedura, in sostituzione di
la - che la procedura ha in concreto riguardato il seguente bene Controparte_6 Parte_1
(secondo le indicazioni della perizia di stima del 19.12.2011 a firma del geom. Persona_1
): Lotto Unico – unità abitativa facente parte di un fabbricato composto da piano
[...] seminterrato, piano terra, sottotetto ed annessa corte di pertinenza, sita nel territorio di Trabia, c/da
“Suvarita”, distinta in catasto al fg. 12, p.lla 2082, sub 2; - che sono state espletate le seguenti vendite: senza incanto, a prezzo base d'asta, del 09.01.2014; con incanto, a prezzo base d'asta, del
12.06.2014; senza incanto, con prima riduzione, del 12.02.2015; con incanto, con prima riduzione, del 02.07.2015; senza incanto, con seconda riduzione, del 17.03.2016; senza incanto, con terza riduzione, del 29.06.2017; - che, all'esito, il bene è stato aggiudicato, al seguente prezzo: €
99.600,00” (cfr. doc. 14 in allegato all'atto di citazione).
Altresì, sempre dalla relazione in atti emerge che tra le formalità gravanti sul bene aggiudicato oggetto del procedimento esecutivo, sopra indicato, vi era una: “Ipoteca giudiziale, iscritta in data
15 novembre 2007 ai nn. 73952 / 18330 presso Conservatoria Registri Immobiliari di Palermo, derivante da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo in data 08 ottobre 2007 (rep. n.
3201) a favore della con sede in (c.f. ) e
contro
Controparte_5 CP_5 P.IVA_9 Parte_3
ed .
[...] Parte_8 poi fusasi per incorporazione con Controparte_5 Controparte_6
Tutto ciò posto, deve considerarsi che, nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari, l'art. 596 cpc prevede che dopo l'aggiudicazione del bene, laddove vi siano una pluralità di creditori, deve procedersi alla redazione di un piano di riparto del ricavato che tenga conto, ai fini dell'attribuzione delle somme, delle cause legittime di prelazione vantate.
n. 2603/2020 r.g.a.c. Pag. 6 Altresì, nell'espropriazione immobiliare delegata al notaio o ad altro professionista, detto piano può essere disposto anche direttamente dal delegato e, tanto nel caso in cui il piano sia redatto dal professionista delegato, tanto nel caso in cui venga redatto dal giudice dell'esecuzione, (nel termine ordinatorio di trenta giorni dal versamento del prezzo), esso deve essere depositato in cancelleria, dandone comunicazione ai creditori e al debitore per la consultazione, che possono eventualmente presentare le loro osservazioni all'udienza fissata per la loro audizione.
In tale udienza, infatti, essendo tutte le parti state ritualmente avvisate dell'avvenuto deposito del progetto di distribuzione, il giudice dell'esecuzione è messo in condizione di dichiarare esecutivo il progetto, in assenza di contestazioni. Diversamente, in presenza di contestazioni, trova applicazione il disposto dell'art. 512 cpc;
norma secondo cui: “Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra
i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma. Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata”.
Nel caso di specie, dopo la celebrazione dell'udienza per l'approvazione del progetto di distribuzione, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 28.11.2019, così pronunciava: “[…] esaminato il progetto di distribuzione redatto dal professionista delegato;
[…] ritenuto, quanto alla posizione del creditore intervenuto che il relativo credito debba essere escluso dalla Controparte_9 distribuzione, con conseguente attribuzione della somma di euro 35.465,37 al creditore procedente;
rilevato, infatti, che l'esibizione del titolo originale soltanto all'udienza di approvazione del progetto di distribuzione non sia idonea né da sola sufficiente a ritenere sussistente il diritto dell'intervenuto
a partecipare alla distribuzione del ricavato;
[…]
P.Q.M.
Approva e dichiara esecutivo il seguente progetto di distribuzione: […] 3) attribuisce l'ulteriore importo di € 35.465,37 al creditore procedente, dovendosi escludere dal progetto di distribuzione il creditore intervenuto Controparte_2
”. Controparte_9
Provvedimento che con ricorso in opposizione ex art. 617 cpc veniva impugnato da Parte_1 che avanzava istanza di sospensione dell'esecuzione de progetto di distribuzione. Richiesta
[...] rigettata con ordinanza del 03.08.2020. Provvedimento con cui veniva anche fissato il termine per l'instaurazione del presente giudizio di merito.
n. 2603/2020 r.g.a.c. Pag. 7 OR, ritiene lo scrivente di condividere le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza di rigetto della chiesta sospensiva, ritenendo non fondate nel merito le ragioni della spiegata opposizione.
In particolare, si ritiene che la Suprema Corte nella pronuncia n. 2044/2017 abbia fissato dei principi di portata generale, applicabili pienamente al caso di specie, e ciò indipendentemente dalla normativa “ratione temporis” applicabile ai creditori intervenuti, e alle caratteristiche dell'intervenuto (chirografo o privilegiato).
In particolare, nella pronuncia “de qua” è stato evidenziato che: “la predisposizione del progetto di distribuzione non è attività semplice, che si risolve uno actu, implicando invece (come è noto, soprattutto in presenza di una pluralità di ragioni di credito concorrenti o, in generale, di pluralità di masse attive o passive da ricostruire, quale era - tra l'altro - il caso in esame, visto il numero dei creditori) un vero e proprio subprocedimento, articolandosi nella preliminare ricostruzione della somma ricavata e nella successiva puntuale individuazione del totale delle ragioni creditorie potenzialmente concorrenti e del loro preciso ammontare con suddivisione delle eventuali quote in chirografo e in privilegio nelle classi successivamente ordinate, al qual fine è indispensabile
l'acquisizione di tutti i documenti necessari e, coerentemente con i regimi via via applicabili, non solo in base agli atti già prodotti, ma pure di quelli che gli interessati potrebbero ancora produrre, visto che esclusivamente da quei documenti dipende dapprima la stessa ammissione del credito alla distribuzione, poi la sua quantificazione - sovente particolarmente complicata - e solo all'esito la sua collocazione (non di rado pure in base ad una ripartizione del totale del credito in differenti quote di privilegio o chirografo). Pertanto, la complessità di tale attività di predisposizione esige, per intuitive minimali esigenze di funzionalità del processo esecutivo e di razionale impiego delle già scarse risorse a disposizione, che essa proceda in modo ordinato e coerente;
e tanto implica due importanti serie di conseguenze. Da un lato, deriva la piena legittimità dell'esercizio di poteri organizzatori in capo a chi quella attività pone in essere, quali l'indicazione del tempo massimo entro il quale fornire tutti i documenti non solo utili, ma indispensabili alla verifica delle ragioni di credito di cui si chiede la considerazione ai fini della partecipazione alla distribuzione, prima di potersi accingere poi alle attività vere e proprie, della sopra accennata complessità”.
Altresì, sempre sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che: “[…] la potestà del giudice di fissare un termine per ordinare la relativa attività e consentire l'ordinato e coerente sviluppo del processo trova fondamento nell'art. 152 c.p.c., da interpretarsi nel senso che solo il termine perentorio può essere dal giudice fissato a pena di decadenza, mentre gli altri termini,
n. 2603/2020 r.g.a.c. Pag. 8 ordinatori o acceleratori o dilatori, ben possono ricondursi alla sua generale potestà di direzione del processo, riconosciutagli, nel processo esecutivo, dal richiamo all'art. 175 operato dall'art. 484
c.p.c.: pertanto, del tutto legittimamente egli esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento, fissando, tra l'altro, i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali. Dall'altro lato, a complemento funzionale di questo potere generale del giudice,
è agevole configurare un autentico dovere di cooperazione in capo ai soggetti coinvolti nel processo esecutivo, in applicazione del generale dovere di lealtà processuale consacrato dall'art. 88 c.p.c., che si estrinseca in un'attività di somministrazione di documenti indispensabili per la celere definizione della relativa fase processuale, onde evitare il rischio che una volontaria contraria condotta di quelli comporti l'irragionevole protrazione della durata del processo esecutivo, mediante la dispersione o la vanificazione di attività complesse e implicanti dispendio di ingenti energie processuali invece comunque espletate, con una vera e propria distorsione dalle finalità del processo esecutivo medesimo e, quindi, in ultima analisi con un suo abuso […]” (Cass. n. 2044/2017).
La Suprema Corte è arrivata poi ad affermare, con una ricostruzione condivisa dallo scrivente che: “[…] Da un lato, quindi, compete al giudice il potere di fissare il termine, di ordinare le fasi del processo e quindi di produrre i documenti per redigere il progetto di distribuzione e, dall'altro, incombe al creditore, ad evitare una condotta non cooperativa e quindi abusiva, il dovere di rispettarlo (salvi i casi di incolpevole impossibilità, che qui non vengono peraltro nemmeno in ipotesi dedotti). Vi è solo da precisare che non viene in considerazione, nella presente fattispecie, alcuna specifica questione sulla sussistenza di una autonoma potestà del professionista delegato di fissare o specificare ai creditori tale termine, potestà che viene data allora per pacificamente spettante al notaio, del resto non avendo la ricorrente trascritto in ricorso il provvedimento originario di delega dal quale desumere un'espressa contraria disposizione del giudice dell'esecuzione delegante. In effetti, se una tale potestà è intuitivamente riferibile al giudice che procede direttamente a predisporre il progetto in quanto connaturata alle relative complesse attività, essa deve riconoscersi pure a meno di specifiche espresse diverse o contrarie disposizioni nel provvedimento di delega formulato ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c., nel testo via via vigente - come normalmente inerente all'oggetto della delega, quando questa si riferisce appunto alla predisposizione del progetto di distribuzione, visto che per potere redigere quest'ultimo anche solo in bozza è indispensabile la previa acquisizione e disposizione della documentazione indispensabile alle ingenti e delicate attività sopra ricordate, strutturate anch'esse in fasi successive, a loro volta fondate proprio sulla tempestiva disponibilità della documentazione da elaborare. Il termine per la produzione della prova del credito e del relativo
n. 2603/2020 r.g.a.c. Pag. 9 privilegio non è quindi un'arbitraria invenzione del giudice che conferisce la delega, né tanto meno del delegato (a meno, come detto, di contrarie espresse disposizioni nel provvedimento di delega, che non constano nella fattispecie), né un'odiosa vessazione imposta al creditore, ma si ricava dal sistema stesso di predisposizione del progetto di distribuzione come una doverosa attività di sua cooperazione volta ad evitare un abuso, mirando a rendere possibile ed ordinata la relativa attività: sicché, elasso il termine di produzione dei documenti richiesti, non solo legittimamente, ma anzi doverosamente il giudice o il suo delegato redige il progetto di distribuzione senza tener conto delle ragioni non suffragate dalla documentazione necessaria”(Cass. n. 2044/2017).
Nel caso di specie, per espressa ammissione di parte opponente risulta che in forza del decreto ingiuntivo n. 3201/2007 interveniva nella procedura esecutiva immobiliare n. Controparte_6
168/2009 R.G.E.. Decreto che, tuttavia, veniva depositato solo in copia fotostatica.
Circostanza che, successivamente, dopo la vendita del cespite pignorato, portava il professionista delegato, per come dedotto anche dalla stessa ad assegnare a Parte_1 quest'ultima un termine per il deposito in originale o in copia conforme all'originale del titolo. Onere che non veniva assolto. E, infatti, nel progetto di distribuzione redatto dal delegato è dato leggere che:
“OR nel termine assegnato dal sottoscritto Professionista Delegato è stata trasmessa unicamente la precisazione del credito allegato, rimettendosi alla valutazione del G. Es. la possibilità di ritenere tempestivo un deposito dell'originale che intervenga prima della celebrazione dell'udienza di discussione del piano di riparto. Ne deriva che, laddove tale eventualità di realizzi e sia ritenuta ammissibile, la somma di € 35.465,57 andrà attribuita al creditore intervenuto, Parte_1 ipotecario di primo grado;
in caso contrario la suddetta somma andrà attribuita al creditore procedente (e si aggiungerà alle somme in prededuzione) […]”.
dunque, non provvedeva al deposito del titolo in originale, né in copia Parte_1 conforme nel termine assegnatole. Formalità indispensabili per poter accertare l'effettività del suo diritto a partecipare alle attività di distribuzione. Né può sostenersi che la natura meramente ordinatoria del termine assegnato dal delegato potesse consentire al creditore procedente di depositare il titolo in originale all'udienza di discussione del progetto di distribuzione.
Infatti, proprio nell'ottica del dovere di lealtà processuale consacrato dall'art. 88 c.p.c., sopra richiamato, da applicare tenendo conto dell'elevata complessità dell'attività di predisposizione del progetto di distribuzione, “la natura originariamente ordinatoria di quel termine non esclude
l'improrogabilità successiva, ove non sia stata fatta istanza prima della sua scadenza per la proroga”
(Cass. n. 2044/2017).
n. 2603/2020 r.g.a.c. Pag. 10 Circostanza non verificatasi, nel caso di specie, in quanto non risulta né dedotto né provato che una richiesta di proroga del termine per il deposito del titolo in originale (o in copia conforme) fu avanzata prima della sua scadenza.
Infine, deve evidenziarsi, sempre aderendo a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità che: “Né in contrario rileva l'eccezionale facoltà, per il creditore privilegiato, di intervenire anche prima dell'udienza di discussione del progetto di distribuzione, riconosciutagli dall'art. 566 c.p.c., nell'espropriazione immobiliare: si tratta, è vero, di una ulteriore proiezione sul piano processuale del privilegio già accordato sul piano sostanziale in ragione della natura del credito, ma, proprio per questo, deve intendersi norma di stretta interpretazione e limitata appunto al momento in cui gli è dato di intervenire nel processo;
sicché, una volta avendo esso spontaneamente rinunziato a tale facoltà per aver dispiegato intervento in tempo anteriore all'udienza di discussione del progetto di distribuzione, […] (senza produzione di alcunché e con promessa, singolarmente mai mantenuta nel decennio successivo, di provvedervi al più presto), egli sottostà poi al regime proprio di tutti i creditori che hanno assunto la qualità di interventori, tra cui l'onere di somministrare tempestivamente i documenti indispensabili per partecipare alla distribuzione e secondo i termini fissati alle parti che già hanno assunto tale qualità” (Cass. n. 2044/2017).
Principio applicabile anche al caso di specie, in cui come sopra già Controparte_6 evidenziato, è intervenuta con ricorso del 18.12.2013 nella procedura espropriativa in qualità di creditore privilegiato, stante la garanzia ipotecaria sull'immobile della procedura “de qua” (ipoteca del 15/11/2007 nn.73952/18330 iscritta da ), deducendo la titolarità di un Controparte_5 credito in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (n. 3201/2007), emesso in data
13/09/2007, munito di formula esecutiva il 23/10/2007.
La circostanza poi che tale titolo venne depositato, nell'occasione, in copia fotostatica non è ostativa al fine di qualificare già da allora come soggetto interveniente, dovendo Controparte_6 ritenersi così che già per effetto di tale condotta, spontaneamente, essa rinunciò alla facoltà di cui all'art. 566 cpc di dispiegare l'intervento in un tempo anteriore all'udienza di discussione del progetto di distribuzione;
con l'ulteriore conseguenza di soggiacere al regime proprio di tutti i creditori assumenti la qualità di interventori, tra cui l'onere di somministrare tempestivamente, a richiesta, i documenti indispensabili per partecipare alla distribuzione, ivi compreso il titolo in originale o in copia conforme.
In definitiva, per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione deve essere rigettata, con assorbimento di ogni altro profilo inerente alla titolarità ad agire di (cfr. Cass. n. Parte_1
n. 2603/2020 r.g.a.c. Pag. 11 9309/2020 secondo cui: “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”; cfr. Cass. SS.UU. n. 2951/2016 sulla distinzione tra titolarità attiva e legittimazione attiva).
Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza dovendo essere Parte_1 condannata al pagamento delle stesse nei confronti di con attribuzione in favore Controparte_2 dell'avv. Dario Di Bella dichiaratosi antistatario.
Spese di lite che si liquidano, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, ai valori medi per la fase di studio ed introduttiva ed ai minimi per la fase di trattazione e decisionale, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022 (scaglione da € 26.000,00 a €
52.000).
Quanto alle spese di lite tra parte opponente e i convenuti non costituiti esse devono essere dichiarate non ripetibili.
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull' opposizione, e disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile l'intervento di Controparte_3
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di che Parte_1 Controparte_2 vengono liquidate in € 5.261,00 per compensi, oltre Iva, Cpa, e rimb. spese forf. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Dario Di Bella dichiaratosi antistatario;
- dichiara non ripetibili le spese di lite nei rapporti tra e Parte_1 Parte_3
, , , e . Parte_4 CP_10 Parte_6 Parte_7 Parte_7
23.03.2025
Il Giudice
dott. Andrea Quintavalle
n. 2603/2020 r.g.a.c. Pag. 12