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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 15/04/2024, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
RG 169 / 2024
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA Reg. rep. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena OGGETTO Sezione Unica Altri istituti e leggi speciali
Il Tribunale di Siena, in persona del Giudice Unico, Dott. Marianna Serrao, nel procedimento promosso da
, nato a [...] il [...] e residente a Parte_1
Succivo, Via Napoli n. 12, c.f. , elettivamente domiciliato ai C.F._1 fini del presente giudizio in Siena, Piazza Bargagli Petrucci 18, presso lo studio dell'Avv. Francesca Vegni del foro di Siena (c.f. - C.F._2
RICORRENTE CONTRO
c.f. , nella persona del in carica, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso per volontà di legge dall'Avvocatura dello Stato (c.f.
), presso i cui uffici in Firenze, via degli Arazzieri, 4, è per legge P.IVA_2 domiciliato RESISTENTE E CONTRO
- in persona del legale Controparte_3 rappresentate pro tempore con sede legale in Roma Via Giorgione n. 106, c.f. ; P.IVA_3
- , in Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Siena, Loc. Due Ponti, Viale Europa 69, c.f. ; P.IVA_3
RESISTENTE CONTUMACE
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
CONCLUSIONI : Per la PARTE RICORRENTE “ Voglia il Tribunale revocare il decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata dal Sig.
e notificato in data 8.01.2024 e per l'effetto ammettere il ricorrente al Pt_1 beneficio del Patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale RGNR 3240/2023. Con vittoria di onorari e spese per il presente procedimento”
Per la PARTE RESISTENTE “ Controparte_5
“Si conclude per il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato. Vinte le spese”
Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto di diniego di Parte_1 ammissione al gratuito patrocinio pronunciato , dal Giudice per le indagini preliminari dl Tribunale di Siena in data 4.1.24, notificato al difensore in data 08.01.2024, del seguente tenore : “(..) rilevato che anche a seguito dell'integrazione richiesta e tempestivamente depositata il richiedente non ha assolto all'onere di dichiarare quali siano le sue fonti di sostentamento;
considerato che
per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio deve indicare a pena di inammissibilità qualsiasi forma di sostentamento economico, di cui il richiedente usufruisca, anche qualora si tratti di erogazioni a titolo liberale provenienti da amici o familiari;
considerato peraltro che la medesima giurisprudenza con orientamento altrettanto constante afferma che ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato il giudice deve tenere conto anche dei redditi da attività illecite percepiti dall'istante;
ritenuto che
la mancanza di alcuna indicazione in ordine alla situazione reddituale dell'indagato renda inammissibile l'istanza e comunque impedisca di valutare la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al gratuito patrocinio
PQM
dichiara inammissibile l'istanza Non si è costituita l' e dev'esserne dichiarata la contumacia . Controparte_3
Si è costituito il che ha contestato l'opposizione e ritenuto Controparte_5 motivato il diniego all'ammissione .
1. Deve innanzitutto porsi , d'ufficio , la questione della legittimazione passiva del in siffatte controversie , pur se non dirimente, Controparte_5 come si dirà , ai fini del decidere , la difesa dallo stesso spiegata CP_5 dallo stesso . E invero , come precisato dalla Suprema Corte, il CP_5 ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, va notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo, assumendo l'Erario il ruolo di legittimato passivo, a differenza di ciò che avviene nel procedimento di opposizione ex art. 170 del medesimo d.P.R. n. 155 del 2002 alle liquidazioni inerenti ad attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale è invece parte necessaria il Ministero della Giustizia, in quanto titolare del rapporto di debito oggetto del medesimo procedimento ( Cass 5806-22; Cass. Sez. Unite, 29/05/2012, n. 8516). A contrario , pertanto, sarebbe inammissibile, per carenza di legittimazione attiva , il ricorso del avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 99 Controparte_5
d.P.R. 30 maggio 2022, n. 115. Le deduzioni di detta parte resistente
,comunque non condivisibili, non saranno prese in considerazione anche per tale preliminare ragione.
2. L'opposizione nel merito è fondata per le ragioni che seguono . La Suprema Corte ha avuto modo di affrontare nuovamente la questione anche con recente pronuncia ( Cass 13080-23) nella quale ha letteralmente precisato
Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato l'art. 76, comma 1, lettera c), D.P.R. 115/2002, prevede la presentazione, da parte dell'istante, di una
Pagina 2 dichiarazione sostitutiva, dalla quale risulti la "specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76". A fronte di ciò, la normativa vigente offre all'autorità giudiziaria procedente strumenti idonei per verificare le effettive condizioni reddituali, patrimoniali e familiari dell'interessato: non solo a posteriori, attraverso le verifiche di cui all'art. 98 d.P.R. 115/2002 demandate all'Ufficio finanziario competente per territorio, ma anche "prima di provvedere", esercitando la facoltà conferita al giudicante dall'art. 96, comma 2, dello stesso d.P.R., ossia trasmettendo l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di Finanza, per le necessarie verifiche.
E che deve inoltre, ricordarsi che il cennato art. 96, comma 2, stabilisce che l'istanza va respinta "se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92" del d.P.R. n. 115/2002, "tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte". A proposito della fondatezza dei motivi per rigettare l'istanza, secondo la giurisprudenza di legittimità, i requisiti di gravità, precisione e concordanza, indicati dall'art. 2729 cod. civ., perché gli indizi possano assurgere in subiecta materia al rango di prova presuntiva, debbono valutarsi con rigore e con adeguato riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti ignorati, il cui significato deve essere apprezzato senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative: ad esempio, possono assumere rilievo a tal fine il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi, come pure qualunque altro fatto che riveli la percezione, lecita o illecita, di reddito ( in tal senso anche Cass Sentenza n. 25044 del 11/04/2007,).
Tale complessivo modus procedendi non è stato seguito dal giudice penale . La domanda di ammissione, su richiesta del giudice è stata integrata ovvero l'indagato ha dichiarato di non avere direttamente o indirettamente la libera disponibilità o comunque il godimento di nessun altro tipo di reddito né di percepire alcun sostentamento economico ancorché liberale ” di non essere titolare di alcun tipo di reddito prodotto all'estero; di non aver svolto nell'anno 2022 e di non svolgerla adesso pur essendo alla ricerca di un'occupazione stabile, di non avere per l'anno 2022, in ragione della propria condizione economica, compilato la dichiarazione 730”.
L'integrazione , pur conforme alla previsione normativa e alla disposizione del giudice, non è stata ritenuta sufficiente dallo stesso giudice che però non ha inteso utilizzare i poteri d'ufficio a sua disposizione ma l'ha rigettata con la motivazione sopra riportata .
Il percorso argomentativo del primo giudice non è condivisibile allorchè non ha considerato probante, senza particolare motivazione la dichiarazione “negativa” del ricorrente di non percepire alcun sostentamento economico ancorché liberale ma non ha inteso utilizzare i poteri d'ufficio a sua disposizione per eventuali accertamenti né ha dato conto della dichiarazione resa dal “ Org_1
” sito in Napoli del 25.01.2024, del seguente tenore
[...]
Pagina 3 Quanto ai redditi provenienti da fonte illecita ( cfr anche Cass 44900/2018,
è vero che il giudice deve tenerne conto ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio e che la loro e la cui esistenza può essere provata anche ricorrendo a presunzioni semplici;
ma ciò non esime il giudice dall' indicare sulla scorta di quali elementi si possa ritenere superata la soglia per negare il beneficio del gratuito patrocinio , indicazione mancante nel provvedimento impugnato ove si consideri che l'odierno ricorrente è tuttora incensurato , non avendo a suo carico alcuna condanna . Deve quindi , in riforma del decreto opposto, carente sotto il profilo argomentativo
,ammettersi in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato . Quanto alle spese, considerati i rilievi svolti rispetto al che comunque è stato evocato dal CP_5 ricorrente , possono interamente compensarsi tra le parti . Non configurandosi vera e propria soccombenza, nessuna pronuncia è dovuta sulle spese rispetto ad
, rimasta contumace . Controparte_3
P.Q.M
Definitivamente pronunciando cosi' provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto ammette al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale RGNR 3240/2023.
2) Nulla sulle spese rispetto ad Controparte_3
3) Compensa le spese tra ricorrente e Controparte_5
Così deciso in Siena il 15.4.2024 Il Giudice ( M. Serrao)
Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA Reg. rep. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena OGGETTO Sezione Unica Altri istituti e leggi speciali
Il Tribunale di Siena, in persona del Giudice Unico, Dott. Marianna Serrao, nel procedimento promosso da
, nato a [...] il [...] e residente a Parte_1
Succivo, Via Napoli n. 12, c.f. , elettivamente domiciliato ai C.F._1 fini del presente giudizio in Siena, Piazza Bargagli Petrucci 18, presso lo studio dell'Avv. Francesca Vegni del foro di Siena (c.f. - C.F._2
RICORRENTE CONTRO
c.f. , nella persona del in carica, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso per volontà di legge dall'Avvocatura dello Stato (c.f.
), presso i cui uffici in Firenze, via degli Arazzieri, 4, è per legge P.IVA_2 domiciliato RESISTENTE E CONTRO
- in persona del legale Controparte_3 rappresentate pro tempore con sede legale in Roma Via Giorgione n. 106, c.f. ; P.IVA_3
- , in Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Siena, Loc. Due Ponti, Viale Europa 69, c.f. ; P.IVA_3
RESISTENTE CONTUMACE
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
CONCLUSIONI : Per la PARTE RICORRENTE “ Voglia il Tribunale revocare il decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata dal Sig.
e notificato in data 8.01.2024 e per l'effetto ammettere il ricorrente al Pt_1 beneficio del Patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale RGNR 3240/2023. Con vittoria di onorari e spese per il presente procedimento”
Per la PARTE RESISTENTE “ Controparte_5
“Si conclude per il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato. Vinte le spese”
Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto di diniego di Parte_1 ammissione al gratuito patrocinio pronunciato , dal Giudice per le indagini preliminari dl Tribunale di Siena in data 4.1.24, notificato al difensore in data 08.01.2024, del seguente tenore : “(..) rilevato che anche a seguito dell'integrazione richiesta e tempestivamente depositata il richiedente non ha assolto all'onere di dichiarare quali siano le sue fonti di sostentamento;
considerato che
per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio deve indicare a pena di inammissibilità qualsiasi forma di sostentamento economico, di cui il richiedente usufruisca, anche qualora si tratti di erogazioni a titolo liberale provenienti da amici o familiari;
considerato peraltro che la medesima giurisprudenza con orientamento altrettanto constante afferma che ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato il giudice deve tenere conto anche dei redditi da attività illecite percepiti dall'istante;
ritenuto che
la mancanza di alcuna indicazione in ordine alla situazione reddituale dell'indagato renda inammissibile l'istanza e comunque impedisca di valutare la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al gratuito patrocinio
PQM
dichiara inammissibile l'istanza Non si è costituita l' e dev'esserne dichiarata la contumacia . Controparte_3
Si è costituito il che ha contestato l'opposizione e ritenuto Controparte_5 motivato il diniego all'ammissione .
1. Deve innanzitutto porsi , d'ufficio , la questione della legittimazione passiva del in siffatte controversie , pur se non dirimente, Controparte_5 come si dirà , ai fini del decidere , la difesa dallo stesso spiegata CP_5 dallo stesso . E invero , come precisato dalla Suprema Corte, il CP_5 ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, va notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo, assumendo l'Erario il ruolo di legittimato passivo, a differenza di ciò che avviene nel procedimento di opposizione ex art. 170 del medesimo d.P.R. n. 155 del 2002 alle liquidazioni inerenti ad attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale è invece parte necessaria il Ministero della Giustizia, in quanto titolare del rapporto di debito oggetto del medesimo procedimento ( Cass 5806-22; Cass. Sez. Unite, 29/05/2012, n. 8516). A contrario , pertanto, sarebbe inammissibile, per carenza di legittimazione attiva , il ricorso del avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 99 Controparte_5
d.P.R. 30 maggio 2022, n. 115. Le deduzioni di detta parte resistente
,comunque non condivisibili, non saranno prese in considerazione anche per tale preliminare ragione.
2. L'opposizione nel merito è fondata per le ragioni che seguono . La Suprema Corte ha avuto modo di affrontare nuovamente la questione anche con recente pronuncia ( Cass 13080-23) nella quale ha letteralmente precisato
Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato l'art. 76, comma 1, lettera c), D.P.R. 115/2002, prevede la presentazione, da parte dell'istante, di una
Pagina 2 dichiarazione sostitutiva, dalla quale risulti la "specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76". A fronte di ciò, la normativa vigente offre all'autorità giudiziaria procedente strumenti idonei per verificare le effettive condizioni reddituali, patrimoniali e familiari dell'interessato: non solo a posteriori, attraverso le verifiche di cui all'art. 98 d.P.R. 115/2002 demandate all'Ufficio finanziario competente per territorio, ma anche "prima di provvedere", esercitando la facoltà conferita al giudicante dall'art. 96, comma 2, dello stesso d.P.R., ossia trasmettendo l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di Finanza, per le necessarie verifiche.
E che deve inoltre, ricordarsi che il cennato art. 96, comma 2, stabilisce che l'istanza va respinta "se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92" del d.P.R. n. 115/2002, "tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte". A proposito della fondatezza dei motivi per rigettare l'istanza, secondo la giurisprudenza di legittimità, i requisiti di gravità, precisione e concordanza, indicati dall'art. 2729 cod. civ., perché gli indizi possano assurgere in subiecta materia al rango di prova presuntiva, debbono valutarsi con rigore e con adeguato riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti ignorati, il cui significato deve essere apprezzato senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative: ad esempio, possono assumere rilievo a tal fine il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi, come pure qualunque altro fatto che riveli la percezione, lecita o illecita, di reddito ( in tal senso anche Cass Sentenza n. 25044 del 11/04/2007,).
Tale complessivo modus procedendi non è stato seguito dal giudice penale . La domanda di ammissione, su richiesta del giudice è stata integrata ovvero l'indagato ha dichiarato di non avere direttamente o indirettamente la libera disponibilità o comunque il godimento di nessun altro tipo di reddito né di percepire alcun sostentamento economico ancorché liberale ” di non essere titolare di alcun tipo di reddito prodotto all'estero; di non aver svolto nell'anno 2022 e di non svolgerla adesso pur essendo alla ricerca di un'occupazione stabile, di non avere per l'anno 2022, in ragione della propria condizione economica, compilato la dichiarazione 730”.
L'integrazione , pur conforme alla previsione normativa e alla disposizione del giudice, non è stata ritenuta sufficiente dallo stesso giudice che però non ha inteso utilizzare i poteri d'ufficio a sua disposizione ma l'ha rigettata con la motivazione sopra riportata .
Il percorso argomentativo del primo giudice non è condivisibile allorchè non ha considerato probante, senza particolare motivazione la dichiarazione “negativa” del ricorrente di non percepire alcun sostentamento economico ancorché liberale ma non ha inteso utilizzare i poteri d'ufficio a sua disposizione per eventuali accertamenti né ha dato conto della dichiarazione resa dal “ Org_1
” sito in Napoli del 25.01.2024, del seguente tenore
[...]
Pagina 3 Quanto ai redditi provenienti da fonte illecita ( cfr anche Cass 44900/2018,
è vero che il giudice deve tenerne conto ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio e che la loro e la cui esistenza può essere provata anche ricorrendo a presunzioni semplici;
ma ciò non esime il giudice dall' indicare sulla scorta di quali elementi si possa ritenere superata la soglia per negare il beneficio del gratuito patrocinio , indicazione mancante nel provvedimento impugnato ove si consideri che l'odierno ricorrente è tuttora incensurato , non avendo a suo carico alcuna condanna . Deve quindi , in riforma del decreto opposto, carente sotto il profilo argomentativo
,ammettersi in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato . Quanto alle spese, considerati i rilievi svolti rispetto al che comunque è stato evocato dal CP_5 ricorrente , possono interamente compensarsi tra le parti . Non configurandosi vera e propria soccombenza, nessuna pronuncia è dovuta sulle spese rispetto ad
, rimasta contumace . Controparte_3
P.Q.M
Definitivamente pronunciando cosi' provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto ammette al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale RGNR 3240/2023.
2) Nulla sulle spese rispetto ad Controparte_3
3) Compensa le spese tra ricorrente e Controparte_5
Così deciso in Siena il 15.4.2024 Il Giudice ( M. Serrao)
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