Articolo 26 della Legge 25 febbraio 1987, n. 67
Articolo 25Articolo 27
Versione
10 marzo 1987
Art. 26. (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani) 1. Il primo e secondo comma dell'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , come modificato dall' articolo 12 della legge 10 gennaio 1985, n. 1 , sono sostituiti dai seguenti:
"L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), che, a norma della legge 20 dicembre 1951, n. 1564 , gestisce in regime di sostitutivita' le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti provvede ad analoga gestione anche per i giornalisti praticanti di cui all' articolo 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 .
L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani provvede a corrispondere ai propri iscritti giornalisti professionisti:
a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35;
b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37;
c) l'indennita' prevista dall'articolo 37, lettera c).
Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono a totale carico dell'Istituto".
2. All' articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' aggiunto il seguente comma:
"Il finanziamento delle prestazioni di cui al terzo comma del presente articolo deve considerarsi a totale carico del fondo di garanzia per l'assicurazione contro la disoccupazione fin dall'entrata in vigore della legge 5 novembre 1968, n. 1115 , in considerazione dell'inapplicabilita' all'INPGI del disposto dell'articolo 9 della legge medesima".
Nota all'art. 26, commi 1 e 2:
Il testo dell' art. 38 della legge n. 416/1981 , gia' modificato dall' art. 12 della legge n. 1/1985 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 38. (INPGI). - L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), che, a norma della legge 20 dicembre 1951, n. 1564 , gestisce in regime di sostitutivita' le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti provvede ad analoga gestione anche per i giornalisti praticanti di cui all' art. 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 .
L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani provvede a corrispondere ai propri iscritti giornalisti professionisti:
a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'art. 35;
b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'art. 37;
c) l'indennita' prevista dall'art. 37, lettera e).
Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono a totale carico dell'Istituto.
Resta confermato all'INPGI il compito di provvedere alla corresponsione ai giornalisti professionisti del trattamento speciale di disoccupazione di cui all' art. 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 , e successive modificazioni e integrazioni, con finanziamento a totale carico del Fondo di garanzia per l'assicurazione contro la disoccupazione costituito presso l'Istituto medesimo a norma dei decreti ministeriali 24 novembre 1965 e 3 maggio 1977.
Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive.
Il finanziamento delle prestazioni di cui al terzo comma del presente articolo deve considerarsi a totale carico del fondo di garanzia per l'assicurazione contro la disoccupazione fin dall'entrata in vigore della legge 5 novembre 1968, n. 1115 , in considerazione dell'inapplicabilita' all'INPGI del disposto dell'art. 9 della legge medesima".
Entrata in vigore il 10 marzo 1987
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente