TAR Cagliari, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 459
TAR
Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
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TAR
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 3 L. 241/1990, principi buon andamento, imparzialità, correttezza, buona fede, legittimo affidamento, violazione bando e concessione, eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e illogicità, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, insussistenza presupposti decadenza, violazione regolamento dismissione e alienazione beni OR SA, eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento, violazione art. 10 c. 5 L. 386/1976

    Il Collegio ritiene che la decadenza per mancata realizzazione del piano di valorizzazione possa intervenire nel corso del rapporto e non solo alla scadenza. Accerta che il piano di valorizzazione non è stato attuato nonostante il lungo lasso temporale trascorso e le plurime contestazioni. Le circostanze addotte dalla ricorrente (atti vandalici, problemi con fondi limitrofi, lungaggini burocratiche, ritrovamento infrastruttura mineraria, pandemia, crollo ponte) non sono ritenute impeditive alla realizzazione del programma. Le vicende relative all'alienazione del terreno non incidono sulla legittimità del provvedimento di decadenza, non potendo ingenerare legittimo affidamento in ordine alla continuazione del rapporto concessorio nonostante la mancata realizzazione del piano.

  • Rigettato
    Violazione art. 5 concessione, inesistenza presupposti per la decadenza, erroneità valutazione inattività, irragionevolezza e difetto di istruttoria

    Congiuntamente trattato con il primo motivo di ricorso, in quanto connesso.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa, lesione diritto ricorso giurisdizionale, violazione artt. 24 e 113 Cost., art. 7 L. 241/1990 e art. 55 c.p.a.

    Il Collegio ritiene che, ai sensi dell'art. 21-quater L. 241/1990, i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo diversa disposizione. Il termine del 6 maggio 2025 è considerato ragionevole, alla luce delle gravi inadempienze della ricorrente e del contraddittorio procedimentale. Si rileva inoltre che il terreno non è rientrato nella disponibilità dell'amministrazione a causa del comportamento della società ricorrente.

  • Inammissibile
    Accertamento del silenzio sull'acquisto del terreno

    Il Collegio dichiara inammissibile la domanda per difetto di giurisdizione, in quanto la situazione giuridica soggettiva lesa dal comportamento inerte non è di interesse legittimo, ma involge posizioni di diritto soggettivo relative alla conclusione di un contratto di compravendita. La giurisdizione spetta pertanto al giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 459
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 459
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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