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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/02/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 10773/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10773/2020 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MAIONE GIORGIO Parte_1
OPPONENTE contro con il patrocinio degli avv.ti BAGNONI MIRCA E BALUGANI Controparte_1
GIULIA
OPPOSTA
TI. , con l'avv. CAGNOLI Controparte_2
ALESSIA
TERZA CHIAMATA
ERREBI Controparte_3
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha interposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3018/2020- Parte_1
5742/2020 N. R.G. emesso dal Tribunale di Brescia in favore di per la Controparte_1 somma di 8.396,00 euro a saldo delle prestazioni di cui alla fattura n. 21 del 13.2.2020, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
A sostegno della propria domanda ha dedotto quanto segue. incaricava la società opposta di realizzare opere per nuovi poliambulatori in Brescia, Parte_1 via Montello 75 (doc. 2).
Tali opere presenterebbero vizi e difetti denunciati a mezzo pec in data 3.7.2020 (doc. 3).
Successivamente, il geom. individuava ulteriori vizi occulti relativi a numerose Controparte_4 opere ed impianti realizzati dall'opposta e redigeva un'apposita perizia (doc. 4).
Eccepiva il mancato rispetto da parte dell'opposta dei canoni richiesti dalle normative vigenti necessari per l'apertura, il funzionamento e l'autorizzazione di un poliambulatorio, in particolare deduceva un errato posizionamento della struttura del soffitto ribassato di piano terra poiché risulterebbe posizionato ad una distanza dal pavimento a 295 cm anziché 300 cm, come previsto per legge ed inoltre, l'impianto elettrico sarebbe privo di progettazione, con certificazioni incomplete e privo del nodo equipotenziale, il quale sarebbe un presidio di sicurezza fondamentale atto ad evitare il passaggio di correnti pericolose attraverso il corpo nel caso in cui venisse a contatto con masse estranee e denunciava una serie di ulteriori vizi quali la mancanza dell'illuminazione di sicurezza lungo i corridoi, impianto elettrico realizzato con materiali non idonei, impianti termoidraulici privi di progettazione e con certificazioni incomplete ed inoltre deduceva una serie di difformità relative agli impianti meccanici.
Deduceva infine che il decreto ingiuntivo opposto non risulterebbe fondato su prova scritta in quanto non sarebbero state prodotte le autentiche notarili delle fatture azionate ed inoltre, il doc. 3 allegato al procedimento monitorio non costituirebbe un riconoscimento di debito da parte dell'opponente.
Chiedeva preliminarmente di revocarsi l'immediata esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, disporre la proporzionale diminuzione del prezzo dell'opera ex art. 1668 c.c. e condannare l'opposta al pagamento in favore di dell'eventuale differenza tra quanto Parte_1 pagato ed il prezzo proporzionalmente ridotto oltre al risarcimento di tutti i danni che venissero accertati in corso di causa.
(di seguito ritualmente costituitasi in giudizio deduceva di aver Controparte_1 CP_1 effettuato per conto dell'opponente delle opere di ristrutturazione, le quali sarebbero state eseguite su un fabbricato preesistente in conformità all'oggetto dell'appalto, alle indicazioni del
D.L. ed al titolo abilitativo.
2 Esponeva che la committente avrebbe gestito per proprio conto la progettazione e l'esecuzione di una serie di lavori ed inoltre, quest'ultima non avrebbe indicato l'uso che avrebbe dovuto fare dei locali ristrutturati, non inserendolo nell'oggetto del contratto.
Deduceva inoltre, che solo dopo cinque mesi dalla consegna dell'opera, sarebbero stati denunciati da parte dell'opponente gli asseriti vizi (doc. 16).
Esponeva altresì che l'opponente sarebbe decaduta dall'azione di garanzia per gli asseriti vizi poiché la stessa avrebbe accettato senza riserve l'opera realizzata dall'opposta.
Deduceva inoltre l'inesistenza dei vizi lamentati dall'opponente e che l'impianto elettrico sarebbe stato consegnato alla stessa unitamente alla dichiarazione di conformità, ed inoltre, precisava che il nodo equipotenziale e l'illuminazione di sicurezza sarebbero presenti.
Esponeva altresì che il progetto, la revisione dell'impianto elettrico e la relativa certificazione Pa eerano stati eseguiti in subappalto dalla impianti di CP_5 Controparte_2 mentre l'adeguamento dell'impianto meccanico era stato esguito dalla Parte_3 [...]
e dalla unipersonale. CP_3 Controparte_6 Pa Chiedeva di autorizzare la chiamata in causa di Controparte_7
, e della unipersonale.
[...] Controparte_8 Controparte_6
In via preliminare, rigettare l'istanza di revoca della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
In via preliminare istruttoria, rigettare la richiesta di accertamento tecnico avanzata dall'opponente.
Nel merito, accertare e dichiarare l'esonero dell'appaltatrice da ogni responsabilità per vizi, accertare e dichiarare ex art. 1667 c.c., la decadenza della committente dalla garanzia per i vizi, respingere le domande dell'opponente in quanto infondate ed infine, condannare l'opponente a corrispondere all'opposta l'importo di 8.396,00 euro o il diverso importo che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo.
Condannare l'opponente ex art. 96 c.p.c.
Nell'ipotesi di accoglimento delle domande dell'opponente, dichiarare TI.
[...]
, e della Controparte_7 Controparte_8 Controparte_6 unipersonale, tenuti a manlevare l'opposta, condannandoli a corrispondere ogni somma che quest'ultima dovese versare dei fatti per cui è causa.
In data 27.7.2021 ha rinunciato alla chiamata in causa di Controparte_1 Controparte_6
e quest'ultima ha dichiarato di accettare la rinuncia alla chiamata in causa, nonché agli atti
[...] del presente procedimento.
TI. , ritualmente costituitasi in giudizio, Controparte_7 Controparte_2 deduceva di aver eseguito in subappalto le opere inerenti alla formazione dell'impianto elettrico
3 come previsto dal progetto ed alcune opere extra contratto concordate in corso d'opera relative al posizionamento delle luci nel piano interrato e la posa della staffa per lo scaldabagno (doc. 1).
Deduceva che le suddette opere erano state realizzate a regola d'arte conformemente al progetto e alle direttive della D.L. e che peraltro erano state accettate dalla committente senza riserve (docc.
2 e 3).
Eccepiva la decadenza della committente dalla garanzia per vizi ex art. 1667 c.c. in quanto le prime contestazioni da parte della stessa sarebbero intervenute a dieci mesi di distanza dalla fine dei lavori, dalla consegna dell'opera e dal collaudo positivo.
Deduceva altresì che il progetto e l'opera realizzata sarebbero conformi all'incarico contrattuale in quanto l'opponente non avrebbe richiesto la realizzazione di un impianto con caratteristiche differenti rispetto a quello realizzato.
Chiedeva preliminarmente di accertare l'esonero della subappaltatrice da ogni responsabilità per vizi, avendo accettato l'opera senza riserve. Parte_1
In via ulteriormente preliminare, accertare e dichiarare ex art. 1667 c.c., la decadenza dell'appaltatrice dalla garanzia per vizi.
In ogni caso, chiedeva di respingere tutte le domande avanzate dalla nei Controparte_1 propri confronti in quanto infondate e non provate.
In corso di causa è stata esperita ATP, affidata all'ing. con il seguente Persona_1 quesito: “Esaminati atti e documenti di causa, effettuata se del caso ispezione, acquisita se necessario documentazione presso le competenti PA;
fornisca il CTU descrizione dei luoghi dell'immobile posto in Brescia, Via Montello 75, angolo via Sabotino, verifichi se nel contratto di appalto era stato specificatamente prevista la realizzazione di poliambulatori;
proceda quindi ad accertare la ricorrenza o meno dei vizi o difetti indicati negli atti e specificati nella perizia di parte ricorrente allegate sub doc. 4 dell'atto di citazione, specifichi se nel contratto di appalto con fosse stato specificatamente stabilita la destinazione dell'immobile a Controparte_1 poliambulatori (ed in caso affermativo tenga conto delle specifiche conseguenze sotto il profilo tecnico degli impianti realizzati in conformità con la destinazione predetta); in caso di riscontro di vizi e difetti, accerti quali siano state le probabili cause dei medesimi;
specifichi se i vizi e/o difetti riscontrati siano riconducibili ad inesattezza nell'esecuzione dell'opera e/o ad un difetto o vizio nei materiali, accerti che i materiali effettivamente installati da su incarico di CP_6 [...] sono effettivamente quelli indicati nel preventivo n. 549/19 da quest'ultima accettato (cfr. Pt_4 doc. 2), nonché la corretta posa degli stessi;
specifichi, in caso di concomitanza di cause, la quota addebitabile a ciascun soggetto responsabile;
Accoglimento totale del 17/12/2020 RG n.
10773/2020 valuti, inoltre, il CTU la riconducibilità o meno dei vizi stessi alla nozione di gravi difetti di costruzione, così come enucleatasi nella giurisprudenza di legittimità, per la quale gli stessi debbono ravvisarsi ogniqualvolta ricorra un'alterazione conseguente all'inesatta
4 esecuzione dell'opera che pregiudichi in modo considerevole il normale godimento dell'immobile, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura (Cass.3752/2007; Cass. 19868/2009), e che renda necessaria, per la relativa eliminazione, l'esecuzione di opere di apprezzabile importanza, tenendosi presente, in tale prospettiva, che “ai fini della responsabilità dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., costituiscono gravi difetti dell'edificio non solo quelli che incidono in misura sensibile sugli elementi essenziali delle strutture dell'opera ma anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi ecc.) purché tali da compromettere la funzionalità globale dell'opera stessa, e che, senza richiedere opere di manutenzione straordinaria, possono essere, pertanto, eliminati solo con gli interventi di manutenzione ordinaria indicati dalla lettera a dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e cioè con "opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici" o con "opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti" (Cass. 1164/1995; la giurisprudenza successiva è conforme). Indichi le opere necessarie per porre rimedio ai predetti vizi, e il prevedibile costo per gli interventi richiesti;
nel caso in cui risulti impossibile
l'esecuzione di opere atte ad eliminare i vizi, determini il CTU il minor valore dell'immobile in relazione alla presenza degli stessi;
indicare ogni altro elemento utile per l'instaurato giudizio di merito;
esperisca il tentativo di conciliazione”.
Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita mediante interrogatorio formale e prova testimoniale e successivamente fissata a precisazione delle conclusioni, quindi trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
§ Mancata realizzazione di un adeguato impianto di trattamento dell'aria con ventilazione meccanica
Il c.t.u. ha evidenziato che la questione è riconducibile ad un errore progettuale dell'arch. CP_9 poiché da tale progetto si evince che il rapporto aero illuminante è stato basato sulla circostanza che le vetrine su strada fossero completamente apribili, ma di fatto risulta apribile solo una piccola porzione della vetrina che rimane al di sopra della controsoffittatura la quale risulta inefficace ai fini dell'areazione.
Preso atto che tale vizio trae origine da un errore progettuale dell'arch. è dirimente il fatto CP_9 che la progettazione dell'impianto meccanico era stata rimessa in capo a pertanto, la stessa CP_1 avrebbe dovuto accertare che i serramenti avessero le caratteristiche indicate nel progetto ed, in assenza di tali elementi, avrebbe dovuto rilevare e correggere l'errore presente nella
5 progettazione o effettuare una diversa progettazione al fine di garantire un corretto ricambio d'aria dall'esterno.
È priva di rilievo la circostanza riferita dal teste che ha dichiarato che l'arch. gli Tes_1 CP_9 aveva comunicato che avrebbe provveduto successivamente ad installare i serramenti Parte_1 apribili delle vetrine poiché, come accertato dal c.t.u., il problema è stato riscontrato anche nella parte interrata laddove il preannunciato intervento sarebbe stato ininfluente. Inoltre, in CP_1 quanto incaricata della progettazione dell'impianto meccanico avrebbe dovuto effettuare la progettazione sullo stato di fatto e non basarsi su una futura ed ipotetica installazione di infissi apribili. Conclusivamente l'invocata esimente del nudus minister non coglie nel segno.
Come evidenziato dal c.t.u. la responsabilità di tale difetto è interamente ascrivibile a e per CP_1 ovviare allo stesso è necessaria l'installazione di un impianto di ventilazione meccanica al costo di 13.600,00 euro.
§ Sottodimensionamento del boiler relativo all'accumulo dell'acqua calda sanitaria
Il c.t.u. ha stimato necessario un importo di 1.200,00 euro per l'eliminazione della problematica in questione.
In sede testimoniale è stata fornita prova dell'ingerenza della committente nell'esecuzione dell'opera attraverso una direttiva vincolante che ha indotto la ad eseguirla quale nudus CP_1 minister con esclusione di ogni responsabilità di quest'ultima. Nello specifico, il teste ha Tes_1 dichiarato che per l'accumulo dell'acqua calda, la aveva indicato all'attrice la necessità di CP_1 installare un accumulatore elettrico di maggiore potenza o, in alternativa, un secondo accumulatore ma la committente, per contenere il consumo di elettricità e mantenere la potenza elettrica già richiesta, ha espressamente richiesto di installare un solo boiler.
§ Problematiche all'impianto elettrico e alla mancata realizzazione delle opere necessarie a rendere gli ambienti idonei al tipo 1 con aggiornamento delle certificazioni, ossia la realizzazione di un nodo equipotenziale, fornitura e posa luci di emergenza, sostituzione degli interruttori differenziali e messa a terra di masse metalliche
Al momento della stipula del contratto la committente e il direttore lavori non avevano progettato di realizzare degli ambulatori con utilizzo di apparecchi elettromedicali applicati, ossia appartenenti al gruppo 1 bensì avevano stabilito la realizzazione di locali rientranti nel gruppo 0, vale a dire locali nei quali non si utilizzano apparecchi elettromedicali con parti applicate. Su tale circostanza hanno riferito i testimoni sig.ri e i quali hanno dichiarato che gli Tes_1 Tes_2 ambienti al piano terra erano destinati allo studio di un nutrizionista e di uno psicologo.
Tale assunto si evince anche dalla mancata nomina di un Responsabile Sanitario, la quale si sarebbe resa necessaria nell'ipotesi in cui l'opponente avesse voluto realizzare ambienti di tipo 1.
Invero la direttiva CEI 64-8/7 e le linee guida del S.I.S.P. della Regione Lombardia che l'hanno
6 recepita prevedono che debba essere la committente, mediante il proprio Responsabile Sanitario,
a stabilire il gruppo di appartenenza di ciascun ambiente mediante l'univoca identificazione del medesimo, fornendo tale dato al progettista o al manutentore dell'impianto elettrico.
È documentale altresì la sottoscrizione e approvazione da parte di dei progetti relativi Parte_1 agli impianti elettrici presentati da ifatti, a fine lavori, a trasmesso alla committente il CP_1 CP_1 progetto redatto dall'ing. per ambienti di tipo 0, congiuntamente alla dichiarazione di Per_2 conformità, così confermandone la destinazione.
Sotto ulteriore profilo si rileva che parte attrice non ha mai contestato le opere eseguite da é CP_1 tanto meno ha richiesto delle modifiche relative alle stesse, a riprova di tale assunto vi è la trasmissione da parte dell'arch. all'ufficio tecnico comunale del certificato di collaudo con CP_9 allegata la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. Par Alla luce di quanto sopra ristorato non è imputabile all'appaltatrice o alla subappaltatrice
Enne alcuna responsabilità poiché l'impianto elettrico per i locali di gruppo 1 avrebbe dovuto essere richiesto da con esplicita indicazione nell'oggetto del contratto, non potendo Parte_1 ravvisarsi alcuna richiesta implicita da parte della stessa da evincersi nell'intento di quest'ultima di adibire i locali ad ambulatori medici poiché non tutti gli ambulatori medici necessitano di impianti elettrici particolari.
Il c.t.u. ha poi evidenziato talune imperfezioni relative ai battiscopa per la cui eliminazione ha stimato un costo di 50,00 euro, inoltre ha previsto un prolungamento della veletta in cartongesso lungo la scala che conduce al piano interrato per la cui realizzazione è stato stimato un costo pari a 500,00 euro e delle sigillature delle forometrie nei passaggi delle tubazioni nel piano interrato per la cui realizzazione è stato previsto un costo di 200,00 euro. Tali spese non possono essere addebitate alla poiché ai sensi dell'art. 1667 c.c., è decaduta dall'azione di CP_1 Parte_1 garanzia per i vizi, avendo accettato l'opera senza riserve.
In merito alla carenza della documentazione relativa all'impianto realizzato dalla subappaltatrice occorre rilevare che quest'ultima mediante pec del 15.7.2021 si è resa disponibile CP_8 alla consegna di detta documentazione previa autorizzazione da parte di all'accesso Parte_1 dei locali da parte di un tecnico per la verifica dei dati identificativi delle macchine installate
(doc.24). Sul punto appare rilevante la testimonianza del sig. il quale ha confermato tale Tes_1 circostanza ma dall'interrogatorio formale del sig. , legale rappresentante di CP_10 Parte_1 si evince che quest'ultimo aveva negato l'accesso ai locali, pertanto, il costo per il completamento delle certificazioni, quantificato dal c.t.u. in 300,00 euro, è esclusivamente imputabile al rifiuto di di ricevere l'adempimento. Parte_1
§ Omessa realizzazione di corretta ventilazione forzata nei bagni
Risulta superata dalla prova testimoniale la conclusione alla quale è giunto il c.t.u. circa l'imputazione alla del 50% di responsabilità in concorso con il direttore dei lavori in merito CP_1
7 all'omessa realizzazione di una corretta ventilazione forzata nei bagni. Infatti, il teste ha Tes_1 dichiarato che anche il geom. il quale è succeduto all'arch. aveva indicato alla CP_4 CP_9 che avrebbe provveduto in modo autonomo alla canalizzazione esterna delle CP_1 Parte_1 ventole di aspirazione dopo aver ottenuto l'autorizzazione del condominio, richiedendo esplicitamente all'impresa di inserire delle ventole di aspirazione nel controsoffitto in attesa della suddetta autorizzazione condominiale sicché risulta che ha agito eseguendo una direttiva CP_1 imposta dalla committente attraverso indicazione data dal direttore dei lavori.
§ Insufficiente altezza delle pareti in cartongesso
Per la risoluzione della problematica il c.t.u. ha stimato l'importo di euro 10.756,00 ed ha accertato un errore progettuale addebitabile all'arch. e non all'impresa esecutrice che si è CP_9 attenuta a quanto previsto contrattualmente. Infatti, dalla tavola progettuale n. 8 si desume che il progetto prevedeva la realizzazione delle pareti fino al controsoffitto e non oltre.
§ Domanda di risarcimento del danno da lucro cessante
L'opponente fa riferimento ad un minor fatturato del 2020 rispetto al fatturato del 2021, il quale sarebbe stato determinato dal mancato svolgimento dell'attività poliambulatoriale;
tale richiesta non può essere accolta. La Cassazione è ormai granitica nell'affermare che, per ottenere il risarcimento del mancato guadagno, deve essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera patrimoniale del contraente danneggiato. In altre parole, si presuppone “la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità…, il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, e deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte” (cfr. Cass. n.
11254/2011). Nel caso di specie, tuttavia, parte opponente non ha allegato alcun elemento che dimostri che abbia effettivamente subito un danno da mancato guadagno a causa del Pt_1 mancato utilizzo della struttura come poliambulatorio. Peraltro, la domanda appare carente sotto il piano assertivo ed ancora prima viziata sotto il profilo logico-giuridico perché il concetto di
“guadagno” non è sovrapponibile al concetto di “ricavo”. La differenza tra i due valori risiede nella considerazione dei costi, sicché il ricavo (unico valore dedotto dall'attore) rappresenta il valore monetario totale delle entrate, mentre il “guadagno” è dato dalla differenza tra ricavi e costi di gestione di una determinata attività. Posto che il “lucro cessante” identifica il profitto
(guadagno) che il soggetto danneggiato non ha potuto conseguire per causa altrui, stante la carenza di specifica allegazione in merito agli elementi necessari per calcolarsi la voce di danno richiesta, la domanda va respinta. Come noto è onere del richiedente allegare e provare anche in via presuntiva la sussistenza di tutti i fatti necessari per quantificare “l'utile” che avrebbe percepito qualora il mezzo non si fosse rotto. Parte attrice, al riguardo, oltre a non aver fornito gli elementi di prova necessari, è stato carente anche sul piano assertivo, avendo omesso di illustrare
8 quali fossero i costi fissi e variabili dell'attività così precludendo a parte convenuta una difesa adeguata sul punto. Né risulterebbe applicabile “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c.; quest'ultimo, infatti, presuppone che sia particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché gravava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazioni equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabile e fini della precisa determinazione del danno stesso” (Cassazione n.127/2016).
Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è stato emesso per euro 8.396,00 a saldo della fattura n. 21 del 13.2.2020 oltre interessi e spese della procedura;
l'importo va confermato perché non è contestato che i lavori siano stati eseguiti per l'importo portato dalla fattura.
Posto che la domanda di risarcimento danni va accolta per l'importo di euro 13.000 oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, si dichiara la compensazione parziale con conseguente condanna di a pagare a parte attrice l'importo di euro 4.604,00 oltre interessi e CP_1 rivalutazione dal dovuto al saldo;
per l'effetto della compensazione il d.i. opposto provvisoriamente esecutivo va revocato con restituzione di quanto pagato in forza del medesimo per capitale ed interessi. Restano ferme le spese del monitorio perché il credito è sussitente.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte opposta alla rifusione in favore di parte opponente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.934,80 di cui euro 2.552,00 per compenso professionale (considerati valori medi sul decisum per fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) ed euro 382,80 per spese generali oltre iva e cpa di legge.
Le spese di lite nei confronti di devono essere rifuse da parte della committente , in CP_6 Pt_1 quanto la chiamata in causa è stata resa necessaria dalle contestazioni di vizi e difetti che la stessa ha avanzato e poi rivelatesi infondate (cfr. Cassazione ordinanza n. 6144/2024). Tali spese vengono liquidate in euro in complessivi euro 2.934,80 di cui euro 2.552,00 per compenso professionale (considerati valori medi sul decisum per fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) ed euro 382,80 per spese generali oltre iva e cpa di legge. Pa Per la stessa ragione le spese della terza chiamata impianti vanno poste a carico CP_7 di e si liquidano in 2.934,80 di cui euro 2.552,00 per compenso professionale (considerati Pt_1 valori medi sul decisum per fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) ed euro 382,80 per spese generali oltre iva e cpa di legge.
Le spese della c.t.u., già liquidate in separato decreto, vanno poste a carico di parte opposta e di parte opponente in egual misura.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Accertato il credito di euro 8.396,00 in favore di parte opposta;
Accertato il credito risarcitorio di verso di euro 13.000 Parte_1 Controparte_11 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
Dichiarata la compensazione parziale dei reciproci crediti tra parte opposta e parte opponente, condanna a pagare a l'importo di euro 4.604,00 oltre Controparte_1 Pt_1 rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, con condanna alla restituzione di quanto pagato in forza del medesimo per capitale ed intressi;
Condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite liquidate come in parte motiva
Condanna a rifondere alla terza chiamata le spese di lite, liquidate come in Parte_1 CP_6 Pa parte motiva. Condanna a rifondere alla terza chiamata nne le spese di lite, Parte_1 liquidate come in parte motiva.
Brescia, 12 febbraio 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10773/2020 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MAIONE GIORGIO Parte_1
OPPONENTE contro con il patrocinio degli avv.ti BAGNONI MIRCA E BALUGANI Controparte_1
GIULIA
OPPOSTA
TI. , con l'avv. CAGNOLI Controparte_2
ALESSIA
TERZA CHIAMATA
ERREBI Controparte_3
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha interposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3018/2020- Parte_1
5742/2020 N. R.G. emesso dal Tribunale di Brescia in favore di per la Controparte_1 somma di 8.396,00 euro a saldo delle prestazioni di cui alla fattura n. 21 del 13.2.2020, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
A sostegno della propria domanda ha dedotto quanto segue. incaricava la società opposta di realizzare opere per nuovi poliambulatori in Brescia, Parte_1 via Montello 75 (doc. 2).
Tali opere presenterebbero vizi e difetti denunciati a mezzo pec in data 3.7.2020 (doc. 3).
Successivamente, il geom. individuava ulteriori vizi occulti relativi a numerose Controparte_4 opere ed impianti realizzati dall'opposta e redigeva un'apposita perizia (doc. 4).
Eccepiva il mancato rispetto da parte dell'opposta dei canoni richiesti dalle normative vigenti necessari per l'apertura, il funzionamento e l'autorizzazione di un poliambulatorio, in particolare deduceva un errato posizionamento della struttura del soffitto ribassato di piano terra poiché risulterebbe posizionato ad una distanza dal pavimento a 295 cm anziché 300 cm, come previsto per legge ed inoltre, l'impianto elettrico sarebbe privo di progettazione, con certificazioni incomplete e privo del nodo equipotenziale, il quale sarebbe un presidio di sicurezza fondamentale atto ad evitare il passaggio di correnti pericolose attraverso il corpo nel caso in cui venisse a contatto con masse estranee e denunciava una serie di ulteriori vizi quali la mancanza dell'illuminazione di sicurezza lungo i corridoi, impianto elettrico realizzato con materiali non idonei, impianti termoidraulici privi di progettazione e con certificazioni incomplete ed inoltre deduceva una serie di difformità relative agli impianti meccanici.
Deduceva infine che il decreto ingiuntivo opposto non risulterebbe fondato su prova scritta in quanto non sarebbero state prodotte le autentiche notarili delle fatture azionate ed inoltre, il doc. 3 allegato al procedimento monitorio non costituirebbe un riconoscimento di debito da parte dell'opponente.
Chiedeva preliminarmente di revocarsi l'immediata esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, disporre la proporzionale diminuzione del prezzo dell'opera ex art. 1668 c.c. e condannare l'opposta al pagamento in favore di dell'eventuale differenza tra quanto Parte_1 pagato ed il prezzo proporzionalmente ridotto oltre al risarcimento di tutti i danni che venissero accertati in corso di causa.
(di seguito ritualmente costituitasi in giudizio deduceva di aver Controparte_1 CP_1 effettuato per conto dell'opponente delle opere di ristrutturazione, le quali sarebbero state eseguite su un fabbricato preesistente in conformità all'oggetto dell'appalto, alle indicazioni del
D.L. ed al titolo abilitativo.
2 Esponeva che la committente avrebbe gestito per proprio conto la progettazione e l'esecuzione di una serie di lavori ed inoltre, quest'ultima non avrebbe indicato l'uso che avrebbe dovuto fare dei locali ristrutturati, non inserendolo nell'oggetto del contratto.
Deduceva inoltre, che solo dopo cinque mesi dalla consegna dell'opera, sarebbero stati denunciati da parte dell'opponente gli asseriti vizi (doc. 16).
Esponeva altresì che l'opponente sarebbe decaduta dall'azione di garanzia per gli asseriti vizi poiché la stessa avrebbe accettato senza riserve l'opera realizzata dall'opposta.
Deduceva inoltre l'inesistenza dei vizi lamentati dall'opponente e che l'impianto elettrico sarebbe stato consegnato alla stessa unitamente alla dichiarazione di conformità, ed inoltre, precisava che il nodo equipotenziale e l'illuminazione di sicurezza sarebbero presenti.
Esponeva altresì che il progetto, la revisione dell'impianto elettrico e la relativa certificazione Pa eerano stati eseguiti in subappalto dalla impianti di CP_5 Controparte_2 mentre l'adeguamento dell'impianto meccanico era stato esguito dalla Parte_3 [...]
e dalla unipersonale. CP_3 Controparte_6 Pa Chiedeva di autorizzare la chiamata in causa di Controparte_7
, e della unipersonale.
[...] Controparte_8 Controparte_6
In via preliminare, rigettare l'istanza di revoca della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
In via preliminare istruttoria, rigettare la richiesta di accertamento tecnico avanzata dall'opponente.
Nel merito, accertare e dichiarare l'esonero dell'appaltatrice da ogni responsabilità per vizi, accertare e dichiarare ex art. 1667 c.c., la decadenza della committente dalla garanzia per i vizi, respingere le domande dell'opponente in quanto infondate ed infine, condannare l'opponente a corrispondere all'opposta l'importo di 8.396,00 euro o il diverso importo che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo.
Condannare l'opponente ex art. 96 c.p.c.
Nell'ipotesi di accoglimento delle domande dell'opponente, dichiarare TI.
[...]
, e della Controparte_7 Controparte_8 Controparte_6 unipersonale, tenuti a manlevare l'opposta, condannandoli a corrispondere ogni somma che quest'ultima dovese versare dei fatti per cui è causa.
In data 27.7.2021 ha rinunciato alla chiamata in causa di Controparte_1 Controparte_6
e quest'ultima ha dichiarato di accettare la rinuncia alla chiamata in causa, nonché agli atti
[...] del presente procedimento.
TI. , ritualmente costituitasi in giudizio, Controparte_7 Controparte_2 deduceva di aver eseguito in subappalto le opere inerenti alla formazione dell'impianto elettrico
3 come previsto dal progetto ed alcune opere extra contratto concordate in corso d'opera relative al posizionamento delle luci nel piano interrato e la posa della staffa per lo scaldabagno (doc. 1).
Deduceva che le suddette opere erano state realizzate a regola d'arte conformemente al progetto e alle direttive della D.L. e che peraltro erano state accettate dalla committente senza riserve (docc.
2 e 3).
Eccepiva la decadenza della committente dalla garanzia per vizi ex art. 1667 c.c. in quanto le prime contestazioni da parte della stessa sarebbero intervenute a dieci mesi di distanza dalla fine dei lavori, dalla consegna dell'opera e dal collaudo positivo.
Deduceva altresì che il progetto e l'opera realizzata sarebbero conformi all'incarico contrattuale in quanto l'opponente non avrebbe richiesto la realizzazione di un impianto con caratteristiche differenti rispetto a quello realizzato.
Chiedeva preliminarmente di accertare l'esonero della subappaltatrice da ogni responsabilità per vizi, avendo accettato l'opera senza riserve. Parte_1
In via ulteriormente preliminare, accertare e dichiarare ex art. 1667 c.c., la decadenza dell'appaltatrice dalla garanzia per vizi.
In ogni caso, chiedeva di respingere tutte le domande avanzate dalla nei Controparte_1 propri confronti in quanto infondate e non provate.
In corso di causa è stata esperita ATP, affidata all'ing. con il seguente Persona_1 quesito: “Esaminati atti e documenti di causa, effettuata se del caso ispezione, acquisita se necessario documentazione presso le competenti PA;
fornisca il CTU descrizione dei luoghi dell'immobile posto in Brescia, Via Montello 75, angolo via Sabotino, verifichi se nel contratto di appalto era stato specificatamente prevista la realizzazione di poliambulatori;
proceda quindi ad accertare la ricorrenza o meno dei vizi o difetti indicati negli atti e specificati nella perizia di parte ricorrente allegate sub doc. 4 dell'atto di citazione, specifichi se nel contratto di appalto con fosse stato specificatamente stabilita la destinazione dell'immobile a Controparte_1 poliambulatori (ed in caso affermativo tenga conto delle specifiche conseguenze sotto il profilo tecnico degli impianti realizzati in conformità con la destinazione predetta); in caso di riscontro di vizi e difetti, accerti quali siano state le probabili cause dei medesimi;
specifichi se i vizi e/o difetti riscontrati siano riconducibili ad inesattezza nell'esecuzione dell'opera e/o ad un difetto o vizio nei materiali, accerti che i materiali effettivamente installati da su incarico di CP_6 [...] sono effettivamente quelli indicati nel preventivo n. 549/19 da quest'ultima accettato (cfr. Pt_4 doc. 2), nonché la corretta posa degli stessi;
specifichi, in caso di concomitanza di cause, la quota addebitabile a ciascun soggetto responsabile;
Accoglimento totale del 17/12/2020 RG n.
10773/2020 valuti, inoltre, il CTU la riconducibilità o meno dei vizi stessi alla nozione di gravi difetti di costruzione, così come enucleatasi nella giurisprudenza di legittimità, per la quale gli stessi debbono ravvisarsi ogniqualvolta ricorra un'alterazione conseguente all'inesatta
4 esecuzione dell'opera che pregiudichi in modo considerevole il normale godimento dell'immobile, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura (Cass.3752/2007; Cass. 19868/2009), e che renda necessaria, per la relativa eliminazione, l'esecuzione di opere di apprezzabile importanza, tenendosi presente, in tale prospettiva, che “ai fini della responsabilità dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., costituiscono gravi difetti dell'edificio non solo quelli che incidono in misura sensibile sugli elementi essenziali delle strutture dell'opera ma anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi ecc.) purché tali da compromettere la funzionalità globale dell'opera stessa, e che, senza richiedere opere di manutenzione straordinaria, possono essere, pertanto, eliminati solo con gli interventi di manutenzione ordinaria indicati dalla lettera a dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e cioè con "opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici" o con "opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti" (Cass. 1164/1995; la giurisprudenza successiva è conforme). Indichi le opere necessarie per porre rimedio ai predetti vizi, e il prevedibile costo per gli interventi richiesti;
nel caso in cui risulti impossibile
l'esecuzione di opere atte ad eliminare i vizi, determini il CTU il minor valore dell'immobile in relazione alla presenza degli stessi;
indicare ogni altro elemento utile per l'instaurato giudizio di merito;
esperisca il tentativo di conciliazione”.
Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita mediante interrogatorio formale e prova testimoniale e successivamente fissata a precisazione delle conclusioni, quindi trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
§ Mancata realizzazione di un adeguato impianto di trattamento dell'aria con ventilazione meccanica
Il c.t.u. ha evidenziato che la questione è riconducibile ad un errore progettuale dell'arch. CP_9 poiché da tale progetto si evince che il rapporto aero illuminante è stato basato sulla circostanza che le vetrine su strada fossero completamente apribili, ma di fatto risulta apribile solo una piccola porzione della vetrina che rimane al di sopra della controsoffittatura la quale risulta inefficace ai fini dell'areazione.
Preso atto che tale vizio trae origine da un errore progettuale dell'arch. è dirimente il fatto CP_9 che la progettazione dell'impianto meccanico era stata rimessa in capo a pertanto, la stessa CP_1 avrebbe dovuto accertare che i serramenti avessero le caratteristiche indicate nel progetto ed, in assenza di tali elementi, avrebbe dovuto rilevare e correggere l'errore presente nella
5 progettazione o effettuare una diversa progettazione al fine di garantire un corretto ricambio d'aria dall'esterno.
È priva di rilievo la circostanza riferita dal teste che ha dichiarato che l'arch. gli Tes_1 CP_9 aveva comunicato che avrebbe provveduto successivamente ad installare i serramenti Parte_1 apribili delle vetrine poiché, come accertato dal c.t.u., il problema è stato riscontrato anche nella parte interrata laddove il preannunciato intervento sarebbe stato ininfluente. Inoltre, in CP_1 quanto incaricata della progettazione dell'impianto meccanico avrebbe dovuto effettuare la progettazione sullo stato di fatto e non basarsi su una futura ed ipotetica installazione di infissi apribili. Conclusivamente l'invocata esimente del nudus minister non coglie nel segno.
Come evidenziato dal c.t.u. la responsabilità di tale difetto è interamente ascrivibile a e per CP_1 ovviare allo stesso è necessaria l'installazione di un impianto di ventilazione meccanica al costo di 13.600,00 euro.
§ Sottodimensionamento del boiler relativo all'accumulo dell'acqua calda sanitaria
Il c.t.u. ha stimato necessario un importo di 1.200,00 euro per l'eliminazione della problematica in questione.
In sede testimoniale è stata fornita prova dell'ingerenza della committente nell'esecuzione dell'opera attraverso una direttiva vincolante che ha indotto la ad eseguirla quale nudus CP_1 minister con esclusione di ogni responsabilità di quest'ultima. Nello specifico, il teste ha Tes_1 dichiarato che per l'accumulo dell'acqua calda, la aveva indicato all'attrice la necessità di CP_1 installare un accumulatore elettrico di maggiore potenza o, in alternativa, un secondo accumulatore ma la committente, per contenere il consumo di elettricità e mantenere la potenza elettrica già richiesta, ha espressamente richiesto di installare un solo boiler.
§ Problematiche all'impianto elettrico e alla mancata realizzazione delle opere necessarie a rendere gli ambienti idonei al tipo 1 con aggiornamento delle certificazioni, ossia la realizzazione di un nodo equipotenziale, fornitura e posa luci di emergenza, sostituzione degli interruttori differenziali e messa a terra di masse metalliche
Al momento della stipula del contratto la committente e il direttore lavori non avevano progettato di realizzare degli ambulatori con utilizzo di apparecchi elettromedicali applicati, ossia appartenenti al gruppo 1 bensì avevano stabilito la realizzazione di locali rientranti nel gruppo 0, vale a dire locali nei quali non si utilizzano apparecchi elettromedicali con parti applicate. Su tale circostanza hanno riferito i testimoni sig.ri e i quali hanno dichiarato che gli Tes_1 Tes_2 ambienti al piano terra erano destinati allo studio di un nutrizionista e di uno psicologo.
Tale assunto si evince anche dalla mancata nomina di un Responsabile Sanitario, la quale si sarebbe resa necessaria nell'ipotesi in cui l'opponente avesse voluto realizzare ambienti di tipo 1.
Invero la direttiva CEI 64-8/7 e le linee guida del S.I.S.P. della Regione Lombardia che l'hanno
6 recepita prevedono che debba essere la committente, mediante il proprio Responsabile Sanitario,
a stabilire il gruppo di appartenenza di ciascun ambiente mediante l'univoca identificazione del medesimo, fornendo tale dato al progettista o al manutentore dell'impianto elettrico.
È documentale altresì la sottoscrizione e approvazione da parte di dei progetti relativi Parte_1 agli impianti elettrici presentati da ifatti, a fine lavori, a trasmesso alla committente il CP_1 CP_1 progetto redatto dall'ing. per ambienti di tipo 0, congiuntamente alla dichiarazione di Per_2 conformità, così confermandone la destinazione.
Sotto ulteriore profilo si rileva che parte attrice non ha mai contestato le opere eseguite da é CP_1 tanto meno ha richiesto delle modifiche relative alle stesse, a riprova di tale assunto vi è la trasmissione da parte dell'arch. all'ufficio tecnico comunale del certificato di collaudo con CP_9 allegata la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. Par Alla luce di quanto sopra ristorato non è imputabile all'appaltatrice o alla subappaltatrice
Enne alcuna responsabilità poiché l'impianto elettrico per i locali di gruppo 1 avrebbe dovuto essere richiesto da con esplicita indicazione nell'oggetto del contratto, non potendo Parte_1 ravvisarsi alcuna richiesta implicita da parte della stessa da evincersi nell'intento di quest'ultima di adibire i locali ad ambulatori medici poiché non tutti gli ambulatori medici necessitano di impianti elettrici particolari.
Il c.t.u. ha poi evidenziato talune imperfezioni relative ai battiscopa per la cui eliminazione ha stimato un costo di 50,00 euro, inoltre ha previsto un prolungamento della veletta in cartongesso lungo la scala che conduce al piano interrato per la cui realizzazione è stato stimato un costo pari a 500,00 euro e delle sigillature delle forometrie nei passaggi delle tubazioni nel piano interrato per la cui realizzazione è stato previsto un costo di 200,00 euro. Tali spese non possono essere addebitate alla poiché ai sensi dell'art. 1667 c.c., è decaduta dall'azione di CP_1 Parte_1 garanzia per i vizi, avendo accettato l'opera senza riserve.
In merito alla carenza della documentazione relativa all'impianto realizzato dalla subappaltatrice occorre rilevare che quest'ultima mediante pec del 15.7.2021 si è resa disponibile CP_8 alla consegna di detta documentazione previa autorizzazione da parte di all'accesso Parte_1 dei locali da parte di un tecnico per la verifica dei dati identificativi delle macchine installate
(doc.24). Sul punto appare rilevante la testimonianza del sig. il quale ha confermato tale Tes_1 circostanza ma dall'interrogatorio formale del sig. , legale rappresentante di CP_10 Parte_1 si evince che quest'ultimo aveva negato l'accesso ai locali, pertanto, il costo per il completamento delle certificazioni, quantificato dal c.t.u. in 300,00 euro, è esclusivamente imputabile al rifiuto di di ricevere l'adempimento. Parte_1
§ Omessa realizzazione di corretta ventilazione forzata nei bagni
Risulta superata dalla prova testimoniale la conclusione alla quale è giunto il c.t.u. circa l'imputazione alla del 50% di responsabilità in concorso con il direttore dei lavori in merito CP_1
7 all'omessa realizzazione di una corretta ventilazione forzata nei bagni. Infatti, il teste ha Tes_1 dichiarato che anche il geom. il quale è succeduto all'arch. aveva indicato alla CP_4 CP_9 che avrebbe provveduto in modo autonomo alla canalizzazione esterna delle CP_1 Parte_1 ventole di aspirazione dopo aver ottenuto l'autorizzazione del condominio, richiedendo esplicitamente all'impresa di inserire delle ventole di aspirazione nel controsoffitto in attesa della suddetta autorizzazione condominiale sicché risulta che ha agito eseguendo una direttiva CP_1 imposta dalla committente attraverso indicazione data dal direttore dei lavori.
§ Insufficiente altezza delle pareti in cartongesso
Per la risoluzione della problematica il c.t.u. ha stimato l'importo di euro 10.756,00 ed ha accertato un errore progettuale addebitabile all'arch. e non all'impresa esecutrice che si è CP_9 attenuta a quanto previsto contrattualmente. Infatti, dalla tavola progettuale n. 8 si desume che il progetto prevedeva la realizzazione delle pareti fino al controsoffitto e non oltre.
§ Domanda di risarcimento del danno da lucro cessante
L'opponente fa riferimento ad un minor fatturato del 2020 rispetto al fatturato del 2021, il quale sarebbe stato determinato dal mancato svolgimento dell'attività poliambulatoriale;
tale richiesta non può essere accolta. La Cassazione è ormai granitica nell'affermare che, per ottenere il risarcimento del mancato guadagno, deve essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera patrimoniale del contraente danneggiato. In altre parole, si presuppone “la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità…, il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, e deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte” (cfr. Cass. n.
11254/2011). Nel caso di specie, tuttavia, parte opponente non ha allegato alcun elemento che dimostri che abbia effettivamente subito un danno da mancato guadagno a causa del Pt_1 mancato utilizzo della struttura come poliambulatorio. Peraltro, la domanda appare carente sotto il piano assertivo ed ancora prima viziata sotto il profilo logico-giuridico perché il concetto di
“guadagno” non è sovrapponibile al concetto di “ricavo”. La differenza tra i due valori risiede nella considerazione dei costi, sicché il ricavo (unico valore dedotto dall'attore) rappresenta il valore monetario totale delle entrate, mentre il “guadagno” è dato dalla differenza tra ricavi e costi di gestione di una determinata attività. Posto che il “lucro cessante” identifica il profitto
(guadagno) che il soggetto danneggiato non ha potuto conseguire per causa altrui, stante la carenza di specifica allegazione in merito agli elementi necessari per calcolarsi la voce di danno richiesta, la domanda va respinta. Come noto è onere del richiedente allegare e provare anche in via presuntiva la sussistenza di tutti i fatti necessari per quantificare “l'utile” che avrebbe percepito qualora il mezzo non si fosse rotto. Parte attrice, al riguardo, oltre a non aver fornito gli elementi di prova necessari, è stato carente anche sul piano assertivo, avendo omesso di illustrare
8 quali fossero i costi fissi e variabili dell'attività così precludendo a parte convenuta una difesa adeguata sul punto. Né risulterebbe applicabile “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c.; quest'ultimo, infatti, presuppone che sia particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché gravava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazioni equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabile e fini della precisa determinazione del danno stesso” (Cassazione n.127/2016).
Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è stato emesso per euro 8.396,00 a saldo della fattura n. 21 del 13.2.2020 oltre interessi e spese della procedura;
l'importo va confermato perché non è contestato che i lavori siano stati eseguiti per l'importo portato dalla fattura.
Posto che la domanda di risarcimento danni va accolta per l'importo di euro 13.000 oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, si dichiara la compensazione parziale con conseguente condanna di a pagare a parte attrice l'importo di euro 4.604,00 oltre interessi e CP_1 rivalutazione dal dovuto al saldo;
per l'effetto della compensazione il d.i. opposto provvisoriamente esecutivo va revocato con restituzione di quanto pagato in forza del medesimo per capitale ed interessi. Restano ferme le spese del monitorio perché il credito è sussitente.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte opposta alla rifusione in favore di parte opponente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.934,80 di cui euro 2.552,00 per compenso professionale (considerati valori medi sul decisum per fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) ed euro 382,80 per spese generali oltre iva e cpa di legge.
Le spese di lite nei confronti di devono essere rifuse da parte della committente , in CP_6 Pt_1 quanto la chiamata in causa è stata resa necessaria dalle contestazioni di vizi e difetti che la stessa ha avanzato e poi rivelatesi infondate (cfr. Cassazione ordinanza n. 6144/2024). Tali spese vengono liquidate in euro in complessivi euro 2.934,80 di cui euro 2.552,00 per compenso professionale (considerati valori medi sul decisum per fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) ed euro 382,80 per spese generali oltre iva e cpa di legge. Pa Per la stessa ragione le spese della terza chiamata impianti vanno poste a carico CP_7 di e si liquidano in 2.934,80 di cui euro 2.552,00 per compenso professionale (considerati Pt_1 valori medi sul decisum per fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) ed euro 382,80 per spese generali oltre iva e cpa di legge.
Le spese della c.t.u., già liquidate in separato decreto, vanno poste a carico di parte opposta e di parte opponente in egual misura.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Accertato il credito di euro 8.396,00 in favore di parte opposta;
Accertato il credito risarcitorio di verso di euro 13.000 Parte_1 Controparte_11 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
Dichiarata la compensazione parziale dei reciproci crediti tra parte opposta e parte opponente, condanna a pagare a l'importo di euro 4.604,00 oltre Controparte_1 Pt_1 rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, con condanna alla restituzione di quanto pagato in forza del medesimo per capitale ed intressi;
Condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite liquidate come in parte motiva
Condanna a rifondere alla terza chiamata le spese di lite, liquidate come in Parte_1 CP_6 Pa parte motiva. Condanna a rifondere alla terza chiamata nne le spese di lite, Parte_1 liquidate come in parte motiva.
Brescia, 12 febbraio 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
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