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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 6991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6991 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Laura Martano ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2132 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione nell'udienza dell'8.07.2025 e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Stendardo Parte_2
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._1 studio del medesimo, sito in alla;
Pt_1 Parte_1
- OPPONENTE –
E
(C.F. , già legale rappresentante Controparte_1 C.F._2 pro tempore della ditta individuale (P.I. Controparte_2
), con sede in S. Antimo (NA) alla Via Principe di Napoli P.IVA_2
n. 88, rappresentato e difeso dall'Avv. Rodolfo Spanò ( C.F._3 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del
[...] medesimo, sito in S. Arpino (CE) al Vico Pace n.5
- OPPOSTO-
Nonché
(P.IVA: ), in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante
TERZO PIGNORATO CONTUMACE-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615, co. II, c.p.c.)
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 8.07.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Brevemente circa i fatti di causa, si rileva che con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 17.01.2022, il
[...] ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, , già legale rappresentante pro Controparte_1 tempore della ditta individuale , per introdurre Controparte_2 la fase di merito del giudizio di opposizione (R.G.Es. 6854/20) all'esecuzione forzata, promossa nelle forme del pignoramento presso terzi, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “respinta ogni contraria istanza, accertata la fondatezza dell'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. proposta dal Parte_1 in nell'ambito del procedimento n. 6854/2020 R.G.E. del Pt_1
Tribunale di Napoli, dichiarare la parziale inesistenza del credito pignorato da nei confronti dell'opponente condominio Controparte_1 ed accertare e dichiarare che il credito vantato dall'opposto/convenuto
è da commisurarsi esclusivamente in € 1.925,88 secondo le indicazioni del Tribunale di Napoli rese in sentenza n. 6670/2021 e, per l'effetto, revocare la condanna del condominio al pagamento di quanto inflittogli in conseguenza della iniqua declaratoria di inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, nonché - venendo a cedere la irrevocabilità ed irretrattabilità del provvedimento di assegnazione - a riformulare il quantum del credito del riportato nell'ordinanza di CP_1 assegnazione somme con la riliquidazione degli importi, e dichiarare il diritto del condominio di in alla Parte_1 Pt_1 ripetizione degli importi così come iniquamente liquidati ed assegnati al creditore procedente per le spese di esecuzione nella misura di €
1.271,38 con distrazione in favore dell'avv. Rodolfo Spanò; - rimette all'equo apprezzamento del tribunale il governo delle spese di giustizia.”
2 Reiterando le medesime doglianze sollevate nella fase cautelare, parte istante ha eccepito la parziale inesistenza del credito riconosciuto in favore di dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. Controparte_1
11442/2006, posta a base dell'esecuzione forzata del 18.06.2020, in quanto assorbito per effetto delle ordinanze di assegnazione emesse nei procedimenti di espropriazione presso terzi, recanti RGE n.
33148/2009 e n. 22644/2010 promossi in danno dell'odierno opposto per complessivi euro 6.435,75 e in cui il Parte_1 assumeva la veste di terzo pignorato del . Parziale inesistenza CP_1 del credito trasfuso nel provvedimento giudiziale in quanto compensato, altresì, per effetto della sentenza n. 3304/2009, emessa all'esito del procedimento di opposizione a precetto recante RG
26456/07, promosso dall'esecutato e con la quale il Parte_1
Tribunale di Napoli condannava al pagamento delle Controparte_1 spese processuali nella misura di euro 1.430,00 (oltre IVA, CPA e spese generali). Contestando il quantum debeatur anche in ordine alle singole voci di credito richieste, ha concluso come in atti, con vittoria di spese di giudizio con attribuzione.
Si è costituito in giudizio , che preliminarmente ha Controparte_1 eccepito la tardività dell'opposizione in quanto depositata il
13.03.2021 a fronte della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi avvenuta il 18.6.2020; la litispendenza con il giudizio recante
RG 748/2018, per identità di petitum e causa petendi. Ha evidenziato di non aver avuto conoscenza delle procedure di espropriazione presso terzi riportate dall'opponente e quanto alla ordinanza di assegnazione emessa in favore di , ha sostenuto che Persona_1
l'eventuale pagamento eseguito in virtù della stessa era illegittimo, in quanto il titolo azionato da quest'ultimo è stato riformato dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1318/2019. In ordine alle singole voci di credito richieste, ha ribadito la correttezza della somma richiesta a titolo di spese di CTU, e rilevato quanto all'IVA che la stessa non essendo stata corrisposta dal andava Parte_1 calcolata al momento effettivo dell'emissione della fattura. Ha
3 concluso come in atti, il tutto con vittoria di spese di giudizio con attribuzione.
Espletati gli incombenti di rito, concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c., con provvedimento del 06.12.2022, all'udienza del
25.02.2025, il giudice ha trattenuto la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Con provvedimento reso in data 6.06.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato;
Quindi all'udienza dell'8.07.2025, verificata CP_3 la corretta integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, rimasto contumace, la causa è stata nuovamente assegnata in decisione, senza la concessione die termini di cui all'art. 190 cpc..
L'opposizione è fondata e va accolta nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
In limine litis va affermata l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 615 co 2 cpc - volta all'accertamento della parziale inesistenza del credito azionato - in quanto tempestivamente proposta dal entro Parte_1
l'udienza di assegnazione del credito.
Nel merito, si rileva che dalla documentazione versata in atti risulta che in data 19.04.2010 veniva emessa l'ordinanza di assegnazione nel pignoramento presso terzi recante RGE 33148/2009 in favore di per la somma di euro 1.580,00 ed euro Persona_2
592,50 per spese processuali oltre iva e cpa, nonché in data
03.12.2010 veniva emessa l'ordinanza di assegnazione nel pignoramento presso terzi recante RGE 2644/2019 in favore di per la somma di euro 3493,25 ed euro 770,00 per Persona_1 spese processuali oltre iva e cpa, entrambe procedure esecutive promosse ai danni dell'odierno opposto e con terzo pignorato CP_1 il odierno opponente. Quest'ultimo, in adempimento Parte_1 dell'obbligo incombente sullo stesso ex art 546 c.p.c. in virtù delle
4 predette ordinanze, ha provveduto al pagamento a a Persona_1 seguito di notifica di atto di precetto dell'importo complessivo di euro
4.798,51, mentre ha corrisposto all'Avv. la Persona_2 somma di euro 2.172,50, come attestato dalle quietanze di pagamento versate in atti (cfr. doc. nn. 9 e 12 tra gli allegati di parte opponente).
Atteso, dunque, l'intervenuto pagamento del credito da parte del quale terzo pignorato, si è verificata l'estinzione del Parte_1 rapporto obbligatorio intercorrente tra il creditore procedente ed il debitore esecutato, nonché tra il terzo Condominio ed il debitore nei limiti degli importi corrisposti. Controparte_1
Invero, sul punto, mette conto evidenziare che “A seguito dell'assegnazione al creditore esecutante della somma di danaro dovuta dal terzo al debitore esecutato, si verifica la sostituzione del creditore esecutante all'originario creditore-debitore-pignorato, sicché, da quel momento, il terzo è tenuto ad adempiere, nei limiti della somma assegnata, nei confronti del creditore esecutante;
tale pagamento estingue contemporaneamente il credito dell'assegnatario nei confronti del debitore esecutato e quello del terzo nei confronti del proprio creditore-esecutato. Tuttavia, permane la legittimazione di quest'ultimo
a fare valere i diritti nascenti dal rapporto con il creditore esecutante e particolarmente a pretendere la restituzione della somma che risultasse pagata dal terzo ma non fosse dovuta.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 08.02.2007, n. 2745).
Privo di pregio è il rilievo sollevato dall'opposto che ha dedotto l'illegittimità del pagamento eseguito dal Controparte_4
in forza della menzionata ordinanza di assegnazione, sul
[...] presupposto che il credito azionato da quest'ultimo è stato rideterminato dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli
n.1318/2019. Ed infatti, occorre considerare che la riforma parziale della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6744/2010 si è verificata successivamente alla chiusura della procedura esecutiva con l'emissione dell'ordinanza di assegnazione ed alla sua attuazione e
5 che la stessa afferisce esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra il creditore procedente e l'esecutato , Persona_1 Controparte_1 legittimando l'esercizio dell'azione restitutoria da quest'ultimo nei confronti del creditore istante, fermo viceversa il pagamento già eseguito dal terzo a in forza del rapporto Parte_1 Persona_1 di debito sussistente tra il debitor debitoris e . Controparte_1
In conclusione, l'importo del credito per cui il ha proceduto CP_1 esecutivamente va decurtato degli importi già corrisposti dal sulla base delle menzionate ordinanze di assegnazione, Parte_1 derivanti dai procedimenti espropriativi recanti RGE n. 33148/2009 e n. 22644/2010, ovvero euro 4.798,51 ed euro 2.172,50. Di talchè esso ammonta complessivamente ad euro 1.417,38, ovvero euro
8.388,39 - euro 6971,01. Ne consegue che l'ammontare del credito oggetto di pignoramento va definitivamente rideterminato in euro
1.417,38.
Quanto al controcredito portato dalla sentenza del Tribunale di
Napoli n. 3304/2009 di cui il ha eccepito la Parte_1 compensazione con il credito azionato dal , si rileva, nel caso CP_1 di specie che manca il presupposto della reciprocità delle obbligazioni fondante l'estinzione per compensazione ex art 1241 c.c. Invero, nel suindicato provvedimento giudiziale la condanna al pagamento delle spese processuali è stata emessa in favore del procuratore distrattario del nella specie l'Avv. Matteo F. Baldini, Parte_1 quale creditore avente autonoma legittimazione.
Pertanto, facendo buon governo del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui: “La sentenza resa nel giudizio di opposizione alla esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., commi 1 e 2, anche se la pubblicazione sia intervenuta successivamente alla ordinanza di assegnazione della somma emessa dal giudice della esecuzione (nella specie nel procedimento di espropriazione presso terzi), accerta ora per allora il diritto del creditore procedente di agire
"in executivis" per il credito portato dal titolo, legittimando il debitore che veda accolta la opposizione - in tutto od in parte ove la
6 contestazione attenga al "quantum" - ad esperire nei confronti del creditore soddisfatto l'azione di ripetizione della somma che risultasse indebitamente assegnata dal giudice della esecuzione, venendo a cedere la irrevocabilità ed irretrattabilità del provvedimento di assegnazione - che risponde alla funzione di garanzia degli effetti giuridici prodotti a vantaggio del terzo acquirente o del terzo assegnatario di buona fede - di fronte al giudicato, intervenuto tra creditore procedente e debitore esecutato, che accerta la invalidità od inefficacia, originaria o sopravvenuta, parziale o totale, del diritto di agire "in executivis" per il credito portato dal titolo. In tal caso, accertato dal giudice della opposizione che il diritto a procedere ad esecuzione forzata concerneva un credito per capitale interessi e rivalutazione monetaria, relativo ad un "quantum" per interessi e rivalutazione, inferiore a quello intimato con il precetto ed oggetto del pignoramento, il debitore espropriato del maggiore importo in esecuzione della ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione, è legittimato a ripetere dal creditore la somma indebita assegnata. In difetto di accertamento giudiziale ex art. 615 c.p.c., sia pure con sentenza sopravvenuta alla ordinanza di assegnazione, questa ultima deve ritenersi intangibile, rimanendo indifferente la procedura esecutiva - e rimanendo sottratti alla verifica di validità gli atti della stessa - ad un eventuale pregressa estinzione del credito portato in esecuzione, mediante pagamento spontaneo effettuato dal debitore, essendo questi tenuto a far valere il fatto estintivo sopravvenuto esclusivamente attraverso i rimedi della opposizione alla esecuzione ed agli atti esecutivi apprestati dall'ordinamento.” (cfr. Cassazione civile sez. III,
15.02.2019, n. 4528), principio ribadito dalla Suprema Corte con la sent. n. 23283 del 28.08.2024, secondo cui: “In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento - stante la sua tendenziale definitività, volta a garantire la stabilità dei risultati dell'espropriazione, quale conseguenza del sistema di garanzie di legalità assicurato dai rimedi interni al procedimento stesso a tutela delle parti - preclude al soggetto esecutato l'esperibilità dell'azione di
7 ripetizione di indebito, fondata sul presupposto dell'illegittimità dell'esecuzione, nei confronti del creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto riscosso, a meno che tale illegittimità non sia stata fatta valere con un'opposizione esecutiva proposta nel corso della procedura e accolta successivamente alla sua chiusura”.
Ciò posto, nella specie il non ha diritto alla ripetizione Parte_1 degli importi liquidati ed assegnati con l'ordinanza di assegnazione, emessa dal G.E, in quanto non è stata fornita prova alcuna che il terzo pignorato abbia pagato le somme assegnate con l'ordinanza emessa il 15.10.2021 dal G.E. nella fase cautelare (RGEs
6854/2020).
Quanto al governo delle spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'opposto e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del tenore delle difese svolte e dell'assenza di fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice Dott.ssa
Laura Martano definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. R.G. 2132/2022, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca l'ordinanza di assegnazione;
2) accerta e ridetermina l'ammontare del credito vantato dall'opposto/convenuto nell'importo di euro 1.417,38;
3) rigetta la domanda di accertamento del diritto dell'opponente alla ripetizione degli importi liquidati con ordinanza di assegnazione del 15.10.2021;
4) condanna già legale rappresentante pro Controparte_1 tempore della , al Controparte_5 pagamento in favore del Parte_1
in delle spese della presente fase di giudizio,
[...] Pt_1 che si liquidano in euro 1.701,00 per compensi oltre spese
8 generali cpa ed iva nelle misure di legge nonché euro 50,00 per esborsi.
Napoli, 11.07.2025 il Giudice dott.ssa Laura Martano
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Laura Martano ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2132 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione nell'udienza dell'8.07.2025 e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Stendardo Parte_2
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._1 studio del medesimo, sito in alla;
Pt_1 Parte_1
- OPPONENTE –
E
(C.F. , già legale rappresentante Controparte_1 C.F._2 pro tempore della ditta individuale (P.I. Controparte_2
), con sede in S. Antimo (NA) alla Via Principe di Napoli P.IVA_2
n. 88, rappresentato e difeso dall'Avv. Rodolfo Spanò ( C.F._3 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del
[...] medesimo, sito in S. Arpino (CE) al Vico Pace n.5
- OPPOSTO-
Nonché
(P.IVA: ), in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante
TERZO PIGNORATO CONTUMACE-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615, co. II, c.p.c.)
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 8.07.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Brevemente circa i fatti di causa, si rileva che con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 17.01.2022, il
[...] ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, , già legale rappresentante pro Controparte_1 tempore della ditta individuale , per introdurre Controparte_2 la fase di merito del giudizio di opposizione (R.G.Es. 6854/20) all'esecuzione forzata, promossa nelle forme del pignoramento presso terzi, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “respinta ogni contraria istanza, accertata la fondatezza dell'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. proposta dal Parte_1 in nell'ambito del procedimento n. 6854/2020 R.G.E. del Pt_1
Tribunale di Napoli, dichiarare la parziale inesistenza del credito pignorato da nei confronti dell'opponente condominio Controparte_1 ed accertare e dichiarare che il credito vantato dall'opposto/convenuto
è da commisurarsi esclusivamente in € 1.925,88 secondo le indicazioni del Tribunale di Napoli rese in sentenza n. 6670/2021 e, per l'effetto, revocare la condanna del condominio al pagamento di quanto inflittogli in conseguenza della iniqua declaratoria di inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, nonché - venendo a cedere la irrevocabilità ed irretrattabilità del provvedimento di assegnazione - a riformulare il quantum del credito del riportato nell'ordinanza di CP_1 assegnazione somme con la riliquidazione degli importi, e dichiarare il diritto del condominio di in alla Parte_1 Pt_1 ripetizione degli importi così come iniquamente liquidati ed assegnati al creditore procedente per le spese di esecuzione nella misura di €
1.271,38 con distrazione in favore dell'avv. Rodolfo Spanò; - rimette all'equo apprezzamento del tribunale il governo delle spese di giustizia.”
2 Reiterando le medesime doglianze sollevate nella fase cautelare, parte istante ha eccepito la parziale inesistenza del credito riconosciuto in favore di dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. Controparte_1
11442/2006, posta a base dell'esecuzione forzata del 18.06.2020, in quanto assorbito per effetto delle ordinanze di assegnazione emesse nei procedimenti di espropriazione presso terzi, recanti RGE n.
33148/2009 e n. 22644/2010 promossi in danno dell'odierno opposto per complessivi euro 6.435,75 e in cui il Parte_1 assumeva la veste di terzo pignorato del . Parziale inesistenza CP_1 del credito trasfuso nel provvedimento giudiziale in quanto compensato, altresì, per effetto della sentenza n. 3304/2009, emessa all'esito del procedimento di opposizione a precetto recante RG
26456/07, promosso dall'esecutato e con la quale il Parte_1
Tribunale di Napoli condannava al pagamento delle Controparte_1 spese processuali nella misura di euro 1.430,00 (oltre IVA, CPA e spese generali). Contestando il quantum debeatur anche in ordine alle singole voci di credito richieste, ha concluso come in atti, con vittoria di spese di giudizio con attribuzione.
Si è costituito in giudizio , che preliminarmente ha Controparte_1 eccepito la tardività dell'opposizione in quanto depositata il
13.03.2021 a fronte della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi avvenuta il 18.6.2020; la litispendenza con il giudizio recante
RG 748/2018, per identità di petitum e causa petendi. Ha evidenziato di non aver avuto conoscenza delle procedure di espropriazione presso terzi riportate dall'opponente e quanto alla ordinanza di assegnazione emessa in favore di , ha sostenuto che Persona_1
l'eventuale pagamento eseguito in virtù della stessa era illegittimo, in quanto il titolo azionato da quest'ultimo è stato riformato dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1318/2019. In ordine alle singole voci di credito richieste, ha ribadito la correttezza della somma richiesta a titolo di spese di CTU, e rilevato quanto all'IVA che la stessa non essendo stata corrisposta dal andava Parte_1 calcolata al momento effettivo dell'emissione della fattura. Ha
3 concluso come in atti, il tutto con vittoria di spese di giudizio con attribuzione.
Espletati gli incombenti di rito, concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c., con provvedimento del 06.12.2022, all'udienza del
25.02.2025, il giudice ha trattenuto la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Con provvedimento reso in data 6.06.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato;
Quindi all'udienza dell'8.07.2025, verificata CP_3 la corretta integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, rimasto contumace, la causa è stata nuovamente assegnata in decisione, senza la concessione die termini di cui all'art. 190 cpc..
L'opposizione è fondata e va accolta nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
In limine litis va affermata l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 615 co 2 cpc - volta all'accertamento della parziale inesistenza del credito azionato - in quanto tempestivamente proposta dal entro Parte_1
l'udienza di assegnazione del credito.
Nel merito, si rileva che dalla documentazione versata in atti risulta che in data 19.04.2010 veniva emessa l'ordinanza di assegnazione nel pignoramento presso terzi recante RGE 33148/2009 in favore di per la somma di euro 1.580,00 ed euro Persona_2
592,50 per spese processuali oltre iva e cpa, nonché in data
03.12.2010 veniva emessa l'ordinanza di assegnazione nel pignoramento presso terzi recante RGE 2644/2019 in favore di per la somma di euro 3493,25 ed euro 770,00 per Persona_1 spese processuali oltre iva e cpa, entrambe procedure esecutive promosse ai danni dell'odierno opposto e con terzo pignorato CP_1 il odierno opponente. Quest'ultimo, in adempimento Parte_1 dell'obbligo incombente sullo stesso ex art 546 c.p.c. in virtù delle
4 predette ordinanze, ha provveduto al pagamento a a Persona_1 seguito di notifica di atto di precetto dell'importo complessivo di euro
4.798,51, mentre ha corrisposto all'Avv. la Persona_2 somma di euro 2.172,50, come attestato dalle quietanze di pagamento versate in atti (cfr. doc. nn. 9 e 12 tra gli allegati di parte opponente).
Atteso, dunque, l'intervenuto pagamento del credito da parte del quale terzo pignorato, si è verificata l'estinzione del Parte_1 rapporto obbligatorio intercorrente tra il creditore procedente ed il debitore esecutato, nonché tra il terzo Condominio ed il debitore nei limiti degli importi corrisposti. Controparte_1
Invero, sul punto, mette conto evidenziare che “A seguito dell'assegnazione al creditore esecutante della somma di danaro dovuta dal terzo al debitore esecutato, si verifica la sostituzione del creditore esecutante all'originario creditore-debitore-pignorato, sicché, da quel momento, il terzo è tenuto ad adempiere, nei limiti della somma assegnata, nei confronti del creditore esecutante;
tale pagamento estingue contemporaneamente il credito dell'assegnatario nei confronti del debitore esecutato e quello del terzo nei confronti del proprio creditore-esecutato. Tuttavia, permane la legittimazione di quest'ultimo
a fare valere i diritti nascenti dal rapporto con il creditore esecutante e particolarmente a pretendere la restituzione della somma che risultasse pagata dal terzo ma non fosse dovuta.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 08.02.2007, n. 2745).
Privo di pregio è il rilievo sollevato dall'opposto che ha dedotto l'illegittimità del pagamento eseguito dal Controparte_4
in forza della menzionata ordinanza di assegnazione, sul
[...] presupposto che il credito azionato da quest'ultimo è stato rideterminato dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli
n.1318/2019. Ed infatti, occorre considerare che la riforma parziale della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6744/2010 si è verificata successivamente alla chiusura della procedura esecutiva con l'emissione dell'ordinanza di assegnazione ed alla sua attuazione e
5 che la stessa afferisce esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra il creditore procedente e l'esecutato , Persona_1 Controparte_1 legittimando l'esercizio dell'azione restitutoria da quest'ultimo nei confronti del creditore istante, fermo viceversa il pagamento già eseguito dal terzo a in forza del rapporto Parte_1 Persona_1 di debito sussistente tra il debitor debitoris e . Controparte_1
In conclusione, l'importo del credito per cui il ha proceduto CP_1 esecutivamente va decurtato degli importi già corrisposti dal sulla base delle menzionate ordinanze di assegnazione, Parte_1 derivanti dai procedimenti espropriativi recanti RGE n. 33148/2009 e n. 22644/2010, ovvero euro 4.798,51 ed euro 2.172,50. Di talchè esso ammonta complessivamente ad euro 1.417,38, ovvero euro
8.388,39 - euro 6971,01. Ne consegue che l'ammontare del credito oggetto di pignoramento va definitivamente rideterminato in euro
1.417,38.
Quanto al controcredito portato dalla sentenza del Tribunale di
Napoli n. 3304/2009 di cui il ha eccepito la Parte_1 compensazione con il credito azionato dal , si rileva, nel caso CP_1 di specie che manca il presupposto della reciprocità delle obbligazioni fondante l'estinzione per compensazione ex art 1241 c.c. Invero, nel suindicato provvedimento giudiziale la condanna al pagamento delle spese processuali è stata emessa in favore del procuratore distrattario del nella specie l'Avv. Matteo F. Baldini, Parte_1 quale creditore avente autonoma legittimazione.
Pertanto, facendo buon governo del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui: “La sentenza resa nel giudizio di opposizione alla esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., commi 1 e 2, anche se la pubblicazione sia intervenuta successivamente alla ordinanza di assegnazione della somma emessa dal giudice della esecuzione (nella specie nel procedimento di espropriazione presso terzi), accerta ora per allora il diritto del creditore procedente di agire
"in executivis" per il credito portato dal titolo, legittimando il debitore che veda accolta la opposizione - in tutto od in parte ove la
6 contestazione attenga al "quantum" - ad esperire nei confronti del creditore soddisfatto l'azione di ripetizione della somma che risultasse indebitamente assegnata dal giudice della esecuzione, venendo a cedere la irrevocabilità ed irretrattabilità del provvedimento di assegnazione - che risponde alla funzione di garanzia degli effetti giuridici prodotti a vantaggio del terzo acquirente o del terzo assegnatario di buona fede - di fronte al giudicato, intervenuto tra creditore procedente e debitore esecutato, che accerta la invalidità od inefficacia, originaria o sopravvenuta, parziale o totale, del diritto di agire "in executivis" per il credito portato dal titolo. In tal caso, accertato dal giudice della opposizione che il diritto a procedere ad esecuzione forzata concerneva un credito per capitale interessi e rivalutazione monetaria, relativo ad un "quantum" per interessi e rivalutazione, inferiore a quello intimato con il precetto ed oggetto del pignoramento, il debitore espropriato del maggiore importo in esecuzione della ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione, è legittimato a ripetere dal creditore la somma indebita assegnata. In difetto di accertamento giudiziale ex art. 615 c.p.c., sia pure con sentenza sopravvenuta alla ordinanza di assegnazione, questa ultima deve ritenersi intangibile, rimanendo indifferente la procedura esecutiva - e rimanendo sottratti alla verifica di validità gli atti della stessa - ad un eventuale pregressa estinzione del credito portato in esecuzione, mediante pagamento spontaneo effettuato dal debitore, essendo questi tenuto a far valere il fatto estintivo sopravvenuto esclusivamente attraverso i rimedi della opposizione alla esecuzione ed agli atti esecutivi apprestati dall'ordinamento.” (cfr. Cassazione civile sez. III,
15.02.2019, n. 4528), principio ribadito dalla Suprema Corte con la sent. n. 23283 del 28.08.2024, secondo cui: “In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento - stante la sua tendenziale definitività, volta a garantire la stabilità dei risultati dell'espropriazione, quale conseguenza del sistema di garanzie di legalità assicurato dai rimedi interni al procedimento stesso a tutela delle parti - preclude al soggetto esecutato l'esperibilità dell'azione di
7 ripetizione di indebito, fondata sul presupposto dell'illegittimità dell'esecuzione, nei confronti del creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto riscosso, a meno che tale illegittimità non sia stata fatta valere con un'opposizione esecutiva proposta nel corso della procedura e accolta successivamente alla sua chiusura”.
Ciò posto, nella specie il non ha diritto alla ripetizione Parte_1 degli importi liquidati ed assegnati con l'ordinanza di assegnazione, emessa dal G.E, in quanto non è stata fornita prova alcuna che il terzo pignorato abbia pagato le somme assegnate con l'ordinanza emessa il 15.10.2021 dal G.E. nella fase cautelare (RGEs
6854/2020).
Quanto al governo delle spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'opposto e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del tenore delle difese svolte e dell'assenza di fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice Dott.ssa
Laura Martano definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. R.G. 2132/2022, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca l'ordinanza di assegnazione;
2) accerta e ridetermina l'ammontare del credito vantato dall'opposto/convenuto nell'importo di euro 1.417,38;
3) rigetta la domanda di accertamento del diritto dell'opponente alla ripetizione degli importi liquidati con ordinanza di assegnazione del 15.10.2021;
4) condanna già legale rappresentante pro Controparte_1 tempore della , al Controparte_5 pagamento in favore del Parte_1
in delle spese della presente fase di giudizio,
[...] Pt_1 che si liquidano in euro 1.701,00 per compensi oltre spese
8 generali cpa ed iva nelle misure di legge nonché euro 50,00 per esborsi.
Napoli, 11.07.2025 il Giudice dott.ssa Laura Martano
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