TRIB
Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/01/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6457/2023 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione e vertente
TRA
nata il [...] a [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...], rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv.to Maria Rosaria Avino, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato il [...] in [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.to
Meo Felice;
RESISTENTE
con l'intervento della
Pag. 1 di 5 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA;
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate all'udienza del 27 novembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4 dicembre 2023, chiedeva di modificare le Parte_1 condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Nola con decreto del 30.07.2019, disponendo di rideterminare il diritto di visita paterno, confermare l'assegno di mantenimento ed assegnare la casa familiare sita in Somma Vesuviana alla ricorrente.
2. Il resistente, , si costituiva in giudizio e, contestando tutto quanto dedotto CP_1 dalla ricorrente, rappresentava che, a seguito della separazione, la ricorrente si era trasferita con i minori in Benevento ed in considerazione della distanza tra Somma Vesuviana e Benevento erano stati previsti incontri maggiormente limitati. Chiedeva di rideterminare il relativo diritto di vista, rigettando ogni altra pretesa e rideterminando nel caso il mantenimento per i minori in caso di mutamento dei tempi di frequentazione del minore.
3. All'udienza del 27 marzo 2024, il Giudice, rilevato che la notifica si era perfezionata oltre il termine assegnato, rinviava al 5 giugno 2024 onde assicurare il rispetto del termine libero a comparire. In quella data, sentite le parti, a scioglimento della suddetta riserva, il Giudice disponeva in via provvisoria, a parziale modifica delle statuizioni previste in sede di separazione, la contribuzione del al 50% delle spese straordinarie contratte nell'interesse dei minori e CP_1 rinviava, in considerazione dell'inammissibilità delle richieste istruttorie, al 27.11.2024 per discussione e decisione, sostituendo la predetta udienza con il deposito di note scritte. Lette le note, visto il parere del PM, il Giudice riservava la causa per la decisione al Collegio.
4. Nel procedimento ai sensi dell'art. 473bis.29 c.p.c., le parti, laddove sopravvengano giustificati motivi, possono in ogni tempo chiedere la revisione die provvedimenti a tutela dei minori ed in materia di contributi economici.
Nel caso in esame, in virtù della prospettazione effettuata da parte ricorrente, i motivi sopravvenuti constano nell'intervenuto spostamento dei minori da Benevento, ove si erano trasferiti con la madre, a Brusciano, riemergendo in tal senso l'esigenza di disporre l'assegnazione della casa coniugale, espressamente rinunciata in sede di separazione, nonché la mancanza di occupazione da parte della , la quale, ai tempi della separazione, era titolare di un forno, Pt_1 chiedendo di conseguenza la partecipazione del alle spese straordinarie. CP_1
Pag. 2 di 5 In primo luogo, non può trovare accoglimento la richiesta della ricorrente in ordine all'assegnazione della casa coniugale. Ed invero, occorre rammentare che il provvedimento di assegnazione della casa familiare costituisce un diritto indisponibile “finalizzato a garantire l'interesse dei minori alla continuità della vita familiare, al mantenimento delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali così da tutelare l'ambiente domestico dagli effetti negativi conseguenti alla crisi coniugale” (cfr. Corte d'Appello di Bologna, Sez. I, 30.10.2024).
Nel caso in esame, il Collegio non può che rilevare che i minori risultano già essere stati sradicati dall'habitat domestico, circostanza pacifica, essendosi la ricorrente trasferita con i figli minori, già nel 2019, in Benevento.
Ne consegue che è palese il venir meno il presupposto per la relativa assegnazione, come costantemente affermato dalla giurisprudenza sul punto (cfr. ex plurimis, Cass., S.U. 18 giugno
2012, n. 9371; Cass. civ., 4 luglio 2011, n. 14553) e, dunque, non può che rigettarsi la suddetta domanda, risultando del tutto irrilevante il nuovo e successivo trasferimento in Brusciano della
Caliendo con i minori dal momento che la precedente casa coniugale non può più identificarsi come “l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e che viene meno ove tale presupposto sia carente, per essersi già i figli sradicati dal luogo in cui si svolgeva l'esistenza familiare” (cfr. Cass. 9371/2012).
Viceversa, il ricorso risulta meritevole di accoglimento in ordine alla rimodulazione del regime di visita, anche in considerazione dell'avvicinamento dei minori al luogo in cui risiede il padre nonché della sostanziale concordia tra le parti in ordine alla necessità di rideterminare le statuizioni previste in separazione.
Si ritiene opportuno procedere a regolamentare nuovamente il diritto di visita, tenendo conto dell'adesione prestata dal in ordine alle condizioni indicate nel ricorso per le festività, CP_1 nei seguenti termini: i tempi di permanenza di saranno stabiliti dai genitori di Per_1 Per_2 comune accordo;
in mancanza di accordo, il padre terrà con sé i minori dalle Per_1 Per_2 ore 17.30 alle ore 21.00 del martedì e del giovedì; nonché a fine settimana alternati dalle 17.00 del venerdì fino al lunedì mattina presso scuola o casa della madre. Durante il periodo delle festività
Natalizie e di Fine Anno i minori trascorreranno ad anni alterni dalle ore 19.30 del 23 dicembre alle ore 21.30 del 26 dicembre e dalle ore 19.30 del 30 dicembre alle ore 9.00 del 2 gennaio;
per le vacanze pasquali i minori trascorreranno alternativamente dalle ore 15 del sabato santo alle ore
21.30 del giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore,
Pag. 3 di 5 che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno dei minori – in caso di assenza di accordo per un festeggiamento congiunto – i festeggiati consumeranno un pasto con ognuno dei genitori;
i minori trascorreranno con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; i minori trascorreranno con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
Considerata la rimodulazione dei tempi di permanenza e il cambio di occupazione rispetto alla separazione del (il quale allo stato, come confermato anche dalla relazione dei SS in CP_1 essere, svolge attività di guardia giurata e percepisce uno stipendio mensile pari ad € 800,00), va accolta la richiesta, spiegata in via riconvenzionale, dal di ridurre il mantenimento, CP_1 fissato in € 400,00 in sede di separazione in € 300,00 (€ 150,00 per ciascuno dei figli), oltre rivalutazione annuale ISTAT.
Va altresì confermata la statuizione già adottata in sede di ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. relativa alla partecipazione alle spese straordinarie, essendo venuti meno i costi sostenuti dal per le visite ai figli a Benevento, considerata la modifica delle condizioni economiche di CP_1 entrambe le parti (avendo la perso la propria occupazione e svolgendo lavori saltuari) Pt_1 nonché del mutamento delle circostanze di fatto intervenuto dai tempi della separazione. Ne consegue che entrambi i genitori dovranno partecipare al 50% alle spese straordinarie, come individuate in base al Protocollo tra il Tribunale di Nola ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati.
5. Ritenuto che, in base al tenore della decisione, le parti siano reciprocamente soccombenti ai sensi dell'art. 92 p.c., il Tribunale compensa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola definitivamente pronunziando, letto l'art. 472 bis.29, c.p.c. così provvede:
➢ Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale;
➢ Dispone, a modifica del decreto n. 694/2019, che i tempi di permanenza di e Per_1
saranno stabiliti dai genitori di comune accordo;
in mancanza di accordo, il Per_2 padre terrà con sé i minori , in mancanza di accordo, dalle ore 17.30 Per_1 Per_2 alle ore 21.00 del martedì e del giovedì; nonché a fine settimana alternati dalle 17.00 del venerdì fino al lunedì mattina presso scuola o casa della madre. Durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno i minori trascorreranno ad anni alterni dalle ore 19.30 del 23 dicembre alle ore 21.30 del 26 dicembre e dalle ore 19.30 del 30 dicembre alle ore
9.00 del 2 gennaio;
per le vacanze pasquali i minori trascorreranno alternativamente dalle
Pag. 4 di 5 ore 15 del sabato santo alle ore 21.30 del giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in
Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno dei minori – in caso di assenza di accordo per un festeggiamento congiunto – i festeggiati consumeranno un pasto con ognuno dei genitori;
i minori trascorreranno con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; i minori trascorreranno con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
➢ Determina in € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale
ISTAT, la somma a titolo di mantenimento per i figli minori e che Per_1 Per_2
dovrà versare entro il 5 di ogni mese a;
CP_1 Parte_1
➢ Dispone che partecipi al 50% delle spese straordinarie (come CP_1 individuate in base al Protocollo del Tribunale di Nola e del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Nola);
➢ Compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
Pag. 5 di 5