Accoglimento
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10/12/2025, n. 9731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9731 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09731/2025REG.PROV.COLL.
N. 04022/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4022 del 2025, proposto da NA VE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Cristina Faranda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Peschiera Borromeo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta 142;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 00935/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Peschiera Borromeo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 il Cons. UC TE e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- NA VE s.r.l. è cessionaria dei crediti spettanti ad Immobiliare Ametista s.r.l. originaria lottizzante del comparto commerciale D2C realizzato nel Comune di Peschiera Borromeo in forza della Convenzione Urbanistica Rep n. 74116 del 18/11/2008 per una quota percentuale pari al 62,40% dell’intera lottizzazione.
Su ricorso della predetta società cessionaria il T.a.r. per la Lombardia con sentenza n. 69/2022, confermata in appello con sentenza del Consiglio di Stato n. 3191/2024, ha condannato il Comune di Peschiera al pagamento in suo favore di complessivi € 651.116,42, oltre interessi a decorrere dal 23 luglio 2015 sino al saldo, a titolo di maggiori opere a scomputo realizzate e di spese sostenute per la progettazione e direzione lavori, in conformità alle corrispondenti disposizioni convenzionali.
2. A seguito di tale contenzioso il Comune soccombente assumeva la delibera consiliare n. 44 del 9/5/2024 con la quale riconosceva questo debito extra bilancio per complessivi € 708.535,77.
Il Responsabile dell’Area e Sviluppo del Territorio comunicava con nota del 24 giugno 2024 di voler procedere al pagamento di tale debito compensando un credito asseritamente esistente del Comune di Peschiera Borromeo nei confronti dei lottizzanti originari, per i maggiori oneri espropriativi dallo stesso sostenuti, in eccedenza rispetto al tetto stabilito dall’art. 12 della Convenzione in € 350.000,00.
Secondo il Comune poiché gli espropri erano costati complessivamente € 833.355,29, ovvero € 483.355,29 in più rispetto ai € 350.000 posti a suo carico, ai sensi dell’art. 12 della Convenzione attuativa, NA VE avrebbe dovuto rimborsare/conguagliare detti oneri per un importo di € 301.613,70 corrispondenti alla sua quota di cessione dei crediti di Ametista, (483.355,26x62,40%) e conseguentemente ricevere la minor somma di € 406.922,07 stante la decurtazione di € 301.613,70 dall’importo di € 708.535,77 quale debito riconosciuto dalla citata delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 29 maggio 2024.
NA VE s.r.l. adiva pertanto il T.a.r. Lombardia in sede di ottemperanza per dirimere la questione ed ottenere il pagamento anche della somma trattenuta dal Comune a titolo di compensazione.
3. Con sentenza n. 935/2025 il T.a.r. per la Lombardia:
- riteneva ammissibile l’eccezione di compensazione, respingendo, in parte, sul punto il ricorso in ottemperanza, con conseguente decurtazione del credito già riconosciuto in sede di cognizione;
- riteneva fondata la contestazione relativa al quantum del controcredito, dovendo l’eccezione di compensazione essere limitata alla parte di credito corrispondente alla percentuale di partecipazione alla realizzazione del comparto, pari, nel caso della appellante, al 62,40%, laddove il Comune aveva ritenuto di poter compensare l’intero maggior onere sostenuto per l’esproprio dei terreni necessari alla urbanizzazione dell’area, senza ripartire il credito tra i vari lottizzanti, richiamando il vincolo di solidarietà tra i lottizzanti previsto dall’art. 12 della convenzione.
4 - Avverso la predetta sentenza la società NA VE ha interposto appello per chiederne la riforma in quanto errata in diritto, articolando un unico complesso motivo di gravame.
La società critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile, in sede esecutiva, l’opponibilità di una eccezione di compensazione per un credito, contestato in separato giudizio pendente dinanzi al T.a.r. per la Lombardia, e già esistente al momento del giudizio intentato per il riconoscimento, da parte della cessionaria, del credito per le maggiori opere realizzate dalla società cedente lottizzante.
5 - Si è costituito in giudizio il Comune di Peschiera Borromeo per resistere all’appello, chiedendone la reiezione in quanto infondato nel merito.
Ha anche proposto appello incidentale per chiedere la riforma della sentenza nella parte in cui ha limitato l’opponibilità in compensazione del proprio controcredito alla percentuale di partecipazione al comparto del creditore procedente, quale cessionario del credito dell’originario lottizzante, sull’erroneo presupposto per cui quest’ultimo sarebbe obbligato nei limiti della predetta percentuale indicata in convenzione, senza tuttavia tener conto del vincolo di solidarietà tra i lottizzanti espressamente previsto in convenzione e ritenuto opponibile anche alla cessionaria del credito, in quanto soggetto operante alla stregua e con i poteri di un vero e proprio lottizzante.
6 - Alla camera di consiglio del 30 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7 - La questione posta all’esame della Sezione ha ad oggetto la corretta esecuzione della sentenza del T.a.r. Milano n. 69 del 2022 confermata da questa Sezione con sentenza n. 3191 del 2024.
8 - L’appello è fondato.
10 - Con un primo motivo l’appellante ha dedotto: “ Errores in procedendo ed in iudicando con riferimento alla mancata valutazione delle implicazioni processuali derivanti dal ricorso pendente innanzi al medesimo giudice di primo grado ed alla erronea interpretazione degli artt. 1243, 1309 e 1988 c.c. – grave vizio motivazionale – erronea rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto .”.
Lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha ritenuto possibile la compensazione in fase esecutiva di un controcredito del Comune preesistente alla formazione del giudicato e comunque contestato in sede giudiziale e quindi privo del requisito della “certezza” - richiesto ai fini della compensazione - essendo stata la richiesta di conguaglio contestata con autonomo ricorso dinanzi al T.a.r. per la Lombardia.
Il motivo è fondato.
Rammenta il Collegio che allorquando i presupposti della compensazione si verificano in tempo utile per essere dedotti nel corso del giudizio di cognizione all’esito del quale si è formato il titolo esecutivo, trova applicazione il principio per cui “ quando è opposta in sede esecutiva l’estinzione dell’obbligazione per intervenuta compensazione, occorre distinguere a seconda che la compensazione si sia verificata prima o dopo la formazione del titolo esecutivo posto a base del precetto. Nel primo caso vale il principio generale, secondo il quale il giudicato che è stato incorporato nel titolo esecutivo impedisce la proposizione dei fatti estintivi o impeditivi ad esso contrari. Nel secondo caso, l’eccezione di compensazione può essere fatta valere in sede di esecuzione (Cass. 24.4.2007 n. 9912; Cass. 30.11.2005 n. 26089; Cass. 25.3.1999 n. 2822) ”.
Nel caso di specie il controcredito del Comune per maggiori spese sostenute a titolo di indennità di esproprio era già esistente al momento in cui la società cessionaria ha agito per il riconoscimento del credito derivante dalle maggiori opere realizzate a scomputo e quindi era onere del Comune eccepire tempestivamente in compensazione il proprio credito in quella sede, pena la formazione del giudicato sulla pretesa creditoria che, coprendo il dedotto ed il deducibile, ammetta la opponibilità di fatti estintivi solo se insorti successivamente all’accertamento del credito in sede giudiziale.
Il T.a.r. per la Lombardia nel giudizio di cognizione ha invece dato espressamente atto che alcuna eccezione di compensazione era stata formalmente sollevata dal Comune per il credito relativo ai maggiori oneri espropriativi.
Obietta il Comune appellato che siffatta eccezione sarebbe inammissibile in quanto non dedotta tra i motivi di appello.
La difesa è infondata poiché trattandosi di un profilo relativo alla stessa ammissibilità dell’eccezione di compensazione nella fase esecutiva, la stessa è rilevabile d’ufficio anche dal Collegio e quindi non soggiace al divieto della mutatio libelli .
In ogni caso il predetto controcredito è anche oggetto di formale contestazione in un separato giudizio proposto dinanzi al T.a.r. per la Lombardia (RG n. 2457/2024) sicchè non solo non sussistono i presupposti per la compensazione legale, difettando il requisito della sua certezza, ma non è nemmeno ammissibile la compensazione giudiziale in quanto il credito non è di facile e pronta liquidazione (cfr. Cass. Civ. sez. un. 23225 del 2016) in ragione delle contestazioni mosse da NA VE s.r.l. circa la riferibilità dei maggiori costi per espropri a terreni oggetto della convenzione di lottizzazione a suo tempo sottoscritta.
La giurisprudenza civile ha infatti chiarito al riguardo che “ La compensazione, legale o giudiziale, rimane impedita tutte le volte in cui il credito opposto in compensazione sia stato ritualmente contestato in diverso giudizio non ancora definito, risultando a tal fine irrilevante l'eventuale sentenza di merito o provvedimento di condanna, anche se immediatamente esecutivi, emessi in quel giudizio, perché non consentono di ritenere integrato il requisito della definitività dell'accertamento, e dunque della certezza del controcredito ” (cfr. Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2019, n. 4313).
11. Da quanto precede discende l’infondatezza dell’appello incidentale – incentrato sul quantum del credito comunale nei confronti del singolo lottizzante - poiché ogni contestazione relativa al quantum del controcredito opposto dal Comune in compensazione risulta assorbita dalla accertata inopponibilità, in sede di ottemperanza, della relativa eccezione:
- trattandosi di credito preesistente alla formazione del giudicato della cui esecuzione si controverte;
- in ogni caso, tenuto conto della sua inammissibilità, per difetto del requisito della certezza in quanto credito contestato ed allo stato sub iudice .
11.1 L’appello incidentale è infondato nel merito anche per un’altra ragione: in sede di cessione del credito l’accollo dei debiti nascenti dalla convenzione è stato limitato alla posizione della cedente, senza richiamare l’art. 12 sul vincolo di solidarietà passiva tra i lottizzanti e senza che il Comune abbia opposto alcunchè circa tale limitazione, allorquando il contratto di cessione del credito gli è stato notificato, con l’effetto che ora il Comune non può invocare il vincolo di solidarietà passiva per debiti in relazione ai quali il cessionario è obbligato solo, pro quota , in forza del contratto di cessione di credito non contestato dal debitore ceduto.
Per superare il richiamato regime giuridico della cessione del credito che perimetra il fascio di diritti ed obblighi trasferiti in capo al cessionario, a nulla vale opporre che costui opererebbe di fatto alla stregua di un vero e proprio lottizzante poiché tale circostanza non muta il quadro giuridico della cessione del credito e non rende opponibile al terzo cessionario la previsione della convenzione relativa al vincolo di solidarietà passiva per gli eventuali crediti derivanti dagli espropri e pertanto consente al Comune di poter agire per il credito ulteriore nei confronti del solo cedente ma non del cessionario.
12 - Alla luce delle motivazioni che precedono l’appello è fondato, mentre l’appello incidentale dev’essere respinto: va conseguentemente ordinato al Comune di Peschiera Borromeo di procedere al pagamento del credito come accertato con sentenza n. 69/2022 del T.a.r. per la Lombardia, confermata in appello con sentenza del Consiglio di Stato n. 3191/2024, anche per la parte residua illegittimamente trattenuta a titolo di compensazione, oltre interessi legali, nel termine ultimativo di 45 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, pena la nomina di un Commissario ad acta che si indica sin d’ora nel Prefetto di Milano, con facoltà di delega in favore di un qualificato funzionario e che provvederà al pagamento, in via sostitutiva, su richiesta del creditore, una volta scaduto il termine ultimativo concesso, nel successivo termine di novanta giorni.
Tenuto conto delle circostanze del caso di specie e, segnatamente, della manifesta infondatezza della pretesa opposta dal Comune, come espressamente richiesto nel ricorso introduttivo, sono dovute le penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., a decorrere dalla scadenza del termine ultimativo di adempimento concesso (45 giorni), sino al pagamento del saldo, e sono quantificate nella misura del tasso legale di interesse, sulla sorte capitale residua da corrispondere, maggiorato dell’1%.
Dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di condanna del Comune al pagamento della tassa per la registrazione della sentenza in quanto non ancora liquidata (per ammissione della appellante) e quindi allo stato non sussiste alcun inadempimento a carico dell’obbligato principale (Comune di Peschiera Borromeo) né i presupposti per il regresso in capo al coobbligato in via sussidiaria (NA VE s.r.l.).
13 - Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 26 c.p.a. e 91 c.p.c. le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza appellata, ordina al Comune di Peschiera Borromeo di provvedere al pagamento del dovuto, per sorte capitale residua, interessi legali ed eventuali penalità di mora, nei sensi di cui in motivazione, in favore della società NA VE s.r.l., nel termine ultimativo di 45 giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, pena l’intervento sostitutivo, nei termini indicati in motivazione, del nominato Commissario ad acta con oneri a carico del Comune.
Condanna il Comune di Peschiera Borromeo alla rifusione in favore della NA VE s.r.l. delle spese del doppio grado che si liquidano complessivamente in euro 4.000,00 oltre IVA, CAP e spese generali come per legge e con diritto alla restituzione del contributo unificato del doppio grado se già versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EN ER, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
UC TE, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC TE | EN ER |
IL SEGRETARIO