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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/04/2025, n. 5815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5815 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 58522/2021
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Tommaso MARTUCCI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 58522/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 23/1/2025 e promosso da:
nata a [...] il [...] – C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Pompeo Trogo
n. 21, presso lo studio dell'avv. Mario Faramondi, (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE contro con sede a Milano, via Valtellina 15/17, capitale Controparte_1 sociale di € 100.000,00 interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale e P. Iva (soggetta P.IVA_1 all'attività di direzione e di coordinamento da parte della società , in persona del CP_1
procuratore speciale dott. nato a [...] in data [...] (CF. CP_2
), in virtù dei poteri allo stesso conferiti, giusta procura speciale in C.F._3
autentica dal Notaio del 31/07/2019 rep. 141140, racc. 35697 registrata a Persona_1
Milano DP II il 05/08/2019, al numero 22857 serie 1T, rilasciata dal dott. Persona_2
nella qualità di Consigliere della società munito dei necessari Controparte_1
poteri in forza del verbale del Consiglio di Amministrazione del 24.07.2019, come da procura speciale ai rogiti del Notaio di Roma, rep.7774, racc.4685, registrata a Roma 3 Controparte_3
in data 8 luglio 2019 al n.ro 16888 Serie 1T, non in proprio ma nella qualità di mandataria di
1 società costituita ai sensi della l. 30 aprile 1999, n.30, con sede in Controparte_4
Roma, Viale Piemonte n.38, capitale sociale €.10.000,00 int. versato, c.f., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma iscritta nell'elenco delle Società P.IVA_2
Veicolo al n.35412.6 rappresentata e difesa dall' Avv. Massimo Mannocchi (cod. fisc.
[...]
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere C.F._4
Arnaldo da Brescia n. 9/10 come da procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
OPPOSTA
OGGETTO: mutuo - opposizione al decreto ingiuntivo n. 12777/2021
CONCLUSIONI: per la parte opponente: “piaccia al Giudice adito: revocare il Decreto Ingiuntivo opposto in quanto inammissibile oltre che illegittimo, per i motivi e le causali di cui in narrativa. In particolare, in via preliminare, per prescrizione e/o decadenza di tutti i crediti nei confronti di essa opponente, oltre che per tutti gli altri motivi di cui in narrativa ivi compreso il formale disconoscimento di firma. Per l'effetto accertare e dichiarare che nulla deve essa opponenti alla anche quale mandataria di Controparte_1 [...]
. CP_4 i ulteriore e formale disconoscimento di ogni sottoscrizione al momento della produzione in originale nel fascicolo del presente giudizio degli atti e documenti presenti nel fascicolo monitorio nonché di ogni altro atto e/o documento eventualmente depositati. Con riserva di ulteriormente articolare e dedurre nei termini ex art. 183 cpc . Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara formalmente antistatario”
per la parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, G) rigettare le domande ed istanze tutte proposte dgli odierni opponenti, con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 12777/2021 in quanto infondate in fatto, in diritto per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'odierna opposizione, la Sig.ra al pagamento del medesimo importo di cui al decreto opposto e per le stesse Parte_1
o al pagamento del diverso importo che sarà effettivamente dovuto, oltre interessi al tasso legale richiesto e liquidato in decreto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 7/7/2021 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso proposto dalla Controparte_1
quale mandataria della in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_4
tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 12777/2021, N.R.G. 36092/2021, con cui intimava a
, quale garante, in virtù della fideiussione prestata il 10/4/2006, con data Parte_1
certa 11/4/2006, delle obbligazioni assunte dalla Italiana Regali s.r.l. nei confronti della
[...]
il pagamento in favore della ricorrente della somma di € Controparte_5
159.765,00, oltre ad interessi e spese processuali, di cui:
2 € 118.013,63 quale saldo debitore, alla data del 9/2/2012, del conto corrente n. 12811 acceso in data 11/2/2003 dalla Italiana Regali s.r.l. presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
€ 41.751,58 quale saldo debitore, alla data del 21/12/2017, del finanziamento n. 3471792, acceso il 4/6/2010 dalla Italiana Regali s.r.l. presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., oltre agli interessi come per legge
2. Con atto di citazione notificato in data 28/9/2021 conveniva in giudizio Parte_1
avanti all'intestato Tribunale la quale mandataria della Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al Controparte_4
decreto ingiuntivo n. 12777/2021, N.R.G. 36092/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 7/7/2021, chiedendone la revoca, vinte le spese di lite.
L'opponente eccepiva:
- la prescrizione di ogni avversa pretesa, risalendo la fideiussione azionata ex adverso al 2006;
- l'inesistenza della garanzia, disconoscendo la fideiussione sottesa al monitorio;
- la diversità dell'ente a favore del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo rispetto alla società ricorrente;
- l'estinzione della fideiussione per effetto della mala fede della controparte che, pur essendo stata a conoscenza dell'incapienza della debitrice principale, non aveva esercitato il recesso dai rapporti con la Italiana Regali s.r.l.;
- la mancanza di idonea prova dei crediti controversi.
3. Con comparsa del 13/5/2022 si costituiva in giudizio la quale Controparte_1
mandataria della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposta deduceva:
- l'infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione, avuto riguardo all'atto interruttivo della prescrizione costituito dalla richiesta di pagamento, da parte della banca, in data 29/2/2012, e alla propria insinuazione al passivo della Italiana Regali s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del
16/2/2012, risalente a marzo 2014;
- l'inammissibilità dell'avverso disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce alla fideiussione in quanto generico ed in subordine chiedeva la verificazione delle sottoscrizioni disconosciute;
- l'irrilevanza della mancata precisazione, nel decreto ingiuntivo, che la Controparte_1
era beneficiaria del provvedimento in qualità di mandataria della
[...] Controparte_4
3 - l'infondatezza dell'avversa eccezione di estinzione della garanzia prestata dalla per CP_6
effetto della mala fede della banca nell'esecuzione dei rapporti per non aver esercitato il recesso dagli stessi, avendo la creditrice tempestivamente richiesto alla controparte il pagamento del debito accumulato;
- la fondatezza della propria pretesa creditoria, a sostegno della quale produceva gli estratti conto relativi al conto corrente n. 1281.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'udienza del 23/1/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
***
5. Con il motivo di opposizione da esaminarsi per primo in ordine logico, Parte_1
eccepisce che il decreto ingiuntivo n. 12777/2021, N.R.G. 36092/2021, è stato emesso a favore di un soggetto diverso dalla ricorrente.
La doglianza non merita accoglimento.
Giova premettere che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato proposto in data 9/6/2021 dalla quale mandataria della in virtù della Controparte_1 Controparte_4
procura conferita con scrittura privata autenticata nelle firme il 9/7/2019 con atto notaio CP_3
rep. n. 7774, racc. n. 4685, mentre il decreto ingiuntivo è stato emesso a favore della
[...]
mandante Controparte_4
Ebbene, l'indicazione della quale beneficiaria del decreto ingiuntivo senza Controparte_4
l'indicazione della mandante non determina alcuna nullità, essendo la suddetta società succeduta nella titolarità dei crediti controversi alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per effetto del contratto di cessione di cui è stato pubblicato avviso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 del Testo Unico Bancario, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 23/12/2017, parte seconda n. 151.
Con il secondo motivo la ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte sulla Parte_1
fideiussione escussa dalla controparte e sottesa al monitorio.
La doglianza è priva di pregio.
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
4 Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr.
Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'ingiungente, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, è documentale che il 20/12/2017, in virtù del contratto di cessione ex artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999 stipulato il 20/12/2017, di cui è stato pubblicato avviso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 D.Lgs. n. 385/1993 sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23/12/2017, parte seconda n. 151, la
[...]
è divenuta cessionaria di un portafoglio di crediti di cui era titolare originariamente la CP_4
cui è poi succeduta la Banca Monte dei Paschi di Siena Controparte_5
S.p.A. e, con procura autenticata dal notaio il 3/7/2019, repertorio n. 7774/4685, Controparte_3
ha nominato la quale mandataria per la gestione ed il recupero dei Controparte_1
crediti relativi alla suddetta cessione.
Tra i crediti ceduti sono compresi i seguenti, in precedenza vantati dalla cedente nei confronti di
Italiana Regali s.r.l. derivanti dai seguenti rapporti:
- € 118.013,63 quale saldo debitore, alla data del 9/2/2012, del rapporto di conto corrente n.
12811 acceso in data 11/2/2003 da Italiana Regali s.r.l. presso la Controparte_5
[...]
- € 41.751,58 quale saldo debitore, alla data del 21/12/2017, del finanziamento n. 3471792, stipulato il 4/6/2010 tra la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e la Italiana Regali s.r.l..
Dalla c.t.u. grafologica espletata in corso di causa, inoltre, è emerso che le otto sottoscrizioni a nome apparente di , apposte sulla fideiussione prestata a garanzia delle Parte_1
5 obbligazioni assunte dalla Italiana Regali s.r.l. verso la il Controparte_5
10/4/2006, oggetto di verificazione, sono da considerarsi autografe, in quanto riconducibili alla mano di . Parte_1
Osserva, in particolare, il c.t.u. che le omogeneità riscontrate fra il grafismo oggetto di verifica e il grafismo autografo sono tante e tali da non lasciare dubbi sull'origine delle firme oggetto di verificazione. I tratti individualizzanti del grafismo autografo si ritrovano pienamente nelle firme in verifica, dove si rinviene un ambiente grafico spontaneo, anche per quel che riguarda la scrittura indicata con la sigla V1, dove il ripasso esistente non costituisce di per sé elemento di artificiosità, in quanto vi si ritrovano comunque tutti gli aspetti che connaturano lo scritto autografo. Le firme in verifica presentano un elevato livello di stilizzazione, dove la gestualità appone reiterati occhielli, lacci e strutture a chiocciola, inconfondibili e appartenenti all'autografia.
La forma addossata visibile nelle firme in verifica è presente anche nelle scritture di comparazione e vengono finanche rispettati i rapporti dimensionali interni.
Particolarmente rilevante risulta la corrispondenza nella qualità del tratto, che appare, in entrambi i gruppi, nutrito e inchiostrato, con scarse differenziazioni pressorie, tanto che il c.t.u. ha ritenuto improbabile che un falsario fosse in grado di riprodurre le medesime forme autografe, producendo lo stesso tipo di tratto, senza tradire segni di artificio.
Ebbene, la c.t.u. è pienamente condivisibile, in quanto approfondita nell'analisi delle sottoscrizioni disconosciute priva di vizi logico-giuridici.
L'opponente eccepisce l'estinzione della fideiussione da lei prestata per effetto della condotta contraria alla mala fede della creditrice.
La deduzione è priva di pregio.
Premesso che l'eccezione è sussumibile nell'ambito dell'art. 1956 c.c., non è stata allegata né comprovata la sussistenza dei presupposti che, in base alla citata norma, determinano l'estinzione della garanzia.
Con l'ultimo motivo di opposizione contesta la prova del credito azionato Parte_1
dalla controparte.
La censura non coglie nel segno.
Richiamato quanto sopra esposto in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso in esame l'opposta ha comprovato i propri crediti, avendo versato in atti i contratti di finanziamento e di conto corrente per cui è causa, oltre che, in
6 relazione a quest'ultimo, gli estratti conto, pertanto ha assolto all'onere probatorio a suo carico.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, e quelle di c.t.u., liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 28/9/2021 da avverso la Parte_1 [...]
quale mandataria della in persona del legale Controparte_1 CP_4 Controparte_4
rappresentante pro tempore, contrariis reiectis;
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 12777/2021, N.R.G. 36092/2021, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 7/7/2021;
CONDANNA a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in € Parte_1
10.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge;
PONE le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'opponente.
Così deciso in Roma, li 16/4/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
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REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Tommaso MARTUCCI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 58522/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 23/1/2025 e promosso da:
nata a [...] il [...] – C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Pompeo Trogo
n. 21, presso lo studio dell'avv. Mario Faramondi, (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE contro con sede a Milano, via Valtellina 15/17, capitale Controparte_1 sociale di € 100.000,00 interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale e P. Iva (soggetta P.IVA_1 all'attività di direzione e di coordinamento da parte della società , in persona del CP_1
procuratore speciale dott. nato a [...] in data [...] (CF. CP_2
), in virtù dei poteri allo stesso conferiti, giusta procura speciale in C.F._3
autentica dal Notaio del 31/07/2019 rep. 141140, racc. 35697 registrata a Persona_1
Milano DP II il 05/08/2019, al numero 22857 serie 1T, rilasciata dal dott. Persona_2
nella qualità di Consigliere della società munito dei necessari Controparte_1
poteri in forza del verbale del Consiglio di Amministrazione del 24.07.2019, come da procura speciale ai rogiti del Notaio di Roma, rep.7774, racc.4685, registrata a Roma 3 Controparte_3
in data 8 luglio 2019 al n.ro 16888 Serie 1T, non in proprio ma nella qualità di mandataria di
1 società costituita ai sensi della l. 30 aprile 1999, n.30, con sede in Controparte_4
Roma, Viale Piemonte n.38, capitale sociale €.10.000,00 int. versato, c.f., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma iscritta nell'elenco delle Società P.IVA_2
Veicolo al n.35412.6 rappresentata e difesa dall' Avv. Massimo Mannocchi (cod. fisc.
[...]
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere C.F._4
Arnaldo da Brescia n. 9/10 come da procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
OPPOSTA
OGGETTO: mutuo - opposizione al decreto ingiuntivo n. 12777/2021
CONCLUSIONI: per la parte opponente: “piaccia al Giudice adito: revocare il Decreto Ingiuntivo opposto in quanto inammissibile oltre che illegittimo, per i motivi e le causali di cui in narrativa. In particolare, in via preliminare, per prescrizione e/o decadenza di tutti i crediti nei confronti di essa opponente, oltre che per tutti gli altri motivi di cui in narrativa ivi compreso il formale disconoscimento di firma. Per l'effetto accertare e dichiarare che nulla deve essa opponenti alla anche quale mandataria di Controparte_1 [...]
. CP_4 i ulteriore e formale disconoscimento di ogni sottoscrizione al momento della produzione in originale nel fascicolo del presente giudizio degli atti e documenti presenti nel fascicolo monitorio nonché di ogni altro atto e/o documento eventualmente depositati. Con riserva di ulteriormente articolare e dedurre nei termini ex art. 183 cpc . Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara formalmente antistatario”
per la parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, G) rigettare le domande ed istanze tutte proposte dgli odierni opponenti, con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 12777/2021 in quanto infondate in fatto, in diritto per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'odierna opposizione, la Sig.ra al pagamento del medesimo importo di cui al decreto opposto e per le stesse Parte_1
o al pagamento del diverso importo che sarà effettivamente dovuto, oltre interessi al tasso legale richiesto e liquidato in decreto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 7/7/2021 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso proposto dalla Controparte_1
quale mandataria della in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_4
tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 12777/2021, N.R.G. 36092/2021, con cui intimava a
, quale garante, in virtù della fideiussione prestata il 10/4/2006, con data Parte_1
certa 11/4/2006, delle obbligazioni assunte dalla Italiana Regali s.r.l. nei confronti della
[...]
il pagamento in favore della ricorrente della somma di € Controparte_5
159.765,00, oltre ad interessi e spese processuali, di cui:
2 € 118.013,63 quale saldo debitore, alla data del 9/2/2012, del conto corrente n. 12811 acceso in data 11/2/2003 dalla Italiana Regali s.r.l. presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
€ 41.751,58 quale saldo debitore, alla data del 21/12/2017, del finanziamento n. 3471792, acceso il 4/6/2010 dalla Italiana Regali s.r.l. presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., oltre agli interessi come per legge
2. Con atto di citazione notificato in data 28/9/2021 conveniva in giudizio Parte_1
avanti all'intestato Tribunale la quale mandataria della Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al Controparte_4
decreto ingiuntivo n. 12777/2021, N.R.G. 36092/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 7/7/2021, chiedendone la revoca, vinte le spese di lite.
L'opponente eccepiva:
- la prescrizione di ogni avversa pretesa, risalendo la fideiussione azionata ex adverso al 2006;
- l'inesistenza della garanzia, disconoscendo la fideiussione sottesa al monitorio;
- la diversità dell'ente a favore del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo rispetto alla società ricorrente;
- l'estinzione della fideiussione per effetto della mala fede della controparte che, pur essendo stata a conoscenza dell'incapienza della debitrice principale, non aveva esercitato il recesso dai rapporti con la Italiana Regali s.r.l.;
- la mancanza di idonea prova dei crediti controversi.
3. Con comparsa del 13/5/2022 si costituiva in giudizio la quale Controparte_1
mandataria della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposta deduceva:
- l'infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione, avuto riguardo all'atto interruttivo della prescrizione costituito dalla richiesta di pagamento, da parte della banca, in data 29/2/2012, e alla propria insinuazione al passivo della Italiana Regali s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del
16/2/2012, risalente a marzo 2014;
- l'inammissibilità dell'avverso disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce alla fideiussione in quanto generico ed in subordine chiedeva la verificazione delle sottoscrizioni disconosciute;
- l'irrilevanza della mancata precisazione, nel decreto ingiuntivo, che la Controparte_1
era beneficiaria del provvedimento in qualità di mandataria della
[...] Controparte_4
3 - l'infondatezza dell'avversa eccezione di estinzione della garanzia prestata dalla per CP_6
effetto della mala fede della banca nell'esecuzione dei rapporti per non aver esercitato il recesso dagli stessi, avendo la creditrice tempestivamente richiesto alla controparte il pagamento del debito accumulato;
- la fondatezza della propria pretesa creditoria, a sostegno della quale produceva gli estratti conto relativi al conto corrente n. 1281.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'udienza del 23/1/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
***
5. Con il motivo di opposizione da esaminarsi per primo in ordine logico, Parte_1
eccepisce che il decreto ingiuntivo n. 12777/2021, N.R.G. 36092/2021, è stato emesso a favore di un soggetto diverso dalla ricorrente.
La doglianza non merita accoglimento.
Giova premettere che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato proposto in data 9/6/2021 dalla quale mandataria della in virtù della Controparte_1 Controparte_4
procura conferita con scrittura privata autenticata nelle firme il 9/7/2019 con atto notaio CP_3
rep. n. 7774, racc. n. 4685, mentre il decreto ingiuntivo è stato emesso a favore della
[...]
mandante Controparte_4
Ebbene, l'indicazione della quale beneficiaria del decreto ingiuntivo senza Controparte_4
l'indicazione della mandante non determina alcuna nullità, essendo la suddetta società succeduta nella titolarità dei crediti controversi alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per effetto del contratto di cessione di cui è stato pubblicato avviso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 del Testo Unico Bancario, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 23/12/2017, parte seconda n. 151.
Con il secondo motivo la ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte sulla Parte_1
fideiussione escussa dalla controparte e sottesa al monitorio.
La doglianza è priva di pregio.
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
4 Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr.
Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'ingiungente, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, è documentale che il 20/12/2017, in virtù del contratto di cessione ex artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999 stipulato il 20/12/2017, di cui è stato pubblicato avviso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 D.Lgs. n. 385/1993 sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23/12/2017, parte seconda n. 151, la
[...]
è divenuta cessionaria di un portafoglio di crediti di cui era titolare originariamente la CP_4
cui è poi succeduta la Banca Monte dei Paschi di Siena Controparte_5
S.p.A. e, con procura autenticata dal notaio il 3/7/2019, repertorio n. 7774/4685, Controparte_3
ha nominato la quale mandataria per la gestione ed il recupero dei Controparte_1
crediti relativi alla suddetta cessione.
Tra i crediti ceduti sono compresi i seguenti, in precedenza vantati dalla cedente nei confronti di
Italiana Regali s.r.l. derivanti dai seguenti rapporti:
- € 118.013,63 quale saldo debitore, alla data del 9/2/2012, del rapporto di conto corrente n.
12811 acceso in data 11/2/2003 da Italiana Regali s.r.l. presso la Controparte_5
[...]
- € 41.751,58 quale saldo debitore, alla data del 21/12/2017, del finanziamento n. 3471792, stipulato il 4/6/2010 tra la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e la Italiana Regali s.r.l..
Dalla c.t.u. grafologica espletata in corso di causa, inoltre, è emerso che le otto sottoscrizioni a nome apparente di , apposte sulla fideiussione prestata a garanzia delle Parte_1
5 obbligazioni assunte dalla Italiana Regali s.r.l. verso la il Controparte_5
10/4/2006, oggetto di verificazione, sono da considerarsi autografe, in quanto riconducibili alla mano di . Parte_1
Osserva, in particolare, il c.t.u. che le omogeneità riscontrate fra il grafismo oggetto di verifica e il grafismo autografo sono tante e tali da non lasciare dubbi sull'origine delle firme oggetto di verificazione. I tratti individualizzanti del grafismo autografo si ritrovano pienamente nelle firme in verifica, dove si rinviene un ambiente grafico spontaneo, anche per quel che riguarda la scrittura indicata con la sigla V1, dove il ripasso esistente non costituisce di per sé elemento di artificiosità, in quanto vi si ritrovano comunque tutti gli aspetti che connaturano lo scritto autografo. Le firme in verifica presentano un elevato livello di stilizzazione, dove la gestualità appone reiterati occhielli, lacci e strutture a chiocciola, inconfondibili e appartenenti all'autografia.
La forma addossata visibile nelle firme in verifica è presente anche nelle scritture di comparazione e vengono finanche rispettati i rapporti dimensionali interni.
Particolarmente rilevante risulta la corrispondenza nella qualità del tratto, che appare, in entrambi i gruppi, nutrito e inchiostrato, con scarse differenziazioni pressorie, tanto che il c.t.u. ha ritenuto improbabile che un falsario fosse in grado di riprodurre le medesime forme autografe, producendo lo stesso tipo di tratto, senza tradire segni di artificio.
Ebbene, la c.t.u. è pienamente condivisibile, in quanto approfondita nell'analisi delle sottoscrizioni disconosciute priva di vizi logico-giuridici.
L'opponente eccepisce l'estinzione della fideiussione da lei prestata per effetto della condotta contraria alla mala fede della creditrice.
La deduzione è priva di pregio.
Premesso che l'eccezione è sussumibile nell'ambito dell'art. 1956 c.c., non è stata allegata né comprovata la sussistenza dei presupposti che, in base alla citata norma, determinano l'estinzione della garanzia.
Con l'ultimo motivo di opposizione contesta la prova del credito azionato Parte_1
dalla controparte.
La censura non coglie nel segno.
Richiamato quanto sopra esposto in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso in esame l'opposta ha comprovato i propri crediti, avendo versato in atti i contratti di finanziamento e di conto corrente per cui è causa, oltre che, in
6 relazione a quest'ultimo, gli estratti conto, pertanto ha assolto all'onere probatorio a suo carico.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, e quelle di c.t.u., liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 28/9/2021 da avverso la Parte_1 [...]
quale mandataria della in persona del legale Controparte_1 CP_4 Controparte_4
rappresentante pro tempore, contrariis reiectis;
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 12777/2021, N.R.G. 36092/2021, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 7/7/2021;
CONDANNA a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in € Parte_1
10.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge;
PONE le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'opponente.
Così deciso in Roma, li 16/4/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
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