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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/05/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
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PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
L'anno 2025, il giorno 21 del mese di maggio, ore 9.00, all'udienza tenuta dal G.U. presso la Prima Sezione Civile dr.ssa Grazia Maria CRUCITTI, viene chiamata la causa iscritta al n. 3312 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
<p. i.v.a.: , rappresentata e difesa dall'avv. Serenella Galeno, per P.IVA_1
procura in calce all'atto di citazione;
- ATTRICE- contro
(già Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore <p. i.v.a.: ; P.IVA_2
- CONVENUTA CONTUMACE -
avente per OGGETTO: somministrazione di energia elettrica – pagamento somme.
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E' comparso:
l'avv. Antonino Rodà, per delega dell'avv. Serenella Galeno, nell'interesse di parte attrice.
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa.
IL G.I.
DISPONE che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il procuratore di parte attrice discute oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio
[...]
l' (già Controparte_1 [...]
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, al fine di sentirla ivi condannare al pagamento della somma di Euro
5.389,48, per sorte capitale (portata dalle fatture riepilogate nel cd. prospetto contabile) oltre interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002, da maggiorarsi degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura "degli interessi legali di mora" ex artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs.
n. 192/2012, oltre ad Euro 1.080,00 quale risarcimento ex art. 6 comma 2 D.Lgs.
231/2002 per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale.
In via subordinata, chiedeva il pagamento delle stesse somme a titolo di ingiustificato arricchimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al saldo.
Al riguardo, esponeva di essere creditrice, nei confronti dell'
[...]
convenuta, di una serie di somme maturate quale Controparte_1
corrispettivo della fornitura di energia elettrica, in forza di cessione di credito intervenuta con la Società Hera Comm S.r.l., redatta con scrittura privata del
27.9.2017 (rep. n. 14.249), autenticata dal Notaio e Persona_1
regolarmente notificata alla controparte, che comprendeva tutti gli interessi maturati e maturandi, tutti gli accessori ed i privilegi, tutte le garanzie e tutte le cause di prelazione, tutti i diritti e le facoltà accessorie che assistono i crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai crediti e al loro esercizio.
Riportava un prospetto riepilogativo dei crediti ceduti evidenziando che, alla data del 25.10.2021, il capitale dovuto era pari ad Euro 5.389,48 e la somma, dovuta a titolo di interessi di mora, era pari ad Euro 1.858,43, oltre i successivi interessi di mora maturandi sino al saldo.
Rappresentava che la somministrazione relativa all'energia elettrica era avvenuta da parte della società Hera Comm S.r.l., quale esercente in regime di salvaguardia per l'area territoriale della , ai sensi del D.L. 73/2007, CP_1
convertito in Legge 125/2007, selezionata a seguito di una procedura concorsuale pubblica disposta dall'Acquirente CO (Società garante della fornitura di energia elettrica).
Precisava, che il regime di salvaguardia fosse un rapporto che si instaura ope legis a seguito della mancata stipulazione, da parte di un utente dotato di determinate caratteristiche, di alcun contratto con un fornitore al mercato libero
-ipotesi ricorrente nel caso di specie-, ovvero a seguito della risoluzione dello stesso.
Deduceva, inoltre, di essere creditrice del risarcimento di Euro 40,00 per ogni fattura in forza dell'applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2002, norma diretta a sanzionare l'ingiustificato e ingiustificabile ulteriore ritardo nei pagamenti dei crediti commerciali. Tenuto conto del numero di fatture su cui la domanda giudiziale risultava fondata (27) dichiarava che il risarcimento dovuto ammontava ad Euro 1.080,00.
Rilevava, poi, la debenza degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283
c.c., da quantificarsi nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.Lgs. 231/2002 novellato dal D.Lgs. 192/2012, come previsto dall'art. 1284 comma 4, con decorrenza dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
In via gradata, chiedeva il pagamento, ex art. 2041 c.c., dell'indennizzo a titolo di indebito arricchimento della convenuta per la fornitura ricevuta.
Deduceva l'incontestabilità del beneficio goduto dall'
[...]
convenuta, in ragione dell'erogazione della somministrazione e, CP_1
conseguentemente, del diritto all'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c. attesa la sussistenza dei requisiti tipicamente richiesti dalla giurisprudenza.
L' Controparte_1
(già ), non si costituiva in giudizio e ne Controparte_2
veniva dichiarata la contumacia. La domanda è fondata e va accolta.
1. In via preliminare deve premettersi che la Parte_1
agisce, nel presente giudizio, al fine di ottenere il pagamento di un credito cedutole dall'originaria società creditrice, Hera Comm S.r.l., e maturato, nei confronti della menzionata ND , con riferimento al servizio CP_1
di fornitura di energia elettrica.
Orbene, il titolo contrattuale sulla base del quale l'attrice agisce è costituito da un contratto di cessione concluso con la suddetta società creditrice, Hera
Comm S.r.l., redatto con scrittura privata del 27.9.2017 (rep. n. 14.249), autenticata dal Notaio registrata in data 28.09.2017 (cfr. Persona_1
documento allegato al fascicolo di parte attrice).
Da ciò discende la piena legittimazione ad agire dell'attrice, la quale ha dimostrato di essere l'attuale titolare dei crediti oggetto di causa sulla scorta della documentazione prodotta e di avere rispettato l'iter previsto per l'opponibilità della cessione all' convenuta (art. 1264 c.c.), mediante Controparte_1
la notificazione a quest'ultima della cessione.
Giova poi precisare che, sebbene l'art. 69 RD n. 2440 del 1929 si applichi ai soli crediti dovuti da amministrazioni statali, pur tuttavia la predetta cessione ha rispettato questa norma, in quanto è intervenuta mediante scrittura privata autenticata.
2. Ciò posto, occorre adesso esaminare le posizioni creditorie vantate da parte attrice con riferimento alla cessione inerente i crediti facenti capo alla cedente.
Deve rilevarsi che, per come dedotto sin dall'atto introduttivo del giudizio e per come documentato in atti, il servizio, reso da Hera Comm S.r.l., va ricondotto nell'alveo del servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n.
125 e del DM 23.11.2007.
Si tratta di un servizio che viene attivato per i clienti finali (siano essi enti pubblici o soggetti privati) che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero (o ne siano rimasti privi) e siano intestatari di almeno un sito in media o alta tensione oppure siano titolari di soli siti in bassa tensione con oltre 50 dipendenti o con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro.
La documentazione prodotta da parte attrice dimostra inequivocabilmente che Hera Comm S.r.l. abbia agito, nella veste di società selezionata per questo servizio, con riferimento all'area territoriale della , negli anni 2017 e CP_1
2018 (cfr. procedura concorsuale;
cfr. fatture).
Tra le parti non vi è, quindi, stato mai alcun contratto sottoscritto dai rispettivi rappresentanti legali sulla base della loro autonomia privata, in quanto si tratta di un rapporto sorto ex lege.
L'assenza del contratto scritto è irrilevante nel caso di specie proprio perché il rapporto contrattuale è sorto a causa della carenza di un fornitore di energia elettrica ed a salvaguardia dell' , che altrimenti sarebbe Controparte_1
rimasta sprovvista di un servizio essenziale per l'assolvimento dei propri doveri istituzionali.
La giurisprudenza di merito ha avuto modo di rilevare che il vincolo negoziale tra le parti sorge, ex novo e automaticamente, in conseguenza dell'erogazione di energia nell'ambito del servizio di salvaguardia, come previsto dalla normativa di settore (legge n. 125/2007 e decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 novembre 2007 - sul punto, Tribunale di
Bologna, 19.7.2019 n. 1691) e che "... il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel cd. regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale, trovando fondamento nelle previsioni del D.L. 18 giugno 2007 n. 73 e sulla base di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia con le modalità di calcolo statuite dal detto decreto, per tutti gli enti pubblici e le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero. Tale rapporto, alla stregua della normativa richiamata, può essere interrotto in qualsiasi momento. Trattasi quindi di fonte legale del contratto, per cui sussiste il presupposto per l'attivazione della
" (Tribunale di Bologna, sent. n. 2976/2022 del Parte_2
30.11.2022; Tribunale di Bologna, sent. n. 707/2022 del 21.3.2022; Tribunale di
Catanzaro, n. 1553/22).
3. Occorre, a questo punto, procedere a valutare la fondatezza della domanda.
Sulla base dell'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. gravava su parte attrice l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo contrattuale (assolto nel caso di specie con la produzione del contratto di cessione e degli atti inerenti il servizio di salvaguardia) e l'esecuzione della prestazione, allegando l'altrui inadempimento.
Spettava, invece, all' dimostrare di avere Controparte_1
adempiuto, anche solo parzialmente, ovvero eccepire l'altrui inadempimento ex art. 1460 c.c..
Orbene, l'attrice ha dimostrato di essere cessionaria di una serie di crediti maturati dalla cedente nell'ambito del servizio di salvaguardia, che le competeva nel 2017 e che la convenuta ha regolarmente avuto notizia dell'atto di cessione dei crediti. Inoltre, vi è prova documentale della fornitura di energia elettrica, sulla base delle fatture azionate. Alla stregua dei richiamati principi in tema di distribuzione processuale dell'onere probatorio, va rilevato che la convenuta
[...]
non ha provato di aver adempiuto Controparte_1
alla fondamentale obbligazione su di essa gravante, avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della fornitura, oggetto di causa, pur incombendo sulla medesima l'onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c., trattandosi di un fatto estintivo dell'obbligazione.
Spettava alla convenuta debitrice dimostrare in giudizio il fatto estintivo della pretesa creditoria, e cioè l'adempimento della prestazione di pagamento del corrispettivo.
Il fatto estintivo non risulta, invece, in alcun modo provato ed il diritto di credito azionato da parte attrice appare, dunque, tuttora insoddisfatto, pertanto,
l' deve Controparte_1
essere condannato a rifondere, in favore di parte attrice, la complessiva somma, per sorte capitale, di Euro 5.389,48.
3.1. Per ciò che attiene agli interessi moratori, sono dovuti gli stessi al tasso previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, n. 231, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza, sino al momento del saldo, quantificati, alla data del
25.10.2021, in euro 1.858,43, oltre interessi di mora maturandi sulle fatture non pagate in epoca successiva sino al soddisfo.
3.2. In virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., parte attrice ha, altresì, diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi maturati sulla sorte capitale che, alla notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da sei mesi.
La debenza degli interessi anatocistici, infatti, è dovuta per legge al ricorrere di determinati presupposti (art. 1283 c.c.), indipendentemente dall'entità del tasso moratorio applicabile, che pertanto non può considerarsi di per sé satisfattivo della pretesa del creditore.
Gli interessi anatocistici sono dovuti dal debitore nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/02, come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, stante il rinvio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione.
3.3. Inoltre, l' Controparte_1
dovrà essere, infine, condannata a versare a parte attrice l'ulteriore
[...]
somma di Euro 1.080,00 ex art. 6, comma II, D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/201212, quale importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento del danno da parte del debitore per il mancato tempestivo pagamento di n. 27 fatture tenuto conto dell'impostazione della giurisprudenza dell'UE secondo cui "..l'importo forfettario minimo di euro 40,00 a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale"
(v., sul punto, C. Giustizia del 20.10.2022 - Causa C 585/20 - in G.U. UE (...)/5 del 12.12.2022).
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico della convenuta ed in favore della parte attrice. Dette spese, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 13.08.2022 n. 147.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentito il procuratore di parte attrice e nella contumacia dell' Controparte_1
(già ), in persona del legale
[...] Controparte_2
rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna l'
[...]
(già Controparte_1 [...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2
pagamento, in favore della società attrice, della somma di Euro 5.389,48 per sorte capitale, oltre interessi moratori pari, alla data del 25.10.2021, ad euro 1.858,43 oltre interessi di mora maturandi ex art. 5 D.Lgs. 231/2002, scaduti successivamente alla data del 25.10.2021, sulle fatture non pagate sino al soddisfo, oltre interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da 6 mesi con decorrenza dalla data della notifica della citazione;
2) condanna la convenuta al pagamento di euro 1.080,00 ex art. 6 comma
2 D.Lgs. 231/2002;
3) condanna la convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, che liquida come segue: €. 650,00 per la fase di studio, €. 600,00 per la fase introduttiva, €. 1.250,00 per la fase istruttoria ed €. 1.350,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di €. 3.850,00 oltre I.V.A., c.p.a., rimborso forfetario come per legge ed €. 264,00 per spese documentate.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 21 maggio 2025.
Il Giudice (Dott.ssa Grazia Maria Crucitti)
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