Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/02/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2003/2019 (vi è riunita la N. 2020/2019 R.G.)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2003/2019 (vi è riunita la N. 2020/2019 R.G.) con OGGETTO: Leasing promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MA- Parte_1 C.F._1
SCOLI FRANCESCO.
APPELLANTE contro
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
, (C.F. ), P.IVA_1 Controparte_3 P.IVA_2 [...]
(C.F. e CP_4 C.F._3 Controparte_5
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BALDASSARRE GIU-
[...] C.F._4
SEPPE.
APPELLATI - APPELLANTI nella causa riunita N. 2020/2019 R.G.
1
APPELLATA
(C.F. ) e Controparte_8 P.IVA_3 Controparte_8
(C.F. e per esse, quale mandataria, (C.F. P.IVA_4 Controparte_9
, rappresentate e difese dall'avv. RANCHINO TOMMASO. P.IVA_5
INTERVENUTE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 2088/2019 del Tribunale di Firenze pubblicata il 26/06/2019.
CONCLUSIONI
In data 14 novembre 2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante : Parte_1
“ACCOGLIERE la presente impugnazione per le motivazioni esposte e per l'effetto ri- formare e/o annullare la sentenza N.2088/2019 emessa dal Tribunale di Firenze - III
Sezione Civile, Dott.ssa Sabrina LUPERINI, in data 26.06.2019, nella causa civile iscritta al N. 1449/2015 R.G. Cont., notificata il 06.09.2019; con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
Per gli appellanti , CP_1 CP_2 Controparte_3
e :
[...] Parte_2 Parte_3
“NEL MERITO - IN VIA PRINCIPALE ED ASSORBENTE CONCLUSIONI COME DA
ATTO CON MOTIVO INTEGRATIVO DI APPELLO (cfr. atto del 2 Dicembre 2021)
Si chiede che la Ill.ma Corte di Appello adita Voglia 1. accertare e dichiarare l'applica- zione al caso de quo della disciplina ex art. 1526 c.c. e per l'effetto, 2. accertare e dichia- rare che nulla è dovuto dagli odierni appellanti (opponenti in primo grado) a
[...] odierna appellata, per i motivi sin qui esposti e, per l'effetto, 3. Controparte_10 revocare il decreto ingiuntivo n. 6993/14 (r.g. 16556/2014) emesso dal Tribunale di Fi-
2 renze opposto con il giudizio di primo grado e, per l'effetto, in accoglimento della do- manda riconvenzionale proposta in primo grado, 4. accertare e dichiarare l'obbligo della società concedente - odierna appellata - di restituire Controparte_7 alla appellante le rate riscosse in costanza di contratto, Parte_4 pari ad € 585.112,84 (come da doc.ti nn.6, 7 e 8 fascicolo B - primo grado delle parti opponenti) o alla diversa somma che il Giudice di Appello dovesse accertare, oltre inte- ressi e rivalutazione a decorrere dalla data della notifica dell'atto di opposizione a de- creto ingiuntivo e di conseguenza 5. accertare, ai sensi dell'art. 1526, comma I, c.c. l'en- tità dell'equo compenso per l'uso della cosa concessa in locazione finanziaria;
6. con- dannare al risarcimento del danno per responsabilità ag- Controparte_7 gravata, ex art. 96 c.p.c., per aver richiesto il decreto ingiuntivo, poi opposto, nella evi- dente assenza di un proprio credito (cfr. all 00 - atto di citazione in opposizione – pag.10 - fasc. B parti opponenti). in subordine, 7. nella denegata ipotesi nella quale il
Giudice di Appello dovesse ritenere che le rate pagate debbano restare acquisite al ven- ditore a titolo di indennità, disporre la riduzione della stessa ex art. 1526, comma II,
c.c.
II) NEL MERITO - SEMPRE IN VIA PRINCIPALE CONCLUSIONI COME DA ATTO DI
APPELLO (cfr. atto del 7 Ottobre 2019)
B) In accoglimento del motivo di appello relativo alla presunta impossibilità per i fi- deiussori di sollevare qualsivoglia eccezione avverso il contratto principale, si chiede che l'Ill.Ma Corte di Appello adita accolga le seguenti conclusioni: B1) accertare e di- chiarare la facoltà dei fideiussori di sollevare eccezioni afferenti al contratto principale che abbiano ad oggetto la violazione di norme imperative.
C) In accoglimento del motivo di appello relativo al mancato accertamento della nullità di entrambi i contratti di fideiussione oggetto di giudizio, si chiede alla l'Ill.ma Corte di
Appello adita l'accoglimento delle seguenti conclusioni: C1) accertare e dichiarare la nullità derivata delle fideiussioni di cui ai due contratti di garanzia del 28/05/2008, per essere state redatte riproducendo il senso ed il contenuto delle clausole contenute nello schema ABI del 2003, dichiarato illegittimo dal Provvedimento della Banca d'Ita-
3 lia n.55/2005, per contrarietà all'art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287 del 1990 (c.d. nor- mativa antitrust), per tutti i motivi espressi in narrativa e per l'effetto C2) accertare e dichiarare che i SI , , Parte_2 Parte_3 Parte_1 [...]
, e la liberi da ogni obbligazione, nei confronti della appellata Parte_5 CP_2
, scaturente dai contratti di fideiussione de quibus. Controparte_11
D) In accoglimento del motivo di appello relativo alla errata statuizione del Giudice circa il presunto obbligo delle parti opponenti di dimostrare di aver subito un “effettivo pregiudizio” dalla violazione perpetrata dalla Banca, si chiede alla Ill.Ma Corte di Ap- pello adita l'accoglimento delle seguenti conclusioni: D1) accertare e dichiarare, che i fideiusssori - SI , , Parte_2 Parte_3 Parte_1 CP_1
, e la – in sede di opposizione non hanno spiegato domanda per il
[...] CP_2 risarcimento del danno e per l'effetto: D2) accertare e dichiarare la irrilevanza nel pre- sente giudizio di appello di qualunque tipo di prova da parte dei fideiussori dell'“effettivo pregiudizio conseguente alla violazione antitrust asseritamente perpetra- ta dalla banca opposta”.
E) Regolamentazione delle spese legali. In caso di accoglimento anche di una sola delle conclusioni sopra indicate alle lettere da B ad D (inclusa), condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di lite relative al doppio grado di giudizio, con di- strazione in favore dello scrivente procuratore anticipatario.”
Per Controparte_6
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e dedu- zione disattesa e rigettata altresì la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della impugnata sentenza, respingere l'appello proposto dal sig. Parte_1 avverso la sentenza n. 2088/2019 emessa dal Tribunale di Firenze in data 26 giugno
2019, questa confermando in ogni sua parte, con vittoria di spese e di competenze del presente giudizio.”
(nell'appello già iscritto al N. 2020/2019 R.G.)
4 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e dedu- zione disattesa, dato atto che la società remissiva a giusti- Controparte_6 zia in ordine al secondo motivo di appello ex adverso proposto:
IN TESI − Respingere il primo, il terzo ed il quarto motivo di appello proposti avverso la sentenza n. 2088/2019 emessa dal Tribunale di Firenze in data 26 giugno 2019; −
Dichiarare inammissibile, improponibile e comunque respingere il motivo di appello aggiuntivo proposto avverso la predetta sentenza con atto notificato in data 2 dicem- bre 2021.
IN IPOTESI Condannare la società in solido con il Controparte_3 sig. , la sig.ra , il sig. e la so- Parte_2 Parte_3 CP_1 cietà in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare, CP_2 in favore della società la somma di € 135.582,16 o quella Controparte_6 diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi pari all'EURIBOR tre mesi
(divisore 360), tempo per tempo vigente, maggiorato di 6 punti e rapportato ad ogni giorno di mora, su € 125.757,64 dal 13 ottobre 2014 al saldo o da quella diversa data ed a quel diverso tasso o su quella diversa somma che risulterà di giustizia
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Per Controparte_8 Controparte_8
“INTERVENGONO E SI COSTITUISCONO a tutti gli effetti di legge e di ragione nella presente procedura subentrando a avvalendosi degli atti e dei Controparte_6 documenti depositati da quest'ultima a mezzo del suo difensore avv. Francesco Ferlito nel fascicolo processuale e facendo proprie tutte le istanze già dalla stessa avanzate”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Controparte_3 Controparte_12 CP_2
, , e
[...] CP_1 Parte_2 Parte_1 Parte_6
5 proponevano opposizione al decreto n. 6993/2014 del Tri- Parte_7 bunale di Firenze con il quale era loro ingiunto il pagamento in solido ( Controparte_3
quale debitore principale, gli altri quali fideiussori) di € 135.582,14 oltre interessi
[...]
e spese a (già adesso Controparte_7 Controparte_13 [...]
quali canoni insoluti maturati alla data del 30 giugno 2014 in relazione al CP_14 contratto di leasing immobiliare n. 528529 stipulato in data 28 maggio 2008.
Si costituiva in giudizio chiedendo la confer- Controparte_7 ma del decreto.
Il giudizio era interrotto a seguito del fallimento della Controparte_15
ed era stato riassunto dalle società
[...] Controparte_3 oltre che dai Sigg.ri , e CP_2 Pt_2 Parte_3 Parte_1 Parte_8
.
[...]
Il Tribunale di Firenze con sentenza n. 2088/2019 pubblicata il 26/06/2019 riget- tava l'opposizione, con condanna degli attori in opposizione in riassunzione al pagamen- to delle spese di lite.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“nonostante quanto in contrario sostenuto dalla parte opponente, viene ribadita l'irrilevanza e/o comunque l'inammissibilità nella fattispecie della CTU econometrica,
e, a tal proposito, basti rilevare che nel periodo oggetto di contestazione da parte dell'opponente (trimestre aprile-giugno 2008), non sono stati applicati interessi mora- tori e che in ogni caso, al momento della stipula del contratto di locazione finanziaria in questione, il tasso di interessi moratori sarebbe stato pari al 10,64% (EURIBOR tre mesi pari al 4,64% maggiorato di 6 punti percentuali), come da prospetto dell'indice
EURIBOR già agli atti del giudizio, con la conseguenza che, quand'anche si volesse con- frontare detto tasso con il Tasso Soglia di Usura relativo al periodo in cui è stato stipu- lato il contratto stesso e riferito ai soli interessi corrispettivi, che era pari al 10,65%, non vi sarebbe stato superamento.
Peraltro, altro motivo ostativo all'ammissione della CTU in parola, deriva dall'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, “in tema di appli- cazione della sanzione prevista dall'art. 1815 cc, della non debenza degli interessi
6 nell'ipotesi di superamento del tasso soglia antiusura, fino a quando non si verifica l'evento della mora del debitore, difetta il presupposto giuridico anche solo per ipotiz- zare in astratto l'applicazione della sanzione in questione” (cfr. Tribunale Venezia 27 novembre 2014).
In ogni caso comunque, erra la parte opponente a ritenere gratuito il contratto in questione sul presupposto che sarebbero stati pattuiti interessi moratori di carattere usurario, poiché come ritenuto unanimamente in giurisprudenza, “ad essere sanziona- ta con la nullità totale della clausola che determina la misura degli interessi [è] solo la previsione relativa al tasso da applicare per gli interessi moratori, ma non anche quel- la per gli interessi corrispettivi, che, comunque, sono dovuti, perché in misura legger- mente inferiore al tasso usurario all'epoca stabilito dal Ministero del Tesoro” (cfr. Tri- bunale di Milano 28 gennaio 2014 e Tribunale di Napoli 28 gennaio 2014). […]
I motivi di opposizione addotti nell'atto di citazione si rivelano pertanto infondati e pertanto da disattendere, osservando peraltro che, quanto alla posizione dei fideius- sori opponenti, già ritenuti quali “garanti autonomi” a verbale d'udienza del 19 maggio
2015, agli stessi resta preclusa la possibilità di sollevare eccezioni proprie soltanto del debitore principale […]
Quanto infine all'eccezione di nullità della fideiussioni azionate con l'opposta pro- cedura monitoria e la conseguente liberazione dei fideiussori, sollevata da ultimo in comparsa conclusionale dagli opponenti, ove è stato rilevato che il contratto di fideius- sione omnibus fatto sottoscrivere agli opponenti contiene le clausole già dichiarate nul- le dal Provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia - in violazione dell'art. 2 della 1. n.
287 del 1990 (legge antitrust), si osserva quanto segue. Anche detta eccezione risulta da disattendere, tanto che risulta superfluo istaurare il contradditorio sul punto, conside- rato che l'eccezione risulta oltre che infondata anche genericamente posta, atteso che gli opponenti si sono limitati a sostenere che nei contratti fideiussori per cui è causa si trovano riproposte le clausole n.2, n.6 e n.8, dello schema ABI, senza null'altro aggiun- gere e quindi senza indicare quali delle clausole della fideiussioni sarebbero inficiate da nullità, né hanno dedotto e dimostrato di aver subito un “effettivo pregiudizio” conse- guente alla violazione antitrust asseritamente perpetrata dalla banca opposta”.
7
Gli appelli.
2. Proponeva appello (iscritto al N. 2003/2019 R.G.) rite- Parte_1 nendo la sentenza gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugna- zione
1) mancanza di preclusioni temporali nella rilevabilità delle nullità del contratto – sulla rilevabilità d'ufficio della predetta nullità del contratto;
2) nullità ai sensi dell'art. 1421 cod. civ. della fideiussione prestata dall'appellante
Ing. . Parte_1
Si costituiva in giudizio che chiedeva la conferma della Controparte_6 sentenza di primo grado;
intervenivano in giudizio e Controparte_8 tramite la mandataria quali cessionari del Controparte_8 Controparte_9 credito.
Nel corso del giudizio di appello con atto del 5 maggio 2022 Parte_1 proponeva querela di falso incidentale ex art. 221 c.p.c. avente ad oggetto le sottoscrizio- ni della fideiussione non disconosciute in primo grado.
La Corte con ordinanza in data 13 luglio 2022 disponeva la sospensione del giudi- zio, con termine per la riassunzione del giudizio di querela di falso dinanzi al Tribunale
(“visti gli artt. 34, 225 e 295 c.p.c., rimette al Tribunale di Firenze la decisione sulla querela di falso in oggetto, assegnando il termine di tre mesi per la riassunzione del procedimento incidentale davanti a tale giudice;
visto l'art. 295 c.p.c. dispone la so- spensione del presente processo sino al passaggio in giudicato della pronuncia sulla querela di falso proposta da ”). Parte_1
3. Proponevano separato appello avverso la medesima sentenza (iscritto al N.
2020/2019 R.G.) e i Sigg.ri Controparte_3 CP_2 Pt_9
, e , formulando i seguenti motivi di impu-
[...] Controparte_5 CP_1 gnazione:
1) violazione dell'art. 2 c. 4° della l. n. 108/1996, dell'art. 644 c. 4 del c.p. e dell'art. 1815 c. 2° del cc e della l. n. 24 del 2001 derivanti dall'errato accertamento della natura
8 usuraria della pattuizione degli interessi di mora contenuta nel contratto per cui è causa quindi dalla mancata applicazione della correlata sanzione ex art. 1815c. 2° cc.;
2) errata statuizione del Giudice di prime cure circa la presunta preclusione ai fi- deiussori di sollevare qualsiasi tipo di eccezione con riferimento al contratto sottoscritto dal debitore principale;
3) omessa statuizione del Giudice di prime cure della nullità delle garanzie fideius- sorie rilasciate a corredo del contratto di leasing oggetto di giudizio;
4) mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ultrapetizione. Errata statui- zione del Giudice di prime cure circa il presunto obbligo delle parti opponenti di dimo- strare di aver subito un “effettivo pregiudizio” dalla violazione perpetrata dalla Banca.
Con atto depositato in data 7 dicembre 2021 la difesa degli appellanti formulava un
“MOTIVO di appello aggiunto”: “inapplicabilità al contratto di leasing oggetto di giudi- zio della L.124/2017 per intervenuta pronuncia della Cassazione a SS.UU. n. 2061 del
28.01.2021”.
Con ordinanza del 24 aprile 2023 la Corte disponeva la riunione ex art. 335 c.p.c. del giudizio iscritto al N. 2020/19 “al procedimento più antico n.2003/19, con estensio- ne della causa di sospensione”.
4. Il giudizio era quindi riassunto da a seguito del passaggio in Parte_1 giudicato della sentenza del Tribunale di Firenze n. 1723/2024 pubblicata il 30/05/2024 con la quale era accolta la querela di falso (“- accoglie la domanda e per l'effetto dichia- ra la falsità delle sottoscrizioni di cui al documento 9 depositato da CP_16
[...
e datato 28.05.2008, recante nr. 5 firme “ - ordina la cancella- Parte_1 zione della suddetta sottoscrizione in ogni parte del documento;
- di- Parte_1 chiara compensate le spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU”).
La causa veniva trattenuta in decisione in data 14 novembre 2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
9 Motivi della decisione
5. Con riferimento all'appello di occorre prendere atto Parte_1 dell'accoglimento della querela di falso proposta nel corso del giudizio di impugnazione e quindi dell'accertamento, con sentenza passata in giudicato, della falsità delle sottoscri- zioni della fideiussione apparentemente riferibili a . Parte_1
Avuto riguardo alla peculiarità della vicenda (proposizione solo successivamente alla notifica dell'appello di querela di falso relativamente a sottoscrizioni non tempesti- vamente disconosciute nel corso del giudizio di primo grado;
appello originariamente fondato su motivi analoghi a quelli degli altri fideiussori relativi a dedotta nullità della fideiussione specifica in correlazione al provvedimento della Banca di Italia n. 55 del
2005, motivi infondati, come di seguito esposto) sussistono gli eccezionali motivi ex art. 92 c.p.c. come integrato dalla sentenza 77/2018 della Corte Costituzionale per compen- sare integralmente tra le parti le spese di lite dei due gradi di giudizio.
6. L'appello proposto da da Controparte_3 CP_2
e è infondato. Pt_2 Controparte_5 CP_1
6.1. Con il primo motivo (“violazione dell'art. 2 c. 4° della l. n. 108/1996, dell'art. 644 c. 4 del c.p. e dell'art. 1815 c. 2° del cc e della l. n. 24 del 2001 derivanti dall'errato accertamento della natura usuraria della pattuizione degli interessi di mora contenuta nel contratto per cui è causa quindi dalla mancata applicazione della correlata sanzio- ne ex art. 1815c. 2° cc.”) gli appellanti in sintesi deducono: “il ragionamento del Giudice
[…] pare essere il seguente: “Nel caso in cui fosse stato pattuito un tasso degli interessi di mora in usura la sanzione da applicare (in ogni caso la elisione dei soli interessi di mora) non potrebbe comunque applicarsi atteso che nel periodo della stipula non sono stati applicati al rapporto interessi di mora”. Tale ragionamento, a parere della scri- vente difesa è errato […] L'errore di fatto nel quale è incorso il Giudice è stato quello di considerare il tasso euribor 3 mesi al momento della stipula pari al 4,64%, seguendo l'assunto di controparte. Se a tale tasso si aggiunge lo spread del contratto per il caso della mora del 6% si arriva al tasso del 10,64% sotto la soglia. Tanto premesso alla da- ta della stipula il tasso euribor a 3 mesi non era pari al 4,64% ma era pari al 4,86%
10 come risulta dal documento che controparte ha prodotto in giudizio come al. n. 3 della seconda mem 183 cpc. […] erroneità della tesi in forza della quale per il confronto con il tasso di mora si debba considerare un tasso medio addizionato con uno spread di 2,1%
e quindi un tasso soglia addizionato di 3,15% (2,1% + la metà)”.
Il motivo è infondato.
I giudici di legittimità hanno chiarito: che nella determinazione del carattere usura- rio degli interessi di mora deve computarsi la relativa maggiorazione media indicata nei decreti ministeriali (vedi Cass. Sez. Un., 18/09/2020, n.19597; Cass. 05/09/2022,
n.26051: “per i contratti conclusi dal 10 aprile 2003 (data di entrata in vigore del de- creto ministeriale 25 marzo 2003) al 30 giugno 2011, il tasso-soglia di mora si deter- mina sommando al Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) il valore del 2,1% (mag- giorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50 per cento ex articolo 2, comma 4, legge n. 108 del 1996, pro tempore vigente, secondo la seguente formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5”); che l'eventuale usurarietà dei tassi di mora non determina in alcun caso la gratuità del mutuo, essendo comunque dovuti i tassi cor- rispettivi validamente pattuiti (vedi ancora Cass. S.U., 18/09/2020, 19597/2020; Cass.
12/07/2022, n.21973: “la nullità degli interessi moratori non determina di per sé la nullità degli interessi corrispettivi, sicché anche gli interessi moratori sono dovuti nella minor misura degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, dall'usurarietà dei soli interessi moratori non dovendo invero desumersi la totale gratuità del contratto di mutuo, venendosi altrimenti a determinare addirittura un vantaggio patrimoniale per il debitore inadempiente”); che quindi “la parte mutuataria non ha interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori, allorché manchino i presup- posti della mora” (vedi Cass., 28/01/2021, n.1818).
Nella fattispecie il decreto opposto aveva ad oggetto i canoni insoluti con applica- zione dei soli interessi corrispettivi;
in ogni caso il tasso degli interessi moratori, anche secondo quanto allegato da parte appellante, non superava la soglia correttamente de- terminata tenendo conto della maggiorazione del 2,1%.
11 6.2. Posto che erano richiesti solo interessi corrispettivi e comunque il tasso degli interessi moratori non superava la soglia dell'usura resta assorbito il secondo motivo, re- lativo alla ritenuta errata preclusione per i fideiussori a sollevare la relativa, infondata, eccezione di nullità.
6.3. Possono essere trattati congiuntamente, in quanto connessi il terzo e quarto motivo.
Con il terzo motivo (“omessa statuizione del Giudice di prime cure della nullità delle garanzie fideiussorie rilasciate a corredo del contratto di leasing oggetto di giudi- zio”) gli appellanti in sintesi deducono: “il Giudice di primo grado avrebbe dovuto fare un semplice raffronto tra le clausole nulle dello schema ABI – come detto chiaramente isolate e letteralmente riproposte nella comparsa conclusionale delle parti opponenti
(cfr. pag.13 della detta comparsa conclusionale) […] la nullità afferente al contratto può e deve sempre essere rilevata d'ufficio dal Giudice, anche in totale assenza di rilie- vo della parte, con l'unico limite che, come visto, risiede nella circostanza che tale inva- lidità emerga ex actis [...] non è possibile accedere alla tesi della nullità parziale del ne- gozio fideiussorio”.
Con il quarto motivo (“mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ultra- petizione. Errata statuizione del Giudice di prime cure circa il presunto obbligo delle parti opponenti di dimostrare di aver subito un “effettivo pregiudizio” dalla violazione perpetrata dalla Banca”) gli appellanti in sintesi deducono: “l'unica richiesta formaliz- zata – ed in questa sede reiterata – ha ad oggetto la declaratoria di nullità dei negozi fideiussori per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287 del 1990. Né è so- stenibile che tale ultimo accertamento debba necessariamente essere corredato dalla prova del danno subito”.
I motivi sono infondati.
Le fideiussioni per cui è causa sono fideiussioni (non omnibus ma) specifiche, rela- tive alle sole obbligazioni nascenti dal leasing immobiliare;
le clausole 2,6 ed 8 di tali fi- deiussioni non corrispondono a quelle dello schema ABI del provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2005 (non prodotto nel corso del giudizio di primo grado); con l'atto di
12 citazione in opposizione non era proposta l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. o al- tra eccezione correlata alle clausole 2,6 ed 8 del (distinto) schema ABI oggetto del prov- vedimento della Banca di Italia.
Anche in recenti pronunzie i giudici di legittimità hanno chiarito che “la rilevazio- ne della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente al- legato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rile- vazione medesima (v. da ultimo Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'uf- ficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessa- ta, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie” e che la rilevazione officiosa della nullità (comunque parziale) del contratto
"a valle" dell'intesa anticoncorrenziale “richiede che risultino dagli atti tutte le circo- stanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della
Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamen- te prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria
Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'ac- certamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fi- deiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve esse- re stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'in- tesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrisponden-
13 za da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva se- guita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussi- stenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione pro- pria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (così in motivazione Cass. sez. I, 25/11/2024, n.30383; vedi anche, da ultimo, Cass. sez. I, 17/01/2025 n. 1170).
6.4. Inammissibile in quanto tardivo è il “motivo di appello (aggiunto) che diviene il QUINTO motivo di appello” (“inapplicabilità al contratto di leasing oggetto di giudi- zio della L.124/2017 per intervenuta pronuncia della Cassazione a SSUU n. 2061 del
28.01.2021”) formulato dalla difesa degli appellanti con atto separato depositato il 7 di- cembre 2021, ovvero successivamente all'atto di citazione in appello e quando i termini di impugnazione erano ampiamente scaduti.
I giudici di legittimità hanno chiarito che “il tema decisionale è strettamente deli- mitato dai motivi e l'appellante deve prospettare tutte le ragioni di censura con l'appel- lo, senza poter nel corso del giudizio di secondo grado aggiungere alcunché, consu- mandosi il diritto di impugnazione con lo stesso atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame. Il principio tantum devolutum quantum appellatum, di cui all'art. 342 c.p.c., ha la funzione non solo di delimitare il campo del riesame della decisione impugnata, ma anche di identificare, attraverso il contenuto e la portata delle censure, i punti investiti dell'impugnazione e le ragioni per le quali si invoca la riforma della pronuncia. Con la conseguenza, pertanto, che è pre- clusa la precisazione, nel corso dell'ulteriore attività processuale, di censure esposte in maniera del tutto vaga nell'atto di appello” (vedi Cass. 27/02/2014, n.4704; vedi anche
Cass. 08/04/2016, n.6932 : “in tema di processo di appello, in ossequio al principio del
14 tantum devolutum quantum appellatum di cui all'art. 342 c.p.c., il quale importa non solo la delimitazione del campo del riesame della sentenza impugnata ma anche la identificazione, attraverso il contenuto e la portata delle censure, dei punti investiti dall'impugnazione e delle ragioni per le quali si invoca la riforma delle decisioni, i mo- tivi debbono essere tutti specificati nell'atto di appello (con cui si consuma il diritto di impugnazione), sicché restano precluse nel corso dell'ulteriore attività processuale sia la precisazione di censure esposte nell'atto di appello in modo generico, che la possibili- tà di ampliamenti successivi delle censure originariamente dedotte”; Cass 09/03/2017,
n.6043).
6.5. L'appello proposto da e Controparte_3 CP_2 da e (già iscritto al N. 2020/2019 R.G.) Pt_2 Controparte_5 CP_1 va quindi integralmente respinto, con conferma nei loro confronti della sentenza impu- gnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello se- guono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, unita- riamente per parte appellata e parte intervenuta in € 7.400,00 (fase di studio €
2.200,00; fase introduttiva € 1.400,00; fase decisionale € 3.800,00), oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico di tali appellanti del con- tributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sugli appelli proposti da Parte_1
e da e da
[...] Controparte_3 CP_2 Pt_2 [...]
e (già iscritto al N. 2020/2019 R.G.) avverso la sen- Controparte_17 CP_1 tenza n. 2088/2019 del Tribunale di Firenze pubblicata il 26/06/2019, così provvede:
- in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 6993/2014 del Tribuna- le di Firenze) nei confronti di;
Parte_1
15 - dichiara interamente compensate le spese dei due gradi di giudizio tra
[...]
e le controparti;
CP_18
- rigetta l'appello proposto da Controparte_3 CP_2
e da e (già iscritto al N.
[...] Pt_2 Controparte_5 CP_1
2020/2019 R.G.) e per l'effetto conferma nei loro confronti la sentenza impugnata;
- condanna e Controparte_3 CP_2 Pt_2 [...]
e a rimborsare a parte appellata e parte intervenuta Controparte_17 CP_1 le spese del presente giudizio di appello, che liquida unitariamente per parte appellata e parte intervenuta in € 7.400,00, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi,
IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono a carico degli appellanti Controparte_3
e i presupposti
[...] CP_2 Pt_2 Controparte_5 CP_1 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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