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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9162 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 10.12.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 22785/2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente a [...], C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Eugenio Pollastro (C.F. ) e Avv. Carola Pipitone (C.F. ) presso C.F._2 C.F._3 il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, Via Ulisse Prota Giurleo 56/a; Ricorrente CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_ pro-tempore, l'Ufficio legale in via A. De Gasperi 55, Napoli, rappresentato e difeso dall'Avv.to Anna Di Stefano, giusta procura generale alle liti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: opposizione ad Atp
L'istante in epigrafe ha esposto di aver presentato in data 02.02.2024 domanda per il riconoscimento del requisito sanitario per ottenere l'assegno mensile di invalidità parziale;
negato il beneficio in via amministrativa ha, quindi, proposto ricorso per A.T.P. recante n. RG 26945/2024 ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato ha concluso la sua relazione ritenendo non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione richiesta, riconoscendo una percentuale di invalidità pari al 55%. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto, con la presente opposizione, di essere riconosciuto bisognevole dell'assegno di invalidità civile dalla data della domanda o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei e CP_1 delle spese di giudizio. L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o la tardività della domanda o, comunque, CP_1 rigettarsi la stessa nel merito. La causa è, quindi, decisa all'odierna udienza con sentenza letta pubblicamente.
* Nel caso di specie, il motivo di opposizione si fonda sul rilievo che il CTU avrebbe sottostimato le affezioni riscontrate e, conseguentemente, il complessivo tasso invalidante.
1 L'ausiliare nominato nella fase di ATP, dott.ssa , sulla base dell'esame Persona_1 della documentazione sanitaria esibita nonché delle risultanze degli accertamenti medico- legali dalla stessa eseguiti, ha dichiarato l'istante affetto da:
“-Obesità (con indice di massa corporea pari a 32) e riferimenti anamnestici di pregresse fratture costali e di spalla sinistra”;
“- Evidenze ecografiche attuali di steatosi epatica in soggetto con anamnesi di infezione da HCV e di pregressa assunzione di interferone”;
“- Nefrolitiasi bilaterale e cistosi renale sinistra in storia di stenting ureterale destro per nefrolitiasi, nonché ipertrofia prostatica benigna”;
“- Riferimenti anamnestici di erniectomia inguinale sinistra”:
“- Riferimenti anamnestici di safenectomia (non meglio precisata)”;
“- Deflessione umorale in soggetto con anamnesi di pregresso abuso di sostanze illecite”. Con riferimento alla valutazione delle singole patologie:
- l'obesità è stata ascritta per analogia al codice tabellare 7105, con applicazione della percentuale invalidante del 20%, in considerazione della rilevata insussistenza di patologia artrosica;
- la nefrolitiasi bilaterale e l'ipertrofia prostatica sono state valutate con riferimento ai codici 6463, previsto per la “NEFROLITIASI CON NECESSITÀ DI DIETA RIGIDA E DI ALMENO 2 CONTROLLI E/O TRATTAMENTI ANNUALI” (21-30%) e 6204, tabellato per la “PROSTATITE CRONICA O IPERTROFIA PROSTATICA” (11-20%), con grado invalidante del 30%;
- alla sindrome depressiva è stata attribuita la percentuale invalidante del 20% in applicazione dei codici 2204, tabellato per la “SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA LIEVE” (10%) e 2205, previsto per la “SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA” (25%). La steatosi epatica, non tabellata, nonché i riferimenti anamnestici di erniectomia inguinale sinistra e della safenectomia non sono stati valutati ai fini dell'individuazione del complessivo tasso invalidante, trattandosi di menomazioni di esiguo valore invalidante. L'ausiliare, considerato il complessivo quadro patologico, ha dunque ritenuto il ricorrente un soggetto invalido nella misura del 55% a decorrere dalla domanda amministrativa del 02.02.2024. L'istante, in sede di opposizione, ha lamentato l'erroneità dell'elaborato peritale, ritenendo il giudizio medico legale espresso dal CTU insufficiente in relazione alla valutazione delle patologie riscontrate nonché illegittimo ed incongruo con la documentazione in atti. In particolare, ha dedotto che l'ausiliare avrebbe sottovalutato la patologia principale rappresentata dalla steatosi epatica, assumendo che avrebbe dovuto essere inquadrata in termini di “epatite cronica attiva HCV correlata, genotipo 3”, con conseguente applicazione del codice 6424 tabellato per la “EPATITE CRONICA ATTIVA” (che prevede una percentuale di invalidità fissa del 51%), così come “attestato anche dal primo Ctu che ha riconosciuto al ricorrente l'invalidita' parziale”. Va osservato sul punto che, come emerge dalla documentazione prodotta dal ricorrente a corredo dell'ATP, il “primo” accertamento peritale, sul quale l'opponente ha incentrato la propria doglianza, è stato eseguito dalla dott.ssa , nominata consulente Persona_2 tecnico d'ufficio nell'ambito del procedimento di ATP azionato dal ricorrente innanzi all'intestato Tribunale nel lontano 2013, rubricato al n. 32887/2013 R.G. e definito con decreto di omologa emesso in data 16.03.2015. Il risalente accertamento, tuttavia, va necessariamente confrontato con le condizioni di salute del ricorrente al tempo dell'attuale domanda, atteso che nei rapporti di durata persino l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio rebus sic stantibus, potendo dunque la statuizione essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua
2 formazione. Vi è dunque la possibilità di riesaminare le condizioni dell'invalido pur dopo una precedente omologa, tenuto conto di eventuali miglioramenti e del tempo trascorso che di per sé può rappresentare un fattore di differenziazione, non necessariamente peggiorativo. Nella specie, come emerge dalla perizia in atti, il CTU, in base alla documentazione medica prodotta nel procedimento di ATP ed all'esame obiettivo eseguito in data 19.03.2025, non ha rilevato i segni tipici delle affezioni riconducibili alla EPATITE CRONICA ATTIVA invocata dall'opponente, riscontrando, al contrario, la presenza di “Evidenze ecografiche attuali di steatosi epatica”, costituente minorazione non tabellata e ritenuta di esiguo valore invalidante. Del tutto generiche ed infondate sono, poi, le obiezioni formulate dal ricorrente in ordine alla valutazione operata dal CTU sulla obesità. In proposito, il ricorrente, pur non contestando il codice 7105 applicato dal CTU, ha lamentato un'errata valutazione della percentuale del 20%, deducendo che si sarebbe dovuta applicare la maggiore percentuale invalidante del 31%, in considerazione di non meglio specificati aggravamenti che tale patologia avrebbe provocato al quadro ortopedico. Le obiezioni di parte ricorrente sono infondate. Invero, come si evince dalla perizia in atti, il consulente ha accertato, in sede di esame obiettivo, in relazione all'apparato osteoarticolare: “Assenza di alterazioni morfologiche e di limitazioni funzionali dei movimenti di pertinenza del rachide e delle principali articolazioni appendicolari. Lasegue negativo bilateralmente. Stazione eretta, passaggi posturali e deambulazione nella norma ed espletabili in autonomia”. Va, poi, osservato che il cod. 7105 è attribuito alla OBESITÀ con INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 E 40 e CON COMPLICANZE ARTROSICHE: di qui, l'applicazione di tale codice in via analogica da parte dell'ausiliare al ricorrente che ha un BMI inferiore e pari a 32. Parimenti infondate sono, infine, le obiezioni formulate dal ricorrente in ordine alla valutazione operata dal CTU sul disturbo depressivo, in relazione al quale il ricorrente ha lamentato la sussistenza di un disturbo psicotico scaturente da pregressa storia di abuso di sostanze stupefacenti con sottoposizione a terapia costante, che avrebbe dovuto comportare l'applicazione del codice 2206 (tabellato per la “SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA GRAVE – 31-40%) con percentuale invalidante del 35%. Invero, con riferimento alla patologia psichica, il CTU ha specificato che “La minorazione non risulta documentata in modalità seriata nè attraverso un diario clinico in atto presso un centro di salute mentale, bensì da un'unica certificazione risalente al luglio 2024”, dal che è conseguita l'applicazione della percentuale invalidante del 20% in applicazione dei codici 2204, tabellato per la “SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA LIEVE” (10%) e 2205, previsto per la “SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA” (25%). Non risulta, pertanto, efficacemente contrastata dal ricorrente in sede di opposizione né risulta dimostrata la sussistenza di elementi per ritenere attribuibile una diversa e più grave percentuale di invalidità in relazione alle affezioni a carico dell'apparato psichico. Di contro, risultano motivate le valutazioni dell'ausiliare in relazione alla stima del grado invalidante della patologia nella misura del 20%. Tanto è stato determinato anche dalle risultanze dell'esame obiettivo eseguito dal consulente in merito all'esame psichico, in relazione al quale è stato rilevato: “Soggetto sufficientemente curato nell'aspetto fisico, con eloquio a normale valore informativo ed espressivo. Normale comprensione delle domande poste, quindi del linguaggio parlato. Normali l'orientamento temporo-spaziale, la forma ed il contenuto del pensiero, la
3 percezione, la memoria di rievocazione e di fissazione, la capacità di critica e di giudizio. Deflessione umorale lieve-moderata a motivo di vicissitudini personali”. Né la documentazione medica prodotta è idonea a sminuire il giudizio dell'ausiliare in parte qua, tenuto conto che la prescrizione farmacologica del 18.06.2025 non contiene alcuna diagnosi di nuove o più gravi patologie e che il certificato della psichiatra del 27.10.25 non individua un aggravamento rispetto al giudizio già espresso dal ctu. Va osservato, dunque, che l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, essendosi limitato a dedurre una diversa stima delle patologie riscontrate tale da raggiungere la percentuale necessaria al riconoscimento dell'assegno di invalidità secondo una diversa e più grave prospettazione. Non si rinvengono, invero, contraddizioni tra le conclusioni cui è giunto il CTU e la documentazione medica in atti, esaminata nella sua globalità; la valutazione del c.t.u. appare corretta altresì sotto il profilo metodologico, le conclusioni adeguatamente motivate e logicamente articolate. Le motivazioni fornite dall'ausiliare risultano infatti chiare, prive di vizi e coerenti con i riscontri diagnostici allegati e con gli esami dallo stesso eseguiti nonché ben argomentate con specifico riferimento alla natura ed allo stadio delle patologie, elementi che hanno condotto il CTU alle conclusioni indicate e riferibili alle attuali condizioni del ricorrente. Va ricordato al riguardo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
* Le censure sono infondate e, dunque, il ricorso va integralmente rigettato.
* La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso in opposizione. Le spese di consulenza tecnica di ufficio relative alla fase di ATP si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
4
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_
- pone le spese di consulenza tecnica (come da separato decreto) a carico dell' NAPOLI, 10.12.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante
5
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 10.12.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 22785/2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente a [...], C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Eugenio Pollastro (C.F. ) e Avv. Carola Pipitone (C.F. ) presso C.F._2 C.F._3 il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, Via Ulisse Prota Giurleo 56/a; Ricorrente CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_ pro-tempore, l'Ufficio legale in via A. De Gasperi 55, Napoli, rappresentato e difeso dall'Avv.to Anna Di Stefano, giusta procura generale alle liti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: opposizione ad Atp
L'istante in epigrafe ha esposto di aver presentato in data 02.02.2024 domanda per il riconoscimento del requisito sanitario per ottenere l'assegno mensile di invalidità parziale;
negato il beneficio in via amministrativa ha, quindi, proposto ricorso per A.T.P. recante n. RG 26945/2024 ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato ha concluso la sua relazione ritenendo non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione richiesta, riconoscendo una percentuale di invalidità pari al 55%. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto, con la presente opposizione, di essere riconosciuto bisognevole dell'assegno di invalidità civile dalla data della domanda o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei e CP_1 delle spese di giudizio. L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o la tardività della domanda o, comunque, CP_1 rigettarsi la stessa nel merito. La causa è, quindi, decisa all'odierna udienza con sentenza letta pubblicamente.
* Nel caso di specie, il motivo di opposizione si fonda sul rilievo che il CTU avrebbe sottostimato le affezioni riscontrate e, conseguentemente, il complessivo tasso invalidante.
1 L'ausiliare nominato nella fase di ATP, dott.ssa , sulla base dell'esame Persona_1 della documentazione sanitaria esibita nonché delle risultanze degli accertamenti medico- legali dalla stessa eseguiti, ha dichiarato l'istante affetto da:
“-Obesità (con indice di massa corporea pari a 32) e riferimenti anamnestici di pregresse fratture costali e di spalla sinistra”;
“- Evidenze ecografiche attuali di steatosi epatica in soggetto con anamnesi di infezione da HCV e di pregressa assunzione di interferone”;
“- Nefrolitiasi bilaterale e cistosi renale sinistra in storia di stenting ureterale destro per nefrolitiasi, nonché ipertrofia prostatica benigna”;
“- Riferimenti anamnestici di erniectomia inguinale sinistra”:
“- Riferimenti anamnestici di safenectomia (non meglio precisata)”;
“- Deflessione umorale in soggetto con anamnesi di pregresso abuso di sostanze illecite”. Con riferimento alla valutazione delle singole patologie:
- l'obesità è stata ascritta per analogia al codice tabellare 7105, con applicazione della percentuale invalidante del 20%, in considerazione della rilevata insussistenza di patologia artrosica;
- la nefrolitiasi bilaterale e l'ipertrofia prostatica sono state valutate con riferimento ai codici 6463, previsto per la “NEFROLITIASI CON NECESSITÀ DI DIETA RIGIDA E DI ALMENO 2 CONTROLLI E/O TRATTAMENTI ANNUALI” (21-30%) e 6204, tabellato per la “PROSTATITE CRONICA O IPERTROFIA PROSTATICA” (11-20%), con grado invalidante del 30%;
- alla sindrome depressiva è stata attribuita la percentuale invalidante del 20% in applicazione dei codici 2204, tabellato per la “SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA LIEVE” (10%) e 2205, previsto per la “SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA” (25%). La steatosi epatica, non tabellata, nonché i riferimenti anamnestici di erniectomia inguinale sinistra e della safenectomia non sono stati valutati ai fini dell'individuazione del complessivo tasso invalidante, trattandosi di menomazioni di esiguo valore invalidante. L'ausiliare, considerato il complessivo quadro patologico, ha dunque ritenuto il ricorrente un soggetto invalido nella misura del 55% a decorrere dalla domanda amministrativa del 02.02.2024. L'istante, in sede di opposizione, ha lamentato l'erroneità dell'elaborato peritale, ritenendo il giudizio medico legale espresso dal CTU insufficiente in relazione alla valutazione delle patologie riscontrate nonché illegittimo ed incongruo con la documentazione in atti. In particolare, ha dedotto che l'ausiliare avrebbe sottovalutato la patologia principale rappresentata dalla steatosi epatica, assumendo che avrebbe dovuto essere inquadrata in termini di “epatite cronica attiva HCV correlata, genotipo 3”, con conseguente applicazione del codice 6424 tabellato per la “EPATITE CRONICA ATTIVA” (che prevede una percentuale di invalidità fissa del 51%), così come “attestato anche dal primo Ctu che ha riconosciuto al ricorrente l'invalidita' parziale”. Va osservato sul punto che, come emerge dalla documentazione prodotta dal ricorrente a corredo dell'ATP, il “primo” accertamento peritale, sul quale l'opponente ha incentrato la propria doglianza, è stato eseguito dalla dott.ssa , nominata consulente Persona_2 tecnico d'ufficio nell'ambito del procedimento di ATP azionato dal ricorrente innanzi all'intestato Tribunale nel lontano 2013, rubricato al n. 32887/2013 R.G. e definito con decreto di omologa emesso in data 16.03.2015. Il risalente accertamento, tuttavia, va necessariamente confrontato con le condizioni di salute del ricorrente al tempo dell'attuale domanda, atteso che nei rapporti di durata persino l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio rebus sic stantibus, potendo dunque la statuizione essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua
2 formazione. Vi è dunque la possibilità di riesaminare le condizioni dell'invalido pur dopo una precedente omologa, tenuto conto di eventuali miglioramenti e del tempo trascorso che di per sé può rappresentare un fattore di differenziazione, non necessariamente peggiorativo. Nella specie, come emerge dalla perizia in atti, il CTU, in base alla documentazione medica prodotta nel procedimento di ATP ed all'esame obiettivo eseguito in data 19.03.2025, non ha rilevato i segni tipici delle affezioni riconducibili alla EPATITE CRONICA ATTIVA invocata dall'opponente, riscontrando, al contrario, la presenza di “Evidenze ecografiche attuali di steatosi epatica”, costituente minorazione non tabellata e ritenuta di esiguo valore invalidante. Del tutto generiche ed infondate sono, poi, le obiezioni formulate dal ricorrente in ordine alla valutazione operata dal CTU sulla obesità. In proposito, il ricorrente, pur non contestando il codice 7105 applicato dal CTU, ha lamentato un'errata valutazione della percentuale del 20%, deducendo che si sarebbe dovuta applicare la maggiore percentuale invalidante del 31%, in considerazione di non meglio specificati aggravamenti che tale patologia avrebbe provocato al quadro ortopedico. Le obiezioni di parte ricorrente sono infondate. Invero, come si evince dalla perizia in atti, il consulente ha accertato, in sede di esame obiettivo, in relazione all'apparato osteoarticolare: “Assenza di alterazioni morfologiche e di limitazioni funzionali dei movimenti di pertinenza del rachide e delle principali articolazioni appendicolari. Lasegue negativo bilateralmente. Stazione eretta, passaggi posturali e deambulazione nella norma ed espletabili in autonomia”. Va, poi, osservato che il cod. 7105 è attribuito alla OBESITÀ con INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 E 40 e CON COMPLICANZE ARTROSICHE: di qui, l'applicazione di tale codice in via analogica da parte dell'ausiliare al ricorrente che ha un BMI inferiore e pari a 32. Parimenti infondate sono, infine, le obiezioni formulate dal ricorrente in ordine alla valutazione operata dal CTU sul disturbo depressivo, in relazione al quale il ricorrente ha lamentato la sussistenza di un disturbo psicotico scaturente da pregressa storia di abuso di sostanze stupefacenti con sottoposizione a terapia costante, che avrebbe dovuto comportare l'applicazione del codice 2206 (tabellato per la “SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA GRAVE – 31-40%) con percentuale invalidante del 35%. Invero, con riferimento alla patologia psichica, il CTU ha specificato che “La minorazione non risulta documentata in modalità seriata nè attraverso un diario clinico in atto presso un centro di salute mentale, bensì da un'unica certificazione risalente al luglio 2024”, dal che è conseguita l'applicazione della percentuale invalidante del 20% in applicazione dei codici 2204, tabellato per la “SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA LIEVE” (10%) e 2205, previsto per la “SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA” (25%). Non risulta, pertanto, efficacemente contrastata dal ricorrente in sede di opposizione né risulta dimostrata la sussistenza di elementi per ritenere attribuibile una diversa e più grave percentuale di invalidità in relazione alle affezioni a carico dell'apparato psichico. Di contro, risultano motivate le valutazioni dell'ausiliare in relazione alla stima del grado invalidante della patologia nella misura del 20%. Tanto è stato determinato anche dalle risultanze dell'esame obiettivo eseguito dal consulente in merito all'esame psichico, in relazione al quale è stato rilevato: “Soggetto sufficientemente curato nell'aspetto fisico, con eloquio a normale valore informativo ed espressivo. Normale comprensione delle domande poste, quindi del linguaggio parlato. Normali l'orientamento temporo-spaziale, la forma ed il contenuto del pensiero, la
3 percezione, la memoria di rievocazione e di fissazione, la capacità di critica e di giudizio. Deflessione umorale lieve-moderata a motivo di vicissitudini personali”. Né la documentazione medica prodotta è idonea a sminuire il giudizio dell'ausiliare in parte qua, tenuto conto che la prescrizione farmacologica del 18.06.2025 non contiene alcuna diagnosi di nuove o più gravi patologie e che il certificato della psichiatra del 27.10.25 non individua un aggravamento rispetto al giudizio già espresso dal ctu. Va osservato, dunque, che l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, essendosi limitato a dedurre una diversa stima delle patologie riscontrate tale da raggiungere la percentuale necessaria al riconoscimento dell'assegno di invalidità secondo una diversa e più grave prospettazione. Non si rinvengono, invero, contraddizioni tra le conclusioni cui è giunto il CTU e la documentazione medica in atti, esaminata nella sua globalità; la valutazione del c.t.u. appare corretta altresì sotto il profilo metodologico, le conclusioni adeguatamente motivate e logicamente articolate. Le motivazioni fornite dall'ausiliare risultano infatti chiare, prive di vizi e coerenti con i riscontri diagnostici allegati e con gli esami dallo stesso eseguiti nonché ben argomentate con specifico riferimento alla natura ed allo stadio delle patologie, elementi che hanno condotto il CTU alle conclusioni indicate e riferibili alle attuali condizioni del ricorrente. Va ricordato al riguardo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
* Le censure sono infondate e, dunque, il ricorso va integralmente rigettato.
* La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso in opposizione. Le spese di consulenza tecnica di ufficio relative alla fase di ATP si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
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P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
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- pone le spese di consulenza tecnica (come da separato decreto) a carico dell' NAPOLI, 10.12.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante
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