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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 07/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1644/2024 R.G. promossa da:
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. PAOLO Parte_1
PAUTRIE'
- attore opponente contro
rappresentata e difesa dagli avv.ti GIORGIO Controparte_1
TODESCHINI e ALESSANDRO TODESCHINI
- convenuta opposta
OGGETTO: ALTRI CONTRATTI BANCARI E CONTROVERSIE TRA BANCHE, ETC
CONCLUSIONI: come da atti di rinuncia e accettazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che parte opponente ha dichiarato di rinunciare all'azione e agli atti del giudizio e che parte opposta ha dichiarato di accettare la rinuncia;
viste la dichiarazione di rinuncia personalmente sottoscritta dall'opponente e la procura conferita ai difensori della convenuta;
letti gli articoli 306 e 308 c.p.c. e rilevato che non vi è accordo di compensazione delle spese;
letto l'art. 653 c.p.c.;
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
DICHIARA estinto il giudizio;
DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 406/2024 emesso in data 11/04/2024 dal
1 Tribunale di Asti;
CONDANNA l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che liquida, vista la nota spese, in prossimità ai valori minimi per le fasi di studio e introduttiva stante la ridotta attività defensionale esplicata e quella effettivamente necessaria e quindi in € 2.500,00 per onorari oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso il 24 dicembre 2024
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1644/2024 R.G. promossa da:
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. PAOLO Parte_1
PAUTRIE'
- attore opponente contro
rappresentata e difesa dagli avv.ti GIORGIO Controparte_1
TODESCHINI e ALESSANDRO TODESCHINI
- convenuta opposta
OGGETTO: ALTRI CONTRATTI BANCARI E CONTROVERSIE TRA BANCHE, ETC
CONCLUSIONI: come da atti di rinuncia e accettazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che parte opponente ha dichiarato di rinunciare all'azione e agli atti del giudizio e che parte opposta ha dichiarato di accettare la rinuncia;
viste la dichiarazione di rinuncia personalmente sottoscritta dall'opponente e la procura conferita ai difensori della convenuta;
letti gli articoli 306 e 308 c.p.c. e rilevato che non vi è accordo di compensazione delle spese;
letto l'art. 653 c.p.c.;
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
DICHIARA estinto il giudizio;
DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 406/2024 emesso in data 11/04/2024 dal
1 Tribunale di Asti;
CONDANNA l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che liquida, vista la nota spese, in prossimità ai valori minimi per le fasi di studio e introduttiva stante la ridotta attività defensionale esplicata e quella effettivamente necessaria e quindi in € 2.500,00 per onorari oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso il 24 dicembre 2024
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
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