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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/12/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 219/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 219/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), in proprio e nella Parte_1 C.F._1 qualità di legale rappresentante della , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
TO AT;
appellante
e
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Elena Grimaldi;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1213/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 03.07.2018, avente ad oggetto ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, in riforma dell'impugnata sentenza n. 1213/18 del Tribunale di Catanzaro, resa a definizione del giudizio RG n. 741/12 per tutti i motivi esposti, contrariis reiectis: In via preliminare, disporre, ex artt. 283 e 431 co. 2 c.p.c., disporre la sospensione
1 dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1213/18 del Tribunale di Catanzaro, resa
a definizione del giudizio RG n. 741/12; Nel merito: 1) in via principale, rigettare la domanda attorea siccome infondata, in fatto e diritto;
2) dichiarare che nulla è dovuto dal al sig. a titolo di restituzione della somma di € Pt_1 CP_2
9.980,00; 3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Per l'appellato: “In via pregiudiziale - Dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità dell'appello, per mancata osservanza dell'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del D.l. n. 83 del 2012, e dell'art. 348 bis c.p.c. Nel merito -
Rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata, n. 1213/18, poiché evidentemente giusta, logica ed immune da vizi;
- conseguentemente, condannare
l'odierno appellante, in proprio e in qualità, alla restituzione della somma di euro
9.980,00, indebitamente detenuta, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
- per l'effetto, condannare, altresì, l'odierno appellante, in proprio e in qualità, anche ex art. 96 c.p.c., al pagamento delle spese e competenze, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, ex art. 93 c.p.c.”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, Controparte_2 il sig. in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della Parte_1
, al fine di ottenere la restituzione della somma di € 9.980,00, oltre CP_1 interessi e rivalutazione, detenuta dal convenuto senza titolo, essendo venuta a mancare l'esigenza del deposito cauzionale.
A sostegno della domanda esponeva che: in data 28.03.2011 Parte_1 legale rappresentante dell' , quale mediatore immobiliare, Parte_2 riceveva dal sig. delegato dalla sig.ra legale Persona_1 Persona_2 rappresentante della An.va Calabra s.n.c., la proposta irrevocabile di acquisto dell'importo di €100.000,00, dello stabilimento balneare “Copacabana” con struttura mobile di circa 300 mt più attrezzature e arredi sito in Botricello alla via Marina II trav. di proprietà di che firmava in calce per accettazione della Controparte_2 proposta;
al punto 3 “condizioni di pagamento” della predetta proposta si stabiliva che l'assegno bancario n. 5 025404894-03 di €10.000,00 intestato al venditore venisse consegnato a titolo di deposito nelle mani del mediatore immobiliare che rilasciava apposita ricevuta;
si conveniva altresì, su espressa autorizzazione del proponente, che tale somma dovesse essere consegnata dal mediatore al venditore
2 nel momento in cui lo stesso proponente riceveva comunicazione dell'accettazione del venditore;
in tal caso la somma da deposito fiduciario sarebbe divenuta caparra confirmatoria;
tale assegno, su richiesta della parte proponente, veniva restituito alla stessa che in data 14.04.2011, in sostituzione, emetteva due assegni di €4.990,00 cadauno, non trasferibili, intestati all'attore; nella stessa data i predetti titoli venivano versati da esso attore sul proprio conto corrente, contestualmente lo stesso prelevava la somma corrispondente pari ad €9.980,00 in contanti e la consegnava a titolo di deposito nelle mani del , presso l'agenzia , il quale sottoscriveva Pt_1 CP_1 per ricevuta sul foglio fotocopiato degli assegni;
che il continuava a Pt_1 detenere la predetta somma senza alcun titolo, non essendovi più la ragione di cui al punto 3 della proposta d'acquisto.
Si costituiva contestando le avverse pretese e chiedendo il Parte_1 rigetto della domanda.
Istruita la causa a mezzo prova testimoniale, con sentenza n. 1213/2018 il
Tribunale accoglieva la domanda condannando il convenuto alla restituzione, in favore di , della somma di € 9.980,00 oltre interessi dalla domanda Controparte_2 al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite.
Segnatamente, il Tribunale riteneva che le emergenze istruttorie avevano confermato tutte le circostanze dedotte dall'attore in citazione, sicchè era indubbio che il convenuto stesse trattenendo indebitamente la somma di €9.980,00 corrispondente a quella originaria di €10.000,00 consegnata dal proponente al a titolo di deposito cauzionale. Il giudice di prime cure evidenziava, poi, Pt_1 che la dicitura richiamata dal convenuto e riportata nella copia della proposta d'acquisto dallo stesso prodotta secondo cui “Per le difficoltà inerenti alla pratica la somma che riceverà il sig. è di €85.000,00” non figurava nella copia CP_2 originaria della proposta in possesso dell'attore e dunque non aveva alcun valore.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
29.01.2019, , deducendone l'illegittimità in quanto, sia dalla Parte_1 documentazione prodotta da esso appellante che dalle dichiarazioni testimoniali era emersa l'avvenuta restituzione della somma ed infatti, con proposta di acquisto commerciale la sig.ra aveva promesso, irrevocabilmente, di Persona_2 acquistare per il tramite dell' lo stabilimento balneare Parte_2
“CopaCabana” sito in Botricello via Marina 2 per un importo di € 100.000,00 versando a titolo di caparra la somma di € 10.000,00; successivamente, a causa di
3 alcune problematiche di natura amministrativa sorte con il Comune di Botricello, tale offerta era stata ridotta a € 85.000,00 e la proposta de qua era stata accettata e sottoscritta dal sig. , prima della stipula dell'atto CP_2 Parte_1 definitivo (altrimenti non avrebbe stipulato l'atto di cessione di azienda), CP_2 aveva consegnato la somma di € 10.000,00 così come si evinceva dalla copia della cessione di ramo di azienda per Notar rep. n. 40327 dell'8 giugno Persona_3
2011, prodotta nel precedente grado di giudizio;
a pagina 4 della citata cessione di azienda, espressamente, si leggeva: “€ 10.000,00 sono stati corrisposti dalla società cessionaria al cedente in data anteriore al presente atto;
……… La parte cedente nel confermare la cessione delle dette somme rilascia relativa liberatoria quietanza,
……”.
Chiedeva, quindi, che in riforma della sentenza impugnata venisse rigettata la domanda spinta dal sig. con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. CP_2
Si costituiva in data 13.05.2019 il quale eccepiva in via Controparte_2 preliminare la inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 29.07.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione del 23.07.2019, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissava l'udienza del
14.06.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 13.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 21.10.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'appello principale supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342
c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei
4 fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale
(Cass. SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
2.2.Anche l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348- ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. L'appello non è meritevole di accoglimento.
L'appellante censura la sentenza di primo grado in quanto a suo avviso risulterebbe provata l'avvenuta restituzione da parte sua della somma in controversia. In particolare, egli fonda la prova di tale circostanza sull'atto di cessione del ramo d'azienda intercorso tra il e la sig.ra CP_2 Persona_2
n.q. di legale rappresentante della An.va Calabra s.n.c., in cui, a pag. 4, si legge: “€
10.000,00 sono stati corrisposti dalla società cessionaria al cedente in data anteriore al presente atto… La parte cedente nel confermare la ricezione di dette somme, rilascia relativa liberatoria quietanza”.
5 Ora non può farsi a meno di rilevare come l'appellante, invocando tale atto, cerchi di ingenerare confusione. Ed invero, l'atto in questione, cui il è rimasto Pt_1 estraneo, non dimostra affatto che il predetto abbia restituito la somma di €9.980,00 versata dal proponente e ricevuta dal a titolo di deposito fiduciario, con Pt_1 obbligo di consegna al venditore non appena il proponente avesse avuto comunicazione dell'accettazione della proposta (punto 3 a) della proposta in atti.
L'atto di cessione di ramo d'azienda, infatti, si limita a dare atto del versamento, da parte del proponente-cessionario, della somma di €10.000,00.
L'odierno appellato ha dimostrato la consegna della somma in contanti nelle mani del , il quale ha sottoscritto per ricevuta sul foglio fotocopiato degli assegni Pt_1
(cfr. all.5 del fascicolo attoreo di primo grado), mentre il non ha provato di Pt_1 aver restituito la predetta somma.
L'impugnata sentenza deve essere pertanto integralmente confermata.
4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Esse si liquidano come da dispositivo secondo i parametri minimi (attesa la semplicità delle questioni trattate) di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M.
147/2022 (scaglione da €5.201 a €26.000).
4.2. Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con citazione notificata il 29.01.2019, nei confronti di ,
[...] Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1213/2018 pubblicata in data
03.07.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, delle spese del presente grado, che liquida in euro
2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, e per l'effetto dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
6 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 219/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), in proprio e nella Parte_1 C.F._1 qualità di legale rappresentante della , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
TO AT;
appellante
e
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Elena Grimaldi;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1213/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 03.07.2018, avente ad oggetto ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, in riforma dell'impugnata sentenza n. 1213/18 del Tribunale di Catanzaro, resa a definizione del giudizio RG n. 741/12 per tutti i motivi esposti, contrariis reiectis: In via preliminare, disporre, ex artt. 283 e 431 co. 2 c.p.c., disporre la sospensione
1 dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1213/18 del Tribunale di Catanzaro, resa
a definizione del giudizio RG n. 741/12; Nel merito: 1) in via principale, rigettare la domanda attorea siccome infondata, in fatto e diritto;
2) dichiarare che nulla è dovuto dal al sig. a titolo di restituzione della somma di € Pt_1 CP_2
9.980,00; 3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Per l'appellato: “In via pregiudiziale - Dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità dell'appello, per mancata osservanza dell'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del D.l. n. 83 del 2012, e dell'art. 348 bis c.p.c. Nel merito -
Rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata, n. 1213/18, poiché evidentemente giusta, logica ed immune da vizi;
- conseguentemente, condannare
l'odierno appellante, in proprio e in qualità, alla restituzione della somma di euro
9.980,00, indebitamente detenuta, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
- per l'effetto, condannare, altresì, l'odierno appellante, in proprio e in qualità, anche ex art. 96 c.p.c., al pagamento delle spese e competenze, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, ex art. 93 c.p.c.”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, Controparte_2 il sig. in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della Parte_1
, al fine di ottenere la restituzione della somma di € 9.980,00, oltre CP_1 interessi e rivalutazione, detenuta dal convenuto senza titolo, essendo venuta a mancare l'esigenza del deposito cauzionale.
A sostegno della domanda esponeva che: in data 28.03.2011 Parte_1 legale rappresentante dell' , quale mediatore immobiliare, Parte_2 riceveva dal sig. delegato dalla sig.ra legale Persona_1 Persona_2 rappresentante della An.va Calabra s.n.c., la proposta irrevocabile di acquisto dell'importo di €100.000,00, dello stabilimento balneare “Copacabana” con struttura mobile di circa 300 mt più attrezzature e arredi sito in Botricello alla via Marina II trav. di proprietà di che firmava in calce per accettazione della Controparte_2 proposta;
al punto 3 “condizioni di pagamento” della predetta proposta si stabiliva che l'assegno bancario n. 5 025404894-03 di €10.000,00 intestato al venditore venisse consegnato a titolo di deposito nelle mani del mediatore immobiliare che rilasciava apposita ricevuta;
si conveniva altresì, su espressa autorizzazione del proponente, che tale somma dovesse essere consegnata dal mediatore al venditore
2 nel momento in cui lo stesso proponente riceveva comunicazione dell'accettazione del venditore;
in tal caso la somma da deposito fiduciario sarebbe divenuta caparra confirmatoria;
tale assegno, su richiesta della parte proponente, veniva restituito alla stessa che in data 14.04.2011, in sostituzione, emetteva due assegni di €4.990,00 cadauno, non trasferibili, intestati all'attore; nella stessa data i predetti titoli venivano versati da esso attore sul proprio conto corrente, contestualmente lo stesso prelevava la somma corrispondente pari ad €9.980,00 in contanti e la consegnava a titolo di deposito nelle mani del , presso l'agenzia , il quale sottoscriveva Pt_1 CP_1 per ricevuta sul foglio fotocopiato degli assegni;
che il continuava a Pt_1 detenere la predetta somma senza alcun titolo, non essendovi più la ragione di cui al punto 3 della proposta d'acquisto.
Si costituiva contestando le avverse pretese e chiedendo il Parte_1 rigetto della domanda.
Istruita la causa a mezzo prova testimoniale, con sentenza n. 1213/2018 il
Tribunale accoglieva la domanda condannando il convenuto alla restituzione, in favore di , della somma di € 9.980,00 oltre interessi dalla domanda Controparte_2 al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite.
Segnatamente, il Tribunale riteneva che le emergenze istruttorie avevano confermato tutte le circostanze dedotte dall'attore in citazione, sicchè era indubbio che il convenuto stesse trattenendo indebitamente la somma di €9.980,00 corrispondente a quella originaria di €10.000,00 consegnata dal proponente al a titolo di deposito cauzionale. Il giudice di prime cure evidenziava, poi, Pt_1 che la dicitura richiamata dal convenuto e riportata nella copia della proposta d'acquisto dallo stesso prodotta secondo cui “Per le difficoltà inerenti alla pratica la somma che riceverà il sig. è di €85.000,00” non figurava nella copia CP_2 originaria della proposta in possesso dell'attore e dunque non aveva alcun valore.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
29.01.2019, , deducendone l'illegittimità in quanto, sia dalla Parte_1 documentazione prodotta da esso appellante che dalle dichiarazioni testimoniali era emersa l'avvenuta restituzione della somma ed infatti, con proposta di acquisto commerciale la sig.ra aveva promesso, irrevocabilmente, di Persona_2 acquistare per il tramite dell' lo stabilimento balneare Parte_2
“CopaCabana” sito in Botricello via Marina 2 per un importo di € 100.000,00 versando a titolo di caparra la somma di € 10.000,00; successivamente, a causa di
3 alcune problematiche di natura amministrativa sorte con il Comune di Botricello, tale offerta era stata ridotta a € 85.000,00 e la proposta de qua era stata accettata e sottoscritta dal sig. , prima della stipula dell'atto CP_2 Parte_1 definitivo (altrimenti non avrebbe stipulato l'atto di cessione di azienda), CP_2 aveva consegnato la somma di € 10.000,00 così come si evinceva dalla copia della cessione di ramo di azienda per Notar rep. n. 40327 dell'8 giugno Persona_3
2011, prodotta nel precedente grado di giudizio;
a pagina 4 della citata cessione di azienda, espressamente, si leggeva: “€ 10.000,00 sono stati corrisposti dalla società cessionaria al cedente in data anteriore al presente atto;
……… La parte cedente nel confermare la cessione delle dette somme rilascia relativa liberatoria quietanza,
……”.
Chiedeva, quindi, che in riforma della sentenza impugnata venisse rigettata la domanda spinta dal sig. con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. CP_2
Si costituiva in data 13.05.2019 il quale eccepiva in via Controparte_2 preliminare la inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 29.07.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione del 23.07.2019, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissava l'udienza del
14.06.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 13.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 21.10.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'appello principale supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342
c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei
4 fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale
(Cass. SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
2.2.Anche l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348- ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. L'appello non è meritevole di accoglimento.
L'appellante censura la sentenza di primo grado in quanto a suo avviso risulterebbe provata l'avvenuta restituzione da parte sua della somma in controversia. In particolare, egli fonda la prova di tale circostanza sull'atto di cessione del ramo d'azienda intercorso tra il e la sig.ra CP_2 Persona_2
n.q. di legale rappresentante della An.va Calabra s.n.c., in cui, a pag. 4, si legge: “€
10.000,00 sono stati corrisposti dalla società cessionaria al cedente in data anteriore al presente atto… La parte cedente nel confermare la ricezione di dette somme, rilascia relativa liberatoria quietanza”.
5 Ora non può farsi a meno di rilevare come l'appellante, invocando tale atto, cerchi di ingenerare confusione. Ed invero, l'atto in questione, cui il è rimasto Pt_1 estraneo, non dimostra affatto che il predetto abbia restituito la somma di €9.980,00 versata dal proponente e ricevuta dal a titolo di deposito fiduciario, con Pt_1 obbligo di consegna al venditore non appena il proponente avesse avuto comunicazione dell'accettazione della proposta (punto 3 a) della proposta in atti.
L'atto di cessione di ramo d'azienda, infatti, si limita a dare atto del versamento, da parte del proponente-cessionario, della somma di €10.000,00.
L'odierno appellato ha dimostrato la consegna della somma in contanti nelle mani del , il quale ha sottoscritto per ricevuta sul foglio fotocopiato degli assegni Pt_1
(cfr. all.5 del fascicolo attoreo di primo grado), mentre il non ha provato di Pt_1 aver restituito la predetta somma.
L'impugnata sentenza deve essere pertanto integralmente confermata.
4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Esse si liquidano come da dispositivo secondo i parametri minimi (attesa la semplicità delle questioni trattate) di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M.
147/2022 (scaglione da €5.201 a €26.000).
4.2. Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con citazione notificata il 29.01.2019, nei confronti di ,
[...] Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1213/2018 pubblicata in data
03.07.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, delle spese del presente grado, che liquida in euro
2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, e per l'effetto dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
6 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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