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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 30/07/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott. Giuseppe Minutoli - Presidente
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel.
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 72/2023 r.g.a., promosso
DA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana C.F._1
Bello e dall'avv. Maria Zagami;
Appellante- appellata incidentale
NEI CONFRONTI DI
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Cardile;
Appellata
E
in persona del pro tempore, c.f. Controparte_2 CP_3
, rappresentato e difeso dall'avv. Bonaventura Candido;
P.IVA_1
Appellato-appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1154/2022 emessa dal
Tribunale di Messina in data 23.6.2022 e pubblicata in data 24.6.2022.
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 1.Con sentenza n. 1154/2022 il Tribunale di Messina accoglieva la domanda di risarcimento dei danni in forma specifica avanzata da
[...]
nei confronti dell' Parte_1 CP_1 Controparte_1
e del chiamato in causa,
[...] Controparte_2
domanda volta all'esecuzione delle opere (meglio individuate dal ctu) per la messa in sicurezza della condotta d'acqua, “proteggendola da eventuali smottamenti”, al fine di evitare la ripetuta fuoriuscita di acqua dalla conduttura che attraversava i fondi della Parte_1
Il Tribunale rigettava, invece, la domanda risarcitoria per equivalente avanzata dall'attrice.
Il primo giudice, rigettate le preliminari eccezioni processuali sollevate dal in ordine alla nullità della sua Controparte_2
chiamata in causa per indeterminatezza della domanda e per l'omesso avviso ex art. 163 n. 7 c.p.c., affermava la concorrente responsabilità dell , quale gestore del servizio idrico, e del quale CP_1 CP_2
proprietario della rete affidata in gestione alla citata . Il primo CP_1
giudice evidenziava quanto segue: “il C.T.U. ha chiarito che la rottura delle tubazioni che attraversano i terreni dell'attrice è dovuta alla particolare morfologia del terreno che è soggetto ad un movimento franoso che coinvolge anche il sito ove è posta la conduttura;
evento aggravato dai consistenti fenomeni atmosferici del 2009 che ne hanno incrementato l'instabilità. Da quanto accertato dal C.T.U. si desume come non possa parlarsi di omessa, periodica, manutenzione della conduttura bensì della necessità di un più radicale e decisivo intervento orientato se non allo spostamento in altro luogo della conduttura – decisione di natura discrezionale dell'amministrazione che non può essere ordinata dal Giudice ordinario – quantomeno alla creazione di opere strutturali stabili, tali da garantire la messa in sicurezza della condotta idrica”.
2 Quanto alla domanda risarcitoria per equivalente, il primo giudice rilevava la carenza di prova in ordine ai pregiudizi lamentati dall'attrice anche a causa del ritiro del fascicolo di parte e della sua mancata restituzione al momento della decisione.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello la Parte_1
chiedendo l'accoglimento della domanda risarcitoria per equivalente già formulata in primo grado.
Si è costituita l , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Il costituendosi, ha proposto appello incidentale. CP_2
Con ordinanza emessa in data 10.10.2024, la causa è stata assegnata a sentenza con la concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con un unico motivo d'appello la ha impugnato il capo Parte_1
di sentenza con i quale il primo giudice ha respinto la domanda risarcitoria per i danni arrecati al suo fondo dalla copiosa fuoriuscita di acqua dalla conduttura di proprietà comunale gestita dall' . CP_1
All'uopo deduce che il consulente, Ing. nominato Persona_1
nella fase dell'accertamento tecnico preventivo aveva accertato che la rottura della condotta Fiumefreddo era stata causata dalla presenza delle correnti galvaniche esistenti nel terreno. Aggiunge che la predetta circostanza, tra l'altro, era stata confermata anche dall , che, con un proprio tecnico, il Geom. , aveva CP_1 Pt_2
dichiarato nel corso del giudizio di primo grado “che il tratto di tubazione dell'acquedotto Fiumefreddo oggetto del presente accertamento non è, in atto, protetto dalle correnti galvaniche presenti nel terreno” e che “esiste presso l' un progetto per la CP_1
realizzazione della protezione catodica della condotta dalle correnti galvaniche”. L'ing. aveva anche accertato che la rottura Per_1
3 della tubazione aveva causato danni al fondo dell'attrice, danni che potevano quantificarsi nella misura stabilita da una perizia di parte, e quindi in ragione di € 173.903,80, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e riavviare l'attività produttiva.
L'appellante deduce che la prova del danno era contenuta nei documenti prodotti nel fascicolo di parte e che il giudice, non rinvenendo detto fascicolo, avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo e non ritenere che l'omessa restituzione del fascicolo fosse riconducibile ad una strategia difensiva.
L'appellate deduce, altresì, che la produzione dei documenti già prodotti in primo grado, comunque, non costituisce una produzione nuova ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
3. Il nel proporre appello incidentale, ribadisce con il primo CP_2
motivo di gravame la nullità della chiamata in causa per indeterminatezza dell'oggetto della domanda e per la mancata esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda.
3.1 Con il secondo motivo l'ente territoriale ripropone l'eccezione di nullità della chiamata in causa per l'omesso avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c.
3.2 Con il terzo motivo il deduce la sua estraneità alla CP_2
vicenda, dal momento che con l'attribuzione della gestione della manutenzione della condotta idrica all solo quest'ultimo ente CP_1
aveva di fatto una relazione con la res.
3.3 Con il quarto motivo deduce la inopponibilità della ctu redatta nel procedimento n. 1689/2010 per l'omessa convocazione da parte del consulente nominato del procuratore di esso appellante.
4. Il motivo d'appello formulato dalla va accolto nei Parte_1
seguenti termini.
4 È vero che si è affermato in giurisprudenza che “il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 c.p.c., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti” (Cassazione 2264/2022).
È anche vero, però, che la perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'art. 169, comma 2, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell'art. 345 c.p.c. alle sole prove nuove e, quindi, ai documenti che nel giudizio si pretenda di introdurre come
"nuovi", in quanto non introdotti prima del grado di appello, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c. (Cassazione 21571/2020).
Pertanto, i documenti prodotti con l'atto d'appello, già ritualmente depositati nel corso del giudizio di primo grado, consentono di ricostruire i danni arrecati al fondo della e di stimarli in Parte_1
termini monetari.
Dal contenuto dell'accertamento tecnico preventivo emerge che la tubazione dell'acquedotto Fiumefreddo, la cui rottura ha causato la fuoriuscita d'acqua che si è riversata nel fondo attoreo, attraversa la proprietà della La rottura della condotta ha causato Parte_1
danni alle particelle 262,1068,1070,1072, 1076, 744, 1185 e 1197 “in
5 cui risultano accumulate grosse quantità di materiale di scavo e visibili ricrescite di un vigneto…. I danni dovuti alla discesa dell'acqua risultano interessare le particelle n.ri 1199 e 129….In particolare la particella n. 1199 non risulta più raggiungibile a causa del crollo del piazzale presente prima che il materiale fosse portato a valle dalla furia delle acque….Irraggiungibili risultano anche le particelle 130,131,418,128, 127, 270. Al confine con la particella n.
155 di altro proprietario risultano danneggiati il muro di confine e la recinzione soprastante. La quantificazione dei danni effettuata dall'arch. … risulta congrua a meno di una verifica delle Persona_2
quantità nella stessa riportate”.
L'arch. consulente di parte aveva evidenziato che a Persona_2
seguito della fuoriuscita dell'acqua dalla condotta Fiumefreddo “il muro di contenimento posto a salvaguardia della stabilità del fabbricato appare scalzato in alcuni punti lungo le fondazioni”. Il ctp aveva, poi, evidenziato quanto segue: “in prossimità del suddetto muro di contenimento una frana, larga mediamente ml 10,00 e profonda ml 20,00, ha trascinato a valle (verso l'autostrada A20) gli impianti dei sottoservizi, il piazzale di manovra dei mezzi agricoli e vari terrazzamenti posti lungo la part. 1199. È stata divelta la recinzione posta sul confine con la part. 155, sono stati sradicati alberi d'ulivo ed il vigneto è andato completamente distrutto….Attualmente il fondo risulta intransitabile e ovviamente improduttivo. Il muro di terrazzamento in cls posto sulla partt. 1199, 130, 131, 418, 128, 127,
270 in quanto piazzale di manovra e transito dei mezzi posto in prossimità del fabbricato rurale, come detto in precedenza, è franato a valle”.
L'arch. consulente di parte attrice, ha eseguito una Persona_2
stima dei danni subiti dalla in conseguenza della Parte_1
6 fuoriuscita delle acque dalla tubazione dell'acquedotto
“Fiumefreddo” quantificandoli in € 173.903,80 oltre iva alla data del
12.7.2010. L'architetto evidenziando che per alcune Persona_2
lavorazioni il costo dell'intervento va maggiorato del 20% per l'interruzione del percorso carrabile e le difficoltà per le opere di ripristino dei terrazzamenti lungo il costone della part. 1199, ha quindi elencato i lavori da eseguire e i relativi costi (sbancamento terreni di cui alle particelle 262-1068-1070-1072-1076-744-1197-1185; ricolmo degli scavi di varie particelle e dei terrazzamenti posti sulla particella 1199; realizzazione del tratto di muro del terrazzamento della particella 1185; realizzazione muri di contenimento in c.a., include le fondazioni per terrazzamenti preesistenti nella part. 1199; realizzazione di terrazzamenti con pietrame a secco su cordoli di fondazione, in corrispondenza dell'impluvio formato dalla frana nella part. 1199 in luogo di quelli preesistenti;
ricollocazione degli impianti idrico-fognario-elettrico-irrigazione-acque bianche nell'area interessata dalla frana nella part. 1199; ricollocazione della rete di recinzione metallica sul confine est con la part. 155; ricollocazione di piante di vite adulte nelle partt. 262-1068-1070-1072-1076-744-1197 per una estensione di mq 5000; ricollocazione di paletti zincati;
ricollocazione di n.2 alberi di ulivo adulti nella part. 1185).
I danni subiti dal fondo della sono ingenti e la stima fatta Parte_1
dal consulente di parte e considerata congrua dal CTU nominato in sede di ATP può essere posta a fondamento della presente decisione, salve le puntualizzazioni che saranno svolte nel prosieguo della presente motivazione.
A ben vedere il consulente nominato in sede di ATP si è limitato a esprimere un generico parere di congruità in ordine alla stima dei
7 danni subiti dal fondo dell'attrice “a meno di una verifica delle quantità nella stessa riportate”.
In ultima analisi, la stima dei danni è quella contenuta nella consulenza tecnica di parte le cui risultanze possono essere poste a fondamento della decisione sia nei confronti dell' , che nei CP_1
confronti in quanto consacrate in un documento introdotto CP_2
nel processo e nel quale il c.t.p. ha espresso le sue valutazioni tecniche e, dunque, ha fornito la rappresentazione di fatti tecnici che ben possono essere apprezzate dal giudice di merito ai sensi dell'art. 116
c.p.c..
Le fotografie prodotte unitamente alla consulenza di parte ritraggono, infatti, una situazione di danno diffuso e ingente del fondo della parte attrice (le foto ritraggono una strada privata invasa dall'acqua, frane diffuse, invasione di acque, allagamenti di porzioni di fondo, recinzione divelta), che rendono attendibile la stima dei danni compiuta dal consulente di parte con riferimento alle opere di sbancamento sui terreni, di ricolmo degli scavi, di realizzazione del tratto di muro in cls del terrazzamento della part. 1185, di realizzazione dei muri di contenimento in c.a. per i terrazzamenti preesistenti nelle part. 1199 (considerando la profondità della zona franata pari a ml 20,00), di realizzazione di terrazzamento con pietrame a secco su cordoli in fondazione, in corrispondenza dell'impluvio formato dalla frana nella part. 1199, in luogo di quelli preesistenti, e di ricollocazione della rete di recinzione metallica completa di paletti e cordolo di ancoraggio sul confine est con la part. 155.
Il materiale fotografico prodotto non consente, però, di valutare nemmeno sommariamente i danni alle piante di vite, agli alberi
8 d'ulivo e agli impianti idrico-fognario-elettrico-irrigazione acque bianche nell'area interessata dalla frana.
Complessivamente, quindi, il danno arrecato al fondo della
[...]
può essere stimato in ragione di € 147.133,80 (somma Pt_1
questa ottenuta detraendo dalla somma di € 173.903,80, stimata complessivamente dal ctp, la stima dei danni che non possono essere riconosciuti in questa sede) oltre iva.
La stima operata dal ctp in epoca prossima al verificarsi dell'evento dannoso va rivalutata secondo indici Istat dal 12.7.2010 alla data di pubblicazione della presente sentenza, mentre gli interessi legali andranno calcolati sulla somma predetta via via rivalutata anno per anno, sempre fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sulla somma complessiva poi andranno calcolati gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
5. L'ente territoriale nel formulare un motivo d'appello incidentale ha dedotto la inopponibilità della relazione dell'ing. per la Per_1
mancata rituale convocazione del alle operazioni peritali. Sin CP_2
dal primo grado il aveva dedotto come in sede di ATP il CP_2
professionista incaricato delle operazioni peritale avesse inviato l'avviso di convocazione per l'inizio delle operazioni ad un numero di fax non riferibile né al Comune e né al procuratore dello stesso.
La deduzione del ha una sua indubbia valenza, ma non CP_2
preclude a questa Corte di procedere alla stima dei danni secondo la consulenza di parte, come sopra evidenziato.
5. Il primo motivo d'appello incidentale proposto dal è CP_2
infondato.
Va condivisa la motivazione adottata dal primo giudice nel respingere l'eccezione di nullità sollevata dal per indeterminatezza della CP_2
domanda e per la mancata esposizione dei fatti posti a fondamento
9 della domanda. La domanda proposta dall contro il CP_1 CP_2
tendeva, in modo chiaro, ad ottenere la declaratoria di esclusiva responsabilità del per i danni pretesi dall'attrice, CP_2 Parte_1
oppure la condanna del a tenere indenne la stessa
[...] CP_2
da ogni conseguente pregiudizievole derivante dal giudizio. CP_1
Le ragioni della domanda erano poi facilmente evincibili dalla parte narrativa dell'atto di chiamata in causa ove si faceva riferimento ai danni pretesi dalla al suo per la rottura della condotta del Parte_1
Fiumefreddo.
6. Anche il secondo motivo d'appello incidentale è infondato.
Secondo Cassazione 21901/2014 “in materia di procedimento civile,
l'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., là dove, in ipotesi di nullità della citazione per inosservanza del termine di comparizione o mancanza dell'avvertimento ai sensi dell'art. 163, n. 7, cod. proc. civ., esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, se egli eccepisca tali nullità, dovendo in tal caso il giudice fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il convenuto, nel costituirsi, si limiti alla sola deduzione della nullità, senza anche svolgere difese e richiedere la fissazione di una nuova udienza, contegno, questo, che integra sanatoria della nullità della citazione”.
Nella specie, il costituendosi a seguito della sua chiamata in CP_2
causa, dopo avere rilevato la nullità della citazione per l'omesso avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c., svolgeva difese di merito
(in ordine alla carenza della sua legittimazione per essere l'unico responsabile dei danni reclamati dalla l , e alla Parte_1 CP_1
mancata partecipazione del procuratore dell'ente territoriale alle operazioni di ctu per omessa convocazione) e non chiedeva la fissazione di una nuova udienza.
10 7. Il terzo motivo è infondato.
L'appellante non coglie appieno la ratio decidendi seguita dal primo giudice e che la Corte fa propria.
Il Tribunale ha sul punto evidenziato che “ il C.T.U. ha chiarito che la rottura delle tubazioni che attraversano i terreni dell'attrice è dovuta alla particolare morfologia del terreno che è soggetto ad un movimento franoso che coinvolge anche il sito ove è posta la conduttura;
evento aggravato dai consistenti fenomeni atmosferici del
2009 che ne hanno incrementato l'instabilità. Da quanto accertato dal
C.T.U. si desume come non possa parlarsi di omessa, periodica, manutenzione della conduttura bensì della necessità di un più radicale e decisivo intervento orientato se non allo spostamento in altro luogo della conduttura – decisione di natura discrezionale dell'amministrazione che non può essere ordinata dal Giudice ordinario – quantomeno alla creazione di opere strutturali stabili, tali da garantire la messa in sicurezza della condotta idrica.
All'esecuzione di tali opere sono tenuti entrambi gli enti, l CP_1
come custode della conduttura ai sensi dell'art. 2051 c.c.– tanto che, ha osservato il C.T.U., all'epoca delle operazioni peritali l' CP_1
aveva ad una ditta specializzata un'indagine finalizzata CP_4
alla realizzazione di opere a protezione della condotta – sia il
, proprietario della condotta stessa e, in Controparte_2
ultima analisi, soggetto deputato ad approvare, in sintonia con il custode-gestore, i lavori da eseguire”.
Ora, la responsabilità del non è stata ricondotta alla sua CP_2
qualità di custode ma alla qualità di soggetto tenuto a porre in essere le opere strutturali di sicurezza della condotta.
Dalla ctu depositata nel giudizio di merito emerge la collocazione dell'impianto dell'acquedotto su terreno franoso, fatto questo che
11 configura non solo il nesso causale fra la scelta dell'amministrazione comunale e il danno ma anche la negligenza del CP_2
L'appello incidentale del va, quindi, respinto. CP_2
8. In ordine alle spese del doppio grado, ritiene la Corte che la regolamentazione delle spese del primo grado vada tenuta ferma, posto che la decisione del primo giudice, pur riformata, era conforme ai principi giurisprudenziali applicabili al momento della pronuncia.
Le spese del presente grado, da liquidarsi in base allo scaglione previsto per le causa di valore compreso fra € 52.000,01 ed €
260.000,00, valore individuato in base al decisum, vanno poste integralmente a carico dell e del e si liquidano in € CP_1 CP_2
777,00 per spese ed € 7.160,00 per compensi professionali, di cui €
1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, €
2.163,00 per la fase di trattazione ed € 2.552,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Nei rapporti fra l e il chiamato in causa, per l'esito CP_1 CP_2
complessivo del giudizio, che ha visto la corresponsabilità degli enti, si ravvisa la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 1154/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Messina anche nei confronti dell CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, e del in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, nonché sull'appello incidentale proposto dal così decide: Controparte_2
12 accoglie per quanto di ragione l'appello principale proposto da
[...]
e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza Parte_1
e segnatamente del punto 3. del dispositivo della sentenza n.
1154/2022, condanna in solido dell' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, e
[...]
il in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, al pagamento in favore della della somma di € Parte_1
147.133,80 oltre iva, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat secondo quanto indicato in parte motiva;
rigetta l'appello incidentale proposto dal Controparte_2
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna in solido dell CP_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, e il
[...]
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, al rimborso delle spese processuali in favore della
[...]
, spese che liquida in € 777,00 per spese vive ed € 7.160,00 Pt_1
per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari;
compensa per intero fra l CP_1 Controparte_1
e il le spese del presente grado;
[...] Controparte_2
dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002 per il pagamento da parte del di Controparte_2
un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Messina 10.7.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Zappalà Dott. G. Minutoli
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott. Giuseppe Minutoli - Presidente
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel.
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 72/2023 r.g.a., promosso
DA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana C.F._1
Bello e dall'avv. Maria Zagami;
Appellante- appellata incidentale
NEI CONFRONTI DI
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Cardile;
Appellata
E
in persona del pro tempore, c.f. Controparte_2 CP_3
, rappresentato e difeso dall'avv. Bonaventura Candido;
P.IVA_1
Appellato-appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1154/2022 emessa dal
Tribunale di Messina in data 23.6.2022 e pubblicata in data 24.6.2022.
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 1.Con sentenza n. 1154/2022 il Tribunale di Messina accoglieva la domanda di risarcimento dei danni in forma specifica avanzata da
[...]
nei confronti dell' Parte_1 CP_1 Controparte_1
e del chiamato in causa,
[...] Controparte_2
domanda volta all'esecuzione delle opere (meglio individuate dal ctu) per la messa in sicurezza della condotta d'acqua, “proteggendola da eventuali smottamenti”, al fine di evitare la ripetuta fuoriuscita di acqua dalla conduttura che attraversava i fondi della Parte_1
Il Tribunale rigettava, invece, la domanda risarcitoria per equivalente avanzata dall'attrice.
Il primo giudice, rigettate le preliminari eccezioni processuali sollevate dal in ordine alla nullità della sua Controparte_2
chiamata in causa per indeterminatezza della domanda e per l'omesso avviso ex art. 163 n. 7 c.p.c., affermava la concorrente responsabilità dell , quale gestore del servizio idrico, e del quale CP_1 CP_2
proprietario della rete affidata in gestione alla citata . Il primo CP_1
giudice evidenziava quanto segue: “il C.T.U. ha chiarito che la rottura delle tubazioni che attraversano i terreni dell'attrice è dovuta alla particolare morfologia del terreno che è soggetto ad un movimento franoso che coinvolge anche il sito ove è posta la conduttura;
evento aggravato dai consistenti fenomeni atmosferici del 2009 che ne hanno incrementato l'instabilità. Da quanto accertato dal C.T.U. si desume come non possa parlarsi di omessa, periodica, manutenzione della conduttura bensì della necessità di un più radicale e decisivo intervento orientato se non allo spostamento in altro luogo della conduttura – decisione di natura discrezionale dell'amministrazione che non può essere ordinata dal Giudice ordinario – quantomeno alla creazione di opere strutturali stabili, tali da garantire la messa in sicurezza della condotta idrica”.
2 Quanto alla domanda risarcitoria per equivalente, il primo giudice rilevava la carenza di prova in ordine ai pregiudizi lamentati dall'attrice anche a causa del ritiro del fascicolo di parte e della sua mancata restituzione al momento della decisione.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello la Parte_1
chiedendo l'accoglimento della domanda risarcitoria per equivalente già formulata in primo grado.
Si è costituita l , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Il costituendosi, ha proposto appello incidentale. CP_2
Con ordinanza emessa in data 10.10.2024, la causa è stata assegnata a sentenza con la concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con un unico motivo d'appello la ha impugnato il capo Parte_1
di sentenza con i quale il primo giudice ha respinto la domanda risarcitoria per i danni arrecati al suo fondo dalla copiosa fuoriuscita di acqua dalla conduttura di proprietà comunale gestita dall' . CP_1
All'uopo deduce che il consulente, Ing. nominato Persona_1
nella fase dell'accertamento tecnico preventivo aveva accertato che la rottura della condotta Fiumefreddo era stata causata dalla presenza delle correnti galvaniche esistenti nel terreno. Aggiunge che la predetta circostanza, tra l'altro, era stata confermata anche dall , che, con un proprio tecnico, il Geom. , aveva CP_1 Pt_2
dichiarato nel corso del giudizio di primo grado “che il tratto di tubazione dell'acquedotto Fiumefreddo oggetto del presente accertamento non è, in atto, protetto dalle correnti galvaniche presenti nel terreno” e che “esiste presso l' un progetto per la CP_1
realizzazione della protezione catodica della condotta dalle correnti galvaniche”. L'ing. aveva anche accertato che la rottura Per_1
3 della tubazione aveva causato danni al fondo dell'attrice, danni che potevano quantificarsi nella misura stabilita da una perizia di parte, e quindi in ragione di € 173.903,80, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e riavviare l'attività produttiva.
L'appellante deduce che la prova del danno era contenuta nei documenti prodotti nel fascicolo di parte e che il giudice, non rinvenendo detto fascicolo, avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo e non ritenere che l'omessa restituzione del fascicolo fosse riconducibile ad una strategia difensiva.
L'appellate deduce, altresì, che la produzione dei documenti già prodotti in primo grado, comunque, non costituisce una produzione nuova ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
3. Il nel proporre appello incidentale, ribadisce con il primo CP_2
motivo di gravame la nullità della chiamata in causa per indeterminatezza dell'oggetto della domanda e per la mancata esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda.
3.1 Con il secondo motivo l'ente territoriale ripropone l'eccezione di nullità della chiamata in causa per l'omesso avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c.
3.2 Con il terzo motivo il deduce la sua estraneità alla CP_2
vicenda, dal momento che con l'attribuzione della gestione della manutenzione della condotta idrica all solo quest'ultimo ente CP_1
aveva di fatto una relazione con la res.
3.3 Con il quarto motivo deduce la inopponibilità della ctu redatta nel procedimento n. 1689/2010 per l'omessa convocazione da parte del consulente nominato del procuratore di esso appellante.
4. Il motivo d'appello formulato dalla va accolto nei Parte_1
seguenti termini.
4 È vero che si è affermato in giurisprudenza che “il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 c.p.c., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti” (Cassazione 2264/2022).
È anche vero, però, che la perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'art. 169, comma 2, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell'art. 345 c.p.c. alle sole prove nuove e, quindi, ai documenti che nel giudizio si pretenda di introdurre come
"nuovi", in quanto non introdotti prima del grado di appello, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c. (Cassazione 21571/2020).
Pertanto, i documenti prodotti con l'atto d'appello, già ritualmente depositati nel corso del giudizio di primo grado, consentono di ricostruire i danni arrecati al fondo della e di stimarli in Parte_1
termini monetari.
Dal contenuto dell'accertamento tecnico preventivo emerge che la tubazione dell'acquedotto Fiumefreddo, la cui rottura ha causato la fuoriuscita d'acqua che si è riversata nel fondo attoreo, attraversa la proprietà della La rottura della condotta ha causato Parte_1
danni alle particelle 262,1068,1070,1072, 1076, 744, 1185 e 1197 “in
5 cui risultano accumulate grosse quantità di materiale di scavo e visibili ricrescite di un vigneto…. I danni dovuti alla discesa dell'acqua risultano interessare le particelle n.ri 1199 e 129….In particolare la particella n. 1199 non risulta più raggiungibile a causa del crollo del piazzale presente prima che il materiale fosse portato a valle dalla furia delle acque….Irraggiungibili risultano anche le particelle 130,131,418,128, 127, 270. Al confine con la particella n.
155 di altro proprietario risultano danneggiati il muro di confine e la recinzione soprastante. La quantificazione dei danni effettuata dall'arch. … risulta congrua a meno di una verifica delle Persona_2
quantità nella stessa riportate”.
L'arch. consulente di parte aveva evidenziato che a Persona_2
seguito della fuoriuscita dell'acqua dalla condotta Fiumefreddo “il muro di contenimento posto a salvaguardia della stabilità del fabbricato appare scalzato in alcuni punti lungo le fondazioni”. Il ctp aveva, poi, evidenziato quanto segue: “in prossimità del suddetto muro di contenimento una frana, larga mediamente ml 10,00 e profonda ml 20,00, ha trascinato a valle (verso l'autostrada A20) gli impianti dei sottoservizi, il piazzale di manovra dei mezzi agricoli e vari terrazzamenti posti lungo la part. 1199. È stata divelta la recinzione posta sul confine con la part. 155, sono stati sradicati alberi d'ulivo ed il vigneto è andato completamente distrutto….Attualmente il fondo risulta intransitabile e ovviamente improduttivo. Il muro di terrazzamento in cls posto sulla partt. 1199, 130, 131, 418, 128, 127,
270 in quanto piazzale di manovra e transito dei mezzi posto in prossimità del fabbricato rurale, come detto in precedenza, è franato a valle”.
L'arch. consulente di parte attrice, ha eseguito una Persona_2
stima dei danni subiti dalla in conseguenza della Parte_1
6 fuoriuscita delle acque dalla tubazione dell'acquedotto
“Fiumefreddo” quantificandoli in € 173.903,80 oltre iva alla data del
12.7.2010. L'architetto evidenziando che per alcune Persona_2
lavorazioni il costo dell'intervento va maggiorato del 20% per l'interruzione del percorso carrabile e le difficoltà per le opere di ripristino dei terrazzamenti lungo il costone della part. 1199, ha quindi elencato i lavori da eseguire e i relativi costi (sbancamento terreni di cui alle particelle 262-1068-1070-1072-1076-744-1197-1185; ricolmo degli scavi di varie particelle e dei terrazzamenti posti sulla particella 1199; realizzazione del tratto di muro del terrazzamento della particella 1185; realizzazione muri di contenimento in c.a., include le fondazioni per terrazzamenti preesistenti nella part. 1199; realizzazione di terrazzamenti con pietrame a secco su cordoli di fondazione, in corrispondenza dell'impluvio formato dalla frana nella part. 1199 in luogo di quelli preesistenti;
ricollocazione degli impianti idrico-fognario-elettrico-irrigazione-acque bianche nell'area interessata dalla frana nella part. 1199; ricollocazione della rete di recinzione metallica sul confine est con la part. 155; ricollocazione di piante di vite adulte nelle partt. 262-1068-1070-1072-1076-744-1197 per una estensione di mq 5000; ricollocazione di paletti zincati;
ricollocazione di n.2 alberi di ulivo adulti nella part. 1185).
I danni subiti dal fondo della sono ingenti e la stima fatta Parte_1
dal consulente di parte e considerata congrua dal CTU nominato in sede di ATP può essere posta a fondamento della presente decisione, salve le puntualizzazioni che saranno svolte nel prosieguo della presente motivazione.
A ben vedere il consulente nominato in sede di ATP si è limitato a esprimere un generico parere di congruità in ordine alla stima dei
7 danni subiti dal fondo dell'attrice “a meno di una verifica delle quantità nella stessa riportate”.
In ultima analisi, la stima dei danni è quella contenuta nella consulenza tecnica di parte le cui risultanze possono essere poste a fondamento della decisione sia nei confronti dell' , che nei CP_1
confronti in quanto consacrate in un documento introdotto CP_2
nel processo e nel quale il c.t.p. ha espresso le sue valutazioni tecniche e, dunque, ha fornito la rappresentazione di fatti tecnici che ben possono essere apprezzate dal giudice di merito ai sensi dell'art. 116
c.p.c..
Le fotografie prodotte unitamente alla consulenza di parte ritraggono, infatti, una situazione di danno diffuso e ingente del fondo della parte attrice (le foto ritraggono una strada privata invasa dall'acqua, frane diffuse, invasione di acque, allagamenti di porzioni di fondo, recinzione divelta), che rendono attendibile la stima dei danni compiuta dal consulente di parte con riferimento alle opere di sbancamento sui terreni, di ricolmo degli scavi, di realizzazione del tratto di muro in cls del terrazzamento della part. 1185, di realizzazione dei muri di contenimento in c.a. per i terrazzamenti preesistenti nelle part. 1199 (considerando la profondità della zona franata pari a ml 20,00), di realizzazione di terrazzamento con pietrame a secco su cordoli in fondazione, in corrispondenza dell'impluvio formato dalla frana nella part. 1199, in luogo di quelli preesistenti, e di ricollocazione della rete di recinzione metallica completa di paletti e cordolo di ancoraggio sul confine est con la part. 155.
Il materiale fotografico prodotto non consente, però, di valutare nemmeno sommariamente i danni alle piante di vite, agli alberi
8 d'ulivo e agli impianti idrico-fognario-elettrico-irrigazione acque bianche nell'area interessata dalla frana.
Complessivamente, quindi, il danno arrecato al fondo della
[...]
può essere stimato in ragione di € 147.133,80 (somma Pt_1
questa ottenuta detraendo dalla somma di € 173.903,80, stimata complessivamente dal ctp, la stima dei danni che non possono essere riconosciuti in questa sede) oltre iva.
La stima operata dal ctp in epoca prossima al verificarsi dell'evento dannoso va rivalutata secondo indici Istat dal 12.7.2010 alla data di pubblicazione della presente sentenza, mentre gli interessi legali andranno calcolati sulla somma predetta via via rivalutata anno per anno, sempre fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sulla somma complessiva poi andranno calcolati gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
5. L'ente territoriale nel formulare un motivo d'appello incidentale ha dedotto la inopponibilità della relazione dell'ing. per la Per_1
mancata rituale convocazione del alle operazioni peritali. Sin CP_2
dal primo grado il aveva dedotto come in sede di ATP il CP_2
professionista incaricato delle operazioni peritale avesse inviato l'avviso di convocazione per l'inizio delle operazioni ad un numero di fax non riferibile né al Comune e né al procuratore dello stesso.
La deduzione del ha una sua indubbia valenza, ma non CP_2
preclude a questa Corte di procedere alla stima dei danni secondo la consulenza di parte, come sopra evidenziato.
5. Il primo motivo d'appello incidentale proposto dal è CP_2
infondato.
Va condivisa la motivazione adottata dal primo giudice nel respingere l'eccezione di nullità sollevata dal per indeterminatezza della CP_2
domanda e per la mancata esposizione dei fatti posti a fondamento
9 della domanda. La domanda proposta dall contro il CP_1 CP_2
tendeva, in modo chiaro, ad ottenere la declaratoria di esclusiva responsabilità del per i danni pretesi dall'attrice, CP_2 Parte_1
oppure la condanna del a tenere indenne la stessa
[...] CP_2
da ogni conseguente pregiudizievole derivante dal giudizio. CP_1
Le ragioni della domanda erano poi facilmente evincibili dalla parte narrativa dell'atto di chiamata in causa ove si faceva riferimento ai danni pretesi dalla al suo per la rottura della condotta del Parte_1
Fiumefreddo.
6. Anche il secondo motivo d'appello incidentale è infondato.
Secondo Cassazione 21901/2014 “in materia di procedimento civile,
l'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., là dove, in ipotesi di nullità della citazione per inosservanza del termine di comparizione o mancanza dell'avvertimento ai sensi dell'art. 163, n. 7, cod. proc. civ., esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, se egli eccepisca tali nullità, dovendo in tal caso il giudice fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il convenuto, nel costituirsi, si limiti alla sola deduzione della nullità, senza anche svolgere difese e richiedere la fissazione di una nuova udienza, contegno, questo, che integra sanatoria della nullità della citazione”.
Nella specie, il costituendosi a seguito della sua chiamata in CP_2
causa, dopo avere rilevato la nullità della citazione per l'omesso avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c., svolgeva difese di merito
(in ordine alla carenza della sua legittimazione per essere l'unico responsabile dei danni reclamati dalla l , e alla Parte_1 CP_1
mancata partecipazione del procuratore dell'ente territoriale alle operazioni di ctu per omessa convocazione) e non chiedeva la fissazione di una nuova udienza.
10 7. Il terzo motivo è infondato.
L'appellante non coglie appieno la ratio decidendi seguita dal primo giudice e che la Corte fa propria.
Il Tribunale ha sul punto evidenziato che “ il C.T.U. ha chiarito che la rottura delle tubazioni che attraversano i terreni dell'attrice è dovuta alla particolare morfologia del terreno che è soggetto ad un movimento franoso che coinvolge anche il sito ove è posta la conduttura;
evento aggravato dai consistenti fenomeni atmosferici del
2009 che ne hanno incrementato l'instabilità. Da quanto accertato dal
C.T.U. si desume come non possa parlarsi di omessa, periodica, manutenzione della conduttura bensì della necessità di un più radicale e decisivo intervento orientato se non allo spostamento in altro luogo della conduttura – decisione di natura discrezionale dell'amministrazione che non può essere ordinata dal Giudice ordinario – quantomeno alla creazione di opere strutturali stabili, tali da garantire la messa in sicurezza della condotta idrica.
All'esecuzione di tali opere sono tenuti entrambi gli enti, l CP_1
come custode della conduttura ai sensi dell'art. 2051 c.c.– tanto che, ha osservato il C.T.U., all'epoca delle operazioni peritali l' CP_1
aveva ad una ditta specializzata un'indagine finalizzata CP_4
alla realizzazione di opere a protezione della condotta – sia il
, proprietario della condotta stessa e, in Controparte_2
ultima analisi, soggetto deputato ad approvare, in sintonia con il custode-gestore, i lavori da eseguire”.
Ora, la responsabilità del non è stata ricondotta alla sua CP_2
qualità di custode ma alla qualità di soggetto tenuto a porre in essere le opere strutturali di sicurezza della condotta.
Dalla ctu depositata nel giudizio di merito emerge la collocazione dell'impianto dell'acquedotto su terreno franoso, fatto questo che
11 configura non solo il nesso causale fra la scelta dell'amministrazione comunale e il danno ma anche la negligenza del CP_2
L'appello incidentale del va, quindi, respinto. CP_2
8. In ordine alle spese del doppio grado, ritiene la Corte che la regolamentazione delle spese del primo grado vada tenuta ferma, posto che la decisione del primo giudice, pur riformata, era conforme ai principi giurisprudenziali applicabili al momento della pronuncia.
Le spese del presente grado, da liquidarsi in base allo scaglione previsto per le causa di valore compreso fra € 52.000,01 ed €
260.000,00, valore individuato in base al decisum, vanno poste integralmente a carico dell e del e si liquidano in € CP_1 CP_2
777,00 per spese ed € 7.160,00 per compensi professionali, di cui €
1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, €
2.163,00 per la fase di trattazione ed € 2.552,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Nei rapporti fra l e il chiamato in causa, per l'esito CP_1 CP_2
complessivo del giudizio, che ha visto la corresponsabilità degli enti, si ravvisa la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 1154/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Messina anche nei confronti dell CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, e del in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, nonché sull'appello incidentale proposto dal così decide: Controparte_2
12 accoglie per quanto di ragione l'appello principale proposto da
[...]
e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza Parte_1
e segnatamente del punto 3. del dispositivo della sentenza n.
1154/2022, condanna in solido dell' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, e
[...]
il in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, al pagamento in favore della della somma di € Parte_1
147.133,80 oltre iva, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat secondo quanto indicato in parte motiva;
rigetta l'appello incidentale proposto dal Controparte_2
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna in solido dell CP_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, e il
[...]
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, al rimborso delle spese processuali in favore della
[...]
, spese che liquida in € 777,00 per spese vive ed € 7.160,00 Pt_1
per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari;
compensa per intero fra l CP_1 Controparte_1
e il le spese del presente grado;
[...] Controparte_2
dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002 per il pagamento da parte del di Controparte_2
un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Messina 10.7.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Zappalà Dott. G. Minutoli
13