CA
Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2024, n. 3348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3348 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott.ssa Giulia Spadaro Presidente rel dott. Sandro Venarubea Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 14.5.2024 ha pronunciato, ai sensi dell'art.
281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4815 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(c.f. ), domiciliato in VIA IGINO GARBINI 51 Parte_1 C.F._1
01100 VITERBO, presso lo studio dell'Avv. LOPOI EMILIO (c.f. , che lo C.F._2
rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(c.f. ), domiciliato in VIA BUONARROTI 182 00053 CP_1 C.F._3
CIVITAVECCHIA, presso lo studio dell'Avv. GRANDOLINI ISABELLA (c.f.
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._4
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — , nella qualità di genitore ed esercente la responsabilità genitoriale sul Controparte_2
minore ha convenuto dinanzi al Tribunale di Civitavecchia Parte_1 CP_1
chiedendo la condanna al risarcimento dei danni fisici patiti dal minore (all'epoca dei fatti) in data
28.06.2007.
Ha narrato l'attore di aver consentito che il figlio accedesse ad una giostra denominata “Soyuz", collocata in un parco giochi allestito in Tarquinia Lido, non prima di essere stato rassicurato dalla
1 biglietteria che lo svago fosse fruibile da minori senza accompagnamento. Il minore è stato scaraventato verso l'interno della giostra subendo ulteriori collisioni contro la rete di contenimento sino alla fine della corsa, la quale non sarebbe stata interrotta nonostante le grida dei presenti sulla giostra. L'attore ha proseguito sostenendo che in seguito all'evento sarebbe stata apportata una modifica alla giostra stessa. In diritto parte attrice ha sostenuto configurarsi la responsabilità contrattuale a carico del titolare della giostra, odierno convenuto, ritenendo che con l'acquisto del biglietto lo stesso debba qualificarsi "consumatore". Ha concluso chiedendo accertarsi la responsabilità contrattuale o in subordine extracontrattuale del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al risarcimento del danno.
Si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha dichiarato che il minore ha proceduto ad acquistare da solo il biglietto e che il padre sarebbe accorso solo dopo la verificazione del sinistro. Ha sostenuto che il sinistro sarebbe avvenuto in conseguenza della posizione assunta dal minore nel cilindro di cui si compone la giostra, all'interno del quale si sarebbe sollevato con le braccia al di sopra dei manicotti ivi presenti, non avendo pertanto l'appoggio delle gambe, con conseguente determinazione delle lesioni riscontrate. Parte convenuta ha evidenziato come a fronte dell'iniziale sequestro del dispositivo ad opera della Procura della Repubblica, ne venne successivamente disposto il dissequestro, previa verifica del corretto funzionamento e della innocuità, e ha conseguentemente lamentato un mancato guadagno, riconducibile al fermo della giostra ritenuto imputabile alla parte attrice, quantificato in
Euro 35.000,00.
Il Tribunale di Civitavecchia con sentenza n. 104/2021, pubblicata in data 25.1.2021, ha così concluso: “rigetta la domanda attrice;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello adita in riforma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia n.
104/2021 accertata la responsabilità contrattuale, ovvero ed in subordine extracontrattuale ex art.
2043, 2050, 2051 c.c., del sig. , per quanto occorso al in data CP_1 Parte_1
28.06.07, condannare l'appellato al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
32.548,00, derivante, sulla scorta dei dati forniti dalla CTU medica, da giorni 30 di IPT assoluta pari a 2.880,00 (30 x € 96,00); 30 giorni di IPT al 75% pari ad € 2.250,00; 20 giorni di IPT al 50% pari ad € 960,00; 20 giorni di IPT al 25% pari ad € 480,00; invalidità permanente 8%, pari ad €
17.841,00; danno morale pari ad un terzo del biologico pari ad € 8.137,00, salvo quell'importo maggiore o minore che il giudice riterrà di giustizia. Il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla data del fatto al saldo e con condanna al pagamento delle spese legali e di giudizio del doppio grado oltre a quelle
2 della CTU”. nel costituirsi formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia All'll.ma Corte di Appello CP_1
di Roma come adita:
IN VIA PRINCIPALE, Voler rigettare il gravame con proposto appello perché infondato in fatto e in diritto atteso che il fatto è avvenuto per esclusiva responsabilità dell'appellante, per tutti i motivi in controdeduzione sopra esposti nel presente atto e, per l'effetto, Voler confermare la Sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Civitavecchia n. 104/2021.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, Voler condannare l'appellante al pagamento delle spese legali e delle spese di giudizio del doppio grado”.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti,
e hanno discusso oralmente la causa.
§ 2. — L'appello è articolato in due motivi con i quali la sentenza viene censurata in relazione al rigetto della domanda proposta.
§ 2.1. — La sentenza è motivata come segue: “La domanda di parte attrice non può essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Deve preliminarmente essere determinato il contesto normativo all'interno del quale sussumere i fatti oggetto di causa.
Non può essere condivisa la tesi espressa da parte attrice, peraltro alternativamente rispetto alle altre fattispecie normative dalla stessa richiamate, secondo cui l'attività da cui è originato il sinistro vada inquadrata nelle cosiddette "attività pericolose", con conseguente applicabilità della previsione di cui all'art. 2050 cod. civ.
A tal riguardo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per attività pericolose debbono intendersi quelle espressamente qualificate tali dalla legge di pubblica sicurezza o da altre norme speciali e quelle in cui la pericolosità sia intrinseca alla loro stessa natura
o ai mezzi per esse impiegati, non viceversa quelle in cui la pericolosità si determini in ragione di errori o colpe nell'uso degli stessi.
Rilevato a tal riguardo che l'attività di svago tramite giostre non è contemplata come attività pericolosa da alcuna normativa speciale, né al riguardo è stata fornita indicazione da parte dell'attore, deve altresì escludersi la pericolosità intrinseca di una giostra quale quella incriminata, il cui accesso è consentito a norma di legge a minori non accompagnati.
Ritiene questo giudice, sulla base di quanto rappresentato dalle parti ed altresì di quanto emerso in sede istruttoria, che la disciplina normativa applicabile alla fattispecie oggetto di causa, sia quella relativa alla responsabilità contrattuale.
3 Non vi è dubbio a tal riguardo che l'acquisto di un titolo, nel caso di specie il biglietto, abilitante
l'acquirente a usufruire di un dispositivo ludico, pone a carico del gestore il corretto adempimento della prestazione oggetto del contratto, nella quale deve considerarsi incluso il rispetto delle condizioni di sicurezza.
Trova pertanto applicazione la previsione generale dell'art. 1218 cod. civ. secondo cui a fronte dell'inadempimento della prestazione addotto dal creditore, incombe sul debitore la prova che lo stesso sia stato determinato da impossibilità della prestazione o da causa a lui non imputabile, ai fini dell'esclusione della propria responsabilità.
Avuto riguardo al caso oggetto di giudizio deve considerarsi pacifico che il fatto lesivo lamentato dall'attore sia avvenuto nell'ambito dell'obbligazione assunta dal gestore della giostra con la vendita del biglietto per salire sulla giostra. A tal riguardo non è stata oggetto di contestazione la circostanza che il sinistro sia avvenuto sulla giostra e durante il funzionamento della stessa.
Deve pertanto essere accertato se all'esito dell'istruttoria possa ritenersi dimostrato che l'evento lesivo per cui è causa sia stato determinato da un fatto non imputabile alla responsabilità del convenuto.
Rileva a tal riguardo la circostanza che il gestore si sia attenuto a tutte le normative di sicurezza previste per la tipologia di impianto, abbia assicurato la correttezza del funzionamento ed abbia compiuto i necessari collaudi e controlli.
Le suddette circostanze possono ritenersi dimostrate secondo molteplici profili.
In primo luogo sono state espressamente dichiarate del convenuto e non sono state oggetto di alcuna specifica contestazione da parte attrice.
Inoltre, secondo la ricostruzione del convenuto, non contestata né smentita dall'attore, a seguito del sinistro la giostra incriminata ha subito il sequestro, come da prassi, ad opera della Procura della
Repubblica con conseguenti controlli ed accertamenti da parte di tecnici qualificati, all'esito dei quali è stato disposto il dissequestro l'impianto e l'archiviazione del procedimento penale nei confronti del convenuto.
Deve pertanto ritenersi accertato che l'evento non si è determinato in ragione di un fatto riconducibile al funzionamento dell'impianto attribuibile alla responsabilità del gestore.
L'istruttoria di causa, con specifico riferimento alle testimonianze acquisite in corso di giudizio, ha dimostrato con ragionevole certezza che l'evento lesivo subito da si è verificato in Parte_1
ragione di un uso improprio del dispositivo da parte del minore il quale ha assunto una posizione tale da non beneficiare dell'appoggio della schiena al dispositivo normalmente garantito dall'effetto centrifugo della giostra stessa.
Diverge invece nella deposizione dei testimoni la ricostruzione dell'atteggiamento tenuto dal
4 convenuto durante il fatto.
Il teste di parte convenuta , fratello del convenuto, avrebbe sentito quest'ultimo Testimone_1
dire al microfono "ad un ragazzo di tirare giù le gambe".
Secondo il teste comune , al contrario, il giostraio avrebbe detto al minore di alzare Testimone_2
le gambe.
Infine, secondo la teste di parte attrice , peraltro moglie del teste , Testimone_3 Testimone_2
l'invito ad alzare le gambe del giostraio sarebbe stato effettuato a mezzo del megafono e sembrerebbe essere stato rivolto a tutti i partecipanti.
Nell'impossibilità di determinare con certezza l'esatto svolgimento dei fatti in ordine a tale particolare, stante la divergenza tra le testimonianze determinata evidentemente anche dai rapporti esistenti tra i testimoni e le parti, rileva ai fini del giudizio determinare se l'incitamento "ad alzare le gambe" verosimilmente rivolto dal convenuto con il megafono ai partecipanti al giro di giostra, sia idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta impropria dell'attore e l'evento lesivo dallo stesso lamentato.
Deve in altri termini valutarsi se l'uso improprio della giostra da parte del minore, il quale deve ritenersi dimostrato stante il buon funzionamento della giostra e l'assenza di incidenti agli altri partecipanti, sia stato in tutto o in parte determinato dalla condotta del convenuto.
Tale circostanza deve essere esclusa.
In primo luogo, come già osservato, non appare verosimile che l'incitamento ad alzare le gambe possa essere stato rivolto esclusivamente al minore odierno attore e non agli altri partecipanti e a tal riguardo non emerge dalle testimonianze che il convenuto abbia formulato l'invito nominando espressamente . Parte_1
In secondo luogo, l'incitamento rivolto dal giostraio non ha cagionato problema alcuno agli altri partecipanti, né nell'ambito del giro di giostra in cui si è verificato l'evento, né nei precedenti, nell'ambito dei quali, in base ad un criterio empirico, appare ragionevole che il convenuto abbia mantenuto un comportamento uniforme.
Rileva peraltro che, da quanto emerso in istruttoria, il minore conoscesse bene la giostra ed il suo funzionamento, per averla utilizzata più volte, rendendo pertanto inverosimile che l'utilizzo improprio possa essere stato in qualche modo indotto dalla condotta del convenuto.
Neppure appare ascrivibile al convenuto la specifica responsabilità addotta da parte attrice, di non aver immediatamente fermato la giostra al fine di evitare o comunque non aggravare le conseguenze lesive del sinistro.
A tal riguardo è stato spiegato in modo convincente dal convenuto che il ciclo di funzionamento della giostra, il quale si compie in circa due minuti, prevede l'automatica rimozione del fondo del
5 dispositivo non appena consentito dall'effetto centrifugo e il successivo riposizionamento a seguito del progressivo rallentamento. Tale principio di funzionamento esclude pertanto la possibilità di repentino arresto della macchina, pena la cessazione del sostegno ai partecipanti, prima del riposizionamento del fondo.
Neppure può considerarsi sintomatico della responsabilità del convenuto il posizionamento successivamente alla verificazione del sinistro di una catena di sicurezza, atteso che la giostra era stata dissequestrata e restituita al normale utilizzo anche senza il predetto dispositivo del quale non
è stata dimostrata la necessità ai sensi di alcuna normativa.
Infine assume rilevanza il fatto che il padre del minore non fosse presente al momento del fatto, venendo con ciò meno ad un dovere generale di vigilanza sul minore.
Ritiene pertanto il tribunale che possa ritenersi dimostrata la verificazione dell'evento per fatto e colpa del danneggiato, tale da escludere la responsabilità del convenuto anche ai sensi dell'art. 1218 del codice civile”.
§ 2.2. — Con il primo motivo la sentenza è censurata per quanto attiene alla “responsabilità ex art. 2050 c.c. Violazione falsa applicazione dell'art. 2050 c.c. Travisamento dei fatti. Motivazione erronea e contraddittoria”. Secondo l'appellante erroneamente è stata esclusa la fattispecie di cui all'art. 2050 c.c., considerato che l'attrazione consiste in un cilindro che ruota ad altissima CP_3
velocità sul proprio asse centrale e sempre sul suo fulcro centrale può inclinarsi sino a raggiungere una posizione pressoché verticale e che i partecipanti dovrebbero rimanere ancorati alle pareti perimetrali del cilindro ruotante in conseguenza della forza centrifuga innescata dalla rotazione: per tale tipo di attrazione la pericolosità deriva proprio dalla circostanza che l'utente deve riuscire a mantenere aderente il proprio corpo alla parete perimetrale (in rete metallica) del cilindro che ruota e si inclina. Inoltre contrariamente a quanto risulta dalla sentenza l'attore ha sempre contestato che l'attività fosse a norma e il procedimento penale è stato archiviato per difetto di querela.
In linea di fatto pacificamente l'incidente si è verificato mentre l'appellante, allora minorenne, prendeva parte ad un giro di una giostra CP_3
È pacifico (v. foto) che la giostra UT si caratterizza per essere costituita da un cilindro che ruota ad alta velocità sul proprio asse centrale che si inclina anche in verticale;
è sormontata da una rete perimetrale dell'altezza di qualche metro;
la forza centrifuga innescata dalla rotazione fa sì (o almeno dovrebbe far sì) che i partecipanti rimangano ancorati alle pareti. Il partecipante alla giostra deve appoggiarsi di spalle, in posizione eretta, afferrandosi eventualmente a delle aste poste di fronte.
Il giudice di primo grado ha escluso che venisse in rilievo un'attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050
c.c., in quanto non definita tale dalla normativa speciale.
Innanzitutto è da evidenziare come è affermazione giurisprudenziale consolidata che per attività
6 pericolose, ai sensi dell'art. 2050 c.c., debbono intendersi non solo quelle che sono qualificate tali dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle che comportino la rilevante possibilità del verificarsi del danno per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati
(così Cass. n. 1629/1978; Cass. n. 8148/2002). La valutazione di pericolosità va effettuata ex ante sulla base degli elementi di fatto acquisiti al processo ed anche delle nozioni che rientrano nella comune esperienza (Cass. n. 7571/1990). Inoltre affinché si possa parlare di attività pericolosa ex art. 2050 è necessario che l'attività presenti una notevole potenzialità di danno (Cass. n. 7916/2004).
Rilevato che il giudizio di pericolosità deve essere effettuato ex ante, va osservato come la pericolosità può essere valutata anche alla luce di alcuni indici ravvisabili, ad esempio, nella previsione legislativa che una data attività sia sottoposta all'obbligo di adottare determinate misure precauzionali, la sottoposizione dell'attività ad eventuali concessioni od autorizzazioni amministrative rilasciate per l'esercizio della stessa, il tasso di premio assicurativo previsto in relazione all'esercizio dell'attività stessa.
Il fatto che la giostra in esame non sia definita come attività pericolosa non esclude per quanto sopra rilevato l'applicazione dell'art. 2050 c.c., trattandosi di una norma a struttura aperta e dovendo essere verificata in concreto secondo una valutazione ex ante la pericolosità dell'attività. Del pari irrilevante
è la circostanza che la giostra fosse in regola dal punto di vista amministrativo.
Quanto alle modalità di funzionamento della giostra, pacifico il suo accesso senza limiti d'età,
l'appellato ha dato conto di come nella giostra sono affissi cartelli riportano le regole d'uso, venendo chiesto di tenere un comportamento composto ed eretto. Inoltre durante la corsa il giostraio informa al microfono il comportamento da tenere.
Gli elementi acquisiti portano a ritenere che si tratti ex ante di attività pericolosa riconducibile all'alveo dell'art. 2050 c.c.. Viene infatti in rilievo una giostra di notevoli dimensioni con una piattaforma in movimento nella quale è intrinsecamente potenziale l'elevato rischio di danni da caduta per le persone che vi sono sopra, tanto che è prevista l'adozione di tutta una serie di misure precauzionali in relazione agli avvisi che devono essere dati, e ciò a mezzo di cartelli e di autoparlante, circa la condotta da tenere. Chiaramente il fatto che la giostra è fruibile da minori (anche non accompagnati) non esclude la pericolosità dell'attività, stante la necessità delle misure precauzionali.
Si tratta pertanto di una attività pericolosa secondo una valutazione ex ante.
L'art. 2050 c.c. prevede un'inversione dell'onere della prova a carico dell'autore del danno, tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo;
la presunzione iuris tantum riguarda l'elemento psicologico della colpa, ma non il fatto illecito, né il nesso eziologico fra fatto ed evento che devono, invero, essere provati dai danneggiati (Cass. n. 2306/2016). Ulteriormente in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante,
7 posta dall'art. 2050 c.c., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato, sicché va esclusa ove sia ignota o incerta la causa dell'evento dannoso (Cass. n. 19872/2014).
Per liberarsi dalla responsabilità prevista dall'art. 2050, non basta solamente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso, in modo che anche il fatto del danneggiato o del terzo possa produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e per la sua rilevanza sia tale da escludere il nesso causale tra l'attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce un elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate (Cass. n. 2259/2022; Cass. n. 17851/2003; Cass. n. 7298/2003; Cass. n. 5484/1998; Cass. n.
4710/1991; Cass. n. 5960/1984).
Nel caso di specie pacificamente l'incidente si è verificato mentre l'appellante si trovava dentro la giostra in movimento. I testi hanno riferito che il minore è caduto dopo che aveva alzato le gambe e le braccia. Controverso, come dato atto dal giudice di primo grado, è se l'appellato abbia detto o meno al microfono di alzare braccia e piedi (in tal senso i testi , e Testimone_2 Testimone_3 [...]
; in senso contrario . Tes_4 Testimone_1
In primo luogo va osservato come deve ritenersi provato il nesso di causalità tra il danno e il rischio specifico proprio dell'attività pericolosa, atteso che il rischio attiene proprio alla possibilità di cadute mentre la ruota gira.
Il fatto che il minore possa avere tenuto una condotta non consona a quanto prescritto e che conoscesse anche il gioco per esservi già salito (come riconosciuto in sede di interrogatorio formale) non vale ad escludere la responsabilità ex art. 2050 c.c. dall'esercente l'attività pericolosa, atteso che a fronte dell'uso del mezzo anche da parte di un minore, come nel caso di specie, la possibilità di condotte imprudenti come quella in esame è del tutto prevedibile, sicché devono essere adottate le necessarie cautele per evitare l'evento e questo a prescindere dal rispetto dalla normativa in materia.
D'altronde appare significativo il fatto che il teste fratello dell'appellato, abbia Testimone_1
riferito che dopo il dissequestro sono state messe delle cinture alle gabbie all'altezza del bacino proprio per evitare ai passeggeri di alzarsi.
Infine, irrilevante per escludere la responsabilità è il fatto che il minore non fosse accompagnato, atteso che pacificamente la giostra era fruibile anche da minorenni.
Pertanto il primo motivo d'appello è fondato, dovendo essere esaminata la domanda di risarcimento del danno (assorbito il secondo motivo d'appello).
Per quanto attiene al danno non patrimoniale, durante l'istruttoria di primo grado è stata espletata una
8 esauriente CTU la quale ha accertato che l'appellante in seguito al sinistro ha riportato una ferita lacero contusa a livello del cavo ascellare e del braccio sinistro;
la ferita è guarita presentando un esito cicatriziale. Gli esiti sono stati valutati nella misura del 8%, tenuto conto del danno estetico e del modesto danno alla funzionalità articolare. È stata poi riconosciuta una temporanea assoluta pari a giorni 30 e una temporanea parziale al 75% di 30 gg, al 50% in 20 gg, al 25% in 20 gg.
Al fine di quantificare il danno devono ritenersi applicabili le Tabelle del Tribunale di Milano, dovendo sul punto essere richiamato l'orientamento consolidato del Supremo Collegio secondo cui
“per la liquidazione del danno biologico devono prendersi a riferimento i parametri delle tabelle predisposte dal tribunale di Milano, salvo che l'eccezionalità del caso concreto non imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione” (Cass. sez. VI, n. 20292/2022).
Ulteriormente va ricordato come “in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire” (Cass. sez. III n. 17018/2018).
Vanno quindi applicate le Tabelle del Tribunale di Milano nella versione aggiornata alla presente decisione, ritenendo di applicare il massimo incremento per la sofferenza soggettiva, in considerazione delle sofferenze psicologiche arrecate dagli stessi esiti lesivi e dalle menomazioni permanenti rivelatesi pregiudizievoli per la esplicazione delle energie personali riconoscibile ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. per la ricorrenza del reato di lesioni personali colpose aggravate, ai sensi dell'art. 590 c.p.. Non paiono viceversa addotti elementi che giustificano una ulteriore personalizzazione (cfr. Cass. 23 febbraio 2016, n. 3505, secondo cui “In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice, nel soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle “tabelle” predisposte dal
Tribunale di Milano, nell'effettuare la necessaria personalizzazione di esso, in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'”id quod plerumque accidit”, dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate” e Cass. 11 novembre 2019, n. 28988 per la quale: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del
9 risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
“personalizzazione” in aumento”.).
Pertanto, applicando le tabelle di Milano all'attualità (2021) di perviene alla seguente quantificazione:
Età del danneggiato alla data del sinistro 11 anni
Percentuale di invalidità permanente 8%
Punto danno biologico € 1.947,99
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 487,00
Punto danno non patrimoniale € 2.434,99
Punto base I.T.T. € 99,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno biologico risarcibile € 14.805,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 18.506,00
Invalidità temporanea totale € 2.970,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.227,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 990,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 495,00
Totale danno biologico temporaneo € 6.682,50
TOTALE: € 25.188,50
Pertanto parte appellata va condannata al pagamento di tale somma.
Su tale somma sono dovuti dalla pubblicazione della presente sentenza gli interessi legali, convertendosi il debito di valore in debito di valuta.
Non spettano gli interessi anteriori. Invero, “l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd. "compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris
10 et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti” (Cass.
8-11-2016, n. 22607). “Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore
a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (Cass. 13-7-2018, n. 18564). “Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo” (Cass. 20-1-2020, n. 1111).
Nella specie, l'attrice non ha assolto gli oneri di allegazione e prova a suo carico.
§ 3. — All'accoglimento dell'appello consegue una complessiva regolamentazione delle spese dei due gradi che seguono la soccombenza. La liquidazione è come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (valore della causa € 25.188,00: quanto al primo grado, tabella 2, scaglione terzo, tra i minimi e i medi stante la non complessità delle questioni trattate;
quanto al secondo grado, tabella 12, scaglione terzo, valori tra i minimi e i medi stante la non complessità delle questioni trattate, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione in assenza di attività istruttoria). Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 104/2021, così provvede: in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, condanna al CP_1
11 pagamento a favore dei della somma € 25.188,00, oltre interessi legali dalla Parte_1
pubblicazione della presente sentenza al saldo;
condanna alla refusione a favore di delle spese dei due gradi di CP_1 Parte_1
giudizio, che liquida: quanto al primo grado in € 3.700,00 per compensi, € 340,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, quanto al secondo grado in € 3.500,00 per compensi, € 777,00 per spese, oltre spese generali IVA e CPA;
pone le spese di CTU in via definitiva a carico di CP_1
Roma, 14.5.2024
Il presidente est.
Giulia Spadaro
12