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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/09/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1263/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 1263/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 04.03.2025.
Oggetto: - Ingiustificato arricchimento -
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zinzeri
ATTORE
E
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall'Avv. Di Summa
CONVENUTA
All'udienza del 04.03.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________ IN FATTO
Con atto del 25.03.2021, riferiva di avere acquistato Parte_1 integralmente con i suoi risparmi (pagando tutte le rate di mutuo) l'immobile ad uso abitativo sito in Brindisi alla via Doldo n. 17 e che tuttavia detto immobile egli aveva intestato alla sua ex moglie non per spirito di liberalità, ma al solo Controparte_1 fine di conseguire dei risparmi fiscali;
tanto premesso, citava a comparire davanti a questo Tribuale la predetta chiedendo accertarsi l'esistenza dei Controparte_1 presupposti dell'indebito arricchimento e per l'effetto condannarsi la convenuta a ritrasferire l'immobile in questione ad esso attore o in subordine alla rimborso del prezzo per il quale era stato acquistato l'immobile stesso.
Con comparsa di risposta del 2.7.21 si costituiva la convenuta, contestando la fondatezza degli assunti di parte attrice e deducendo che nella fattispecie va esclusa l'azione di indebito arricchimento del coniuge donante, in quanto “l'azione generale di arricchimento presuppone che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa e al di fuori di un contratto o di altro rapporto giustificativo” (Cass. civile. sez. III, 4 ottobre 2018, n. 24160). Rilevava che nel caso in esame è particolarmente evidente l'esistenza dell'animus donandi del , che, Parte_1 in costanza di matrimonio (anno 2005), quale finanziatore dell'acquisto dell'immobile, aveva agito esprimendo una finalità di liberalità (Cass. Civ. n. 4682/2018) e precisamente fornendo il denaro affinchè la moglie divenisse proprietaria dell'immobile. Concludeva per il rigetto delle domande di parte attrice.
Prodotta varia documentazione, da ultimo la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
Non ricorrono i presupposti dell'arricchimento senza causa regolato dall'art. 2041 cc. Infatti, nel caso in esame si configura la fattispecie della donazione indiretta e la causa di tale negozio giuridico risiede nello spirito di liberalità. Di conseguenza, non ricorre la fattispecie del difetto di causa che rende ingiustificata la locupletazione a beneficio di una parte negoziale con il contestuale depauperamento dell'altra.
Inoltre, l'attore, a sostegno dell'azione esperita, deduce la mancanza di animus donandi, sostenendo che l'unico scopo perseguito dalle parti era quello di realizzare risparmi di natura fiscale. Tale assunto comporterebbe la nullità della donazione per difetto di causa o, in alternativa, il configurarsi di un negozio fiduciario con obbligo di retrovendita oppure, in ulteriore alternativa, la simulazione assoluta del negozio giuridico posto in essere, con conseguente affermazione della proprietà dell'immobile in capo all'attore. Come si vede, in tutte queste ipotesi, difetta il presupposto della residualità per potere esperire l'azione di ingiustificato arricchimento, ben potendosi esperire le azioni tipiche relative alla nullità per difetto di causa, all'obbligo di retrovendita per l'ipotesi di negozio fiduciario e all'azione di simulazione per l'ipotesi di simulazione assoluta.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'azione di cui all'art. 2041 cc è esperibile solo in caso di mancanza di un'azione tipica fondata su un titolo giustificativo derivante dal contratto o dalla legge (ex multis, Cass. n. 33594/2023).
Al rigetto della domanda segue, per effetto della soccombenza, la condanna dell'attore alla rifusione delle spese processuali in favore di nella Controparte_1 misura di 7.100,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, rigetta le domande proposte da contro e Parte_1 Controparte_1 condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 nella misura di 7.100,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Brindisi, 05.09.2025.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 1263/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 04.03.2025.
Oggetto: - Ingiustificato arricchimento -
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zinzeri
ATTORE
E
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall'Avv. Di Summa
CONVENUTA
All'udienza del 04.03.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________ IN FATTO
Con atto del 25.03.2021, riferiva di avere acquistato Parte_1 integralmente con i suoi risparmi (pagando tutte le rate di mutuo) l'immobile ad uso abitativo sito in Brindisi alla via Doldo n. 17 e che tuttavia detto immobile egli aveva intestato alla sua ex moglie non per spirito di liberalità, ma al solo Controparte_1 fine di conseguire dei risparmi fiscali;
tanto premesso, citava a comparire davanti a questo Tribuale la predetta chiedendo accertarsi l'esistenza dei Controparte_1 presupposti dell'indebito arricchimento e per l'effetto condannarsi la convenuta a ritrasferire l'immobile in questione ad esso attore o in subordine alla rimborso del prezzo per il quale era stato acquistato l'immobile stesso.
Con comparsa di risposta del 2.7.21 si costituiva la convenuta, contestando la fondatezza degli assunti di parte attrice e deducendo che nella fattispecie va esclusa l'azione di indebito arricchimento del coniuge donante, in quanto “l'azione generale di arricchimento presuppone che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa e al di fuori di un contratto o di altro rapporto giustificativo” (Cass. civile. sez. III, 4 ottobre 2018, n. 24160). Rilevava che nel caso in esame è particolarmente evidente l'esistenza dell'animus donandi del , che, Parte_1 in costanza di matrimonio (anno 2005), quale finanziatore dell'acquisto dell'immobile, aveva agito esprimendo una finalità di liberalità (Cass. Civ. n. 4682/2018) e precisamente fornendo il denaro affinchè la moglie divenisse proprietaria dell'immobile. Concludeva per il rigetto delle domande di parte attrice.
Prodotta varia documentazione, da ultimo la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
Non ricorrono i presupposti dell'arricchimento senza causa regolato dall'art. 2041 cc. Infatti, nel caso in esame si configura la fattispecie della donazione indiretta e la causa di tale negozio giuridico risiede nello spirito di liberalità. Di conseguenza, non ricorre la fattispecie del difetto di causa che rende ingiustificata la locupletazione a beneficio di una parte negoziale con il contestuale depauperamento dell'altra.
Inoltre, l'attore, a sostegno dell'azione esperita, deduce la mancanza di animus donandi, sostenendo che l'unico scopo perseguito dalle parti era quello di realizzare risparmi di natura fiscale. Tale assunto comporterebbe la nullità della donazione per difetto di causa o, in alternativa, il configurarsi di un negozio fiduciario con obbligo di retrovendita oppure, in ulteriore alternativa, la simulazione assoluta del negozio giuridico posto in essere, con conseguente affermazione della proprietà dell'immobile in capo all'attore. Come si vede, in tutte queste ipotesi, difetta il presupposto della residualità per potere esperire l'azione di ingiustificato arricchimento, ben potendosi esperire le azioni tipiche relative alla nullità per difetto di causa, all'obbligo di retrovendita per l'ipotesi di negozio fiduciario e all'azione di simulazione per l'ipotesi di simulazione assoluta.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'azione di cui all'art. 2041 cc è esperibile solo in caso di mancanza di un'azione tipica fondata su un titolo giustificativo derivante dal contratto o dalla legge (ex multis, Cass. n. 33594/2023).
Al rigetto della domanda segue, per effetto della soccombenza, la condanna dell'attore alla rifusione delle spese processuali in favore di nella Controparte_1 misura di 7.100,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, rigetta le domande proposte da contro e Parte_1 Controparte_1 condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 nella misura di 7.100,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Brindisi, 05.09.2025.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo