Sentenza 7 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 07/06/2021, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/06/2021
N. 00765/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01108/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1108 del 2016, proposto da
Trevilegno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Ferasin, Andrea Codemo e Daniele Corrado, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Silvia Rosina in Mestre, via Mestrina, 6;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 95940, Reiez. - 53883, a data 30.5.2016 avente ad oggetto l'annullamento del Decreto Direttoriale n. 82327 del 16.6.2014 con il quale era stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale presentato dalla società Trevilegno S.r.l. per il periodo dall'1.9.2013 al 31.8.2015, nonché concesso il trattamento staordinario di integrazione salariale per il periodo dall'1.9.2013 al 31.3.2014;
- del provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 96083 - Reiez. - 53916, datato 7.6.2016 avente ad oggetto la non autorizzazione alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in relazione alla seconda annualità del programma di ristrutturazione aziendale della Società Trevilegno srl presentata in data 31.8.2014 e facente riferimento al periodo dll'1.9.204 al 31.8.2015;
- della Relazione Ispettiva acquisita in data 30.1.2015 eseguita dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Treviso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente Trevilegno srl, in data 25 ottobre 2013, ha presentato istanza di C.I.G.S. per il periodo 1.9.2013 — 31.8.2014, sulla base del programma di ristrutturazione aziendale, istanza reiterata anche per l'anno successivo, con riferimento al periodo 1.9.2014 — 31.8.2015.
In data 29 giugno 2013 la società ricorrente e le parti sociali hanno concordato sulla necessità di accedere alla C.I.G.S. secondo il piano di ristrutturazione aziendale.
Con provvedimento in data 16.6.2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale relativamente al periodo decorrente dal 1.9.2013 al 31.8.2015, con autorizzazione alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti.
A seguito di indagine da parte del Servizio Ispezione, la Direzione Territoriale del Lavoro di Treviso ha contestato alla società ricorrente che vi sarebbe stata una commistione tra l’ordinaria attività lavorativa e il concreto svolgimento del percorso formativo, durante il periodo di ammissione alla C.I.G.S., in particolare sottolineando che:
- la formazione erogata sarebbe stata quasi esclusivamente non di tipo teorico, ma pratico sul luogo di lavoro; oltre all’indennità di Cigs e all’integrazione corrispondente alla differenza tra l’indennità di Cigs e la retribuzione netta contrattualmente prevista, mensilmente ai dipendenti coinvolti nella formazione pratica era stata corrisposta un’ulteriore somma a titolo di “premio alla formazione”…”che non trova fondamento nella contrattazione collettiva aziendale, ma deriva da una scelta unilaterale operata dalla ditta”; sicchè <<paradossalmente, durante i periodi di Cigs i lavoratori sospesi, qualora siano interessati alla formazione pratica effettuata sul luogo di lavoro, percepiscano mensilmente una somma complessivamente più elevata di quella che avrebbero percepito nel caso in cui avessero prestato regolarmente attività formativa>>;
- i lavoratori discenti coinvolti nel percorso formativo pratico durante i periodi di formazione erano stati sottoposti alle formalità previste per l'attività lavorativa: in particolare dovevano timbrare la propria presenza attraverso il cartellino o badge magnetico, senza apposizioni di particolari codici identificativi della presenza;
- i lavoratori coinvolti nell'attività formativa pratica sul luogo di lavoro non erano stati, in linea generale, adibiti a compiti o mansioni del tutto differenti da quelli cui erano ordinariamente impiegati;
- da sommarie informazioni acquisite dai soggetti escussi è emerso che l'attività produttiva aziendale non era mai stata completamente sospesa, ma per lo più rallentata: su una quindicina di macchinari ne venivano fermati due per essere dedicati alla formazione pratica, mentre la produzione continuava nei macchinari non fermati;
- dalla disamina della documentazione relativa all'andamento dei volumi di attività produttiva, in particolare dalle copie delle fatture sui consumi di energia elettrica del periodo settembre 2012 -agosto 2014, era stato riscontrato che i consumi, pur mostrando una leggera flessione, si erano mantenuti alti.
Conseguentemente, con nota datata 29.07.2015, prot. 40/15449, il Ministero, richiamando quanto sopra accertato dal Servizio Ispettivo, ha comunicato alla ricorrente che <<sulla base di quanto esposto, e alla luce delle difficoltà riscontrate dall'Organo ispettivo nel ricondurre l'effettiva esigenza delle sospensioni dal lavoro, con partecipazione alla formazione pratica sul luogo di lavoro, alle singoli voci di investimento del programma intrapreso, nonché la coerenza tra quest’ultimo e la formazione effettuata, con conseguente commistione tra l'ordinaria attività lavorativa e il concreto svolgimento del percorso formativo, si ritiene di non poter procedere con la concessione del secondo semestre di trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 01/03/2014 al 31/08/2014, con conseguente annullamento del citato decreto direttoriale n. 82237 del 16/06/2014>>.
A tale missiva ha fatto seguito la comunicazione, da parte della ricorrente, di osservazioni, a fronte delle quali, d’altronde, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha comunque ritenuto di adottare, in data 30 maggio 2016, il provvedimento indicato in epigrafe e in questa sede impugnato, con il quale ha annullato, richiamando in parte motiva le relazioni della TL, il decreto direttoriale n. 82327 del 16.06.2014 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta ricorrente e sono stati accordati i benefici della integrazione salariale; nonché il provvedimento datato 7 giugno 2016, anch’esso impugnato nel presente giudizio, con il quale non è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in relazione alla seconda annualità del programma di ristrutturazione aziendale della società Trevilegno srl facente riferimento al periodo dal 1.9.2014 al 31.8.2015.
Avverso il suddetto provvedimento, pertanto, Trevilegno, con ricorso depositato in data 6 luglio 2016, ha proposto impugnazione sulla scorta dei seguenti motivi:
1. il Ministero, nel motivare il provvedimento impugnato, non avrebbe tenuto in considerazione e confutato le precise e articolate deduzioni svolte dalla ricorrente in sede procedimentale, essendosi limitato a una mera ricopiatura delle conclusioni riportate nella relazione della TL di Treviso;
2. il provvedimento di annullamento sarebbe illegittimo per difetto dei presupposti di fatto e travisamento delle evidenze documentali, alla luce della specifica articolazione del programma di ristrutturazione aziendale prospettato da Trevilegno e considerato che l’asserzione secondo la quale l’attività lavorativa non sarebbe stata effettivamente ridotta o sospesa si fonda su motivi generici e non circostanziati;
3. i provvedimenti impugnati risulterebbero viziati anche da disparità di trattamento, in quanto in casi analoghi l'ente resistente si sarebbe comportato in modo differente.
Parte ricorrente ha altresì formulato domanda di risarcimento dei danni lamentando un pregiudizio “rilevante”.
Si è costituito in giudizio il Ministero resistente contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza del 26 maggio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Nel merito.
Il Collegio ritiene il ricorso fondato, in quanto gli elementi rappresentati dall’Amministrazione resistente a sostegno del provvedimento di annullamento d’ufficio, ancorché considerati unitariamente, non sono così pregnanti da giustificare un provvedimento in autotutela quale quello adottato, in mancanza di un’attività istruttoria più approfondita e di elementi che facciano emergere con sufficiente determinatezza il mancato rispetto, da parte della società, degli obblighi assunti in conseguenza dell’ammissione alla C.I.G.S.
Dalle relazioni della TL, infatti, emerge come, a fronte di un’attività istruttoria non protratta sufficientemente nel tempo e adeguatamente approfondita, specie a fronte delle specifiche contestazioni sollevate dalla società ricorrente e della relativa documentazione offerta, il Ministero si sia determinato negativamente sostanzialmente fondando tale valutazione su una serie di elementi dalla portata meramente “indiziaria”, ma non sufficientemente precisi e stringenti, specie, come detto, alla luce delle difese di parte ricorrente, senza peraltro, approfondire e motivare in ordine alla impossibilità di non escludere del tutto il beneficio della CIGS, ma anche solo rimodularlo temporalmente.
Il programma di ristrutturazione aziendale prevedeva una serie di investimenti in:
1. macchinari, impianti e attrezzature;
2. marketing e pubblicità;
3. ricerca e sviluppo;
4. informatizzazione;
5. formazione e riqualificazione del personale.
Sotto i primi quattro profili, la TL non ha riscontrato delle anomalie o evidenti inadempimenti rispetto alle previsioni di piano approvate.
Le censure si sono appuntate sul quinto punto che precede: l’irregolarità contestata da parte resistente, in particolare, consisterebbe nel fatto che i lavoratori occupati in attività formativa, di fatto, non sarebbero stati sospesi dall’attività lavorativa “ordinaria” e avrebbero continuato a svolgere il normale orario a tempo pieno con le medesime mansioni.
Quali indici di tale irregolarità sono stati evidenziati, tra gli altri: l’elevato numero di lavoratori sospesi; le modalità di attestazione della presenza in servizio per svolgere attività formativa; l’asserita genericità degli argomenti trattati dai docenti interni e i volumi di attività produttiva risultanti dai consumi elettrici; il fatto che la formazione sarebbe stata svolta solo da formatori “interni” non facilmente individuabili dai registri; il fatto che i lavoratori coinvolti nell'attività formativa pratica sul luogo di lavoro non sarebbero stati, in linea generale, adibiti a compiti o mansioni del tutto differenti da quelli cui erano ordinariamente impiegati.
Premesso che l’elevato numero massimo di lavoratori sospesi non è elemento di per sé significativo, per quanto concerne il fatto che non vi sarebbe stato un sistema separato di controllo delle presenze dei lavoratori in CIGS adibiti alla formazione, questo è un dato di per sé non indicativo di una violazione degli obblighi di piano, costituendo, al più, un elemento sulla scorta del quale la TL avrebbe dovuto procedere ad una più accurata istruttoria.
Anche il fatto che sia stato previsto per i lavoratori discenti che fruiscono della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria nei periodi di formazione pratica sul luogo di lavoro, oltre ad una somma corrispondente alla differenza tra l'indennità di C.I.G.S. e la retribuzione netta contrattualmente prevista, anche “un premio alla formazione”, non costituisce indice dello svolgimento di attività lavorativa ordinaria invece della o unitamente all’attività di formazione prevista.
Parimenti non rappresenta un indice, nemmeno indiretto, di eventuale scostamento dalle previsioni del piano di ristrutturazione, l’avere la società ricorrente articolato il lavoro all’interno dell’azienda in due turni giornalieri, trattando, quindi, lo stesso argomento con due gruppi di discenti diversi, venendo in esame una mera e non irragionevole modalità di gestione della formazione.
Sul fatto che i lavoratori in formazione non siano stati adibiti a mansioni diverse, non risulta dalla documentazione in atti e più precisamente dalle stesse relazioni della TL che gli ispettori abbiano “ de visu ” e, quindi, personalmente e direttamente, negli accessi effettuati, riscontrato dei lavoratori, tra quelli in formazione, adibiti allo svolgimento delle ordinarie mansioni lavorative.
Peraltro, il fatto che l'attività produttiva non sia mai stata completamente sospesa, ma per lo più rallentata potrebbe trovare spiegazione, come asserito da parte ricorrente, nel fatto che nel corso dell'attività formativa mentre i lavoratori posti in C1 (che non erano tutti i dipendenti) non hanno svolto alcuna attività lavorativa, gli altri hanno regolarmente assolto alle loro mansioni, portando avanti l'attività ed evadendo gli ordini che man mano venivano acquisiti dalla società.
Per quanto concerne i consumi elettrici, si tratta di dato che, in mancanza di un’attività istruttoria e di una motivazione più articolata e specifica, non risulta tale da fondare, anche unitamente agli altri elementi indicati dall’Amministrazione, i provvedimenti impugnati.
In particolare, non risultano essere stati effettuati degli accertamenti e riscontri tecnici puntuali finalizzati a verificare la infondatezza delle argomentazioni tecniche della ricorrente, secondo la quale l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto del fatto che solo parte dell'attività aziendale è stata oggetto di sospensione; del picco di lavoro per il quale il trattamento di CIGS è stato sospeso e della specificità dei macchinari aziendali, il cui consumo non varia in base all'effettivo utilizzo; che si tratta di ambienti in cui viene lavorato legno e vi sono impianti e macchinari in funzione al fine di garantire la salubrità dei luoghi.
Al riguardo, la ricorrente ha sottolineato che gli impianti di illuminazione, raffrescamento e riscaldamento con ventilazione elettrica hanno continuato a essere attivi e alcuni macchinari registrano consumi indipendentemente dall’effettiva intensità di utilizzo e devono rimanere sempre accesi in quanto i costi per il riavvio ed i tempi sono molto elevati; inoltre, la società avrebbe investito in nuovi macchinari che si sono aggiunti, non sostituiti, a quelli già utilizzati e che sono stati utilizzati per la formazione con conseguente consumo di energia.
A tale riguardo, poi, parte ricorrente ha fornito elementi a comprova del fatto che l’attività pratica sia stata effettivamente svolta, in considerazione dello smaltimento delle c.d. prove di produzione.
Per contro, non risulta che la TL abbia riscontrato, mediante una pluralità di accessi e osservazioni dirette, la mancata sospensione dell’attività di produzione ordinaria mediante utilizzo dei lavoratori in formazione.
A proposito della formazione, parte ricorrente ha sottolineato e fornito elementi documentali a comprova dello svolgimento della formazione pratica eseguita non solo da formatori interni, ma anche esterni, con l’indicazione, anche dei programmi di formazione.
A tal riguardo, la TL non pare aver valorizzato adeguatamente tali relazioni, senza peraltro aver specificamente motivato e approfondito in via istruttoria le varie questioni attinenti all’attività di formazione svolta, attraverso una più ampia acquisizione di sommarie informazioni e di accessi con valutazione “diretta” della formazione pratica erogata.
In tal senso, le censure “dubitative” sollevate dalla TL in relazione ai contenuti della formazione (gli ispettori avendo ritenuto “difficile accertare l'effettiva esigenza delle sospensioni dal lavoro, oltre che la coerenza tra la formazione svolta, il programma presentato e gli altri investimenti effettuati), avrebbero dovuto portare la TL a svolgere ulteriore attività ispettiva approfondendo tali aspetti, mediante specifiche e più approfondite domande ai formatori, non essendo nemmeno del tutto risolutive, ai fini dell’adozione di un provvedimento rilevante come quello di annullamento d’ufficio “integrale”, l’audizione a s.i.t. di alcuni operai.
Anche nella relazione di “risposta” del 2016, infatti, la TL, nell’affermare di aver acquisito <<sommarie informazioni da un campione significativo di lavoratori, verbalizzate come da atti reperibili all'interno del procedimento>> e che <<nel corso delle audizioni dei discenti e dei formatori sono state poste domande specifiche sui contenuti della formazione pratica, sui macchinari e sulle procedure organizzative introdotte in azienda>>, non ha poi però spiegato (e parimenti non lo ha precisato il Ministero) che cosa sarebbe emerso da tutte questi elementi, essendo solo state menzionate le risposte date da un paio di operai, e, quindi, perché sarebbe “difficile” riferire l’attività di formazione effettivamente svolta a quanto previsto nel piano di ristrutturazione.
Pertanto, generica e non approfondita dalla TL è la circostanza per cui <<le attività svolte durante la formazione pratica sarebbero state prove o simulazioni extra-lavorative svolte a partire da casi pratici già conclusi. Ciò non risulta però dettagliato nei registri di formazione e difficilmente riscontrabile a causa della generica indicazione degli argomenti di formazione, soprattutto per il personale non direttamente coinvolto dalla realizzazione di nuovi modelli o di nuovi prodotti>>.
La TL avrebbe dovuto proseguire nell’attività ispettiva integrando gli accertamenti già effettuati, sicché la lamentata, da parte della TL e del Ministero,<<difficoltà di ricondurre l'effettiva esigenza delle sospensioni dal lavoro, con partecipazione alla formazione pratica sul luogo di lavoro, alle singole voci di investimento del programma di riorganizzazione conversione>> avrebbe dovuto condurre l’Amministrazione, prima di adottare i provvedimenti impugnati, a svolgere una più approfondita attività istruttoria sì da corroborare la motivazione addotta in riferimento a <<l'elevato numero di lavoratori sospesi, la durata dei periodi di formazione "on the job", la genericità degli argomenti trattati dai docenti interni, e i volumi di attività produttiva risultanti dai consumi elettrici>>.
Peraltro, va sottolineato, anche ai fini dell’eventuale riesercizio del potere di autotutela da parte del Ministero, che l’insufficienza di istruttoria e motivazione concerne anche il fatto che la P.A. ha omesso di considerare l’ipotesi di rimodulare la misura della CIGS in ragione di quella che il Ministero poteva ritenere essere l’entità corrispondente all’attività formativa effettivamente svolta corrispondente alle ore di effettiva partecipazione degli operai alla formazione in azienda rispetto all’attività che possa considerarsi “lavorativa”.
2. Conclusioni e spese.
Pertanto, il provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 95940, a data 30.5.2016 avente ad oggetto l'annullamento del Decreto Direttoriale n. 82327 del 16.6.2014 e il provvedimento del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 96083, datato 7.6.2016, devono essere annullati per difetto di istruttoria e motivazione nei limiti sopra esposti.
La domanda di risarcimento dei danni deve essere respinta in quanto non risultano, comunque, essere stati dimostrati i pregiudizi (danni conseguenza) patiti in conseguenza del provvedimento illegittimo impugnato.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla:
- il provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 95940, a data 30.5.2016 avente ad oggetto l'annullamento del Decreto Direttoriale n. 82327 del 16.6.2014;
- il provvedimento del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 96083, datato 7.6.2016;
respinge la domanda risarcitoria;
spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO