Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/05/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 804 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'avv. GENOVESE STEFANO, Parte_1
appellante
E
Controparte_1
. ARCH. con l'avv. GAMBACCIANI MARCO
[...] Controparte_2
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 827/2022 , pubblicata in data 03/05/2023; pensione di vecchiaia unificata.
FATTO.
1.Con ricorso depositato il 02.07.2020, , iscritto sin dal 1971 Parte_1 all'Ordine degli Ingegneri e alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed
Architetti, Liberi Professionisti onveniva quest'ultima in giudizio al fine di: CP_1
• ” accertare e dichiarare il suo diritto all'erogazione della pensione di vecchiaia unificata e agli arretrati pensionistici maturati e non liquidati con decorrenza dall'1.12.2003;
• accertare e dichiarare l'illegittimità della compensazione totale del debito contributivo;
1
2019, alla luce della residenza fiscale dell'istante in paese diverso dall'Italia;
• in via subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'erogazione degli arretrati pensionistici maturati e non liquidati con decorrenza dal 1.12.2006;
• in estremo subordine, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'erogazione degli arretrati pensionistici maturati e non liquidati con decorrenza dall'1.12.2011. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
A tal fine deduceva:
- che nell'anno 2003 aveva maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, avendo raggiunto i 65 anni di età e 30 anni di iscrizione e contribuzione ad . Ciò ai sensi dell'art. 2 L. n. 6/1981 CP_1 secondo cui “La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione alla ”, CP_1 nonché ai sensi dell' art. 15, comma 1, del Regolamento Generale di Previdenza, secondo cui “La pensione di vecchiaia è corrisposta su domanda a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad ”; CP_1
- che nell'anno 2006 aveva maturato il diritto alla pensione di anzianità, avendo “compiuto 35 anni di effettiva iscrizione di contribuzione alla ” e ciò ai sensi dell'art. 3, L. n. 6/1981; CP_1
- che in data 30.11.2016 , all'età di 78 anni, presentava all' domanda di pensione di CP_1
vecchiaia unificata posticipata, avendo già da tempo (dal 2003) ampiamente maturato i requisiti previsti dal “Regolamento di Previdenza 2012” che all'art. 20, comma 1, prevede che “Dal 1 gennaio 2013 la pensione di vecchiaia unificata è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età ed abbiano maturato almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad . Si prescinde dal requisito di anzianità contributiva minima al CP_1 raggiungimento dell'età anagrafica di almeno settanta anni” (doc. 2, alle-gato al fascicolo di primo grado);
- che l' , con nota del 20.04.2017, gli comunicava l'esito positivo della richiesta, CP_1 riconoscendogli il diritto alla pensione di vecchiaia unificata posticipata con decorrenza dall'
1.12.2016 (doc. 3, allegato al fascicolo di primo grado), fermo restando il diritto a percepire le prestazioni previdenziali non prescritte relative al precedente quinquennio dalla richiesta e, quindi, quantomeno (fatto salvo quanto esposto in chiusura del presente atto) a far data dall'1.12.2011;
2 - che con la stessa comunicazione (nota del 20/04/2017) l' lo informava che CP_1 CP_1
l'erogazione della pensione sarebbe stata condizionata alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, evidenziando una serie di crediti per contributi previdenziali e sanzioni asseritamente non corrisposti, per un saldo complessivo pari ad € 426.176,25;
- che si rivolgeva al Tribunale di Roma giudice del lavoro per l'accertamento negativo del debito di euro € 426.176,25. La domanda veniva respinta con sentenza n. 6827/2017, che veniva però riformata dalla Corte di Appello di Roma, la quale (con sentenza n. 4016/2019 del 6.11.2019 notificata a mezzo pec il 7.01.2020 e non impugnata) dichiarava “..l'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali antecedenti al mese di dicembre 2009”;
-che in conseguenza di tale pronuncia lo stesso risultava regolare con i pagamenti a tutto il 2012, a fronte del diritto alla pensione riconosciuto con decorrenza 1.12.2016 e relativamente alle prestazioni previdenziali non prescritte limitatamente al precedente quinquennio dalla richiesta e, quindi, almeno a far data dall'1.12.2011. Invero, essendo maturato il diritto alla pensione nell'anno
2003, il diritto alla liquidazione della pensione di vecchia, alla luce della domanda di liquidazione proposta il 30.11.2016, decorrerebbe almeno dall'1.12.2011, non essendo prescritti almeno i 5 anni precedenti alla domanda di pensione (30.11.2016) ed essendo il diritto già ampiamente maturato
(nell'anno 2003) alla data del 30.11.2011;
- che così superata superata la questione relativa alla regolarità della posizione contributiva che ostava alla liquidazione della pensione, con pec del 7.11.2019, rinnovava la richiesta di erogazione della pensione di vecchiaia unificata, oltre agli arretrati dovuti e non corrisposti a far data dall'anno
2003, sempre negati dalla cassa stante la pendenza del giudizio di accertamento negativo (doc. 5, allegato al fascicolo di primo grado);
- che con nota del 16.12.2019, prot. n. 1804690, comunicava che, in esecuzione della CP_1
sentenza suddetta n.4016/2019, aveva disposto l'annullamento degli addebiti per l'intervenuta prescrizione dei contributi e sanzioni riferiti alle annualità antecedenti al mese di dicembre 2009, tuttavia, al contempo negava l'erogazione della pensione in quanto, a seguito dell'aggiornamento della posizione contabile al 6.11.2019, riferita a contributi e sanzioni successive al 31.12.2009, risultava un debito complessivo di € 28.819,09 (solo in parte successivo alla data dell'1.12.2016), comprensivo di interessi, per il mancato rispetto delle scadenze di versamento. Con la stessa comunicazione veniva richiesto di trasmettere i dati reddituali omessi, in particolare la comunicazione redditi professionali (irpef) e volume di affari (iva) per gli anni 2017-2018, presentabili esclusivamente tramite l'area personale Inarcassa Online (doc. 6, allegato al fascicolo
3 di primo grado). Tale omessa comunicazione costituiva, parimenti, motivo ostativo all'erogazione della pensione;
- che con successiva nota del 14.01.2020 prot. n. 0030729, la riferiva che l'erogazione della CP_1
pensione rimaneva subordinata alla regolarità contributiva ovvero al regolare assolvimento di tutti gli obblighi di dichiarazione (irpef e iva) e di versamento dei contributi e di eventuali oneri accessori e sanzioni, da estinguere anticipatamente, mediante trasmissione sul canale online delle dichiarazioni dei redditi ipref e iva per gli anni 2017-2018. In ogni caso, la rappresentava la CP_1
possibilità di compensare gli importi dovuti con gli arretrati maturati, peraltro in unica soluzione e non, invece, entro i limiti del quinto. (doc. 7 nota, allegata al fascicolo di primo grado);
- che con pec del 16.01.2020, domandava il riconoscimento delle prestazioni pensionistiche con decorrenza almeno dal 30.11.2011 e non come previsto dalla dal 30.11.2016 e determinati CP_1 nell'importo di € 31.000,00, chiedendo relativi chiarimenti (doc. 8, pec, allegato al fascicolo di primo grado. Con riferimento alla contestate omesse comunicazioni dei redditi irpef e iva per gli anni 2018 e ss., eccepiva, nuovamente, la non debenza delle stesse in quanto con decorrenza
22.06.2018, aveva trasferito la propria residenza privata e fiscale a Malta (doc. 9a – 9b aire e storico anagrafico), successivamente riportata in Italia dal mese di febbraio 2020. (Chiedeva inoltre di essere cancellato con effetto retroattivo dall' essendo il ricorrente iscritto presso il CP_1
sistema previdenziale maltese (cfr. doc. 8 pec 16.01.20, allegato al fascicolo di primo grado). In ogni caso, con successiva pec del 21.01.2020, si provvedeva alla trasmissione dei dati reddituali richiesti, chiedendone l'inserimento direttamente alla rappresentando l'impossibilità di CP_1 accedere al proprio profilo online per l'inserimento dei dati, non avendo comunicato l'indirizzo pec, necessario per l'accesso all'area riservata (doc. 10 pec del 21.01.20);
-che l' riscontrava con nota del 3.04.2020, prot. N. 0516035 (doc. 11), riferendo che: - La CP_1
pensione di vecchiaia unificata sarebbe stata erogata con decorrenza 01.12.2016, essendo stata presentata la domanda in data 30.11.2016; - Gli arretrati maturandi sarebbero stati calcolati a far data dal 01.12.2016, con l'applicazione delle ritenute di legge;
- Il calcolo della pensione di vecchiaia unifica posticipata, per l'iscritto già fruitore di pensione (art.29 R.G.P.), viene determinato secondo quanto disposto dagli articoli 20 e 26 del R.G.P. - la pratica di erogazione della pensione sarebbe stata temporaneamente archiviata, in attesa della regolarizzazione della posizione previdenziale;
- che al momento della richiesta di erogazione della pensione (in data 30.11.2016 cfr. doc. 2 allegato al fascicolo di primo grado), egli non aveva pendenza alcuna con in quanto CP_1
4 dichiarate prescritte con sentenza Corte Appello di Roma nr. 4016/2019 e le pendenze successive alla richiesta di pensione avrebbero potuto essere al più compensate con quanto spettante ad esso ricorrente.
2. Si costituiva che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità e improcedibilità CP_1
della domanda per omessa proposizione del rimedio amministrativo al CDA;
nel merito ne chiedeva il rigetto stante la presenza di omissioni contributive. Esperiva altresì domanda riconvenzionale per omesso pagamento dei contributi previdenziali e relative sanzioni ed interessi per gli anni 2013-2018 e 2020-2021 per un importo complessivo di €.120.254,68, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
3.Con sentenza del 3.5.2023, il Tribunale rigettava il ricorso del e accoglieva la domanda Pt_1
riconvenzionale della sulla scorta delle seguenti osservazioni: CP_1
proposizione dello stesso in via prodromica al CDA dell' atteso che ai sensi dell'art.16 CP_1
comma 1 della L.179/1958 è ammesso il ricorso al Consiglio di amministrazione contro le deliberazioni della Giunta ma nel caso di specie, alcuna deliberazione è stata emessa dalla Giunta nei confronti del ricorrente e pertanto l'eccezione va rigettata.
Nel merito il ricorso è infondato.
Parte ricorrente sostiene il suo diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia anche in presenza di omissioni contributive. Tale assunto è infondato atteso che la Cassazione è ormai costante nel ritenere che il principio dell'automaticità delle prestazioni ai sensi dell'art. 2116 c.c. non si applica al lavoro autonomo e, nella specie, libero professionista, ed ente previdenziale, in difetto di esplicite norme di legge e fonti secondarie che dispongono in senso contrario, con la conseguenza che il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce la costituzione del rapporto previdenziale e di conseguenza la maturazione del diritto alle prestazioni. (cfr Cass 9 aprile 2019, n.9865, Cass. nr. 15643 14 giugno 2018). Né rileva che l'omissione contributiva sia parziale o totale e sempre che i contributi omessi non siano prescritti. L'ing. per come ha Pt_1
provato parte resistente con l'allegazione dell'estratto conto previdenziale del ricorrente risulta debitore di della somma di €.120.000,00 per contributi omessi e relative sanzioni ed CP_1
interessi dagli anni 2013 al 2018 e dal 2020 al 2021. , pertanto per poter erogare la CP_1 prestazione richiede la regolarità contributiva, ossia l'integrale adempimento dell'obbligo contributivo da parte del libero professionista inclusi eventuali sanzioni ed interessi.
5 Si rileva altresì che il sistema previdenziale gestito da , è notoriamente fondato sul CP_1 principio solidaristico e non su quello mutualistico e, pertanto i contributi sono considerati l'unico mezzo finanziario della previdenza sociale. Il ricorrente non risulta aver maturato alcun diritto a pensione a seguito della presenza di omissioni contributive, peraltro non contestate da controparte.
In difetto di alcuna norma che prevede l'operatività del principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, è evidente che il ricorrente non può ritenersi titolare di alcun diritto alla corresponsione della pensione essendo pacifica da un lato l'esistenza dell'obbligo contributivo ed incontestato, dall'altro, l'omesso versamento di quanto dovuto. A ciò consegue che- non essendo sorto alcun credito in favore dell'iscritto- non è neppure astrattamente ipotizzabile una parziale compensazione con il credito vantato dalla per il pagamento dei contributi omessi, tenuto CP_1 conto che presupposto per l'insorgenza del credito rivendicato è proprio il versamento della contribuzione dovuta di cui si chiede la compensazione. Anche la giurisprudenza di merito è concorde in tal senso ( Trib Napoli nr.221/2021, Trib Benevento 1110/2020, Trib Napoli
21767/2020, App.Firenze nr.365/2019, Trib Foggia nr. 5012/2018, Trib Sassari nr.526/2016). La domanda riconvenzionale va accolta atteso che il ricorrente non ha contestato l'esistenza dell'obbligo contributivo nei confronti di e di non aver adempiuto l'obbligo di CP_1
pagamento dei contributi previdenziali per gli anni 2013 al 2018 e dal 2020 al 2021. Relativamente alla debenza dei contributi per gli anni 2018-2019 ha escluso il ricorrente dai propri CP_1
ruoli previdenziali per il periodo dal 29 giugno 2018 al 24 febbraio 2020 per il mancato possesso di partita IVA e pertanto per tale periodo non è stato richiesto al alcun contributo. Il Pt_1
ricorrente risulta poi essersi reiscritto ad dal 24 febbraio 2020 e poi nuovamente CP_1 cancellatasi dal 24 maggio 2021 Ne consegue il rigetto del ricorso e l'accoglimento della domanda riconvenzionale per omesso versamento dei contributi previdenziali e relativi sanzioni ed interessi per gli anni 2013 al 2018 e dal 2020 al 2021 .>>.
4. Il ha appellato tale decisione, in sintesi, lamentando che : Pt_1
- ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia nell'anno 2003, come peraltro già riconosciutogli dalla stessa , e ciò in quanto CP_1
anni di iscrizione e contribuzione ad . Sul punto si rileva che il diritto alla pensione sorge CP_1 con il possesso dei requisiti anagrafici e contributivi;
a norma dell'art. 20 del R.G.P. di , CP_1
è infatti previsto che “la pensione di vecchiaia unificata è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età ed abbiano maturato almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad .” E che “la pensione di vecchiaia unificata decorre dal primo CP_1
6 giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.”. Ciò significa che il diritto alla pensione di vecchiaia – indisponibile, imprescrittibile e non assoggettabile a termini di decadenza – sorge con il possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti e non con la proposizione della domanda, mera espressione di un diritto già sorto…>;
- la pur a fronte del riconoscimento del diritto alla pensione, ha ritenuto di far decorrere il CP_1
diritto agli arretrati pensionistici a far data dalla domanda di pensione di vecchiaia unificata, ossia dall'1.12.2016, nonostante il diritto fosse già maturato nel 2003, così omettendo di riconoscere all'odierno appellante anche gli arretrati pensionistici non liquidati e, almeno, non prescritti a tale data. Stante la sussistenza in astratto del diritto alla pensione sin dall'anno 2003, non vi è ragione per cui non debbano essere considerati anche gli arretrati pensionistici non prescritti al momento della domanda, dunque almeno dall'1.12.2011;
- alla data del 30.11.2011 esso appellante< non aveva (e non ha) alcuna pendenza con l' ! CP_1
Pertanto, non può ritenersi giustificata la negazione del diritto alla liquidazione della pensione fondata su omissioni contributive non presenti alla data di maturazione del diritto alla pensione
(2003) e nemmeno alla diversa data di decorrenza del diritto alla liquidazione della pensione
(1.12.2011).>;
- la giurisprudenza citata dal giudice di prime cure fa riferimento a casi in cui il diritto alla pensione non è proprio maturato, ed è relativa a morosità preesistenti alla maturazione del diritto alla pensione che non lo fanno sorgere. A tale riguardo, come già ampiamente chiarito, il diritto alla pensione è sorto nel momento in cui l'appellante (dal 2003 o, al più, dall'1.12.2011, per come chiarito sopra) non aveva alcuna morosità nei confronti dell' , sicché l'invocata CP_1
giurisprudenza non è applicabile al caso de quo.
- ha ancora errato il giudice di prime cure ad escludere la parziale compensazione del credito di esso appellante, costituito dai ratei di pensione maturati dall'anno 2003 in poi e non riscossi < con i contributi omessi e maturati successivamente alla richiesta della pensione di vecchiaia…..Non vi è dubbio quindi che nella fattispecie de quo, trattandosi di ratei di prestazioni pensionistiche maturati e non liquidati, sia applicabile la prescrizione decennale, con il conseguente diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti gli arretrati non corrisposti a far data dall'anno 2006. Solo in subordine, con decorrenza 2011. Sicché l'ing. ha sicuramente maturato un credito nei Pt_1
confronti della , che può essere compensato (come, si ripete, riconosciuto dalla stessa CP_1
) con i contributi previdenziali maturati successivamente alla richiesta di liquidazione CP_1
della pensione>.
7 Ha quindi chiesto che in riforma della sentenza impugnata si voglia <1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'erogazione della pensione di vecchiaia unificata e agli arretrati pensionistici maturati e non liquidati con decorrenza dall' 1.12.2003, ovvero, in subordine, dall'1.12.2006 ovvero, in estremo subordine, dall'1.12.2011; 2) accertare e dichiarare la legittimità della compensazione totale del debito contributivo, da operarsi alla data di richiesta di erogazione del trattamento pensionistico del 30.11.2016; Con vittoria di spese, diritti ed onorari.>>
6.Nella resistenza di , la Corte ha disposto la trattazione scritta della causa ai sensi CP_1
dell'art. 127 ter cpc e acquisite le note depositate dalle parti ha deciso come segue.
DIRITTO.
7.L'appello va respinto
8.E' dirimente rilevare che il ha presentato in data 30.11.2016 domanda di Pensione di Pt_1
Vecchiaia Unificata Posticipata ai sensi dell'art. 20 del regolamento della Cassa allegato in atti e che tale norma, al quarto comma espressamente prevede che La pensione di vecchiaia unificata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda>.
Tanto basta, infatti, per affermare l'infondatezza della pretesa del ricorrente di vedersi liquidato il trattamento pensionistico con decorrenza dal 2003 o dal 2006 o dal 2011, giacchè in applicazione di quella norma regolamentare la decorrenza dei ratei di pensione non può che essere dal 1 dicembre 2016, ossia dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
9.Ne consegue altresì l'infondatezza della richiesta di compensazione totale del debito contributivo, da operarsi alla data di richiesta di erogazione del trattamento pensionistico del
30.11.2016>, dovendosi ritenere insussistente per quanto finora detto il controcredito del Pt_1
nei confronti della a titolo di ratei maturati e non riscossi a partire dal 2003 o, in subordine, CP_1 dall'1.12.2006 o, in estremo subordine, dall'1.12.2011.
10.Non è, invero, condivisibile l'assunto attoreo in meritoall'insorgenza del diritto alla pensione e alla maturazione dei relativi ratei all'epoca in cui (2003) ha maturato i requisiti anagrafici e assicurativi, essendo pacifico il principio che nel lavoro autonomo il mancato versamento dei contributi obbligatori alla Cassa privata di appartenenza e l'omessa regolarizzazione impedisce la costituzione del rapporto previdenziale e, comunque, la maturazione del diritto alle prestazioni.
8 In tal senso si è invero già pronunciata la giurisprudenza della Corte di Cassazione affermando che nella previdenza dei liberi professionisti l'erogazione delle prestazioni da parte dell'ente gestore
«non è collegata alla maturazione dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva ma al suo integrale adempimento>> e che , in assenza di esplicita indicazione di segno contrario nei rispettivi ordinamenti previdenziali ( come è per l'appunto in quello degli ingegneri e architetti), la regola generale è quella dell'inapplicabilità ai professionisti (e più in generale a tutti i lavoratori autonomi) del principio di automaticità delle prestazioni e della necessità del versamento effettivo della contribuzione per avere diritto alle prestazioni. (cfr., da ultimo, Cass. 14 giugno 2018, n.
15643 e i precedenti ivi richiamati).
11.Conclusivamente, e assorbito ogni ulteriore motivo di gravame, la sentenza integralmente confermata.
12.Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 e success.modif. per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione in relazione allo scaglione di valore indeterminabile che nella specie si individua in quello fino ad euro 26.0000 avuto riguardo alla bassa complessità della controversia.
13.Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 04/08/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Catanzaro, giudice del lavoro, n. 827/2022 , pubblicata in data 03/05/2023 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3000,00, oltre accessori di legge;
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.3.2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
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