Rigetto
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 01/08/2025, n. 6807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6807 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06807/2025REG.PROV.COLL.
N. 09388/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9388 del 2023, proposto da F. Life s.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montella, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Saggese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di ER (Sezione Seconda) n. 00823/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montella;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
FATTO
Il Trust F.C. è proprietario dei suoli siti in Montella, lungo la via SP 43 Cassano/San Francesco, censiti al catasto al foglio n. 9, particelle nn. 373, 41 e 374, conferiti in gestione al trustee F. Life s.r.l.s..
Il Consiglio comunale di Montella, con la delibera n. 2, del 13 febbraio 2017, ha approvato il Piano Urbanistico Comunale.
La F. Life s.r.l.s. ha presentato, in data 2 marzo 2021, un Piano Urbanistico Attuativo (PUA), denominato “Realizzazione di un polo per la promozione delle produzioni agro-alimentari e artigianali tipiche nonché di sviluppo turistico e commerciale”.
La Giunta comunale con la delibera n. 198, dell’11 novembre 2021, ha preso atto della proposta di adozione del detto PUA e ha dato “ indirizzo al Responsabile del Settore III Ing. Salvatore Chiaradonna e al Responsabile del Settore IV Ing. Carmine Bozzacco, ciascuno per le proprie competenze, di 3 procedere a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia del PUA di cui alla istanza acquisita al prot. gen. n. 2367 del 02/03/202 ”.
La Giunta comunale, con la successiva delibera n. 57, del 14 aprile 2022, ha deliberato di acquisire, in relazione al predetto piano attuativo, “pareri esterni” essendo “insorte alcune perplessità procedimentali e regolamentari”.
Il richiesto parere è stato acquisito il 23 giugno 2022.
Non avendo il Comune di Montella, nonostante l’acquisizione del predetto parere legale, espresso alcuna determinazione in relazione al PUA presentato dalla Life s.r.l.s., con atto del 17 ottobre 2022, quest’ultima società, dopo aver senza esito diffidato il Comune di Montella ad adottare una decisione, ha promosso, dinanzi al TAR ER, un ricorso avverso il silenzio-inadempimento.
Nelle more del giudizio avverso il silenzio, e segnatamente in data 2 gennaio 2023, il Comune di Montella ha pubblicato nell’albo pretorio la delibera n. 205, dell’11 novembre 2022, con la quale ha respinto la menzionata richiesta di adozione ed approvazione del PUA.
Ciò in quanto il PUA proposto, seppur compatibile con le destinazioni dell’AT, contrasterebbe con l’art. 30 delle NTA del PUC, mancando l’approvazione di un preliminare progetto complessivo ed unitario dell’intera zona denominata AT11, senza il quale non sarebbe possibile dar corso alla perequazione urbanistica ed alla verifica delle compatibilità di piano.
La Life s.r.l.s. ha impugnato, dinanzi al T.a.r. ER, quest’ultima deliberazione, chiedendone l’annullamento.
Ad avviso della Life s.r.l.s., l’art. 30 delle NTA consentirebbe di procedere all’adozione di singoli PUA per ciascun comparto di almeno 5.000 mq., anche alla luce del fatto ce sarebbe sproporzionato esigere la presentazione di un progetto generale condiviso dai numerosi proprietari di tutti e 338.000 mq., quanta è l’estensione dell’intera zona AT11.
Il T.a.r, con la sentenza 12 aprile 2023, n. 823, ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato.
La F. Life s.r.l.s. ha proposto appello per i motivi riportati nella parte in diritto.
Nel giudizio di appello si è costituito il Comune di Montella, chiedendo di dichiarare l’infondatezza del gravame.
All’udienza del 12 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con un primo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata in relazione alla interpretazione della legge regionale della Campania n. 16/2001 e dall’art. 30 delle NTA del PUC.
In particolare, ad avviso della parte appellante, dagli art. 32 – in tema di perequazione urbanistica – e 33 – relativo ai comparti edificatori – della menzionata legge regionale n. 16/2001 cit., si ricaverebbe la regola per cui i comparti edificatori non costituirebbero l’unica modalità per perseguire la perequazione urbanistica.
Nella prospettiva della parte appellante, l’errore di fondo della decisione impugnata sarebbe quello di non distinguere il metodo perequativo dalla logica del comparto edificatorio.
Il motivo non è fondato.
L’argomentazione della parte appellante urta contro il chiaro tenore testuale della disposizione di cui all’art. 30 NTA, la quale stabilisce che “ Le AT sono assoggettate a progetto unitario e organico complessivo attuabile per stralci funzionali autonomi aventi una estensione minima di 5.000 mq ”.
Dalla disposizione in esame si ricava come, per ciascuna zona AT, solo l’approvazione di un progetto unitario abiliti alla realizzazione degli interventi edilizi.
Tale conclusione è coerente con la ratio che informa la perequazione urbanistica, comunemente ravvisata nell’esigenza di scongiurare le sperequazioni della tradizionale pianificazione territoriale per zonizzazioni.
Tale condizione è, infatti, realizzabile solo attraverso una organizzazione complessiva dell’ambito di trasformazione, in mancanza della quale sarebbero lesi i diritti edificatori dei proprietari di altri lotti ricadenti nello stesso ambito.
Con un secondo mezzo di gravame la parte lamenta genericamente che la delibera 205, dell’11 novembre 2022, della Giunta Municipale di Montella renderebbe sostanzialmente inattuabile non solo l’AT11, ma l’intero PUC di Montella.
Ciò in ragione del fatto che l’AT11 ricomprende quasi 338.000 mq e che la proprietà terriera nel comune di Montella è particolarmente frazionata per cui occorrerebbe l’assenso di centinaia di persone per redigere un PUA.
Il motivo è inammissibile.
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, “ per il principio di specificità dei motivi d’appello, in quanto l’appello ha carattere impugnatorio, sicché le censure in esso contenute devono investire puntualmente il decisum di primo grado e, in particolare, precisare i motivi, per i quali la decisione impugnata sarebbe erronea e da riformare (Cons. St., sez. IV, 4 aprile 2012, n. 1994; Cons. St., ad. plen., 3 giugno 2011, n. 10), anche i motivi riproposti in appello non possono essere genericamente formulati, ma devono, appunto, essere specificamente riproposti, non essendo sufficiente, a soddisfare il requisito della specificità, una mera riproposizione per relationem ad atti destinati esclusivamente al giudizio di primo grado ”(Cons. St., sez. V, n. 1824/2013).
In applicazione di tali principi, occorre osservare che il motivo in esame, in violazione del dovere di specificità dei motivi d’appello sancito dall’art. 101, comma 1, cod. proc. amm., si limita, infatti, a riproporre il motivo formulato con il ricorso di primo grado, senza articolare puntuali censure contro la sentenza impugnata (v. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 2 dicembre 2015, n. 5459).
In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €,6000,00 (seimila/00) oltre accessori di legge, da corrispondere in favore del Comune di Montella.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Furno | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO