Versione
15 giugno 1982
15 giugno 1982
Art. 3.
Ai fini dell'ammissione ai concorsi direttivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a detti ruoli.
Ai fini dell'ammissione ai concorsi direttivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a detti ruoli.
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/07/2012, n. 4231Provvedimento: […] La sentenza impugnata ha accolto il ricorso, rilevando che ai sensi dell'art. 3 della legge 10 giugno 1982, n. 349, il quale, ai fini dell'ammissione ai concorsi direttivi, equipara “agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a detti ruoli”, il ricorrente aveva titolo a partecipare alla procedura, potendo vantare un titolo alla restituzione al ruolo del personale docente.Leggi di più...
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