Articolo 3 della Legge 10 giugno 1982, n. 349
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 giugno 1982
Art. 3.
Ai fini dell'ammissione ai concorsi direttivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a detti ruoli.
Entrata in vigore il 15 giugno 1982
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