Sentenza 1 novembre 2025
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- 1. Diritto del lavoro Archivihttps://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/
Con l'ordinanza del 14 gennaio 2026, n. 787 la Corte di Cassazione ha affermato importanti principi in tema di trattativa sindacale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, ritenendo lo scambio di e-mail mezzo idoneo a rendere effettiva la trattativa. La pronuncia - depositata contestualmente ad altra (Cass. ord. 14 gennaio 2026 n. 789) […] Il danno da demansionamento può essere provato per presunzioni? La Cassazione ribadisce di sì (Cass., 20 gennaio 2026, n. 1195). Un lavoratore, dipendente di una Banca, aveva adito la propria datrice di lavoro per ottenere l'accertamento del demansionamento e la condanna dell'istituto al risarcimento di tutti i danni subiti. Il Giudice di …
Leggi di più… - 2. Studio Claudio Scognamiglio Avvocatihttps://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/
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- 4. L’accesso al sistema informatico aziendale può giustificare il licenziamentoMaria Santina Panarella · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 6 novembre 2025
L'accesso al sistema informatico aziendale non può essere considerato un fatto lieve quando è realizzato per finalità personali o comunque non riconducibili a esigenze di servizio. La Corte di Cassazione (sent. 1° novembre 2025, n. 28887) ha ribadito questa conclusione nel solco di quanto aveva già evidenziato in precedenti pronunce (così Cass. n. 2806/2025 di cui avevamo parlato in L'accesso abusivo del lavoratore alla banca dati aziendale non può essere considerato un fatto lieve). Nel caso affrontato questa volta dalla Cassazione, la Corte territoriale, confermando la decisione di primo grado, aveva respinto la domanda della lavoratrice, dipendente di un'Azienda Ospedaliera, avente ad …
Leggi di più… - 5. Studio Claudio Scognamiglio Avvocatihttps://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 22 ottobre 2020
La Cassazione, con sentenza del 13 marzo 2026, n. 5782, si è pronunciata in merito alla riconducibilità al paradigma del contratto di subfornitura del rapporto intercorso tra una casa produttrice di motoveicoli e una azienda che forniva alla stessa componenti in plastica e sulla sussistenza di un abuso di dipendenza economica da parte della società […] Costituisce condotta antisindacale il recesso unilaterale dichiarato dall'azienda dal contratto collettivo sottoscritto dalle associazioni sindacali più rappresentative e l'applicazione di diverso contratto non comparativamente più rappresentativo e recante condizioni complessivamente deteriori per i lavoratori, in assenza di previo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/11/2025, n. 28887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28887 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
- ricorrente -
contro AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI FERRARA, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato BENITO MAGAGNA;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 482/2024 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/09/2024 R.G.N. 367/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/2025 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
Oggetto LICENZIAMENTO PUBBLICO IMPIEGO R.G.N. 21343/2024 Cron. Rep. Ud. 01/10/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 28887 Anno 2025 Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA Relatore: DE MARINIS NICOLA Data pubblicazione: 01/11/2025 2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato LOREDANA TULINO per delega avvocato SE POMPEO PINTO;
udito l'avvocato BENITO MAGAGNA. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 13 settembre 2024, la Corte d’Appello di Bologna riformava solo limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, compensate tra le parti per un decimo, la decisione resa dal Tribunale di Ferrara e rigettava la domanda proposta da NI AS nei confronti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatole per giusta causa dall’A.O.U. datrice in data 7.10.2022 (a seguito di contestazione del 2.8.2018 con sospensione in data 27.9.2018 del procedimento disciplinare nelle more dell’attivato procedimento penale) e la conseguente applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria, anche in relazione al pregresso periodo di sospensione dal servizio. In via subordinata l’originaria ricorrente aveva domandato la rideterminazione in senso conservativo della sanzione irrogabile, in ragione del principio di proporzionalità. La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto, non diversamente dal primo giudice, accertati i fatti addebitati ovvero l’avere la AS, operatrice dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’A.O.U., effettuato nel periodo dal 30.6.2014 al 16.10.2017 trenta accessi illeciti nel Dossier Sanitario Elettronico e, per ragioni personali, consultato, senza alcuna giustificazione o ragione di servizio, i fascicoli sanitari dei suoi vicini di casa, nei confronti dei quali, insieme al di lei marito, aveva pronunciato a partire dal 2015 insulti e minacce 3 di morte per le quali era stata penalmente condannata in primo grado ed in appello. La Corte distrettuale ha ritenuto inconsistenti le censure mosse dalla AS in sede di gravame, volte a sostenere: il carattere non abusivo degli accessi;
la necessità da parte dell’addetta all’URP di accesso al fascicolo sanitario dei paziente;
l’inutilizzabilità delle prove raccolte nel processo penale;
l’inconfigurabilità dell’estremo della gravità della condotta. Per la cassazione di tale decisione ricorre la AS, affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, ulteriormente illustrata nel corso della discussione, ed ha concluso per il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 2106 c.c., 7 l. n. 604/1966, 18 l. n. 300/1970, 59 e 66 CCNL 21.5.2018, 55- quater e 63, comma 2 bis, d.lgs. n. 165/2001, 13/8 CCNL Sanità e 13 Codice disciplinare, imputa alla Corte territoriale di avere proceduto alla valutazione della misura sanzionatoria applicata ai fatti addebitati in contrasto con i principi di gradualità e proporzionalità cui quella valutazione deve essere improntata. Con il secondo motivo, denunciando, in relazione agli artt. 2119 e 2106 c.c., 7 l. n. 604/1966, 18 l. n. 300/1970, 55 e 63, comma 2 bis, d.lgs. n. 165/2001, 18, comma 8 CCNL Sanità, 59 e 66 CCNL 21.5.2018 e 13 Codice disciplinare, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente lamenta sotto questo profilo a carico della Corte territoriale la 4 mancata considerazione dei principi di gradualità e proporzionalità in sede di valutazione della congruità della misura sanzionatoria applicata. Nel terzo motivo, formulato ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., la medesima censura circa la mancata considerazione dei principi di gradualità e proporzionalità della misura sanzionatoria è prospettata deducendo, in via subordinata, l’omessa pronunzia su un motivo di appello recante la censura in questione e così la nullità della sentenza impugnata, derivante dalla violazione dell’art. 112 c.p.c. Con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., 2119, 1363 e 2697 c.c., 18 l. n. 300/1970 e 18 CCNL Sanità, la ricorrente ripropone sotto il profilo della non conformità al codice disciplinare di cui al CCNL applicabile la censura relativa all’incongruità della misura sanzionatoria rispetto al parametro della proporzionalità. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione agli artt. 2106, 2119 e 1363 c.c., 18 l. n. 300/1970 e 18 CCNL Sanità, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, riproponendo in subordine sotto tale profilo la censura relativa alla non conformità della sanzione irrogata al codice disciplinare. Nel sesto motivo la medesima censura è prospettata in ulteriore subordine sotto il profilo dell’omesso esame del quarto motivo di appello Va preliminarmente rilevato come l’impugnazione risulti impostata in termini tali per cui la fondamentale censura relativa alla valutazione circa la proporzionalità della sanzione irrogata rispetto ai fatti addebitati, che la Corte territoriale avrebbe operato in contrasto con i principi di gradualità e 5 proporzionalità, è dedotta innanzitutto rispetto al generale parametro della disciplina di legge e di contratto collettivo concernente il licenziamento per giusta causa ed al più specifico parametro del codice disciplinare recato dal contratto collettivo applicabile, e viene poi declinata anche sotto i differenti profili della violazione delle norme di legge e di contratto collettivo, dell’omesso esame degli invocati testi di legge e di contratto collettivo e dell’omessa pronunzia circa il motivo sollevato in sede di gravame che quella censura recava. Ciò posto, tutti i sei motivi qui proposti, da trattare unitariamente in ragione della già evidenziata connessione logica e giuridica, devono considerarsi complessivamente infondati, ferma restando l’inammissibilità dei motivi secondo e quinto, concernenti la proposizione della censura fondamentale sotto il profilo del vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, se non altro per ostarvi il vincolo della c.d. “doppia conforme” , nonché dei motivi terzo e sesto, volti a denunciare l’omessa pronunzia sul motivo di appello, atteso che la censura da questi recata risulta esaminata dalla Corte territoriale con argomentazioni che vanno ben oltre il “minimo costituzionale”. La denunciata violazione della disciplina di legge e contratto collettivo in materia di licenziamento per giusta causa, in particolare per quel che riguarda i principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza in tema di valutazione della congruità della sanzione disciplinare alla mancanza addebitata, non è nella specie riscontrabile avendo la Corte territoriale espresso, sulla base di un accertamento in fatto, congruamente e logicamente motivato, anche per relationem, il proprio giudizio circa la sussistenza dell’illecito disciplinare contestato e la gravità del medesimo come idonea a ledere il vincolo fiduciario ed integrare la giusta 6 causa di licenziamento e ciò in conformità all’orientamento accolto da questa Corte su casi analoghi (cfr., da ultimo, Cass. n. 2806/2025 e Cass. n. 4945/2025). In particolare il giudice d’appello ha richiamato espressamente, dichiarando di condividerla, la motivazione della sentenza di prime cure secondo cui “L'azienda non può riporre fiducia in una dipendente che approfitta della propria posizione e profilo di autorizzazione di accesso ai sistemi informatici per acquisire dati sensibili di terzi a fini personali trattandosi di comportamento sanzionato penalmente dall’art. 615 ter c.p. vietato dal codice di comportamento del pubblico dipendente richiamato nella contestazione disciplinare, dal codice di condotta interno all'azienda e dall'art. 64 del c.c.n.l. di comparto con sanzione espulsiva prevista dall'art 18 co. 8”. Così ragionando lo stesso non si è discostato dal principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui “l’accesso al sistema informatico aziendale, non può essere considerato lieve quando realizzato per finalità personali o comunque non riconducibili a esigenze di servizio” ( così la citata Cass. n. 2806/2025 che richiama in motivazione Cass. n. 28928/2018; Cass. n.19588/2021; Cass. 34717/21). D’altro canto il ricorso per cassazione, nell’insistere sull’asserita violazione del principio di gradualità della sanzione, non si confronta in alcun modo con la tipizzazione degli illeciti contenuta nel codice disciplinare ed in particolare con la previsione della sanzione del licenziamento per la “commissione in genere, anche nei confronti di terzi, di fatti o atti dolosi che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro”. 7 Per altro verso è a dirsi come la sentenza si ponga in linea con il principio di diritto sancito in sede di legittimità per cui, in materia di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al giudice del merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto , ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata articolata su espressioni o argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi o manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo, nel senso che l’elemento trascurato avrebbe condotto con certezza ad un diverso esito della controversia (cfr., ex multis, Cass., n. 107/2024) Il ricorso va pertanto rigettato e le spese, che seguono la soccombenza, sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 1^ ottobre 2025 Il Consigliere relatore La Presidente Nicola De Marinis SA Di AO 8 - 9