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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/10/2025, n. 2852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2852 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2011/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. ER PO Presidente
Dott. Antonio RT Consigliere rel.
Dott. Maura Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 4.7.2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pennati Parte_1 C.F._1
Emilio, con elezione di domicilio in Largo Zanardelli, 7 25016 Ghedi, presso e nello studio del difensore;
appellante
CONTRO
(C.F. con il patrocinio degli avv. Colombo Controparte_1 P.IVA_1
IO ed ZE EP;
con elezione di domicilio in Via Broletto 20, 20121 Milano, presso e nello studio dei difensori;
appellata
OGGETTO: Leasing CONCLUSIONI per Parte_1
Voglia l'Ill.ma RT d'Appello adita accogliere per i motivi tutti dedotti il proposto appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. n. 85/2024 del Tribunale di MILANO, pubblicata il
5.1.24 non notificata, emessa nell'ambito del procedimento r.g. 798/2021 così statuire:
IN VIA PRELIMINARE, sospendere, anche se del caso inaudita altera parte, o previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti, la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, per tutti i motivi di cui in narrativa ed in atti;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: Per i motivi esposti in narrativa, dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare l'invalidità (nullità e/o annullabilità) e/o l'illegittimità totale e/o parziale del contratto di locazione finanziaria n. V0029092, del contratto di locazione finanziaria n. W0007265, nonché del contratto di locazione finanziaria n. W0007447, tutti stipulati tra il signor
[...]
e la particolarmente in relazione alle clausole di pattuizione CP_2 Controparte_1 degli interessi, sia moratori che corrispettivi contenute negli artt. 9, 14 e 15 di tutti i contratti;
per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare l'invalidità (nullità e/o annullabilità) e/o l'illegittimità totale e/o parziale del contratto di locazione finanziaria n. V0029092, del contratto di locazione finanziaria n. W0007265, nonché del contratto di locazione finanziaria n. W0007447, tutti stipulati tra il signor e la , particolarmente in relazione Controparte_2 Controparte_1 alla clausola di pattuizione dell'indennità di risoluzione anticipata di cui all'art. 15 di tutti i contratti e, per l'effetto, ridurre tale indennità dell'importo di Euro 151.883,82, ovvero della somma minore o maggiore che risulterà̀ in corso di causa;
accertare e dichiarare che il signor Controparte_2 non è debitore di alcuna somma nei confronti di Controparte_1
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione delle domande svolte in via principale, ridurre l'importo di cui al decreto ingiuntivo n. 17609/2020 emesso dal Tribunale di
Milano in data 06/11/2020, nella somma minore che risulterà̀ in corso di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA: se del caso disporre integrazione alla CTU eseguita nel corso del primo grado al fine di accertare il valore dello spannocchiatore DBF pacificamente consegnato a per CP_1 sua stessa ammissione e mai restituito al sig. . CP_2
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia questa Eccellentissima RT d'Appello, disattesa ogni contraria eccezione, istanza, domanda, così giudicare:
2 in via preliminare:
- rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
nel merito, in via principale:
- rigettare l'appello interposto dal sig. , avverso la sentenza n. 85, emessa in data 4 CP_2 gennaio 2024 e pubblicata il giorno successivo, del Tribunale di Milano, perché infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza medesima;
in ogni caso:
- con vittoria di competenze professionali, riferite ad entrambi i gradi di giudizio, oltre ad accessori di legge (contributo forfettario, i.v.a. e c.p.a.).
Con riserva di ogni ulteriore deduzione, eccezione ed istanza anche in via istruttoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo ha chiesto di ingiungere a Controparte_1 Parte_1
, quale titolare dell'omonima impresa individuale, il pagamento della somma di euro
[...]
151.883,82, oltre agli interessi di mora con decorrenza dalla data di risoluzione dei contratti di locazione finanziaria, quindi dal 20 marzo 2018, al saldo e alle spese del procedimento monitorio.
A fondamento della pretesa ha allegato che:
- aveva stipulato con tre contratti di locazione finanziaria aventi ad Controparte_1 CP_2 oggetto macchinari agricoli, precisamente in data 7 agosto 2013 il contratto n. V0029092, avente ad oggetto una Trincia Semovente Claas Jaguar 890, per il corrispettivo complessivo di euro
173.173,00 oltre a IVA, in data 28 marzo 2014 il contratto n. W0007265, avente ad oggetto una
Trincia Claas Jaguar 900, per un corrispettivo di euro 180.928,00 oltre a IVA, e in data Parte_2
26 maggio 2014 il contratto n. W0007447 avente ad oggetto una mietitrebbia Claas Lexion 570 usata, per l'importo complessivo di euro 146.952,00 oltre a IVA (docc.
1-3 del fascicolo monitorio);
- i beni oggetto dei contratti erano stati consegnati all'utilizzatore, come da verbali di consegna
(doc. 4 del fascicolo monitorio);
- con raccomandata del 20 marzo 2018, inoltrata via pec a in data Controparte_1 CP_2
21 marzo 2018, aveva comunicato all'utilizzatore l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 14 di ciascun contratto, atteso il mancato pagamento dei canoni periodici di ciascun contratto di locazione finanziaria tra il mese di settembre 2017 e il mese di febbraio 2018
(doc. 7 del fascicolo monitorio);
3 - successivamente, nei mesi di aprile e maggio 2018, aveva restituito i beni oggetto dei CP_2 contratti di locazione finanziaria e la società li aveva ricollocati sul mercato per il CP_1 corrispettivo complessivo di euro 117.500,00 oltre IVA, come da fatture prodotte (doc. 9 del fascicolo monitorio);
- alla data delle risoluzioni contrattuali, avvenute il 20-21 marzo 2018, l'importo dovuto a titolo di canoni scaduti insoluti e di penali contrattuali (determinate ai sensi dell'art. 15 delle condizioni generali di contratto in misura pari al valore dei canoni a scadere e al prezzo pattuito per l'opzione di acquisto, attualizzati al tasso ufficiale di sconto) ammontava ad euro 250.530,85;
- dedotto il ricavato dalla vendita dei beni (per il complessivo importo di euro 117.500,00) e tenuto conto delle spese sostenute dalla concedente per il recupero dei beni, la società Controparte_1 vantava un credito complessivo di € 151.883,82, come risultante dalle situazioni contabili
[...]
e dalle fatture prodotte (doc. 5, 9 e 10 del fascicolo monitorio);
Con decreto ingiuntivo n. 17609/2021 del 6 novembre 2021, il Tribunale di Milano ha ingiunto a il pagamento della somma richiesta, oltre agli interessi di mora e spese del Parte_1 procedimento monitorio.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 eccependo l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, rilevando in particolare che:
i. i contratti di leasing indicavano un tasso fisso nominale e una serie di costi aggiuntivi ma nel corso del rapporto la società concedente aveva emesso una serie di fatture per voci di spesa non chiaramente esplicitate nel contratto e, comunque, di non agevole verificabilità, circostanza che comportava l'indeterminatezza dei costi applicati e, comunque, la violazione dei canoni di buona fede e correttezza;
Par ii. i contratti non recavano alcuna indicazione del TAEG o dell' , con conseguente indeterminatezza delle condizioni economiche pattuite;
iii. i contratti prevedevano tassi, in relazione sia al tasso d'interesse corrispettivo sia a quello moratorio, superiori al tasso soglia, dovendosi a tal fine tener conto di tutte le spese che astrattamente concorrono a determinare il TAEG, oltre alle spese per recupero degli insoluti, oltre alla penale contrattualmente pattuita, con conseguente violazione della normativa di cui alla l. n.
108/1996 e all'art. 644 c.p.; iv. il credito azionato in riferimento alla mietitrebbia Lexion, oggetto del contratto n. W0007447, doveva ritenersi estinto per novazione atteso che, nel corso dell'anno 2019, la società aveva CP_1
4 venduto a quel bene per il prezzo di euro 68.000,00, così dimostrando di voler estinguere il CP_2 precedente rapporto giuridico mutandone il titolo;
v. la clausola di cui all'art. 15 delle Condizioni Generali di ciascun contratto, rubricata “Effetti della risoluzione anticipata del contratto”, prevedeva un'indennità eccessiva e sproporzionata in favore della società concedente, suscettibile quindi di riduzione ai sensi dell'art. 1526 c.c. in quanto determinava un ingiustificato arricchimento per la società concedente. Sotto un diverso profilo, sempre in relazione alle penali contrattuali, i beni oggetto dei contratti di leasing erano stati venduti dalla società concedente a valori notevolmente inferiori rispetto a quelli di mercato;
vi la società concedente non aveva diritto al rimborso delle spese per il recupero dei beni per euro
18.852,97, non avendo assolto al relativo onere probatorio, in assenza della dimostrazione dei relativi pagamenti;
vii. infine, la documentazione prodotta dalla società ai fini della prova del credito era CP_1 insufficiente, ritenendosi a tal fine inidonei i documenti prodotti recanti le “situazioni contabili relative ai contratti”.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria e Controparte_1 la conferma del decreto ingiuntivo in considerazione dell'infondatezza di tutti i motivi di opposizione. La difesa della società opposta, tra l'altro, ha rilevato che l'opponente non aveva in alcun modo contestato il proprio inadempimento in ordine al pagamento dei canoni di locazione, così confermando la legittimità del comportamento della concedente in merito alla risoluzione dei contratti. La difesa dell'opposta ha inoltre rivendicato la legittimità delle clausole contrattuali, tra le altre dell'art. 15 delle condizioni generali che, per la sua formulazione, escludeva ogni indebito arricchimento della società concedente e si poneva in linea con l'art. 1, commi 136 e ss. legge n.
124/2017; a tal riguardo, l'opposta ha sostenuto di aver alienato i beni a terzi per valori del tutto congrui rispetto a quelli di mercato per beni analoghi e ha rivendicato il diritto al rimborso delle spese sostenute per il recupero dei beni.
E' stata espletata una consulenza tecnica.
Con sentenza resa in data 4.1.2024 il Tribunale, definitivamente pronunciando accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 17609/2020; in parziale accoglimento della domanda proposta da condannava Controparte_1 Parte_1
al pagamento della somma di euro 43.193,15, oltre a interessi di mora al tasso
[...] convenzionale di cui all'art. 8 di ciascun contratto di locazione finanziaria, pari alla misura di
Euribor 3 mesi maggiorato di 5 punti percentuali, con decorrenza dal 21 marzo 2018 al saldo;
5 condannava a rimborsare, in favore della società la Parte_1 Controparte_1 metà delle spese di giudizio.
Avverso la sentenza proponeva appello deducendo: i) l'omessa decurtazione, dall'importo CP_2 dovuto all'appellata, della somma di euro 18.841,55 + iva, corrispondente al valore della spannocchiatrice di marca DBF, locata unitamente alla mietitrebbiatrice Claas Lexion 570, oggetto del contratto n. W0007447; ii) l'omessa imputazione dell'Iva alle fatture di cessione ai terzi dei beni;
contestando l'addebito delle spese di lite.
Si costituiva chiedendo respingere l'impugnazione. CP_1
All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 4.2.2025, le parti, riportandosi ai rispettivi atti, difese e conclusioni e non insistendo sulla richiesta di sospensiva, hanno chiesto la rimessione della causa al collegio per la decisione;
il Consigliere, dichiarando non luogo a provvedere sull'istanza di sospensiva e concedendo i termini per le memorie conclusive, fissava l'udienza del 14.10.2025 per la rimessione al collegio, che si teneva con rito cartolare. Preso atto del deposito delle note conclusive, la causa perviene alla fase decisionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova preliminarmente rilevare come le contestazioni sollevate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, relative:
- alla nullità dei contratti (per indeterminatezza dei corrispettivi, omessa indicazione del taeg e dell'isc; violazione dell'art. 644 c.p. e della legge n. 108/1996);
- alla parziale estinzione del credito per novazione;
- all'eccessività della penale contrattuale;
- alla mancata prova del credito azionato in via monitoria;
- all'inadempimento della società concedente, non sono state riproposte nel presente giudizio dall'appellante, il quale, anzi, nei propri atti ha dichiarato di “condividere appieno il conteggio eseguito dal Tribunale circa l'identificazione dei canoni scaduti […] unitamente al debito residuo in linea capitale” (come si legge a pagina 15 dell'atto di appello).
Venendo all'esame dei motivi di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado lamentando: i) l'omessa decurtazione, dall'importo dovuto al concedente, del valore della
6 spannocchiatrice oggetto del contratto n. W0007447, quantificato in euro 18.841,55 + iva;
ii)
l'omessa imputazione dell'Iva al valore di rivendita dei beni;
nonché contestando l'addebito di metà delle spese di lite. Detti motivi sono inammissibili ex art. 345 c.p.c., e ciò per i motivi che seguono.
Com'è noto, l'art 345 cpc, quale corollario del principio del doppio grado di giurisdizione, sancisce il divieto del cds. ius novorum, volto ad impedire l'introduzione in appello di un nuovo thema decidendum.
Ai sensi della predetta norma, costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello, quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un petitum diverso e più ampio, oppure una diversa causa petendi, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado ed in particolare su un fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato, radicalmente diverso, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema d'indagine (in questo senso, ex multis, Cass. Civ., Sez. II, 10/07/2025, n. 18827).
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'omessa decurtazione, dall'importo ingiunto, della somma di euro 18.841,55 + iva, valore corrispondente a quello della spannocchiatrice di cui al contratto n. W0007447, asseritamente mai restituitagli da CP_1
Tuttavia, dall'analisi degli atti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emerge come, in tale sede, l'odierno appellante non abbia mai contestato la consistenza dei beni oggetto dei contratti, ma soltanto il loro valore;
di talché, la censura relativa all'omessa decurtazione, dall'importo ingiunto, del valore della spannocchiatrice costituisce domanda nuova e, in quanto tale, inammissibile.
Si tratterebbe comunque di domanda infondata nel merito.
Invero, dai documenti depositati in atti, risulta provato che:
- consegnava, unitamente alla oggetto del contratto n. W0007447, una CP_1 Parte_4 spannocchiatrice di marca CP_3
- in sede di riconsegna dei beni, sulla mietitrebbiatrice risultava, tuttavia, installata una diversa spannocchiatrice, di marca DBF, che riconsegnava a . CP_1 CP_2
Tale ultima circostanza risulta provata sia dal verbale di riconsegna prodotto da (doc. n. 24 CP_1 appellata), sia dalle dichiarazioni rese dallo stesso CTP di parte appellante nel corso dello svolgimento della CTU: segnatamente, a pag. 4 della relazione del CTU, si legge che in tale sede il
CTP nominato dall'appellante dichiarava che “la deliberatamente ha riconsegnato il predetto CP_1 spannocchiatore al sig. addebitando anche i costi di riconsegna”. CP_2
La prova dell'avvenuta restituzione della spannocchiatrice consente, pertanto, di affermare l'infondatezza della domanda formulata dall'appellante.
7 Inammissibile, oltre che infondato nel merito, risulta anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante deduce l'omessa imputazione, al valore di rivendita dei beni, dell'importo Iva.
Quanto ai profili di inammissibilità ex art. 345 cpc, si osserva come nel precedente giudizio entrambe le parti abbiano quantificato il valore di rivendita dei beni al netto dell'Iva e l'odierno appellante non abbia mai contestato, in quella sede, la mancata imputazione dell'Iva al credito di di talché, la doglianza formulata sul punto soltanto nel presente giudizio costituisce domanda CP_1 nuova e quindi inammissibile.
Sarebbe comunque domanda infondata nel merito, perchè la clausola di cui all'art. 15 delle
Condizioni generali dei contratti stabiliva che, in seguito al ricollocamento dei beni sul mercato, la società locatrice avrebbe dedotto dall'importo dovuto dal cliente il ricavato della vendita “al netto delle spese sostenute e dell'Iva”; pertanto, in applicazione di tale clausola e sulla base delle risultanze della CTU, il Giudice di primo grado ha correttamente quantificato il valore di mercato dei beni al netto dell'Iva.
Il terzo motivo di impugnazione, che contesta l'addebito delle spese di lite, è stato formulato dall'appellante per l'ipotesi dell'ipotesi di accoglimento dei motivi precedenti.
Pertanto, stante l'inammissibilità del primo e del secondo motivo, esso non necessita di essere esaminato.
Si impone, concludendo, la reiezione dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss., secondo lo scaglione azionato, nei valori medi per studio, introduzione e decisione, minimi per la fase di trattazione, esaurita in una sola udienza.
P.Q.M.
La RT d'Appello, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 85/2024, resa tra le parti in data
4.1.2024, pubblicata il 5.1.2024 dal Tribunale di Milano;
8 - condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore di Parte_1
che liquida per complessivi € 8.469,10 per compensi defensionali, Controparte_1 oltre 15% spese forfettarie ex art. 2 co 2 DM 55/2014, oltre IVA e CPA secondo legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato dovuto per le impugnazioni rispettivamente proposte, ex DPR n. 115/2002, art. 13 co 1 quater, comma inserito dall'art. 1 co 17 l. 228/2012.
Milano, camera di consiglio del 21 ottobre 2024
Il Consigliere Il Presidente
Antonio RT ER PO
Minuta redatta con la collaborazione della dr. Giorgia Favro
Magistrato ordinario in tirocinio
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. ER PO Presidente
Dott. Antonio RT Consigliere rel.
Dott. Maura Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 4.7.2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pennati Parte_1 C.F._1
Emilio, con elezione di domicilio in Largo Zanardelli, 7 25016 Ghedi, presso e nello studio del difensore;
appellante
CONTRO
(C.F. con il patrocinio degli avv. Colombo Controparte_1 P.IVA_1
IO ed ZE EP;
con elezione di domicilio in Via Broletto 20, 20121 Milano, presso e nello studio dei difensori;
appellata
OGGETTO: Leasing CONCLUSIONI per Parte_1
Voglia l'Ill.ma RT d'Appello adita accogliere per i motivi tutti dedotti il proposto appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. n. 85/2024 del Tribunale di MILANO, pubblicata il
5.1.24 non notificata, emessa nell'ambito del procedimento r.g. 798/2021 così statuire:
IN VIA PRELIMINARE, sospendere, anche se del caso inaudita altera parte, o previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti, la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, per tutti i motivi di cui in narrativa ed in atti;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: Per i motivi esposti in narrativa, dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare l'invalidità (nullità e/o annullabilità) e/o l'illegittimità totale e/o parziale del contratto di locazione finanziaria n. V0029092, del contratto di locazione finanziaria n. W0007265, nonché del contratto di locazione finanziaria n. W0007447, tutti stipulati tra il signor
[...]
e la particolarmente in relazione alle clausole di pattuizione CP_2 Controparte_1 degli interessi, sia moratori che corrispettivi contenute negli artt. 9, 14 e 15 di tutti i contratti;
per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare l'invalidità (nullità e/o annullabilità) e/o l'illegittimità totale e/o parziale del contratto di locazione finanziaria n. V0029092, del contratto di locazione finanziaria n. W0007265, nonché del contratto di locazione finanziaria n. W0007447, tutti stipulati tra il signor e la , particolarmente in relazione Controparte_2 Controparte_1 alla clausola di pattuizione dell'indennità di risoluzione anticipata di cui all'art. 15 di tutti i contratti e, per l'effetto, ridurre tale indennità dell'importo di Euro 151.883,82, ovvero della somma minore o maggiore che risulterà̀ in corso di causa;
accertare e dichiarare che il signor Controparte_2 non è debitore di alcuna somma nei confronti di Controparte_1
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione delle domande svolte in via principale, ridurre l'importo di cui al decreto ingiuntivo n. 17609/2020 emesso dal Tribunale di
Milano in data 06/11/2020, nella somma minore che risulterà̀ in corso di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA: se del caso disporre integrazione alla CTU eseguita nel corso del primo grado al fine di accertare il valore dello spannocchiatore DBF pacificamente consegnato a per CP_1 sua stessa ammissione e mai restituito al sig. . CP_2
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia questa Eccellentissima RT d'Appello, disattesa ogni contraria eccezione, istanza, domanda, così giudicare:
2 in via preliminare:
- rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
nel merito, in via principale:
- rigettare l'appello interposto dal sig. , avverso la sentenza n. 85, emessa in data 4 CP_2 gennaio 2024 e pubblicata il giorno successivo, del Tribunale di Milano, perché infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza medesima;
in ogni caso:
- con vittoria di competenze professionali, riferite ad entrambi i gradi di giudizio, oltre ad accessori di legge (contributo forfettario, i.v.a. e c.p.a.).
Con riserva di ogni ulteriore deduzione, eccezione ed istanza anche in via istruttoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo ha chiesto di ingiungere a Controparte_1 Parte_1
, quale titolare dell'omonima impresa individuale, il pagamento della somma di euro
[...]
151.883,82, oltre agli interessi di mora con decorrenza dalla data di risoluzione dei contratti di locazione finanziaria, quindi dal 20 marzo 2018, al saldo e alle spese del procedimento monitorio.
A fondamento della pretesa ha allegato che:
- aveva stipulato con tre contratti di locazione finanziaria aventi ad Controparte_1 CP_2 oggetto macchinari agricoli, precisamente in data 7 agosto 2013 il contratto n. V0029092, avente ad oggetto una Trincia Semovente Claas Jaguar 890, per il corrispettivo complessivo di euro
173.173,00 oltre a IVA, in data 28 marzo 2014 il contratto n. W0007265, avente ad oggetto una
Trincia Claas Jaguar 900, per un corrispettivo di euro 180.928,00 oltre a IVA, e in data Parte_2
26 maggio 2014 il contratto n. W0007447 avente ad oggetto una mietitrebbia Claas Lexion 570 usata, per l'importo complessivo di euro 146.952,00 oltre a IVA (docc.
1-3 del fascicolo monitorio);
- i beni oggetto dei contratti erano stati consegnati all'utilizzatore, come da verbali di consegna
(doc. 4 del fascicolo monitorio);
- con raccomandata del 20 marzo 2018, inoltrata via pec a in data Controparte_1 CP_2
21 marzo 2018, aveva comunicato all'utilizzatore l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 14 di ciascun contratto, atteso il mancato pagamento dei canoni periodici di ciascun contratto di locazione finanziaria tra il mese di settembre 2017 e il mese di febbraio 2018
(doc. 7 del fascicolo monitorio);
3 - successivamente, nei mesi di aprile e maggio 2018, aveva restituito i beni oggetto dei CP_2 contratti di locazione finanziaria e la società li aveva ricollocati sul mercato per il CP_1 corrispettivo complessivo di euro 117.500,00 oltre IVA, come da fatture prodotte (doc. 9 del fascicolo monitorio);
- alla data delle risoluzioni contrattuali, avvenute il 20-21 marzo 2018, l'importo dovuto a titolo di canoni scaduti insoluti e di penali contrattuali (determinate ai sensi dell'art. 15 delle condizioni generali di contratto in misura pari al valore dei canoni a scadere e al prezzo pattuito per l'opzione di acquisto, attualizzati al tasso ufficiale di sconto) ammontava ad euro 250.530,85;
- dedotto il ricavato dalla vendita dei beni (per il complessivo importo di euro 117.500,00) e tenuto conto delle spese sostenute dalla concedente per il recupero dei beni, la società Controparte_1 vantava un credito complessivo di € 151.883,82, come risultante dalle situazioni contabili
[...]
e dalle fatture prodotte (doc. 5, 9 e 10 del fascicolo monitorio);
Con decreto ingiuntivo n. 17609/2021 del 6 novembre 2021, il Tribunale di Milano ha ingiunto a il pagamento della somma richiesta, oltre agli interessi di mora e spese del Parte_1 procedimento monitorio.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 eccependo l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, rilevando in particolare che:
i. i contratti di leasing indicavano un tasso fisso nominale e una serie di costi aggiuntivi ma nel corso del rapporto la società concedente aveva emesso una serie di fatture per voci di spesa non chiaramente esplicitate nel contratto e, comunque, di non agevole verificabilità, circostanza che comportava l'indeterminatezza dei costi applicati e, comunque, la violazione dei canoni di buona fede e correttezza;
Par ii. i contratti non recavano alcuna indicazione del TAEG o dell' , con conseguente indeterminatezza delle condizioni economiche pattuite;
iii. i contratti prevedevano tassi, in relazione sia al tasso d'interesse corrispettivo sia a quello moratorio, superiori al tasso soglia, dovendosi a tal fine tener conto di tutte le spese che astrattamente concorrono a determinare il TAEG, oltre alle spese per recupero degli insoluti, oltre alla penale contrattualmente pattuita, con conseguente violazione della normativa di cui alla l. n.
108/1996 e all'art. 644 c.p.; iv. il credito azionato in riferimento alla mietitrebbia Lexion, oggetto del contratto n. W0007447, doveva ritenersi estinto per novazione atteso che, nel corso dell'anno 2019, la società aveva CP_1
4 venduto a quel bene per il prezzo di euro 68.000,00, così dimostrando di voler estinguere il CP_2 precedente rapporto giuridico mutandone il titolo;
v. la clausola di cui all'art. 15 delle Condizioni Generali di ciascun contratto, rubricata “Effetti della risoluzione anticipata del contratto”, prevedeva un'indennità eccessiva e sproporzionata in favore della società concedente, suscettibile quindi di riduzione ai sensi dell'art. 1526 c.c. in quanto determinava un ingiustificato arricchimento per la società concedente. Sotto un diverso profilo, sempre in relazione alle penali contrattuali, i beni oggetto dei contratti di leasing erano stati venduti dalla società concedente a valori notevolmente inferiori rispetto a quelli di mercato;
vi la società concedente non aveva diritto al rimborso delle spese per il recupero dei beni per euro
18.852,97, non avendo assolto al relativo onere probatorio, in assenza della dimostrazione dei relativi pagamenti;
vii. infine, la documentazione prodotta dalla società ai fini della prova del credito era CP_1 insufficiente, ritenendosi a tal fine inidonei i documenti prodotti recanti le “situazioni contabili relative ai contratti”.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria e Controparte_1 la conferma del decreto ingiuntivo in considerazione dell'infondatezza di tutti i motivi di opposizione. La difesa della società opposta, tra l'altro, ha rilevato che l'opponente non aveva in alcun modo contestato il proprio inadempimento in ordine al pagamento dei canoni di locazione, così confermando la legittimità del comportamento della concedente in merito alla risoluzione dei contratti. La difesa dell'opposta ha inoltre rivendicato la legittimità delle clausole contrattuali, tra le altre dell'art. 15 delle condizioni generali che, per la sua formulazione, escludeva ogni indebito arricchimento della società concedente e si poneva in linea con l'art. 1, commi 136 e ss. legge n.
124/2017; a tal riguardo, l'opposta ha sostenuto di aver alienato i beni a terzi per valori del tutto congrui rispetto a quelli di mercato per beni analoghi e ha rivendicato il diritto al rimborso delle spese sostenute per il recupero dei beni.
E' stata espletata una consulenza tecnica.
Con sentenza resa in data 4.1.2024 il Tribunale, definitivamente pronunciando accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 17609/2020; in parziale accoglimento della domanda proposta da condannava Controparte_1 Parte_1
al pagamento della somma di euro 43.193,15, oltre a interessi di mora al tasso
[...] convenzionale di cui all'art. 8 di ciascun contratto di locazione finanziaria, pari alla misura di
Euribor 3 mesi maggiorato di 5 punti percentuali, con decorrenza dal 21 marzo 2018 al saldo;
5 condannava a rimborsare, in favore della società la Parte_1 Controparte_1 metà delle spese di giudizio.
Avverso la sentenza proponeva appello deducendo: i) l'omessa decurtazione, dall'importo CP_2 dovuto all'appellata, della somma di euro 18.841,55 + iva, corrispondente al valore della spannocchiatrice di marca DBF, locata unitamente alla mietitrebbiatrice Claas Lexion 570, oggetto del contratto n. W0007447; ii) l'omessa imputazione dell'Iva alle fatture di cessione ai terzi dei beni;
contestando l'addebito delle spese di lite.
Si costituiva chiedendo respingere l'impugnazione. CP_1
All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 4.2.2025, le parti, riportandosi ai rispettivi atti, difese e conclusioni e non insistendo sulla richiesta di sospensiva, hanno chiesto la rimessione della causa al collegio per la decisione;
il Consigliere, dichiarando non luogo a provvedere sull'istanza di sospensiva e concedendo i termini per le memorie conclusive, fissava l'udienza del 14.10.2025 per la rimessione al collegio, che si teneva con rito cartolare. Preso atto del deposito delle note conclusive, la causa perviene alla fase decisionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova preliminarmente rilevare come le contestazioni sollevate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, relative:
- alla nullità dei contratti (per indeterminatezza dei corrispettivi, omessa indicazione del taeg e dell'isc; violazione dell'art. 644 c.p. e della legge n. 108/1996);
- alla parziale estinzione del credito per novazione;
- all'eccessività della penale contrattuale;
- alla mancata prova del credito azionato in via monitoria;
- all'inadempimento della società concedente, non sono state riproposte nel presente giudizio dall'appellante, il quale, anzi, nei propri atti ha dichiarato di “condividere appieno il conteggio eseguito dal Tribunale circa l'identificazione dei canoni scaduti […] unitamente al debito residuo in linea capitale” (come si legge a pagina 15 dell'atto di appello).
Venendo all'esame dei motivi di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado lamentando: i) l'omessa decurtazione, dall'importo dovuto al concedente, del valore della
6 spannocchiatrice oggetto del contratto n. W0007447, quantificato in euro 18.841,55 + iva;
ii)
l'omessa imputazione dell'Iva al valore di rivendita dei beni;
nonché contestando l'addebito di metà delle spese di lite. Detti motivi sono inammissibili ex art. 345 c.p.c., e ciò per i motivi che seguono.
Com'è noto, l'art 345 cpc, quale corollario del principio del doppio grado di giurisdizione, sancisce il divieto del cds. ius novorum, volto ad impedire l'introduzione in appello di un nuovo thema decidendum.
Ai sensi della predetta norma, costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello, quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un petitum diverso e più ampio, oppure una diversa causa petendi, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado ed in particolare su un fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato, radicalmente diverso, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema d'indagine (in questo senso, ex multis, Cass. Civ., Sez. II, 10/07/2025, n. 18827).
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'omessa decurtazione, dall'importo ingiunto, della somma di euro 18.841,55 + iva, valore corrispondente a quello della spannocchiatrice di cui al contratto n. W0007447, asseritamente mai restituitagli da CP_1
Tuttavia, dall'analisi degli atti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emerge come, in tale sede, l'odierno appellante non abbia mai contestato la consistenza dei beni oggetto dei contratti, ma soltanto il loro valore;
di talché, la censura relativa all'omessa decurtazione, dall'importo ingiunto, del valore della spannocchiatrice costituisce domanda nuova e, in quanto tale, inammissibile.
Si tratterebbe comunque di domanda infondata nel merito.
Invero, dai documenti depositati in atti, risulta provato che:
- consegnava, unitamente alla oggetto del contratto n. W0007447, una CP_1 Parte_4 spannocchiatrice di marca CP_3
- in sede di riconsegna dei beni, sulla mietitrebbiatrice risultava, tuttavia, installata una diversa spannocchiatrice, di marca DBF, che riconsegnava a . CP_1 CP_2
Tale ultima circostanza risulta provata sia dal verbale di riconsegna prodotto da (doc. n. 24 CP_1 appellata), sia dalle dichiarazioni rese dallo stesso CTP di parte appellante nel corso dello svolgimento della CTU: segnatamente, a pag. 4 della relazione del CTU, si legge che in tale sede il
CTP nominato dall'appellante dichiarava che “la deliberatamente ha riconsegnato il predetto CP_1 spannocchiatore al sig. addebitando anche i costi di riconsegna”. CP_2
La prova dell'avvenuta restituzione della spannocchiatrice consente, pertanto, di affermare l'infondatezza della domanda formulata dall'appellante.
7 Inammissibile, oltre che infondato nel merito, risulta anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante deduce l'omessa imputazione, al valore di rivendita dei beni, dell'importo Iva.
Quanto ai profili di inammissibilità ex art. 345 cpc, si osserva come nel precedente giudizio entrambe le parti abbiano quantificato il valore di rivendita dei beni al netto dell'Iva e l'odierno appellante non abbia mai contestato, in quella sede, la mancata imputazione dell'Iva al credito di di talché, la doglianza formulata sul punto soltanto nel presente giudizio costituisce domanda CP_1 nuova e quindi inammissibile.
Sarebbe comunque domanda infondata nel merito, perchè la clausola di cui all'art. 15 delle
Condizioni generali dei contratti stabiliva che, in seguito al ricollocamento dei beni sul mercato, la società locatrice avrebbe dedotto dall'importo dovuto dal cliente il ricavato della vendita “al netto delle spese sostenute e dell'Iva”; pertanto, in applicazione di tale clausola e sulla base delle risultanze della CTU, il Giudice di primo grado ha correttamente quantificato il valore di mercato dei beni al netto dell'Iva.
Il terzo motivo di impugnazione, che contesta l'addebito delle spese di lite, è stato formulato dall'appellante per l'ipotesi dell'ipotesi di accoglimento dei motivi precedenti.
Pertanto, stante l'inammissibilità del primo e del secondo motivo, esso non necessita di essere esaminato.
Si impone, concludendo, la reiezione dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss., secondo lo scaglione azionato, nei valori medi per studio, introduzione e decisione, minimi per la fase di trattazione, esaurita in una sola udienza.
P.Q.M.
La RT d'Appello, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 85/2024, resa tra le parti in data
4.1.2024, pubblicata il 5.1.2024 dal Tribunale di Milano;
8 - condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore di Parte_1
che liquida per complessivi € 8.469,10 per compensi defensionali, Controparte_1 oltre 15% spese forfettarie ex art. 2 co 2 DM 55/2014, oltre IVA e CPA secondo legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato dovuto per le impugnazioni rispettivamente proposte, ex DPR n. 115/2002, art. 13 co 1 quater, comma inserito dall'art. 1 co 17 l. 228/2012.
Milano, camera di consiglio del 21 ottobre 2024
Il Consigliere Il Presidente
Antonio RT ER PO
Minuta redatta con la collaborazione della dr. Giorgia Favro
Magistrato ordinario in tirocinio
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