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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 10/11/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 451/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 451/2025, promossa con ricorso depositato il 04/02/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...], con l'Avv. Giuseppe Benvenga e con l'Avv. Silvana Benvenga
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...], con l'Avv. Giuseppe Benvenga e con l'Avv. Silvana Benvenga
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in ES (VA), in data 6 giugno 2008
(anno 2008 atto n. 7 parte II serie C); separati con sentenza di omologazione di separazione consensuale n. 212/2025 del
23/04/2025 (passata in giudicato il 26/05/2025, v. documentazione in atti). con il seguente figlio minorenne:
nato a [...] il [...]. Persona_1
pagina 1 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 4.2.2025, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 20.3.2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 23.4.2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 26.5.2025 la sentenza di separazione è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 16.10.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
A) «Quanto precede costituisce parte integrante ed inscindibile della presente convenzione di scioglimento del matrimonio civile.
B) Le parti dichiarano che è cessata la comunione spirituale e materiale tra di essi e che la stessa non può essere ricostituita, nonché dichiarano di non volersi riconciliare e, ai sensi dell'art. 473-bis.51, co. 2, cpc, altresì dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
C) Per effetto dello scioglimento del matrimonio le parti potranno fissare liberamente la loro residenza, dimora e domicilio dovunque riterranno opportuno. Ciascuna di essa, fino a quando il figlio non diverrà maggiorenne, non avrà completato gli studi universitari e specialistici e comunque non sarà economicamente autosufficiente, dovrà comunicare all'altra, con la massima esattezza e tempestività, ogni variazione di domicilio o di residenza. A tal fine, i coniugi dichiarano di risiedere attualmente e rispettivamente, la signora , in Cuveglio, via Lombardia 19, e il signor Parte_1
in Cuveglio, via Milano n.
9. Le parti reciprocamente consentono il Parte_2
libero espatrio dell'uno e dell'altro coniuge senza che sia necessario di volta in volta rilascio di specifica autorizzazione, salve le garanzie legali degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e dalla legge, a cui gli aventi diritto potranno sempre pagina 2 di 9 attingere;
essi, inoltre, consentono che il figlio minore possa essere eventualmente iscritto sui documenti di entrambi.
D) Resta confermata la pattuizione contenuta nella superiore convenzione di separazione personale dei coniugi, secondo cui la casa coniugale (con tutti gli arredi, il mobilio, le suppellettili ed ogni altro accessorio e pertinenza mobiliare, annessi e connessi) e la relativa pertinenza immobiliare (con tutti gli arredi, accessori, annessi e connessi), site in Cuveglio, via Lombardia 19, in NCEU al f. 5, p.lla 3041, sub. 20 (la casa A/2) e sub.
9 (la rimessa C/6) restano assegnate esclusivamente alla signora e ciò, Parte_1
non solo in ragione del collocamento preferenziale e privilegiato del figlio minore presso la madre, ma anche in considerazione della rilevante circostanza che entrambi gli immobili sono di piena ed esclusiva proprietà della signora , Parte_1 convenendo le parti, con il presente espresso ed inderogabile patto, che l'assegnazione della casa coniugale segua la titolarità del diritto di proprietà. Le parti altresì confermano il patto, contenuto nella superiore convenzione di separazione, secondo cui tutti i beni mobili (tutto incluso e nulla escluso) contenuti nella predetta abitazione sono anche definitivamente assegnati in piena ed esclusiva proprietà alla moglie, anche se taluni di essi fossero stati acquistati in comune o anche soltanto dal signor Parte_2
, che acconsente alla predetta assegnazione in favore della moglie anche a titolo
[...]
di addizionale contributo al mantenimento del figlio, affinché esso possa godere dei predetti beni mobili.
E) Resta altresì confermato il patto, contenuto nella superiore convezione di separazione,
secondo cui il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori Persona_1
(c.d. affido condiviso) con conseguente esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori. Conseguentemente le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione (in essa ricompreso lo studio delle lingue straniere in sedi, contesti ed orari extra-scolastici e i soggiorni all'estero a ciò finalizzati), all'educazione, alla salute, saranno prese di comune accordo tenendo conto – secondo le modalità appresso convenute - del mantenimento dell'attuale tenore di vita che consente congrue scelte e in proporzione alle rispettive capacità economico- patrimoniali dei genitori, nonché delle esigenze del figlio e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore. Viceversa, le decisioni relative all'ordinaria amministrazione potranno essere assunte anche separatamente dai coniugi con diritto dell'altro coniuge ad essere informato anche verbalmente (e ciò anche in relazione all'adempimento del pagina 3 di 9 dovere di vigilanza imposto dalla legge). Malgrado la condivisione dell'affidamento, anche al fine di garantire la serena continuità nell'ambiente in cui è finora vissuto, il figlio minore è collocato prevalentemente ed abitualmente, nonché in modo privilegiato, presso la madre e, pertanto, esso avrà la medesima residenza della genitrice. Il figlio manterrà significativi e regolari rapporti con i nonni paterni e con la
(superstite) nonna materna, nonché con gli altri parenti (in particolar modo con zii e cugini) di entrambi i rami genitoriali. Nonostante il figlio minore sia collocato preferenzialmente presso la madre, esso frequenterà regolarmente il padre e starà con lui secondo le seguenti modalità. Premesso che è diritto dei figli coltivare con entrambi i genitori un rapporto costante ed equilibrato, il figlio starà e pernotterà con il padre un giorno infrasettimanale (di regola il giovedì, salvo diversi preventivi accordi), nel rispetto degli orari e degli impegni scolastici, nonché degli impegni formativi, educativi, sportivi e di svago extra-scolastici del ragazzo. Poiché è consuetudine familiare – che i genitori, nell'interesse del figlio, non vogliono disperdere - che il figlio trascorra due mesi estivi al mare, nella casa (in Bibione) della nonna materna, il padre recupererà il giorno (che le parti concorderanno) in cui il figlio starà e pernotterà con lui nei periodi che precedono o che seguono la predetta vacanza al mare. Inoltre, a settimane alterne (identificate con le settimane pari: la seconda e la quarta del mese), nei fine-settimana il figlio starà e pernotterà con il padre, che lo preleverà alle ore
18:00 del pomeriggio del venerdì e lo ricondurrà alle ore 22:00 di domenica sera.
Anche in questo caso, il padre recupererà i fine settima alterni (che saranno concordati tra le parti) prima o dopo la vacanza al mare del figlio in Bibione. In ossequio al criterio dell'alternanza, le vacanze natalizie (sette giorni) e pasquali (sette giorni), saranno trascorse alternativamente con il padre, nel senso che, se il figlio trascorrerà quelle natalizie con la madre, le pasquali le trascorrerà con il padre, con il quale, pertanto, trascorrerà le successive natalizie, per poi trascorrere le successive pasquali con la madre e così di seguito. Le parti potranno concordare tra loro una diversa successione. Le parti – tenendo conto delle indicazioni del figlio, per quanto possibile – potranno concordare che nei predetti periodi il figlio trascorra la sera e la notte di
Natale con un genitore e la sera e notte dell'ultimo dell'anno con l'altro e viceversa.
Quanto alle vacanze estive, dopo la fine delle lezioni e degli impegni scolastici, il figlio trascorrerà 15 (quindici) giorni consecutivi con il padre in uno dei seguenti mesi: giugno, luglio, agosto, settembre. Le parti concorderanno mese e giorni entro il mese di febbraio. Ovviamente il diritto del padre di tenere il figlio nei fine-settimana alternati pagina 4 di 9 (come sopra stabilito) sarà sospeso nei 15 giorni in cui il figlio trascorrerà (in uno dei predetti mesi) le vacanze estive con la madre. Salvo diverso accordo, il figlio trascorrerà con il padre, ad anni alterni, il giorno del compleanno. Durante il periodo delle lezioni scolastiche, i tempi di visita del padre e di permanenza con lo stesso non dovranno comportare intralcio alla frequenza scolastica ed alla partecipazione agli esami (in essi compresi le eventuali verifiche per il superamento di debiti formativi in corso di anno o a seguito di sospensione del giudizio al termine delle lezioni) e comunque in nessun caso dovranno interferire con il contenimento del numero complessivo delle assenze dalla scuola al di sotto del limite massimo consentito dalla vigente normativa scolastica (alla stregua della quale il superamento del limite predetto comporta la non ammissione dell'alunno allo scrutinio finale). Allo stesso modo, detti periodi di visita e permanenza non dovranno arrecare intralcio agli impegni formativi- educativi-sportivi extra-scolastici e di svago del figlio.
F) Entrambi i genitori sono obbligati a provvedere e contribuire, in proporzione alla propria capacità economico-patrimoniale, al mantenimento del figlio curandone l'istruzione, l'educazione, la salute e l'equilibrato sviluppo psico-fisico in un adeguato quadro sociale di riferimento e tenendo conto del tenore di vita fin qui tenuto dalla famiglia. Il contributo (appresso concordato) del signor al Parte_2
mantenimento del figlio sarà dovuto anche oltre il raggiungimento della maggiore età e fin tanto che il figlio non avrà completato gli studi universitari e specialistici e conseguito un'adeguata sistemazione economica. Per il mantenimento del figlio il signor alla signora verserà, entro il giorno 10 di ogni Parte_2 Parte_1 mese, assegno periodico mensile di € 500,00 (cinquecento/00) soggetto ad annuale adeguamento automatico (cioè senza necessità di richiesta o di messa in mora: dies interpellat pro homine) secondo gli indici ISTAT da calcolare e versare a decorrere dall'inizio del mese di gennaio di ogni anno (prendendo a riferimento l'indice ISTAT del precedente mese di dicembre). Inoltre, il signor – anche in Parte_2
conservazione del tenore di vita tenuto dalla famiglia - contribuirà, per la quota del
50% (cinquanta per cento) alle spese straordinarie per il figlio e cioè alle spese mediche specialistiche e ricoveri ospedalieri o in case di cura, alle spese per gli studi universitari e successive specializzazioni del figlio, alle spese per eventuali lezioni private e per l'apprendimento delle lingue straniere, alle spese per le attività sportive del figlio, alle spese per non più di un viaggio di istruzione all'anno in ambito sia pagina 5 di 9 europeo che extraeuropeo, alle spese per gite scolastiche ordinarie;
l'elencazione che precede è esemplificativa e non tassativa. Gli assegni familiari (c.d. assegno unico
INPS) per il figlio, in atto corrisposti alla signora , continueranno ad Parte_1
essere riscossi esclusivamente dalla stessa. Dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio, le parti potranno concordare che il superiore assegno di mantenimento aggiornato secondo gli indici ISTAT possa essere dal padre direttamente versato al figlio.
G) Le parti convengono che, essendo entrambi occupati e forniti di adeguati redditi propri, ciascuna di esse provvederà autonomamente al proprio mantenimento e, pertanto, nessuna di esse corrisponderà all'altra alcun assegno periodico di mantenimento né di altro tipo, a cui comunque reciprocamente rinunciano.
H) Resta confermato il patto, contenuto nella superiore convenzione di separazione, secondo cui la signora è e resterà esclusiva proprietaria ed intestataria Parte_1 dell'autoveicolo Jeep Avenger targata GN573MB, essendo stato lo stesso da lei acquistato con denaro proprio e con finanziamento che la stessa ha finora adempiuto e continuerà ad adempiere con denaro proprio.
I) Resta altresì confermato il patto, contenuto nella superiore convenzione di separazione,
secondo cui il denaro e le attività finanziarie giacenti sui conti correnti bancari e/o postali intestati in modo esclusivo a ciascuna delle parti, nonché le altre eventuali attività finanziarie, polizze assicurative (etc.) parimenti intestate esclusivamente a ciascuna di esse, sono e rimarranno di esclusiva pertinenza di ciascun intestatario esclusivo.
J) Resta altresì confermato il patto, contenuto nella superiore convenzione di separazione, secondo cui gli investimenti finanziari (titoli, fondi comuni, piano di accumulo) – in atto ammontanti a € 39.553,41 circa (di cui al deposito amministrato n.
03548/3100/06882723 Intesa SanPaolo, cointestato ad entrambe le parti), sono e rimarranno destinati a garantire gli studi universitari del figlio e comunque a garantire il suo futuro e, pertanto, manterranno tale destinazione. A tal fine, le parti – così come hanno fino ad oggi fatto -, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio, continueranno a versare mensilmente sul conto corrente cointestato n.
03548/1000/00090025 Intesa SanPaolo, ciascuno, la somma di € 50,00 (cinquanta/00), per un totale di € 100,00, al fine di alimentare il piano di accumulo amministrato su pagina 6 di 9 detto deposito, che rimarrà attivo fino al raggiungimento della maggiore età del figlio, il quale, una volta divenuto maggiorenne, trasferirà i predetti investimenti finanziari su un conto a lui intestato (anche esclusivamente). A tal fine, entrambe le parti presteranno il consenso (obbligandosi a recarsi presso la banca per la sottoscrizione dei necessari documenti) per l'estinzione del predetto deposito e per il trasferimento delle predette attività finanziarie su conto intestato (anche esclusivamente) al figlio. Se le parti non lo avranno già fatto in adempimento della convenzione di separazione, il denaro giacente (ammontante a € 519,81 circa) sul conto corrente bancario n.
03548/1000/00090025 Intesa SanPaolo, sarà diviso in parti uguali tra di esse, curando di lasciare una giacenza di almeno € 150,00. Il predetto conto – benché cointestato fino al raggiungimento della maggiore età del figlio – non potrà essere utilizzato dal signor
, il quale, pertanto, non potrà effettuare prelievi, ma potrà e dovrà solo Parte_2
versare mensilmente – come sopra stabilito – la somma di € 50,00 destinata ad alimentare il piano di accumulo per il figlio. Viceversa, detto conto – su cui sono domiciliate varie operazioni - potrà essere utilizzato dalla signora , che Parte_1
tuttavia dovrà – al pari del signor - astenersi dal disinvestire e/o Parte_2
riscuotere le predette attività finanziarie destinate al figlio.
K) Resta altresì confermato il patto, contenuto nella superiore convenzione di separazione, secondo cui le attività finanziarie (ammontanti in atto a € 159.121,53 circa), di cui al deposito amministrato n. 03548/3100/03890356 Intesa SanPaolo cointestato ad entrambe le parti, sono e rimarranno di esclusiva pertinenza e proprietà del signor
. Se le parti non lo avranno già fatto in adempimento della convenzione Parte_2
di separazione, il predetto deposito dovrà essere estinto e le predette attività finanziarie dovranno essere trasferite su conto intestato esclusivamente al signor , Parte_2
con obbligo della signora di prestare il relativo consenso (anche Parte_1
recandosi presso la banca per la sottoscrizione dei necessari documenti).
L) Con la convenzione di separazione consensuale le parti hanno sciolto la comunione ordinaria di beni ed ogni altro connesso rapporto patrimoniale. Pertanto, stante anche il regime di separazione dei beni, le parti si danno reciprocamente atto che non vi sono altri beni da dividere fra di essi oggetto di comunione ordinaria, che pertanto deve intendersi sciolta e definitivamente regolata già in sede di separazione consensuale senza conguagli o oneri a favore di nessuna delle parti. Resta pertanto confermato il patto, contenuto nella superiore convenzione di separazione, secondo cui sono stati pagina 7 di 9 assegnati in piena ed esclusiva proprietà alla signora tutti gli arredi, Parte_1
mobili, suppellettili, accessori e pertinenze immobiliari della casa di abitazione e della pertinenziale rimessa.
M) I patti e le condizioni della presente convenzione di divorzio costituiscono un tutt'uno inscindibile con il presente ricorso a domanda congiunta e la sua sottoscrizione
(apposta in ogni mezzo foglio ed in calce) è costituita dalla stessa sottoscrizione del presente ricorso. La presente convenzione ed il presente ricorso che la contiene vengono redatti e sottoscritti in tre originali, di cui uno per ciascuna delle parti, uno per la difesa che ne curerà il deposito telematico previa attestazione di conformità al terzo originale in possesso.
N) Convengono infine le parti che tutti i patti e le condizioni stabiliti nella superiore convenzione di separazione, in quanto non derogati specificamente ed espressamente dalla presente convenzione di divorzio, rimangono fermi».
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi in data 06/06/2008, in
ES (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ES (VA)
(anno 2008, atto n. 7, parte II, Serie C), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
pagina 8 di 9 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 9 di 9
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 451/2025, promossa con ricorso depositato il 04/02/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...], con l'Avv. Giuseppe Benvenga e con l'Avv. Silvana Benvenga
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...], con l'Avv. Giuseppe Benvenga e con l'Avv. Silvana Benvenga
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in ES (VA), in data 6 giugno 2008
(anno 2008 atto n. 7 parte II serie C); separati con sentenza di omologazione di separazione consensuale n. 212/2025 del
23/04/2025 (passata in giudicato il 26/05/2025, v. documentazione in atti). con il seguente figlio minorenne:
nato a [...] il [...]. Persona_1
pagina 1 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 4.2.2025, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 20.3.2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 23.4.2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 26.5.2025 la sentenza di separazione è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 16.10.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
A) «Quanto precede costituisce parte integrante ed inscindibile della presente convenzione di scioglimento del matrimonio civile.
B) Le parti dichiarano che è cessata la comunione spirituale e materiale tra di essi e che la stessa non può essere ricostituita, nonché dichiarano di non volersi riconciliare e, ai sensi dell'art. 473-bis.51, co. 2, cpc, altresì dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
C) Per effetto dello scioglimento del matrimonio le parti potranno fissare liberamente la loro residenza, dimora e domicilio dovunque riterranno opportuno. Ciascuna di essa, fino a quando il figlio non diverrà maggiorenne, non avrà completato gli studi universitari e specialistici e comunque non sarà economicamente autosufficiente, dovrà comunicare all'altra, con la massima esattezza e tempestività, ogni variazione di domicilio o di residenza. A tal fine, i coniugi dichiarano di risiedere attualmente e rispettivamente, la signora , in Cuveglio, via Lombardia 19, e il signor Parte_1
in Cuveglio, via Milano n.
9. Le parti reciprocamente consentono il Parte_2
libero espatrio dell'uno e dell'altro coniuge senza che sia necessario di volta in volta rilascio di specifica autorizzazione, salve le garanzie legali degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e dalla legge, a cui gli aventi diritto potranno sempre pagina 2 di 9 attingere;
essi, inoltre, consentono che il figlio minore possa essere eventualmente iscritto sui documenti di entrambi.
D) Resta confermata la pattuizione contenuta nella superiore convenzione di separazione personale dei coniugi, secondo cui la casa coniugale (con tutti gli arredi, il mobilio, le suppellettili ed ogni altro accessorio e pertinenza mobiliare, annessi e connessi) e la relativa pertinenza immobiliare (con tutti gli arredi, accessori, annessi e connessi), site in Cuveglio, via Lombardia 19, in NCEU al f. 5, p.lla 3041, sub. 20 (la casa A/2) e sub.
9 (la rimessa C/6) restano assegnate esclusivamente alla signora e ciò, Parte_1
non solo in ragione del collocamento preferenziale e privilegiato del figlio minore presso la madre, ma anche in considerazione della rilevante circostanza che entrambi gli immobili sono di piena ed esclusiva proprietà della signora , Parte_1 convenendo le parti, con il presente espresso ed inderogabile patto, che l'assegnazione della casa coniugale segua la titolarità del diritto di proprietà. Le parti altresì confermano il patto, contenuto nella superiore convenzione di separazione, secondo cui tutti i beni mobili (tutto incluso e nulla escluso) contenuti nella predetta abitazione sono anche definitivamente assegnati in piena ed esclusiva proprietà alla moglie, anche se taluni di essi fossero stati acquistati in comune o anche soltanto dal signor Parte_2
, che acconsente alla predetta assegnazione in favore della moglie anche a titolo
[...]
di addizionale contributo al mantenimento del figlio, affinché esso possa godere dei predetti beni mobili.
E) Resta altresì confermato il patto, contenuto nella superiore convezione di separazione,
secondo cui il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori Persona_1
(c.d. affido condiviso) con conseguente esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori. Conseguentemente le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione (in essa ricompreso lo studio delle lingue straniere in sedi, contesti ed orari extra-scolastici e i soggiorni all'estero a ciò finalizzati), all'educazione, alla salute, saranno prese di comune accordo tenendo conto – secondo le modalità appresso convenute - del mantenimento dell'attuale tenore di vita che consente congrue scelte e in proporzione alle rispettive capacità economico- patrimoniali dei genitori, nonché delle esigenze del figlio e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore. Viceversa, le decisioni relative all'ordinaria amministrazione potranno essere assunte anche separatamente dai coniugi con diritto dell'altro coniuge ad essere informato anche verbalmente (e ciò anche in relazione all'adempimento del pagina 3 di 9 dovere di vigilanza imposto dalla legge). Malgrado la condivisione dell'affidamento, anche al fine di garantire la serena continuità nell'ambiente in cui è finora vissuto, il figlio minore è collocato prevalentemente ed abitualmente, nonché in modo privilegiato, presso la madre e, pertanto, esso avrà la medesima residenza della genitrice. Il figlio manterrà significativi e regolari rapporti con i nonni paterni e con la
(superstite) nonna materna, nonché con gli altri parenti (in particolar modo con zii e cugini) di entrambi i rami genitoriali. Nonostante il figlio minore sia collocato preferenzialmente presso la madre, esso frequenterà regolarmente il padre e starà con lui secondo le seguenti modalità. Premesso che è diritto dei figli coltivare con entrambi i genitori un rapporto costante ed equilibrato, il figlio starà e pernotterà con il padre un giorno infrasettimanale (di regola il giovedì, salvo diversi preventivi accordi), nel rispetto degli orari e degli impegni scolastici, nonché degli impegni formativi, educativi, sportivi e di svago extra-scolastici del ragazzo. Poiché è consuetudine familiare – che i genitori, nell'interesse del figlio, non vogliono disperdere - che il figlio trascorra due mesi estivi al mare, nella casa (in Bibione) della nonna materna, il padre recupererà il giorno (che le parti concorderanno) in cui il figlio starà e pernotterà con lui nei periodi che precedono o che seguono la predetta vacanza al mare. Inoltre, a settimane alterne (identificate con le settimane pari: la seconda e la quarta del mese), nei fine-settimana il figlio starà e pernotterà con il padre, che lo preleverà alle ore
18:00 del pomeriggio del venerdì e lo ricondurrà alle ore 22:00 di domenica sera.
Anche in questo caso, il padre recupererà i fine settima alterni (che saranno concordati tra le parti) prima o dopo la vacanza al mare del figlio in Bibione. In ossequio al criterio dell'alternanza, le vacanze natalizie (sette giorni) e pasquali (sette giorni), saranno trascorse alternativamente con il padre, nel senso che, se il figlio trascorrerà quelle natalizie con la madre, le pasquali le trascorrerà con il padre, con il quale, pertanto, trascorrerà le successive natalizie, per poi trascorrere le successive pasquali con la madre e così di seguito. Le parti potranno concordare tra loro una diversa successione. Le parti – tenendo conto delle indicazioni del figlio, per quanto possibile – potranno concordare che nei predetti periodi il figlio trascorra la sera e la notte di
Natale con un genitore e la sera e notte dell'ultimo dell'anno con l'altro e viceversa.
Quanto alle vacanze estive, dopo la fine delle lezioni e degli impegni scolastici, il figlio trascorrerà 15 (quindici) giorni consecutivi con il padre in uno dei seguenti mesi: giugno, luglio, agosto, settembre. Le parti concorderanno mese e giorni entro il mese di febbraio. Ovviamente il diritto del padre di tenere il figlio nei fine-settimana alternati pagina 4 di 9 (come sopra stabilito) sarà sospeso nei 15 giorni in cui il figlio trascorrerà (in uno dei predetti mesi) le vacanze estive con la madre. Salvo diverso accordo, il figlio trascorrerà con il padre, ad anni alterni, il giorno del compleanno. Durante il periodo delle lezioni scolastiche, i tempi di visita del padre e di permanenza con lo stesso non dovranno comportare intralcio alla frequenza scolastica ed alla partecipazione agli esami (in essi compresi le eventuali verifiche per il superamento di debiti formativi in corso di anno o a seguito di sospensione del giudizio al termine delle lezioni) e comunque in nessun caso dovranno interferire con il contenimento del numero complessivo delle assenze dalla scuola al di sotto del limite massimo consentito dalla vigente normativa scolastica (alla stregua della quale il superamento del limite predetto comporta la non ammissione dell'alunno allo scrutinio finale). Allo stesso modo, detti periodi di visita e permanenza non dovranno arrecare intralcio agli impegni formativi- educativi-sportivi extra-scolastici e di svago del figlio.
F) Entrambi i genitori sono obbligati a provvedere e contribuire, in proporzione alla propria capacità economico-patrimoniale, al mantenimento del figlio curandone l'istruzione, l'educazione, la salute e l'equilibrato sviluppo psico-fisico in un adeguato quadro sociale di riferimento e tenendo conto del tenore di vita fin qui tenuto dalla famiglia. Il contributo (appresso concordato) del signor al Parte_2
mantenimento del figlio sarà dovuto anche oltre il raggiungimento della maggiore età e fin tanto che il figlio non avrà completato gli studi universitari e specialistici e conseguito un'adeguata sistemazione economica. Per il mantenimento del figlio il signor alla signora verserà, entro il giorno 10 di ogni Parte_2 Parte_1 mese, assegno periodico mensile di € 500,00 (cinquecento/00) soggetto ad annuale adeguamento automatico (cioè senza necessità di richiesta o di messa in mora: dies interpellat pro homine) secondo gli indici ISTAT da calcolare e versare a decorrere dall'inizio del mese di gennaio di ogni anno (prendendo a riferimento l'indice ISTAT del precedente mese di dicembre). Inoltre, il signor – anche in Parte_2
conservazione del tenore di vita tenuto dalla famiglia - contribuirà, per la quota del
50% (cinquanta per cento) alle spese straordinarie per il figlio e cioè alle spese mediche specialistiche e ricoveri ospedalieri o in case di cura, alle spese per gli studi universitari e successive specializzazioni del figlio, alle spese per eventuali lezioni private e per l'apprendimento delle lingue straniere, alle spese per le attività sportive del figlio, alle spese per non più di un viaggio di istruzione all'anno in ambito sia pagina 5 di 9 europeo che extraeuropeo, alle spese per gite scolastiche ordinarie;
l'elencazione che precede è esemplificativa e non tassativa. Gli assegni familiari (c.d. assegno unico
INPS) per il figlio, in atto corrisposti alla signora , continueranno ad Parte_1
essere riscossi esclusivamente dalla stessa. Dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio, le parti potranno concordare che il superiore assegno di mantenimento aggiornato secondo gli indici ISTAT possa essere dal padre direttamente versato al figlio.
G) Le parti convengono che, essendo entrambi occupati e forniti di adeguati redditi propri, ciascuna di esse provvederà autonomamente al proprio mantenimento e, pertanto, nessuna di esse corrisponderà all'altra alcun assegno periodico di mantenimento né di altro tipo, a cui comunque reciprocamente rinunciano.
H) Resta confermato il patto, contenuto nella superiore convenzione di separazione, secondo cui la signora è e resterà esclusiva proprietaria ed intestataria Parte_1 dell'autoveicolo Jeep Avenger targata GN573MB, essendo stato lo stesso da lei acquistato con denaro proprio e con finanziamento che la stessa ha finora adempiuto e continuerà ad adempiere con denaro proprio.
I) Resta altresì confermato il patto, contenuto nella superiore convenzione di separazione,
secondo cui il denaro e le attività finanziarie giacenti sui conti correnti bancari e/o postali intestati in modo esclusivo a ciascuna delle parti, nonché le altre eventuali attività finanziarie, polizze assicurative (etc.) parimenti intestate esclusivamente a ciascuna di esse, sono e rimarranno di esclusiva pertinenza di ciascun intestatario esclusivo.
J) Resta altresì confermato il patto, contenuto nella superiore convenzione di separazione, secondo cui gli investimenti finanziari (titoli, fondi comuni, piano di accumulo) – in atto ammontanti a € 39.553,41 circa (di cui al deposito amministrato n.
03548/3100/06882723 Intesa SanPaolo, cointestato ad entrambe le parti), sono e rimarranno destinati a garantire gli studi universitari del figlio e comunque a garantire il suo futuro e, pertanto, manterranno tale destinazione. A tal fine, le parti – così come hanno fino ad oggi fatto -, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio, continueranno a versare mensilmente sul conto corrente cointestato n.
03548/1000/00090025 Intesa SanPaolo, ciascuno, la somma di € 50,00 (cinquanta/00), per un totale di € 100,00, al fine di alimentare il piano di accumulo amministrato su pagina 6 di 9 detto deposito, che rimarrà attivo fino al raggiungimento della maggiore età del figlio, il quale, una volta divenuto maggiorenne, trasferirà i predetti investimenti finanziari su un conto a lui intestato (anche esclusivamente). A tal fine, entrambe le parti presteranno il consenso (obbligandosi a recarsi presso la banca per la sottoscrizione dei necessari documenti) per l'estinzione del predetto deposito e per il trasferimento delle predette attività finanziarie su conto intestato (anche esclusivamente) al figlio. Se le parti non lo avranno già fatto in adempimento della convenzione di separazione, il denaro giacente (ammontante a € 519,81 circa) sul conto corrente bancario n.
03548/1000/00090025 Intesa SanPaolo, sarà diviso in parti uguali tra di esse, curando di lasciare una giacenza di almeno € 150,00. Il predetto conto – benché cointestato fino al raggiungimento della maggiore età del figlio – non potrà essere utilizzato dal signor
, il quale, pertanto, non potrà effettuare prelievi, ma potrà e dovrà solo Parte_2
versare mensilmente – come sopra stabilito – la somma di € 50,00 destinata ad alimentare il piano di accumulo per il figlio. Viceversa, detto conto – su cui sono domiciliate varie operazioni - potrà essere utilizzato dalla signora , che Parte_1
tuttavia dovrà – al pari del signor - astenersi dal disinvestire e/o Parte_2
riscuotere le predette attività finanziarie destinate al figlio.
K) Resta altresì confermato il patto, contenuto nella superiore convenzione di separazione, secondo cui le attività finanziarie (ammontanti in atto a € 159.121,53 circa), di cui al deposito amministrato n. 03548/3100/03890356 Intesa SanPaolo cointestato ad entrambe le parti, sono e rimarranno di esclusiva pertinenza e proprietà del signor
. Se le parti non lo avranno già fatto in adempimento della convenzione Parte_2
di separazione, il predetto deposito dovrà essere estinto e le predette attività finanziarie dovranno essere trasferite su conto intestato esclusivamente al signor , Parte_2
con obbligo della signora di prestare il relativo consenso (anche Parte_1
recandosi presso la banca per la sottoscrizione dei necessari documenti).
L) Con la convenzione di separazione consensuale le parti hanno sciolto la comunione ordinaria di beni ed ogni altro connesso rapporto patrimoniale. Pertanto, stante anche il regime di separazione dei beni, le parti si danno reciprocamente atto che non vi sono altri beni da dividere fra di essi oggetto di comunione ordinaria, che pertanto deve intendersi sciolta e definitivamente regolata già in sede di separazione consensuale senza conguagli o oneri a favore di nessuna delle parti. Resta pertanto confermato il patto, contenuto nella superiore convenzione di separazione, secondo cui sono stati pagina 7 di 9 assegnati in piena ed esclusiva proprietà alla signora tutti gli arredi, Parte_1
mobili, suppellettili, accessori e pertinenze immobiliari della casa di abitazione e della pertinenziale rimessa.
M) I patti e le condizioni della presente convenzione di divorzio costituiscono un tutt'uno inscindibile con il presente ricorso a domanda congiunta e la sua sottoscrizione
(apposta in ogni mezzo foglio ed in calce) è costituita dalla stessa sottoscrizione del presente ricorso. La presente convenzione ed il presente ricorso che la contiene vengono redatti e sottoscritti in tre originali, di cui uno per ciascuna delle parti, uno per la difesa che ne curerà il deposito telematico previa attestazione di conformità al terzo originale in possesso.
N) Convengono infine le parti che tutti i patti e le condizioni stabiliti nella superiore convenzione di separazione, in quanto non derogati specificamente ed espressamente dalla presente convenzione di divorzio, rimangono fermi».
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi in data 06/06/2008, in
ES (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ES (VA)
(anno 2008, atto n. 7, parte II, Serie C), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
pagina 8 di 9 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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