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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/10/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1515/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1515/2025 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. MASTRANGELO DANIELLE MARGUERITE
e nato a [...] il [...], CP_1 assistito e difeso dall'avv. TRIOZZI MONICA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/07/2025, Parte_1
e esponevano di aver intrattenuto una relazione
[...] CP_1 more uxorio, dalla quale era nato, il 03/05/2019 a Pescara, il figlio
[...]
. Persona_1
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
.
[...]
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte in cui si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 CP_1
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido del minore alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 16/10/2025:
pagina 2 di 6 1) In ossequio al principio della bigenitorialità, il figlio minore Persona_1 verrà affidato ad entrambi i genitori, ricevendo da ciascuno di essi cura, assistenza, educazione ed istruzione, con collocamento prevalente presso la madre residente in [...] abitazione concessa in comodato d'uso alla sig.ra dallo zio materno. Il sig. lascerà Parte_1 CP_1
l'abitazione familiare entro 1 (uno) mese dalla sottoscrizione del presente ricorso.
2) Le modalità di svolgimento del diritto di visita del padre avverranno con le modalità di seguito indicate da applicarsi a settimane alterne;
3) Il piccolo trascorrerà un fine settimana alternato con la madre Persona_1
e uno con il padre, quest'ultimo in particolare nel fine settimana di sua spettanza terrà con sé il figlio dalle ore 17:00 del venerdì, orario in cui lo preleverà dall'abitazione materna sino alle ore 20:00 della domenica, orario in cui lo ricondurrà presso l'abitazione materna.
4) Il sig. , inoltre, durante il periodo di frequentazione della scuola terrà con sé il CP_1 figlio anche le giornate del mercoledì dalle ore 16:00 (orario in Persona_1 cui lo preleverà dalla scuola) alle ore 20:00 del giovedì quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Nella giornata del giovedì il sig. CP_1 provvederà ad accompagnare e a riprendere il figlio minore presso l'istituto scolastico frequentato.
5) I ricorrenti stabiliscono che, ove necessario, saranno previste delle giornate a recupero in caso di impossibilità del genitore di frequentare il minore per motivi di lavoro nei giorni di pertinenza di ciascuno, recuperi che andranno concordati tra i genitori.
6) Nei periodi di ferie e/o festività o ponti, nonché durante il periodo di chiusura della scuola nelle occasioni di frequentazione con il padre, quest'ultimo preleverà il minore dall'abitazione materna alle ore 9 del mattino.
pagina 3 di 6 7) durante l'estate, ferma l'organizzazione ordinaria sopra indicata, il minore trascorrerà con ciascun genitore in via esclusiva due periodi di vacanza di 10 giorni consecutivi, fra luglio e agosto che solo su accordo scritto anche a mezzo messaggio delle parti potrà essere di 20 giorni consecutivi.
8) Tali periodi di vacanze verranno concordati tra i ricorrenti e comunicati con congruo anticipo entro il 30 maggio 2026.
9) In occasione della chiusura delle scuole per le prossime vacanze natalizie (anno
2025), il minore trascorrerà con la madre il blocco di giornate dal 24 al 30 dicembre e con il padre il successivo blocco dal 31 al 6 gennaio, e via via invertendo per gli anni a venire.
10) Il minore, inoltre, in occasione della chiusura delle scuole per le vacanze pasquali trascorrerà, a partire dal prossimo anno (2026), il giorno di Pasqua con il padre e quello di Pasquetta con la madre, e via via invertendo per gli anni a venire.
11) In tutte le occasioni di frequentazione con il padre, il minore verrà da quest'ultimo prelevato dall'abitazione materna ed ivi ricondotto al termine della permanenza.
12) Ferma l'organizzazione ordinaria sopra indicata nei punti dal n. 3 al n. 12, il minore trascorrerà con la madre la giornata della Festa della Mamma e del suo compleanno e con il padre la giornata della Festa del Papà e del suo compleanno, mentre i compleanni del piccolo verranno trascorsi con la madre Persona_1
o con il padre ad anni alterni o con entrambi i genitori se lo vorranno;
13) Ciascun genitore potrà liberamente contattare telefonicamente e/o con video- chiamate il figlio nelle giornate di permanenza presso l'altro genitore, preferibilmente durante la fascia serale dalle 19.30 alle 20:30;
14) viene fatto salvo ogni diverso accordo eventualmente preso, di volta in volta, congiuntamente dai genitori.
15) Le parti ribadiscono il proprio impegno:
pagina 4 di 6 16) ad utilizzare sempre ogni delicatezza, attenzione e gradualità nell'esercitare i rispettivi diritti/doveri nei confronti del minore;
17) a fare in modo che i periodi di collocamento siano effettivamente dedicati alla cura, alla educazione e alla crescita morale e materiale del figlio, valorizzando e mai sminuendo la figura e il ruolo formativo ed educativo dell'altro genitore;
18) a darsi reciproco tempestivo avviso in caso di imprevista indisponibilità idonea ad incidere sul periodo di collocamento o incontro con il bambino, onde concordare e riprogrammare ulteriori giorni di recupero.
Assegno di mantenimento per il figlio minore Persona_1
19) Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1 minore la somma di €. 200,00, rivalutabile annualmente secondo Persona_1 gli indici Istat, somma che verrà versata a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra con IBAN: [...] entro Parte_1 il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Pescara. I sig. concordano sin d'ora Parte_2 che le spese dentistiche ed oculistiche verranno sostenute al 50% senza preventivo accordo tra le parti. Il sig. presta il consenso alla percezione dell'assegno unico CP_1 per il figlio nella misura del 100% in favore della sig.ra Parte_1 cedendole il 50% di sua pertinenza.
20) I sig.ri danno atto, con il presente accordo, di aver Parte_2 regolato ogni loro rapporto economico-patrimoniale non avendo beni in comune.
21) I sig.ri danno atto, infine, che il presente accordo Parte_2 ha formato oggetto di analitica trattativa e consegue ad un'attenta ponderazione e ad un'adeguata valutazione di quanto contenuto, tutto ciò ritenendo pienamente rispondente alle aspettative ed esigenze di ciascuno, avendo predisposto congiuntamente e di comune accordo la presente scrittura e tutte le clausole che la compongono.
pagina 5 di 6 22) Il presente ricorso è stato redatto congiuntamente da entrambi gli avvocati i cui oneri restano integralmente a carico ognuno del proprio cliente.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 24/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1515/2025 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. MASTRANGELO DANIELLE MARGUERITE
e nato a [...] il [...], CP_1 assistito e difeso dall'avv. TRIOZZI MONICA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/07/2025, Parte_1
e esponevano di aver intrattenuto una relazione
[...] CP_1 more uxorio, dalla quale era nato, il 03/05/2019 a Pescara, il figlio
[...]
. Persona_1
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
.
[...]
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte in cui si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 CP_1
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido del minore alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 16/10/2025:
pagina 2 di 6 1) In ossequio al principio della bigenitorialità, il figlio minore Persona_1 verrà affidato ad entrambi i genitori, ricevendo da ciascuno di essi cura, assistenza, educazione ed istruzione, con collocamento prevalente presso la madre residente in [...] abitazione concessa in comodato d'uso alla sig.ra dallo zio materno. Il sig. lascerà Parte_1 CP_1
l'abitazione familiare entro 1 (uno) mese dalla sottoscrizione del presente ricorso.
2) Le modalità di svolgimento del diritto di visita del padre avverranno con le modalità di seguito indicate da applicarsi a settimane alterne;
3) Il piccolo trascorrerà un fine settimana alternato con la madre Persona_1
e uno con il padre, quest'ultimo in particolare nel fine settimana di sua spettanza terrà con sé il figlio dalle ore 17:00 del venerdì, orario in cui lo preleverà dall'abitazione materna sino alle ore 20:00 della domenica, orario in cui lo ricondurrà presso l'abitazione materna.
4) Il sig. , inoltre, durante il periodo di frequentazione della scuola terrà con sé il CP_1 figlio anche le giornate del mercoledì dalle ore 16:00 (orario in Persona_1 cui lo preleverà dalla scuola) alle ore 20:00 del giovedì quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Nella giornata del giovedì il sig. CP_1 provvederà ad accompagnare e a riprendere il figlio minore presso l'istituto scolastico frequentato.
5) I ricorrenti stabiliscono che, ove necessario, saranno previste delle giornate a recupero in caso di impossibilità del genitore di frequentare il minore per motivi di lavoro nei giorni di pertinenza di ciascuno, recuperi che andranno concordati tra i genitori.
6) Nei periodi di ferie e/o festività o ponti, nonché durante il periodo di chiusura della scuola nelle occasioni di frequentazione con il padre, quest'ultimo preleverà il minore dall'abitazione materna alle ore 9 del mattino.
pagina 3 di 6 7) durante l'estate, ferma l'organizzazione ordinaria sopra indicata, il minore trascorrerà con ciascun genitore in via esclusiva due periodi di vacanza di 10 giorni consecutivi, fra luglio e agosto che solo su accordo scritto anche a mezzo messaggio delle parti potrà essere di 20 giorni consecutivi.
8) Tali periodi di vacanze verranno concordati tra i ricorrenti e comunicati con congruo anticipo entro il 30 maggio 2026.
9) In occasione della chiusura delle scuole per le prossime vacanze natalizie (anno
2025), il minore trascorrerà con la madre il blocco di giornate dal 24 al 30 dicembre e con il padre il successivo blocco dal 31 al 6 gennaio, e via via invertendo per gli anni a venire.
10) Il minore, inoltre, in occasione della chiusura delle scuole per le vacanze pasquali trascorrerà, a partire dal prossimo anno (2026), il giorno di Pasqua con il padre e quello di Pasquetta con la madre, e via via invertendo per gli anni a venire.
11) In tutte le occasioni di frequentazione con il padre, il minore verrà da quest'ultimo prelevato dall'abitazione materna ed ivi ricondotto al termine della permanenza.
12) Ferma l'organizzazione ordinaria sopra indicata nei punti dal n. 3 al n. 12, il minore trascorrerà con la madre la giornata della Festa della Mamma e del suo compleanno e con il padre la giornata della Festa del Papà e del suo compleanno, mentre i compleanni del piccolo verranno trascorsi con la madre Persona_1
o con il padre ad anni alterni o con entrambi i genitori se lo vorranno;
13) Ciascun genitore potrà liberamente contattare telefonicamente e/o con video- chiamate il figlio nelle giornate di permanenza presso l'altro genitore, preferibilmente durante la fascia serale dalle 19.30 alle 20:30;
14) viene fatto salvo ogni diverso accordo eventualmente preso, di volta in volta, congiuntamente dai genitori.
15) Le parti ribadiscono il proprio impegno:
pagina 4 di 6 16) ad utilizzare sempre ogni delicatezza, attenzione e gradualità nell'esercitare i rispettivi diritti/doveri nei confronti del minore;
17) a fare in modo che i periodi di collocamento siano effettivamente dedicati alla cura, alla educazione e alla crescita morale e materiale del figlio, valorizzando e mai sminuendo la figura e il ruolo formativo ed educativo dell'altro genitore;
18) a darsi reciproco tempestivo avviso in caso di imprevista indisponibilità idonea ad incidere sul periodo di collocamento o incontro con il bambino, onde concordare e riprogrammare ulteriori giorni di recupero.
Assegno di mantenimento per il figlio minore Persona_1
19) Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1 minore la somma di €. 200,00, rivalutabile annualmente secondo Persona_1 gli indici Istat, somma che verrà versata a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra con IBAN: [...] entro Parte_1 il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Pescara. I sig. concordano sin d'ora Parte_2 che le spese dentistiche ed oculistiche verranno sostenute al 50% senza preventivo accordo tra le parti. Il sig. presta il consenso alla percezione dell'assegno unico CP_1 per il figlio nella misura del 100% in favore della sig.ra Parte_1 cedendole il 50% di sua pertinenza.
20) I sig.ri danno atto, con il presente accordo, di aver Parte_2 regolato ogni loro rapporto economico-patrimoniale non avendo beni in comune.
21) I sig.ri danno atto, infine, che il presente accordo Parte_2 ha formato oggetto di analitica trattativa e consegue ad un'attenta ponderazione e ad un'adeguata valutazione di quanto contenuto, tutto ciò ritenendo pienamente rispondente alle aspettative ed esigenze di ciascuno, avendo predisposto congiuntamente e di comune accordo la presente scrittura e tutte le clausole che la compongono.
pagina 5 di 6 22) Il presente ricorso è stato redatto congiuntamente da entrambi gli avvocati i cui oneri restano integralmente a carico ognuno del proprio cliente.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 24/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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