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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/07/2025, n. 3355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3355 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 10346/2023 promosso con ricorso depositato il 19.07.2023
da
, nata in [...]/SC, Brasile, in data 24/02/1989, codice fiscale Parte_1 Parte_2
residente in [...], 105, Blumenau/SC, Brasile, CAP 89.031-470; C.F._1
brasiliano, nato in [...]/SC, Brasile, in data 05/04/1975, codice fiscale Controparte_1
, residente in [...], 348, Pouso Redondo/SC, Brasile, CAP 89.172- C.F._2
000;
, , nata in [...]/SC, Brasile, in data 08/06/1987, codice Parte_3 Parte_2 fiscale , residente in [...], 660, Florianópolis/SC, Brasile, CAP C.F._3
88.050-501;
, , nata in [...]/PR, Brasile, in data 16/04/1975, codice fiscale Parte_4 Parte_2
residente in [...]. Silvio Américo Sasdelli, 4180, Foz do Iguaçu/PR, Brasile, CAP 85.869- C.F._4
743;
, brasiliano, minorenne, nato in [...]/PR, Brasile, in data 04/05/2007, codice Parte_5 fiscale residente in [...]. Silvio Américo Sasdelli, 4180, Foz do Iguaçu/PR, Brasile, CAP C.F._5
85.869-743, rappresentato dalla madre , precedentemente qualificata, e dal padre Parte_4
, brasiliano, nato in [...]/PR, Brasile, in data 02/12/1977, codice fiscale Persona_1
, residente in [...]. Silvio Américo Sasdelli, 4180, Foz do Iguaçu/PR, Brasile, CAP 85.869- C.F._6
743;
, , nata in [...]/SC, Brasile, in data 17/03/1987, codice fiscale Parte_6 Parte_2
, residente in [...], 86, Taió/SC, Brasile, CAP 89.190-000; C.F._7
brasiliano, nato in [...]/SC, Brasile, in data 23/07/1971, codice fiscale Controparte_2
, residente in [...], 1183, Trombudo Central/SC, Brasile, CAP 89.176-000; C.F._8
brasiliana, nata in [...]/SC, Brasile, in data 11/06/1980, codice fiscale Controparte_3
residente in [...], 116, Taió/SC, Brasile, CAP 89.190-000; C.F._9
brasiliano, nato in [...]/SC, Brasile, in data 28/04/1993, codice fiscale Controparte_4
residente in [...], 744, Taió/SC, Brasile, CAP 89.190-000; C.F._10 brasiliano, nato in [...]/SC, Brasile, in data 16/04/1984, codice fiscale CP_5
residente in [...], 1065, Taió/SC, Brasile, CAP 89.190-000; C.F._11
brasiliana, nata in [...]/SC, Brasile, in data 07/08/1986, codice fiscale Parte_7
, residente in [...], 141, Taió/SC, Brasile, CAP 89.190-000 C.F._12
, , nata in [...]/SC, Brasile, in data 05/07/1990, codice fiscale Parte_8 Parte_2
, residente in [...], 151, Taió/SC, Brasile, CAP 89.190-000, C.F._13
tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Bonato del Foro di Roma
ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_6
con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia
resistente nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
In punto: diritti di cittadinanza
Il Giudice monocratico, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito dell'udienza del 31 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti, cittadini nati e residenti in [...], hanno chiesto Parte_2 il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti, in linea retta, del cittadino italiano (anche chiamato di , Persona_2 Persona_3 Persona_4 cittadino italiano, nato a [...] (provincia di Treviso), in data 04/07/1845. I ricorrenti, esponevano che o si sposava in Italia con e che, successivamente, i coniugi emigravano in Persona_3 Per_2 Per_5
Brasile dove, il 06/08/1879, nasceva il figlio il quale, a sua volta, si sposava e aveva Persona_6 figli proseguendo nella linea di discendenza indicata nel ricorso e rappresentata graficamente nel documento n. 2 in atti. Esplicitata la linea di discendenza, deducevano i ricorrenti che Persona_2 decedeva in Brasile senza acquisire la cittadinanza , ma mantenendo quella italiana, che ha così Parte_2 trasmesso, iure sanguinis, ai propri discendenti;
precisavano, inoltre, di avere adito il Tribunale non avendo ancora ottenuto alcuna convocazione dal Consolato di Curitiba, competente in base alle residenze, al quale
è stata inviata la richiesta di riconoscimento della cittadinanza nell'anno 2022.
Il resistente non si è costituito e va dichiarato contumace. CP_6
Gli atti sono stati comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso. Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del
1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”, a prescindere dal luogo di nascita, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, intendendo garantire ai figli dei nostri emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. Si ricorda, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale n. 30/1983, che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e n. 151/1975, che ha dichiarato contrario ai dettami costituzionali la disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Nel recepire detta modifica operata dalla Corte
Costituzionale, il legislatore, con la Legge n. 123 del 21.04.1983, all'art. 5, aveva previsto che: “E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina” ed ha abrogato le norme con essa incompatibili. Da ultimo, è intervenuta la Legge n. 91 del 05.02.1992, che all'art. 1 n. 1 lett.
a) ha ribadito che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Ne consegue, che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano, nato in [...], fino al richiedente.
Sul punto si rileva che è stato prodotto il certificato di battesimo di indicato anche come Persona_3
differenza che si ritiene dovuta ad una scadente grafìa e che non mette in dubbio che si tratti Per_2 dell'avo in questione, che invero viene indicato come nel certificato di matrimonio del 1871; Persona_3 ciò detto si ritiene che tale documento risalente nel tempo possa sostituire la “certificazione” di nascita dei registri di stato civile per quelle nascite che hanno avuto luogo prima dell'attivazione del servizio di stato civile “comunale”, divenuta obbligatoria solo nel 1871, il che deve valere nel caso di specie essendo l'avo nato prima dell'inizio del servizio. Si osserva, inoltre, che è nato prima della unificazione del Persona_3
Regno D'Italia, ma tale circostanza non ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza italiana, anche se successivamente emigrato all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i
“regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24 dello Statuto Albertino e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo I del
Codice Civile del 1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901 e n. 271/1907, in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del
Regno d'Italia – nel caso del Veneto il riferimento è all'ottobre 1866 - non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera. Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, non vi è dubbio che o abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'annessione del Veneto al Persona_3 Per_2
Regno d'Italia, essendo deceduto dopo il 1866.
Ciò premesso, si rileva che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella descritta nel ricorso. Si evidenzia che non sono di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi, che si ritengono dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua portoghese, considerando altresì, che in tempi meno recenti, i dichiaranti potevano essere analfabeti, circostanza che, comunque, non impedisce il chiaro riconoscimento della linea di discendenza, attesa l'evidente coincidenza del nome dei genitori e dei nonni.
Risulta, inoltre, dal doc. 4, che è deceduto in Brasile, senza acquisire la cittadinanza Persona_7
e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana;
ne consegue, in applicazione della citata Parte_2 normativa in materia, che l'avo ha trasmesso la cittadinanza italiana, iure sanguinis ai discendenti, anche se detti discendenti hanno acquisito anche la cittadinanza , quale conseguenza involontaria del fatto Parte_2 di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_6 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Sul punto si ricorda, inoltre, che i più recenti arresti giurisprudenziali, tra i quali le pronunce gemelle della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25317 e 2318 del 2022, hanno ribadito l'inapplicabilità del Decreto n.
58 A emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano, sulla scorta del quale gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del 15.11.1889 avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica Parte_2
a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine, ricordando che il diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione e, conseguentemente, i ricorrenti avrebbero potuto rivolgersi al competente per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, come Per_8 peraltro hanno provato di avere fatto, senza avere ottenuto alcun appuntamento per iniziare il procedimento. Si rileva, peraltro, che è fatto notorio che tutti i talia in Brasile versino da anni in Parte_9 uno stato di paralisi, che comporta una prospettiva di attesa per il primo esame della domanda di oltre dieci anni. Sul punto si osserva che il decorso di un lasso temporale irragionevole, quale quello che si incontra in sede consolare, comporta senza dubbio una lesione dell'interesse stesso ed equivale ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Alla luce della normativa citata e della documentazione in atti, deve, pertanto, essere accolta la domanda, dichiarando che i ricorrenti, meglio indicati in epigrafe, sono cittadini italiani iure sanguinis, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_6
Sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la mancata costituzione del e la non opposizione del P.M. e tenuto conto che l'enorme quantità Controparte_6 di domande presentata presso i competenti consolati giustifica la mancata evasione delle domande in tempi normali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti, come sopra indicati, sono cittadini italiani iure sanguinis.
- Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_6 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Venezia, il 1° luglio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini