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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 27/03/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1292/2024 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
C.F._1
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
. C.F._2
Entrambi elett.te dom.ti presso lo studio del difensore Avv. BARBARO FRANCESCO del
Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a EA (IM) in data 17/06/2017;
• hanno avuto , minorenne e e maggiorenni. Persona_1 Per_2 Per_3
Hanno chiesto che fosse pronunciata la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse dei figli.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e (matrimonio contratto a Parte_1 Parte_2
EA (IM) il 17/06/2017, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune anno 2017, parte 2, serie A, atto n. 1), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto. Si dànno autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori;
2) La casa di abitazione familiare di Isolabona via Roma 32 in comproprietà rimarrà assegnata alla moglie, che ivi abiterà unitamente ai figli e . Il Per_2 Persona_1
marito dichiara di aver già prelevato ogni suo bene ed effetto personale;
3) Il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ai genitori che si impegnano a concordare tra di loro tutte le decisioni più importanti relativamente alla sua educazione, istruzione, salute, tenendo conto delle sue capacità ed inclinazione. Le decisioni afferenti la gestione ordinaria del figlio minore saranno di competenza del genitore con cui lo stesso si trova;
2 4) Il padre terrà con sé il figlio minore come segue:
a) a fine settimana alterni (primo e terzo del mese), dal venerdì (uscita scolastica) al lunedì mattina (entrata scolastica), oltre che almeno due pomeriggi alla settimana;
b) alternativamente, nelle vacanze natalizie il giorno 24 dicembre o il giorno 25 dicembre nonché il giorno 31 dicembre o il giorno primo gennaio;
c) alternativamente, nelle vacanze pasquali il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
d) durante le vacanze estive per almeno 15 giorni consecutivi;
5) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore e della figlia Persona_1
maggiorenne ma non ancora autosufficiente versando entro il giorno 10 di ogni Per_2
mese alla madre la somma mensile di € 400,00, salvo adeguamento Istat.
Sono poste a carico di entrambi i genitori, in misura pari al 50%, le seguenti spese - non coperte dall'assegno periodico di mantenimento - che si rendessero necessarie per la prole:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche, farmaci e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche o private purchè per finalità non solamente estetiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero erogati con tempi di attesa non ragionevoli;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico prescritti dallo specialista;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche per finalità esclusivamente estetiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali, fisioterapiche o psicoterapici;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale, ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici o fitoterapici;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno, abbigliamento per lo svolgimento di attività fisica a scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dalla residenza a scuola;
e) assicurazione scolastica;
f) buoni pasto;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie presso istituti pubblici dopo il
1° anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria e spese di viaggio per raggiungerla;
3 - spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se necessitati da esigenze lavorative del collocatario;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinenti attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare, tornei o concorsi e quelle per raggiungere le sedi di gioco); d) spese per attività ludiche o ricreative (es. pittura, recitazione, boy-scout); e) spese di custodia
(baby sitter) f) viaggi e vacanze;
g) acquisto cellulare;
h) corsi di informatica;
i) spese per conseguimento patente di guida, acquisto e manutenzione di un mezzo di trasporto ( compreso bollo ed assicurazione) l) spese per mantenimento e la cura di animali domestici che restino presso il collocatario.
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore: per quanto possibile i giustificativi dovranno riferirsi alle singole spese sostenute, nonché al minore per il quale sono state effettuate;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso, salvo per le spese mediche indifferibili ed urgenti. Il conguaglio avverrà con cadenza mensile. Il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro dovrà manifestare un motivato dissenso scritto nell'immediatezza o al massimo entro una settimana. Il silenzio sarà inteso come assenso.
La detrazione fiscale delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori in misura pari alla quota di riparto delle stesse.
6) L'assegno unico per figli a carico sarà sempre percepito dalla madre.
7) Le parti danno atto di avere i seguenti veicoli:
- autovettura Clio tg DK025BX, cointestata alla moglie e alla figlia che resterà in Per_3
uso esclusivo al marito e alla figlia Per_3
- autovettura Ford tg. EY388HG, cointestata ai coniugi, che resterà in uso esclusivo alla moglie.
Le parti dànno atto di essere contitolari dei seguenti beni:
IMMOBILI
Appartamento sito in Isolabona (IM) Via Roma 32, con mutuo ipotecario che continuerà ad essere saldato ratealmente al 50% tra i comproprietari, con la precisazione che all'ammortamento dell'ultimo rateo tale immobile verrà donato ai figli, salvo la vendita in caso di comprovate esigenze dei genitori.
RAPPORTI BANCARI E TITOLI
4 Conto corrente di corrispondenza cointestato e Iban Parte_1 Parte_2
[...] presso l'agenzia di Bordighera del Crédit Agricole.
Compensa le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di EA (IM), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 27/03/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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