TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/02/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5306/2019
TRA
rappr. e dif. dall'avv. Giuseppe Aselli presso il cui studio elett. dom. in Parte_1
Marigliano, al Corso Umberto I n. 392/D giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappr. p.t., CP_1
CONVENUTA - CONTUMACE
OGGETTO: Risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.05.2019 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 01.09.2013 a Controparte_1 giugno 2014, in virtù di contratto a tempo indeterminato part-time, con qualifica di operaio e mansioni di conduttore, livello I, CCNL Gomma e Plastica, esponeva: che in data 30.09.2013, alle ore 11.50 circa, mentre era intento a pulire dai residui di plastica il macchinario denominato “granulatore” della marca “Moretto”, modello “GR2020” si infortunava gravemente alle dita della mano sinistra;
che, nell'effettuare l'attività di pulizia del macchinario, svitato il perno, bloccata la griglia presente alla base e tolta la griglia selezionatrice, non si avvedeva che le lame erano ancora in movimento e, nel tentativo di eliminare dei residui di plastica, veniva colpito dalle lame alle dita della mano sinistra;
di essere stato sottoposto, il giorno successivo all'infortunio, ad operazione chirurgica di amputazione del II, III e IV dito della mano sinistra;
che l'infortunio veniva denunciato all' che, con comunicazione del 25.02.2014, accertava la CP_2 seguente menomazione: “Esiti dolorosi e parestesici dell'amputazione traumatica a livello del 1/3 medio della FLG intermedia indice, medio e anulare mano sin”, riconoscendo un grado di menomazione pari al 16%.
Tanto esposto, ritenuta l'imputabilità dell'evento dannoso alla omessa predisposizione da parte della società datrice di lavoro delle doverose cautele antinfortunistiche e dedotta la responsabilità della stessa ex art. 2087 c.c., l'istante adiva il Tribunale di S. Maria C.V., in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della società convenuta nella causazione del sinistro con condanna della medesima al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale patito, detratto il valore capitale della quota della rendita destinata a ristorare il CP_2 solo danno biologico. Vinte le spese, con attribuzione.
Benché ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva la parte convenuta che, pertanto, rimaneva contumace.
Espletata l'attività istruttoria, disposta ed espletata CTU medico-legale, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni di seguito esposte.
La domanda di risarcimento dei danni azionata dal ricorrente nei confronti della società convenuta viene fondata sulla dedotta responsabilità contrattuale dell'azienda datrice di lavoro ex art. 2087
c.c..
In punto di diritto, va ricordato che, ai sensi dell'art. 2087 c.c., “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
L'adempimento dell'obbligo di tutela dell'integrità fisica del lavoratore imposto dall'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico, è un obbligo di prevenzione, che impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo d'attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per proteggere il lavoratore dai rischi connessi tanto all'impiego d'attrezzi e macchinari quanto all'ambiente di lavoro, e deve essere verificato, nel caso di malattia derivante dall'attività lavorativa svolta, esaminando le misure in concreto adottate dal datore di lavoro per prevenire l'insorgere della patologia (cfr, ex plurimis,
Cass., sez. lav., 7 giugno 2013, n. 14468; Cass., sez. lav., 23 aprile 2012, n. 6337).
Se è vero che la norma, nella sua peculiare formulazione, è idonea ad assicurare un continuo rinnovamento ed adeguamento del sistema protettivo alla luce dei dati acquisiti dalla scienza, è altresì vero, tuttavia, che essa non configura affatto un caso di responsabilità oggettiva;
ed, infatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, dalla norma in esame non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di protezione, riferibile a qualsiasi danno alla integrità psico- fisica del lavoratore, con la conseguenza di ritenere pressoché automatico l'addebito di responsabilità ogni volta che un danno si sia comunque verificato. Occorre, invece, che l'evento lesivo e dannoso sia riferibile a colpa del datore di lavoro, derivante dalla violazione di regole di condotta, siano esse richiamate da una fonte tipica (“nominate”) oppure desumibili dall'obbligo generale di cui all'art. 2087 c.c. (“innominate”), purché ritenute necessarie nel caso concreto ed in relazione alla specifica attività di lavoro. Pertanto, la colpa può identificarsi solo con la deviazione dallo standard di sicurezza esigibile, perché proprio, in concreto ed in quel momento storico, delle diverse attività produttive. Diversamente, si finirebbe per porre a carico del datore di lavoro non soltanto il danno derivante dalla mancata adozione di misure cautelari nominate o, a seconda dei casi, innominate, ma altresì quello derivante dalla qualità intrinsecamente usurante dell'ordinaria prestazione lavorativa e/o dal logoramento dell'organismo del dipendente che sia rimasto esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, laddove tali eventi non possono, viceversa, fari rientrare nell'ambito della responsabilità ex art. 2087 c.c. (in tal senso, tra le altre,
Cass., sez. lav., 15 giugno 2017, n. 14865; Cass., sez. lav., 29 gennaio 2013, n. 2038; Cass., sez. lav., 17 aprile 2012, n. 6002).
Sul piano propriamente probatorio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fornito un contributo chiarificatore in tema di distribuzione dell'onere della prova nell'ambito della disposizione in commento. La Cassazione (SSUU n. 6572/06), chiamata a comporre un contrasto in tema di prova del danno da demansionamento, ha affermato che il regime probatorio applicabile nell'ambito dell'art. 2087 c.c. è quello previsto dall'art. 1218 c.c.: il lavoratore ha l'onere di allegare e di provare l'inadempimento dell'obbligo di sicurezza, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.
Se è vero quindi che, in tema di responsabilità contrattuale in generale e, in particolare, in tema di responsabilità che sorge in capo al datore di lavoro a causa della violazione delle disposizioni di cui all'art. 2087 c.c., dalla parte che subisce l'inadempimento non deve essere dimostrata la colpa (o il dolo) dell'altra parte, dato che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., é il debitore - datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile, tuttavia incombe sul presunto danneggiato l'onere, innanzi tutto, di allegare e, quindi, di dimostrare che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
In altre parole, mentre l'elemento psicologico della condotta asseritamente antigiuridica non deve essere dimostrato da colui che ne subisce gli effetti, quest'ultimo ha l'onere di fornire adeguata dimostrazione, previa idonea allegazione, dell'esistenza dell'elemento materiale e delle regole di condotte che assume essere state violate. Ne deriva che l'azione di responsabilità promossa dal lavoratore esige la dimostrazione della esistenza del danno, della esposizione al rischio in base alle mansioni svolte, della nocività dell'ambiente di lavoro, del fatto-inadempimento del datore di lavoro, nonché del nesso di causalità materiale tra questi due fattori. Una volta soddisfatto tale onere, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno in relazione alle specificità del caso. Deve negarsi la responsabilità ogni volta che la prestazione non era eseguibile, la diligenza richiesta non era esigibile (concetto assimilabile alla impossibilità, sia pure entro i limiti del non dovuto e del non dedotto in obbligazione). Non può, infatti, pretendersi l'adozione di accorgimenti per fronteggiare evenienze infortunistiche assolutamente impensabili ed eccezionali alla comune esperienza;
occorre riferirsi a quei presidi che la tecnica pone normalmente a disposizione, non a congegni e dispositivi tecnici mai da alcuno applicati o addirittura inesistenti sul mercato. Neppure può pretendersi che il datore di lavoro ricerchi a proprie spese nuove misure di prevenzione o compia sperimentazioni, ma che applichi le misure conosciute e necessarie secondo la comune esperienza e tenendo conto delle cognizioni acquisite dalla scienza in quel determinato momento (cfr. in tal senso, Cass., sez. lav., 27 febbraio 2017, n. 4970; Cass., sez. lav.,
26 aprile 2016, n. 8237; Cass., sez. lav., 11 aprile 2013, n. 8855).
Tanto premesso, dalle risultanze processuali in atti risulta provato il fatto illecito in tutte le sue componenti (danno alla salute, infortunio sul lavoro per inadempimento del datore di lavoro - sotto la specie dell'inesatta osservanza delle norme di cautela che presidiano l'attività d'impresa - e nesso di causalità tra tale inadempimento e l'evento lesivo).
A tal riguardo, rileva il giudicante come assumano particolare valenza gli esiti dell'attività ispettiva svolta dai funzionari Asl del Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio Prevenzione e
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro nonché le risultanze degli atti del processo penale svoltosi a carico di legale rappresentante della società convenuta all'epoca dei fatti (cfr. Persona_1 doc. in atti prod.ne parte ricorrente).
In punto di fatto, emerge dalla documentazione in atti (cfr. denuncia di infortunio;
informativa ispettori Asl) - ma la circostanza è stata, altresì, confermata dal teste presente sul Testimone_1 luogo di lavoro nel giorno degli accadimenti per cui è causa - che, il 30.09.2013, alle ore 11.50 circa, il ricorrente, mentre era intento a pulire il macchinario che aveva utilizzato nell'espletamento dell'attività lavorativa, denominato “granulatore”, si infortunava alle dita della mano sinistra;
nel dettaglio, il lavoratore, dopo aver disattivato la macchina, svitava il perno blocca griglia alla base dello stesso e dopo aver tolto la griglia selezionatrice, mentre era intento ad eliminare con la mano sinistra dei residui di plastica al fine di pulire il macchinario, non si avvedeva del fatto che le lame erano ancora in movimento, subendo, pertanto, gravi lesioni a tre dita della mano sinistra, colpite dalle lame.
Emerge dalla documentazione medica versata in atti che il giorno dopo l'infortunio, il ricorrente veniva operato subendo l'amputazione del II, III e IV dito della mano sinistra. In seguito agli accertamenti ispettivi svolti, i funzionari del Dipartimento Prevenzione dell Pt_2
constatavano la violazione, da parte della società convenuta, della disposizione di cui
[...] all'art. 28, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 81/2008 poiché la società datrice di lavoro non aveva provveduto a redigere una specifica procedura di lavoro per l'utilizzazione della macchina granulatore, con particolare riferimento ai rischi legati all'attività di pulizia del macchinario in questione (cfr. verbale di ispezione e prescrizione del 28.11.2014 in atti prod.ne parte ricorrente).
Orbene, rileva il Tribunale che emerge dalle risultanze documentali in atti (verbale ispettivo e verbale del processo penale contenente le dichiarazioni dell'ispettore che la Testimone_2 società datrice di lavoro non avesse, all'epoca dei fatti, previsto nel documento di valutazione dei rischi una specifica procedura di lavoro per l'uso del macchinario granulatore, soprattutto per quel che riguardava la fase della pulizia del macchinario e che non avesse neppure adeguatamente formato ed informato il ricorrente in ordine agli specifici rischi connessi all'utilizzo della macchina, con particolare riguardo alle cautele da adottare nell'espletamento dell'attività di pulizia da eseguire alla fine del ciclo di utilizzo del macchinario.
I testi escussi hanno confermato che il ricorrente, addetto in via prevalente alla mansione di conducente, veniva adibito dal datore di lavoro anche in altre attività di volta in volta individuate in base alle necessità aziendali. Hanno, altresì, affermato che il ricorrente non aveva seguito corsi di formazione (cfr. dichiarazioni rese dal teste ) e che il giorno degli accadimenti per Testimone_3 cui è causa non indossava i guanti di protezione né altro dispositivo di sicurezza (cfr. dichiarazioni rese dal teste . Testimone_1
Va, al riguardo, sottolineato che l'obbligo contrattuale ex art. 2087 c.c., posto a carico del datore di lavoro, riguarda non solo la messa in opera dei necessari dispositivi di sicurezza ma anche l'esigere ed il verificare che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione, e ciò attraverso una doverosa attività di controllo costante, volta anche ad impedire eventuali comportamenti dei lavoratori tali da rendere inutili o insufficienti le apprestate cautele tecniche, senza che la suddetta responsabilità resti esclusa da eventuale concorrente colpa del lavoratore nella causazione dell'evento dannoso, salva l'ipotesi in cui l'infortunio sia provocato da un comportamento del dipendente del tutto imprevedibile ed estraneo alla stessa prestazione lavorativa (cfr. Cass., sez. lav., 26 giugno 2002, n. 9304).
La società datrice di lavoro - non costituendosi in giudizio - non ha dimostrato di aver adottato tutte le misure di protezione necessarie ad evitare il danno, ivi compresa una condotta impeditiva o quantomeno di vigilanza idonea a dimostrare la propria mancanza di colpa in relazione all'evento lesivo.
Deve, infine, escludersi che il contegno assunto dal ricorrente in occasione dell'infortunio al medesimo occorso possa essere qualificato in termini di condotta abnorme del tutto avulsa dall'attività lavorativa svolta. Costituisce, infatti, principio consolidato l'affermazione secondo cui la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dalla condotta imprudente del lavoratore, se non nei casi in cui quest'ultima presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità, esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute ovvero dell'assoluta imprevedibilità.
Al riguardo, si è soliti discorrere di rischio elettivo, ossia di quel rischio, diverso da quello inerente l'attività svolta, ricollegabile ad una particolare situazione nella quale il prestatore di lavoro si sia venuto a trovare per propria scelta volontaria ed arbitraria.
In tema di infortuni sul lavoro, il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso
(cfr. in tal senso, Cass., 12 febbraio 2021, n. 3763; Cass., 19 marzo 2019, n. 7649).
Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., è tenuto senz'altro a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dimostrando di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo, con l'unico limite del cd. rischio elettivo, da intendere come condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata (così Cass., 18 giugno 2018, n.
16026).
Ebbene, applicando tali principi ermeneutici al caso di specie, rileva il Tribunale come la condotta tenuta dal lavoratore si inserisca in ogni caso nell'ambito dell'attività lavorativa svolta e del procedimento lavorativo inerente il macchinario utilizzato, non configurandosi in termini di comportamento abnorme, arbitrario, inopinabile. La condizione di rischio ed il contegno tenuto dal ricorrente avrebbero potuto certamente essere impediti da una formazione adeguata impartita dal datore di lavoro in ordine alla specifica attività volta alla pulizia del macchinario in questione. Non
è emersa, viceversa, alcuna prova della circostanza che il datore di lavoro avesse effettivamente impartito istruzioni sui rischi derivanti dall'uso del macchinario “granulatore” con particolare riguardo alle cautele da adottare nell'espletamento dell'attività di pulizia da eseguire alla fine del ciclo di utilizzo del macchinario.
In presenza, dunque, di un comportamento certamente omissivo e colposo del datore di lavoro, la condotta pure imprudente o negligente del lavoratore - non configurando, per i motivi su evidenziati, rischio elettivo - non vale ad escludere in capo al datore di lavoro la responsabilità per la violazione dell'obbligo di sicurezza ai sensi dell'art. 2087 c.c..
Valutate le risultanze processuali in atti ritiene dunque il giudicante che sia stata offerta prova del fatto inadempimento imputabile al datore di lavoro convenuto qualificabile in termini di violazione dell'obbligo di sicurezza ai sensi dell'art. 2087 c.c. e che, al contrario, la società convenuta non abbia offerto alcuna prova liberatoria, rimanendo contumace nel presente giudizio.
La parte ricorrente ha anche fornito la prova del danno conseguenza dell'inadempimento datoriale e del nesso causale tra l'effetto della violazione dell'obbligo di sicurezza ed il pregiudizio subito.
L'infortunio sul lavoro occorso al ricorrente è stato, infatti, riconosciuto dall' che ha accertato CP_2 la seguente menomazione: “Esiti dolorosi e parestesici dell'amputazione traumatica a livello del
1/3 medio della FLG intermedia indice, medio e anulare mano sin”, con postumi permanenti di grado pari al 16% che hanno determinato la costituzione della rendita in favore del lavoratore istante.
Orbene, già l'istruttoria amministrativa svolta dall'Istituto assicuratore costituisce senz'altro, ad avviso di chi scrive, un solido elemento di giudizio, avendo riconosciuto tra l'infortunio di cui si controverte e i danni permanenti alla salute oggettivamente riscontrati e riscontrabili dalla documentazione medica in atti un sicuro nesso eziologico.
Infine il CTU nominato nel presente giudizio, all'esito dell'esame obiettivo, sulla scorta di un attento esame della documentazione in atti, tutta compiutamente valutata, ha accertato ed evidenziato che il ricorrente “ebbe a riportare, in seguito ad infortunio sul lavoro, le seguenti lesioni personali consistenti in: “trauma da schiacciamento con amputazione totale delle falangi distali e parziale (diafisaria) delle falangi intermedie del II, III e IV dito della mano sinistra”. Il consulente nominato dal Tribunale ha, altresì, accertato la presenza di “postumi invalidanti consistenti in: esiti cicatriziali, amputazione della III falange e sub amputazione della II falange del
II, III e IV dito della mano sinistra …, i quali per i loro caratteri precipui determinano una alterazione peggiorativa della funzionalità delle strutture anatomiche interessate” (cfr. elaborato peritale in atti).
Il quadro patologico così accertato ha quindi determinato per il CTU, utilizzando la tabella delle menomazioni applicabili al caso di specie, una menomazione dell'integrità psico-fisica, CP_2 globalmente valutata nella misura del 16%, conformemente a quanto, peraltro, già accertato dall' CP_2
Tale consulenza tecnica, confermata dalla documentazione sanitaria in atti, risulta svolta sulla base di metodiche di accertamento medico legali complete e corrette, utilizzando argomentazioni logiche, esaurienti e persuasive ed in conformità ai quesiti formulati all'atto del conferimento dell'incarico e va pertanto interamente condivisa.
Venendo alla determinazione del quantum debeatur, in presenza di un danno alla persona, va ritenuta la risarcibilità esclusivamente di due distinte figure di danno, quello patrimoniale e quello non patrimoniale.
Come è noto, la rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, ha riportato il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile che distingue solo tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.)
(sent. n. 8827/2003; n. 15027/2005; n. 23918/2006).
Nel caso di specie, in conseguenza del dedotto inadempimento datoriale, nulla è stato richiesto o provato in termini di danno patrimoniale.
Quanto invece al danno non patrimoniale, su cui risulta esplicita richiesta di risarcimento, va osservato quanto segue.
Notoriamente il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica ed il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c..
L'art. 2059 c.c., non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipo-tesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte Cost. n. 372/1994; S.U. n. 576, 581, 582, 584/2008).
L'ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale si ricava dall'individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela (in primo luogo l'art. 185 c.p., che prevede la risarcibilità del danno patrimoniale conseguente a reato e poi altri casi espressamente previsti da leggi ordinarie) e, al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.
Per effetto di tale estensione, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c., il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato danno biologico, laddove in precedenza la tutela del danno biologico era invece apprestata grazie al collegamento tra l'art. 2043 c.c. e l'art. 32
Cost. (vedi sent. n. 15022/2005; n. 23918/2006).
Per quanto riguarda il rapporto di lavoro, le Sezioni unite hanno confermato che il risarcimento del danno non patrimoniale discende, oltre che dai principi costituzionali, anche dall'espressa disposizione di cui all'art. 2087 coc. civ..
Chi agisce in giudizio per il risarcimento del danno non patrimoniale – categoria unitaria contrapposta a quella del danno patrimoniale –, deve, dunque, specificamente illustrare le varie sfaccettature in cui questo si compone, di guisa da consentire un ristoro del pregiudizio effettivamente e concretamente subito.
Venendo ai profili più squisitamente attinenti la liquidazione del danno non patrimoniale, va ricordato che, di recente, la Suprema Corte, rileggendo le note sentenze c.d. di San Martino del 2008, proprio al fine di evitare inammissibili duplicazioni risarcitorie, ha affermato che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria.
Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito e, dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici procedendo, sul piano istruttorio, ad un articolato ed approfondito accertamento che lasci spazio anche al fatto notorio e a presunzioni senza, tuttavia, incorrere in automatismi risarcitori, con la conseguenza che il danno alla salute standard è personalizzabile solo in presenza di conseguenze dannose del tutto peculiari ed anomale.
Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit
(ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Vanno, poi, risarciti, oltre al danno biologico - ove dedotti e comprovati - quei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) comunemente annoverati in termini di c.d. “danno morale” (così, Cass., sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513).
Tali principi sono stati ribaditi dalle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità che ha affermato che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico” (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 21 marzo 2022, n. 9006) e che “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il "quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), mentre, ove si accerti
l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce, salvo procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico
(con esclusione, dunque, della componente morale), qualora sussistano i presupposti per la personalizzazione di tale tipologia di pregiudizio” (così, Cass., sez. III, 17 maggio 2022, n. 15733).
Tanto premesso in termini generali e, venendo al caso di specie, va osservato che il ricorrente ha domandato la condanna dell'Azienda datrice di lavoro al risarcimento del danno “biologico, morale ed esistenziale”.
Orbene, come già evidenziato, l'infortunio sul lavoro per cui è causa è stato riconosciuto dall' CP_2 che ha, sulla base dell'accertato grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 16%, costituito, in favore del ricorrente, la rendita ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 38/2000. Occorre, dunque, ad avviso di chi scrive, delineare brevemente i rapporti di reciproca interferenza delle regole che presiedono il sistema di assicurazione obbligatoria con le azioni di risarcimento del danno promosse dal lavoratore secondo la ricostruzione sistematica fornita dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
La tutela indennitaria opera, proprio perché trattasi di assicurazione obbligatoria, a prescindere CP_2 da un accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ovvero di un terzo.
La prestazione erogata (ovvero erogabile) dall' , proprio perché definita in termini di CP_2 indennizzo, non può essere ritenuta equivalente al risarcimento civilistico.
Il primo è predeterminato in misura forfettaria, sorge da un obbligo legislativo ed è svincolato dalla colpa, dovendo garantire un “minimum sociale” in ragione della finalità solidaristica di cui all'art. 38 Cost.; il secondo presuppone invece l'accertamento della condotta colpevole.
Accanto alla tutela indennitaria, si colloca, pertanto, quella risarcitoria azionabile nei confronti del datore di lavoro che resta civilmente responsabile per i danni c.d. complementari e differenziali, non determinabili a priori quantitativamente.
La coesistenza tra le due forme di tutela mira da un lato ad inverare il divieto di occulte duplicazioni o indebite locupletazioni risarcitorie in favore del danneggiato, ma, all'estremo opposto, afferma l'esigenza di garantire al lavoratore l'integrale risarcimento, tanto più quando vengano coinvolti beni primari della persona, in particolare il nucleo irriducibile del diritto fondamentale alla salute protetto dalla Costituzione, come ambito inviolabile della dignità umana (Corte cost. n. 309 del
1999).
Dalla differenza strutturale e funzionale tra indennizzo del danno biologico ex art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000 e risarcimento del danno biologico è conseguita la preclusione a ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate dall' possano considerarsi integralmente satisfattive del CP_2 diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato od ammalato, nel senso che esse devono semplicemente detrarsi dal totale del risarcimento spettante al lavoratore anche perché ritenere il contrario significherebbe attribuire al lavoratore danneggiato un trattamento deteriore - quanto al danno biologico - rispetto al danneggiato non lavoratore, con dubbi di legittimità costituzionale.
Va, dunque, precisato che, in caso di azione “contrattuale” formulata per un'ipotesi di responsabilità ex art. 2087 c.c., la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti del datore di lavoro, anche senza ulteriori specifiche indicazioni contenute nell'atto introduttivo, non potrà che essere qualificata in termini di risarcimento del danno differenziale e complementare.
Il danno ulteriore e diverso da quello liquidato dall' può riguardare voci di danno che CP_2 risultano risarcibili secondo le comuni regole dettate dall'art. 1218 c.c. definibili quali:
- danni complementari (anche definiti “danni differenziali qualitativi”) non riconducibili alla copertura assicurativa obbligatoria, quali, ad esempio, il danno biologico da invalidità temporanea, il danno biologico fino al 5%, il danno patrimoniale fino al 15%, la personalizzazione del danno non patrimoniale;
il danno morale;
- danni differenziali c.d. quantitativi correlati essenzialmente alla minor quantificazione economica del danno da invalidità permanente operata dalle tabelle rispetto a quella operata dalle CP_2 tabelle create ed applicate dalla giurisprudenza in materia di responsabilità civile, che costituiscono, ormai, diritto vivente.
Ed, infatti, in virtù della operatività della copertura assicurativa, il datore di lavoro è esonerato dal risarcimento dell'integrale danno nei limiti della regola dell'esonero posta dall'art. 10 T.U. D.P.R.
n. n. 1124 del 1965.
Laddove la tutela assicurativa non operi per insussistenza dei presupposti oggettivi o soggettivi, riprendono vigore le regole civilistiche in tema di responsabilità e, quindi, di inadempimento contrattuale con conseguente ristoro dei danni c.d. complementari.
La regola dell'esonero cade, poi, allorquando il fatto inadempimento integri un reato perseguibile d'ufficio. In tal caso, il lavoratore, in virtù del principio della integralità del risarcimento del danno, potrà agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere il risarcimento di quanto non ha ottenuto o meglio avrebbe ottenuto in sede indennitaria dall' (c.d. differenziale quantitativo). CP_2
Come statuito dalla giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte, il danno differenziale “è quello che rientra nel tipo già considerato dall'assicurazione obbligatoria, ma che, in ragione del carattere indennitario di questa, può presentare delle differenze dei valori monetari rispetto al danno civilistico, sia per la diversa valutazione del grado di inabilità in sede in confronto al CP_2 diritto comune sia per il diverso valore del punto di inabilità” (cfr., ex multis, Cass., sez. lav., 10 aprile 2017 n. 9166).
Pertanto, applicando alla fattispecie oggetto di causa i più recenti insegnamenti giurisprudenziali, occorrerà, in primo luogo, liquidare il danno civilistico e, successivamente, procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste CP_2 omogenee (cfr. Cass., sez. lav., 7 febbraio 2023, n. 3694); sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' ma solo CP_2 il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del D.Lgs. n. 38 del
2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (Cass., sez. lav., 2 aprile 2019, n. 9112; Cass., sez. lav. 14 ottobre 2016, n. 20807).
Nel caso di menomazione indennizzata in rendita, infatti, una quota della rendita indennizza il danno biologico e una ulteriore quota, rapportata alla retribuzione dell'assicurato ed alla sua capacità lavorativa specifica, indennizza il danno patrimoniale. La liquidazione delle due poste è distinta e deriva dalla applicazione di tabelle diverse: la "tabella indennizzo danno biologico" per il danno biologico e la "tabella dei coefficienti" per il danno patrimoniale. In sostanza l'indennizzo in forma di rendita "ha veste unitaria ma duplice contenuto": con quell'indennizzo, infatti, l' CP_2 compensa sia il danno biologico, sia il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e di guadagno (cfr. Cass., sez. lav., 26 giugno 2015, n. 13222). Valutato, dunque, il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, bisognerà detrarre da esso quanto già indennizzato dall' , in base ai parametri legali e in CP_2 relazione alle medesime componenti del danno.
In ordine ai criteri di calcolo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte, espresso nella sentenza del 27 settembre 2021, n. 26117, secondo cui, posto che l'indennizzo per danno biologico permanente pagato dall' alla vittima di lesioni personali va detratto dal credito per danno CP_2 biologico permanente, vantato dalla vittima nei confronti del terzo responsabile, al netto della personalizzazione e del danno morale, nel caso di indennizzo sotto forma di rendita la detrazione deve avvenire sottraendo dal credito civilistico il cumulo dei ratei già riscossi e del valore capitale della rendita ancora da erogare, al netto dell'aliquota di rendita destinata al ristoro del danno patrimoniale.
Tanto esposto, occorre, dunque, procedere alla determinazione del danno biologico secondo i criteri civilistici ordinari, per poi operare un raffronto tra l'importo che così ne risulta ed il valore in conto capitale delle prestazioni erogate dall' . CP_2
Nel liquidare il danno civilistico si terrà conto, tuttavia, nel caso di specie, del solo danno biologico permanente non avendo il ricorrente chiesto, con specifica domanda (cfr. Cass. Civ. n. 18560/2019), il riconoscimento del danno da invalidità temporanea.
Ciò posto per la liquidazione del risarcimento del danno biologico può farsi utile riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano - di recente aggiornate nel 2024 (sulla cui vocazione nazionale e sulla cui corrispondenza ai criteri di equità imposti dal codice civile si veda Cass., 7 giugno 2011, n. 12408; Cass. 30 giugno 2011, n. 14402 e, più recentemente, Cass., sez. III, 5 maggio 2020, n. 8468).
Le tabelle in questione prevedono, in ossequio ai recenti arresti giurisprudenziali in tema di danno non patrimoniale, la liquidazione congiunta: del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali sia in quelli dinamico-relazionali medi;
del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” (sofferenza soggettiva) in via di presunzione in riferimento a un dato tipo di lesione.
Il danno non patrimoniale liquidato secondo le “tabelle milanesi” può essere poi personalizzato tenendo conto delle peculiarità della fattispecie concreta.
Orbene, tenuto conto del grado di invalidità in questa sede accertato (16%) nonché dell'età del danneggiato al momento dell'infortunio (37), il danno biologico va equitativamente liquidato nella somma pari euro 57684,00 di cui euro 43700,00 a titolo di “danno biologico/dinamico-relazionale” ed euro 13984,00 a titolo di “danno da sofferenza soggettiva interiore”, avendo la Suprema Corte affermato di recente (cfr. Cass. n. 25164/2020) la necessità di un'indicazione distinta dei due valori
(indicazione appunto recepita nelle tabelle milanesi), atteso che, nel caso in cui ricorrano i presupposti per applicare la personalizzazione (ossia ricorrano circostanze eccezionali e specifiche), bisogna procedere all'aumento percentuale del solo danno biologico, depurato dalla componente morale.
Ciò posto, non si ritiene di dover “personalizzare” la liquidazione dell'unitario danno non patrimoniale, stante la mancata puntuale ed adeguata dimostrazione da parte del ricorrente di specifiche ed eccezionali circostanze del caso concreto tali da indurre a ritenere una particolare compromissione della sfera dinamico-esistenziale.
In assenza di deduzioni e prove su particolari aspetti della vita personale e familiare del danneggiato, non risultano provati dei danni conseguenza ulteriori, e quindi non si giustifica il ricorso ai meccanismi di personalizzazione che adeguino la liquidazione standard ad un maggiore nocumento patito.
Ed, infatti, l'aumento del risarcimento “standard” del danno biologico si giustifica solo laddove siano dedotte e provate circostanze specifiche ed eccezionali che rendono il danno in concreto subito dal danneggiato più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un fatto costitutivo della pretesa e, pertanto, devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore senza potersi risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (in tal senso, cfr. Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972).
Nel caso in esame in ricorso non vi è alcuna allegazione relativa alla sussistenza di situazioni in virtù delle quali poter ritenere le conseguenze patite in concreto dal ricorrente per effetto dell'inadempimento datoriale differenti da quelle inevitabilmente ed ordinariamente ricollegabili a tale tipo di lesione.
Alcuna ulteriore voce risarcitoria a titolo di danno morale e/o esistenziale può essere, poi, riconosciuta al ricorrente, in quanto, come evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte su richiamata, “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici” , non costituendo le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno morale, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, danno estetico, ecc.) pregiudizi autonomamente risarcibili e potendo venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, mediante la c.d.
“personalizzazione” del danno non patrimoniale (che è appunto unitario, seppur con un'indicazione distinta dei due valori biologico e morale, indicazione recepita nelle nuove tabelle milanesi, per come sopra evidenziato), in presenza di adeguata dimostrazione, appunto non avvenuta nella vicenda in esame.
In conclusione, va, dunque, riconosciuta, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale permanente da lesioni all'integrità psico-fisica la somma di euro 57684,00.
Di tale danno il datore di lavoro dovrà, tuttavia, rispondere nei limiti del c.d. danno differenziale. Come già sopra evidenziato, giova ribadire nuovamente che la Suprema Corte, con la recente pronuncia del 27 settembre 2021, n. 26117, ha chiarito che, posto che l'indennizzo per danno biologico permanente pagato dall' alla vittima di lesioni personali va detratto dal credito per CP_2 danno biologico permanente, vantato dalla vittima nei confronti del terzo responsabile, al netto della personalizzazione e del danno morale, nel caso di indennizzo sotto forma di rendita la detrazione deve avvenire sottraendo dal credito civilistico il cumulo dei ratei già riscossi e del valore capitale della rendita ancora da erogare, al netto dell'aliquota di rendita destinata al ristoro del danno patrimoniale.
Alla luce dei principi giurisprudenziali in tema di danno differenziale sopra diffusamente esposti, dunque, dall'ammontare del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica (euro 57684,00) devono pertanto essere detratte le seguenti somme, ricavabili dall'attestazione depositata in atti CP_2
(con data di calcolo al 27.03.2024): a) euro 34148,32 pari al valore capitale della rendita CP_2 costituita in favore del ricorrente relativa al danno biologico (cfr. voce “A) danno biologico”); b) euro 13496,62 a titolo di ratei già riscossi e rivalutati per danno biologico (cfr. prospetto in CP_2 atti).
Ne consegue che al sig. compete, a titolo di risarcimento del danno non Parte_1 patrimoniale differenziale la somma di euro 10039,06 (€ 57684,00 - € 47644,94).
La società convenuta va dunque condannata al pagamento del danno differenziale sopra determinato oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste a carico della società convenuta.
Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta e vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale differenziale, della somma pari ad euro 10039,06 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
b) condanna la società convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 3000,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione;
c) pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5306/2019
TRA
rappr. e dif. dall'avv. Giuseppe Aselli presso il cui studio elett. dom. in Parte_1
Marigliano, al Corso Umberto I n. 392/D giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappr. p.t., CP_1
CONVENUTA - CONTUMACE
OGGETTO: Risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.05.2019 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 01.09.2013 a Controparte_1 giugno 2014, in virtù di contratto a tempo indeterminato part-time, con qualifica di operaio e mansioni di conduttore, livello I, CCNL Gomma e Plastica, esponeva: che in data 30.09.2013, alle ore 11.50 circa, mentre era intento a pulire dai residui di plastica il macchinario denominato “granulatore” della marca “Moretto”, modello “GR2020” si infortunava gravemente alle dita della mano sinistra;
che, nell'effettuare l'attività di pulizia del macchinario, svitato il perno, bloccata la griglia presente alla base e tolta la griglia selezionatrice, non si avvedeva che le lame erano ancora in movimento e, nel tentativo di eliminare dei residui di plastica, veniva colpito dalle lame alle dita della mano sinistra;
di essere stato sottoposto, il giorno successivo all'infortunio, ad operazione chirurgica di amputazione del II, III e IV dito della mano sinistra;
che l'infortunio veniva denunciato all' che, con comunicazione del 25.02.2014, accertava la CP_2 seguente menomazione: “Esiti dolorosi e parestesici dell'amputazione traumatica a livello del 1/3 medio della FLG intermedia indice, medio e anulare mano sin”, riconoscendo un grado di menomazione pari al 16%.
Tanto esposto, ritenuta l'imputabilità dell'evento dannoso alla omessa predisposizione da parte della società datrice di lavoro delle doverose cautele antinfortunistiche e dedotta la responsabilità della stessa ex art. 2087 c.c., l'istante adiva il Tribunale di S. Maria C.V., in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della società convenuta nella causazione del sinistro con condanna della medesima al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale patito, detratto il valore capitale della quota della rendita destinata a ristorare il CP_2 solo danno biologico. Vinte le spese, con attribuzione.
Benché ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva la parte convenuta che, pertanto, rimaneva contumace.
Espletata l'attività istruttoria, disposta ed espletata CTU medico-legale, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni di seguito esposte.
La domanda di risarcimento dei danni azionata dal ricorrente nei confronti della società convenuta viene fondata sulla dedotta responsabilità contrattuale dell'azienda datrice di lavoro ex art. 2087
c.c..
In punto di diritto, va ricordato che, ai sensi dell'art. 2087 c.c., “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
L'adempimento dell'obbligo di tutela dell'integrità fisica del lavoratore imposto dall'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico, è un obbligo di prevenzione, che impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo d'attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per proteggere il lavoratore dai rischi connessi tanto all'impiego d'attrezzi e macchinari quanto all'ambiente di lavoro, e deve essere verificato, nel caso di malattia derivante dall'attività lavorativa svolta, esaminando le misure in concreto adottate dal datore di lavoro per prevenire l'insorgere della patologia (cfr, ex plurimis,
Cass., sez. lav., 7 giugno 2013, n. 14468; Cass., sez. lav., 23 aprile 2012, n. 6337).
Se è vero che la norma, nella sua peculiare formulazione, è idonea ad assicurare un continuo rinnovamento ed adeguamento del sistema protettivo alla luce dei dati acquisiti dalla scienza, è altresì vero, tuttavia, che essa non configura affatto un caso di responsabilità oggettiva;
ed, infatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, dalla norma in esame non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di protezione, riferibile a qualsiasi danno alla integrità psico- fisica del lavoratore, con la conseguenza di ritenere pressoché automatico l'addebito di responsabilità ogni volta che un danno si sia comunque verificato. Occorre, invece, che l'evento lesivo e dannoso sia riferibile a colpa del datore di lavoro, derivante dalla violazione di regole di condotta, siano esse richiamate da una fonte tipica (“nominate”) oppure desumibili dall'obbligo generale di cui all'art. 2087 c.c. (“innominate”), purché ritenute necessarie nel caso concreto ed in relazione alla specifica attività di lavoro. Pertanto, la colpa può identificarsi solo con la deviazione dallo standard di sicurezza esigibile, perché proprio, in concreto ed in quel momento storico, delle diverse attività produttive. Diversamente, si finirebbe per porre a carico del datore di lavoro non soltanto il danno derivante dalla mancata adozione di misure cautelari nominate o, a seconda dei casi, innominate, ma altresì quello derivante dalla qualità intrinsecamente usurante dell'ordinaria prestazione lavorativa e/o dal logoramento dell'organismo del dipendente che sia rimasto esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, laddove tali eventi non possono, viceversa, fari rientrare nell'ambito della responsabilità ex art. 2087 c.c. (in tal senso, tra le altre,
Cass., sez. lav., 15 giugno 2017, n. 14865; Cass., sez. lav., 29 gennaio 2013, n. 2038; Cass., sez. lav., 17 aprile 2012, n. 6002).
Sul piano propriamente probatorio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fornito un contributo chiarificatore in tema di distribuzione dell'onere della prova nell'ambito della disposizione in commento. La Cassazione (SSUU n. 6572/06), chiamata a comporre un contrasto in tema di prova del danno da demansionamento, ha affermato che il regime probatorio applicabile nell'ambito dell'art. 2087 c.c. è quello previsto dall'art. 1218 c.c.: il lavoratore ha l'onere di allegare e di provare l'inadempimento dell'obbligo di sicurezza, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.
Se è vero quindi che, in tema di responsabilità contrattuale in generale e, in particolare, in tema di responsabilità che sorge in capo al datore di lavoro a causa della violazione delle disposizioni di cui all'art. 2087 c.c., dalla parte che subisce l'inadempimento non deve essere dimostrata la colpa (o il dolo) dell'altra parte, dato che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., é il debitore - datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile, tuttavia incombe sul presunto danneggiato l'onere, innanzi tutto, di allegare e, quindi, di dimostrare che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
In altre parole, mentre l'elemento psicologico della condotta asseritamente antigiuridica non deve essere dimostrato da colui che ne subisce gli effetti, quest'ultimo ha l'onere di fornire adeguata dimostrazione, previa idonea allegazione, dell'esistenza dell'elemento materiale e delle regole di condotte che assume essere state violate. Ne deriva che l'azione di responsabilità promossa dal lavoratore esige la dimostrazione della esistenza del danno, della esposizione al rischio in base alle mansioni svolte, della nocività dell'ambiente di lavoro, del fatto-inadempimento del datore di lavoro, nonché del nesso di causalità materiale tra questi due fattori. Una volta soddisfatto tale onere, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno in relazione alle specificità del caso. Deve negarsi la responsabilità ogni volta che la prestazione non era eseguibile, la diligenza richiesta non era esigibile (concetto assimilabile alla impossibilità, sia pure entro i limiti del non dovuto e del non dedotto in obbligazione). Non può, infatti, pretendersi l'adozione di accorgimenti per fronteggiare evenienze infortunistiche assolutamente impensabili ed eccezionali alla comune esperienza;
occorre riferirsi a quei presidi che la tecnica pone normalmente a disposizione, non a congegni e dispositivi tecnici mai da alcuno applicati o addirittura inesistenti sul mercato. Neppure può pretendersi che il datore di lavoro ricerchi a proprie spese nuove misure di prevenzione o compia sperimentazioni, ma che applichi le misure conosciute e necessarie secondo la comune esperienza e tenendo conto delle cognizioni acquisite dalla scienza in quel determinato momento (cfr. in tal senso, Cass., sez. lav., 27 febbraio 2017, n. 4970; Cass., sez. lav.,
26 aprile 2016, n. 8237; Cass., sez. lav., 11 aprile 2013, n. 8855).
Tanto premesso, dalle risultanze processuali in atti risulta provato il fatto illecito in tutte le sue componenti (danno alla salute, infortunio sul lavoro per inadempimento del datore di lavoro - sotto la specie dell'inesatta osservanza delle norme di cautela che presidiano l'attività d'impresa - e nesso di causalità tra tale inadempimento e l'evento lesivo).
A tal riguardo, rileva il giudicante come assumano particolare valenza gli esiti dell'attività ispettiva svolta dai funzionari Asl del Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio Prevenzione e
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro nonché le risultanze degli atti del processo penale svoltosi a carico di legale rappresentante della società convenuta all'epoca dei fatti (cfr. Persona_1 doc. in atti prod.ne parte ricorrente).
In punto di fatto, emerge dalla documentazione in atti (cfr. denuncia di infortunio;
informativa ispettori Asl) - ma la circostanza è stata, altresì, confermata dal teste presente sul Testimone_1 luogo di lavoro nel giorno degli accadimenti per cui è causa - che, il 30.09.2013, alle ore 11.50 circa, il ricorrente, mentre era intento a pulire il macchinario che aveva utilizzato nell'espletamento dell'attività lavorativa, denominato “granulatore”, si infortunava alle dita della mano sinistra;
nel dettaglio, il lavoratore, dopo aver disattivato la macchina, svitava il perno blocca griglia alla base dello stesso e dopo aver tolto la griglia selezionatrice, mentre era intento ad eliminare con la mano sinistra dei residui di plastica al fine di pulire il macchinario, non si avvedeva del fatto che le lame erano ancora in movimento, subendo, pertanto, gravi lesioni a tre dita della mano sinistra, colpite dalle lame.
Emerge dalla documentazione medica versata in atti che il giorno dopo l'infortunio, il ricorrente veniva operato subendo l'amputazione del II, III e IV dito della mano sinistra. In seguito agli accertamenti ispettivi svolti, i funzionari del Dipartimento Prevenzione dell Pt_2
constatavano la violazione, da parte della società convenuta, della disposizione di cui
[...] all'art. 28, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 81/2008 poiché la società datrice di lavoro non aveva provveduto a redigere una specifica procedura di lavoro per l'utilizzazione della macchina granulatore, con particolare riferimento ai rischi legati all'attività di pulizia del macchinario in questione (cfr. verbale di ispezione e prescrizione del 28.11.2014 in atti prod.ne parte ricorrente).
Orbene, rileva il Tribunale che emerge dalle risultanze documentali in atti (verbale ispettivo e verbale del processo penale contenente le dichiarazioni dell'ispettore che la Testimone_2 società datrice di lavoro non avesse, all'epoca dei fatti, previsto nel documento di valutazione dei rischi una specifica procedura di lavoro per l'uso del macchinario granulatore, soprattutto per quel che riguardava la fase della pulizia del macchinario e che non avesse neppure adeguatamente formato ed informato il ricorrente in ordine agli specifici rischi connessi all'utilizzo della macchina, con particolare riguardo alle cautele da adottare nell'espletamento dell'attività di pulizia da eseguire alla fine del ciclo di utilizzo del macchinario.
I testi escussi hanno confermato che il ricorrente, addetto in via prevalente alla mansione di conducente, veniva adibito dal datore di lavoro anche in altre attività di volta in volta individuate in base alle necessità aziendali. Hanno, altresì, affermato che il ricorrente non aveva seguito corsi di formazione (cfr. dichiarazioni rese dal teste ) e che il giorno degli accadimenti per Testimone_3 cui è causa non indossava i guanti di protezione né altro dispositivo di sicurezza (cfr. dichiarazioni rese dal teste . Testimone_1
Va, al riguardo, sottolineato che l'obbligo contrattuale ex art. 2087 c.c., posto a carico del datore di lavoro, riguarda non solo la messa in opera dei necessari dispositivi di sicurezza ma anche l'esigere ed il verificare che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione, e ciò attraverso una doverosa attività di controllo costante, volta anche ad impedire eventuali comportamenti dei lavoratori tali da rendere inutili o insufficienti le apprestate cautele tecniche, senza che la suddetta responsabilità resti esclusa da eventuale concorrente colpa del lavoratore nella causazione dell'evento dannoso, salva l'ipotesi in cui l'infortunio sia provocato da un comportamento del dipendente del tutto imprevedibile ed estraneo alla stessa prestazione lavorativa (cfr. Cass., sez. lav., 26 giugno 2002, n. 9304).
La società datrice di lavoro - non costituendosi in giudizio - non ha dimostrato di aver adottato tutte le misure di protezione necessarie ad evitare il danno, ivi compresa una condotta impeditiva o quantomeno di vigilanza idonea a dimostrare la propria mancanza di colpa in relazione all'evento lesivo.
Deve, infine, escludersi che il contegno assunto dal ricorrente in occasione dell'infortunio al medesimo occorso possa essere qualificato in termini di condotta abnorme del tutto avulsa dall'attività lavorativa svolta. Costituisce, infatti, principio consolidato l'affermazione secondo cui la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dalla condotta imprudente del lavoratore, se non nei casi in cui quest'ultima presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità, esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute ovvero dell'assoluta imprevedibilità.
Al riguardo, si è soliti discorrere di rischio elettivo, ossia di quel rischio, diverso da quello inerente l'attività svolta, ricollegabile ad una particolare situazione nella quale il prestatore di lavoro si sia venuto a trovare per propria scelta volontaria ed arbitraria.
In tema di infortuni sul lavoro, il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso
(cfr. in tal senso, Cass., 12 febbraio 2021, n. 3763; Cass., 19 marzo 2019, n. 7649).
Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., è tenuto senz'altro a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dimostrando di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo, con l'unico limite del cd. rischio elettivo, da intendere come condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata (così Cass., 18 giugno 2018, n.
16026).
Ebbene, applicando tali principi ermeneutici al caso di specie, rileva il Tribunale come la condotta tenuta dal lavoratore si inserisca in ogni caso nell'ambito dell'attività lavorativa svolta e del procedimento lavorativo inerente il macchinario utilizzato, non configurandosi in termini di comportamento abnorme, arbitrario, inopinabile. La condizione di rischio ed il contegno tenuto dal ricorrente avrebbero potuto certamente essere impediti da una formazione adeguata impartita dal datore di lavoro in ordine alla specifica attività volta alla pulizia del macchinario in questione. Non
è emersa, viceversa, alcuna prova della circostanza che il datore di lavoro avesse effettivamente impartito istruzioni sui rischi derivanti dall'uso del macchinario “granulatore” con particolare riguardo alle cautele da adottare nell'espletamento dell'attività di pulizia da eseguire alla fine del ciclo di utilizzo del macchinario.
In presenza, dunque, di un comportamento certamente omissivo e colposo del datore di lavoro, la condotta pure imprudente o negligente del lavoratore - non configurando, per i motivi su evidenziati, rischio elettivo - non vale ad escludere in capo al datore di lavoro la responsabilità per la violazione dell'obbligo di sicurezza ai sensi dell'art. 2087 c.c..
Valutate le risultanze processuali in atti ritiene dunque il giudicante che sia stata offerta prova del fatto inadempimento imputabile al datore di lavoro convenuto qualificabile in termini di violazione dell'obbligo di sicurezza ai sensi dell'art. 2087 c.c. e che, al contrario, la società convenuta non abbia offerto alcuna prova liberatoria, rimanendo contumace nel presente giudizio.
La parte ricorrente ha anche fornito la prova del danno conseguenza dell'inadempimento datoriale e del nesso causale tra l'effetto della violazione dell'obbligo di sicurezza ed il pregiudizio subito.
L'infortunio sul lavoro occorso al ricorrente è stato, infatti, riconosciuto dall' che ha accertato CP_2 la seguente menomazione: “Esiti dolorosi e parestesici dell'amputazione traumatica a livello del
1/3 medio della FLG intermedia indice, medio e anulare mano sin”, con postumi permanenti di grado pari al 16% che hanno determinato la costituzione della rendita in favore del lavoratore istante.
Orbene, già l'istruttoria amministrativa svolta dall'Istituto assicuratore costituisce senz'altro, ad avviso di chi scrive, un solido elemento di giudizio, avendo riconosciuto tra l'infortunio di cui si controverte e i danni permanenti alla salute oggettivamente riscontrati e riscontrabili dalla documentazione medica in atti un sicuro nesso eziologico.
Infine il CTU nominato nel presente giudizio, all'esito dell'esame obiettivo, sulla scorta di un attento esame della documentazione in atti, tutta compiutamente valutata, ha accertato ed evidenziato che il ricorrente “ebbe a riportare, in seguito ad infortunio sul lavoro, le seguenti lesioni personali consistenti in: “trauma da schiacciamento con amputazione totale delle falangi distali e parziale (diafisaria) delle falangi intermedie del II, III e IV dito della mano sinistra”. Il consulente nominato dal Tribunale ha, altresì, accertato la presenza di “postumi invalidanti consistenti in: esiti cicatriziali, amputazione della III falange e sub amputazione della II falange del
II, III e IV dito della mano sinistra …, i quali per i loro caratteri precipui determinano una alterazione peggiorativa della funzionalità delle strutture anatomiche interessate” (cfr. elaborato peritale in atti).
Il quadro patologico così accertato ha quindi determinato per il CTU, utilizzando la tabella delle menomazioni applicabili al caso di specie, una menomazione dell'integrità psico-fisica, CP_2 globalmente valutata nella misura del 16%, conformemente a quanto, peraltro, già accertato dall' CP_2
Tale consulenza tecnica, confermata dalla documentazione sanitaria in atti, risulta svolta sulla base di metodiche di accertamento medico legali complete e corrette, utilizzando argomentazioni logiche, esaurienti e persuasive ed in conformità ai quesiti formulati all'atto del conferimento dell'incarico e va pertanto interamente condivisa.
Venendo alla determinazione del quantum debeatur, in presenza di un danno alla persona, va ritenuta la risarcibilità esclusivamente di due distinte figure di danno, quello patrimoniale e quello non patrimoniale.
Come è noto, la rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, ha riportato il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile che distingue solo tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.)
(sent. n. 8827/2003; n. 15027/2005; n. 23918/2006).
Nel caso di specie, in conseguenza del dedotto inadempimento datoriale, nulla è stato richiesto o provato in termini di danno patrimoniale.
Quanto invece al danno non patrimoniale, su cui risulta esplicita richiesta di risarcimento, va osservato quanto segue.
Notoriamente il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica ed il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c..
L'art. 2059 c.c., non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipo-tesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte Cost. n. 372/1994; S.U. n. 576, 581, 582, 584/2008).
L'ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale si ricava dall'individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela (in primo luogo l'art. 185 c.p., che prevede la risarcibilità del danno patrimoniale conseguente a reato e poi altri casi espressamente previsti da leggi ordinarie) e, al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.
Per effetto di tale estensione, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c., il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato danno biologico, laddove in precedenza la tutela del danno biologico era invece apprestata grazie al collegamento tra l'art. 2043 c.c. e l'art. 32
Cost. (vedi sent. n. 15022/2005; n. 23918/2006).
Per quanto riguarda il rapporto di lavoro, le Sezioni unite hanno confermato che il risarcimento del danno non patrimoniale discende, oltre che dai principi costituzionali, anche dall'espressa disposizione di cui all'art. 2087 coc. civ..
Chi agisce in giudizio per il risarcimento del danno non patrimoniale – categoria unitaria contrapposta a quella del danno patrimoniale –, deve, dunque, specificamente illustrare le varie sfaccettature in cui questo si compone, di guisa da consentire un ristoro del pregiudizio effettivamente e concretamente subito.
Venendo ai profili più squisitamente attinenti la liquidazione del danno non patrimoniale, va ricordato che, di recente, la Suprema Corte, rileggendo le note sentenze c.d. di San Martino del 2008, proprio al fine di evitare inammissibili duplicazioni risarcitorie, ha affermato che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria.
Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito e, dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici procedendo, sul piano istruttorio, ad un articolato ed approfondito accertamento che lasci spazio anche al fatto notorio e a presunzioni senza, tuttavia, incorrere in automatismi risarcitori, con la conseguenza che il danno alla salute standard è personalizzabile solo in presenza di conseguenze dannose del tutto peculiari ed anomale.
Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit
(ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Vanno, poi, risarciti, oltre al danno biologico - ove dedotti e comprovati - quei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) comunemente annoverati in termini di c.d. “danno morale” (così, Cass., sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513).
Tali principi sono stati ribaditi dalle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità che ha affermato che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico” (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 21 marzo 2022, n. 9006) e che “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il "quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), mentre, ove si accerti
l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce, salvo procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico
(con esclusione, dunque, della componente morale), qualora sussistano i presupposti per la personalizzazione di tale tipologia di pregiudizio” (così, Cass., sez. III, 17 maggio 2022, n. 15733).
Tanto premesso in termini generali e, venendo al caso di specie, va osservato che il ricorrente ha domandato la condanna dell'Azienda datrice di lavoro al risarcimento del danno “biologico, morale ed esistenziale”.
Orbene, come già evidenziato, l'infortunio sul lavoro per cui è causa è stato riconosciuto dall' CP_2 che ha, sulla base dell'accertato grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 16%, costituito, in favore del ricorrente, la rendita ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 38/2000. Occorre, dunque, ad avviso di chi scrive, delineare brevemente i rapporti di reciproca interferenza delle regole che presiedono il sistema di assicurazione obbligatoria con le azioni di risarcimento del danno promosse dal lavoratore secondo la ricostruzione sistematica fornita dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
La tutela indennitaria opera, proprio perché trattasi di assicurazione obbligatoria, a prescindere CP_2 da un accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ovvero di un terzo.
La prestazione erogata (ovvero erogabile) dall' , proprio perché definita in termini di CP_2 indennizzo, non può essere ritenuta equivalente al risarcimento civilistico.
Il primo è predeterminato in misura forfettaria, sorge da un obbligo legislativo ed è svincolato dalla colpa, dovendo garantire un “minimum sociale” in ragione della finalità solidaristica di cui all'art. 38 Cost.; il secondo presuppone invece l'accertamento della condotta colpevole.
Accanto alla tutela indennitaria, si colloca, pertanto, quella risarcitoria azionabile nei confronti del datore di lavoro che resta civilmente responsabile per i danni c.d. complementari e differenziali, non determinabili a priori quantitativamente.
La coesistenza tra le due forme di tutela mira da un lato ad inverare il divieto di occulte duplicazioni o indebite locupletazioni risarcitorie in favore del danneggiato, ma, all'estremo opposto, afferma l'esigenza di garantire al lavoratore l'integrale risarcimento, tanto più quando vengano coinvolti beni primari della persona, in particolare il nucleo irriducibile del diritto fondamentale alla salute protetto dalla Costituzione, come ambito inviolabile della dignità umana (Corte cost. n. 309 del
1999).
Dalla differenza strutturale e funzionale tra indennizzo del danno biologico ex art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000 e risarcimento del danno biologico è conseguita la preclusione a ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate dall' possano considerarsi integralmente satisfattive del CP_2 diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato od ammalato, nel senso che esse devono semplicemente detrarsi dal totale del risarcimento spettante al lavoratore anche perché ritenere il contrario significherebbe attribuire al lavoratore danneggiato un trattamento deteriore - quanto al danno biologico - rispetto al danneggiato non lavoratore, con dubbi di legittimità costituzionale.
Va, dunque, precisato che, in caso di azione “contrattuale” formulata per un'ipotesi di responsabilità ex art. 2087 c.c., la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti del datore di lavoro, anche senza ulteriori specifiche indicazioni contenute nell'atto introduttivo, non potrà che essere qualificata in termini di risarcimento del danno differenziale e complementare.
Il danno ulteriore e diverso da quello liquidato dall' può riguardare voci di danno che CP_2 risultano risarcibili secondo le comuni regole dettate dall'art. 1218 c.c. definibili quali:
- danni complementari (anche definiti “danni differenziali qualitativi”) non riconducibili alla copertura assicurativa obbligatoria, quali, ad esempio, il danno biologico da invalidità temporanea, il danno biologico fino al 5%, il danno patrimoniale fino al 15%, la personalizzazione del danno non patrimoniale;
il danno morale;
- danni differenziali c.d. quantitativi correlati essenzialmente alla minor quantificazione economica del danno da invalidità permanente operata dalle tabelle rispetto a quella operata dalle CP_2 tabelle create ed applicate dalla giurisprudenza in materia di responsabilità civile, che costituiscono, ormai, diritto vivente.
Ed, infatti, in virtù della operatività della copertura assicurativa, il datore di lavoro è esonerato dal risarcimento dell'integrale danno nei limiti della regola dell'esonero posta dall'art. 10 T.U. D.P.R.
n. n. 1124 del 1965.
Laddove la tutela assicurativa non operi per insussistenza dei presupposti oggettivi o soggettivi, riprendono vigore le regole civilistiche in tema di responsabilità e, quindi, di inadempimento contrattuale con conseguente ristoro dei danni c.d. complementari.
La regola dell'esonero cade, poi, allorquando il fatto inadempimento integri un reato perseguibile d'ufficio. In tal caso, il lavoratore, in virtù del principio della integralità del risarcimento del danno, potrà agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere il risarcimento di quanto non ha ottenuto o meglio avrebbe ottenuto in sede indennitaria dall' (c.d. differenziale quantitativo). CP_2
Come statuito dalla giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte, il danno differenziale “è quello che rientra nel tipo già considerato dall'assicurazione obbligatoria, ma che, in ragione del carattere indennitario di questa, può presentare delle differenze dei valori monetari rispetto al danno civilistico, sia per la diversa valutazione del grado di inabilità in sede in confronto al CP_2 diritto comune sia per il diverso valore del punto di inabilità” (cfr., ex multis, Cass., sez. lav., 10 aprile 2017 n. 9166).
Pertanto, applicando alla fattispecie oggetto di causa i più recenti insegnamenti giurisprudenziali, occorrerà, in primo luogo, liquidare il danno civilistico e, successivamente, procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste CP_2 omogenee (cfr. Cass., sez. lav., 7 febbraio 2023, n. 3694); sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' ma solo CP_2 il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del D.Lgs. n. 38 del
2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (Cass., sez. lav., 2 aprile 2019, n. 9112; Cass., sez. lav. 14 ottobre 2016, n. 20807).
Nel caso di menomazione indennizzata in rendita, infatti, una quota della rendita indennizza il danno biologico e una ulteriore quota, rapportata alla retribuzione dell'assicurato ed alla sua capacità lavorativa specifica, indennizza il danno patrimoniale. La liquidazione delle due poste è distinta e deriva dalla applicazione di tabelle diverse: la "tabella indennizzo danno biologico" per il danno biologico e la "tabella dei coefficienti" per il danno patrimoniale. In sostanza l'indennizzo in forma di rendita "ha veste unitaria ma duplice contenuto": con quell'indennizzo, infatti, l' CP_2 compensa sia il danno biologico, sia il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e di guadagno (cfr. Cass., sez. lav., 26 giugno 2015, n. 13222). Valutato, dunque, il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, bisognerà detrarre da esso quanto già indennizzato dall' , in base ai parametri legali e in CP_2 relazione alle medesime componenti del danno.
In ordine ai criteri di calcolo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte, espresso nella sentenza del 27 settembre 2021, n. 26117, secondo cui, posto che l'indennizzo per danno biologico permanente pagato dall' alla vittima di lesioni personali va detratto dal credito per danno CP_2 biologico permanente, vantato dalla vittima nei confronti del terzo responsabile, al netto della personalizzazione e del danno morale, nel caso di indennizzo sotto forma di rendita la detrazione deve avvenire sottraendo dal credito civilistico il cumulo dei ratei già riscossi e del valore capitale della rendita ancora da erogare, al netto dell'aliquota di rendita destinata al ristoro del danno patrimoniale.
Tanto esposto, occorre, dunque, procedere alla determinazione del danno biologico secondo i criteri civilistici ordinari, per poi operare un raffronto tra l'importo che così ne risulta ed il valore in conto capitale delle prestazioni erogate dall' . CP_2
Nel liquidare il danno civilistico si terrà conto, tuttavia, nel caso di specie, del solo danno biologico permanente non avendo il ricorrente chiesto, con specifica domanda (cfr. Cass. Civ. n. 18560/2019), il riconoscimento del danno da invalidità temporanea.
Ciò posto per la liquidazione del risarcimento del danno biologico può farsi utile riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano - di recente aggiornate nel 2024 (sulla cui vocazione nazionale e sulla cui corrispondenza ai criteri di equità imposti dal codice civile si veda Cass., 7 giugno 2011, n. 12408; Cass. 30 giugno 2011, n. 14402 e, più recentemente, Cass., sez. III, 5 maggio 2020, n. 8468).
Le tabelle in questione prevedono, in ossequio ai recenti arresti giurisprudenziali in tema di danno non patrimoniale, la liquidazione congiunta: del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali sia in quelli dinamico-relazionali medi;
del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” (sofferenza soggettiva) in via di presunzione in riferimento a un dato tipo di lesione.
Il danno non patrimoniale liquidato secondo le “tabelle milanesi” può essere poi personalizzato tenendo conto delle peculiarità della fattispecie concreta.
Orbene, tenuto conto del grado di invalidità in questa sede accertato (16%) nonché dell'età del danneggiato al momento dell'infortunio (37), il danno biologico va equitativamente liquidato nella somma pari euro 57684,00 di cui euro 43700,00 a titolo di “danno biologico/dinamico-relazionale” ed euro 13984,00 a titolo di “danno da sofferenza soggettiva interiore”, avendo la Suprema Corte affermato di recente (cfr. Cass. n. 25164/2020) la necessità di un'indicazione distinta dei due valori
(indicazione appunto recepita nelle tabelle milanesi), atteso che, nel caso in cui ricorrano i presupposti per applicare la personalizzazione (ossia ricorrano circostanze eccezionali e specifiche), bisogna procedere all'aumento percentuale del solo danno biologico, depurato dalla componente morale.
Ciò posto, non si ritiene di dover “personalizzare” la liquidazione dell'unitario danno non patrimoniale, stante la mancata puntuale ed adeguata dimostrazione da parte del ricorrente di specifiche ed eccezionali circostanze del caso concreto tali da indurre a ritenere una particolare compromissione della sfera dinamico-esistenziale.
In assenza di deduzioni e prove su particolari aspetti della vita personale e familiare del danneggiato, non risultano provati dei danni conseguenza ulteriori, e quindi non si giustifica il ricorso ai meccanismi di personalizzazione che adeguino la liquidazione standard ad un maggiore nocumento patito.
Ed, infatti, l'aumento del risarcimento “standard” del danno biologico si giustifica solo laddove siano dedotte e provate circostanze specifiche ed eccezionali che rendono il danno in concreto subito dal danneggiato più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un fatto costitutivo della pretesa e, pertanto, devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore senza potersi risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (in tal senso, cfr. Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972).
Nel caso in esame in ricorso non vi è alcuna allegazione relativa alla sussistenza di situazioni in virtù delle quali poter ritenere le conseguenze patite in concreto dal ricorrente per effetto dell'inadempimento datoriale differenti da quelle inevitabilmente ed ordinariamente ricollegabili a tale tipo di lesione.
Alcuna ulteriore voce risarcitoria a titolo di danno morale e/o esistenziale può essere, poi, riconosciuta al ricorrente, in quanto, come evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte su richiamata, “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici” , non costituendo le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno morale, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, danno estetico, ecc.) pregiudizi autonomamente risarcibili e potendo venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, mediante la c.d.
“personalizzazione” del danno non patrimoniale (che è appunto unitario, seppur con un'indicazione distinta dei due valori biologico e morale, indicazione recepita nelle nuove tabelle milanesi, per come sopra evidenziato), in presenza di adeguata dimostrazione, appunto non avvenuta nella vicenda in esame.
In conclusione, va, dunque, riconosciuta, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale permanente da lesioni all'integrità psico-fisica la somma di euro 57684,00.
Di tale danno il datore di lavoro dovrà, tuttavia, rispondere nei limiti del c.d. danno differenziale. Come già sopra evidenziato, giova ribadire nuovamente che la Suprema Corte, con la recente pronuncia del 27 settembre 2021, n. 26117, ha chiarito che, posto che l'indennizzo per danno biologico permanente pagato dall' alla vittima di lesioni personali va detratto dal credito per CP_2 danno biologico permanente, vantato dalla vittima nei confronti del terzo responsabile, al netto della personalizzazione e del danno morale, nel caso di indennizzo sotto forma di rendita la detrazione deve avvenire sottraendo dal credito civilistico il cumulo dei ratei già riscossi e del valore capitale della rendita ancora da erogare, al netto dell'aliquota di rendita destinata al ristoro del danno patrimoniale.
Alla luce dei principi giurisprudenziali in tema di danno differenziale sopra diffusamente esposti, dunque, dall'ammontare del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica (euro 57684,00) devono pertanto essere detratte le seguenti somme, ricavabili dall'attestazione depositata in atti CP_2
(con data di calcolo al 27.03.2024): a) euro 34148,32 pari al valore capitale della rendita CP_2 costituita in favore del ricorrente relativa al danno biologico (cfr. voce “A) danno biologico”); b) euro 13496,62 a titolo di ratei già riscossi e rivalutati per danno biologico (cfr. prospetto in CP_2 atti).
Ne consegue che al sig. compete, a titolo di risarcimento del danno non Parte_1 patrimoniale differenziale la somma di euro 10039,06 (€ 57684,00 - € 47644,94).
La società convenuta va dunque condannata al pagamento del danno differenziale sopra determinato oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste a carico della società convenuta.
Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta e vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale differenziale, della somma pari ad euro 10039,06 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
b) condanna la società convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 3000,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione;
c) pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni