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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5363 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5283/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Cristina Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5283/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv.to M.Coalova e dell'Avv.yo S.Gattuso, Parte_1 elettivamente domiciliato in Torino, Via Moretta n. 6 presso il difensore avv.to Coalova.
Attore contro con il patrocinio dell'avv.to S.Luongo, elettivamente domiciliato in Torino, Via CP_1
Magenta n. 29 presso il difensore avv.to Luongo.
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
La sottoscritta difesa, nell'interesse dell'attore sig. , Parte_1
- richiamata ogni difesa allegata, argomentata e documentata in atti, nulla escluso e/o eccettuato e da intendersi qui per integralmente ripetuto e trascritto;
- ribadita la più ampia impugnativa di tutte le conclusioni, difese, domande ed eccezioni di parte convenuta in quanto inammissibili, infondate e comunque non provate;
- stigmatizzata l'avversa condotta processuale a fronte della proposta conciliativa formulata dal
Giudice, rilevandosi peraltro la tardività delle note scritte depositate da controparte soltanto in data
18.06.2024;
pagina 1 di 7 conclude richiamando tutte le domande e le conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e richiamate nella memoria ex art. 183 - VI co. n. 1 – c.p.c. del
31.10.2023 e quindi perché, contrariis reiectis:
1) in via principale: accertato il difetto di conformità del bene acquistato rispetto a quello contrattualmente stabilito, condannare parte convenuta alla sostituzione dell'autovettura modello BMW, Serie 1, 116 D, Efficient
targato FD851DP con altra di uguale valore e caratteristiche;
CP_2
2) in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, accertato il difetto di conformità di cui sopra, dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto tra il signor Parte_1
e la Società per inadempimento di quest'ultima con contestuale condanna alla
[...] CP_1 restituzione del prezzo pagato pari ad € 16.200,00, oltre ad interessi legali dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo;
3) in ogni caso:
- condannare la Società al risarcimento del danno subito dal signor da CP_1 Parte_1 valutarsi in via equitativa ed in misura non inferiore ad € 10.000,00, oltre ad interessi legali dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo a titolo di danno morale ed € 6.713,92 a titolo di rimborso per i beni andati distrutti e per il noleggio delle autovetture in sostituzione del mezzo de quo oltre alle spese di custodia con riserva di quantificazione.
Con vittoria di spese e competenze di lite oltre spese forfettarie e C.P.A. ex lege, anche per i motivi compiutamente esposti nelle note scritte del 17.06.2024.
B) La sottoscritta difesa, nell'interesse della medesima parte, conclude altresì perché: fermi gli oneri probatori ricadenti a carico della convenuta e senza alcuna inversione di tali oneri, siano ammessi - occorrendo – tutti i mezzi istruttori tempestivamente dedotti e richiesti nell'interesse di parte attrice con l'atto introduttivo del presente giudizio e con la memoria istruttoria del
30.11.2023, con particolare riguardo alla prova per testi ivi dedotta, con i testi indicati e sui capi articolati, qui da intendersi richiamati e trascritti.
Contestati i documenti ex adverso prodotti, ivi compresi quelli di cui alla memoria ex art. 183 - VI co.
n. 3 – c.p.c. del 20.12.2023.
Per parte convenuta:
“ Voglia il Tribunale
Contrariis rejectis
Nel merito pagina 2 di 7 Respingere le conclusioni avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio la società con sede legale in Torino per l'udienza Parte_1 CP_1 del 10.6.2023.
L'attore in data 2.5.2022 aveva acquistato dalla predetta società, presso il concessionario CP_3 un veicolo usato modello BMW Serie 1 116 D tg. FD851DP, con un
[...] Controparte_4 chilometraggio di 84.800 Km, al prezzo di €. 16.200,00; la garanzia ed assistenza era prestata dalla
Mapre Warranty.
In data 11.7.2022, percorrendo il tratto autostradale A1 per tornare a casa, dal vano motore del veicolo iniziavano ad uscire fumo e fiamme, che nel giro di pochi minuti divampavano incendiando l'auto e distruggendola completamente;
intervenivano i Vigili del Fuoco per estinguere l'incendio, nonché la polizia autostradale, che provvedeva a mettere in sicurezza il tratto stradale interessato dal sinistro.
A causa dell'incendio, l'attore perdeva alcuni beni personali descritti in citazione ( pag. 4) per un valore di €. 4.000,00; quanto accaduto privava il e la famiglia di un'auto costringendolo a Pt_1 noleggiare alcune autovetture come descritto. Cont Escussa la garanzia, la società rappresentava che era esclusa per tale evento, mentre la escludeva ogni responsabilità poiché l'autovettura, al momento della vendita, era funzionante e tagliandata BMW;
Contr anche l'Assicurazione escludeva coperture, atteso che la polizza era limitata alla sola RCA.
Tentata senza esito la fase di negoziazione assistita, a cui partecipava la sola BMW, l'attore invocava la disciplina consumeristica ed in particolare la previsione di cui all'art. 135 Cod. Cons.
Instava quindi affinchè, accertato il difetto di conformità del bene acquistato, la convenuta fosse condannata alla sostituzione dell'autovettura con altra di uguale valore e, in via subordinata, affinchè il
Tribunale risolvesse il contratto per inadempimento con condanna alla restituzione della somma corrisposta per l'acquisto del veicolo, oltre al risarcimento dei danni morali quantificati in €. 10.000,00
e €. 6.713,92 a titolo di rimborso per i beni andati distrutti.
2. Si costituiva contestando le pretese attoree. CP_1
Il veicolo al momento della consegna era perfettamente funzionante e revisionato in data 8.7.2022.
Spettava al consumatore fornire prove certe circa il vizio del bene, indipendentemente dalla presunzione a carico del venditore;
nel caso di specie l'attore si era limitato a denunciare l'incendio dell'autovettura, che poteva dipendere anche da cause esterne.
Ciò escludeva quindi la fondatezza delle domande promosse, anche alla luce della più favorevole pagina 3 di 7 disciplina di cui al codice del consumo che comunque imponeva che il difetto di conformità venisse allegato e dimostrato.
All'udienza del 7.7.2025 la causa veniva trattenuta a decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. scaduti il 27.10.2025.
**
Parte attrice ha documentato l'acquisto del veicolo BMW in data 2.5.2022 nonché il sinistro risalente alle ore 23.00 dell'11.7.2022 all'altezza dello svincolo per Mecenate, che ha reso necessario l'intervento della Polizia Stradale di Milano e dei Vigili del Fuoco.
I documenti prodotti al n. 5 ( verbale della Polizia Stradale), descrivano la dinamica dell'accaduto;
l'attore abbandonava il veicolo allorquando notava del fumo fuoriuscire dal cofano motore della macchina e subito dopo una fiamma tra il cruscotto e la pedaliera;
prontamente il riusciva ad Pt_1 accostare e ad uscire dal veicolo che in pochi minuti era avvolto dalle fiamme.
La Polizia Stradale intervenuta raccoglieva le dichiarazioni dell'attore e, sulla scorta di quanto constatato e di quanto dallo stesso narrato, escludeva che vi fossero elementi per elevare nei suoi confronti contestazioni circa l'accaduto; il fatto veniva quindi rubricato come accidentale;
seguiva pochi gg. dopo ( 14.7.2022 ) la denuncia di sinistro ( doc. 10).
Il veicolo, acquisto circa un mese prima, era quindi andato completamente distrutto, senza alcuna possibilità di intervenire per riparazioni o ripristino;
depongono in tal senso i video prodotti.
L'attore invocava quindi la disciplina consumeristica ed in particolare la previsione di cui all'art. 135
Cod. Cons., laddove stabilisce a favore del consumatore una presunzione relativa circa di difetti di conformità del bene acquistato, disponendo : “Salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali.”, applicabile alla vicenda dedotta in giudizio anche sotto il profilo temporale, posto che la modifica dell'art. 135 risale al D.Lgs 170/2021 e l'acquisto del veicolo del è datato maggio 2022. Pt_1
Poste tali premesse deve osservarsi che non spettava all'attore l'onere di dimostrare quale difetto aveva cagionato l'incendio e distruzione della macchina, poiché l'epoca a cui risale tale acquisto consente l'applicazione della presunzione sopra richiamata, circa l'esistenza del difetto sin dalla consegna del bene, evidentemente occulto.
La difesa della società convenuta si è limitata ad affermare la propria estraneità ai fatti, assumendo che spettava all'attore fornire elementi di prova da cui desumere il difetto di conformità e ciò al fine di superare la presunzione di cui all'art. 129 co. 2 Cod. Cons..
pagina 4 di 7 La tesi è errata e sconta il richiamo ad una normativa e giurisprudenza non più attuale, superata dalle modifiche apportate dal D.Lgs 170/2021, che non solo ha modificato l'originaria formulazione dell'art. 135, ma ha ulteriormente rafforzato la tutela del consumatore, confermando la responsabilità del venditore, nel caso in cui il difetto di conformità si manifesti entro due anni dalla consegna del bene ( art. 133 ), e ampliando il termine della presunzione relativa, da sei mei, come originariamente stabilito dall'art. 132 co. 3 Cod. Cons., ad un anno;
il richiamo ai criteri generali di cui all'art. 129 Cod. Cons. laddove stabilisce quali condizioni debbano ricorrere affinchè il bene sia conforme al contratto, non è quindi argomento dirimente, posto che la disciplina consumeristica regola in modo stringente la tutela del consumatore rispetto all'insorgenza di vizi e difetti del bene;
tutela non assoluta, ma mitigata da un sistema di presunzioni relative, che spetta al venditore superare allegando fatti e circostanze a proprio favore, che in ragione della posizione professionale e delle competenze specifiche di settore, appare in condizione di fornire con maggior facilità rispetto al consumatore medio ( in punto :“ Il codice del consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art.132 terzo comma, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data “ C.Cass. 3695/2022).
L'attore ha quindi assolto ai propri oneri probatori, descrivendo e documentando il sinistro, avvenuto poco più di un mese dopo l'acquisto del veicolo, fra l'altro, come correttamente osservato, con un chilometraggio contenuto ed in linea con la data di immatricolazione risalente al 10.3.2016, e provvedendo altresì all'immediata denuncia dell'accaduto.
In assenza di elementi di prova contrari, che era onere della convenuta fornire, la domanda principale dell'attore, avente ad oggetto la consegna in sostituzione di un veicolo identico per modello e valore a quello andato distrutto, deve essere accolta;
è evidente che non sia praticabile la riparazione o ripristino della macchina, mentre la sostituzione del bene è contemplata tra i rimedi di cui ha diritto il consumatore ( art. 135 bis Cod. Cons. ).
Occorre infine verificare la domanda di danni promossi, quantificati in €. 10.000,00 per danni morali, conseguenti al sinistro e €. 6.713,92 a titolo di rimborso dei beni andati distrutti e per le spese di noleggio e custodia che si assume sostenute.
Con riguardo alla prima voce di danno, il PO allegava in citazione malessere, ansia ed insonnia insorta nel periodo successivo al sinistro;
risulta poi documentato che sia stato sottoposto a visita neurologica, che consigliava una visita psichiatrica di cui però non vi è traccia.
E' comprensibile e credibile che il sinistro, obiettivamente grave, abbia provocato un notevole spavento e stress nell'attore, che solo grazie alla prontezza di riflessi, riusciva ad accostare ed uscire subito dall'abitacolo del veicolo, evitava danni alla persona;
la documentazione medica in atti è datata in pagina 5 di 7 epoca di poco successiva all'incendio ( 8.8.2022 ), oltre ad un referto del marzo 2023 rilasciato dal neurologo, che diagnosticava una sospetta diagnosi di disturbo dell'adattamento e depressione, accompagnata da crisi di panico.
Ciò significa che l'incidente ha inciso, pregiudicandola in modo significativo, nella vita e salute dell'attore, cagionando un apprezzabile stato di angoscia che ha reso necessario il ricorso a cure mediche e all'assunzione di farmaci descritti nella certificazione del neurologo, destinati a curare ansia e il panico.
Deve quindi essere riconosciuto un danno morale conseguente al trauma subito, che si ritiene però equo contenere nella minore somma di €. 5.000,00; non vi è prova che quanto accaduto abbia determinato una malattia grave di tipo psichiatrico ovvero abbia comunque reso necessario il ricorso a cure mediche o farmacologiche ulteriori rispetto a quelle consigliate nel referto.
L'importo liquidato in via equitativa deve ritenersi comprensivo di interessi e rivalutazione.
Quanto al rimborso delle spese sostenute e delle perdite subite, si osserva quanto segue.
Circa il valore dei beni andati distrutti, non vi è prova che il PO avesse in auto beni e capi di abbigliamento (come descritto a pag. 11 della citazione) per un valore “ stimabile “ di €. 4.000,00, fra cui scarpe e magliette griffate, un iphone 13 e un mac book;
è credibile, peraltro, che l'incendio abbia distrutto tutto quanto era custodito in auto, senza che l'attore abbia avuto il tempo sufficiente per portarle con sé; la dinamica descritta e lo stato dell'auto rendono verosimile che l'attore sia sceso in fretta senza preoccuparsi d'altro.
Appare quindi stimabile in via equitativa una perdita di beni quantificabile nel valore di €. 1.000,00, tenuto conto che generalmente in un veicolo vengono conservati attrezzi per la cura e manutenzione della macchina ed il cambio gomme ( generalmente anche la gomma di scorta, però non citata ), oltre a generi di conforto per il viaggio;
tale importo appare congruo e comprensivo di interessi e rivalutazione.
Circa, infine, alle spese di noleggio, per tale voce di danno è stato quantificato un importo di €.
2.173,92; va peraltro osservato che parte dei documenti prodotti ( fatture Sharenow ), attengono ad un noleggio auto a favore di tale NE MI DA, residente in Via Onorato Vigliani;
tali spese non riguardano quindi l'attore e non vi è prova di una connessione tra il noleggio e la sua persona;
le spese di noleggio debbono quindi essere ridotte a €. 1.139,96 ( €. 940,00 + €. 199,00 Parte_2
Leasys ), come da fatture prodotte.
Va ancora osservato in proposito che parte convenuta contestava che non vi fosse prova circa la necessità di auto sostitutiva, senza peraltro considerare che il PO è rimasto senza auto e ha provveduto ad effettuare scelte obbligate e ragionevoli in mancanza di altri mezzi di trasporto. pagina 6 di 7 I danni risarcibili debbono quindi essere quantificati in €. 5.000,00 per danni morali, oltre a €. 2.139,96, di cui €. 1.000,00 in via equitativa per i beni andati distruttori e €. 1.139,96 per spese di noleggio.
Sulle spese di noleggio, quale debito di valore, deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria e gli interessi, secondo i criteri di cui alla sentenza delle Sezioni Unite 1712/95.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta;
la quantificazione, in assenza di notula, deve tenere conto dei valori di cui allo scaglione da €. 5.001,00 a €. 26.000,00, tenuto conto del decisum, con liquidazione delle quattro fasi del giudizio e riduzione al minimo per quella istruttoria limitata alle sole memorie.
Il quantum è pari a €. 4.237,00 per onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara tenuta e condanna a fornire a CP_1 Parte_1
, in sostituzione del veicolo distrutto, un'autovettura modello BMW Serie 1 116 D Efficient
[...] di valore pari a €. 16.200,00. CP_2
Dichiara tenuta e condanna al risarcimento a favore di dei danni morali e CP_1 Parte_1 per la perdita di beni, che si quantificano in via equitativa in €. 6.000,00, comprensivi di rivalutazione ed interessi, oltre interessi legali sull'intera somma liquidata dalla data dell'odierna pronuncia al saldo.
Dichiara tenuta e condanna al risarcimento a favore di dei danni per spese CP_1 Parte_1 di noleggio che si quantificano in €. 1.139,96, oltre interessi corrispettivi al tasso legale e rivalutazione monetaria, dal dì del sinistro e sino all'odierna sentenza, oltre interessi legali sulla somma così risultante dalla data dell'odierna pronuncia al saldo.
Dichiara tenuta e condanna a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
4.237,00 per onorari, €. 518,00 per spese, oltre Iva, se dovuta ex lege, Cpa e 15 % per spese generali.
Così deciso in Torino, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Cristina Dughetti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Cristina Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5283/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv.to M.Coalova e dell'Avv.yo S.Gattuso, Parte_1 elettivamente domiciliato in Torino, Via Moretta n. 6 presso il difensore avv.to Coalova.
Attore contro con il patrocinio dell'avv.to S.Luongo, elettivamente domiciliato in Torino, Via CP_1
Magenta n. 29 presso il difensore avv.to Luongo.
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
La sottoscritta difesa, nell'interesse dell'attore sig. , Parte_1
- richiamata ogni difesa allegata, argomentata e documentata in atti, nulla escluso e/o eccettuato e da intendersi qui per integralmente ripetuto e trascritto;
- ribadita la più ampia impugnativa di tutte le conclusioni, difese, domande ed eccezioni di parte convenuta in quanto inammissibili, infondate e comunque non provate;
- stigmatizzata l'avversa condotta processuale a fronte della proposta conciliativa formulata dal
Giudice, rilevandosi peraltro la tardività delle note scritte depositate da controparte soltanto in data
18.06.2024;
pagina 1 di 7 conclude richiamando tutte le domande e le conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e richiamate nella memoria ex art. 183 - VI co. n. 1 – c.p.c. del
31.10.2023 e quindi perché, contrariis reiectis:
1) in via principale: accertato il difetto di conformità del bene acquistato rispetto a quello contrattualmente stabilito, condannare parte convenuta alla sostituzione dell'autovettura modello BMW, Serie 1, 116 D, Efficient
targato FD851DP con altra di uguale valore e caratteristiche;
CP_2
2) in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, accertato il difetto di conformità di cui sopra, dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto tra il signor Parte_1
e la Società per inadempimento di quest'ultima con contestuale condanna alla
[...] CP_1 restituzione del prezzo pagato pari ad € 16.200,00, oltre ad interessi legali dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo;
3) in ogni caso:
- condannare la Società al risarcimento del danno subito dal signor da CP_1 Parte_1 valutarsi in via equitativa ed in misura non inferiore ad € 10.000,00, oltre ad interessi legali dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo a titolo di danno morale ed € 6.713,92 a titolo di rimborso per i beni andati distrutti e per il noleggio delle autovetture in sostituzione del mezzo de quo oltre alle spese di custodia con riserva di quantificazione.
Con vittoria di spese e competenze di lite oltre spese forfettarie e C.P.A. ex lege, anche per i motivi compiutamente esposti nelle note scritte del 17.06.2024.
B) La sottoscritta difesa, nell'interesse della medesima parte, conclude altresì perché: fermi gli oneri probatori ricadenti a carico della convenuta e senza alcuna inversione di tali oneri, siano ammessi - occorrendo – tutti i mezzi istruttori tempestivamente dedotti e richiesti nell'interesse di parte attrice con l'atto introduttivo del presente giudizio e con la memoria istruttoria del
30.11.2023, con particolare riguardo alla prova per testi ivi dedotta, con i testi indicati e sui capi articolati, qui da intendersi richiamati e trascritti.
Contestati i documenti ex adverso prodotti, ivi compresi quelli di cui alla memoria ex art. 183 - VI co.
n. 3 – c.p.c. del 20.12.2023.
Per parte convenuta:
“ Voglia il Tribunale
Contrariis rejectis
Nel merito pagina 2 di 7 Respingere le conclusioni avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio la società con sede legale in Torino per l'udienza Parte_1 CP_1 del 10.6.2023.
L'attore in data 2.5.2022 aveva acquistato dalla predetta società, presso il concessionario CP_3 un veicolo usato modello BMW Serie 1 116 D tg. FD851DP, con un
[...] Controparte_4 chilometraggio di 84.800 Km, al prezzo di €. 16.200,00; la garanzia ed assistenza era prestata dalla
Mapre Warranty.
In data 11.7.2022, percorrendo il tratto autostradale A1 per tornare a casa, dal vano motore del veicolo iniziavano ad uscire fumo e fiamme, che nel giro di pochi minuti divampavano incendiando l'auto e distruggendola completamente;
intervenivano i Vigili del Fuoco per estinguere l'incendio, nonché la polizia autostradale, che provvedeva a mettere in sicurezza il tratto stradale interessato dal sinistro.
A causa dell'incendio, l'attore perdeva alcuni beni personali descritti in citazione ( pag. 4) per un valore di €. 4.000,00; quanto accaduto privava il e la famiglia di un'auto costringendolo a Pt_1 noleggiare alcune autovetture come descritto. Cont Escussa la garanzia, la società rappresentava che era esclusa per tale evento, mentre la escludeva ogni responsabilità poiché l'autovettura, al momento della vendita, era funzionante e tagliandata BMW;
Contr anche l'Assicurazione escludeva coperture, atteso che la polizza era limitata alla sola RCA.
Tentata senza esito la fase di negoziazione assistita, a cui partecipava la sola BMW, l'attore invocava la disciplina consumeristica ed in particolare la previsione di cui all'art. 135 Cod. Cons.
Instava quindi affinchè, accertato il difetto di conformità del bene acquistato, la convenuta fosse condannata alla sostituzione dell'autovettura con altra di uguale valore e, in via subordinata, affinchè il
Tribunale risolvesse il contratto per inadempimento con condanna alla restituzione della somma corrisposta per l'acquisto del veicolo, oltre al risarcimento dei danni morali quantificati in €. 10.000,00
e €. 6.713,92 a titolo di rimborso per i beni andati distrutti.
2. Si costituiva contestando le pretese attoree. CP_1
Il veicolo al momento della consegna era perfettamente funzionante e revisionato in data 8.7.2022.
Spettava al consumatore fornire prove certe circa il vizio del bene, indipendentemente dalla presunzione a carico del venditore;
nel caso di specie l'attore si era limitato a denunciare l'incendio dell'autovettura, che poteva dipendere anche da cause esterne.
Ciò escludeva quindi la fondatezza delle domande promosse, anche alla luce della più favorevole pagina 3 di 7 disciplina di cui al codice del consumo che comunque imponeva che il difetto di conformità venisse allegato e dimostrato.
All'udienza del 7.7.2025 la causa veniva trattenuta a decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. scaduti il 27.10.2025.
**
Parte attrice ha documentato l'acquisto del veicolo BMW in data 2.5.2022 nonché il sinistro risalente alle ore 23.00 dell'11.7.2022 all'altezza dello svincolo per Mecenate, che ha reso necessario l'intervento della Polizia Stradale di Milano e dei Vigili del Fuoco.
I documenti prodotti al n. 5 ( verbale della Polizia Stradale), descrivano la dinamica dell'accaduto;
l'attore abbandonava il veicolo allorquando notava del fumo fuoriuscire dal cofano motore della macchina e subito dopo una fiamma tra il cruscotto e la pedaliera;
prontamente il riusciva ad Pt_1 accostare e ad uscire dal veicolo che in pochi minuti era avvolto dalle fiamme.
La Polizia Stradale intervenuta raccoglieva le dichiarazioni dell'attore e, sulla scorta di quanto constatato e di quanto dallo stesso narrato, escludeva che vi fossero elementi per elevare nei suoi confronti contestazioni circa l'accaduto; il fatto veniva quindi rubricato come accidentale;
seguiva pochi gg. dopo ( 14.7.2022 ) la denuncia di sinistro ( doc. 10).
Il veicolo, acquisto circa un mese prima, era quindi andato completamente distrutto, senza alcuna possibilità di intervenire per riparazioni o ripristino;
depongono in tal senso i video prodotti.
L'attore invocava quindi la disciplina consumeristica ed in particolare la previsione di cui all'art. 135
Cod. Cons., laddove stabilisce a favore del consumatore una presunzione relativa circa di difetti di conformità del bene acquistato, disponendo : “Salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali.”, applicabile alla vicenda dedotta in giudizio anche sotto il profilo temporale, posto che la modifica dell'art. 135 risale al D.Lgs 170/2021 e l'acquisto del veicolo del è datato maggio 2022. Pt_1
Poste tali premesse deve osservarsi che non spettava all'attore l'onere di dimostrare quale difetto aveva cagionato l'incendio e distruzione della macchina, poiché l'epoca a cui risale tale acquisto consente l'applicazione della presunzione sopra richiamata, circa l'esistenza del difetto sin dalla consegna del bene, evidentemente occulto.
La difesa della società convenuta si è limitata ad affermare la propria estraneità ai fatti, assumendo che spettava all'attore fornire elementi di prova da cui desumere il difetto di conformità e ciò al fine di superare la presunzione di cui all'art. 129 co. 2 Cod. Cons..
pagina 4 di 7 La tesi è errata e sconta il richiamo ad una normativa e giurisprudenza non più attuale, superata dalle modifiche apportate dal D.Lgs 170/2021, che non solo ha modificato l'originaria formulazione dell'art. 135, ma ha ulteriormente rafforzato la tutela del consumatore, confermando la responsabilità del venditore, nel caso in cui il difetto di conformità si manifesti entro due anni dalla consegna del bene ( art. 133 ), e ampliando il termine della presunzione relativa, da sei mei, come originariamente stabilito dall'art. 132 co. 3 Cod. Cons., ad un anno;
il richiamo ai criteri generali di cui all'art. 129 Cod. Cons. laddove stabilisce quali condizioni debbano ricorrere affinchè il bene sia conforme al contratto, non è quindi argomento dirimente, posto che la disciplina consumeristica regola in modo stringente la tutela del consumatore rispetto all'insorgenza di vizi e difetti del bene;
tutela non assoluta, ma mitigata da un sistema di presunzioni relative, che spetta al venditore superare allegando fatti e circostanze a proprio favore, che in ragione della posizione professionale e delle competenze specifiche di settore, appare in condizione di fornire con maggior facilità rispetto al consumatore medio ( in punto :“ Il codice del consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art.132 terzo comma, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data “ C.Cass. 3695/2022).
L'attore ha quindi assolto ai propri oneri probatori, descrivendo e documentando il sinistro, avvenuto poco più di un mese dopo l'acquisto del veicolo, fra l'altro, come correttamente osservato, con un chilometraggio contenuto ed in linea con la data di immatricolazione risalente al 10.3.2016, e provvedendo altresì all'immediata denuncia dell'accaduto.
In assenza di elementi di prova contrari, che era onere della convenuta fornire, la domanda principale dell'attore, avente ad oggetto la consegna in sostituzione di un veicolo identico per modello e valore a quello andato distrutto, deve essere accolta;
è evidente che non sia praticabile la riparazione o ripristino della macchina, mentre la sostituzione del bene è contemplata tra i rimedi di cui ha diritto il consumatore ( art. 135 bis Cod. Cons. ).
Occorre infine verificare la domanda di danni promossi, quantificati in €. 10.000,00 per danni morali, conseguenti al sinistro e €. 6.713,92 a titolo di rimborso dei beni andati distrutti e per le spese di noleggio e custodia che si assume sostenute.
Con riguardo alla prima voce di danno, il PO allegava in citazione malessere, ansia ed insonnia insorta nel periodo successivo al sinistro;
risulta poi documentato che sia stato sottoposto a visita neurologica, che consigliava una visita psichiatrica di cui però non vi è traccia.
E' comprensibile e credibile che il sinistro, obiettivamente grave, abbia provocato un notevole spavento e stress nell'attore, che solo grazie alla prontezza di riflessi, riusciva ad accostare ed uscire subito dall'abitacolo del veicolo, evitava danni alla persona;
la documentazione medica in atti è datata in pagina 5 di 7 epoca di poco successiva all'incendio ( 8.8.2022 ), oltre ad un referto del marzo 2023 rilasciato dal neurologo, che diagnosticava una sospetta diagnosi di disturbo dell'adattamento e depressione, accompagnata da crisi di panico.
Ciò significa che l'incidente ha inciso, pregiudicandola in modo significativo, nella vita e salute dell'attore, cagionando un apprezzabile stato di angoscia che ha reso necessario il ricorso a cure mediche e all'assunzione di farmaci descritti nella certificazione del neurologo, destinati a curare ansia e il panico.
Deve quindi essere riconosciuto un danno morale conseguente al trauma subito, che si ritiene però equo contenere nella minore somma di €. 5.000,00; non vi è prova che quanto accaduto abbia determinato una malattia grave di tipo psichiatrico ovvero abbia comunque reso necessario il ricorso a cure mediche o farmacologiche ulteriori rispetto a quelle consigliate nel referto.
L'importo liquidato in via equitativa deve ritenersi comprensivo di interessi e rivalutazione.
Quanto al rimborso delle spese sostenute e delle perdite subite, si osserva quanto segue.
Circa il valore dei beni andati distrutti, non vi è prova che il PO avesse in auto beni e capi di abbigliamento (come descritto a pag. 11 della citazione) per un valore “ stimabile “ di €. 4.000,00, fra cui scarpe e magliette griffate, un iphone 13 e un mac book;
è credibile, peraltro, che l'incendio abbia distrutto tutto quanto era custodito in auto, senza che l'attore abbia avuto il tempo sufficiente per portarle con sé; la dinamica descritta e lo stato dell'auto rendono verosimile che l'attore sia sceso in fretta senza preoccuparsi d'altro.
Appare quindi stimabile in via equitativa una perdita di beni quantificabile nel valore di €. 1.000,00, tenuto conto che generalmente in un veicolo vengono conservati attrezzi per la cura e manutenzione della macchina ed il cambio gomme ( generalmente anche la gomma di scorta, però non citata ), oltre a generi di conforto per il viaggio;
tale importo appare congruo e comprensivo di interessi e rivalutazione.
Circa, infine, alle spese di noleggio, per tale voce di danno è stato quantificato un importo di €.
2.173,92; va peraltro osservato che parte dei documenti prodotti ( fatture Sharenow ), attengono ad un noleggio auto a favore di tale NE MI DA, residente in Via Onorato Vigliani;
tali spese non riguardano quindi l'attore e non vi è prova di una connessione tra il noleggio e la sua persona;
le spese di noleggio debbono quindi essere ridotte a €. 1.139,96 ( €. 940,00 + €. 199,00 Parte_2
Leasys ), come da fatture prodotte.
Va ancora osservato in proposito che parte convenuta contestava che non vi fosse prova circa la necessità di auto sostitutiva, senza peraltro considerare che il PO è rimasto senza auto e ha provveduto ad effettuare scelte obbligate e ragionevoli in mancanza di altri mezzi di trasporto. pagina 6 di 7 I danni risarcibili debbono quindi essere quantificati in €. 5.000,00 per danni morali, oltre a €. 2.139,96, di cui €. 1.000,00 in via equitativa per i beni andati distruttori e €. 1.139,96 per spese di noleggio.
Sulle spese di noleggio, quale debito di valore, deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria e gli interessi, secondo i criteri di cui alla sentenza delle Sezioni Unite 1712/95.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta;
la quantificazione, in assenza di notula, deve tenere conto dei valori di cui allo scaglione da €. 5.001,00 a €. 26.000,00, tenuto conto del decisum, con liquidazione delle quattro fasi del giudizio e riduzione al minimo per quella istruttoria limitata alle sole memorie.
Il quantum è pari a €. 4.237,00 per onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara tenuta e condanna a fornire a CP_1 Parte_1
, in sostituzione del veicolo distrutto, un'autovettura modello BMW Serie 1 116 D Efficient
[...] di valore pari a €. 16.200,00. CP_2
Dichiara tenuta e condanna al risarcimento a favore di dei danni morali e CP_1 Parte_1 per la perdita di beni, che si quantificano in via equitativa in €. 6.000,00, comprensivi di rivalutazione ed interessi, oltre interessi legali sull'intera somma liquidata dalla data dell'odierna pronuncia al saldo.
Dichiara tenuta e condanna al risarcimento a favore di dei danni per spese CP_1 Parte_1 di noleggio che si quantificano in €. 1.139,96, oltre interessi corrispettivi al tasso legale e rivalutazione monetaria, dal dì del sinistro e sino all'odierna sentenza, oltre interessi legali sulla somma così risultante dalla data dell'odierna pronuncia al saldo.
Dichiara tenuta e condanna a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
4.237,00 per onorari, €. 518,00 per spese, oltre Iva, se dovuta ex lege, Cpa e 15 % per spese generali.
Così deciso in Torino, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Cristina Dughetti
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