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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/05/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 19/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. CAUDULLO DINO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore, rappresentato ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa
IOCULANO GIUSEPPA ANTONIETTA, resistente,
OGGETTO: risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine degli insegnati di religione cattolica
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 05/01/2024 , Parte_1
insegnante di religione cattolica a tempo determinato, ha adito il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, per sentir accertare e dichiarare la abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato e, per l'effetto, condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento del danno nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966, o nella diversa misura ritenuta di Giustizia, oltre accessori di legge.
Ha esposto di aver stipulato svariati contratti a termine con il Controparte_1
per gli anni scolastici 2008/2009 - 2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013 - 2013/2014 -
2014/2015- 2015/2016 - 2016/2017 – 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 -2021/2022- 2022/2023 – 2023/2024 con scadenza al 31 agosto e per un periodo complessivo superiore a 36 mesi.
Ha illustrato la normativa sul reclutamento ed il rapporto di lavoro degli insegnanti di religione cattolica ai sensi della legge n. 186/2003, dolendosi dell'illegittimità dei contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di religione cattolica per abuso reiterato dei contratti a termine, in violazione della clausola 5 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione in subiecta materia.
Il , nel costituirsi tempestivamente, ha confutato Controparte_1
in fatto e in diritto l'avversa prospettazione, eccependo anche la prescrizione decennale delle pretese risarcitorie con riferimento ai contratti stipulati precedentemente al
01.09.2013.
2- La domanda ha ad oggetto il diritto al risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine dell'insegnamento precario di religione cattolica stante il superamento dei 36 mesi.
La ricorrente ha esposto di aver insegnato religione in virtù di plurimi incarichi annuali su posti vacanti e disponibili nell' a.s. 2008/2009 e continuativamente dall' a.s.
2010/2011 al 2023/24.
Cont
3- Preliminarmente si osserva che è infondata l'eccezione di prescrizione svolta dal , atteso che, come recentemente ritenuto dalla Suprema Corte, “Nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cd. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente ( cfr n. 34741 del 12.12.2023).
Sicchè, essendo l'ultimo contratto a termine cui si fa riferimento in ricorso ( giudizio promosso in data 05.01.2024) quello del 2023/24, non può parlarsi di una prescrizione, neppure in ordine ai singoli contratti più risalenti, la cui esistenza può assumere rilievo anche per quel che interessa il momento della quantificazione del pregiudizio.
4- In merito alla illegittimità dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione, occorre richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le pronunce della Corte di Cassazione che, recependo quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, hanno così ritenuto: “ Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui
l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per
l'accesso ai ruoli ( Cassazione n. 18698/2022).
La S.C. ha ritenuto, quindi, che chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario. L'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive. Chi abbia lavorato con incarichi annuali di docenza a termine discontinui a causa di un'eccedenza rispetto al fabbisogno che non abbia consentito il rinnovo automatico previsto dalla contrattazione collettiva matura parimenti il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario, se in concreto abbia lavorato per un periodo superiore a tre annualità, sulla base di incarichi non infrannuali (cfr Cass. n. 24761/2022, Cass. n. 1935/2022).
Per la quantificazione del danno risarcibile per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, fatta salva la possibilità per il lavoratore di provare il maggior pregiudizio subito, soccorrono i criteri dettati dalle SS.UU. della Corte di Cassazione nella sentenza 15/3/2016 n. 5072, che consentono il ricorso ai parametri dettati dall'art. 32 comma 5 L. 183/2010 per la quantificazione del danno comunitario con valenza sanzionatoria, determinato tra un minimo e un massimo;
a seguito dell'abrogazione del richiamato art. 32, il riferimento deve essere sostituito, ratione temporis, dall'omologa disposizione dell'art. 28 comma 2 d.lgs. n. 81/2015, secondo il quale
"Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità' ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro".
5- Riportando i superiori principi di diritto al caso di specie, deve osservarsi che la ricorrente ha dedotto e documentato di aver assunto incarichi di docenza annuali, sino al 31 agosto, a partire dall'anno 2008/2009 e continuativamente dal 2010/2011 sino al
2023/2024, dando, quindi, dimostrazione di aver in concreto lavorato per un periodo superiore a tre annualità, sulla base di incarichi non infrannuali.
Risulta pacifico che, per gli anni indicati in ricorso e sino all'anno 2024, non sia stato bandito alcun concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di insegnanti di religione cattolica, così come è incontestato che la ricorrente non sia stata stabilizzata.
Sicché, alla luce dei principi sopra esposti, dopo la decorrenza del triennio per cui vi è il limite dell'abuso comunitario, va accertata un'abusiva reiterazione dei contratti a termine, con conseguente diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno.
Essendosi verificato un abusivo utilizzo dello strumento negoziale e quindi una fattispecie generatrice di danno, in aderenza ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, deve farsi ricorso al sistema dell'agevolazione probatoria propria del c.d. “danno comunitario”, essendosi consumato un caso di abusiva reiterazione dei contratti a termine a opera della parte datoriale.
Quanto, poi, alla circostanza che la ricorrente abbia partecipato al concorso pubblico riservato ai docenti di religione cattolica con più di 36 mesi di servizio a tempo determinato indetto con DDG 1328/2024, ritiene il Tribunale che ciò non preclusa il riconoscimento del danno.
Con il DDG 1328/2024 è stata indetta una procedura concorsuale straordinaria su base regionale, per esami e titoli, riservata agli insegnanti di religione cattolica ai sensi dell'art.
1-bis, comma 2, del decreto legge 29 ottobre 2019, n.126, per l'accesso ai ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, della scuola secondaria di primo e secondo grado. La procedura è finalizzata alla copertura di n.
2.336 posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025, determinati a norma dell'art.2 della legge 18 luglio 2003, n.186, e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento delle graduatorie di merito. Il concorso si articola nella prova orale didattico-metodologica e nella successiva valutazione dell'anzianità di servizio e dei titoli di qualificazione professionale ( art.5)
In tema di efficacia sanante dell'abuso dei contratti a termine nel caso di successiva immissione in ruolo del docente interessato dall'abuso, la Cassazione, con la sentenza citata n.18698 del 2022, riguardante proprio l'illegittima reiterazione dei contratti a termine dei docenti di religione, ha precisato che i diritti risarcitori di questi ultimi
“restano altresì indifferenti all'eventuale successiva immissione in ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità”(cfr. punto 12 della motivazione).
La Corte ha richiamato nello specifico il proprio precedente n.14815 del 2021, secondo cui “in tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive;
ne consegue che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo
2020, C-103/18 e C-429/18 – non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice
"chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria” (cfr. Cass. Sentenza n.
14815 del 27/05/2021).
Tali essendo i principi affermati dalla Suprema Corte, da cui non vi è motivo di discostarsi, ritiene il Tribunale che il concorso straordinario indetto nel 2024, sopra richiamato, pur essendo stato riservato e ai docenti precari di religione che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi, non possa spiegare efficacia sanante dell'abuso già realizzatosi, in quanto non si tratta di una procedura che comporta l'automatica stabilizzazione dei docenti (ad esempio, con il semplice scorrimento delle graduatorie), o comunque che offre “già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive)”, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità; si tratta invece di una procedura di tipo concorsuale, per titoli ed esami, per quanto agevolata e straordinaria, che comporta un esame orale didattico-metodologico, oltre che la valutazione dell'anzianità di servizio e dei titoli di qualificazione professionale.
Questa procedura, pertanto, non garantisce l'immissione in ruolo e non offre già ex ante alcuna ragionevole certezza di stabilizzazione, comportando il superamento di una vera e propria selezione di merito (con valutazione di anzianità professionale e titoli, nonché prova orale didattico-metodologica), in ragione della capacità e della professionalità del docente. Ciò posto, deve escludersi che l'immissione in ruolo a seguito di detta procedura possa spiegare effetto sanante della già realizzatasi reiterazione abusiva dei contratti a termine.
6- Ai fini della liquidazione del danno, occorre fare riferimento, non più all'art. 28, comma
2, del d.lgs. n. 81 del 2015, ma alla novella di cui all'articolo 12 del DL n. 131/24
(convertito dalla legge n. 14 novembre 2024, n. 166), che ha innovato l'articolo 36 del d.lgs. n. 165/01, stabilendo che «nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto».
Ciò posto, tenuto conto della gravità della violazione, in ragione del numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e della durata complessiva del rapporto, nell'ottica di introdurre un criterio di quantificazione il più possibile obiettivo, si ritiene equa la liquidazione dell'indennità risarcitoria in ragione di circa 1 mensilità per ogni anno di precariato successivo al limite dei 36 mesi.
Deve essere quindi riconosciuto all'odierna ricorrente un risarcimento del danno pari a n. 11 (undici) mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. in godimento alla data del deposito del ricorso, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi fino al saldo effettivo.
7- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai minimi di tariffa in ragione della durata del giudizio e della serialità del contenzioso, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 19/2024 RG, così provvede:
1) accerta il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione di contratti a termine;
2) condanna, per l'effetto, il resistente in persona del Ministro pro tempore al CP_1
pagamento, in favore della ricorrente, del risarcimento del danno in misura pari a 11
(undici) mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi fino al saldo effettivo;
3) condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquidano in euro 118,50 per spese ed euro € 2.695,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario avv. Dino Caudullo.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 07/05/2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano