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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/07/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile, composta dai signori Magistrati
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott.ssa Alida Marinuzzi Consigliere relatore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 550/2019 R.G., promossa in questo grado di giudizio
DA
, entrambi rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Fabio Gervasi
APPELLANTI
CONTRO
con sede in Roma, Via Controparte_1
Mario Carucci n. 131, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Melia Maria Pia
APPELLATO
Conclusioni per gli appellanti: VOGLIA L'ILL.MA CORTE D'APPELLO DI PALERMO Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Preliminarmente, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art 283 c.p.c.; Ritenere e dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento del presente atto d'appello, e per l'effetto; Ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la pretesa ingiunta dall'istituto di credito per le causali di cui in parte motiva;
Ritenere e dichiarare infondata ed illegittima la condanna al pagamento delle spese di CTU in danno degli odierni appellanti, nonché la compensazione delle spese di lite, per le causali di cui in parte motiva;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre Iva, Cpa e rimb. spese gen., da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Conclusioni per l'appellata: Voglia la Corte di Appello di Palermo, accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dai Signori
nato ad [...] il [...] ed ivi residente nella Via G. Caruso n. 87 ( ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 dalla Sig.ra nata ad [...] il [...] ed ivi residente nella Via G. Caruso n. 87 (C.F. Parte_2 [...]
[.
[...] ), avverso la sentenza n. 826/2018 pubbl. il 10/08/2018, non notificata, emessa dal Tribunale di C.F._2 Trapani in persona del Giudice Lo Vasco Arianna, nel giudizio recante nr. R.G. 1944/2014. Per l'effetto confermare la sentenza n. 826/18 Tribunale di Trapani in favore di n.q. di procuratrice con rappresentanza Controparte_1 del , in persona del legale rappresentante pro-tempore come sopra Controparte_2 rappresentata, difesa e domiciliata. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di obbligato principale, Parte_1
e , in qualità di fideiussore, proponevano opposizione avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 450/2014, emesso dal Tribunale di Trapani in data 7 maggio 2014, con cui veniva loro ingiunto il pagamento della somma di € 68.407,05 relativa al rapporto di conto corrente affidato n. 10/050680, nonché della somma di € 12.931,41 per il conto corrente n. 10/484058.
A fondamento dell'opposizione, gli opponenti eccepivano, in via preliminare, la mancanza di prova dei presupposti necessari per l'emissione del decreto ingiuntivo. Nel merito, contestavano la legittimità dell'imputazione di poste debitorie connesse all'applicazione di interessi usurari, all'addebito di commissioni di massimo scoperto non dovute e alla capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione della normativa vigente.
In via riconvenzionale, chiedevano altresì la condanna della al risarcimento dei danni CP_3
asseritamente subiti, sia in conseguenza della notifica personale del decreto ingiuntivo ai debitori, in luogo del domicilio eletto, sia per l'illegittima segnalazione a sofferenza presso le centrali rischi.
Si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, resistendo all'opposizione e contestando tutte le domande formulate dagli opponenti, compresa quella risarcitoria.
La causa veniva istruita mediante CTU contabile.
2 All'esito della consulenza, il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 826/2018, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava gli opponenti al pagamento della minor somma di
€ 54.134,83 in favore della Banca. La domanda riconvenzionale veniva rigettata per difetto di prova.
Avverso detta sentenza proponevano appello e , Parte_1 Parte_2
articolando due motivi di gravame. Si costituiva la Controparte_5
, successivamente sostituita, a seguito di contratto di cessione pro
[...] soluto del 29 novembre 2016, dal Controparte_2 rappresentato da in qualità di procuratrice con Controparte_1 rappresentanza.
All'udienza del 28 giugno 2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con il primo motivo, gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 2697 c.c., deducendo che l'Istituto di credito non avrebbe assolto all'onere della prova, non avendo prodotto in giudizio il contratto e gli estratti conto – sia a scalare che riepilogativi – per l'intero svolgimento del rapporto.
La doglianza è infondata.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis: Cass. civ. n. 450/2021; Cass. civ. n. 7895/2020), pur costituendo regola generale la necessità della produzione integrale degli estratti conto, la loro parziale mancanza non comporta automaticamente il rigetto della domanda, potendo il giudice procedere alla ricostruzione del saldo mediante altri mezzi di prova – inclusa la CTU – qualora il quadro istruttorio sia coerente e adeguatamente documentato (cfr. Cass. ord. n. 4718/2022).
Nel caso di specie, con riferimento al conto corrente n. 10/050680, è agli atti la documentazione contrattuale sin dalla lettera di apertura del 1999, comprensiva delle condizioni economiche pattuite e dell'autorizzazione all'apertura del credito. Sono altresì prodotti estratti conto a partire dal 1999, coprenti l'intero arco temporale del rapporto fino
3 alla segnalazione a sofferenza. Tra questi, è incluso un estratto in linea capitale con elenco movimenti da marzo 1999, con saldo iniziale di € 43.129,20.
La CTU ha correttamente ricostruito il saldo a partire da tale data, in assenza di documenti chiari per il periodo antecedente, comunque di scarsa incidenza considerata la posizione inizialmente creditoria del correntista. Sebbene siano state rilevate lacune nella documentazione, ciò non ha impedito la predisposizione di un prospetto alternativo di calcolo che ha espunto le poste non pattuite e applicato interessi al saggio legale, senza capitalizzazione.
Quanto al conto n. 10/484058, risultano anch'essi prodotti il contratto e i relativi estratti conto. Il CTU ha potuto ricostruire il saldo, confermando la corrispondenza con quanto ingiunto, sulla base delle scritture contabili.
Alla luce di quanto esposto, deve escludersi la violazione dell'art. 2697 c.c., avendo la CP_3
fornito prova sufficiente dei crediti azionati, e avendo il CTU elaborato i conteggi sulla base della documentazione disponibile.
Il primo motivo va pertanto rigettato.
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la compensazione delle spese disposta dal
Tribunale, ritenendo ingiustificato il riferimento alla reciproca soccombenza, in assenza di assolvimento dell'onere probatorio da parte della Banca.
Tuttavia, il rigetto del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo. L'appello deve dunque essere integralmente respinto in quanto infondato in fatto e in diritto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.800,00 oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A., a carico degli appellanti e a favore di in qualità di procuratrice con rappresentanza del Controparte_1 [...]
. Controparte_2
Ai sensi dell'art. 13, D.P.R. n. 115/2002, gli appellanti sono altresì tenuti al versamento di ulteriore contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1. Rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 826 del 10 agosto 2018 del Tribunale di Trapani;
2. Condanna gli appellanti a rifondere alla controparte le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.800,00, oltre spese generali nella misura del 15%,
C.P.A. e I.V.A., come per legge;
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'appello.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2025.
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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