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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/12/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 928/2025
Registro Generale Appello Lavoro n. 277/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott. VA LA Presidente dott.ssa MA SA OM Consigliera rel. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 739/2024 del Tribunale di Busto
SI (est. dott.ssa Emanuela Fedele), promossa:
[...]
Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
, , Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
,
[...] Parte_14 Controparte_1 [...]
, , , Parte_15 Parte_16 Parte_17 [...]
, , rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Giardi e Parte_18 Parte_19
RA De VA ed elettivamente domiciliati agli indirizzi telematici dei difensori e Email_1 Email_2 appellanti
CONTRO
rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Strada, Controparte_2
AS OL e NO ET ed elettivamente domiciliata in Milano, via della Posta n. 7, presso lo studio dei difensori appellata
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
1 CONCLUSIONI
APPELLANTI Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, riformare integralmente nel merito, la sentenza di primo grado, per tutti i motivi esposti in premessa, ed accogliere le conclusioni rassegnate nell'originario ricorso introduttivo, se del caso anche ai sensi e per gli effetti dell'art 36 Cost e precisamente, per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza in capo ai ricorrenti del diritto al godimento, a far data dall'assunzione di ciascuno presso la società resistente, di una mensilità a titolo di 13° mensilità/gratifica natalizia e, pertanto, di una retribuzione annua comprensiva della tredicesima mensilità, con maggiorazione degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla sorte capitale dovuta, a titolo di differenze retributive dovute in loro favore;
- Accertare e dichiarare che la 13° mensilità di spettanza ai ricorrenti deve essere calcolata seguendo i dettami di legge, ed in ossequio al costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità e di merito, considerandola anche quale voce retributiva continuativa utile al calcolo del TFR di ciascun ricorrente;
- Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di godere del T.F.R. di loro spettanza che sia comprensivo della quota maturata anche con le 13° mensilità maturate e non godute a far data dalla loro assunzione;
Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, da liquidarsi secondo le tariffe ordinarie di riferimento relative alle “cause di lavoro”, avuto riguardo al “valore indeterminato” della domanda, maggiorando gli onorari in ragione del numero dei ricorrenti, come per legge.
APPELLATA Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ferme e richiamate tutte le domande, eccezioni, deduzioni ed istanze, anche istruttorie, svolte nel primo grado di giudizio, in atti ed a verbale, da intendersi qui integralmente riscritte, contrariis rejectis e previa ogni opportuna declaratoria respingere il ricorso avversario perché infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza del Tribunale del Lavoro di Busto SI n. 739/2024 del 10 gennaio 2025 emessa inter partes a definizione del giudizio di primo grado;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.3.2025, gli appellanti hanno impugnato la sentenza n. 739/2024 del Tribunale di Busto SI che ha respinto il ricorso volto ad accertare il diritto al godimento di una mensilità a titolo di 13^mensilità/gratifica natalizia, con incidenza sul TFR, a far data dalle singole assunzioni e per tutto il periodo di vigenza del Contratto Collettivo Aziendale (CCAL) applicato ai loro rapporti di lavoro, previa declaratoria di nullità del c.d. “patto di conglobamento”, nello stesso contenuto.
Il Tribunale ha respinto il ricorso sostenendo che la disciplina dell'Accordo interconfederale del
1946 - su cui principalmente i lavoratori avevano fondato la loro domanda e che aveva istituito e regolamentato il diritto alla tredicesima nel settore dell'industria e che era stato poi recepito dal
DPR 1070/60 in attuazione della L 741/59- “non” troverebbe applicazione nel settore del
“trasporto”, distinto e diverso da quello dell'industria.
2 A sostegno della non estensibilità dell'accordo interconfederale a settori differenti quale è il trasporto aereo ha richiamato la classificazione delle imprese prevista dall'art. 2195 cc, ribadendo, da una parte, l'applicabilità dell'accordo interconfederale in esame alle sole attività di impresa di cui al n. 1 dell'art. 2195 cc, e, dall'altra parte, la diversa regolamentazione del settore del trasporto aereo attraverso, tra gli altri, l'art. 20, co.3, lett. a, d.lgs. n.148/2015, in materia di ammortizzatori sociali, nonchè gli artt. 17 e 18, d. lgs. 8.4.2003, n. 66, in tema di orario di lavoro.
Escludeva inoltre che la retribuzione conglobata percepita dai lavoratori fosse in contrasto con l'art. 36 Cost.
Infine, premesso che la struttura retributiva prevista dal contratto individuale, ed esposta nei cedolini paga, rifletteva esattamente quella del contratto collettivo come negoziata dai sindacati, escludeva che si potesse parlare di patto di conglobamento avendo i lavoratori “evidenza delle singole voci e dei singoli importi che compongono la retribuzione e possono verificare la corrispondenza tra quanto esposto in cedolino e quanto previsto in contratto”.
Gli appellanti censurano la sentenza con plurimi motivi.
Con il primo motivo censurano la sentenza nella parte in cui il giudice, nel negare il diritto alla tredicesima ha escluso l'applicabilità al settore del trasporto aereo del DPR 1070/60 ignorando che questo, in attuazione della L. n. 741/59, ha esteso alla generalità dei lavoratori l'istituto della tredicesima già contemplato nell'art. 17 dell'accordo interconfederale per i lavoratori assunti nelle imprese industriali del 27.10.1946.
In particolare, secondo la prospettazione degli appellanti, il giudice ha ignorato il successivo generalizzato riconoscimento normativo del diritto oggetto di causa, come emerge:
-dall'inclusione della tredicesima nella retribuzione assunta – senza distinzione di settori – quale parametro per l'attuazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, ex art. 6 co. I d. lgs. n. 368/2001 (applicabile all'ambito del trasporto aereo ex art. 2), nonchè per il computo dell'indennità di maternità, ex artt. 22 e 23, d. lgs. n. 251/01, pacificamente operante erga omnes, ed anche ai fini della retribuzione delle festività nazionali e del congedo matrimoniale, comprensiva, ex L. 54/90, di “ogni elemento accessorio”;
-dall'art. 203 del D.L. n. 34/2020 (conv. in L. n. 77/2020), che ha espressamente imposto ai vettori con base di servizio in Italia (quale Easyjet) il riconoscimento, ai propri dipendenti, di un salario minimo non inferiore a quello stabilito nel CCNL di settore, stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, comprensivo della tredicesima mensilità.
3 La doglianza prosegue evidenziando come la tredicesima fosse inclusa nella retribuzione, individuata dalla giurisprudenza quale base di calcolo del TFR, ex art. 2120 c.c., nonché tra le somme comunemente erogate dal fondo di garanzia dell' . CP_3
Lamentano, quindi, come erronea, non costituzionalmente orientata e discriminatoria l'interpretazione dell'art. 2195 c.c. fatta dal primo giudice che ha portato ad escludere Easyjet dall'ambito delle imprese industriali soggette all'obbligo di erogazione della tredicesima ai sensi dell'art. 17 del citato Accordo interconfederale, reso cogente dal DPR 1070/1960.
A sostegno richiamano la giurisprudenza di legittimità secondo cui” la disposizione di cui al c 1 della art. 2195 cc – su cui il Tribunale fonda la propria decisione - non ha carattere definitorio, ma sostanzialmente esaurisce ai nn 1e 2 l'ambito della nozione di imprenditore… mediante la previsione delle imprese industriali e rispettivamente di quelle commerciali in senso stretto, sicchè le successive previsioni nei nn 3, 4 e 5 del citato art 2195 cc sono MERE ESEMPLIFICAZIONI, motivate dalla importanza dei rispettivi settori economici, delle categorie generali delineate nei primi due punti” .
Conseguentemente l'attività di trasporto, menzionata al n. 3, non costituisce una fattispecie autonoma, appartenendo alla categoria più generale delle attività industriali, offrendo al pari di queste ultime “beni e/o servizi” -nella specie servizi di trasporto-, distinguendosi da quelle c.d. commerciali.
Ad ulteriore dimostrazione dell'applicabilità al settore del trasporto aereo delle disposizioni dell'accordo interconfederale dei lavoratori dell'industria recepite dal DPR 1070/1960 e concernenti il diritto alla tredicesima, richiamano la copiosa giurisprudenza di legittimità che in più occasioni ha ribadito il carattere “vincolante e generalizzato” di tale istituto e del DPR
1070/1960 in favore dei dipendenti di Alitalia.
Con il secondo motivo lamentano la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., avendo il giudice ignorato ai fini decisori che anche controparte aveva chiesto in via subordinata di dimostrare, attraverso l'audizione dei sindacati stipulanti l'accordo nazionale aziendale applicato dalla resistente, che il diritto alla tredicesima risultava comunque ricompreso nel salario annuale conglobato, sostenendo quindi in punto di fatto che, per quanto -asseritamente non dovuta ope legis- la tredicesima sarebbe stata comunque corrisposta ai lavoratori di Easyjet perché
“contrattualmente” prevista.
Il giudice “non ha neppure considerato che anche i ricorrenti avevano in fondo ricollegato lato sensu la tredicesima alla disciplina del contratto collettivo, sia pure contestandone in parte qua la validità e negando che la clausola relativa al salario conglobato annuale potesse costituire da sola prova dell'avvenuta supposta estinzione della relativa obbligazione di pagamento.”
4 Con il terzo motivo, premesso il diritto per legge al pagamento della tredicesima, eccepiscono l'assenza di prova da parte della società, sulla quale grava il relativo onere, di aver provveduto al relativo pagamento mancando nella busta paga alcun riferimento a detta specifica voce retributiva.
Con il quarto motivo insistono per la nullità della clausola del contratto collettivo relativa al c.d. salario conglobato annuale secondo cui quest'ultimo si compone unicamente di due voci e precisamente il “salario base” e l'“indennità di volo” minima garantita, con la precisazione -tra parentesi- che detto salario deve ritenersi comprensivo delle mensilità aggiuntive e delle altre indennità eventualmente previste dalla legge.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato “non è valido il patto di conglobamento di tutte le voci retributive in una somma complessiva da erogarsi mensilmente, senza che sia enunciato l'importo da erogare per ciascuna voce retributiva” (Cass.1325/2023). Nel caso in esame tale distinzione non è presente nelle buste paga, essendo la clausola estremamente generica.
In ogni caso, il chiarimento inserito tra parentesi secondo cui il salario conglobato debba ritenersi comprensivo delle mensilità aggiuntive e delle altre indennità eventualmente previste dalla legge, integra una mera finzione giuridica e comunque inidonea a rendere valida la clausola.
Accertata la nullità della clausola in questione deve presumersi che i lavoratori abbiamo percepito la sola retribuzione ordinaria, con esclusione della tredicesima.
Con il quinto motivo impugnano la sentenza nella parte in cui il giudice ha respinto la domanda anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Cost., ritenendo il trattamento retributivo annuale in concreto erogato ai dipendenti Easyjet “di maggior favore” rispetto a quello garantito dal CCNL di categoria e, come tale, conforme al dettato costituzionale.
In particolare, evidenziano come “il CCNL vigente alla data del ricorso (luglio 2023), relativo al settore del Trasporto aereo (pacificamente “non” applicato dalla resistente) prevede espressamente il pagamento in favore dei dipendenti, della tredicesima e della quattordicesima, mentre – come si è visto - secondo il Tribunale il contratto collettivo aziendale sottoscritto da
EasyJet “escluderebbe” tali voci, in quanto, per contratto, il salario annuo sarebbe unicamente composto dal salario base e dall'indennità di volo minima garantita, non essendo a suo dire la tredicesima dovuta “per legge”.
In sede di confronto il giudice non ha tenuto conto dei diversi trattamenti retributivi.
Segue un confronto tra qualifiche, mansioni e retribuzioni all'esito del quale gli appellanti evidenziano come la retribuzione annua riconosciuta dal CCNL, a parità di mansioni ed anzianità, sia di gran lunga superiore a quella riconosciuta agli appellanti.
Concludono evidenziando come le retribuzioni percepite dagli appellanti non rispettino i canoni di
“sufficienza” e “proporzionalità”, di cui all'art 36 Cost..
5 Si è costituita la società chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
La questione è stata già decisa da questa Corte, con esito favorevole ai lavoratori, con la sentenza n. 926/2025, le cui motivazioni si condividono e qui si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“Sotto l'aspetto fattuale, giova premettere come la retribuzione degli odierni appellanti sia determinata, nei contratti individuali di lavoro, in un importo lordo complessivo annuo
(denominato “salario conglobato”), composto da un “salario base” e dell'”indennità di volo minima garantita”, erogato in dodici rate mensili di pari importo.
È documentale e pacifico che, in attuazione di tali pattuizioni, alle dodici erogazioni previste non se ne sia aggiunta una tredicesima, né sia stata indicata nelle buste paga alcuna quota di retribuzione, ad essa riferita.
La struttura retributiva così delineata appare conforme agli accordi collettivi aziendali succedutisi nel tempo, secondo cui “il salario conglobato annuale è composto dal salario base e dall'indennità di volo minima garantita e sarà corrisposto in 12 mensilità (da considerarsi comprensive di mensilità aggiuntive eventualmente previste dalla normativa vigente)” (v. artt. 19,
CCAL 01-06-09 / 30-5-12 e 54, CCAL 01-04-18 / 30-09-21).
Il trattamento praticato, sotto l'aspetto oggetto di causa, da EASYJET nei riguardi degli odierni appellanti si pone in evidente contrasto con la vigente disciplina normativa sotto una pluralità di aspetti, che concorrono nel rendere pienamente fondate l'azione esperita in primo grado e l'odierna impugnazione.
E', infatti, evidente come la datrice di lavoro non abbia erogato a detti dipendenti la tredicesima mensilità.
La società ha, in proposito, sostenuto che la voce in esame sarebbe stata legittimamente inclusa nelle dodici rate annuali effettivamente corrisposte, pattuite come omnicomprensive.
Data l'assenza di erogazioni specificamente qualificate con riferimento alla tredicesima, siffatta condotta potrebbe trovare spiegazione unicamente con la pattuizione – su base individuale o collettiva – di un conglobamento, tuttavia certamente nulla per difetto dei presupposti richiesti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio.
Per ragioni di priorità logica, tale aspetto della controversia, benché trattato nel secondo motivo di gravame, va trattato prioritariamente.
Se, infatti, nessun patto di conglobamento fosse nel caso di specie ravvisabile, come sostenuto da parte appellata, questa allora sarebbe certamente tenuta, in base alle disposizioni normative che
6 verranno di seguito esaminate, a pagare la tredicesima in aggiunta alle dodici mensilità previste nei contratti individuali e nei citati accordi aziendali.
Viceversa, l'inclusione della tredicesima nei ratei mensili effettivamente erogati sarebbe sicuramente illegittima, in mancanza della specifica pattuizione – con indicazione delle singole componenti della prestazione patrimoniale complessiva – che sola potrebbe sorreggerla.
E' invalso, infatti, il principio secondo il quale “il patto di conglobamento nella retribuzione di corrispettivi ulteriormente dovuti al lavoratore subordinato per legge o per contratto (quali la tredicesima mensilità, il compenso per le ferie e per le festività) è valido solo se dal patto risultino gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva, poiché solo in tal caso è superabile la presunzione che il compenso convenuto è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria e si rende possibile il controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto, senza tuttavia la necessità di una specificazione anche degli importi corrispondenti agli istituti conglobati” (Cass.
23.1.2018, n. 1644; conf. Cass. 7.4.2010, n. 8255).
Nessuna dettagliata previsione delle voci incluse nei ratei mensili pagati agli appellanti da
EASYJET appare desumibile dai contratti individuali, né dai citati CCAL, i quali si limitano alla generica – e come tale del tutto inidonea – previsione secondo cui le dodici mensilità erogate dalla società devono “considerarsi comprensive di mensilità aggiuntive eventualmente previste dalla normativa vigente”.
Giova, in proposito, evidenziare come l'odierna appellata – avendo sempre negato che la tredicesima sia garantita ai propri dipendenti dal vigente ordinamento – non possa coerentemente sostenere che ad essa faccia riferimento la clausola collettiva appena riportata, la quale ricomprende nel salario mensile quelle mensilità aggiuntive che siano stabilite (peraltro solo
“eventualmente” e quindi in modo del tutto indefinito) da norma di Legge.
Certo è che la previsione in esame, al pari degli accordi individuali, non indica con la specificità, richiesta dalla stabile giurisprudenza sopra richiamata, quali siano le componenti del salario annuale complessivo, non a caso definito dalle parti collettive come “conglobato”.
Se l'intento di conglobamento vi è stato, la sua attuazione non è avvenuta in modo conforme ai principi che regolano la materia, posti a tutela del dipendente e della possibilità di “controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto” (così' Cass. 8255/2010, cit.).
Se, invece, l'ipotesi di conglobamento non ricorre, allora viene in esame – e va applicato al caso di specie – l'obbligo datoriale di pagamento della tredicesima, stabilito dal vigente ordinamento.
7 Si torna, quindi, al primo motivo di gravame, con il quale gli odierni appellanti hanno sostenuto, in modo pienamente condivisibile, l'esistenza di un composito e coerente quadro normativo a sostegno del diritto azionato in primo grado.
Esso trova il suo fondamento nell'art. 17 dell'Accordo interconfederale del 27.10.46, reso cogente erga omnes dal DPR 1070/60 (in attuazione della delega ex l. n. 741/59), riferito al “settore industriale”, da intendersi – per consolidata giurisprudenza – come comprensivo delle imprese fornitrici di servizi, come quelle di trasporto.
Tale disposizione prevede, infatti, che “agli operai in servizio alla data di applicazione del presente accordo, la liquidazione della gratifica natalizia sarà effettuata, per ciascun anno e a partire dal 1946, nella misura di 200 ore della retribuzione globale di fatto”.
L'articolo unico del citato DPR n. 1070/1960, a propria volta stabilisce che:
“i rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati il concordato interconfederale 27 ottobre 1946, relativo alla disciplina del trattamento economico dei lavoratori dell'industria, e l'accordo per la determinazione dei criteri di calcolo degli indici del costo della vita, di cui al verbale 5 novembre 1946, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del concordato e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali”.
È noto come, secondo l'art. 2195, c.c., le imprese soggette all'obbligo di iscrizione nell'apposito registro, siano quelle che esercitino le attività così enumerate:
“1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un'attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti”.
Si è, nel tempo, consolidata in dottrina e in giurisprudenza l'interpretazione secondo cui le attività elencate ai numeri 3, 4 e 5 di tale disposizione sono prive di autonomia concettuale rispetto a quelle menzionate nei primi due, rappresentandone unicamente una specificazione.
Il rapporto di continenza fra i settori menzionati ai nn. 1 e 2 e quelli descritti nel prosieguo della norma è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza, che ha sempre qualificato come industriale, non solo l'attività volta alla produzione di beni mediante la trasformazione di elementi preesistenti, ma anche quella diretta alla fornitura di servizi, che anch'essa si traduce nella creazione di ricchezza e di nuove utilità (v. ad es. Cass. 1727/2006, 735/2006, 4421/1995,
8837/1987).
8 Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 197 del 10.1.1992,
“le imprese svolgenti le attività di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 2195 cod. civ. o un'attività ausiliaria delle predette, occorre far riferimento - al fine di stabilire se un'impresa abbia o no carattere industriale - ai criteri generali desumibili dall'art. 2195 citato, che, senza perseguire alcun intento definitorio, esaurisce nei nn. 1 e 2 del primo comma l'ambito della nozione d'imprenditore mediate la previsione delle imprese (dirette alla produzione di beni e servizi) e imprese in senso stretto (intermediarie nella circolazione dei beni) configurandosi le successive previsioni dei nn. 3, 4 e 5 come mere specificazioni delle due dette categorie generali.
Pertanto - costituendo attività industriale, ai sensi del citato art. 2195 n. 1, anche l'attività che
(nella sussistenza dei requisiti della professionalità, economicità ed organizzazione) consista nella produzione di un servizio avente ad oggetto una nuova utilità economica” (conf. Cass. 4932/1995;
Cass. 6345/2001; Cass. 4535/2004; Cass. 6012/2015).
Con particolare riguardo al settore del trasporto aereo, è stata sancita la natura industriale – agli specifici “fini dell'applicazione del concordato interconfederale del 27 ottobre 1946, esteso erga omnes con d. p. r. 28 luglio 1960, n. 1070, che prevede per il settore dell'industria l'istituto della tredicesima mensilità” – di un'azienda aeroportuale, gestita dalla società “Aeroporti di Roma”
(in tal senso, Cass. 22.6.1992, n. 7599).
Analoga affermazione è stata compiuta dal Supremo Collegio relativamente all'attività imprenditoriale di , alla quale è stato ritenuto Controparte_4 applicabile il “criterio di computo della tredicesima mensilità dettato – richiamando la - dall'accordo interconfederale per l'industria 27 ottobre 1946, esteso erga omnes con d.P.R. 28 luglio 1960, n. 1070” (Cass. 15.1.2013, n. 813).
L'applicazione di tali principi, cui il Collegio intende uniformarsi, al caso di specie consente di ritenere l'odierna appellata certamente soggetta all'obbligo di riconoscimento della tredicesima mensilità, la cui portata imperativa ed inderogabile è stata condivisibilmente affermata – nella specifica materia oggetto di causa – dalla giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione ha, infatti, sancito che “la natura pattizia della tredicesima mensilità non esclude la illegittimità della disciplina collettiva, che, adottando ai fini del suo computo una nozione di retribuzione più ristretta rispetto a quella prevista per altri istituti, deroghi in peius per il lavoratore la norma imperativa dell'art. 17, cpv., dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946
(recepito nel d. p. r. 28 luglio 1960, n. 1070, ai sensi della l. 14 luglio 1959, n. 741), che prevede, per gli impiegati delle imprese industriali, la corresponsione della tredicesima mensilità” (Cass.
24.6.1981, n. 4119).
9 Certamente nessuna facoltà derogatoria peggiorativa può ricondursi al citato CCAL, in mancanza dei presupposti di cui all'art. 8, co. I, DL n. 138 del 2011, conv. con l. n. 148 del 2011, in presenza dei quali la costante giurisprudenza ammette la riduzione di retribuzione da parte di un contratto di prossimità.
Come affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 27764 del 2.10.2023, “l'accordo sindacale di prossimità, ex art. 8, comma 1, d.l. n. 138 del 2011, conv. con l. n. 148 del 2011, è configurabile solo ove concorrano tutti gli specifici presupposti ai quali la norma lo condiziona, stante il suo carattere eccezionale evidenziato dalla possibilità che esso, a differenza dell'ordinario contratto aziendale, deroghi alle disposizioni di legge e di contratto collettivo con efficacia generale nei confronti di tutti i lavoratori interessati”: presupposti non ravvisabili nel caso di specie nei termini indicati dal S.C. con ord. 21294/2024, secondo cui la “riduzione retributiva - … - stabilita da un accordo aziendale è illegittima se non è accompagnata da una contestuale riorganizzazione complessiva del lavoro” (nello stesso senso, v. Cass. 10.11.2021, n. 33131).
La disciplina così stabilita, erga omnes, dalle citate disposizioni di Legge trova plurimi riscontri nel restante quadro normativo, che in ogni sede conferma la spettanza normativa della tredicesima mensilità.
È noto, infatti come l'art. 6 co. I d. lgs. n. 368/2001 (applicabile all'ambito del trasporto aereo ex art. 2 del medesimo d. lgs.), espressamente includa la tredicesima nella retribuzione, assunta quale parametro per l'attuazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato.
A loro volta, gli artt. 22 e 23, d. lgs. n. 151/01 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge
8 marzo 2000, n. 53”), includono espressamente la tredicesima nella base di calcolo utile al computo dell'indennità di maternità per la generalità delle lavoratrici dipendenti.
In particolare, l'art. 23 d. lgs. cit., stabilisce:
“1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice”.
10 Gli artt. 1, 2 bis e 4 L. 113/2024 stabiliscono, poi, l'erogazione dell'“indennità di 100,00 Euro”, introdotta in favore di tutti i dipendenti, “unitamente alla tredicesima mensilità”, così confermando la portata generale del diritto a quest'ultima voce retributiva.
Né la valenza interpretativa di tale disposizione è scalfita dall'avvenuto pagamento della prevista indennità, ad opera dell'odierna appellata, unitamente alla mensilità di dicembre: la citata erogazione di € 100,00 non forma, infatti, oggetto della presente decisione, a sostegno della quale rileva, invece, evidenziare la pluralità di fonti normative che assumono – quale presupposto delle più variegate disposizioni – la generalizzata spettanza della tredicesima ad ogni categoria di lavoratori subordinati.
La prospettiva sistematica conferma, pertanto, pienamente l'esistenza di un obbligo generale di erogazione della tredicesima mensilità in capo ai datori di lavoro subordinato, non derogabile mediante pattuizioni collettive o individuali, come quelle in base alle quali EASYJET ha di fatto omesso i pagamenti, dovuti al titolo per cui è causa.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in riforma della gravata sentenza, va accertato il diritto degli appellanti al pagamento della tredicesima mensilità, quale voce retributiva continuativa pacificamente utile al calcolo del TFR, a far tempo dalle rispettive date di assunzione, con l'aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Risulta assorbito e superato ogni ulteriore profilo, in lite dedotto dalle parti, con particolare riferimento alla lamentata violazione dei principi di “sufficienza” e “proporzionalità” della retribuzione ex art. 36, Cost..”
Le argomentazioni sin qui riportate rispondono integralmente ai motivi di appello e sono dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, con conseguente rigetto dell'appello.
In ragione della particolarità e novità della fattispecie, le spese processuali del doppio grado vanno compensate per metà con condanna della società soccombente alla restante metà liquidata come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, del numero delle parti (primo grado: € 3.700, maggiorato del 30% ( € 1.110,00) per ciascuno dei primi dieci appellanti e del 10% (€ 370,00) per i successivi per un totale di € 18.130; appello: € 3.500, maggiorato del 30% ( € 1.050,00) per ciascuno dei primi dieci appellanti ulteriori rispetto al primo e del 10% (€ 350,00) per i successivi, per un totale di € 17.150,00 = TOT complessivo €
35.280,00:2=€ 17.640,00).
P.Q.M.
11 In riforma della sentenza n. 739/2024 del Tribunale di Busto SI accerta il diritto degli appellanti al pagamento della tredicesima mensilità, quale voce retributiva continuativa utile al calcolo del TFR, a far tempo dalle rispettive date di assunzione, con l'aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Compensa le spese del doppio grado per il 50% e condanna l'appellata alla rifusione del restante
50% che liquida in complessivi € 17.640,00 oltre rimborso forfetario e oneri di legge.
Milano, 26.11.2025
La Consigliera est. Il Presidente
MA SA OM VA LA
12
Registro Generale Appello Lavoro n. 277/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott. VA LA Presidente dott.ssa MA SA OM Consigliera rel. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 739/2024 del Tribunale di Busto
SI (est. dott.ssa Emanuela Fedele), promossa:
[...]
Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
, , Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
,
[...] Parte_14 Controparte_1 [...]
, , , Parte_15 Parte_16 Parte_17 [...]
, , rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Giardi e Parte_18 Parte_19
RA De VA ed elettivamente domiciliati agli indirizzi telematici dei difensori e Email_1 Email_2 appellanti
CONTRO
rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Strada, Controparte_2
AS OL e NO ET ed elettivamente domiciliata in Milano, via della Posta n. 7, presso lo studio dei difensori appellata
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
1 CONCLUSIONI
APPELLANTI Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, riformare integralmente nel merito, la sentenza di primo grado, per tutti i motivi esposti in premessa, ed accogliere le conclusioni rassegnate nell'originario ricorso introduttivo, se del caso anche ai sensi e per gli effetti dell'art 36 Cost e precisamente, per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza in capo ai ricorrenti del diritto al godimento, a far data dall'assunzione di ciascuno presso la società resistente, di una mensilità a titolo di 13° mensilità/gratifica natalizia e, pertanto, di una retribuzione annua comprensiva della tredicesima mensilità, con maggiorazione degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla sorte capitale dovuta, a titolo di differenze retributive dovute in loro favore;
- Accertare e dichiarare che la 13° mensilità di spettanza ai ricorrenti deve essere calcolata seguendo i dettami di legge, ed in ossequio al costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità e di merito, considerandola anche quale voce retributiva continuativa utile al calcolo del TFR di ciascun ricorrente;
- Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di godere del T.F.R. di loro spettanza che sia comprensivo della quota maturata anche con le 13° mensilità maturate e non godute a far data dalla loro assunzione;
Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, da liquidarsi secondo le tariffe ordinarie di riferimento relative alle “cause di lavoro”, avuto riguardo al “valore indeterminato” della domanda, maggiorando gli onorari in ragione del numero dei ricorrenti, come per legge.
APPELLATA Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ferme e richiamate tutte le domande, eccezioni, deduzioni ed istanze, anche istruttorie, svolte nel primo grado di giudizio, in atti ed a verbale, da intendersi qui integralmente riscritte, contrariis rejectis e previa ogni opportuna declaratoria respingere il ricorso avversario perché infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza del Tribunale del Lavoro di Busto SI n. 739/2024 del 10 gennaio 2025 emessa inter partes a definizione del giudizio di primo grado;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.3.2025, gli appellanti hanno impugnato la sentenza n. 739/2024 del Tribunale di Busto SI che ha respinto il ricorso volto ad accertare il diritto al godimento di una mensilità a titolo di 13^mensilità/gratifica natalizia, con incidenza sul TFR, a far data dalle singole assunzioni e per tutto il periodo di vigenza del Contratto Collettivo Aziendale (CCAL) applicato ai loro rapporti di lavoro, previa declaratoria di nullità del c.d. “patto di conglobamento”, nello stesso contenuto.
Il Tribunale ha respinto il ricorso sostenendo che la disciplina dell'Accordo interconfederale del
1946 - su cui principalmente i lavoratori avevano fondato la loro domanda e che aveva istituito e regolamentato il diritto alla tredicesima nel settore dell'industria e che era stato poi recepito dal
DPR 1070/60 in attuazione della L 741/59- “non” troverebbe applicazione nel settore del
“trasporto”, distinto e diverso da quello dell'industria.
2 A sostegno della non estensibilità dell'accordo interconfederale a settori differenti quale è il trasporto aereo ha richiamato la classificazione delle imprese prevista dall'art. 2195 cc, ribadendo, da una parte, l'applicabilità dell'accordo interconfederale in esame alle sole attività di impresa di cui al n. 1 dell'art. 2195 cc, e, dall'altra parte, la diversa regolamentazione del settore del trasporto aereo attraverso, tra gli altri, l'art. 20, co.3, lett. a, d.lgs. n.148/2015, in materia di ammortizzatori sociali, nonchè gli artt. 17 e 18, d. lgs. 8.4.2003, n. 66, in tema di orario di lavoro.
Escludeva inoltre che la retribuzione conglobata percepita dai lavoratori fosse in contrasto con l'art. 36 Cost.
Infine, premesso che la struttura retributiva prevista dal contratto individuale, ed esposta nei cedolini paga, rifletteva esattamente quella del contratto collettivo come negoziata dai sindacati, escludeva che si potesse parlare di patto di conglobamento avendo i lavoratori “evidenza delle singole voci e dei singoli importi che compongono la retribuzione e possono verificare la corrispondenza tra quanto esposto in cedolino e quanto previsto in contratto”.
Gli appellanti censurano la sentenza con plurimi motivi.
Con il primo motivo censurano la sentenza nella parte in cui il giudice, nel negare il diritto alla tredicesima ha escluso l'applicabilità al settore del trasporto aereo del DPR 1070/60 ignorando che questo, in attuazione della L. n. 741/59, ha esteso alla generalità dei lavoratori l'istituto della tredicesima già contemplato nell'art. 17 dell'accordo interconfederale per i lavoratori assunti nelle imprese industriali del 27.10.1946.
In particolare, secondo la prospettazione degli appellanti, il giudice ha ignorato il successivo generalizzato riconoscimento normativo del diritto oggetto di causa, come emerge:
-dall'inclusione della tredicesima nella retribuzione assunta – senza distinzione di settori – quale parametro per l'attuazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, ex art. 6 co. I d. lgs. n. 368/2001 (applicabile all'ambito del trasporto aereo ex art. 2), nonchè per il computo dell'indennità di maternità, ex artt. 22 e 23, d. lgs. n. 251/01, pacificamente operante erga omnes, ed anche ai fini della retribuzione delle festività nazionali e del congedo matrimoniale, comprensiva, ex L. 54/90, di “ogni elemento accessorio”;
-dall'art. 203 del D.L. n. 34/2020 (conv. in L. n. 77/2020), che ha espressamente imposto ai vettori con base di servizio in Italia (quale Easyjet) il riconoscimento, ai propri dipendenti, di un salario minimo non inferiore a quello stabilito nel CCNL di settore, stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, comprensivo della tredicesima mensilità.
3 La doglianza prosegue evidenziando come la tredicesima fosse inclusa nella retribuzione, individuata dalla giurisprudenza quale base di calcolo del TFR, ex art. 2120 c.c., nonché tra le somme comunemente erogate dal fondo di garanzia dell' . CP_3
Lamentano, quindi, come erronea, non costituzionalmente orientata e discriminatoria l'interpretazione dell'art. 2195 c.c. fatta dal primo giudice che ha portato ad escludere Easyjet dall'ambito delle imprese industriali soggette all'obbligo di erogazione della tredicesima ai sensi dell'art. 17 del citato Accordo interconfederale, reso cogente dal DPR 1070/1960.
A sostegno richiamano la giurisprudenza di legittimità secondo cui” la disposizione di cui al c 1 della art. 2195 cc – su cui il Tribunale fonda la propria decisione - non ha carattere definitorio, ma sostanzialmente esaurisce ai nn 1e 2 l'ambito della nozione di imprenditore… mediante la previsione delle imprese industriali e rispettivamente di quelle commerciali in senso stretto, sicchè le successive previsioni nei nn 3, 4 e 5 del citato art 2195 cc sono MERE ESEMPLIFICAZIONI, motivate dalla importanza dei rispettivi settori economici, delle categorie generali delineate nei primi due punti” .
Conseguentemente l'attività di trasporto, menzionata al n. 3, non costituisce una fattispecie autonoma, appartenendo alla categoria più generale delle attività industriali, offrendo al pari di queste ultime “beni e/o servizi” -nella specie servizi di trasporto-, distinguendosi da quelle c.d. commerciali.
Ad ulteriore dimostrazione dell'applicabilità al settore del trasporto aereo delle disposizioni dell'accordo interconfederale dei lavoratori dell'industria recepite dal DPR 1070/1960 e concernenti il diritto alla tredicesima, richiamano la copiosa giurisprudenza di legittimità che in più occasioni ha ribadito il carattere “vincolante e generalizzato” di tale istituto e del DPR
1070/1960 in favore dei dipendenti di Alitalia.
Con il secondo motivo lamentano la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., avendo il giudice ignorato ai fini decisori che anche controparte aveva chiesto in via subordinata di dimostrare, attraverso l'audizione dei sindacati stipulanti l'accordo nazionale aziendale applicato dalla resistente, che il diritto alla tredicesima risultava comunque ricompreso nel salario annuale conglobato, sostenendo quindi in punto di fatto che, per quanto -asseritamente non dovuta ope legis- la tredicesima sarebbe stata comunque corrisposta ai lavoratori di Easyjet perché
“contrattualmente” prevista.
Il giudice “non ha neppure considerato che anche i ricorrenti avevano in fondo ricollegato lato sensu la tredicesima alla disciplina del contratto collettivo, sia pure contestandone in parte qua la validità e negando che la clausola relativa al salario conglobato annuale potesse costituire da sola prova dell'avvenuta supposta estinzione della relativa obbligazione di pagamento.”
4 Con il terzo motivo, premesso il diritto per legge al pagamento della tredicesima, eccepiscono l'assenza di prova da parte della società, sulla quale grava il relativo onere, di aver provveduto al relativo pagamento mancando nella busta paga alcun riferimento a detta specifica voce retributiva.
Con il quarto motivo insistono per la nullità della clausola del contratto collettivo relativa al c.d. salario conglobato annuale secondo cui quest'ultimo si compone unicamente di due voci e precisamente il “salario base” e l'“indennità di volo” minima garantita, con la precisazione -tra parentesi- che detto salario deve ritenersi comprensivo delle mensilità aggiuntive e delle altre indennità eventualmente previste dalla legge.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato “non è valido il patto di conglobamento di tutte le voci retributive in una somma complessiva da erogarsi mensilmente, senza che sia enunciato l'importo da erogare per ciascuna voce retributiva” (Cass.1325/2023). Nel caso in esame tale distinzione non è presente nelle buste paga, essendo la clausola estremamente generica.
In ogni caso, il chiarimento inserito tra parentesi secondo cui il salario conglobato debba ritenersi comprensivo delle mensilità aggiuntive e delle altre indennità eventualmente previste dalla legge, integra una mera finzione giuridica e comunque inidonea a rendere valida la clausola.
Accertata la nullità della clausola in questione deve presumersi che i lavoratori abbiamo percepito la sola retribuzione ordinaria, con esclusione della tredicesima.
Con il quinto motivo impugnano la sentenza nella parte in cui il giudice ha respinto la domanda anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Cost., ritenendo il trattamento retributivo annuale in concreto erogato ai dipendenti Easyjet “di maggior favore” rispetto a quello garantito dal CCNL di categoria e, come tale, conforme al dettato costituzionale.
In particolare, evidenziano come “il CCNL vigente alla data del ricorso (luglio 2023), relativo al settore del Trasporto aereo (pacificamente “non” applicato dalla resistente) prevede espressamente il pagamento in favore dei dipendenti, della tredicesima e della quattordicesima, mentre – come si è visto - secondo il Tribunale il contratto collettivo aziendale sottoscritto da
EasyJet “escluderebbe” tali voci, in quanto, per contratto, il salario annuo sarebbe unicamente composto dal salario base e dall'indennità di volo minima garantita, non essendo a suo dire la tredicesima dovuta “per legge”.
In sede di confronto il giudice non ha tenuto conto dei diversi trattamenti retributivi.
Segue un confronto tra qualifiche, mansioni e retribuzioni all'esito del quale gli appellanti evidenziano come la retribuzione annua riconosciuta dal CCNL, a parità di mansioni ed anzianità, sia di gran lunga superiore a quella riconosciuta agli appellanti.
Concludono evidenziando come le retribuzioni percepite dagli appellanti non rispettino i canoni di
“sufficienza” e “proporzionalità”, di cui all'art 36 Cost..
5 Si è costituita la società chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
La questione è stata già decisa da questa Corte, con esito favorevole ai lavoratori, con la sentenza n. 926/2025, le cui motivazioni si condividono e qui si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“Sotto l'aspetto fattuale, giova premettere come la retribuzione degli odierni appellanti sia determinata, nei contratti individuali di lavoro, in un importo lordo complessivo annuo
(denominato “salario conglobato”), composto da un “salario base” e dell'”indennità di volo minima garantita”, erogato in dodici rate mensili di pari importo.
È documentale e pacifico che, in attuazione di tali pattuizioni, alle dodici erogazioni previste non se ne sia aggiunta una tredicesima, né sia stata indicata nelle buste paga alcuna quota di retribuzione, ad essa riferita.
La struttura retributiva così delineata appare conforme agli accordi collettivi aziendali succedutisi nel tempo, secondo cui “il salario conglobato annuale è composto dal salario base e dall'indennità di volo minima garantita e sarà corrisposto in 12 mensilità (da considerarsi comprensive di mensilità aggiuntive eventualmente previste dalla normativa vigente)” (v. artt. 19,
CCAL 01-06-09 / 30-5-12 e 54, CCAL 01-04-18 / 30-09-21).
Il trattamento praticato, sotto l'aspetto oggetto di causa, da EASYJET nei riguardi degli odierni appellanti si pone in evidente contrasto con la vigente disciplina normativa sotto una pluralità di aspetti, che concorrono nel rendere pienamente fondate l'azione esperita in primo grado e l'odierna impugnazione.
E', infatti, evidente come la datrice di lavoro non abbia erogato a detti dipendenti la tredicesima mensilità.
La società ha, in proposito, sostenuto che la voce in esame sarebbe stata legittimamente inclusa nelle dodici rate annuali effettivamente corrisposte, pattuite come omnicomprensive.
Data l'assenza di erogazioni specificamente qualificate con riferimento alla tredicesima, siffatta condotta potrebbe trovare spiegazione unicamente con la pattuizione – su base individuale o collettiva – di un conglobamento, tuttavia certamente nulla per difetto dei presupposti richiesti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio.
Per ragioni di priorità logica, tale aspetto della controversia, benché trattato nel secondo motivo di gravame, va trattato prioritariamente.
Se, infatti, nessun patto di conglobamento fosse nel caso di specie ravvisabile, come sostenuto da parte appellata, questa allora sarebbe certamente tenuta, in base alle disposizioni normative che
6 verranno di seguito esaminate, a pagare la tredicesima in aggiunta alle dodici mensilità previste nei contratti individuali e nei citati accordi aziendali.
Viceversa, l'inclusione della tredicesima nei ratei mensili effettivamente erogati sarebbe sicuramente illegittima, in mancanza della specifica pattuizione – con indicazione delle singole componenti della prestazione patrimoniale complessiva – che sola potrebbe sorreggerla.
E' invalso, infatti, il principio secondo il quale “il patto di conglobamento nella retribuzione di corrispettivi ulteriormente dovuti al lavoratore subordinato per legge o per contratto (quali la tredicesima mensilità, il compenso per le ferie e per le festività) è valido solo se dal patto risultino gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva, poiché solo in tal caso è superabile la presunzione che il compenso convenuto è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria e si rende possibile il controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto, senza tuttavia la necessità di una specificazione anche degli importi corrispondenti agli istituti conglobati” (Cass.
23.1.2018, n. 1644; conf. Cass. 7.4.2010, n. 8255).
Nessuna dettagliata previsione delle voci incluse nei ratei mensili pagati agli appellanti da
EASYJET appare desumibile dai contratti individuali, né dai citati CCAL, i quali si limitano alla generica – e come tale del tutto inidonea – previsione secondo cui le dodici mensilità erogate dalla società devono “considerarsi comprensive di mensilità aggiuntive eventualmente previste dalla normativa vigente”.
Giova, in proposito, evidenziare come l'odierna appellata – avendo sempre negato che la tredicesima sia garantita ai propri dipendenti dal vigente ordinamento – non possa coerentemente sostenere che ad essa faccia riferimento la clausola collettiva appena riportata, la quale ricomprende nel salario mensile quelle mensilità aggiuntive che siano stabilite (peraltro solo
“eventualmente” e quindi in modo del tutto indefinito) da norma di Legge.
Certo è che la previsione in esame, al pari degli accordi individuali, non indica con la specificità, richiesta dalla stabile giurisprudenza sopra richiamata, quali siano le componenti del salario annuale complessivo, non a caso definito dalle parti collettive come “conglobato”.
Se l'intento di conglobamento vi è stato, la sua attuazione non è avvenuta in modo conforme ai principi che regolano la materia, posti a tutela del dipendente e della possibilità di “controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto” (così' Cass. 8255/2010, cit.).
Se, invece, l'ipotesi di conglobamento non ricorre, allora viene in esame – e va applicato al caso di specie – l'obbligo datoriale di pagamento della tredicesima, stabilito dal vigente ordinamento.
7 Si torna, quindi, al primo motivo di gravame, con il quale gli odierni appellanti hanno sostenuto, in modo pienamente condivisibile, l'esistenza di un composito e coerente quadro normativo a sostegno del diritto azionato in primo grado.
Esso trova il suo fondamento nell'art. 17 dell'Accordo interconfederale del 27.10.46, reso cogente erga omnes dal DPR 1070/60 (in attuazione della delega ex l. n. 741/59), riferito al “settore industriale”, da intendersi – per consolidata giurisprudenza – come comprensivo delle imprese fornitrici di servizi, come quelle di trasporto.
Tale disposizione prevede, infatti, che “agli operai in servizio alla data di applicazione del presente accordo, la liquidazione della gratifica natalizia sarà effettuata, per ciascun anno e a partire dal 1946, nella misura di 200 ore della retribuzione globale di fatto”.
L'articolo unico del citato DPR n. 1070/1960, a propria volta stabilisce che:
“i rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati il concordato interconfederale 27 ottobre 1946, relativo alla disciplina del trattamento economico dei lavoratori dell'industria, e l'accordo per la determinazione dei criteri di calcolo degli indici del costo della vita, di cui al verbale 5 novembre 1946, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del concordato e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali”.
È noto come, secondo l'art. 2195, c.c., le imprese soggette all'obbligo di iscrizione nell'apposito registro, siano quelle che esercitino le attività così enumerate:
“1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un'attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti”.
Si è, nel tempo, consolidata in dottrina e in giurisprudenza l'interpretazione secondo cui le attività elencate ai numeri 3, 4 e 5 di tale disposizione sono prive di autonomia concettuale rispetto a quelle menzionate nei primi due, rappresentandone unicamente una specificazione.
Il rapporto di continenza fra i settori menzionati ai nn. 1 e 2 e quelli descritti nel prosieguo della norma è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza, che ha sempre qualificato come industriale, non solo l'attività volta alla produzione di beni mediante la trasformazione di elementi preesistenti, ma anche quella diretta alla fornitura di servizi, che anch'essa si traduce nella creazione di ricchezza e di nuove utilità (v. ad es. Cass. 1727/2006, 735/2006, 4421/1995,
8837/1987).
8 Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 197 del 10.1.1992,
“le imprese svolgenti le attività di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 2195 cod. civ. o un'attività ausiliaria delle predette, occorre far riferimento - al fine di stabilire se un'impresa abbia o no carattere industriale - ai criteri generali desumibili dall'art. 2195 citato, che, senza perseguire alcun intento definitorio, esaurisce nei nn. 1 e 2 del primo comma l'ambito della nozione d'imprenditore mediate la previsione delle imprese
Pertanto - costituendo attività industriale, ai sensi del citato art. 2195 n. 1, anche l'attività che
(nella sussistenza dei requisiti della professionalità, economicità ed organizzazione) consista nella produzione di un servizio avente ad oggetto una nuova utilità economica” (conf. Cass. 4932/1995;
Cass. 6345/2001; Cass. 4535/2004; Cass. 6012/2015).
Con particolare riguardo al settore del trasporto aereo, è stata sancita la natura industriale – agli specifici “fini dell'applicazione del concordato interconfederale del 27 ottobre 1946, esteso erga omnes con d. p. r. 28 luglio 1960, n. 1070, che prevede per il settore dell'industria l'istituto della tredicesima mensilità” – di un'azienda aeroportuale, gestita dalla società “Aeroporti di Roma”
(in tal senso, Cass. 22.6.1992, n. 7599).
Analoga affermazione è stata compiuta dal Supremo Collegio relativamente all'attività imprenditoriale di , alla quale è stato ritenuto Controparte_4 applicabile il “criterio di computo della tredicesima mensilità dettato – richiamando la
L'applicazione di tali principi, cui il Collegio intende uniformarsi, al caso di specie consente di ritenere l'odierna appellata certamente soggetta all'obbligo di riconoscimento della tredicesima mensilità, la cui portata imperativa ed inderogabile è stata condivisibilmente affermata – nella specifica materia oggetto di causa – dalla giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione ha, infatti, sancito che “la natura pattizia della tredicesima mensilità non esclude la illegittimità della disciplina collettiva, che, adottando ai fini del suo computo una nozione di retribuzione più ristretta rispetto a quella prevista per altri istituti, deroghi in peius per il lavoratore la norma imperativa dell'art. 17, cpv., dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946
(recepito nel d. p. r. 28 luglio 1960, n. 1070, ai sensi della l. 14 luglio 1959, n. 741), che prevede, per gli impiegati delle imprese industriali, la corresponsione della tredicesima mensilità” (Cass.
24.6.1981, n. 4119).
9 Certamente nessuna facoltà derogatoria peggiorativa può ricondursi al citato CCAL, in mancanza dei presupposti di cui all'art. 8, co. I, DL n. 138 del 2011, conv. con l. n. 148 del 2011, in presenza dei quali la costante giurisprudenza ammette la riduzione di retribuzione da parte di un contratto di prossimità.
Come affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 27764 del 2.10.2023, “l'accordo sindacale di prossimità, ex art. 8, comma 1, d.l. n. 138 del 2011, conv. con l. n. 148 del 2011, è configurabile solo ove concorrano tutti gli specifici presupposti ai quali la norma lo condiziona, stante il suo carattere eccezionale evidenziato dalla possibilità che esso, a differenza dell'ordinario contratto aziendale, deroghi alle disposizioni di legge e di contratto collettivo con efficacia generale nei confronti di tutti i lavoratori interessati”: presupposti non ravvisabili nel caso di specie nei termini indicati dal S.C. con ord. 21294/2024, secondo cui la “riduzione retributiva - … - stabilita da un accordo aziendale è illegittima se non è accompagnata da una contestuale riorganizzazione complessiva del lavoro” (nello stesso senso, v. Cass. 10.11.2021, n. 33131).
La disciplina così stabilita, erga omnes, dalle citate disposizioni di Legge trova plurimi riscontri nel restante quadro normativo, che in ogni sede conferma la spettanza normativa della tredicesima mensilità.
È noto, infatti come l'art. 6 co. I d. lgs. n. 368/2001 (applicabile all'ambito del trasporto aereo ex art. 2 del medesimo d. lgs.), espressamente includa la tredicesima nella retribuzione, assunta quale parametro per l'attuazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato.
A loro volta, gli artt. 22 e 23, d. lgs. n. 151/01 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge
8 marzo 2000, n. 53”), includono espressamente la tredicesima nella base di calcolo utile al computo dell'indennità di maternità per la generalità delle lavoratrici dipendenti.
In particolare, l'art. 23 d. lgs. cit., stabilisce:
“1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice”.
10 Gli artt. 1, 2 bis e 4 L. 113/2024 stabiliscono, poi, l'erogazione dell'“indennità di 100,00 Euro”, introdotta in favore di tutti i dipendenti, “unitamente alla tredicesima mensilità”, così confermando la portata generale del diritto a quest'ultima voce retributiva.
Né la valenza interpretativa di tale disposizione è scalfita dall'avvenuto pagamento della prevista indennità, ad opera dell'odierna appellata, unitamente alla mensilità di dicembre: la citata erogazione di € 100,00 non forma, infatti, oggetto della presente decisione, a sostegno della quale rileva, invece, evidenziare la pluralità di fonti normative che assumono – quale presupposto delle più variegate disposizioni – la generalizzata spettanza della tredicesima ad ogni categoria di lavoratori subordinati.
La prospettiva sistematica conferma, pertanto, pienamente l'esistenza di un obbligo generale di erogazione della tredicesima mensilità in capo ai datori di lavoro subordinato, non derogabile mediante pattuizioni collettive o individuali, come quelle in base alle quali EASYJET ha di fatto omesso i pagamenti, dovuti al titolo per cui è causa.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in riforma della gravata sentenza, va accertato il diritto degli appellanti al pagamento della tredicesima mensilità, quale voce retributiva continuativa pacificamente utile al calcolo del TFR, a far tempo dalle rispettive date di assunzione, con l'aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Risulta assorbito e superato ogni ulteriore profilo, in lite dedotto dalle parti, con particolare riferimento alla lamentata violazione dei principi di “sufficienza” e “proporzionalità” della retribuzione ex art. 36, Cost..”
Le argomentazioni sin qui riportate rispondono integralmente ai motivi di appello e sono dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, con conseguente rigetto dell'appello.
In ragione della particolarità e novità della fattispecie, le spese processuali del doppio grado vanno compensate per metà con condanna della società soccombente alla restante metà liquidata come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, del numero delle parti (primo grado: € 3.700, maggiorato del 30% ( € 1.110,00) per ciascuno dei primi dieci appellanti e del 10% (€ 370,00) per i successivi per un totale di € 18.130; appello: € 3.500, maggiorato del 30% ( € 1.050,00) per ciascuno dei primi dieci appellanti ulteriori rispetto al primo e del 10% (€ 350,00) per i successivi, per un totale di € 17.150,00 = TOT complessivo €
35.280,00:2=€ 17.640,00).
P.Q.M.
11 In riforma della sentenza n. 739/2024 del Tribunale di Busto SI accerta il diritto degli appellanti al pagamento della tredicesima mensilità, quale voce retributiva continuativa utile al calcolo del TFR, a far tempo dalle rispettive date di assunzione, con l'aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Compensa le spese del doppio grado per il 50% e condanna l'appellata alla rifusione del restante
50% che liquida in complessivi € 17.640,00 oltre rimborso forfetario e oneri di legge.
Milano, 26.11.2025
La Consigliera est. Il Presidente
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