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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1047/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9593/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso - Casa Comunale 95032 Belpasso CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.t Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240000555681 IMU 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 18 dicembre 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. 2024/0000555681, notificato il 18 settembre 2024, concernente l'avviso di accertamento n. 1000, relativa a IMU 2015, asseritamente notificato il 30 dicembre 2020, recante la somma di euro 2.327,26 e
contro
Comune di Belpasso
e SO.GE.T. s.p.a..
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
1) Mancata notifica dell'avviso di accertamento e conseguente impugnabilità del preavviso di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati. Nullità derivata del preavviso di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati oggi opposto.
Con il presente motivo di doglianza si evidenzia la mancata notifica in capo all'odierno ricorrente dell'avviso di accertamento prodromico oggetto della presente impugnazione. Sul punto, si rileva che se il prodromico avviso di accertamento non è mai stato notificato il successivo atto, nella fattispecie il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati, è impugnabile nella misura in cui la notifica di tale atto sia l'occasione in cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 19, comma
3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Pertanto si insiste nella nullità derivata del sollecito di pagamento.
2) Illegittimità dell'atto impugnato per avere eseguito la notifica al sig. Ricorrente_1 quale proprietario esclusivo. Erronea determinazione della base imponibile
Si rileva la illegittimità dell'atto impugnato per avere eseguito la notifica al sig. Ricorrente_1 quale proprietario esclusivo. Invero, si rileva che il sig. Ricorrente_1 non è proprietario esclusivo dell'immobile per il quale oggi il Comune resistente richiede il pagamento del tributo nella misura del 100% esclusivo. Infatti, come si evince dalla visura che si produce il terreno è in comproprietà nella misura di 1/3 con la sig.ra Nominativo_1 e Nominativo_2.
3) Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e dell'art. 7 della L. 212/2000.
Nel caso di specie, dall'esame dell'avviso di accertamento notificato non sono indicati i conteggi riportati e i criteri in base ai quali si è giunti all'ammontare richiesto. Dette lacune sicuramente determinano la nullità assoluta dell'atto impugnato. La carenza di motivazione dell'atto per la mancata indicazione dei parametri di riferimento, rende allo stato impossibile la difesa, con palese violazione del principio del contraddittorio.
Una ulteriore violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Diritti del Contribuente si manifesta per la mancata allegazione degli atti presupposti. In ultimo, per ragioni di completezza espositiva, si rileva che l'odierna impugnazione non sana il vizio di motivazione.
4) Nel merito, prescrizione e decadenza del credito.
Posto quanto sopra, è evidente che inoltre nella fattispecie è maturata la prescrizione quinquennale del credito, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006. Per quanto riguarda la riscossione, invece,
l'art. 1, comma 163 della stessa L. n. 296/2006 dispone che: “nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”. Ebbene, nella fattispecie, con riferimento alla annualità 2015 in esame il termine prescrizionale di cinque anni quanto quello decadenziale di tre sono evidentemente decorsi. A ciò si aggiunga, la sospensione dell'attività di accertamento, che ha l'effetto di impedire la notifica degli atti impositivi. Solo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 sono stati bloccati i termini di prescrizione e decadenza delle attività di accertamento e riscossione. I termini, dunque, sono stati spostati più avanti per tutto il periodo di sospensione.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio SO.GE.T. s.p.a., che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Destituita di fondamento giuridico risulta l'eccezione di omessa notifica degli atti sottesi al preavviso di fermo impugnato . Invero, il Comune di Belpasso, quale ente impositore notificava al ricorrente in data 30.12.2020,
l'avviso di accertamento relativo all'IMU 2015 n. 1000. Pertanto, le eccezioni relative al merito della controversia oltre a quelli di legittimità degli atti precedentemente notificati, comprese la prescrizione e la decadenza non sono più ammissibili atteso che il credito si è ormai cristallizzato. Infatti, non essendo stato mai impugnato gli atti propedeutici, il credito è divenuto irretrattabile.
Si eccepisce l'impedimento all'impugnazione de qua, secondo le previsioni di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs
546/92. Ne discende, pertanto, l'inammissibilità sul punto dell'avverso ricorso, risultando ormai incontestabile la pretesa portata dagli atti pregressi e la decadenza in capo a parte ricorrente dell'eccezione di mancata notifica. Nella fattispecie, mai venivano contestati gli atti propedeutici all'atto impugnato. L'atto in contestazione dunque, può essere opposto solo per vizi propri ai sensi del D.lgs 546/92 art. 19.
Si rileva che il termine decadenziale per la notifica dell'avviso di accertamento veniva rispettato atteso il disposto di cui all'art. 161 comma 1 della legge n. 296/2006: “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”. L'avviso di accertamento esecutivo relativo all'IMU 2015, essendo stato notificato in data 30.12.2020 veniva notificato entro il termine decadenziale previsto dalla normativa sopra richiamata. Con riferimento ancora alla prescrizione, la stessa non può dirsi maturata, poiché dalla notifica dell'ultimo atto impositivo, rappresentato dall'avviso di accertamento esecutivo avvenuta in data 30.12.2020 a quella del preavviso di fermo impugnato, avvenuta in data 27.09.2024 non sono decorsi i 5 anni previsti dalla legge.
Non sussiste nella fattispecie alcun difetto di motivazione, considerato che nell'atto impugnato devono essere solamente indicati per relationem gli atti propedeutici allo stesso. L'onere di motivazione in esame, articolo
7 della legge n. 212 del 2000, è correttamente adempiuto se nell'atto impugnato siano facilmente individuabili i punti dell'atto richiamato sui quali è basata la ricostruzione dell'ufficio. Non è necessaria, infatti, l'allegazione degli atti richiamati. Ciò significa che, ove il soggetto interessato dalla richiesta avanzata abbia ricevuto in precedenza la notifica degli atti prodromici, il fatto stesso che tale contribuente ne abbia avuto conoscenza legale fa venire meno il dovere di allegazione.
Inoltre sul motivo di parte ricorrente, inerente il merito della pretesa creditoria e le attività riservate all'ente impositore si eccepisce il difetto di legittimazione passiva della società convenuta nell'attuale giudizio.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Il Comune di Belpasso, non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso, per cui ne va dichiarata la contumacia.
In data 30 dicembre 2025 il ricorrente deposita memorie illustrative. All'udienza del 14 gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Il ricorrente ha dedotto la mancata o irregolare notifica dell'avviso di accertamento IMU 2015, sostenendo che la consegna sarebbe avvenuta a soggetto diverso dal destinatario e che non vi sarebbe prova dell'invio della raccomandata informativa. Tuttavia, dalla documentazione prodotta dalla resistente SO.G.E.T. S.p.A. risulta che l'avviso di accertamento n. 1000 è stato notificato in data 30.12.2020, entro il termine decadenziale previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006. La notifica, secondo la documentazione agli atti,
è stata eseguita secondo le modalità di legge.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. Unite, Sent. n. 19704/2015; Cass. civ. Sez. Unite, Sent. n.
23397/2016) ha chiarito che, una volta provata la regolare notifica dell'atto prodromico, il credito tributario si cristallizza e diventa irretrattabile, precludendo ogni contestazione sul merito della pretesa in sede di impugnazione dell'atto consequenziale. Solo i vizi propri dell'atto successivo possono essere oggetto di sindacato. Nel caso di specie, la notifica dell'avviso di accertamento risulta provata e tempestiva, con conseguente inammissibilità delle censure relative al merito della pretesa tributaria e alla legittimità degli atti pregressi.
Sulla nullità derivata e sulla possibilità di contestare l'atto consequenziale, il ricorrente richiama la giurisprudenza (Cass. n. 565/2020; Cass. n. 1144/2018; Cass. n. 26660/2023) secondo cui la nullità dell'atto presupposto si propaga all'atto consequenziale. Tuttavia, tale principio trova applicazione solo in caso di effettiva mancanza o irregolarità della notifica dell'atto prodromico. Nel caso in esame, la notifica dell'avviso di accertamento è stata provata e non sono emersi elementi idonei a dimostrarne la nullità o l'inesistenza.
Pertanto, non sussistono i presupposti per dichiarare la nullità derivata del preavviso di fermo amministrativo.
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione e la decadenza del credito IMU 2015. Tuttavia, dalla documentazione in atti risulta che l'avviso di accertamento è stato notificato il 30.12.2020, entro il termine di cinque anni previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006. Inoltre, tra la notifica dell'avviso di accertamento e la notifica del preavviso di fermo amministrativo (27.09.2024) non sono decorsi i termini di prescrizione quinquennale. Non risultano, pertanto, maturati i termini di prescrizione o decadenza.
Il ricorrente ha lamentato la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento e la mancata allegazione degli atti richiamati per relationem. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20928/2014; Cass. n.
10085/2012) ha chiarito che l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche mediante il richiamo ad atti o documenti già notificati al contribuente, purché questi ne abbia avuto conoscenza legale.
Nel caso di specie, la motivazione dell'atto impugnato risulta sufficiente, essendo stati richiamati gli atti propedeutici già notificati, e non è necessaria la loro allegazione ove il contribuente ne abbia già avuto conoscenza.
Le censure relative all'erronea determinazione della base imponibile e alla titolarità dell'immobile attengono al merito della pretesa tributaria. Tuttavia, in presenza di avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione, tali questioni non possono più essere oggetto di sindacato in questa sede, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 e secondo la costante giurisprudenza (Cass.
n. 9219/2018; Cass. n. 21505/2018; Cass. n. 21790/2009).
Il ricorrente ha contestato la legittimazione della SO.G.E.T. S.p.A. a produrre documentazione relativa all'attività del Comune di Belpasso. Tuttavia, la giurisprudenza (Cass. n. 3242/2007; Cass. n. 1167/2001;
Cass. S.U. n. 1722/2010) ha chiarito che il concessionario della riscossione è parte necessaria del processo tributario solo in relazione a vizi propri degli atti da esso formati. Le questioni attinenti al merito della pretesa creditoria restano di esclusiva pertinenza dell'ente impositore. La produzione documentale da parte della
SO.G.E.T. S.p.A. relativa ad atti del Comune di Belpasso non risulta inammissibile, trattandosi di documentazione funzionale alla difesa e alla prova della regolare notifica degli atti prodromici.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
In applicazione delle regole sulla soccombenza, il ricorrente va condannato a rifondere alla So.Ge.T. S.p.
A. le spese del presente giudizio nella misura di cui in dispositivo, nulla rispetto alla contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in euro 500,00 (cinquecento/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore di So.Ge.T. S.p.A.. Nulla per le spese nei confronti del Comune di Belpasso. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania il 14 Gennaio 2026. IL GIUDICE MONOCRATICO (Dott. Salvatore Panebianco)
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9593/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso - Casa Comunale 95032 Belpasso CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.t Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240000555681 IMU 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 18 dicembre 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. 2024/0000555681, notificato il 18 settembre 2024, concernente l'avviso di accertamento n. 1000, relativa a IMU 2015, asseritamente notificato il 30 dicembre 2020, recante la somma di euro 2.327,26 e
contro
Comune di Belpasso
e SO.GE.T. s.p.a..
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
1) Mancata notifica dell'avviso di accertamento e conseguente impugnabilità del preavviso di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati. Nullità derivata del preavviso di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati oggi opposto.
Con il presente motivo di doglianza si evidenzia la mancata notifica in capo all'odierno ricorrente dell'avviso di accertamento prodromico oggetto della presente impugnazione. Sul punto, si rileva che se il prodromico avviso di accertamento non è mai stato notificato il successivo atto, nella fattispecie il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati, è impugnabile nella misura in cui la notifica di tale atto sia l'occasione in cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 19, comma
3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Pertanto si insiste nella nullità derivata del sollecito di pagamento.
2) Illegittimità dell'atto impugnato per avere eseguito la notifica al sig. Ricorrente_1 quale proprietario esclusivo. Erronea determinazione della base imponibile
Si rileva la illegittimità dell'atto impugnato per avere eseguito la notifica al sig. Ricorrente_1 quale proprietario esclusivo. Invero, si rileva che il sig. Ricorrente_1 non è proprietario esclusivo dell'immobile per il quale oggi il Comune resistente richiede il pagamento del tributo nella misura del 100% esclusivo. Infatti, come si evince dalla visura che si produce il terreno è in comproprietà nella misura di 1/3 con la sig.ra Nominativo_1 e Nominativo_2.
3) Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e dell'art. 7 della L. 212/2000.
Nel caso di specie, dall'esame dell'avviso di accertamento notificato non sono indicati i conteggi riportati e i criteri in base ai quali si è giunti all'ammontare richiesto. Dette lacune sicuramente determinano la nullità assoluta dell'atto impugnato. La carenza di motivazione dell'atto per la mancata indicazione dei parametri di riferimento, rende allo stato impossibile la difesa, con palese violazione del principio del contraddittorio.
Una ulteriore violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Diritti del Contribuente si manifesta per la mancata allegazione degli atti presupposti. In ultimo, per ragioni di completezza espositiva, si rileva che l'odierna impugnazione non sana il vizio di motivazione.
4) Nel merito, prescrizione e decadenza del credito.
Posto quanto sopra, è evidente che inoltre nella fattispecie è maturata la prescrizione quinquennale del credito, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006. Per quanto riguarda la riscossione, invece,
l'art. 1, comma 163 della stessa L. n. 296/2006 dispone che: “nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”. Ebbene, nella fattispecie, con riferimento alla annualità 2015 in esame il termine prescrizionale di cinque anni quanto quello decadenziale di tre sono evidentemente decorsi. A ciò si aggiunga, la sospensione dell'attività di accertamento, che ha l'effetto di impedire la notifica degli atti impositivi. Solo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 sono stati bloccati i termini di prescrizione e decadenza delle attività di accertamento e riscossione. I termini, dunque, sono stati spostati più avanti per tutto il periodo di sospensione.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio SO.GE.T. s.p.a., che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Destituita di fondamento giuridico risulta l'eccezione di omessa notifica degli atti sottesi al preavviso di fermo impugnato . Invero, il Comune di Belpasso, quale ente impositore notificava al ricorrente in data 30.12.2020,
l'avviso di accertamento relativo all'IMU 2015 n. 1000. Pertanto, le eccezioni relative al merito della controversia oltre a quelli di legittimità degli atti precedentemente notificati, comprese la prescrizione e la decadenza non sono più ammissibili atteso che il credito si è ormai cristallizzato. Infatti, non essendo stato mai impugnato gli atti propedeutici, il credito è divenuto irretrattabile.
Si eccepisce l'impedimento all'impugnazione de qua, secondo le previsioni di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs
546/92. Ne discende, pertanto, l'inammissibilità sul punto dell'avverso ricorso, risultando ormai incontestabile la pretesa portata dagli atti pregressi e la decadenza in capo a parte ricorrente dell'eccezione di mancata notifica. Nella fattispecie, mai venivano contestati gli atti propedeutici all'atto impugnato. L'atto in contestazione dunque, può essere opposto solo per vizi propri ai sensi del D.lgs 546/92 art. 19.
Si rileva che il termine decadenziale per la notifica dell'avviso di accertamento veniva rispettato atteso il disposto di cui all'art. 161 comma 1 della legge n. 296/2006: “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”. L'avviso di accertamento esecutivo relativo all'IMU 2015, essendo stato notificato in data 30.12.2020 veniva notificato entro il termine decadenziale previsto dalla normativa sopra richiamata. Con riferimento ancora alla prescrizione, la stessa non può dirsi maturata, poiché dalla notifica dell'ultimo atto impositivo, rappresentato dall'avviso di accertamento esecutivo avvenuta in data 30.12.2020 a quella del preavviso di fermo impugnato, avvenuta in data 27.09.2024 non sono decorsi i 5 anni previsti dalla legge.
Non sussiste nella fattispecie alcun difetto di motivazione, considerato che nell'atto impugnato devono essere solamente indicati per relationem gli atti propedeutici allo stesso. L'onere di motivazione in esame, articolo
7 della legge n. 212 del 2000, è correttamente adempiuto se nell'atto impugnato siano facilmente individuabili i punti dell'atto richiamato sui quali è basata la ricostruzione dell'ufficio. Non è necessaria, infatti, l'allegazione degli atti richiamati. Ciò significa che, ove il soggetto interessato dalla richiesta avanzata abbia ricevuto in precedenza la notifica degli atti prodromici, il fatto stesso che tale contribuente ne abbia avuto conoscenza legale fa venire meno il dovere di allegazione.
Inoltre sul motivo di parte ricorrente, inerente il merito della pretesa creditoria e le attività riservate all'ente impositore si eccepisce il difetto di legittimazione passiva della società convenuta nell'attuale giudizio.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Il Comune di Belpasso, non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso, per cui ne va dichiarata la contumacia.
In data 30 dicembre 2025 il ricorrente deposita memorie illustrative. All'udienza del 14 gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Il ricorrente ha dedotto la mancata o irregolare notifica dell'avviso di accertamento IMU 2015, sostenendo che la consegna sarebbe avvenuta a soggetto diverso dal destinatario e che non vi sarebbe prova dell'invio della raccomandata informativa. Tuttavia, dalla documentazione prodotta dalla resistente SO.G.E.T. S.p.A. risulta che l'avviso di accertamento n. 1000 è stato notificato in data 30.12.2020, entro il termine decadenziale previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006. La notifica, secondo la documentazione agli atti,
è stata eseguita secondo le modalità di legge.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. Unite, Sent. n. 19704/2015; Cass. civ. Sez. Unite, Sent. n.
23397/2016) ha chiarito che, una volta provata la regolare notifica dell'atto prodromico, il credito tributario si cristallizza e diventa irretrattabile, precludendo ogni contestazione sul merito della pretesa in sede di impugnazione dell'atto consequenziale. Solo i vizi propri dell'atto successivo possono essere oggetto di sindacato. Nel caso di specie, la notifica dell'avviso di accertamento risulta provata e tempestiva, con conseguente inammissibilità delle censure relative al merito della pretesa tributaria e alla legittimità degli atti pregressi.
Sulla nullità derivata e sulla possibilità di contestare l'atto consequenziale, il ricorrente richiama la giurisprudenza (Cass. n. 565/2020; Cass. n. 1144/2018; Cass. n. 26660/2023) secondo cui la nullità dell'atto presupposto si propaga all'atto consequenziale. Tuttavia, tale principio trova applicazione solo in caso di effettiva mancanza o irregolarità della notifica dell'atto prodromico. Nel caso in esame, la notifica dell'avviso di accertamento è stata provata e non sono emersi elementi idonei a dimostrarne la nullità o l'inesistenza.
Pertanto, non sussistono i presupposti per dichiarare la nullità derivata del preavviso di fermo amministrativo.
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione e la decadenza del credito IMU 2015. Tuttavia, dalla documentazione in atti risulta che l'avviso di accertamento è stato notificato il 30.12.2020, entro il termine di cinque anni previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006. Inoltre, tra la notifica dell'avviso di accertamento e la notifica del preavviso di fermo amministrativo (27.09.2024) non sono decorsi i termini di prescrizione quinquennale. Non risultano, pertanto, maturati i termini di prescrizione o decadenza.
Il ricorrente ha lamentato la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento e la mancata allegazione degli atti richiamati per relationem. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20928/2014; Cass. n.
10085/2012) ha chiarito che l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche mediante il richiamo ad atti o documenti già notificati al contribuente, purché questi ne abbia avuto conoscenza legale.
Nel caso di specie, la motivazione dell'atto impugnato risulta sufficiente, essendo stati richiamati gli atti propedeutici già notificati, e non è necessaria la loro allegazione ove il contribuente ne abbia già avuto conoscenza.
Le censure relative all'erronea determinazione della base imponibile e alla titolarità dell'immobile attengono al merito della pretesa tributaria. Tuttavia, in presenza di avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione, tali questioni non possono più essere oggetto di sindacato in questa sede, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 e secondo la costante giurisprudenza (Cass.
n. 9219/2018; Cass. n. 21505/2018; Cass. n. 21790/2009).
Il ricorrente ha contestato la legittimazione della SO.G.E.T. S.p.A. a produrre documentazione relativa all'attività del Comune di Belpasso. Tuttavia, la giurisprudenza (Cass. n. 3242/2007; Cass. n. 1167/2001;
Cass. S.U. n. 1722/2010) ha chiarito che il concessionario della riscossione è parte necessaria del processo tributario solo in relazione a vizi propri degli atti da esso formati. Le questioni attinenti al merito della pretesa creditoria restano di esclusiva pertinenza dell'ente impositore. La produzione documentale da parte della
SO.G.E.T. S.p.A. relativa ad atti del Comune di Belpasso non risulta inammissibile, trattandosi di documentazione funzionale alla difesa e alla prova della regolare notifica degli atti prodromici.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
In applicazione delle regole sulla soccombenza, il ricorrente va condannato a rifondere alla So.Ge.T. S.p.
A. le spese del presente giudizio nella misura di cui in dispositivo, nulla rispetto alla contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in euro 500,00 (cinquecento/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore di So.Ge.T. S.p.A.. Nulla per le spese nei confronti del Comune di Belpasso. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania il 14 Gennaio 2026. IL GIUDICE MONOCRATICO (Dott. Salvatore Panebianco)