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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati: 1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note 11/2/2024)
e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n.887/2022 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata Parte_1 dall'avv. Gabriele Toma, giusta procura in atti;
- appellante –
(CF: ), la cui rappresentanza e difesa è curata CP_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni Taccone, giusta procura in atti;
e rappresentato e difeso dagli Avv.ti Dario Adornato, Angela Fazio, Valeria CP_2
Grandizio e Ettore Triolo, giusta procura in atti;
e
- appellati- CONCLUSIONI Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria accoglieva l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420199005590100/000 notificata in data 21.05.2019, relativamente e limitatamente alle sottese n. 4 cartelle di pagamento, - n. 09420050042248637000 notificata il
02.02.2006; n. 09420060028049944000 notificata il 19.12.2006; n. 09420080000059738000 notificata il 11.04.2008; n 09420090035995830000 notificata il 28.11.2009, per l'importo complessivo di Euro 33.185,78, a titolo di contributi Modello e Controparte_3 interessi di mora per gli anni - 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 gestione datore di lavoro aziende.
Dopo aver qualificato la domanda di accertamento negativo ha accolto l'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica delle cartelle. Si legge sul punto che << considerando gli ultimi atti interruttivi allegati, la prescrizione risulta maturata nel quinquennio successivo all'intimazione di pagamento n. 09420149002335892 notificata il 13.5.2014 e ciò in quanto per la successiva intimazione di pagamento n. 09420189006552057/00, datata 21.9.2018, manca la prova del perfezionamento della notifica (infatti la racc. informativa non
è stata consegnata per “Trasferimento”, come ricavabile dalla schermata video NEXIVE tracking in atti) >> Ha interposto appello censurando la sentenza Parte_1 impugnata per aver ritenuto non valida la notifica dell'intimazione n. 09420189006552057/00, datata 21.9.2018 Si è costituito il per difendersi ritenendo corretto l'accertamento circa la nullità CP_1 della notifica. Si è costituito l aderendo alle conclusioni formulate da CP_2 CP_4
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine dell'11 febbraio 2025 fissato nel predetto decreto. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è inammissibile. Sebbene nessuna eccezione sia stata sollevata sul punto nel primo grado di giudizio, essa è rilevabile d'ufficio in appello, non avendo formato oggetto di discussione e di valutazione nella sentenza di primo grado, che si è fermata all'accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti.
Al riguardo, è sufficiente ricordare come più volte la Cassazione abbia riconosciuto la rilevabilità d'ufficio del difetto di legittimazione.
La "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data", comporta la verifica, anche d' ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta. Sez. L, Sentenza n. 14243 del 08/08/2012 La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. (Nella specie, relativa ad un contratto di trasporto di cose, la S.C. ha ritenuto che l'eccezione ex art. 1692 c.c., sollevata per la prima volta in sede di gravame dal mittente per contestare la titolarità passiva dell'obbligazione relativa al costo del servizio svolto dal vettore, costituisse una mera difesa, in quanto tale non preclusa neppure in appello e rilevabile anche d' ufficio, non implicando un ulteriore accertamento di fatto - ossia quello della differenza tra la persona del mittente e quella del destinatario del trasporto presupposta dalla norma - atteso che nella specie quest'ultimo profilo risultava inequivocabilmente ammesso dalla controparte, laddove aveva qualificato il rapporto come contratto a favore di terzo). Sez. 3 - , Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018 Nel caso in esame, versandosi in controversia avente come oggetto un'azione qualificata come di accertamento negativo con la quale è stata dedotta l'intervenuta prescrizione del credito contributivo, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all' ente titolare del credito contributivo. CP_2 Ciò in forza di un recente indirizzo giurisprudenziale, confermativo di altre pronunce che si erano espresse negli stessi termini (pur in presenza di orientamenti di segno contrario), con cui si è chiarito che <Non è poi dubitabile l'affermazione della legittimazione a contraddire dell' cioè dell'ente creditore e ciò sulla base della CP_2 giurisprudenza formatasi in materia fallimentare innanzi menzionata (che ravvisa una legittimazione meramente processuale del concessionario). D'altronde, a fronte d'una opposizione mirante a far valere una prescrizione del credito, sarebbe del tutto illogico negare la legittimazione passiva del creditore. Nè è conferente Cass. n. 708 del 2016, di cui si è sopra detto, menzionata nel ricorso (in quel caso era stata ravvisata una coeva duplice opposizione, agli atti esecutivi e all'esecuzione). Nè con l'affidare la riscossione al concessionario l'ente impositore si spoglia del proprio credito, nè ancora, si può confondere, come traspare dal ricorso, la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità d'una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e concessionario), per poi inferirne - con vero e proprio salto logico - la legittimazione passiva del concessionario. (Sez. L - , Sentenza n. 16425 del 19/06/2019).
L'appello va dichiarato pertanto inammissibile. Le spese di lite vanno compensate visto il contrasto giurisprudenziale esistente sul punto.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , Parte_1 avverso la sentenza n. 1450/2022 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in data 13/7/2022 così provvede:
-Dichiara inammissibile l'appello.
-Compensa le spese di lite.
-Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente (Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dottssa. Marialuisa Crucitti)
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati: 1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note 11/2/2024)
e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n.887/2022 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata Parte_1 dall'avv. Gabriele Toma, giusta procura in atti;
- appellante –
(CF: ), la cui rappresentanza e difesa è curata CP_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni Taccone, giusta procura in atti;
e rappresentato e difeso dagli Avv.ti Dario Adornato, Angela Fazio, Valeria CP_2
Grandizio e Ettore Triolo, giusta procura in atti;
e
- appellati- CONCLUSIONI Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria accoglieva l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420199005590100/000 notificata in data 21.05.2019, relativamente e limitatamente alle sottese n. 4 cartelle di pagamento, - n. 09420050042248637000 notificata il
02.02.2006; n. 09420060028049944000 notificata il 19.12.2006; n. 09420080000059738000 notificata il 11.04.2008; n 09420090035995830000 notificata il 28.11.2009, per l'importo complessivo di Euro 33.185,78, a titolo di contributi Modello e Controparte_3 interessi di mora per gli anni - 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 gestione datore di lavoro aziende.
Dopo aver qualificato la domanda di accertamento negativo ha accolto l'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica delle cartelle. Si legge sul punto che << considerando gli ultimi atti interruttivi allegati, la prescrizione risulta maturata nel quinquennio successivo all'intimazione di pagamento n. 09420149002335892 notificata il 13.5.2014 e ciò in quanto per la successiva intimazione di pagamento n. 09420189006552057/00, datata 21.9.2018, manca la prova del perfezionamento della notifica (infatti la racc. informativa non
è stata consegnata per “Trasferimento”, come ricavabile dalla schermata video NEXIVE tracking in atti) >> Ha interposto appello censurando la sentenza Parte_1 impugnata per aver ritenuto non valida la notifica dell'intimazione n. 09420189006552057/00, datata 21.9.2018 Si è costituito il per difendersi ritenendo corretto l'accertamento circa la nullità CP_1 della notifica. Si è costituito l aderendo alle conclusioni formulate da CP_2 CP_4
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine dell'11 febbraio 2025 fissato nel predetto decreto. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è inammissibile. Sebbene nessuna eccezione sia stata sollevata sul punto nel primo grado di giudizio, essa è rilevabile d'ufficio in appello, non avendo formato oggetto di discussione e di valutazione nella sentenza di primo grado, che si è fermata all'accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti.
Al riguardo, è sufficiente ricordare come più volte la Cassazione abbia riconosciuto la rilevabilità d'ufficio del difetto di legittimazione.
La "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data", comporta la verifica, anche d' ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta. Sez. L, Sentenza n. 14243 del 08/08/2012 La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. (Nella specie, relativa ad un contratto di trasporto di cose, la S.C. ha ritenuto che l'eccezione ex art. 1692 c.c., sollevata per la prima volta in sede di gravame dal mittente per contestare la titolarità passiva dell'obbligazione relativa al costo del servizio svolto dal vettore, costituisse una mera difesa, in quanto tale non preclusa neppure in appello e rilevabile anche d' ufficio, non implicando un ulteriore accertamento di fatto - ossia quello della differenza tra la persona del mittente e quella del destinatario del trasporto presupposta dalla norma - atteso che nella specie quest'ultimo profilo risultava inequivocabilmente ammesso dalla controparte, laddove aveva qualificato il rapporto come contratto a favore di terzo). Sez. 3 - , Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018 Nel caso in esame, versandosi in controversia avente come oggetto un'azione qualificata come di accertamento negativo con la quale è stata dedotta l'intervenuta prescrizione del credito contributivo, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all' ente titolare del credito contributivo. CP_2 Ciò in forza di un recente indirizzo giurisprudenziale, confermativo di altre pronunce che si erano espresse negli stessi termini (pur in presenza di orientamenti di segno contrario), con cui si è chiarito che <Non è poi dubitabile l'affermazione della legittimazione a contraddire dell' cioè dell'ente creditore e ciò sulla base della CP_2 giurisprudenza formatasi in materia fallimentare innanzi menzionata (che ravvisa una legittimazione meramente processuale del concessionario). D'altronde, a fronte d'una opposizione mirante a far valere una prescrizione del credito, sarebbe del tutto illogico negare la legittimazione passiva del creditore. Nè è conferente Cass. n. 708 del 2016, di cui si è sopra detto, menzionata nel ricorso (in quel caso era stata ravvisata una coeva duplice opposizione, agli atti esecutivi e all'esecuzione). Nè con l'affidare la riscossione al concessionario l'ente impositore si spoglia del proprio credito, nè ancora, si può confondere, come traspare dal ricorso, la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità d'una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e concessionario), per poi inferirne - con vero e proprio salto logico - la legittimazione passiva del concessionario. (Sez. L - , Sentenza n. 16425 del 19/06/2019).
L'appello va dichiarato pertanto inammissibile. Le spese di lite vanno compensate visto il contrasto giurisprudenziale esistente sul punto.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , Parte_1 avverso la sentenza n. 1450/2022 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in data 13/7/2022 così provvede:
-Dichiara inammissibile l'appello.
-Compensa le spese di lite.
-Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente (Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dottssa. Marialuisa Crucitti)