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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/10/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2869/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Corinaldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2869/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Pt_1
[...]
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso ex artt. 281 undecies c.p.c. depositato il 02/06/2025 “CHIEDE disporsi la revisione del decreto collegiale impugnato e contestualmente liquidare i compensi per
l'attività svolta come da istanza allegata e corrispondenti ad euro € 865,00 oltre spese generali e
CAP calcolata come da istanza di liquidazione allegata. Con vittoria di spese, restituzione contributo unificato e diritti (43,00 e 27,00) ed eventuali spese di registrazione della sentenza, nonché onorari di giudizio come da nota che verrà depositata in corso di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. (art. 170 DPR 115/2005 (rectius 2002) – art. 15 D.lgs.
150/2011) del 02/06/2025, l'Avv. ha proposto opposizione avverso il Parte_1 provvedimento di liquidazione del compenso, contenuto nella sentenza n. 378/2025 di declaratoria di cessazione della materia del contendere, pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per pagina 1 le Marche (Sezione Seconda) e pubblicata il 20/05/2025 nel procedimento n. 00095/2025 REG.
RIC. per l'attività difensiva svolta in favore di ammessa al patrocinio a spese dello Per_1
Stato con decreto della competente Commissione n. 10 del 11 marzo 2025.
In particolare il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ha liquidato in favore dell'Avv.
la somma indicata in motivazione, ordinandone il pagamento a carico dell'Erario Parte_1
“Ritenuto che, in applicazione dei vigenti parametri di liquidazione e della prassi in uso al
Tribunale, nonché tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del grado di complessità della controversia, sia congruo liquidare al difensore la somma di complessivi € 400,00
(quattrocento/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato eventualmente versato”.
Lamenta il ricorrente la violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 130 DPR 112/2005, la violazione degli artt. 4, 5 e 6 DM 127/2004 e la violazione dell'art. 2, comma 2, L. 248/2006.
Argomenta il ricorrente che a seguito dell'emanazione del D.M. n. 37/2018 - entrato in vigore il 27 aprile 2018 e pertanto applicabile al caso in esame - che ha modificato gli artt. 4 e 19 del D.M. del
2014, è stata eliminata l'espressione “di regola”, che aveva giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure motivandola, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari, così che oggi
“il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate” al D.M. (richiamando la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 10438/2023), e ciò nel dichiarato intento di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, di rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e di garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la professione forense.
Nel provvedimento di liquidazione è stato disposto il pagamento di un importo notevolmente inferiore, pari a complessivi € 400,00.
Lamenta, inoltre, il ricorrente che nel decreto impugnato non viene neppure specificato come si è giunti alla quantificazione di una tale somma e non viene precisato a cosa sia dovuto il discostamento dalla nota spese presentata con l'istanza di liquidazione.
La somma liquidata risulta essere praticamente simbolica e non consona al decoro della professione.
Nonostante la regolarità della notifica, il convenuto non si è costituito in giudizio e CP_1 all'udienza del 15/10/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte, solo il ricorrente ha depositato note con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso e per la refusione degli onorari e delle spese di lite.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ha fatto pervenire una comunicazione via pec il 06/06/2025 con cui rileva che è stato evocato in giudizio esclusivamente il CP_1
pagina 2 dell' e per esso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona e non il CP_1 Controparte_2
CP_3
2. L'opposizione è fondata e va accolta per i seguenti motivi.
2.1 Preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario e, specificamente del
Tribunale di Ancona, luogo in cui ha sede il tribunale amministrativo che ha emesso il provvedimento impugnato.
Infatti, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione “Il provvedimento, reso dal giudice amministrativo, di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è impugnabile, ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, dinanzi al giudice ordinario, alla stessa stregua del provvedimento di liquidazione del compenso dell'avvocato della parte ammessa al detto beneficio, vertendosi in tema di diritti soggettivi perfetti di rilievo costituzionale, non degradabili ad interessi legittimi, al di fuori delle materie attribuite dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Nella specie, la Corte si è pronunciata sul conflitto negativo di giurisdizione tra il TAR e il tribunale ordinario in merito al giudizio di impugnazione contro il provvedimento con cui il giudice amministrativo, in relazione ad un giudizio introdotto e concluso dinanzi ad esso, aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione della parte privata al beneficio del patrocinio a spese dello Stato)” (Cass. S. U.
17/07/2023 n. 205011).
Inoltre, relativamente alla individuazione del soggetto passivo legittimato rispetto alla domanda di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al detto beneficio, si osserva che il ricorrente ha correttamente evocato in giudizio il Ministero dell'Economie e delle Finanze, parte necessaria del giudizio, al quale spetta la legittimazione passiva.
Infatti secondo orientamento unanime della giurisprudenza di legittimità “Nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativamente ad attività espletate dinanzi al giudice amministrativo (nella specie, un giudizio di ottemperanza promosso innanzi al T.A.R.) dal difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione passiva spetta al Controparte_4 - che è, pertanto, parte necessaria del giudizio - quale soggetto esposto all'obbligo di CP_1 sopportare l'onere economico del compenso, ex art. 185 del medesimo d.P.R. n. 115” (Cass., VI
Sezione Civile -2, 16/11/2021 n. 34602).
Inoltre “Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione - con una posizione risalente, ma sempre successivamente confermata - hanno evidenziato che «la qualità di parte e di legittimo contraddittore e, quindi, di soggetto legittimato all'impugnazione si determina, nei gradi e nelle fasi ulteriori del giudizio, esclusivamente per relationem con la qualità di parte assunta formalmente nei gradi e nelle fasi anteriori» (Cass. S.U. n. 1382 del 1973): sicché «l'impugnazione proposta da un soggetto la cui qualità di parte è stata esclusa nel precedente grado di giudizio è inammissibile, se non vi sono (come nel caso non vi sono) motivi di censura sul punto» (Cass. n. 1752 del 1997;
Cass. n. 6562 del 1998)” (Cass. 29/12/2016 n. 27331).
Conseguentemente “In materia tributaria, la Presidenza del Consiglio dei ministri è legittimata a proporre il ricorso per cassazione in rappresentanza del TAR che sia stato parte nel giudizio di merito, giusta gli artt. 31, comma 2, della l. n. 186 del 1982 e 19, comma 1, della l. n. 400 del 1988, che attribuiscono al Presidente del Consiglio la vigilanza su tutti gli uffici e magistrati e la gestione amministrativa del Consiglio di Stato e dei TAR” (Cass. 29/12/2016 n. 27331), che è un caso diverso da quello di specie in cui il TAR non è stato parte nel giudizio di merito.
2.2 Nel merito va ricordato che “Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato nella vigenza dell'art. 4, comma 1, e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, come modificati dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento
i valori medi di cui alle tabelle allegate” (Cass. civ., sez. II, 24/04/2024 n. 11102, in continuità con quanto di recente affermato dalla Suprema Corte cfr. ex multis Cass. 19/04/2023 n. 10438).
Secondo la Corte di Cassazione “La conclusione per l'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale, ed in assenza di diversa convenzione non appare in alcun modo attinta dalle modifiche apportate al DM n. 55 del 2014 del recente DM n. 147/2022, che, come si evince anche dal parere reso dal Consiglio di Stato sul relativo schema (affare n. 00183/2022, reso all'esito dell'adunanza del 17 febbraio 2022), ha previsto la soppressione, in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “di regola”, e ciò nel dichiarato intento (cfr. relazione illustrativa del
Ministero della Giustizia) di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogena l'applicazione dei parametri e garantire maggiore pagina 4 coesione interna alla categoria degli esercenti la professione forense. Deve poi recisamente negarsi ogni dubbio circa la compatibilità della soluzione in punto di inderogabilità dei minimi tariffari con la normativa comunitaria – come sopra anticipato riferendo del parere del Consiglio di Stato parere n. 2703/2017 - non ponendosi in contrasto con la disciplina euro-unitaria in tema di tutela della concorrenza, accesso al mercato, restrizioni alla libera prestazione dei servizi (articolo 101, paragrafo 1, TFUE) …”.
I nuovi criteri rispondono d'altra parte all'interesse generale di introdurre una remunerazione minima in modo da non svilire la professione ed esigere anzi un livello della prestazione adeguato nell'interesse del cliente, secondo un principio ed esigenze comuni ad altri settori professionali (cfr.
Corte di giustizia UE 4.7.2019 C-377/17, in tema di tariffe per gli architetti e gli ingegneri), assicurando standard di diligenza appropriati alla natura e al decoro delle attività svolte (V. Cass. civ., sez. II, 24/04/2024 n. 11102 cit.).
La censura è quindi fondata, avendo il TAR riconosciuto a titolo di compenso del difensore, in relazione al valore indeterminabile della causa, di complessità bassa – come richiesto dal ricorrente nell'istanza liquidazione compensi, agli atti del giudizio – una somma inferiore a quella risultante dalla massima riduzione percentuale consentita dal citato art. 4, comma primo, D.M. 55/2014.
Sul punto va rilevato che il giudice amministrativo “… in presenza di una nota specifica, non poteva limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti ma aveva l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma della L. n. 794 del
1942, art. 24 (Cassazione civile sez. III, 14/10/2015, n. 20604)” (V. in motivazione Cass. 3/06/2021
n. 15443).
Il provvedimento del T.A.R. non specifica come si è giunti alla liquidazione dell'onorario.
3. Il provvedimento impugnato va quindi riformato e, in accoglimento dell'odierna opposizione, deve procedersi alla liquidazione del compenso spettante al difensore con onorari parametrati per le cause dinanzi al TAR, tenuto conto della natura seriale e della bassa complessità della controversia, ai valori tariffari minimi in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, ritenendosi congruo l'importo richiesto dal ricorrente di € 1.730,00, da ridurre ex art. 130 D.P.R. n. 115/2002 a
€ 865,00.
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto, dovendosi rilevare che la presente procedura è a sua volta necessaria per la CP_1 pagina 5 tutela del diritto al compenso professionale sicché non sarebbe equo porre a carico del difensore ulteriori spese. Esse vanno liquidate (tenuto conto del valore della controversia secondo quanto effettivamente deciso e della sua minima complessità) in € 600,00 oltre ad € 70,00 per rimborso contributo unificato e bollo nonché rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2869/2025 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'opposizione proposta ed in riforma del decreto collegiale del T.A.R. impugnato,
in favore dell'Avv. in relazione all'attività dallo stesso prestata nel Pt_2 Parte_1 procedimento amministrativo n. 00095/2025 REG. RIC. in favore di il compenso Per_1 complessivo di € 865,00 oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA il convenuto alla rifusione in favore della ricorrente delle spese per il presente CP_1 procedimento, che si liquidano in € 600,00 oltre ad € 70,00 per rimborso contributo unificato e bollo nonché rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ancona, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. anche, di recente, Cass. civ. Sez. U - , Ordinanza n. 7924 del 25/03/2025 (Rv. 674157 - 01)
“Appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, relative al decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato - per l'attività da lui prestata nell'interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento svoltosi davanti ai giudici speciali - atteso che quello al compenso è un diritto soggettivo non degradabile ad interesse legittimo e che in senso contrario non può essere richiamato l'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, trattandosi di norma sulla competenza che non introduce alcuna eccezionale ipotesi di giurisdizione esclusiva del capo dell'ufficio cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento”. pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Corinaldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2869/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Pt_1
[...]
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso ex artt. 281 undecies c.p.c. depositato il 02/06/2025 “CHIEDE disporsi la revisione del decreto collegiale impugnato e contestualmente liquidare i compensi per
l'attività svolta come da istanza allegata e corrispondenti ad euro € 865,00 oltre spese generali e
CAP calcolata come da istanza di liquidazione allegata. Con vittoria di spese, restituzione contributo unificato e diritti (43,00 e 27,00) ed eventuali spese di registrazione della sentenza, nonché onorari di giudizio come da nota che verrà depositata in corso di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. (art. 170 DPR 115/2005 (rectius 2002) – art. 15 D.lgs.
150/2011) del 02/06/2025, l'Avv. ha proposto opposizione avverso il Parte_1 provvedimento di liquidazione del compenso, contenuto nella sentenza n. 378/2025 di declaratoria di cessazione della materia del contendere, pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per pagina 1 le Marche (Sezione Seconda) e pubblicata il 20/05/2025 nel procedimento n. 00095/2025 REG.
RIC. per l'attività difensiva svolta in favore di ammessa al patrocinio a spese dello Per_1
Stato con decreto della competente Commissione n. 10 del 11 marzo 2025.
In particolare il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ha liquidato in favore dell'Avv.
la somma indicata in motivazione, ordinandone il pagamento a carico dell'Erario Parte_1
“Ritenuto che, in applicazione dei vigenti parametri di liquidazione e della prassi in uso al
Tribunale, nonché tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del grado di complessità della controversia, sia congruo liquidare al difensore la somma di complessivi € 400,00
(quattrocento/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato eventualmente versato”.
Lamenta il ricorrente la violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 130 DPR 112/2005, la violazione degli artt. 4, 5 e 6 DM 127/2004 e la violazione dell'art. 2, comma 2, L. 248/2006.
Argomenta il ricorrente che a seguito dell'emanazione del D.M. n. 37/2018 - entrato in vigore il 27 aprile 2018 e pertanto applicabile al caso in esame - che ha modificato gli artt. 4 e 19 del D.M. del
2014, è stata eliminata l'espressione “di regola”, che aveva giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure motivandola, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari, così che oggi
“il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate” al D.M. (richiamando la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 10438/2023), e ciò nel dichiarato intento di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, di rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e di garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la professione forense.
Nel provvedimento di liquidazione è stato disposto il pagamento di un importo notevolmente inferiore, pari a complessivi € 400,00.
Lamenta, inoltre, il ricorrente che nel decreto impugnato non viene neppure specificato come si è giunti alla quantificazione di una tale somma e non viene precisato a cosa sia dovuto il discostamento dalla nota spese presentata con l'istanza di liquidazione.
La somma liquidata risulta essere praticamente simbolica e non consona al decoro della professione.
Nonostante la regolarità della notifica, il convenuto non si è costituito in giudizio e CP_1 all'udienza del 15/10/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte, solo il ricorrente ha depositato note con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso e per la refusione degli onorari e delle spese di lite.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ha fatto pervenire una comunicazione via pec il 06/06/2025 con cui rileva che è stato evocato in giudizio esclusivamente il CP_1
pagina 2 dell' e per esso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona e non il CP_1 Controparte_2
CP_3
2. L'opposizione è fondata e va accolta per i seguenti motivi.
2.1 Preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario e, specificamente del
Tribunale di Ancona, luogo in cui ha sede il tribunale amministrativo che ha emesso il provvedimento impugnato.
Infatti, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione “Il provvedimento, reso dal giudice amministrativo, di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è impugnabile, ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, dinanzi al giudice ordinario, alla stessa stregua del provvedimento di liquidazione del compenso dell'avvocato della parte ammessa al detto beneficio, vertendosi in tema di diritti soggettivi perfetti di rilievo costituzionale, non degradabili ad interessi legittimi, al di fuori delle materie attribuite dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Nella specie, la Corte si è pronunciata sul conflitto negativo di giurisdizione tra il TAR e il tribunale ordinario in merito al giudizio di impugnazione contro il provvedimento con cui il giudice amministrativo, in relazione ad un giudizio introdotto e concluso dinanzi ad esso, aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione della parte privata al beneficio del patrocinio a spese dello Stato)” (Cass. S. U.
17/07/2023 n. 205011).
Inoltre, relativamente alla individuazione del soggetto passivo legittimato rispetto alla domanda di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al detto beneficio, si osserva che il ricorrente ha correttamente evocato in giudizio il Ministero dell'Economie e delle Finanze, parte necessaria del giudizio, al quale spetta la legittimazione passiva.
Infatti secondo orientamento unanime della giurisprudenza di legittimità “Nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativamente ad attività espletate dinanzi al giudice amministrativo (nella specie, un giudizio di ottemperanza promosso innanzi al T.A.R.) dal difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione passiva spetta al Controparte_4 - che è, pertanto, parte necessaria del giudizio - quale soggetto esposto all'obbligo di CP_1 sopportare l'onere economico del compenso, ex art. 185 del medesimo d.P.R. n. 115” (Cass., VI
Sezione Civile -2, 16/11/2021 n. 34602).
Inoltre “Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione - con una posizione risalente, ma sempre successivamente confermata - hanno evidenziato che «la qualità di parte e di legittimo contraddittore e, quindi, di soggetto legittimato all'impugnazione si determina, nei gradi e nelle fasi ulteriori del giudizio, esclusivamente per relationem con la qualità di parte assunta formalmente nei gradi e nelle fasi anteriori» (Cass. S.U. n. 1382 del 1973): sicché «l'impugnazione proposta da un soggetto la cui qualità di parte è stata esclusa nel precedente grado di giudizio è inammissibile, se non vi sono (come nel caso non vi sono) motivi di censura sul punto» (Cass. n. 1752 del 1997;
Cass. n. 6562 del 1998)” (Cass. 29/12/2016 n. 27331).
Conseguentemente “In materia tributaria, la Presidenza del Consiglio dei ministri è legittimata a proporre il ricorso per cassazione in rappresentanza del TAR che sia stato parte nel giudizio di merito, giusta gli artt. 31, comma 2, della l. n. 186 del 1982 e 19, comma 1, della l. n. 400 del 1988, che attribuiscono al Presidente del Consiglio la vigilanza su tutti gli uffici e magistrati e la gestione amministrativa del Consiglio di Stato e dei TAR” (Cass. 29/12/2016 n. 27331), che è un caso diverso da quello di specie in cui il TAR non è stato parte nel giudizio di merito.
2.2 Nel merito va ricordato che “Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato nella vigenza dell'art. 4, comma 1, e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, come modificati dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento
i valori medi di cui alle tabelle allegate” (Cass. civ., sez. II, 24/04/2024 n. 11102, in continuità con quanto di recente affermato dalla Suprema Corte cfr. ex multis Cass. 19/04/2023 n. 10438).
Secondo la Corte di Cassazione “La conclusione per l'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale, ed in assenza di diversa convenzione non appare in alcun modo attinta dalle modifiche apportate al DM n. 55 del 2014 del recente DM n. 147/2022, che, come si evince anche dal parere reso dal Consiglio di Stato sul relativo schema (affare n. 00183/2022, reso all'esito dell'adunanza del 17 febbraio 2022), ha previsto la soppressione, in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “di regola”, e ciò nel dichiarato intento (cfr. relazione illustrativa del
Ministero della Giustizia) di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogena l'applicazione dei parametri e garantire maggiore pagina 4 coesione interna alla categoria degli esercenti la professione forense. Deve poi recisamente negarsi ogni dubbio circa la compatibilità della soluzione in punto di inderogabilità dei minimi tariffari con la normativa comunitaria – come sopra anticipato riferendo del parere del Consiglio di Stato parere n. 2703/2017 - non ponendosi in contrasto con la disciplina euro-unitaria in tema di tutela della concorrenza, accesso al mercato, restrizioni alla libera prestazione dei servizi (articolo 101, paragrafo 1, TFUE) …”.
I nuovi criteri rispondono d'altra parte all'interesse generale di introdurre una remunerazione minima in modo da non svilire la professione ed esigere anzi un livello della prestazione adeguato nell'interesse del cliente, secondo un principio ed esigenze comuni ad altri settori professionali (cfr.
Corte di giustizia UE 4.7.2019 C-377/17, in tema di tariffe per gli architetti e gli ingegneri), assicurando standard di diligenza appropriati alla natura e al decoro delle attività svolte (V. Cass. civ., sez. II, 24/04/2024 n. 11102 cit.).
La censura è quindi fondata, avendo il TAR riconosciuto a titolo di compenso del difensore, in relazione al valore indeterminabile della causa, di complessità bassa – come richiesto dal ricorrente nell'istanza liquidazione compensi, agli atti del giudizio – una somma inferiore a quella risultante dalla massima riduzione percentuale consentita dal citato art. 4, comma primo, D.M. 55/2014.
Sul punto va rilevato che il giudice amministrativo “… in presenza di una nota specifica, non poteva limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti ma aveva l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma della L. n. 794 del
1942, art. 24 (Cassazione civile sez. III, 14/10/2015, n. 20604)” (V. in motivazione Cass. 3/06/2021
n. 15443).
Il provvedimento del T.A.R. non specifica come si è giunti alla liquidazione dell'onorario.
3. Il provvedimento impugnato va quindi riformato e, in accoglimento dell'odierna opposizione, deve procedersi alla liquidazione del compenso spettante al difensore con onorari parametrati per le cause dinanzi al TAR, tenuto conto della natura seriale e della bassa complessità della controversia, ai valori tariffari minimi in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, ritenendosi congruo l'importo richiesto dal ricorrente di € 1.730,00, da ridurre ex art. 130 D.P.R. n. 115/2002 a
€ 865,00.
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto, dovendosi rilevare che la presente procedura è a sua volta necessaria per la CP_1 pagina 5 tutela del diritto al compenso professionale sicché non sarebbe equo porre a carico del difensore ulteriori spese. Esse vanno liquidate (tenuto conto del valore della controversia secondo quanto effettivamente deciso e della sua minima complessità) in € 600,00 oltre ad € 70,00 per rimborso contributo unificato e bollo nonché rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2869/2025 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'opposizione proposta ed in riforma del decreto collegiale del T.A.R. impugnato,
in favore dell'Avv. in relazione all'attività dallo stesso prestata nel Pt_2 Parte_1 procedimento amministrativo n. 00095/2025 REG. RIC. in favore di il compenso Per_1 complessivo di € 865,00 oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA il convenuto alla rifusione in favore della ricorrente delle spese per il presente CP_1 procedimento, che si liquidano in € 600,00 oltre ad € 70,00 per rimborso contributo unificato e bollo nonché rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ancona, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. anche, di recente, Cass. civ. Sez. U - , Ordinanza n. 7924 del 25/03/2025 (Rv. 674157 - 01)
“Appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, relative al decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato - per l'attività da lui prestata nell'interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento svoltosi davanti ai giudici speciali - atteso che quello al compenso è un diritto soggettivo non degradabile ad interesse legittimo e che in senso contrario non può essere richiamato l'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, trattandosi di norma sulla competenza che non introduce alcuna eccezionale ipotesi di giurisdizione esclusiva del capo dell'ufficio cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento”. pagina 3